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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09192/2026

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curatore speciale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] (rep.42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa, come da procuraspeciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271 P).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026per la cassazione della sentenza n. 635/19/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 26febbraio 2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di perdurante controversia è l’avviso in atti con cuil’Agenzia delle Entrate liquidava, tra l’altro, l’imposta di registro inmisura fissa su sei enunciazioni di titoli, nonché nella misuraproporzionale dello 0,50% in relazione ad una (delle varie)fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla Bancacontro i garanti del debitore principale e del 3% con riguardo agliinteressi ivi liquidati.2.

Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 759/10/2023 dellaCommissione tributaria provinciale di Milano, assumendo che:- «Per quanto riguarda la tassazione dei tre contratti di aperturadi credito, ritiene questa Corte si tratti di contratti autonomi, anchese collegati al rapporto di conto corrente, soggetti dunque atassazione a termine fisso, in ragione del principio più volte affermatodalla giurisprudenza: la natura accessoria in campo civilistico non puòessere riportata nell'ambito tributario, in particolare nell'ambito delladisciplina dell'imposta di registro, per la quale vale il principiodell'autonomia dei singoli negozi giuridici.- Per la stessa ragione devono ritenersi soggetti a tassazione icontratti di fideiussione richiamati nel decreto ingiuntivo, che devonoessere autonomamente valutati ai fini dell'imposta di registro, ancheNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026se l’obbligazione originaria era soggetta a IVA e dunqueindipendentemente dal principio di alternatività IVA/Registro.- Sulla questione relativa agli interessi, a parere di questa Corte,si tratta di interessi corrispettivi, così considerati dalla contribuente,che non li ha espressamente qualificati come moratori e, del resto,dallo stesso Ufficio che, nell’avviso di liquidazione, li ha sommati allasomma ingiunta per costituire la base imponibile tassabile».3.

Con ricorso notificato in data 13 settembre 2024 il Monte deiPaschi di Siena proponeva ricorso per cassazione contro lamenzionata pronuncia sulla base di due motivi, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso depositato il23 ottobre 2024, ivi articolando ricorso incidentale sulla base di ununico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione el’errata applicazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, nonchédell’art. 8, comma 1, lett. b), Nota II [OSCURATO:PERSONA], allegata ald.P.R. n. 131/1886 e dell’art. 10 d.P.R. 633/72.Ciò contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte incui ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% perl’enunciazione di una delle tre fideiussioni, assumendo invece che lesomme di cui all’ingiunzione di pagamento sono soggette ad IVA, percui nessuna imposta dove essere versata per la suddettaenunciazione, in ossequio al principio di alternatività di cui all’art. 40d.P.R. n. 131/1986.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1.

La censura va respinta.La valutazione del Giudice regionale si è uniformataall’orientamento di questa Corte secondo cui «la natura accessoria delcontratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 c.c.)non può essere riportata nell'ambito tributario e, segnatamente,nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, aisensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, vale invece ilprincipio dell'autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione nonresta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solofatto che il creditore sia un soggetto Iva» (così la massima di Cass. n.17237/2023).È stato, per tale via, osservato, alla luce del disposto degli artt.all’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 6 dell’allegata Tariffa,Parte Prima, che è corretta la sottoposizione dell’atto di fideiussionead imposta proporzionale, attesa, da un lato, l'identità delle parti delcontratto di garanzia e di quelle evocate nel provvedimento monitorioche tale contratto aveva enunciato e, dall'altro, che l'atto costitutivodella fideiussione era da registrare, in sé, a termine fisso (d.P.R. n.131/1986, art. 5), in quanto compreso nella Tariffa, Parte Prima,allegata al d.P.R. citato, art. 6 (cfr. Cass. n. 17237/2013).Risulta così chiarito che la natura accessoria del contratto difideiussione non rileva affatto, avendo una valenza civilistica (artt.1939 e 1941 c.c.), mentre - come già da questa Corte affermato (v.Cass. n. 17899/2005) - in ambito tributario e, in particolare, inmateria di imposta di registro, in cui viene colpita la singolamanifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vienein questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (v.

