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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20401/2026

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ontroNicoletti Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 340/2025depositata il 01/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla sentenza impugnata, nel 2012 la [OSCURATO:SOCIETA].,premesso di aver commissionato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimaimpresa di costruzioni, con contratto del 05.11.2007, l’esecuzione delleopere murarie del fabbricato denominato A2, posto in [OSCURATO:PERSONA] MangoneNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026(CS), via Froli, per il corrispettivo di euro 216.000.00 oltre IVA, confissazione dei termini di inizio lavori in giorni sette dalla stipula e diconclusione in mesi sei dall’inizio e con previsione di una penale di euro150,00 per ogni giorno di ritardo, lamentando l’inadempimentodell’appaltatore, lo citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, ondeottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento delmedesimo e la condanna di quest’ultimo al pagamento della penale.Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto delle domandeavversarie.Successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose, dinanzi al medesimo Tribunale,opposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], leera stato ingiunto il pagamento del corrispettivo residuo relativo almedesimo appalto.Riunite le due cause ed espletata l’istruttoria, con la sentenza di primogrado, il Tribunale rigettò le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelprimo giudizio, accolse parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo,revocando quest’ultimo, rideterminò il credito complessivo dell’appaltatorein euro 69.791,00 e, pronunciata la risoluzione del contratto d’appalto,condannò l’attrice al relativo pagamento, oltre IVA e interessi, regolandole spese processuali e quelle della consulenza tecnica d’ufficio.A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza diPaolo Nicoletti, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 340/2025,pubblicata il giorno 01.04.2025, ha rigettato l’appello, regolando le spesedi lite del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha ritenuto corretti il ragionamento e le conclusioni delconsulente tecnico d’ufficio - relative, tra l’altro, all’individuazione delleopere concordate dalle parti ed eseguite dall’appaltatore - e, quanto allacensura dell’appellante rivolta al giudice di primo grado per averne tenutoconto, ha osservato che essa non era stata sufficientemente argomentata,Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026essendosi la parte limitata a contrapporre alle conclusioni del consulente imedesimi rilievi già confutati dal Tribunale, senza indicare le ragioni per lequali il rigetto di essi doveva essere considerato erroneo. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, ritenuto applicabile nella specie il principio di dirittosecondo cui la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte delcommittente comporta il venir meno dell’originaria pattuizione del terminedi consegna dei lavori e della penale per il ritardo, in assenza di nuovapattuizione.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente hachiesto la decisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve escludersi che versi in situazione diincompatibilità il [OSCURATO:PERSONA], visto che, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può farparte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investitodella definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva,né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalitàNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.9611/2024).2.

Deve ulteriormente premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. nonpuò integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolveall'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione chesiano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta edefinitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con ilquale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n.8949/2023; Cass. n. 26332/2016).

L'eventuale vizio del ricorso percassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenticontenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la cuifunzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendoidentità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici deimotivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n.30760/2018; Cass. n. 17603/2011).Sono pertanto irrituali le integrazioni del ricorso effettuate dalla societàricorrente con la memoria illustrativa (censura di nullità della consulenzatecnica d’ufficio per non essersi la stessa attenuta al quesito del giudice).3.

Passando all’esame dei motivi di impugnazione, il primo di essi èrubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4); per avere l’impugnatasentenza apoditticamente accolto le risultanze della consulenza tecnicad’ufficio espletata in primo grado, disattendendo immotivatamente i rilievicritici formulati in sede di gravame dalla società odierna ricorrente.Quest’ultima, in particolare, sostiene che la Corte d’appello avrebberigettato con motivazione apparente la censura relativa all’adesione,asseritamente acritica, del giudice di primo grado alle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio.

La parte evidenzia i plurimi errori in cui, a suodire, sarebbe incorso il consulente tecnico e lamenta che i giudici delmerito non abbiano tenuto conto delle doglianze sollevate al riguardo.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il motivo è infondato.Sul punto, deve rilevarsi che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un., n.8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 7090/2022).In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020); la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).In concreto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha disatteso il motivo digravame formulato dalla parte in relazione al recepimento, asseritamenteacritico, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio da parte delgiudice di primo grado, con motivazione ampia e dettagliata (cfr.:sentenza impugnata, alle pagine da 7 a 10; ricorso, alle pagine da 12 aNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/202614), dalla quale si evince chiaramente l’iter logico seguito, sicché il viziolamentato non sussiste.Invero, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essereconsiderata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda inesame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svoltedalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprioconvincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr.: Cass. n.12121/2004; Cass. n. 13359/1999).Quanto all’art. 115 c.p.c., esso è stato richiamato nella rubrica senza chela parte abbia indicato in alcun modo con quali considerazioni dellasentenza impugnata esso debba dirsi violato o falsamente applicato.4.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c. (inrelazione all'art. 360 c.p.c., n. 5); per avere l’impugnata sentenzaerroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto di cui all’art. 11,secondo periodo, del contratto di appalto del 05.11.2007, l’infondatezzadella richiesta di pagamento della penale per il ritardo prevista dall’art. 5del citato contratto di appalto del 05.11.2007.Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello, nel ritenere inapplicabilela clausola contrattuale relativa alla penale per il ritardo nella consegnadei lavori, poiché le opere eseguite erano sensibilmente aumentaterispetto alla pattuizione iniziale, non aveva tenuto conto della previsione dicui all’art. 11, secondo periodo, del contratto di appalto, secondo la qualeper le lavorazioni nuove era necessario il preventivo accordo tra le parti,in tal modo incorrendo in un’anomalia motivazionale.Il motivo è inammissibile.Per quanto concerne l’asserita violazione delle norme sull’interpretazionedei contratti, deve rilevarsi che detta interpretazione è riservata al giudicedi merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limitiNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 353/2025; Cass. n.17427/2003).

Posto che l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti nonpotendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr.: Cass. n. 9461/2021).Al contrario, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a indicare nellarubrica una serie di norme del codice civile, senza confrontare con lerelative previsioni i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.In realtà, più che denunciare una violazione di legge, il motivo inquestione riguarda l’omesso esame da parte della Corte di merito dellaclausola di cui all’art. 11 del contratto di appalto per cui è causa, come sievince, oltre che dalla trattazione della censura, anche dal richiamo,contenuto nella rubrica, dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Deve tuttavia rilevarsi che ci si trova al cospetto di una decisione c.d.doppia conforme, il che preclude la possibilità di far valere tale vizio.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Al riguardo, la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo,avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; insenso conforme, si vedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n.5947/2023), mentre ciò non è avvenuto.Infine, ove si consideri che, come emerge dalla sentenza impugnata, oltrealle opere presenti nel computo metrico estimativo, sono state considerateai fini della decisione quelle indicate da entrambe le parti nelle rispettivecontabilità (e dunque ritenute concordate) e quelle ad esse tecnicamentecollegate in termini di necessario completamento ovvero di presuppostoper l’effettuazione, la previsione pattizia del divieto di eseguire lavoriulteriori non concordati non risulta avere carattere decisivo in sensocontrario a quanto statuito dalla Corte di merito.5.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 1661 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. (in relazioneall'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere l’impugnata sentenza erroneamente edapoditticamente ritenuto di escludere l’applicazione della penale per ilritardo pattuita dall’art. 5 del contratto di appalto stipulato inter partes indata 05.11.2007, pur in assenza di prova scritta ex art. 1659 c.c.capoverso 2, dell’avvenuta pattuizione delle stesse da parte della Dittaappaltatrice.In particolare, secondo la società ricorrente, sulla scorta di quantoprevisto dall’art. 11 del contratto di appalto e dall’art. 1659 c.c., nongravava sulla stessa l’onere di provare la colpa dell’appaltatore, comeritenuto nella sentenza di appello, ma ricadeva sull’appaltatore l’onere didocumentare che le presunte opere aggiuntive fossero state previamenteautorizzate dalla committente; in mancanza, non avrebbe potuto trovareapplicazione il disposto dell’art. 1661 c.c.

Inoltre, avendo la committenteNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026dedotto l’inadempimento di controparte, era su quest’ultima che gravaval’onere di provare l’esatto adempimento.Il motivo è infondato.Per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c.,costituisce principio consolidato di legittimità quello secondo cui, in temadi appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a secondache queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella delcommittente; nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifichesiano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da attoscritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente,secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezziconsentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono staterichieste dal committente (cfr.: Cass. n. 19099/2011; Cass. n.40122/2021; Cass. n. 24246/2023).Ora, quando, nel corso della esecuzione di un contratto d'appalto, ilcommittente abbia chiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazionidel progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nelcontratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario pianodei lavori, con la conseguenza che il committente, al fine di conseguire ilrisarcimento del danno per il successivo eventuale ritardo della consegnadell'opera, è tenuto a provare la colpa dell'appaltatore.

Tuttavia, alle partiè sempre consentito stabilire un nuovo termine di consegna e prevedere,in relazione ad esso, la penale per il ritardo (cfr.: Cass. n. 2394/1986;Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 20484/2011; Cass. n. 8405/2019; Cass. n.9152/2019; Cass. n. 12396/2024).In concreto, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di dirittoinnanzi indicati, avendo fatto richiamo alle varianti ordinate dalcommittente ed essendosi comunque riferita alle risultanze dellacontabilità di cantiere.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Per quanto concerne, poi, le opere eseguite, esse sono state verificate insede di consulenza tecnica d’ufficio e la Corte di merito ha risolto lacontestazione circa l’individuazione del soggetto che le aveva realizzatenon soltanto sulla scorta della ripartizione dell’onere probatorio, ma anchevalutando in concreto ulteriori elementi (genericità della contestazione;collegamento funzionale ad altri lavori sicuramente svolti dall’impresaNicoletti; avvenuta produzione da parte della committente di fattureemesse da imprese terze soltanto in relazione a opere differenti), il tuttocon motivazione adeguata.6.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,con distrazione in favore del difensore del controricorrente, il quale ne hafatto richiesta in quanto antistatario.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez.

Un., n. 27433/2023; Cass., Sez.

Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA].Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroNicoletti Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 340/2025depositata il 01/04/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Come emerge dalla sentenza impugnata, nel 2012 la [OSCURATO:SOCIETA].,premesso di aver commissionato a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonimaimpresa di costruzioni, con contratto del 05.11.2007, l’esecuzione delleopere murarie del fabbricato denominato A2, posto in [OSCURATO:PERSONA] MangoneNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026(CS), via Froli, per il corrispettivo di euro 216.000.00 oltre IVA, confissazione dei termini di inizio lavori in giorni sette dalla stipula e diconclusione in mesi sei dall’inizio e con previsione di una penale di euro150,00 per ogni giorno di ritardo, lamentando l’inadempimentodell’appaltatore, lo citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Cosenza, ondeottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento delmedesimo e la condanna di quest’ultimo al pagamento della penale.Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiese il rigetto delle domandeavversarie.Successivamente, la [OSCURATO:SOCIETA]. propose, dinanzi al medesimo Tribunale,opposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], leera stato ingiunto il pagamento del corrispettivo residuo relativo almedesimo appalto.Riunite le due cause ed espletata l’istruttoria, con la sentenza di primogrado, il Tribunale rigettò le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nelprimo giudizio, accolse parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo,revocando quest’ultimo, rideterminò il credito complessivo dell’appaltatorein euro 69.791,00 e, pronunciata la risoluzione del contratto d’appalto,condannò l’attrice al relativo pagamento, oltre IVA e interessi, regolandole spese processuali e quelle della consulenza tecnica d’ufficio.A seguito di impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nella resistenza diPaolo Nicoletti, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 340/2025,pubblicata il giorno 01.04.2025, ha rigettato l’appello, regolando le spesedi lite del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha ritenuto corretti il ragionamento e le conclusioni delconsulente tecnico d’ufficio - relative, tra l’altro, all’individuazione delleopere concordate dalle parti ed eseguite dall’appaltatore - e, quanto allacensura dell’appellante rivolta al giudice di primo grado per averne tenutoconto, ha osservato che essa non era stata sufficientemente argomentata,Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026essendosi la parte limitata a contrapporre alle conclusioni del consulente imedesimi rilievi già confutati dal Tribunale, senza indicare le ragioni per lequali il rigetto di essi doveva essere considerato erroneo. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, ritenuto applicabile nella specie il principio di dirittosecondo cui la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte delcommittente comporta il venir meno dell’originaria pattuizione del terminedi consegna dei lavori e della penale per il ritardo, in assenza di nuovapattuizione.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza sullascorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.A seguito di formulazione, da parte del Consigliere delegato, di proposta didefinizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., la società ricorrente hachiesto la decisione e, fissata la trattazione in camera di consiglio, le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve escludersi che versi in situazione diincompatibilità il [OSCURATO:PERSONA], visto che, nelprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (comenovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o ilconsigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può farparte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investitodella definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., nonversando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzionedecisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva,né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimogiudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalitàNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr.: Cass., Sez. Un., n.9611/2024).2. Deve ulteriormente premettersi che la memoria ex art. 378 c.p.c. nonpuò integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolveall'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione chesiano già stati ritualmente - cioè in maniera completa, compiuta edefinitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con ilquale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.: Cass. n.8949/2023; Cass. n. 26332/2016). L'eventuale vizio del ricorso percassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenticontenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la cuifunzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendoidentità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici deimotivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n.30760/2018; Cass. n. 17603/2011).Sono pertanto irrituali le integrazioni del ricorso effettuate dalla societàricorrente con la memoria illustrativa (censura di nullità della consulenzatecnica d’ufficio per non essersi la stessa attenuta al quesito del giudice).3. Passando all’esame dei motivi di impugnazione, il primo di essi èrubricato come segue: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4); per avere l’impugnatasentenza apoditticamente accolto le risultanze della consulenza tecnicad’ufficio espletata in primo grado, disattendendo immotivatamente i rilievicritici formulati in sede di gravame dalla società odierna ricorrente.Quest’ultima, in particolare, sostiene che la Corte d’appello avrebberigettato con motivazione apparente la censura relativa all’adesione,asseritamente acritica, del giudice di primo grado alle risultanze dellaconsulenza tecnica d’ufficio. La parte evidenzia i plurimi errori in cui, a suodire, sarebbe incorso il consulente tecnico e lamenta che i giudici delmerito non abbiano tenuto conto delle doglianze sollevate al riguardo.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il motivo è infondato.Sul punto, deve rilevarsi che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n.8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass.n. 7090/2022).In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice allaformazione del proprio convincimento, come accade quando non vi siaalcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr.: Cass.n. 3819/2020); la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nullaperché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamenteesistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025).In concreto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha disatteso il motivo digravame formulato dalla parte in relazione al recepimento, asseritamenteacritico, delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio da parte delgiudice di primo grado, con motivazione ampia e dettagliata (cfr.:sentenza impugnata, alle pagine da 7 a 10; ricorso, alle pagine da 12 aNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/202614), dalla quale si evince chiaramente l’iter logico seguito, sicché il viziolamentato non sussiste.Invero, affinché la motivazione adottata dal giudice di merito possa essereconsiderata adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda inesame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svoltedalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprioconvincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettatetutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr.: Cass. n.12121/2004; Cass. n. 13359/1999).Quanto all’art. 115 c.p.c., esso è stato richiamato nella rubrica senza chela parte abbia indicato in alcun modo con quali considerazioni dellasentenza impugnata esso debba dirsi violato o falsamente applicato.4. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c. (inrelazione all'art. 360 c.p.c., n. 5); per avere l’impugnata sentenzaerroneamente ritenuto, in contrasto con il disposto di cui all’art. 11,secondo periodo, del contratto di appalto del 05.11.2007, l’infondatezzadella richiesta di pagamento della penale per il ritardo prevista dall’art. 5del citato contratto di appalto del 05.11.2007.Secondo la società ricorrente, la Corte d’appello, nel ritenere inapplicabilela clausola contrattuale relativa alla penale per il ritardo nella consegnadei lavori, poiché le opere eseguite erano sensibilmente aumentaterispetto alla pattuizione iniziale, non aveva tenuto conto della previsione dicui all’art. 11, secondo periodo, del contratto di appalto, secondo la qualeper le lavorazioni nuove era necessario il preventivo accordo tra le parti,in tal modo incorrendo in un’anomalia motivazionale.Il motivo è inammissibile.Per quanto concerne l’asserita violazione delle norme sull’interpretazionedei contratti, deve rilevarsi che detta interpretazione è riservata al giudicedi merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limitiNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero per violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specificaindicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento delgiudice si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi, in casocontrario, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti nellamera proposta di un'interpretazione diversa da quella censurata, cometale inammissibile in sede di legittimità (cfr.: Cass. n. 353/2025; Cass. n.17427/2003). Posto che l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti nonpotendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizionedell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr.: Cass. n. 9461/2021).Al contrario, nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a indicare nellarubrica una serie di norme del codice civile, senza confrontare con lerelative previsioni i passaggi argomentativi della sentenza impugnata.In realtà, più che denunciare una violazione di legge, il motivo inquestione riguarda l’omesso esame da parte della Corte di merito dellaclausola di cui all’art. 11 del contratto di appalto per cui è causa, come sievince, oltre che dalla trattazione della censura, anche dal richiamo,contenuto nella rubrica, dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.Deve tuttavia rilevarsi che ci si trova al cospetto di una decisione c.d.doppia conforme, il che preclude la possibilità di far valere tale vizio.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Al riguardo, la ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo,avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello,dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; insenso conforme, si vedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n.5947/2023), mentre ciò non è avvenuto.Infine, ove si consideri che, come emerge dalla sentenza impugnata, oltrealle opere presenti nel computo metrico estimativo, sono state considerateai fini della decisione quelle indicate da entrambe le parti nelle rispettivecontabilità (e dunque ritenute concordate) e quelle ad esse tecnicamentecollegate in termini di necessario completamento ovvero di presuppostoper l’effettuazione, la previsione pattizia del divieto di eseguire lavoriulteriori non concordati non risulta avere carattere decisivo in sensocontrario a quanto statuito dalla Corte di merito.5. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 1661 c.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. (in relazioneall'art. 360 c.p.c., n. 3); per avere l’impugnata sentenza erroneamente edapoditticamente ritenuto di escludere l’applicazione della penale per ilritardo pattuita dall’art. 5 del contratto di appalto stipulato inter partes indata 05.11.2007, pur in assenza di prova scritta ex art. 1659 c.c.capoverso 2, dell’avvenuta pattuizione delle stesse da parte della Dittaappaltatrice.In particolare, secondo la società ricorrente, sulla scorta di quantoprevisto dall’art. 11 del contratto di appalto e dall’art. 1659 c.c., nongravava sulla stessa l’onere di provare la colpa dell’appaltatore, comeritenuto nella sentenza di appello, ma ricadeva sull’appaltatore l’onere didocumentare che le presunte opere aggiuntive fossero state previamenteautorizzate dalla committente; in mancanza, non avrebbe potuto trovareapplicazione il disposto dell’art. 1661 c.c. Inoltre, avendo la committenteNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026dedotto l’inadempimento di controparte, era su quest’ultima che gravaval’onere di provare l’esatto adempimento.Il motivo è infondato.Per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 1659 e 1661 c.c.,costituisce principio consolidato di legittimità quello secondo cui, in temadi appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a secondache queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella delcommittente; nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifichesiano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da attoscritto "ad substantiam", nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente,secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezziconsentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono staterichieste dal committente (cfr.: Cass. n. 19099/2011; Cass. n.40122/2021; Cass. n. 24246/2023).Ora, quando, nel corso della esecuzione di un contratto d'appalto, ilcommittente abbia chiesto all'appaltatore notevoli e importanti variazionidel progetto, il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nelcontratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario pianodei lavori, con la conseguenza che il committente, al fine di conseguire ilrisarcimento del danno per il successivo eventuale ritardo della consegnadell'opera, è tenuto a provare la colpa dell'appaltatore. Tuttavia, alle partiè sempre consentito stabilire un nuovo termine di consegna e prevedere,in relazione ad esso, la penale per il ritardo (cfr.: Cass. n. 2394/1986;Cass. n. 7242/2001; Cass. n. 20484/2011; Cass. n. 8405/2019; Cass. n.9152/2019; Cass. n. 12396/2024).In concreto, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di dirittoinnanzi indicati, avendo fatto richiamo alle varianti ordinate dalcommittente ed essendosi comunque riferita alle risultanze dellacontabilità di cantiere.Numero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026Per quanto concerne, poi, le opere eseguite, esse sono state verificate insede di consulenza tecnica d’ufficio e la Corte di merito ha risolto lacontestazione circa l’individuazione del soggetto che le aveva realizzatenon soltanto sulla scorta della ripartizione dell’onere probatorio, ma anchevalutando in concreto ulteriori elementi (genericità della contestazione;collegamento funzionale ad altri lavori sicuramente svolti dall’impresaNicoletti; avvenuta produzione da parte della committente di fattureemesse da imprese terze soltanto in relazione a opere differenti), il tuttocon motivazione adeguata.6. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo,con distrazione in favore del difensore del controricorrente, il quale ne hafatto richiesta in quanto antistatario.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di parte ricorrente alpagamento, in favore di parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento,in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro noninferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass.,Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n.11346/2024).Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 11726/2025Numero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 20401/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 8.000,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, condistrazione in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA].Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 5.000,00 infavore di parte controricorrente, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., edell’ulteriore somma di euro 3.000,00, in favore della cassa delleammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 10 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso