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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21443/2026

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ra [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale -nei confronti diAntonio IANNOTTA e [OSCURATO:PERSONA] PARDINO,elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende- controricorrenti principali e ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA], quale successore della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] in LCA, elettivamenteNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], essendo subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e incidentale -nei confronti diVittorio IANTORNO, Guido ROCCO, MaurizioNAPOLITANO, [OSCURATO:PERSONA] LEONETTI, RonaldoMARINO, Emilio RICCHIO, Renato RICCHIO, Enzo- intimati -avverso la sentenza n. 616/2022 della Corte d’appello diCatanzaro, depositata il 31.5.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](la banca), all’epoca in Amministrazione straordinaria, propose,davanti al Tribunale di Cosenza, azione di responsabilità neiconfronti degli ex amministratori, degli ex sindaci e dell’exdirettore generale.Ancor prima del perfezionamento delle notificazionidell’atto di citazione, la banca venne posta in liquidazione coattaamministrativa e la nuova procedura concorsuale subentrò nelprocesso con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.(testo all’epoca vigente), facendo proprie le domande dellaamministrazione straordinaria.All’esito del processo di primo grado, il Tribunale diCosenza accertò la responsabilità dei convenuti e li condannò alrisarcimento dei danni, sia pure liquidati in misura lievementeridotta rispetto alla domanda.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026Antonio Iannotta, [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe StefanoPardino proposero, contro la sentenza del tribunale, appelloprincipale, al quale fecero seguito gli appelli incidentali di quasitutti gli altri convenuti (eccetto [OSCURATO:PERSONA]) e del Fondo digaranzia dei depositanti del credito cooperativo (il fondo),subentrato a titolo particolare nei crediti vantati dalla banca.In pendenza dell’appello, [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioNapolitano raggiunsero con il fondo un accordo transattivo,sicché nei loro confronti la Corte d’appello di Catanzaro dichiaròla cessazione della materia del contendere.

Per il resto, la corteterritoriale rigettò tanto l’appello principale, quanto quelliincidentali, con conferma della sentenza di primo grado, ma«disponendo che le somme al pagamento delle quali sono staticondannati i condebitori solidali siano ridotte in ragione dellequote ideali di competenza di [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioNapolitano».Contro tale sentenza ha proposto un primo ricorso percassazione, articolato in undici motivi, [OSCURATO:PERSONA], exsindaco della banca.Un secondo ricorso per cassazione, riunito al precedentecome ricorso incidentale, è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ex direttoregenerale ed ex componente del consiglio d’amministrazione.Il fondo si è difeso con due distinti controricorsi, mentretutte le altre parti sono rimaste intimate.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il fondo controricorrente(quest’ultimo con un nuovo difensore) hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/20261.

Occorre preliminarmente dare atto della rinuncia alricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], accettata dalcontroricorrente.La rinuncia è stata depositata dal difensore, previo rilasciodi apposita procura speciale, dal che consegue l’estinzione delrapporto processuale limitatamente alla posizione di talericorrente (artt. 390 e 391 c.p.c.).2.

I primi tre motivi del ricorso principale sono volti acontestare la regolarità del rapporto processuale con riguardoalla originaria costituzione in giudizio della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coattaamministrativa.2.1.

Il primo motivo prospetta una «Omessa pronuncia sueccezione di inesistenza sollevata», nonché «Violazione e falsaapplicazione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato.

Inesistenza del rapporto processuale edel giudizio.

Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c., 182c.p.c., articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 [OSCURATO:PERSONA] BancarioD.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.».Secondo il ricorrente, «il rapporto processuale nel caso dispecie non è venuto ad esistenza», perché la notificazionedell’atto introduttivo fu chiesta dalla banca in amministrazionestraordinaria, ma si perfezionò quando ormai tale proceduraconcorsuale era cessata ed era subentrata la liquidazione coattaamministrativa.

Il ricorrente sottolinea che tale eccezione,formulata tempestivamente in tribunale, fu ripetuta comespecifico motivo di impugnazione contro la sentenza di primogrado, sul quale non si sarebbe pronunciata la corte d’appello.2.1.1.

Il motivo è infondato, innanzitutto perché – avendola corte d’appello deciso nel merito – l’eccezione preliminare inNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026rito volta a contestare l’esistenza stessa del processo non puòche essere stata disattesa, se non altro per implicito, il che bastaper escludere il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn.26913/2024; 25154/2018; 6174/2018; 321/2016).In secondo luogo, il motivo è infondato anche perché sibasa sull’errato convincimento che la cessazione dellaamministrazione straordinaria e l’apertura della liquidazionecoatta amministrativa abbiano determinato «l’estinzione dellaparte».

Invece, l’apertura di una procedura concorsuale e ilsuccedersi di una procedura concorsuale a un’altra nondeterminano l’estinzione del soggetto giuridico che alleprocedure è sottoposto, ma modificano soltanto le norme inbase alle quali quel soggetto può stare in giudizio.Del tutto coerente con tale corretta impostazione risultala circostanza – di cui si dà atto nel ricorso – che il Tribunale diCatanzaro ebbe a definire con dichiarazione di litispendenza ilprocesso avviato dalla banca in l.c.a. anche davanti a quellaautorità giudiziaria, con la medesima domanda già propostadavanti al Tribunale di Cosenza.2.2.

Con il secondo motivo si formula una «Subordinataeccezione di estinzione», mediante una denuncia di «Violazionee falsa applicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare(RD n. 267/42) vigente ratione temporis, nonché articoli 80 ed83 D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.».Il ricorrente osserva che tra l’apertura della liquidazionecoatta amministrativa della banca e la costituzione in giudiziodel commissario liquidatore (avvenuta con il deposito dellamemoria ai sensi dell’allora vigente art. 183, comma 6, n. 1,c.p.c.) trascorsero più dei tre mesi concessi dall’art. 305 c.p.c.per la riassunzione del processo interrotto.

Invoca, quindi,Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’efficacia interruttiva automatica dell’apertura della proceduraconcorsuale (art. 43 legge fall.), al fine di eccepire l’estinzionedel processo.2.2.1.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis,n. 1, c.p.c., perché, come chiarito da Cass.

S.u. n. 12154/2021,il dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzionedel processo non può prescindere dalla pronuncia (e dallaconoscenza legale) di un provvedimento di interruzione adottatodal giudice del processo interrotto (conf.