Cass. n.6585/2008; nonché, per analoga premessa, Cass. n. 4096/2012),come d'altronde in modo inequivoco si desume proprio dallaNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026previsione del d.P.R. n. 131/1986, art. 22 (così Cass. n. 17237/2013cit., richiamata da Cass. Cass. n. 31177/2023).Nella medesima direzione è stato affermato il principio secondocui, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decretoingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa deifideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro vaapplicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre adimposta di registro in misura fissa (v.

Cass. n. 976/2018).Sicché, risulta corretto il convincimento espresso dal Giudiced'appello nell’aver riconosciuto legittima la tassazione dellafideiussione enunciata in misura proporzionale (0,50%) senza attrarlaal regime Iva, per essere l'ente creditore (la banca) un soggetto Iva.1.2.

Occorre ancora precisare che non è pertinente il riferimentooperato dalla difesa della banca alle pronunce di questa Cortenn.16229/2024 e 876/2025.In entrambi i casi, infatti, il principio di diritto, altrettanto pacifico,ha riguardato la tassazione del titolo monitorio, affermandosi che«Alla fattispecie controversa deve trovare, invece, applicazione altroprincipio acquisito, e mai smentito, secondo cui la registrazione deldecreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamentodi somme assoggettate ad Iva gode dell'applicazione dell'imposta diregistro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previstodall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131» (così Cass. n.876/2025).Sennonchè, altro è l’imposizione sul decreto ingiuntivo ed altro èl’imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essereassoggettata eventualmente l’atto enunciato perché da registrare intermine fisso allegata alla relativa domanda giudiziale, quale attoNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass.31177/2023).Ciò è quanto avvenuto nell’ipotesi in rassegna in ragione delleplurime voci oggetto di tassazione con l’atto impugnato (impostaproporzionale su una enunciazione di fideiussione; b) imposta fissaper le altre fideiussioni e titoli enunciati; imposta proporzionale sulriconoscimento di debito; imposta fissa sulla condanna contenuta neltitolo monitorio , imposta proporzionale sugli interessi, oltreall’imposta di bollo e sanzioni), in cui – per quanto ora occupa - èstata tenuta distinta l’imposta di registro in misura fissa sul decretoingiuntivo e poi è stata tassata in misura proporzionale con l’aliquotadello 0,50% ex art. 6 della predetta tariffa l’enunciazione della citatafideiussione, il tutto in termini corretti come illustrato nelle riflessioniche precedono.2.

Con la seconda doglianza la banca ha dedotto, sempre ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione dell’art. 1 della Tariffa – Parte Seconda – d.P.R. n.131/1986, sostenendo che i tre rapporti bancari tassati avesseronatura di conto anticipi e non di apertura di credito, non assoggettatia forma scritta ed avente carattere di mera evidenza internacontabile, come tale non tassabile.2.1.

Il motivo risulta inammissibile, giacchè sotto l’impropriocanone censorio della violazione di legge, sottopone alla Corte unaquestione fattuale circa l’interpretazione della diversa natura dei citatirapporti bancari, che è riservata al giudice del merito (cfr., ex multis,Cass. n. 18318/2022), senza peraltro nemmeno indicare i canoniermeneutici violati (cfr., tra le tante, Cass. n. 9461/2024 e Cass. n.353/2025,), laddove la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato i tre contratti come aventi ad oggetto le aperture diNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026credito, dal carattere autonomo anche se collegati al rapporto diconto corrente.3.

Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate ha censurato lapronuncia impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., per violazione ed errata applicazione dell’art. 15 d.P.R.633/1972, contestando la valutazione del Giudice regionale nellaparte in cui ha considerato gli interessi aventi natura corrispettiva,laddove si trattava di interessi moratori perché dovuti in conseguenzadel ritardo nell’inadempimento.3.1.

