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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18318/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17080/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via F.A.

Gualtiero, n. 70, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3458/2018 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 depositata il 22 maggio 2018.

Data pubblicazione 07/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso, con tre mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata.

L’intimata resiste con controricorso.

2. Fissata la trattazione della causa per l’udienza pubblica del 2 febbraio 2021, in vista della stessa il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le conclusioni, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.

La ricorrente ha depositato memoria.

3. All’esito della detta udienza questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10580 del 21/04/2021, avendo parte ricorrente chiesto un rinvio della trattazione onde favorire il perfezionamento della proposta transattiva già sottoposta al vaglio degli organi della procedura concorsuale cui è sottoposta controparte, in accoglimento dell’istanza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

3. Successivamente è stata fissata la trattazione della causa in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate (nuove) conclusioni dal Pubblico Ministero.

La ricorrente, per ministero di nuovo procuratore, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ..

Risulta, infatti, insanabilmente carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez.

U 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez.

U 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette gran parte di tali requisiti contenutistici, non potendo certamente considerarsi sufficiente la trascrizione (alla pag. 2 del ricorso), di uno stralcio della sentenza impugnata dal quale è dato ricavare solo: a) il petitum della domanda introduttiva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale locatrice di un capannone, costituito dal richiesto accertamento che, a far data dal mese di gennaio 2013, il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 canone locativo dovuto dalla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ammontava ad € 22.850, oltre Iva; b) che tale domanda era stata respinta dal tribunale; c) una sintetica esposizione delle ragioni di tale rigetto (il tribunale aveva ritenuto inoperante la previsione di cui all’art. 5 del contratto di locazione, relativa alla diversa commisurazione del canone a partire dal 1° gennaio 2013, per essere il contratto cessato alla prima scadenza del 31/12/2012); d) che tale sentenza venne appellata dalla locatrice e che a tale impugnazione resistette, costituendosi, l’odierna ricorrente.

Nessuna indicazione è invece offerta in ordine: a1) alle ragioni in fatto e in diritto della domanda (non è spiegato cosa fosse avvenuto né per quale motivo e per quale periodo dovesse reputarsi fondata la pretesa del maggior canone); b1) alle difese della resistente; c1) ai motivi di gravame; d1) alle difese in appello della controparte.

Si omette, persino, di indicare l’esito del giudizio di appello e le ragioni che ne sono poste a fondamento.

Il ricorso li postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione, se non, in parte, nella illustrazione del primo motivo di ricorso, e peraltro attraverso stralci — scollegati l’uno dall’altro — che non consentono una piana e organica comprensione dell’intera motivazione, a tal fine di fatto rimandandosi, inammissibilmente, alla lettura della stessa sentenza.

2. È dunque appena il caso di rilevare che anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta comunque, di per sé, intrinseche ed evidenti ragioni di inammissibilità.

3. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione artt. 1362 e 1353 cod. civ. in relazione agli artt. 1353 cod. civ. e 27, commi 7 e 8, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 legge n. 392 del 1978.

Data pubblicazione 07/06/2022 La sua illustrazione è così strutturata: — viene anzitutto trascritto, per ampi stralci, il contenuto degli artt. 4, 5 e 7 del contratto di locazione, nei seguenti testuali termini: art. 4: «La durata della locazione viene stabilita e concordata in anni 6 (sei) a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31.12.2012, rinnovabile per un periodo eguale.

Parte locatrice rinuncia ad esercitare la facoltà di disdetta di all'art. 29 della l. 27 luglio 1978, n. 392»; art. 5: «Il canone di locazione viene concordemente e liberamente convenuto e accettato nella somma annua di Euro 60.000,00, che la parte conduttrice si obbliga a pagare in rate mensili anticipate di Euro 5.000,00 ciascuna ...

Le parti convengono che, dopo i primi sei anni, se parte conduttrice vorrà prorogare la locazione per un ulteriore periodo di anni sei, il canone sarà equiparato a quello di mercato ....

In tal caso, in relazione al secondo periodo, a partire dal secondo anno, il canone sarà automaticamente aggiornato ...»; art. 7: «parte conduttrice ha la facoltà in ogni momento di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto, da comunicarsi con raccomandata a/r, di almeno sei mesi, senza che ciò comporti alcun onere o spesa aggiuntiva a suo carico»; — viene quindi riportato il contenuto di una lettera di recesso del 6.12.2012 in esercizio della facoltà prevista dal summenzionato art. 7 del contratto; — si denuncia il «macroscopico errore» in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello per avere, da un lato, premesso che «il contratto in esame prevede una durata di sei anni, con rinnovo per ulteriori sei rimesso alla volontà della conduttrice», dall’altro, «in modo del tutto illogico ed incoerente», affermato che «in difetto di un tempestivo recesso da parte della conduttrice (il contratto) si è rinnovato alla scadenza del 31 dicembre 2012» per non avere la conduttrice comunicato disdetta nel termine concordato di șei mesi prima della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Come si è anticipato, il motivo — in disparte il rilievo preliminare ed assorbente della mancanza di una adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa — si appalesa comunque inammissibile per intrinseca ragione, da individuarsi nella direzione argomentativa meramente fattuale e non relativa alla conformità a diritto della decisione adottata.

La censura, invero, si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione del contratto, secondo cui, in buona sostanza, occorrerebbe distinguere a seconda che la rinnovazione della locazione per il secondo sessennio sia espressamente chiesta e voluta dal conduttore o invece sia, come nella specie, mera conseguenza automatica della mancata tempestiva disdetta, solo nel primo caso potendosi giustificare la pretesa di un maggior canone a cominciare F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Al di là della palese implausibilità di una tale interpretazione, che toglierebbe ogni significato pratico alla previsione contrattuale (essendo del tutto evidente che nessun conduttore avrebbe interesse a comunicare di aver interesse alla prosecuzione del contratto, in tal modo assoggettandosi, a seguire detta lettura, all’aumento del canone, quando può ottenere lo stesso risultato semplicemente non comunicando disdetta, in tal modo, sempre secondo la proposta interpretazione, beneficiando del minor canone pattuito per il primo sessennio), è in ogni caso assorbente il rilievo, come detto, della natura prettamente ricognitiva in fatto della tesi proposta, del tutto estranea al mezzo proposto (error in iudicando).

Occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.) (v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di un motivo che, come nella specie, si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536).

5. Il secondo motivo — con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — è parimenti inammissibile.

La censura in realtà ripropone la medesima doglianza, solo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 07/06/2022 Impostazione però evidentemente eccentrica ed inammissibile, dal momento che non si indica il fatto storico, testuale o extratestuale, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini del giudizio, che sarebbe stato obliterato, ma si sollecita semplicemente una diversa interpretazione del testo contrattuale, che ha invece evidentemente costituito precipuo oggetto della disamina del giudice di merito.

Varrà al riguardo rammentare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez.

U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass.n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).

Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v.

Cass. n. 22786 del 2018).

Nella specie non in altro si sostanzia la censura se non nella rappresentazione delle argomentazioni esposte nei vari atti di causa, volte a perorare un interpretazione del contratto diversa da quella accolta dal giudice del merito.

6. È infine inammissibile anche il terzo motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per manifesta e/o irriducibile contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione (ciò in ragione della intrinseca contraddittorietà in tesi esistente tra l’affermazione, leggibile in sentenza, secondo cui il rinnovo contrattuale è rimesso alla volontà della conduttrice, e quella successiva secondo cui la comunicazione di recesso, pervenuta alla locatrice l’11 dicembre 2012, ha comportato la cessazione del contratto alla data dell’11 giugno 2013 e la conseguente applicazione del nuovo canone nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2013).

Una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134.

Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

U. 07/04/2014, n. 8053).

Nella specie non è ravvisabile alcuna di tali ipotesi limite.

A ben vedere nemmeno la prospettazione della censura la delinea, quel che viene denunciato essendo, infatti, non l’incomprensibilità della motivazione ma la sua capacità persuasiva o logicità rispetto alle premesse: in altre parole l’insufficienza della motivazione che però non configura più vizio cassatorio.

È appena il caso comunque di soggiungere che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza resiste ampiamente a tale F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 pur inammissibile censura.

Data pubblicazione 07/06/2022 È infatti evidente, dalla lettura della intera motivazione, della quale invece la ricorrente segnala solo due passaggi omettendo quello intermedio, che la corte d’appello non ha fatto altro che esprimere, in termini pienamente comprensibili, il convincimento — peraltro, in iure, pienamente legittimo — che la mancata tempestiva disdetta del contratto equivalesse, quoad effectum, anche ai fini dell’applicazione del canone maggiorato, alla positiva espressione della volontà di rinnovare il contratto.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative alla difesa della controricorrente, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta nel controricorso.

8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese e dei compensi relativi alla difesa, nel giudizio di legittimità, della controricorrente, che liquida in Euro 6.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17080/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via F.A. Gualtiero, n. 70, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 3458/2018 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 depositata il 22 maggio 2018. Data pubblicazione 07/06/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propone ricorso, con tre mezzi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, in epigrafe indicata. L’intimata resiste con controricorso. 2. Fissata la trattazione della causa per l’udienza pubblica del 2 febbraio 2021, in vista della stessa il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha formulato le conclusioni, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8- bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto. La ricorrente ha depositato memoria. 3. All’esito della detta udienza questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10580 del 21/04/2021, avendo parte ricorrente chiesto un rinvio della trattazione onde favorire il perfezionamento della proposta transattiva già sottoposta al vaglio degli organi della procedura concorsuale cui è sottoposta controparte, in accoglimento dell’istanza, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. 3. Successivamente è stata fissata la trattazione della causa in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate (nuove) conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente, per ministero di nuovo procuratore, ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto- forma prescritto dall’art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta, infatti, insanabilmente carente l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette gran parte di tali requisiti contenutistici, non potendo certamente considerarsi sufficiente la trascrizione (alla pag. 2 del ricorso), di uno stralcio della sentenza impugnata dal quale è dato ricavare solo: a) il petitum della domanda introduttiva proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale locatrice di un capannone, costituito dal richiesto accertamento che, a far data dal mese di gennaio 2013, il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 canone locativo dovuto dalla conduttrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ammontava ad € 22.850, oltre Iva; b) che tale domanda era stata respinta dal tribunale; c) una sintetica esposizione delle ragioni di tale rigetto (il tribunale aveva ritenuto inoperante la previsione di cui all’art. 5 del contratto di locazione, relativa alla diversa commisurazione del canone a partire dal 1° gennaio 2013, per essere il contratto cessato alla prima scadenza del 31/12/2012); d) che tale sentenza venne appellata dalla locatrice e che a tale impugnazione resistette, costituendosi, l’odierna ricorrente. Nessuna indicazione è invece offerta in ordine: a1) alle ragioni in fatto e in diritto della domanda (non è spiegato cosa fosse avvenuto né per quale motivo e per quale periodo dovesse reputarsi fondata la pretesa del maggior canone); b1) alle difese della resistente; c1) ai motivi di gravame; d1) alle difese in appello della controparte. Si omette, persino, di indicare l’esito del giudizio di appello e le ragioni che ne sono poste a fondamento. Il ricorso li postula per implicito, ma non ne fa espressa menzione, se non, in parte, nella illustrazione del primo motivo di ricorso, e peraltro attraverso stralci — scollegati l’uno dall’altro — che non consentono una piana e organica comprensione dell’intera motivazione, a tal fine di fatto rimandandosi, inammissibilmente, alla lettura della stessa sentenza. 2. È dunque appena il caso di rilevare che anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta comunque, di per sé, intrinseche ed evidenti ragioni di inammissibilità. 3. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione artt. 1362 e 1353 cod. civ. in relazione agli artt. 1353 cod. civ. e 27, commi 7 e 8, F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 legge n. 392 del 1978. Data pubblicazione 07/06/2022 La sua illustrazione è così strutturata: — viene anzitutto trascritto, per ampi stralci, il contenuto degli artt. 4, 5 e 7 del contratto di locazione, nei seguenti testuali termini: art. 4: «La durata della locazione viene stabilita e concordata in anni 6 (sei) a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31.12.2012, rinnovabile per un periodo eguale. Parte locatrice rinuncia ad esercitare la facoltà di disdetta di all'art. 29 della l. 27 luglio 1978, n. 392»; art. 5: «Il canone di locazione viene concordemente e liberamente convenuto e accettato nella somma annua di Euro 60.000,00, che la parte conduttrice si obbliga a pagare in rate mensili anticipate di Euro 5.000,00 ciascuna ... Le parti convengono che, dopo i primi sei anni, se parte conduttrice vorrà prorogare la locazione per un ulteriore periodo di anni sei, il canone sarà equiparato a quello di mercato .... In tal caso, in relazione al secondo periodo, a partire dal secondo anno, il canone sarà automaticamente aggiornato ...»; art. 7: «parte conduttrice ha la facoltà in ogni momento di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto, da comunicarsi con raccomandata a/r, di almeno sei mesi, senza che ciò comporti alcun onere o spesa aggiuntiva a suo carico»; — viene quindi riportato il contenuto di una lettera di recesso del 6.12.2012 in esercizio della facoltà prevista dal summenzionato art. 7 del contratto; — si denuncia il «macroscopico errore» in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello per avere, da un lato, premesso che «il contratto in esame prevede una durata di sei anni, con rinnovo per ulteriori sei rimesso alla volontà della conduttrice», dall’altro, «in modo del tutto illogico ed incoerente», affermato che «in difetto di un tempestivo recesso da parte della conduttrice (il contratto) si è rinnovato alla scadenza del 31 dicembre 2012» per non avere la conduttrice comunicato disdetta nel termine concordato di șei mesi prima della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 scadenza, mentre «la comunicazione di recesso inviata dalla conduttrice il 6 dicembre 2012 (pervenuta l’11 dicembre 2012) ha comportato la cessazione del contratto alla data … del 15 giugno come richiesto dalla stessa resistente», con la conseguenza che «a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alla cessazione del rapporto trova applicazione la previsione relativa al nuovo canone di locazione individuato in base al parametro di mercato»; — si sostiene in sintesi che l’unica interpretazione possibile della volontà delle parti contraenti, quale emergente dal tenore letterale delle clausole contrattuali di cui agli artt. 5 e 7, nonché dalla lettura sistematica delle stesse clausole, è la seguente: ✓ aggiornamento del canone di locazione sottoposto ex art.1353 cod. civ. alla condizione sospensiva della volontà del conduttore di rinnovare il contratto per un successivo periodo di sei anni; ✓ facoltà del conduttore di recedere dal contratto con un preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di efficacia del recesso, come previsto dall'art. 27 comma 7 legge n. 392 del 1978. 4. Come si è anticipato, il motivo — in disparte il rilievo preliminare ed assorbente della mancanza di una adeguata esposizione sommaria dei fatti di causa — si appalesa comunque inammissibile per intrinseca ragione, da individuarsi nella direzione argomentativa meramente fattuale e non relativa alla conformità a diritto della decisione adottata. La censura, invero, si risolve nella prospettazione di una diversa interpretazione del contratto, secondo cui, in buona sostanza, occorrerebbe distinguere a seconda che la rinnovazione della locazione per il secondo sessennio sia espressamente chiesta e voluta dal conduttore o invece sia, come nella specie, mera conseguenza automatica della mancata tempestiva disdetta, solo nel primo caso potendosi giustificare la pretesa di un maggior canone a cominciare F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 dal primo mese del secondo sessennio e fino alla cessazione del rapporto determinata dal comunicato recesso. Al di là della palese implausibilità di una tale interpretazione, che toglierebbe ogni significato pratico alla previsione contrattuale (essendo del tutto evidente che nessun conduttore avrebbe interesse a comunicare di aver interesse alla prosecuzione del contratto, in tal modo assoggettandosi, a seguire detta lettura, all’aumento del canone, quando può ottenere lo stesso risultato semplicemente non comunicando disdetta, in tal modo, sempre secondo la proposta interpretazione, beneficiando del minor canone pattuito per il primo sessennio), è in ogni caso assorbente il rilievo, come detto, della natura prettamente ricognitiva in fatto della tesi proposta, del tutto estranea al mezzo proposto (error in iudicando). Occorre al riguardo rammentare che l’interpretazione del contratto costituisce questione riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (ove si indichino non solo i canoni asseritamente violati ma anche in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato) ovvero per vizi di motivazione (nei limiti, peraltro, in cui l’allegazione è oggi consentita dal nuovo testo dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.) (v. ex multis Cass. 20/08/2015, n. 17049; 09/10/2012, n. 17168; 31/05/2010, n. 13242; 20/11/2009, n. 24539), restando esclusa l’ammissibilità di un motivo che, come nella specie, si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass.26/10/2007, n. 22536). 5. Il secondo motivo — con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti — è parimenti inammissibile. La censura in realtà ripropone la medesima doglianza, solo F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 rapportata al diverso suddetto paradigma censorio. Data pubblicazione 07/06/2022 Impostazione però evidentemente eccentrica ed inammissibile, dal momento che non si indica il fatto storico, testuale o extratestuale, oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini del giudizio, che sarebbe stato obliterato, ma si sollecita semplicemente una diversa interpretazione del testo contrattuale, che ha invece evidentemente costituito precipuo oggetto della disamina del giudice di merito. Varrà al riguardo rammentare che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., è l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti», dove per «fatto», secondo pacifica acquisizione, deve intendersi non una «questione» o un «punto», ma: i) un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass. Sez. U. n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass.n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Il «fatto» il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere «decisivo», vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Non costituiscono, viceversa, «fatti», il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017;F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Cass. n. 21152 del 2015); b) gli elementi istruttori in quanto tali, Data pubblicazione 07/06/2022 quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014); c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il «vario insieme dei materiali di causa» (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della «domanda» in sede di gravame (v. Cass. n. 22786 del 2018). Nella specie non in altro si sostanzia la censura se non nella rappresentazione delle argomentazioni esposte nei vari atti di causa, volte a perorare un interpretazione del contratto diversa da quella accolta dal giudice del merito. 6. È infine inammissibile anche il terzo motivo con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per manifesta e/o irriducibile contraddittorietà e/o mera apparenza della motivazione (ciò in ragione della intrinseca contraddittorietà in tesi esistente tra l’affermazione, leggibile in sentenza, secondo cui il rinnovo contrattuale è rimesso alla volontà della conduttrice, e quella successiva secondo cui la comunicazione di recesso, pervenuta alla locatrice l’11 dicembre 2012, ha comportato la cessazione del contratto alla data dell’11 giugno 2013 e la conseguente applicazione del nuovo canone nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2013). Una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.) può ammettersi solo in quattro casi: — quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 l'aspetto materiale e grafico»; — quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»; — quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; — quando, infine, sia puramente apparente. Si tratta di acquisizioni risalenti nella giurisprudenza di legittimità, significativamente ribadite nella esegesi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134. Di tale riformulazione si è detto, infatti, come noto, che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come «riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione», e che «pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053). Nella specie non è ravvisabile alcuna di tali ipotesi limite. A ben vedere nemmeno la prospettazione della censura la delinea, quel che viene denunciato essendo, infatti, non l’incomprensibilità della motivazione ma la sua capacità persuasiva o logicità rispetto alle premesse: in altre parole l’insufficienza della motivazione che però non configura più vizio cassatorio. È appena il caso comunque di soggiungere che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sentenza resiste ampiamente a tale F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 pur inammissibile censura. Data pubblicazione 07/06/2022 È infatti evidente, dalla lettura della intera motivazione, della quale invece la ricorrente segnala solo due passaggi omettendo quello intermedio, che la corte d’appello non ha fatto altro che esprimere, in termini pienamente comprensibili, il convincimento — peraltro, in iure, pienamente legittimo — che la mancata tempestiva disdetta del contratto equivalesse, quoad effectum, anche ai fini dell’applicazione del canone maggiorato, alla positiva espressione della volontà di rinnovare il contratto. 7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese relative alla difesa della controricorrente, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta nel controricorso. 8. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, delle spese e dei compensi relativi alla difesa, nel giudizio di legittimità, della controricorrente, che liquida in Euro 6.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 17080/2018 Numero sezionale 913/2022 Numero di raccolta generale 18318/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E