Cass. nn. 30721/2025;22714/2025).Poiché nel caso di specie il Tribunale di Cosenza nondichiarò l’interruzione del processo, questo non può essersiestinto prima della costituzione in giudizio della banca inliquidazione coatta amministrativa.2.3.

Il terzo motivo del ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione testo unico bancario di cui ald.lgs. 385 del 1993 ed in particolare degli artt. 72 e 84, inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Il ricorrente ripropone l’eccezione di difetto diautorizzazione a stare in giudizio del commissario liquidatore,non avendo la Banca d’Italia rilasciato una nuova autorizzazione(ai sensi dell’art. 84, comma 5, T.U.B.) dopo quella che era statarilasciata ai commissari straordinari (ai sensi dell’art. 72,comma 5, T.U.B.).2.3.1.

Il motivo è palesemente infondato, perché unanuova autorizzazione per l’esercizio dell’azione di responsabilitàche la medesima Banca d’Italia aveva già autorizzato – e cheera già stata avviata – sarebbe stata del tutto superflua.

Delresto, l’ultimo periodo dell’art. 72, comma 5, T.U.B. specificache «Gli organi succeduti all’amministrazione straordinariaproseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla BancaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026d’Italia in merito alle stesse».

E non si vede davvero perchéquesta regola, che riguarda la prosecuzione delle azioni giàesperite dai commissari straordinari, non dovrebbe valere anchenel caso in cui all’amministrazione straordinaria succeda laliquidazione coatta amministrativa della banca.3.

I motivi quarto e quinto del ricorso principaleriguardano l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimentodel danno, che venne disattesa dal tribunale, con successivorigetto anche del conseguente motivo d’appello.3.1.

Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo 2938 c.c.; art. 2949c.c.

Violazione articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione articoli111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4,c.p.c.

Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione.Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] si duole che la corte d’appello abbiadisatteso la sua eccezione di prescrizione e, in particolare, laritenuta inapplicabilità al sindaco della sospensione di cui all’art.2941, n. 7, c.c., «in considerazione della non sufficientespecificità dell’eccezione e delle voci di danno alle quali sidovrebbe applicare».3.1.1.

Il motivo è inammissibile.Il riferimento alle disposizioni del codice civile sullaprescrizione non è pertinente, perché la corte territoriale non hadato una sua diversa interpretazione di quelle disposizioni, maha fondato la sua decisione su una motivazione processuale,incentrata su un giudizio sul modo in cui la parte ha formulatol’eccezione.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026La pretesa violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale nell’interpretazione degli atti di parti è stataformulata in modo generico, senza specificare quali criterisarebbero stati violati e come.

Occorre allora ricordare che«l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabilein sede di legittimità unicamente … nei casi di violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti dicui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, laviolazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedottacon la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modoin cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato daisuddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti, in una mera propostareinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede dilegittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).Per quanto riguarda la motivazione, quella fornita dalgiudice a quo rappresenta una pertinente giustificazione delladecisione adottata.

In ogni caso, trattandosi di decisioneprocessuale, l’eventuale carenza di motivazione non può esserecensurata con ricorso per cassazione quale error in procedendo,spettando al ricorrente criticare l’affermazione del giudice delmerito, facendo cogliere alla Corte che è errata, non già malmotivata (Cass. n. 22952/2015).3.2.

Il quinto motivo censura «Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360, comma1, n. 5, c.p.c.».Il motivo è aggiunto al precedente solo «per completezzae tuziorismo», per il caso che la decisione della corte territoriale«fosse stata determinata dall’omesso esame del passo … dellaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026comparsa di costituzione in appello con appello incidentale … incui si specifica il tipo di prescrizione invocata».3.2.1.

Anche questo motivo è inammissibile, perché ladenuncia del vizio di omesso esame – che deve riguardare i fattistorici rilevanti in causa (Cass. nn. 30837/2025; 17005/2024)– non può essere svolta con riferimento a una ipotizzata carentelettura delle domande o eccezioni contenute negli atti di parte.4.

Il sesto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo132, comma 2, n. 4, c.p.c., , in relazione all’articolo 360, comma1, n. 4, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione articoli 163 e 164c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c.».Il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità dell’atto dicitazione – per genericità e indeterminatezza degli addebitimossi indistintamente nei confronti di tutti i convenuti – giàdisattesa da entrambi i giudici di merito.4.1.

Il motivo è infondato, perché la nullità della domandasussiste solo nei casi estremi in cui «è omesso o risultaassolutamente incerto» il requisito della «determinazione dellacosa oggetto della domanda», ovvero «se manca» l’esposizionedei fatti «costituenti le ragioni della domanda» (artt. 163,comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c.).

A partel’omissione o l’assoluta incertezza del petitum e la mancanzadella descrizione in fatto della causa petendi, ogni altra minoreincompletezza o mancanza di chiarezza dell’editio actionis puòinfluire sulla decisione nel merito, ma non determina la nullitàdella domanda, fermo restando che il giudizio su quest’ultimapostula sempre una valutazione caso per caso (Cass. nn.6482/2026; 1681/2015).5.

Il settimo e l’ottavo motivo sono, rispettivamente, cosìrubricati: «violazione e falsa applicazione articoli 111, commaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/20266, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; «violazione efalsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. (in particolare LibroSesto, Titolo II, Capo II Codice civile sulla prova documentale)e 115 e 116 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione delle regolesull’onus probandi ed in particolare dell’articolo 2697 c.c.Nonché degli articoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e2407 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Questi motivi sono entrambi volti a censurare nel meritol’accertamento della responsabilità del ricorrente e la suacondanna al risarcimento dei danni e possono essere esaminaticongiuntamente in ragione della stretta connessione tra di loro.5.1.

I motivi sono fondati.La motivazione data dalla Corte d’appello di Catanzaro siaall’affermazione della responsabilità del ricorrente, sia alla suacondanna al risarcimento del danno non rispetta quel «minimocostituzionale» che la renderebbe insindacabile in sede dilegittimità (Cass.

S.u. n. 8053/2014).La descrizione della fattispecie che fonda la responsabilitàdell’organo di controllo è quanto mai generica: «il Collegiosindacale, nonostante le segnalazioni della Vigilanza, non haadeguatamente sorvegliato l’organo amministrativo, omettendodi verificare la tenuta del sistema dei controlli interni oltre allamodalità di gestione delle posizioni di rischio posta alla basedella responsabilità».

E a tale genericità della descrizione siassocia il carattere apodittico della motivazione sulla prova deifatti contestati: «Orbene, tali contestazioni, per come inmaniera condivisibile affermato dal giudice di prime cure,trovano fondamento nella documentazione prodotta dalla Bancadi credito in primo grado, in particolare dai verbali ispettividell’organo di vigilanza, caratterizzati da pregnante valenzaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026probatoria in quanto espressione di potestà autoritativa dicarattere pubblicistico, esercitata da soggetti che svolgono unapubblica funzione a tutela di un interesse pubblico.

Le difese deicomponenti degli organi sociali, al contrario, consistono nellamera contestazione della genericità degli addebiti e dei dannisubiti».Si deve stigmatizzare, non solo la mancanza di riferimentia episodi specifici, ma anche l’assenza di qualsiasi analisidifferenziata dei diversi ruoli e delle rispettive responsabilità deinumerosi soggetti convenuti in giudizio.Il doveroso esame delle prove disponibili è sostituito daun indistinto richiamo alla «documentazione prodotta dallaBanca di credito in primo grado», rafforzata solo dal rilievo chei verbali degli ispettori della Banca d’Italia sono «espressione dipotestà autoritativa di carattere pubblicistico».

Il che può essereanche vero, per quanto riguarda i «fatti che il pubblico ufficialec.c.), ma non esonera certo il giudice dalla necessità di spiegarecome, su quei fatti, si fondi l’accertamento della responsabilità(per quanto qui interessa) del ricorrente principale.La motivazione non è nemmeno apparente – masemplicemente assente – per quanto riguarda, in particolare, ilnesso causale tra le condotte attribuite al ricorrente e il dannocon riguardo al quale è stata confermata la condanna alrisarcimento.

Sul punto si riscontra anzi una vistosa violazionedelle norme sulla ripartizione dell’onere della prova, laddove ilgiudice a quo attribuisce ai convenuti-appellanti l’onere diprovare l’assenza del nesso causale: «Né appare fondata ladifesa degli appellanti, principali e incidentali, convenuti inprimo grado relativa al dedotto difetto di nesso causale tra lecondotte contestate e la crisi aziendale, non avendo allegato néNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026provato circostanze idonee a smentire quanto emergedall’operato dell’organo di vigilanza e del commissariostraordinario».Si rende pertanto inevitabile cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio alla medesima corte d’appello, per unnuovo esame della domanda proposta nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA].6.

Con l’accoglimento dei due precedenti, resta assorbitoil nono motivo, volto anch’esso a contestare l’accertamentodella responsabilità del ricorrente, prospettando un ulteriorevizio (omesso esame dei documenti da cui risulterebbero letempestive segnalazioni del sindaco), che nulla aggiungerebbealla cassazione della sentenza impugnata sul punto.7.

Del pari assorbiti risultano il decimo e l’undicesimomotivo, entrambi volti a censurare la decisione sul quantum, giàtravolta dalla cassazione della statuizione sull’an debeatur.8.

Nel passare al ricorso incidentale, si deve innanzituttoricordare che esso deve essere esaminato con limitato riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale dellabanca, data l’intervenuta estinzione del processo nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].9.

Il primo motivo («Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato per omessa pronuncia … sull’eccezione diinesistenza del rapporto processuale e del giudizio sollevata:art. 360, n. 4, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione art. 299c.p.c., 182 c.p.c.; articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 TestoUnico Bancario D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c.») e il secondo («Violazione e falsaapplicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare (RD n.267/42) vigente ratione temporis, nonché articoli 80 ed 83Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.») ricalcano i primi due motivi del ricorso principale, conanaloghi argomenti, e, pertanto, meritano la medesima sorte:il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile.10.

Il terzo motivo di ricorso incidentale è rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 200 legge fall. edell’art. 84 T.U.B. e dei principi e norme che disciplinano lacessazione delle funzioni degli organi amministrativi a seguitodel provvedimento che ordina la liquidazione coattaamministrativa e che prevedono che la rappresentanzadell’impresa posta in l.c.a. spetti al Commissario liquidatore chesta in giudizio e promuove le relative azioni di responsabilità:art. 360, n. 3.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 75,comma 3, c.p.c. e del principio che prevede che le personegiuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta anorma di legge, sicché gli atti compiuti da chi non ha il poteredi rappresentanza sono inesistenti e/o nulli: art. 360, n. 3».10.1.

Nonostante la prolissità della rubrica, il ricorrenteincidentale si limita a riproporre, con questo motivo, la tesisecondo cui l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato«inesistente e radicalmente nullo» e che «la costituzione ingiudizio del Commissario liquidatore non valeva a sanare dettanullità».

Ciò, peraltro, senza fornire lumi sul pretesofondamento dei «principi» che esigerebbero di porre nel nullaun processo svoltosi nel regolare contraddittorio delle particoinvolte.Il motivo è, pertanto, inammissibile.11.

Il quarto motivo («violazione e falsa applicazione deltesto unico bancario, di cui al d.lgs. 385 del 1993, ed inparticolare degli artt. 72 e 84, in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c.») corrisponde al terzo motivo del ricorsoNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026principale ed è – al pari di quello e per la medesima ragione, daintendersi qui richiamata – palesemente infondato.12.

Anche il quinto motivo del ricorso incidentale proponeuna questione già posta, con il quarto motivo, nel ricorsoprincipale.

Le rubriche dei due motivi sono identiche(«violazione e falsa applicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo2938 c.c.; art. 2949 c.c.

Violazione articoli 1362 e ss. c.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Violazione efalsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione edarticolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

Omessa pronuncia sueccezione di prescrizione.

Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.») e analoghi sono gli argomenti prospettati.

Il direttoregenerale, al pari del sindaco, invoca la tassatività della normasulla sospensione della prescrizione tra la società e i suoiamministratori (art. 2941, n. 7, c.c.) e, quindi, l’inapplicabilitàdi quella norma nei suoi confronti.12.1.

Il motivo è inammissibile, dovendosi qui richiamarela motivazione con cui la medesima sorte è stata riservata alquarto motivo del ricorso principale13.

Il sesto motivo di ricorso incidentale denuncia«Violazione e falsa applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c. edei principi e norme che attribuiscono alla dichiarazione di volerprofittare della transazione – resa dal coobbligato rimastoestraneo all’accordo transattivo sull’intero debito intervenutotra il creditore ed altri obbligati solidali – l’espressionedell’esercizio di un diritto potestativo che determina l’estinzionedell’obbligazione in capo al dichiarante, e che può essereadottata e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, inNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.

Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio …, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.».Il ricorrente si duole che la corte d’appello non abbiatenuto conto della sua dichiarazione di volersi avvalere dellatransazione intervenuta tra il fondo e due altri convenuti econdebitori in solido ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dalche si assume che sarebbe dovuta conseguire la «estinzione delgiudizio» per «cessazione della materia del contendere», aisensi dell’art. 1304, comma 1, c.c.13.1.

Il motivo è inammissibile, perché la corte d’appelloha in realtà tenuto conto dell’intervenuta transazione dellacontroversia tra alcune parti, laddove ha stabilito che «lasomma alla quale i condebitori sono stati condannati deveessere ridotta dell’importo delle quote ideali di competenza diAndrea Manna e [OSCURATO:PERSONA]».

In tal modo, il giudicedel merito ha evidentemente interpretato le intervenutetransazioni come «transazioni pro quota», e non come«transazioni sull’intero debito».La distinzione è fondamentale, perché «La transazionepro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento dellasolidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non puòcoinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titoloavrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effettiderivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza diquanto pagato dal debitore transigente.

La previsione dell’art.1304, primo comma, c.c. non si riferisce a questa fattispecie»(Cass.

S.u. n. 30174/2011).Poiché la decisione impugnata presuppone una certainterpretazione dei contratti di transazione – la quale è quaestiofacti riservata al giudice del merito – essa non può esseresindacata in sede di legittimità, se non mediante una specificaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026e puntuale censura di violazione dei criteri legali di ermeneuticacontrattuale (art. 1362 e ss. c.c.), ciò che non ha fatto, nel casodi specie, il ricorrente incidentale.14.

Il settimo motivo denuncia «omessa pronuncia sullaindividuazione della quota facente idealmente capo aitransigenti, conseguente all’avvenuta transazione e alladichiarazione di approfittamento ex art. 1304 c.c.

Violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato anche in relazioneall’art. 1304 c.c. e 1298, comma 2, c.c.: art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1298, comma2, c.c.: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La censura è mossa «in via del tutto gradata rispettoprecedente motivo», in quanto il ricorrente incidentale si duoledella mancata definizione della misura in cui il suo debitosolidale si riduce per effetto delle transazioni concluse da altridue condebitori.

È infatti principio consolidato che «il debitoresiduo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi inmisura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dalcondebitore che ha transatto solo se costui ha versato unasomma pari o superiore alla sua quota ideale di debito.

In casocontrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota chefaceva idealmente capo al transigente, il debito residuo cheresta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà esserenecessariamente ridotto (non già di un ammontare pari aquanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chiha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbeun ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essaestranei» (Cass.

S.u. 30174/2011, cit.).14.1.

Poiché il motivo si riflette sull’entità della condannapronunciata nei confronti del ricorrente incidentale, esso rimaneNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026assorbito nella decisione che verrà a breve illustrata conriguardo ai motivi nono e decimo, fermo restando che laquestione posta dovrà essere affrontata dal giudice del rinvio.15.

L’ottavo motivo di ricorso incidentale corrisponde alsesto motivo del ricorso principale ed è, infatti, così rubricato:«violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6,Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Violazione e falsaapplicazione articoli 163 e 164 c.p.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n.4, c.p.c.».15.1.

Il motivo è infondato per le medesime ragioni giàillustrate con riferimento al corrispondente motivo del ricorsoprincipale.16.

Il nono e il decimo motivo censurano, nel merito, ladecisione della Corte d’appello di Catanzaro, con riferimentoall’accertamento della responsabilità del direttore generale ealla relativa condanna, in particolare sotto il profilo dellamancanza di motivazione («violazione e falsa applicazionearticoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2,n. 4, c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»)e alla violazione delle norme di legge sulla valutazione dellaprova e sul riparto degli oneri probatori, nonché delle norme didiritto sostanziale sulla responsabilità degli organi sociali(«violazione e falsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. … e 115e 116 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione delle regole sull’onusprobandi ed in particolare dell’articolo 2697 c.c.

Nonché degliarticoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e 2407 c.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»).16.1.

I motivi sono fondati, dovendosi qui ripetere imedesimi argomenti già spesi ai fini dell’accoglimento deicorrispondenti motivi del ricorso principale.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/202617.

L’accoglimento dei due precedenti motivi determinal’assorbimento – oltre che del settimo motivo, come già rilevatosopra – anche dei motivi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo,analoghi, mutatis mutandis, agli ultimi tre motivi del ricorsoprincipale.18.

In definitiva, accolti il settimo e l’ottavo motivo delricorso principale, nonché il nono e il decimo motivo del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata vienecassata nei confronti dei ricorrenti e in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità, fermo restando che non si dà luogo adecisione sulle spese con riferimento alla posizione di GiuseppeStefano Pardino, la cui rinuncia è stata accettata dalcontroricorrente (art. 391, comma 4, c.p.c.).

P.Q.MLa Corte:dichiara l’estinzione del processo limitatamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA];accoglie il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale,nonché il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale diAntonio Iannotta, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, perdecidere, in diversa composizione, anche sulle spese del giudiziodi legittimità;rigetta i motivi primo, terzo e sesto, dichiara inammissibilii motivi secondo, quarto, quinto e assorbiti i rimanenti motividel ricorso principale;rigetta i motivi primo, quarto e ottavo, dichiarainammissibili i motivi secondo, terzo, quinto e sesto e assorbitii rimanenti motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026compensa le spese del presente giudizio di legittimitàlimitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale -nei confronti diAntonio IANNOTTA e [OSCURATO:PERSONA] PARDINO,elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lirappresenta e difende- controricorrenti principali e ricorrenti incidentali -contro[OSCURATO:PERSONA], quale successore della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] in LCA, elettivamenteNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], essendo subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente principale e incidentale -nei confronti diVittorio IANTORNO, Guido ROCCO, MaurizioNAPOLITANO, [OSCURATO:PERSONA] LEONETTI, RonaldoMARINO, Emilio RICCHIO, Renato RICCHIO, Enzo- intimati -avverso la sentenza n. 616/2022 della Corte d’appello diCatanzaro, depositata il 31.5.2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA](la banca), all’epoca in Amministrazione straordinaria, propose,davanti al Tribunale di Cosenza, azione di responsabilità neiconfronti degli ex amministratori, degli ex sindaci e dell’exdirettore generale.Ancor prima del perfezionamento delle notificazionidell’atto di citazione, la banca venne posta in liquidazione coattaamministrativa e la nuova procedura concorsuale subentrò nelprocesso con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.(testo all’epoca vigente), facendo proprie le domande dellaamministrazione straordinaria.All’esito del processo di primo grado, il Tribunale diCosenza accertò la responsabilità dei convenuti e li condannò alrisarcimento dei danni, sia pure liquidati in misura lievementeridotta rispetto alla domanda.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026Antonio Iannotta, [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe StefanoPardino proposero, contro la sentenza del tribunale, appelloprincipale, al quale fecero seguito gli appelli incidentali di quasitutti gli altri convenuti (eccetto [OSCURATO:PERSONA]) e del Fondo digaranzia dei depositanti del credito cooperativo (il fondo),subentrato a titolo particolare nei crediti vantati dalla banca.In pendenza dell’appello, [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioNapolitano raggiunsero con il fondo un accordo transattivo,sicché nei loro confronti la Corte d’appello di Catanzaro dichiaròla cessazione della materia del contendere. Per il resto, la corteterritoriale rigettò tanto l’appello principale, quanto quelliincidentali, con conferma della sentenza di primo grado, ma«disponendo che le somme al pagamento delle quali sono staticondannati i condebitori solidali siano ridotte in ragione dellequote ideali di competenza di [OSCURATO:PERSONA] e MaurizioNapolitano».Contro tale sentenza ha proposto un primo ricorso percassazione, articolato in undici motivi, [OSCURATO:PERSONA], exsindaco della banca.Un secondo ricorso per cassazione, riunito al precedentecome ricorso incidentale, è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ex direttoregenerale ed ex componente del consiglio d’amministrazione.Il fondo si è difeso con due distinti controricorsi, mentretutte le altre parti sono rimaste intimate.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e il fondo controricorrente(quest’ultimo con un nuovo difensore) hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/20261. Occorre preliminarmente dare atto della rinuncia alricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA], accettata dalcontroricorrente.La rinuncia è stata depositata dal difensore, previo rilasciodi apposita procura speciale, dal che consegue l’estinzione delrapporto processuale limitatamente alla posizione di talericorrente (artt. 390 e 391 c.p.c.).2. I primi tre motivi del ricorso principale sono volti acontestare la regolarità del rapporto processuale con riguardoalla originaria costituzione in giudizio della Banca di CreditoCooperativo di [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coattaamministrativa.2.1. Il primo motivo prospetta una «Omessa pronuncia sueccezione di inesistenza sollevata», nonché «Violazione e falsaapplicazione art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato. Inesistenza del rapporto processuale edel giudizio. Violazione e falsa applicazione art. 299 c.p.c., 182c.p.c., articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 [OSCURATO:PERSONA] BancarioD.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.».Secondo il ricorrente, «il rapporto processuale nel caso dispecie non è venuto ad esistenza», perché la notificazionedell’atto introduttivo fu chiesta dalla banca in amministrazionestraordinaria, ma si perfezionò quando ormai tale proceduraconcorsuale era cessata ed era subentrata la liquidazione coattaamministrativa. Il ricorrente sottolinea che tale eccezione,formulata tempestivamente in tribunale, fu ripetuta comespecifico motivo di impugnazione contro la sentenza di primogrado, sul quale non si sarebbe pronunciata la corte d’appello.2.1.1. Il motivo è infondato, innanzitutto perché – avendola corte d’appello deciso nel merito – l’eccezione preliminare inNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026rito volta a contestare l’esistenza stessa del processo non puòche essere stata disattesa, se non altro per implicito, il che bastaper escludere il vizio di omessa pronuncia (Cass. nn.26913/2024; 25154/2018; 6174/2018; 321/2016).In secondo luogo, il motivo è infondato anche perché sibasa sull’errato convincimento che la cessazione dellaamministrazione straordinaria e l’apertura della liquidazionecoatta amministrativa abbiano determinato «l’estinzione dellaparte». Invece, l’apertura di una procedura concorsuale e ilsuccedersi di una procedura concorsuale a un’altra nondeterminano l’estinzione del soggetto giuridico che alleprocedure è sottoposto, ma modificano soltanto le norme inbase alle quali quel soggetto può stare in giudizio.Del tutto coerente con tale corretta impostazione risultala circostanza – di cui si dà atto nel ricorso – che il Tribunale diCatanzaro ebbe a definire con dichiarazione di litispendenza ilprocesso avviato dalla banca in l.c.a. anche davanti a quellaautorità giudiziaria, con la medesima domanda già propostadavanti al Tribunale di Cosenza.2.2. Con il secondo motivo si formula una «Subordinataeccezione di estinzione», mediante una denuncia di «Violazionee falsa applicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare(RD n. 267/42) vigente ratione temporis, nonché articoli 80 ed83 D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.».Il ricorrente osserva che tra l’apertura della liquidazionecoatta amministrativa della banca e la costituzione in giudiziodel commissario liquidatore (avvenuta con il deposito dellamemoria ai sensi dell’allora vigente art. 183, comma 6, n. 1,c.p.c.) trascorsero più dei tre mesi concessi dall’art. 305 c.p.c.per la riassunzione del processo interrotto. Invoca, quindi,Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026l’efficacia interruttiva automatica dell’apertura della proceduraconcorsuale (art. 43 legge fall.), al fine di eccepire l’estinzionedel processo.2.2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis,n. 1, c.p.c., perché, come chiarito da Cass. S.u. n. 12154/2021,il dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzionedel processo non può prescindere dalla pronuncia (e dallaconoscenza legale) di un provvedimento di interruzione adottatodal giudice del processo interrotto (conf. Cass. nn. 30721/2025;22714/2025).Poiché nel caso di specie il Tribunale di Cosenza nondichiarò l’interruzione del processo, questo non può essersiestinto prima della costituzione in giudizio della banca inliquidazione coatta amministrativa.2.3. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia«violazione e falsa applicazione testo unico bancario di cui ald.lgs. 385 del 1993 ed in particolare degli artt. 72 e 84, inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».Il ricorrente ripropone l’eccezione di difetto diautorizzazione a stare in giudizio del commissario liquidatore,non avendo la Banca d’Italia rilasciato una nuova autorizzazione(ai sensi dell’art. 84, comma 5, T.U.B.) dopo quella che era statarilasciata ai commissari straordinari (ai sensi dell’art. 72,comma 5, T.U.B.).2.3.1. Il motivo è palesemente infondato, perché unanuova autorizzazione per l’esercizio dell’azione di responsabilitàche la medesima Banca d’Italia aveva già autorizzato – e cheera già stata avviata – sarebbe stata del tutto superflua. Delresto, l’ultimo periodo dell’art. 72, comma 5, T.U.B. specificache «Gli organi succeduti all’amministrazione straordinariaproseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla BancaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026d’Italia in merito alle stesse». E non si vede davvero perchéquesta regola, che riguarda la prosecuzione delle azioni giàesperite dai commissari straordinari, non dovrebbe valere anchenel caso in cui all’amministrazione straordinaria succeda laliquidazione coatta amministrativa della banca.3. I motivi quarto e quinto del ricorso principaleriguardano l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimentodel danno, che venne disattesa dal tribunale, con successivorigetto anche del conseguente motivo d’appello.3.1. Il quarto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo 2938 c.c.; art. 2949c.c. Violazione articoli 1362 e ss. c.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4,c.p.c. Omessa pronuncia su eccezione di prescrizione.Violazione e falsa applicazione art. 112 c.p.c. e del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».[OSCURATO:PERSONA] si duole che la corte d’appello abbiadisatteso la sua eccezione di prescrizione e, in particolare, laritenuta inapplicabilità al sindaco della sospensione di cui all’art.2941, n. 7, c.c., «in considerazione della non sufficientespecificità dell’eccezione e delle voci di danno alle quali sidovrebbe applicare».3.1.1. Il motivo è inammissibile.Il riferimento alle disposizioni del codice civile sullaprescrizione non è pertinente, perché la corte territoriale non hadato una sua diversa interpretazione di quelle disposizioni, maha fondato la sua decisione su una motivazione processuale,incentrata su un giudizio sul modo in cui la parte ha formulatol’eccezione.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026La pretesa violazione dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale nell’interpretazione degli atti di parti è stataformulata in modo generico, senza specificare quali criterisarebbero stati violati e come. Occorre allora ricordare che«l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersiindefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabilein sede di legittimità unicamente … nei casi di violazione deicanoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti dicui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, laviolazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedottacon la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modoin cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato daisuddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione delcontenuto della volontà delle parti, in una mera propostareinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazionecensurata; operazione, come tale, inammissibile in sede dilegittimità» (così, ex multis, Cass. n. 353/2025).Per quanto riguarda la motivazione, quella fornita dalgiudice a quo rappresenta una pertinente giustificazione delladecisione adottata. In ogni caso, trattandosi di decisioneprocessuale, l’eventuale carenza di motivazione non può esserecensurata con ricorso per cassazione quale error in procedendo,spettando al ricorrente criticare l’affermazione del giudice delmerito, facendo cogliere alla Corte che è errata, non già malmotivata (Cass. n. 22952/2015).3.2. Il quinto motivo censura «Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360, comma1, n. 5, c.p.c.».Il motivo è aggiunto al precedente solo «per completezzae tuziorismo», per il caso che la decisione della corte territoriale«fosse stata determinata dall’omesso esame del passo … dellaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026comparsa di costituzione in appello con appello incidentale … incui si specifica il tipo di prescrizione invocata».3.2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché ladenuncia del vizio di omesso esame – che deve riguardare i fattistorici rilevanti in causa (Cass. nn. 30837/2025; 17005/2024)– non può essere svolta con riferimento a una ipotizzata carentelettura delle domande o eccezioni contenute negli atti di parte.4. Il sesto motivo è rubricato «violazione e falsaapplicazione articoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo132, comma 2, n. 4, c.p.c., , in relazione all’articolo 360, comma1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione articoli 163 e 164c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n.4, c.p.c.».Il ricorrente ripropone l’eccezione di nullità dell’atto dicitazione – per genericità e indeterminatezza degli addebitimossi indistintamente nei confronti di tutti i convenuti – giàdisattesa da entrambi i giudici di merito.4.1. Il motivo è infondato, perché la nullità della domandasussiste solo nei casi estremi in cui «è omesso o risultaassolutamente incerto» il requisito della «determinazione dellacosa oggetto della domanda», ovvero «se manca» l’esposizionedei fatti «costituenti le ragioni della domanda» (artt. 163,comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c.). A partel’omissione o l’assoluta incertezza del petitum e la mancanzadella descrizione in fatto della causa petendi, ogni altra minoreincompletezza o mancanza di chiarezza dell’editio actionis puòinfluire sulla decisione nel merito, ma non determina la nullitàdella domanda, fermo restando che il giudizio su quest’ultimapostula sempre una valutazione caso per caso (Cass. nn.6482/2026; 1681/2015).5. Il settimo e l’ottavo motivo sono, rispettivamente, cosìrubricati: «violazione e falsa applicazione articoli 111, commaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/20266, Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; «violazione efalsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. (in particolare LibroSesto, Titolo II, Capo II Codice civile sulla prova documentale)e 115 e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle regolesull’onus probandi ed in particolare dell’articolo 2697 c.c.Nonché degli articoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e2407 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».Questi motivi sono entrambi volti a censurare nel meritol’accertamento della responsabilità del ricorrente e la suacondanna al risarcimento dei danni e possono essere esaminaticongiuntamente in ragione della stretta connessione tra di loro.5.1. I motivi sono fondati.La motivazione data dalla Corte d’appello di Catanzaro siaall’affermazione della responsabilità del ricorrente, sia alla suacondanna al risarcimento del danno non rispetta quel «minimocostituzionale» che la renderebbe insindacabile in sede dilegittimità (Cass. S.u. n. 8053/2014).La descrizione della fattispecie che fonda la responsabilitàdell’organo di controllo è quanto mai generica: «il Collegiosindacale, nonostante le segnalazioni della Vigilanza, non haadeguatamente sorvegliato l’organo amministrativo, omettendodi verificare la tenuta del sistema dei controlli interni oltre allamodalità di gestione delle posizioni di rischio posta alla basedella responsabilità». E a tale genericità della descrizione siassocia il carattere apodittico della motivazione sulla prova deifatti contestati: «Orbene, tali contestazioni, per come inmaniera condivisibile affermato dal giudice di prime cure,trovano fondamento nella documentazione prodotta dalla Bancadi credito in primo grado, in particolare dai verbali ispettividell’organo di vigilanza, caratterizzati da pregnante valenzaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026probatoria in quanto espressione di potestà autoritativa dicarattere pubblicistico, esercitata da soggetti che svolgono unapubblica funzione a tutela di un interesse pubblico. Le difese deicomponenti degli organi sociali, al contrario, consistono nellamera contestazione della genericità degli addebiti e dei dannisubiti».Si deve stigmatizzare, non solo la mancanza di riferimentia episodi specifici, ma anche l’assenza di qualsiasi analisidifferenziata dei diversi ruoli e delle rispettive responsabilità deinumerosi soggetti convenuti in giudizio.Il doveroso esame delle prove disponibili è sostituito daun indistinto richiamo alla «documentazione prodotta dallaBanca di credito in primo grado», rafforzata solo dal rilievo chei verbali degli ispettori della Banca d’Italia sono «espressione dipotestà autoritativa di carattere pubblicistico». Il che può essereanche vero, per quanto riguarda i «fatti che il pubblico ufficialec.c.), ma non esonera certo il giudice dalla necessità di spiegarecome, su quei fatti, si fondi l’accertamento della responsabilità(per quanto qui interessa) del ricorrente principale.La motivazione non è nemmeno apparente – masemplicemente assente – per quanto riguarda, in particolare, ilnesso causale tra le condotte attribuite al ricorrente e il dannocon riguardo al quale è stata confermata la condanna alrisarcimento. Sul punto si riscontra anzi una vistosa violazionedelle norme sulla ripartizione dell’onere della prova, laddove ilgiudice a quo attribuisce ai convenuti-appellanti l’onere diprovare l’assenza del nesso causale: «Né appare fondata ladifesa degli appellanti, principali e incidentali, convenuti inprimo grado relativa al dedotto difetto di nesso causale tra lecondotte contestate e la crisi aziendale, non avendo allegato néNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026provato circostanze idonee a smentire quanto emergedall’operato dell’organo di vigilanza e del commissariostraordinario».Si rende pertanto inevitabile cassare la sentenzaimpugnata, con rinvio alla medesima corte d’appello, per unnuovo esame della domanda proposta nei confronti delricorrente [OSCURATO:PERSONA].6. Con l’accoglimento dei due precedenti, resta assorbitoil nono motivo, volto anch’esso a contestare l’accertamentodella responsabilità del ricorrente, prospettando un ulteriorevizio (omesso esame dei documenti da cui risulterebbero letempestive segnalazioni del sindaco), che nulla aggiungerebbealla cassazione della sentenza impugnata sul punto.7. Del pari assorbiti risultano il decimo e l’undicesimomotivo, entrambi volti a censurare la decisione sul quantum, giàtravolta dalla cassazione della statuizione sull’an debeatur.8. Nel passare al ricorso incidentale, si deve innanzituttoricordare che esso deve essere esaminato con limitato riguardoalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già direttore generale dellabanca, data l’intervenuta estinzione del processo nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA].9. Il primo motivo («Violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione al principio di corrispondenza trachiesto e pronunciato per omessa pronuncia … sull’eccezione diinesistenza del rapporto processuale e del giudizio sollevata:art. 360, n. 4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione art. 299c.p.c., 182 c.p.c.; articolo 183 c.p.c.; articoli 80 e 83 TestoUnico Bancario D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 4, c.p.c.») e il secondo («Violazione e falsaapplicazione art. 299 c.p.c. ed art. 43 legge fallimentare (RD n.267/42) vigente ratione temporis, nonché articoli 80 ed 83Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026D.Lgs. 385/93 in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.») ricalcano i primi due motivi del ricorso principale, conanaloghi argomenti, e, pertanto, meritano la medesima sorte:il primo motivo è infondato e il secondo è inammissibile.10. Il terzo motivo di ricorso incidentale è rubricato«Violazione e falsa applicazione dell’art. 200 legge fall. edell’art. 84 T.U.B. e dei principi e norme che disciplinano lacessazione delle funzioni degli organi amministrativi a seguitodel provvedimento che ordina la liquidazione coattaamministrativa e che prevedono che la rappresentanzadell’impresa posta in l.c.a. spetti al Commissario liquidatore chesta in giudizio e promuove le relative azioni di responsabilità:art. 360, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75,comma 3, c.p.c. e del principio che prevede che le personegiuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta anorma di legge, sicché gli atti compiuti da chi non ha il poteredi rappresentanza sono inesistenti e/o nulli: art. 360, n. 3».10.1. Nonostante la prolissità della rubrica, il ricorrenteincidentale si limita a riproporre, con questo motivo, la tesisecondo cui l’atto introduttivo del giudizio sarebbe stato«inesistente e radicalmente nullo» e che «la costituzione ingiudizio del Commissario liquidatore non valeva a sanare dettanullità». Ciò, peraltro, senza fornire lumi sul pretesofondamento dei «principi» che esigerebbero di porre nel nullaun processo svoltosi nel regolare contraddittorio delle particoinvolte.Il motivo è, pertanto, inammissibile.11. Il quarto motivo («violazione e falsa applicazione deltesto unico bancario, di cui al d.lgs. 385 del 1993, ed inparticolare degli artt. 72 e 84, in relazione all’articolo 360,comma 1, n. 3, c.p.c.») corrisponde al terzo motivo del ricorsoNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026principale ed è – al pari di quello e per la medesima ragione, daintendersi qui richiamata – palesemente infondato.12. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale proponeuna questione già posta, con il quarto motivo, nel ricorsoprincipale. Le rubriche dei due motivi sono identiche(«violazione e falsa applicazione art. 2941, n. 7, c.c.; articolo2938 c.c.; art. 2949 c.c. Violazione articoli 1362 e ss. c.