Il motivo va accolto.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto la natura corrispettiva degliinteressi, in primo luogo, ponendo in evidenza che erano stati «[…]così considerati dalla contribuente, che non li ha espressamentequalificati come moratori […]» e, poi, segnalando che lo «stessoUfficio, […] nell’avviso di liquidazione, li ha sommati alla sommaingiunta per costituire la base imponibile».Detta valutazione si pone, tuttavia, in contrasto con quantoaffermato da questa Corte secondo cui dalla mancata esplicitaqualificazione come moratori degli interessi richiesti non puòdiscendere la loro automatica qualificazione come compensativi (v.Cass. n. 33535/2022), occorrendo per tale configurazione unaccertamento sulla effettiva natura degli stessi, da operare in base alcontenuto intrinseco dell’atto tassato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986 (v.

Cass. n. 14574/2025), per stabilire se si tratta diinteressi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di unasomma di denaro oppure di interessi corrispettivi/convenzionali sulcredito concesso.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026Tutto ciò, nel solco del principio di diritto secondo il quale «intema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto dicredito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per unfinanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVAconsacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta atassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 dellatariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quotacapitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano naturamoratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972,dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'impostadi registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della dettatariffa - ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con lacommissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) ilcorrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi diprestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 33535; conf.

Cass. Sez. 5,13/07/2017, n. 17276; Cass. Sez. 5, 03/03/2006, n. 4748)» (cosìCass. n. 14574/2025).4.

Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso principale varespinto, mentre va accolto quello incidentale, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia - in diversa composizione- per verificare la natura degli interessi considerati nel titolo monitorioalla luce dei principi sopra menzionati, nonché per regolare le spesedel presente grado di legittimità.5.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia - in diversa composizione– anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
curatore speciale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale del 17 aprile 2023 per notar dr. [OSCURATO:PERSONA] (rep.42423 – racc. 21712), rappresentata e difesa, come da procuraspeciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andreani (codice fiscale: [OSCURATO:PERSONA] 67A16 A271 P).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026per la cassazione della sentenza n. 635/19/2024 della Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data 26febbraio 2024.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di perdurante controversia è l’avviso in atti con cuil’Agenzia delle Entrate liquidava, tra l’altro, l’imposta di registro inmisura fissa su sei enunciazioni di titoli, nonché nella misuraproporzionale dello 0,50% in relazione ad una (delle varie)fideiussione enunciata nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla Bancacontro i garanti del debitore principale e del 3% con riguardo agliinteressi ivi liquidati.2. Con l’impugnata sentenza la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 759/10/2023 dellaCommissione tributaria provinciale di Milano, assumendo che:- «Per quanto riguarda la tassazione dei tre contratti di aperturadi credito, ritiene questa Corte si tratti di contratti autonomi, anchese collegati al rapporto di conto corrente, soggetti dunque atassazione a termine fisso, in ragione del principio più volte affermatodalla giurisprudenza: la natura accessoria in campo civilistico non puòessere riportata nell'ambito tributario, in particolare nell'ambito delladisciplina dell'imposta di registro, per la quale vale il principiodell'autonomia dei singoli negozi giuridici.- Per la stessa ragione devono ritenersi soggetti a tassazione icontratti di fideiussione richiamati nel decreto ingiuntivo, che devonoessere autonomamente valutati ai fini dell'imposta di registro, ancheNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026se l’obbligazione originaria era soggetta a IVA e dunqueindipendentemente dal principio di alternatività IVA/Registro.- Sulla questione relativa agli interessi, a parere di questa Corte,si tratta di interessi corrispettivi, così considerati dalla contribuente,che non li ha espressamente qualificati come moratori e, del resto,dallo stesso Ufficio che, nell’avviso di liquidazione, li ha sommati allasomma ingiunta per costituire la base imponibile tassabile».3. Con ricorso notificato in data 13 settembre 2024 il Monte deiPaschi di Siena proponeva ricorso per cassazione contro lamenzionata pronuncia sulla base di due motivi, successivamentedepositando memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso depositato il23 ottobre 2024, ivi articolando ricorso incidentale sulla base di ununico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione el’errata applicazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, nonchédell’art. 8, comma 1, lett. b), Nota II [OSCURATO:PERSONA], allegata ald.P.R. n. 131/1886 e dell’art. 10 d.P.R. 633/72.Ciò contestando la valutazione del Giudice regionale nella parte incui ha ritenuto corretta l’applicazione dell’aliquota dello 0,50% perl’enunciazione di una delle tre fideiussioni, assumendo invece che lesomme di cui all’ingiunzione di pagamento sono soggette ad IVA, percui nessuna imposta dove essere versata per la suddettaenunciazione, in ossequio al principio di alternatività di cui all’art. 40d.P.R. n. 131/1986.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/20261.1. La censura va respinta.La valutazione del Giudice regionale si è uniformataall’orientamento di questa Corte secondo cui «la natura accessoria delcontratto di fideiussione in campo civilistico (artt. 1939 e 1941 c.c.)non può essere riportata nell'ambito tributario e, segnatamente,nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, per la quale, aisensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22, vale invece ilprincipio dell'autonomia dei singoli negozi; la relativa tassazione nonresta, quindi, attratta nella disciplina tributaria dell'Iva per il solofatto che il creditore sia un soggetto Iva» (così la massima di Cass. n.17237/2023).È stato, per tale via, osservato, alla luce del disposto degli artt.all’art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 e 6 dell’allegata Tariffa,Parte Prima, che è corretta la sottoposizione dell’atto di fideiussionead imposta proporzionale, attesa, da un lato, l'identità delle parti delcontratto di garanzia e di quelle evocate nel provvedimento monitorioche tale contratto aveva enunciato e, dall'altro, che l'atto costitutivodella fideiussione era da registrare, in sé, a termine fisso (d.P.R. n.131/1986, art. 5), in quanto compreso nella Tariffa, Parte Prima,allegata al d.P.R. citato, art. 6 (cfr. Cass. n. 17237/2013).Risulta così chiarito che la natura accessoria del contratto difideiussione non rileva affatto, avendo una valenza civilistica (artt.1939 e 1941 c.c.), mentre - come già da questa Corte affermato (v.Cass. n. 17899/2005) - in ambito tributario e, in particolare, inmateria di imposta di registro, in cui viene colpita la singolamanifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vienein questione il principio dell'autonomia dei singoli negozi (v. Cass. n.6585/2008; nonché, per analoga premessa, Cass. n. 4096/2012),come d'altronde in modo inequivoco si desume proprio dallaNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026previsione del d.P.R. n. 131/1986, art. 22 (così Cass. n. 17237/2013cit., richiamata da Cass. Cass. n. 31177/2023).Nella medesima direzione è stato affermato il principio secondocui, in caso di plurime fideiussioni enunciate nello stesso decretoingiuntivo e comportanti responsabilità solidale cumulativa deifideiussori per lo stesso debito, l'imposta proporzionale di registro vaapplicata ad una sola fideiussione, con sottoposizione delle altre adimposta di registro in misura fissa (v. Cass. n. 976/2018).Sicché, risulta corretto il convincimento espresso dal Giudiced'appello nell’aver riconosciuto legittima la tassazione dellafideiussione enunciata in misura proporzionale (0,50%) senza attrarlaal regime Iva, per essere l'ente creditore (la banca) un soggetto Iva.1.2. Occorre ancora precisare che non è pertinente il riferimentooperato dalla difesa della banca alle pronunce di questa Cortenn.16229/2024 e 876/2025.In entrambi i casi, infatti, il principio di diritto, altrettanto pacifico,ha riguardato la tassazione del titolo monitorio, affermandosi che«Alla fattispecie controversa deve trovare, invece, applicazione altroprincipio acquisito, e mai smentito, secondo cui la registrazione deldecreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamentodi somme assoggettate ad Iva gode dell'applicazione dell'imposta diregistro in misura fissa, giusta il principio dell'alternatività previstodall’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131» (così Cass. n.876/2025).Sennonchè, altro è l’imposizione sul decreto ingiuntivo ed altro èl’imposizione cui debba, ricorrendone le condizioni, essereassoggettata eventualmente l’atto enunciato perché da registrare intermine fisso allegata alla relativa domanda giudiziale, quale attoNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026enunciato ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 (cfr. Cass.31177/2023).Ciò è quanto avvenuto nell’ipotesi in rassegna in ragione delleplurime voci oggetto di tassazione con l’atto impugnato (impostaproporzionale su una enunciazione di fideiussione; b) imposta fissaper le altre fideiussioni e titoli enunciati; imposta proporzionale sulriconoscimento di debito; imposta fissa sulla condanna contenuta neltitolo monitorio , imposta proporzionale sugli interessi, oltreall’imposta di bollo e sanzioni), in cui – per quanto ora occupa - èstata tenuta distinta l’imposta di registro in misura fissa sul decretoingiuntivo e poi è stata tassata in misura proporzionale con l’aliquotadello 0,50% ex art. 6 della predetta tariffa l’enunciazione della citatafideiussione, il tutto in termini corretti come illustrato nelle riflessioniche precedono.2. Con la seconda doglianza la banca ha dedotto, sempre ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e l’errataapplicazione dell’art. 1 della Tariffa – Parte Seconda – d.P.R. n.131/1986, sostenendo che i tre rapporti bancari tassati avesseronatura di conto anticipi e non di apertura di credito, non assoggettatia forma scritta ed avente carattere di mera evidenza internacontabile, come tale non tassabile.2.1. Il motivo risulta inammissibile, giacchè sotto l’impropriocanone censorio della violazione di legge, sottopone alla Corte unaquestione fattuale circa l’interpretazione della diversa natura dei citatirapporti bancari, che è riservata al giudice del merito (cfr., ex multis,Cass. n. 18318/2022), senza peraltro nemmeno indicare i canoniermeneutici violati (cfr., tra le tante, Cass. n. 9461/2024 e Cass. n.353/2025,), laddove la Corte territoriale ha espressamenteconsiderato i tre contratti come aventi ad oggetto le aperture diNumero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026credito, dal carattere autonomo anche se collegati al rapporto diconto corrente.3. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate ha censurato lapronuncia impugnata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3,c.p.c., per violazione ed errata applicazione dell’art. 15 d.P.R.633/1972, contestando la valutazione del Giudice regionale nellaparte in cui ha considerato gli interessi aventi natura corrispettiva,laddove si trattava di interessi moratori perché dovuti in conseguenzadel ritardo nell’inadempimento.3.1. Il motivo va accolto.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha ritenuto la natura corrispettiva degliinteressi, in primo luogo, ponendo in evidenza che erano stati «[…]così considerati dalla contribuente, che non li ha espressamentequalificati come moratori […]» e, poi, segnalando che lo «stessoUfficio, […] nell’avviso di liquidazione, li ha sommati alla sommaingiunta per costituire la base imponibile».Detta valutazione si pone, tuttavia, in contrasto con quantoaffermato da questa Corte secondo cui dalla mancata esplicitaqualificazione come moratori degli interessi richiesti non puòdiscendere la loro automatica qualificazione come compensativi (v.Cass. n. 33535/2022), occorrendo per tale configurazione unaccertamento sulla effettiva natura degli stessi, da operare in base alcontenuto intrinseco dell’atto tassato ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n.131/1986 (v. Cass. n. 14574/2025), per stabilire se si tratta diinteressi relativi ad un debito scaduto, liquido ed esigibile di unasomma di denaro oppure di interessi corrispettivi/convenzionali sulcredito concesso.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026Tutto ciò, nel solco del principio di diritto secondo il quale «intema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto dicredito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per unfinanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVAconsacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta atassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 dellatariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quotacapitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano naturamoratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972,dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'impostadi registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della dettatariffa - ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con lacommissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) ilcorrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi diprestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA(Cass. Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 33535; conf. Cass. Sez. 5,13/07/2017, n. 17276; Cass. Sez. 5, 03/03/2006, n. 4748)» (cosìCass. n. 14574/2025).4. Alla stregua delle riflessioni svolte, il ricorso principale varespinto, mentre va accolto quello incidentale, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia - in diversa composizione- per verificare la natura degli interessi considerati nel titolo monitorioalla luce dei principi sopra menzionati, nonché per regolare le spesedel presente grado di legittimità.5. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da partedella ricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Numero registro generale 19605/2024Numero sezionale 242/2026Numero di raccolta generale 9192/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia - in diversa composizione– anche per regolare le spese del presente grado di legittimità.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaricorrente principale di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]