CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 24246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13070/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Sant’Agata di Militello (ME) via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.11, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 344/2018 depositata il 13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia con la quale era stata condannata a corrispondere alla società Camata la somma di euro 231 . 0 35 in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti relativo alla ristrutturazione muraria di [OSCURATO:PERSONA]Pisani. Il provvedimento impugnato aveva accertato che l’originario contratto di appalto era stato modificato con l’espressa approvazione della direzione lavori e con il tacito assenso della committenza, così da risultare dovuti i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extra contratto. Per la loro esatta quantificazione il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio all’esito della quale aveva accertato che alcune delle opere non erano state eseguite, cosicché l’originaria pretesa della società Camata era stata ridotta,tenendo conto altresì della somma di circa € 65.000 che la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva già corrisposto prima Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 dell’instaurazione del giudizio. Inoltre,il T ribunale aveva accertato un ritardo di 30 giorni nella consegna dei lavori eda veva applicato la relativa penale come da contratto. Il Tribunale a veva, invece , escluso la risarcibilità dei presunti vizi da cui sarebbero state affette le opere appaltate, ritenendo che la committente non avesse offerto la prova della tempestività della denuncia. 2. La Corte d’Appello di Venezia preliminarmente evidenziava che l’appellante si era cancellata dal registro delle imprese senza dar luogo al preventivo procedimento di liquidazione e che il processo era stato riassunto dalla ex socia [OSCURATO:PERSONA] con ricorso del 18 luglio 2017 che aveva insistito per l’accoglimento dell’appello già proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] costruzion i aveva eccepito l’estinzione del giudizio in quanto la dichiarazione resa dai soci davanti al notaio in sede di richiesta di cancellazione conteneva una rinuncia implicita al diritto fatto valere. Secondo la Corte d’Appello l’eccezione di estinzione non poteva trovare accoglimento in quanto nella fattispecie all’esame era la societàCamata costruzion i a far valere un credi to nei confronti della società cancellata dal registro che,dunque, non aveva agito per il recupero di un credito ma aveva resistito alla pretesa avversa e,dunque, non poteva ritenersi aver rinunciato ad alcunchèper effetto della cancellazione di cui all’articolo 2495 c.c. Quanto al merito della controversia , la C orte d’ A ppello rigettava il gravame, accogliendo solo il motivo relativo all’errore di calcolo della quantificazione di quanto dovuto a titolo di penale per il ritardo nella consegna dei lavori. In particolare, la C orte d’Appello riteneva che vi fosse la prova del credito azionato dalla società Camata e che vi fosse la prova dell’accettazione de gli Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 ulteriori lavori extra contratto, avendo la direttrice dei lavori approvato la contabilità che la società committente aveva poi utilizzato per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Inoltre,la socia Bondoc era presente in cantiere con elevata frequenza. Il requisito della forma scritta previsto nell’atto di appalto poteva essere superato, avendo il committente tacitamente accettato le modifiche. Quanto alla tempestività della denuncia dei vizi la denuncia e r a relativa a modest e imperfezioni relative al fissaggio del battiscopa, a i lavori di stuc catura , a sbavature di verniciatura , tali da escludere la presenza di vizi gravi. Peraltro , tali vizi era no già stati calcolati e sottratti dal computo per la somma di euro 5365. Le testimonianze rese nel corso dell’istruttoria non erano inficiate dalla denuncia difalsa testimonianza. Neanche la censura relativa alla riduzione della lista testimoniale. Infine,era infondata la richiesta di ottenere la riforma della decisione nella parte in cui aveva escluso la responsabilità della direzione dei lavori non essendo emerso alcun elemento che potesseindurre a ritenere che l’architetto fosse venuta meno gli obbligo contrattuale nei confronti della committente. La revoca dell’incarico all’architetto era intervenuta con grande ritardo rispetto alla provata consapevolezza dell’aumento dei costi per l’importo di oltre €700.000. 3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base diotto motivi 4. La società CamataCostruzioni ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. 5. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 6. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza camerale del 2 marzo 2023 ha nno insist ito nelle rispettive richieste. 7. Questa Corte all’esito della camera di consiglio ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, c.p.c. per la rilevanza delle questioni di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare. In particolare, rivestono rilievo nomofilattico le questioni relative alla possibilità di modifica contrattuale tacita in deroga alla forma scritta convenzionalmente pattuita e la successione nel processo della socia di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese senza procedere alla liquidazione della società. 8. In prossimità della odierna pubblica udienza l a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigettodel ricorso. 9. La difesa della società [OSCURATO:PERSONA] , ha rappresentato che la suddetta società è statadichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 novembre 2018 n. 50 pur nella consapevolezza che non è causa interruttiva del giudizio di Cassazione. 10. Il P.G. in persona del sostituto dottor [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti, e per il rigetto del ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del r icorso principale è così rubricato: violazione dell’articolo 1659 c.c. omessa, insufficiente valutazione Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 della controversia in relazione alla mancanza di forma scritta delle variazioni dell’appalto mai autorizzare dalla committente. La ricorrente aveva sempre negato di aver ordinato i lavori extra capitolato e la Corte d’Appello ha,invece, ritenuto sufficiente l’approvazione da parte del direttore dei lavori senza l’opposizione da parte della ricorrente che aveva chiesto un finanziamento eun mutuo sulla base della contabilità approvata dal direttore dei lavori e comprendente i lavoriin contestazione. Secondo la ricorrente le istanze di finanziamento e di m utuo non potevano valere come autorizzazione ai sensi dell’articolo 1659 c.c. In tal senso si richiama l’orientamento di questa corte circa la prova scritta dell’autorizzazione alle variazioni dell’opera appaltata richiesta dal committente. Soprattutto quando sono state richieste dall’appaltatore non dal committente. 2. I l secondo motivo del ricorso principale è così rubricato : violazione degli articoli 1352 e 1659 c.c. Il requisito della forma scritta oltre a essere previsto dalla legge era stato stabilito anche nel contratto dove all’articolo 11 del capitolato speciale era previsto che: «L’appaltatore non può di propria iniziativa introdurre variazioni addizione ai lavori rispetto alle previsioni contrattuali. Qualsiasi variazione deve essere ordinata per iscritto dal committente o comunque decisa dalle parti in forma scritta». A fronte di taleprevisioni contrattuale non poteva valere come approvazione delle varianti in corso d’opera la richiesta di finanziamento. 3. Il terzo motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2723 e 2729 c.c. Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 La censura ancora una volta attiene alla ritenuta approvazione delle varianti in corso d’opera fondata su mere presunzionicirca la mancata opposizione all’operato del direttore dei lavori e all’utilizzo della contabilità. Tale motivazione sarebbe in contrasto con la regola di cui all’articolo 2729 c.c. che vieta la prova per testi di patti aggiunti e contrari al contenuto del contratto, divieto derogabile solo in presenza di circostanzeeccezionali. 4. Il quarto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione degli 1352 e 1659 c.c., violazione degli articoli 1362, e ss. c.c., violazione dell’articolo 2697 c.c. e degli articoli 2727 e seguenti c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. La censura segue quella precedente, evidenziando che la volontà espressa nella clausola contrattuale aveva lo scopo di evitare che per iniziativa di taluno vi potesse essere un aumento rilevante tanto dei tempi di esecuzione dei lavori, quanto soprattutto della spesa per essi prevista.Peraltro, la stessa C orte d’Appello ha riconosciuto come nel contratto fosse previsto il requisito della forma scritta per le varianti e chele parti per altr e ben più modeste variazioni si erano scrupolosamente attenute alla suddetta forma. La ritenuta approvazione tacita sarebbe in contrasto con la condotta delle parti senza che in alcun modo si possa ritenere rinunciata la forma scritta. La ricorrente evidenzia come nessunadelle voci di richiesta di pagamento per i lavori extra contratto siamunita di approvazione scritta mentre dalla documentazione prodottarisulta evidente che qualsiasi modifica richiedesse il preventivo assenso del la committente che in più occasioni aveva rifiutato per iscritto di approvare l’esecuzione di lavori extra capitolato raccomandando Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 alla direttrice di dei lavori di attenersi scrupolosamente al capitolato. Infatti, tutti i lavori e xtra contratto documentati e approvati sono stati regolarmente pagati in quanto autorizzati. Dunque , la Corte d’Appello avrebbe omesso la valutazione dei documenti prodotti dalla ricorrente e avrebbe ignorato i fatti risultantida quei documenti e ne avrebbe tratto conseguenze erronee. La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui ha ritenuto provatii lavori sulla base della contabilità del direttore dei lavori utilizzata dalla committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Gli stati di avanzamento lavori utilizzati per ottenere i due contratti di mutuo ipotecario e il contributo a fondo perduto comprendevano soloi lavori previsti nel capitolato. 4.1 I primi quattro motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono fondati. [OSCURATO:PERSONA] evidenziato che l’articolo 1659 cod. civ. dispone l’adozione della forma scritta ad probationem , prevedendo, al secondo comma, che «l’autorizzazione si deve provare per iscritto», da tanto derivando, quindi, non già l’invalidità delle modifiche approvate tacitamente dal committente, bensì l’impossibilità della prova per testimoni salvo il caso dell’incolpevole smarrimento del documento, ai sensi dell’articolo 2725 cod. civ.. Secondo l’Ufficio di Procura inoltre, essendo pacifico che nel contratto di appalto in questione vi fosse una clausola che prevedeva convenzionalmente la forma scritta per le variazioni al progetto, bisogna far riferimento anche alla giurisprudenza di Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 legittimitàsecondo cui in caso di forma scritta convenzionalmente pattuita si deve aver riguardo alla portata precettiva dell’articolo 1352 cod. civ., il quale dispone che:«Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo». Sottolinea il P.G. che l’interpretazione che di tale disposizione ha fatto questa Corte è nel senso di rispettare il tenore letterale del precetto, da tanto derivando che le modifiche contrattuali o le nuove clausole per i quali sia stata convenzionalmente imposta la forma scritta devono rispettare tale forma a pena di nullità anche in assenza di un’espressa previsione di detta sanzione (in questo senso si vedano, da ultimo, Cass. civ. sez. III., 13 giugno 2022, n. 18971; nonché Cass. civ. sez. I., 12 marzo 2020, n. 7108). 4.2 [OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P.G. in ordine al la necessità della prova scritta del consenso del committente per le variazioni apportate dell’appaltatore ex art. 1659 c.c. 4.3 La ricorrente aveva lamentato, con specifico motivo d'appello, la mancata approvazione delle modiche oggetto della richiesta di pagamento della [OSCURATO:PERSONA] e aveva dedotto che tutte le altre variazioni erano state regolarmente pagate in quanto specific amente approvate e di aver chiesto espressamente alla direttrice dei lavori di attenersi al capitolato. La doglianza è stata disattesa dalla Corte d'appello che ha ritenuto in conformità con la decisione di primo grado, che le variazioni apportate al progetto previsto dal contratto di appalto fossero state validamente concordate tra le parti in quanto dalla prova testimoniale era emerso che la direttrice dei lavori, [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 Stevanato, aveva espressamente approvato le modifiche proposte dall’appaltatore e che, in proposito, vi era stato un tacito assenso da parte di [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, secondo la Corte d’Appello il contratto era stato modificato con l’espressa approvazione della direzione lavori e con il tacito assenso della committenza così da risultare dovuti i maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni extracontratto. L a committenteaveva posto in essere atti che dimostravano la volontà di rinunciare alla forma scritta per le variazioni in deroga a quanto previsto dal contratto e, dunque , aveva tacitamente approvato le stesse. I n particolare, si legge nella sentenza (pagina 10 ) che « il requisito della forma scritta, previsto nel contratto di appalto, ben può essere superato per facta concludentia, laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche». 4.4 La sentenza è meritevole di censura sotto due distinti profili. Il primo profilo riguarda un difetto assoluto di motivazione riguardo alla natura delle modifiche o variazioni alle modalità dell’opera stabilite nel contratto di appalto. La Corte d ’ Appello , infatti,non ha motivato in alcun modo su lla natura d i tali variazioni al progetto originario, ovvero se si tratti di variazioni rientranti nella disciplina di cui all’art. 1659 c.c.,secondo cui l’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate con prova scritt a, o ppure se si tratti di variazioni necessarie del progetto ex art. 1660 c.c. o , ancora, se si tratti di variazioni ordinate dal committente ex art.1661 c.c.. La distinzione rilevasoprattutto sul piano della prova in quanto il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta, a seconda che Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente; mentre nel primo caso, infatti, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam, nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente. (Sez. 2, Ordinanza n. 40122 del 15/12/2021, Rv. 663359 -01) Dunque, l 'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi compresa quella per presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committentementre occorre la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore. (Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 15/03/1995, Rv. 491186 -01). 4.5 Dalla sintetica motivazione della sentenza impugnata sembrerebbeche la Corte d'Appello abbia inteso che le variazioni rientrassero tra quelle proposte dall’appaltatore ex art. 1 6 59 c.c. . Si legge nella sentenza, infatti, in ordine al secondo motivo di appello con il quale l'appellante aveva dedotto di non aver tacitamente approvato varianti che il teste battello ha dichiarato che la socia era in cantiere con elevata frequenza e che quelle modifiche delle opere oggetto dell'appalto furono espressamente approvate dal direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], senza che vi fosse alcuna opposizione da parte della socia. Inoltre, risultava provato che la contabilità approvata dal direttore dei lavori era stata utilizzat a dalla società committente per ottenere un finanziamento a fondo perduto di euro 30.000 ed un mutuo a tasso agevolato di euro 200.000. Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 Come si è già detto, secondo la Corte d’appello le circostanze sopra evidenziateimplicitamente dimostravano che [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato le varianti in corso d'opera anche perché il requisito della forma scritta prevista nel contratto d'appalto ben può essere superato per facta concludentia laddove il committente abbia tacitamente accettato le modifiche. 4.6 Qui è il secondo profilo di censura della sentenza impugnata. La giuris prudenza di legittimità s embra aver superato l’orientamento espresso dal seguente principio di diritto:: « La convenzione sulla forma scritta ad substantiamda adottare per un futuro contratto deve rivestire, ai sensi dell'articolo 1352 cod.civ., la forma scritta e pertanto lo scioglimento della medesima per mutuo consenso (o la rinunzia bilaterale alla forma convenzionale) può avvenire solo per iscritto e non verbalmente o tacitamente; ne consegue che la clausola contrattuale, redatta per iscritto, la quale preveda l'adozione della forma scritta ad substantiam per regolamentare future vicende del contratto, non può essere revocata verbalmente o tacitamente dalle parti stesse» (Sez.3, Sentenza n. 4861 del 14/04/2000). In numerose pronunce successive,infatti, si è affermato il diverso principio secondo cui è ammessala possibilità di una revoca tacita del patto con il quale le parti del contratto si sono obbligate ad adottare una determinata forma per un successivo atto negoziale con rinuncia implicita mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento (ex plurimis Sez. 3, Ord . n. 4539 del 2019 , s ez. 3 , Sent . n.11124 del 2013; s ez. 3 , Sent. n. 4541 del 2012 , Sez. 2 , Sent . n.12344 del 2003 ) . Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 Dunque,si ammette la revoca tacita al patto contrattuale con il quale le parti si obbligano ad una determinata formaper le future attività negoziali. 4.7 Diversamente, invece, la prova per facta concludentia di modifiche contrattuali non è ammessa in tema di appalto quando le modifiche siano avvenute su iniziativa dell’appaltatore stante il disposto testuale dell’art. 1659 c.c. La giurisprudenza di legittimità, infatti, èdel tutto consolidata nel senso evidenziato dal Procuratore Generale, ovvero che le modifiche o variazioni apportate dall’appaltatore devono essere espressamente autorizzate dal committente e l’autorizzazione si deve provare per iscritto(Sez. 2 , Ord . n. 40122 del 2021, Sez. 2, Sent., 2011, n. 19099; Sez. 2 , Sent . n. 208 del 2006 ; Sez.2, Sent . n. 8528 del 2003 ; Sez. 2 , n. 6398 del 2003 ; Sez.2, Sent . n. 7242 del 200 1; Sez. 2 , n. 3040 del 1995) . Dunque, anche sotto questo profilo la sentenza è meritevole di censura, non potendosi ritenere provata l’approvazione delle suddette variazioni sulla base delle dichiarazioni testimoniali o sulla base del comportamento incompatibile con una volontà contraria della Bondoc. 5. Il quinto motivo del ricorso principale è così rubricato: violazione articolo 112 c.p.c. violazione degli articoli 1667e 1668 c.c. violazione articolo 2697 c.c. violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. La censura attiene allaritenuta non gravità dei vizi denunciati con ill verbale di collaudo del 14 gennaio 2005. La ricorrente evidenziadi aver denunciato più volte la mala esecuzione dei lavori e richiama la corrispondenza indirizzata alla società appaltatrice e Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 alla direttrice dei lavori. La motivazione della Corte d’appello sarebbedifettosa non avendo esaminato i gravi vizi. Il ricorso riporta analiticamente i vizi rilevati congiuntamente dalle parti in sede di collaudo , come risultante dal verbale , evidenziandone la gravità. Peraltro , vi era anche la relazione dell’architetto Callegari a conferma della gravità dei suddetti vizi. La corte d’appello di Venezia avrebbe omesso di esaminare i rilievi e le censure della ricorrente con violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia e omessa valutazione di un fatto decisivo rappresentato dalla denuncia dei vizi come documentata. 5.1 Il quinto motivo del ricorso principale è infondato. La Corte d'Appello con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede ha accertato che i vizi denunciati nel verbale di collaudo del 14 gennaio 2005 erano di modestissima entità ed erano stati calcolati dalla direzione lavori in sede di liquidazione del SAL sottraendo la somma di € 5365,44. Si legge in sentenza (pag. 10) che le contestazioni erano relative a modeste imperfezioni relative al fissaggiodei battiscopa, a lavori di stuccatura, a sbavatura di verniciatura, alla sistemazione nel fissaggio di infissi e ritocchi nelle finiture. Peraltro, mediante l’opera di controllo della direzione lavori erano stati sottratti dal computo complessivo. Risulta evidente, pertanto, come non vi sia stata alcuna omessa pronuncia in violazione dell’art.112 c.p.c. La censura, proposta anche come vizio di motivazione , è inammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un.8053/2014); -nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato sulla non gravità dei vizi denunciaticon il verbale di collaudo. Quanto alle censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è sufficiente richiamare i seguenti principi del tutto consolidati: «In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez. U - , Sentenza n. 20867 del Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /2023 30/09/2020, Rv. 659037 -02); «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Sez. U - , Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -01) La censurain sostanza si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione in fatto degli elementi istruttori al fine di affermare la gravità dei vizi denunciati. 6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art.1655 c.c.,violazione e falsa applicazione degli articoli 2232 e 2236 c.c. in merito alla responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori. Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. violazione dell’articolo 132 c.p.c. e dell’articolo 118 disp. att.c.p.c. difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di un fatto decisivo. Il rigetto dei primi cinque motivi avrebbe condizionato l’esame del sesto motivo con il quale si chiedeva di ritenere la responsabilità della direzione dei lavori. La C orte territoriale non avrebbe considerato la necessità della forma scritta per le autorizzazioni extra appalto così come l’esistenza dei gravi vizi denunciati dalla committente e, dunque , avrebbe omesso di valutare la Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 responsabilità della ditta appaltatrice e anche della direttrice dei lavori. La ricorrente richiama la giurisprudenza circa la responsabilità del direttore dei lavori evidenzi ando come questa abbia violato i suoi doveri di vigilanza autorizza nd o lavori extra capitolato assumendosene la responsabilità. 7. Il settimo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo. La società [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto copia degli estratti conto indicanti pagamenti eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di tali pagamentinon contestati avrebbe dovuto tenersi conto mentre la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare tale fatto decisivo non decurtando la somma nel dispositivo della sentenza. 8. L’ottavo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. 8.1 Il sesto, settimo e ottavo motivo sono assorbiti dall’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale. Ricorso incidentale 9. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. e 307 c.p.c. La censura attiene alla parte della sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha rigettato l’eccezione di estinzione del processo per la cancellazione dal registro delle imprese della società appellantesenza preventivo procedimento di liquidazione. Infatti,il processo è stato riassunto dalla socia [OSCURATO:PERSONA] parte non legittimata e la Corte d'Appello avrebbe erroneamente escluso la fattispecie dall’ambito di applicazione del principio Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 secondo cui: L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio. Secondo la ricorrente incidentale la società [OSCURATO:SOCIETA] cancellata dal registro delle imprese era parte attiva del giudizio e non era stata la [OSCURATO:PERSONA] a far valere un credito nei suoi confronti. 9.1 L’unico motivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 9.2 Il Procuratore generale ha concluso per la declaratoria di infondatezza del motivo evidenziando innanzitutto che , come risulta dal primo rigo di pagina 8, della sentenza impugnata, il ricorso in riassunzione venne depositato dalla Bondoc in data 18 luglio 2017 e non già in data 23 novembre 2017 (che corrisponde invece alla data della successiva udienza), da tanto derivando l’assoluta tempestività dal momento in cui l’interruzione del processo fu dichiarata in data 27 aprile 2017. Nel merito,il P.G. osserva che la disciplina di riferimento per la cancellazione delle società di persone va rinvenuta nell’articolo Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 2312cod. civ., da leggersi in combinato disposto con l’articolo 2324 cod. civ., nel caso delle società in accomandita semplice. La differenza rispetto alla disciplina dell’articolo 2495 cod. civ., in tema di società di capitali, è sostanziale, in quanto, in quest’ultimo caso, in linea con l’autonomia patrimoniale perfetta che connota questa categoria di società, è disposto che i creditori sociali potranno esigere le pretese rimaste insoddisfatte nei confronti degli ex soci solamente nei limiti di quanto ad essi attribuito dal bilancio finale di liquidazione, mentre nelle società in accomandita semplice il limite di quanto ottenuto dalla liquidazione vale esclusivamente per i soci accomandanti (articolo 2324 cod. civ.), essendo gli accomandatari illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Se, quindi, in forza del combinato disposto degli articoli 2312 e 2324 cod. civ., in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese di una società in accomandita semplice, i creditori sociali potranno far valere, con le modalità appena accennate, le loro pretese residue direttamente nei confronti degli ex soci, la legittimazione passiva di questi ultimi non può essere posta in discussione per il solo fatto che essa è conseguenza necessaria della norma in esame. Da ciò deriva, inevitabilmente, che al caso della cancellazione di una società dal registro delle imprese ed a fortiori nei confronti dei soci illimitatamente responsabili nell’ambito delle società di persone, deve ritenersi pienamente applicabile la disciplina dell’articolo 110 cod. proc. civ., sia perché, essendosi estinta la società, il giudizio non potrà proseguire tra le parti originarie, come previsto dal primo comma dell’articolo 111cod. proc. civ., in quanto la soggettività dell’ente è venuta meno, sia perché la posizione del socio, sotto il profilo Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 considerato, deve ritenersi analogicamente assimilabile a quella del successore a titolo universale e non già a titolo particolare per atto inter vivos. La diversa conclusione prospettata dal ricorrente incidentale comporterebbe, infatti, l’inaccettabile conseguenza che una sentenza pronunciata nei confronti di una società e dalla stessa impugnata possa essere eseguita nei confronti dei soci, che tuttavia non potrebbero neanche proseguire il giudizio già incardinato perdendo la possibilità di difendere la posizione in cui sono subentrati ( 2017, n. 13183; Cass., Sez. Lav., 4 agosto 2017, n. 19580,Cass. civ. sez. trib., 11 febbraio 2021, n. 3454). 9.10 Il collegio condivide le conclusioni dell’Ufficio di Procura. Il socio accomandatario di una società di persone è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali per effetto della mera titolarità dei poteri connessi alla qualifica ricoperta, indipendentemente dall'esercizio degli stessi. Sul punto è utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di società in accomandita, la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione nonostante l'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, atteso che tale evento non determina l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "pendente societate" » (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13805 del 06/07/2016, Rv. 640167 -01). Di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a proseguire il giudizio ai sensi dell’art. 110 c.p.c. quale successore nei rapporti della societàVictoria s.a.s. cancellata nel registro delle imprese . Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 La sentenza della Corte d’Appello sul punto è meritevole di conferma in quanto ha correttamente posto in luce che la società [OSCURATO:SOCIETA]era chiamata a rispondere del mancato pagamento dei lavori effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, era quest’ultima che facevavalere un credito nei confronti della società cancellata dal registro che non aveva agito per il recupero di un credito ma aveva resistito alla pretesa avversa e, dunque, non poteva ritenersi aver rinunciato ad alcunché per effetto della cancellazione di cui all’articolo 2495 c.c. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto: L'estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio(ex plurimis sez. 1, sent. n. n. 23269 del 2016 ) . 10.In conclusione la Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, rigetta il quinto e dichiara assorbiti i restanti, rigetta l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2018n. 13070sez. S2 - ud. 0 4 /0 7 /202 3 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, rigetta il quinto e dichiara assorbiti i restanti, rigetta l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. ai sensi dell’art.