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Violazione efalsa applicazione articoli 111, comma 6, Costituzione edarticolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Omessa pronuncia sueccezione di prescrizione. Violazione e falsa applicazione art.112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4,c.p.c.») e analoghi sono gli argomenti prospettati. Il direttoregenerale, al pari del sindaco, invoca la tassatività della normasulla sospensione della prescrizione tra la società e i suoiamministratori (art. 2941, n. 7, c.c.) e, quindi, l’inapplicabilitàdi quella norma nei suoi confronti.12.1. Il motivo è inammissibile, dovendosi qui richiamarela motivazione con cui la medesima sorte è stata riservata alquarto motivo del ricorso principale13. Il sesto motivo di ricorso incidentale denuncia«Violazione e falsa applicazione dell’art. 1304, comma 1, c.c. edei principi e norme che attribuiscono alla dichiarazione di volerprofittare della transazione – resa dal coobbligato rimastoestraneo all’accordo transattivo sull’intero debito intervenutotra il creditore ed altri obbligati solidali – l’espressionedell’esercizio di un diritto potestativo che determina l’estinzionedell’obbligazione in capo al dichiarante, e che può essereadottata e rilevata in ogni stato e grado del procedimento, inNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio …, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.».Il ricorrente si duole che la corte d’appello non abbiatenuto conto della sua dichiarazione di volersi avvalere dellatransazione intervenuta tra il fondo e due altri convenuti econdebitori in solido ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), dalche si assume che sarebbe dovuta conseguire la «estinzione delgiudizio» per «cessazione della materia del contendere», aisensi dell’art. 1304, comma 1, c.c.13.1. Il motivo è inammissibile, perché la corte d’appelloha in realtà tenuto conto dell’intervenuta transazione dellacontroversia tra alcune parti, laddove ha stabilito che «lasomma alla quale i condebitori sono stati condannati deveessere ridotta dell’importo delle quote ideali di competenza diAndrea Manna e [OSCURATO:PERSONA]». In tal modo, il giudicedel merito ha evidentemente interpretato le intervenutetransazioni come «transazioni pro quota», e non come«transazioni sull’intero debito».La distinzione è fondamentale, perché «La transazionepro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento dellasolidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non puòcoinvolgere gli altri condebitori, i quali dunque nessun titoloavrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effettiderivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza diquanto pagato dal debitore transigente. La previsione dell’art.1304, primo comma, c.c. non si riferisce a questa fattispecie»(Cass. S.u. n. 30174/2011).Poiché la decisione impugnata presuppone una certainterpretazione dei contratti di transazione – la quale è quaestiofacti riservata al giudice del merito – essa non può esseresindacata in sede di legittimità, se non mediante una specificaNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026e puntuale censura di violazione dei criteri legali di ermeneuticacontrattuale (art. 1362 e ss. c.c.), ciò che non ha fatto, nel casodi specie, il ricorrente incidentale.14. Il settimo motivo denuncia «omessa pronuncia sullaindividuazione della quota facente idealmente capo aitransigenti, conseguente all’avvenuta transazione e alladichiarazione di approfittamento ex art. 1304 c.c. Violazione efalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato anche in relazioneall’art. 1304 c.c. e 1298, comma 2, c.c.: art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1298, comma2, c.c.: art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».La censura è mossa «in via del tutto gradata rispettoprecedente motivo», in quanto il ricorrente incidentale si duoledella mancata definizione della misura in cui il suo debitosolidale si riduce per effetto delle transazioni concluse da altridue condebitori. È infatti principio consolidato che «il debitoresiduo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi inmisura corrispondente all’ammontare di quanto pagato dalcondebitore che ha transatto solo se costui ha versato unasomma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In casocontrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota chefaceva idealmente capo al transigente, il debito residuo cheresta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà esserenecessariamente ridotto (non già di un ammontare pari aquanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chiha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbeun ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essaestranei» (Cass. S.u. 30174/2011, cit.).14.1. Poiché il motivo si riflette sull’entità della condannapronunciata nei confronti del ricorrente incidentale, esso rimaneNumero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026assorbito nella decisione che verrà a breve illustrata conriguardo ai motivi nono e decimo, fermo restando che laquestione posta dovrà essere affrontata dal giudice del rinvio.15. L’ottavo motivo di ricorso incidentale corrisponde alsesto motivo del ricorso principale ed è, infatti, così rubricato:«violazione e falsa applicazione articoli 111, comma 6,Costituzione ed articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Violazione e falsaapplicazione articoli 163 e 164 c.p.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n.4, c.p.c.».15.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni giàillustrate con riferimento al corrispondente motivo del ricorsoprincipale.16. Il nono e il decimo motivo censurano, nel merito, ladecisione della Corte d’appello di Catanzaro, con riferimentoall’accertamento della responsabilità del direttore generale ealla relativa condanna, in particolare sotto il profilo dellamancanza di motivazione («violazione e falsa applicazionearticoli 111, comma 6, Costituzione ed articolo 132, comma 2,n. 4, c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»)e alla violazione delle norme di legge sulla valutazione dellaprova e sul riparto degli oneri probatori, nonché delle norme didiritto sostanziale sulla responsabilità degli organi sociali(«violazione e falsa applicazione articoli 2699 e ss. c.c. … e 115e 116 c.p.c. Violazione e falsa applicazione delle regole sull’onusprobandi ed in particolare dell’articolo 2697 c.c. Nonché degliarticoli 2392; 2393; 2394 e 2396, artt. 2403 e 2407 c.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»).16.1. I motivi sono fondati, dovendosi qui ripetere imedesimi argomenti già spesi ai fini dell’accoglimento deicorrispondenti motivi del ricorso principale.Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/202617. L’accoglimento dei due precedenti motivi determinal’assorbimento – oltre che del settimo motivo, come già rilevatosopra – anche dei motivi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo,analoghi, mutatis mutandis, agli ultimi tre motivi del ricorsoprincipale.18. In definitiva, accolti il settimo e l’ottavo motivo delricorso principale, nonché il nono e il decimo motivo del ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata vienecassata nei confronti dei ricorrenti e in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, perchédecida, in diversa composizione, anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità, fermo restando che non si dà luogo adecisione sulle spese con riferimento alla posizione di GiuseppeStefano Pardino, la cui rinuncia è stata accettata dalcontroricorrente (art. 391, comma 4, c.p.c.). P.Q.MLa Corte:dichiara l’estinzione del processo limitatamente allaposizione di [OSCURATO:PERSONA];accoglie il settimo e l’ottavo motivo del ricorso principale,nonché il nono e il decimo motivo del ricorso incidentale diAntonio Iannotta, cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, perdecidere, in diversa composizione, anche sulle spese del giudiziodi legittimità;rigetta i motivi primo, terzo e sesto, dichiara inammissibilii motivi secondo, quarto, quinto e assorbiti i rimanenti motividel ricorso principale;rigetta i motivi primo, quarto e ottavo, dichiarainammissibili i motivi secondo, terzo, quinto e sesto e assorbitii rimanenti motivi del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 21448/2022Numero sezionale 2086/2026Numero di raccolta generale 21443/2026Data pubblicazione 24/06/2026compensa le spese del presente giudizio di legittimitàlimitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris