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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 29781/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2506/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 09/12/2019 R.G.N. 461/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato R.G.N.7038/2020 Cron.

Rep.

Ud.24/09/2024 CC del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1848/2015 il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.9.2014, aveva dichiarato altresì che fra le stesse si era instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla suddetta data, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente con attribuzione delle mansioni e della qualifica originarie, nonché alla ricostruzione ai fini contributivi e previdenziali del rapporto.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e Trasporti) s.p.a. contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA].

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rilevava che la questione interpretativa centrale nella controversia atteneva alla giuridica ammissibilità della c.d.

“conversione” in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con società di diritto privato interamente partecipata da enti pubblici locali in conseguenza dell’accertata nullità della clausola appositiva del termine.

3.1. La stessa Corte, quindi, riteneva applicabile ratione temporisal caso di specie l’art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, e, facendo precipuo ed esteso riferimento ai principi espressi a riguardo da Cass. n. 3621/2018, riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse essere definita come “società che gestisce servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica”, con la conseguente applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni di cui all’art. 18 cit., ostative alla suddetta conversione.

3.2. La Corte, inoltre, sempre richiamando principi enunciati in Cass. n. 3621/2018, rilevava che in questo giudizio veniva in rilievo l’invalidità parziale di un solo contratto a tempo determinato, giacché in merito alla sequenza di contratti succedutisi nel tempo e che avrebbero concretato – secondo la prospettazione della lavoratrice – l’abusivo ricorso a strumenti di lavoro flessibile era stata accolta l’eccezione di improponibilità della domanda per inosservanza del termine di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, e che la statuizione del giudice di primo grado sul punto non era stata censurata dalla parte appellata.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5. L’intimata ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la violazione o la falsa applicazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (nella sua formulazione vigente dal 19.8.2014 al 22.9.2016).

In sintesi, secondo la ricorrente, erroneamente la Corte territoriale, rispetto al contratto a termine stipulato il 15.9.2014, aveva ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. 133/2008, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102/2009, perché, all’epoca della stipula del suddetto contratto, l’art. 12- bis del d.l. n. 66/2014, conv. con mod. dalla L. n. 89/2014, aveva sostituito il comma 2-bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008; e tale novella, vigente dal 19.8.2014 (sino al 22.9.2016), rettamente interpretata, comportava che non potessero trarsi dalla stessa le conseguenze tratte dalla Corte territoriale, vale a dire, l’impossibilità di procedere alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

2. Con un secondo motivo deduce ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. l’omesso vaglio della procedura selettiva pubblica espletata dalla ricorrente nel 2005, all’esito della quale la ricorrente veniva selezionata quale lavoratrice con contratto a termine per [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. In particolare, la ricorrente deduce che la Corte barese non aveva: 1) esaminato la circostanza secondo cui la Bosco era stata individuata dall’azienda, sin dal 2005, quale soggetto con cui instaurare i rapporti di lavoro a termine in forza di procedura selettiva bandita all’uopo dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa; 2) vagliato le modalità con cui la Bosco era stata individuata dall’azienda somministratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (così come da [OSCURATO:PERSONA]) quale destinataria di un rapporto di lavoro a termine con la società partecipata dal Comune di Trani; 3) analizzato la rispondenza del predetto iter selettivo sostenuto dalla lavoratrice con i parametri normativi imposti in subiecta materia, concretando quindi una palese omissione di un fatto decisivo per poter addivenire ad una legittima valutazione della controversia per cui è causa.

3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001.

3.1. La ricorrente, ritenendo acclarato che il rapporto lavorativo a termine intercorso dal 2005 sino al 2014 tra lei ed [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse costituito in conformità con i dettami imposti dall’art. 18 d.l. n. 112/2008 (in ragione di quanto già illustrato nel secondo motivo di ricorso), e che lo stesso fosse sottratto ai divieti o alle limitazioni vigenti in materia di reclutamento di personale da parte delle PP.

AA. di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (come dimostrato nel primo motivo di ricorso), assume che l’indagine circa la legittimità della sanzione comminata al giudice di prime cure –e che non era stata oggetto di vaglio da parte della Corte territoriale – doveva essere condotta analizzando le modalità di utilizzo fatte dall’[OSCURATO:PERSONA] della contrattazione a tempo determinato e dell’istituto della somministrazione.

3.2. Deduce ancora che, ferma restando l’integrale riproposizione in questa sede dei vizi contrattuali già censurati dal Magistrato del Lavoro di Trani, e concernenti la mancata sussistenza di una reale motivazione che potesse giustificare l’uso (e abuso) fatto dall’azienda tranese della contrattazione a termine – punto della controversia quest’ultimo che non era stato oggetto di statuizione da parte della Corte territoriale nell’impugnata decisione – si rendeva necessario ripercorrere anche le altre violazioni denunciate con il ricorso introduttivo di primo grado.

Secondo la ricorrente, il giudicante di prime cure aveva reputato di non dover esaminare tali violazioni in quanto la conversione del contratto a termine, ordinata a seguito della rilevata infrazione, risultava già ex se idonea a soddisfare pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, determinando l’assorbimento delle altre censure proposte.

3.3. Precisa che la denunciata violazione non oggetto di vaglio atteneva al superamento, nel corso del rapporto a termine instaurato dall’[OSCURATO:PERSONA] con la lavoratrice, del limite dei 36 mesi di impiego imposto dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001, perché, prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato siglato a settembre 2014 tra lei e l’[OSCURATO:PERSONA], era intercorso un rapporto lavorativo avviato sin dal 2004 e della durata complessiva di 61 mesi, circostanza, questa, mai contestata dalla controparte.

3.4. In ragione di ciò, seppure il giudice di prime cure aveva reputato tardiva l’impugnativa proposta avverso i precedenti contratti a termine intercorsi con l’[OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva invero rilevato che siffatta circostanza non privava di effettività l’abuso già perpetrato da parte della società del limite dei 36 mesi di utilizzo della contrattazione a termine, così come previsto dalle disposizioni sanzionatorie vigenti ratione temporis in subiecta materia.

3.5. In definitiva, secondo la ricorrente, la parziale decadenza dall’impugnazione del singolo contratto non impediva la valutazione di tutto il complesso dei rapporti a termine al fine di verificare la osservanza o meno delle norme anche di derivazione comunitaria sulla successione dei contratti a termine.

4. Il primo motivo è infondato.5.

L’art. 18, comma 1, d.l.n. 112/2008 (conv. con mod. in l. n. 133/2008) recitava: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Al seguente comma 2 era previsto: “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza e imparzialità”.

L’art. 19, comma 1, del d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione, inserì poi un comma 2-bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008, il cui primo periodo recitava: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. …”.

4.1. La Corte territoriale, nella sua motivazione (cfr. pagg. 4-5), ha fatto riferimento a tali previsioni ritenendole applicabili ratione temporis rispetto al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in data 15.9.2014.

5. Tale affermazione è in parte inesatta, ma, come si spiegherà appresso, tale inesattezza è ininfluente sul piano giuridico in relazione alla fattispecie concreta come accertata dalla stessa Corte, sicché, giusta l’art. 384, ult. comma, c.p.c., essendo la decisione conforme a diritto sul punto, comporta solo una messa a punto delle norme vigenti all’atto della conclusione del suddetto contratto.

6. Per chiarezza giova ribadire che questa Corte, in relazione a fattispecie simili, in cui si trattava di stabilire la disciplina applicabile ratione temporis , ha avuto modo di chiarire che, a tal fine, deve essere presa in considerazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento dell’insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 2051/2024, n. 80 55/2023 e n. 15657/2023, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme).

7. Ebbene, il comma 2 bis dell’art. 18 (che sopra è stato riportato nella sua versione originaria, vale a dire, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102) in effetti è stato successivamente sostituito , prima, dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poi,dall'articolo 4, comma 12 bis, del d . l . 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e, ancora, per quanto qui può interessare, modificato dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del d . l . 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (pre scindendosi da modifica ulteriore non rilevante in questa sede).

8. Più nello specifico, alla data del 15.9.2014 in cui fu concluso l’ultimo contratto a tempo determinato era vigente il testo del comma in questione che qui di seguito si riporta: “2-bis.

Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello [fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014].

Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati.

Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”.

Invero, il già cit. art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014 si era limitato a sopprimere le parole (sopra riportate tra parentesi): “fermo restando il contratto nazionale in vigore il 1° gennaio 2014”, ed era entrato in vigore, giusta l’art. 54 del medesimo d.l. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, vale a dire, il 25.6.2014, essendo tale pubblicazione avvenuta il precedente 24.6.2014.

Per il resto, sempre all’epoca della conclusione del contratto in data 15.9.2014, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 cit. erano rimaste immutate.

9. Tutto ciò precisato, ritiene il Collegio che le pur consistenti modificazioni che aveva subito il solo comma 2 bis dell’art. 18 cit. già all’atto della conclusione del ridetto contratto siano ininfluenti nella specie.

9.1. Condivisibilmente, infatti, la Corte territoriale, nella sua motivazione, ha fatto riferimento ai principi di diritto espressi anzitutto da Cass., sez. lav., 14.2.2018, n. 3621.

Questa decisione, in particolare, aveva affermato che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali.

E a tali principi questa Corte ha dato costantemente continuità anche di recente.

In particolare, già Cass. n. 19925/2019, nel ribadire quei principi, aveva osservato in parte motiva che: Con il citato art. 18 il legislatore ha disciplinato le modalità di assunzione nelle società a partecipazione pubblica, distinguendo, come si è detto, sotto un profilo soggettivo, due casi: quello delle società che gestiscono i servizi pubblici, a totale partecipazione pubblica (comma 1) e quello delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2).

In entrambi i casi le società sono state sollecitate ad adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale, ma nel primo caso tali regolamenti dovevano essere rispettosi dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, mentre nel secondo caso vi è il richiamo ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, anche di derivazione comunitaria.

16. Se sotto un profilo soggettivo vi è un chiaro distinguo, sotto un profilo teleologico e funzionale i commi 1 e 2 presentano un fondamento comune, come posto, peraltro, in evidenza da Cass. n. 3662 del 2019: "affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (...).

Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agi scono per il perseguimento di interessi di carattere generale" .

Da ultimo, anche Cass., sez. lav., 9.5.2024, n. 1715, ha esplicitamente richiamato Cass. n. 19925/2019 e le considerazioni ivi svolte.

9.2. E’ pertanto evidente che detto indirizzo di questa Corte s’incentra essenzialmente su quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 18 d.l. n. 112/2008; disposizioni che, come detto, non erano state investite dalla decretazione d’urgenza del 2014, che aveva riguardato esclusivamente il comma 2 bis del medesimo art. 18.

Invero, le precipue previsioni di tale comma 2 bis, sia nella formulazione originaria che in quella (più volte) modificata, rivestivano secondario rilievo nel formarsi del suddetto orientamento.

Di recente, inoltre, questa Corte ha notato che il primo periodo del comma 2-bis dello stesso d.l., introdotto dal d.l. n. 78/2009, nella sua originaria versione, come si è visto, si riferisce sempre “alle società a partecipazione pubblica locale”, ma aggiungendo all’ipotesi della partecipazione totale quella “di controllo”, con una serie di ulteriori specificazioni (così, nella motivazione, Cass., sez. lav., sent. 24.7.2024, n. 20501).

9.3. Nel caso in esame, invece, la Corte d’appello ha verificato, in base ad accertamento fattuale in alcun modo censurato in questa sede, che: “- il Comune di Trani è socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., già azienda speciale trasformata in società per azioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 2001; - il Comune ha affidato in via diretta ad [OSCURATO:SOCIETA]. il servizio di trasporto pubblico urbano, il servizio di trasporto scolastico, scuolabus, disabili (sia ai fini scolastici che presso i centri riabilitativi) ed i servizi speciali di trasporto; - nel contratto intervenuto fra le parti la società affidataria ha assunto una serie di vincolanti impegni in tema di rispetto del programma di esercizio e di svolgimento di attività accessorie, l’adozione della carta dei servizi e l’osservanza di precisi standard di qualità (artt. 2, 5 e 8).

Finanche gli aspetti tariffari ed i rapporti con l’utenza sono dettagliatamente regolati in contratto mediante l’assunzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di molteplici obblighi fortemente limitativi della libertà d’impresa (artt. 14 e 16).

Non v’è dubbio, quindi, che i servizi affidati da [OSCURATO:SOCIETA]. fossero destinati a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti (si trattava, infatti, di servizi di trasporto pubblico) e soprattutto che la società affidataria sia stata sottoposta ad una serie di vincoli idonei a condizionarne l’attività in modo assai penetrante”.

9.4. E sulla base di tale puntuale accertamento fattuale ha concluso che [OSCURATO:SOCIETA]. sia “società che gestisce servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica”, riprendendo in proposito a livello lessicale la locuzione contenuta nel comma 1 dell’art. 18 d.l. cit., che è quello pertinente rispetto alla fattispecie in esame.

10. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni dev’essere respinto il primo motivo.

11. Il secondo motivo è inammissibile.

12. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019).

E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022).

Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass., sez. un., n. 21973/2021).

13. Ebbene, rispetto ai molteplici aspetti che la ricorrente assume non esaminati dalla Corte territoriale, la stessa non deduce come e quando essi abbiano formato oggetto di discussione processuale tra le parti.

14. Parimenti inammissibile è il terzo motivo.

15. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (così Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).

16. La Corte territoriale ha dato conto in narrativa di quanto segue: 1) che con l’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva dedotto, tra l’altro, che da molti anni (per l’esattezza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di contratti di somministrazione conclusi ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e sottoscritti con diverse agenzie interinali; 2) che ella lamentava che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto un uso distorto dei contratti di lavoro a termine ricorrendo a rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero a lavoro interinale per un lasso di tempo ben superiore a 36 mesi ovvero, in ogni caso, al fine di far fronte a normali esigenze produttive; 3) che, però, il primo giudice aveva accolto l’eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010 in relazione ai contratti stipulati dal 2004, fatta eccezione per il contratto di somministrazione a termine intercorso tra le parti dal 15.9.2014.

16.1. Infatti, secondo la Corte veniva in rilievo l’invalidità parziale di un solo contratto, giacché in merito alla sequenza di contratti succedutivi nel tempo e che avrebbero concretato – secondo la prospettazione della lavoratrice –l’abusivo ricorso a strumenti di lavoro flessibile era stata accolta l’eccezione di improponibilità della domanda per inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966.

16.2. Rilevava, ancora, la Corte di merito che la statuizione del giudice di primo grado sul punto non era stata censurata dalla parte appellata, ossia, dalla lavoratrice attuale ricorrente per cassazione.

17. Orbene, rispetto a questa precisa ratio decidendi esposta dalla Corte d’appello (cfr. in extenso §

6. e

6.1. alle pagg. 10-11 dell’impugnata sentenza), rileva il Collegio il difetto di specifica censura della ricorrente.

18. Deve, inoltre, riscontrarsi un difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso in parte qua, nei termini in precedenza esposti, in ordine alla precipua questione ora posta con il terzo motivo e neppure nella sentenza si fa cenno alla questione di una domanda dell’allora appellata proposta in base all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, ossia, in base all’unica norma di cui si deduce la violazione o falsa applicazione nel terzo motivo.

18.1. Soprattutto, la ricorrente per cassazione non trascrive, né riporta, in nessun punto del ricorso per cassazione le specifiche conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né quelle formulate nella propria memoria difensiva di costituzione in secondo grado.

Neanche deduce almeno la riproposizione ex art. 346 c.p.c. in quel grado di una propria domanda ulteriore, diversa da quelle considerate dalla Corte distrettuale, e che potesse reputarsi espressiva di una sua pretesa ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001.

19. Nota, del resto, il Collegio che, in difetto di richiamo anche a passi specifici della sentenza di primo grado, risulta privo di autosufficienza, oltre che generico e assertivo, l’assunto della ricorrente secondo il quale il giudice di prime cure non avrebbe reputato di dover esaminare le ulteriori violazioni dalla stessa denunciate “in quanto la conversione del contratto a termine, ordinata a seguito della rilevata infrazione, risultava ex se idonea a soddisfare pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, determinando l’assorbimento delle altre censure proposte”.

La ricorrente, difatti, aveva chiesto la conversione dei contratti (anche di somministrazione) a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “a far data dal 3/11/2004 per le causali di cui in narrativa” del ricorso introduttivo, laddove il primo giudice aveva dichiarato che fra le parti si era instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo a partire dal 15.9.2014, di talché la lavoratrice era munita d’indubbio interesse ad appellare, anche in via incidentale, tale statuizione di parziale accoglimento delle sue domande.

E tanto esclude ogni assorbimento della diversa e piùampia domanda in tesi formulata.

20. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7038-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2506/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI depositata il 09/12/2019 R.G.N. 461/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] a tempo determinato R.G.N.7038/2020 Cron. Rep. Ud.24/09/2024 CC del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1848/2015 il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 15.9.2014, aveva dichiarato altresì che fra le stesse si era instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla suddetta data, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio della ricorrente con attribuzione delle mansioni e della qualifica originarie, nonché alla ricostruzione ai fini contributivi e previdenziali del rapporto. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] e Trasporti) s.p.a. contro la sentenza di primo grado e, in riforma della stessa, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale rilevava che la questione interpretativa centrale nella controversia atteneva alla giuridica ammissibilità della c.d. “conversione” in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso con società di diritto privato interamente partecipata da enti pubblici locali in conseguenza dell’accertata nullità della clausola appositiva del termine. 3.1. La stessa Corte, quindi, riteneva applicabile ratione temporisal caso di specie l’art. 18 d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008 nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009, e, facendo precipuo ed esteso riferimento ai principi espressi a riguardo da Cass. n. 3621/2018, riteneva che [OSCURATO:SOCIETA]. potesse essere definita come “società che gestisce servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica”, con la conseguente applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni di cui all’art. 18 cit., ostative alla suddetta conversione. 3.2. La Corte, inoltre, sempre richiamando principi enunciati in Cass. n. 3621/2018, rilevava che in questo giudizio veniva in rilievo l’invalidità parziale di un solo contratto a tempo determinato, giacché in merito alla sequenza di contratti succedutisi nel tempo e che avrebbero concretato – secondo la prospettazione della lavoratrice – l’abusivo ricorso a strumenti di lavoro flessibile era stata accolta l’eccezione di improponibilità della domanda per inosservanza del termine di cui all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, e che la statuizione del giudice di primo grado sul punto non era stata censurata dalla parte appellata. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la violazione o la falsa applicazione dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 (nella sua formulazione vigente dal 19.8.2014 al 22.9.2016). In sintesi, secondo la ricorrente, erroneamente la Corte territoriale, rispetto al contratto a termine stipulato il 15.9.2014, aveva ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 18 d.l. n. 112 del 2008, conv. in L. 133/2008, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2009 conv. in L. n. 102/2009, perché, all’epoca della stipula del suddetto contratto, l’art. 12- bis del d.l. n. 66/2014, conv. con mod. dalla L. n. 89/2014, aveva sostituito il comma 2-bis dell’art. 18 d.l. n. 112/2008; e tale novella, vigente dal 19.8.2014 (sino al 22.9.2016), rettamente interpretata, comportava che non potessero trarsi dalla stessa le conseguenze tratte dalla Corte territoriale, vale a dire, l’impossibilità di procedere alla conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. 2. Con un secondo motivo deduce ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. l’omesso vaglio della procedura selettiva pubblica espletata dalla ricorrente nel 2005, all’esito della quale la ricorrente veniva selezionata quale lavoratrice con contratto a termine per [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. In particolare, la ricorrente deduce che la Corte barese non aveva: 1) esaminato la circostanza secondo cui la Bosco era stata individuata dall’azienda, sin dal 2005, quale soggetto con cui instaurare i rapporti di lavoro a termine in forza di procedura selettiva bandita all’uopo dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa; 2) vagliato le modalità con cui la Bosco era stata individuata dall’azienda somministratrice [OSCURATO:SOCIETA]. (così come da [OSCURATO:PERSONA]) quale destinataria di un rapporto di lavoro a termine con la società partecipata dal Comune di Trani; 3) analizzato la rispondenza del predetto iter selettivo sostenuto dalla lavoratrice con i parametri normativi imposti in subiecta materia, concretando quindi una palese omissione di un fatto decisivo per poter addivenire ad una legittima valutazione della controversia per cui è causa. 3. Con un terzo motivo denuncia ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 4 bis, d.lgs. n. 368/2001. 3.1. La ricorrente, ritenendo acclarato che il rapporto lavorativo a termine intercorso dal 2005 sino al 2014 tra lei ed [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse costituito in conformità con i dettami imposti dall’art. 18 d.l. n. 112/2008 (in ragione di quanto già illustrato nel secondo motivo di ricorso), e che lo stesso fosse sottratto ai divieti o alle limitazioni vigenti in materia di reclutamento di personale da parte delle PP. AA. di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 (come dimostrato nel primo motivo di ricorso), assume che l’indagine circa la legittimità della sanzione comminata al giudice di prime cure –e che non era stata oggetto di vaglio da parte della Corte territoriale – doveva essere condotta analizzando le modalità di utilizzo fatte dall’[OSCURATO:PERSONA] della contrattazione a tempo determinato e dell’istituto della somministrazione. 3.2. Deduce ancora che, ferma restando l’integrale riproposizione in questa sede dei vizi contrattuali già censurati dal Magistrato del Lavoro di Trani, e concernenti la mancata sussistenza di una reale motivazione che potesse giustificare l’uso (e abuso) fatto dall’azienda tranese della contrattazione a termine – punto della controversia quest’ultimo che non era stato oggetto di statuizione da parte della Corte territoriale nell’impugnata decisione – si rendeva necessario ripercorrere anche le altre violazioni denunciate con il ricorso introduttivo di primo grado. Secondo la ricorrente, il giudicante di prime cure aveva reputato di non dover esaminare tali violazioni in quanto la conversione del contratto a termine, ordinata a seguito della rilevata infrazione, risultava già ex se idonea a soddisfare pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, determinando l’assorbimento delle altre censure proposte. 3.3. Precisa che la denunciata violazione non oggetto di vaglio atteneva al superamento, nel corso del rapporto a termine instaurato dall’[OSCURATO:PERSONA] con la lavoratrice, del limite dei 36 mesi di impiego imposto dal combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001, perché, prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato siglato a settembre 2014 tra lei e l’[OSCURATO:PERSONA], era intercorso un rapporto lavorativo avviato sin dal 2004 e della durata complessiva di 61 mesi, circostanza, questa, mai contestata dalla controparte. 3.4. In ragione di ciò, seppure il giudice di prime cure aveva reputato tardiva l’impugnativa proposta avverso i precedenti contratti a termine intercorsi con l’[OSCURATO:PERSONA], lo stesso aveva invero rilevato che siffatta circostanza non privava di effettività l’abuso già perpetrato da parte della società del limite dei 36 mesi di utilizzo della contrattazione a termine, così come previsto dalle disposizioni sanzionatorie vigenti ratione temporis in subiecta materia. 3.5. In definitiva, secondo la ricorrente, la parziale decadenza dall’impugnazione del singolo contratto non impediva la valutazione di tutto il complesso dei rapporti a termine al fine di verificare la osservanza o meno delle norme anche di derivazione comunitaria sulla successione dei contratti a termine. 4. Il primo motivo è infondato.5. L’art. 18, comma 1, d.l.n. 112/2008 (conv. con mod. in l. n. 133/2008) recitava: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Al seguente comma 2 era previsto: “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza e imparzialità”. L’art. 19, comma 1, del d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione, inserì poi un comma 2-bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008, il cui primo periodo recitava: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. …”. 4.1. La Corte territoriale, nella sua motivazione (cfr. pagg. 4-5), ha fatto riferimento a tali previsioni ritenendole applicabili ratione temporis rispetto al contratto a tempo determinato stipulato tra le parti in data 15.9.2014. 5. Tale affermazione è in parte inesatta, ma, come si spiegherà appresso, tale inesattezza è ininfluente sul piano giuridico in relazione alla fattispecie concreta come accertata dalla stessa Corte, sicché, giusta l’art. 384, ult. comma, c.p.c., essendo la decisione conforme a diritto sul punto, comporta solo una messa a punto delle norme vigenti all’atto della conclusione del suddetto contratto. 6. Per chiarezza giova ribadire che questa Corte, in relazione a fattispecie simili, in cui si trattava di stabilire la disciplina applicabile ratione temporis , ha avuto modo di chiarire che, a tal fine, deve essere presa in considerazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento dell’insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 2051/2024, n. 80 55/2023 e n. 15657/2023, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme). 7. Ebbene, il comma 2 bis dell’art. 18 (che sopra è stato riportato nella sua versione originaria, vale a dire, come aggiunto dall'articolo 19, comma 1, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102) in effetti è stato successivamente sostituito , prima, dall'articolo 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, poi,dall'articolo 4, comma 12 bis, del d . l . 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, e, ancora, per quanto qui può interessare, modificato dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del d . l . 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (pre scindendosi da modifica ulteriore non rilevante in questa sede). 8. Più nello specifico, alla data del 15.9.2014 in cui fu concluso l’ultimo contratto a tempo determinato era vigente il testo del comma in questione che qui di seguito si riporta: “2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello [fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014]. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”. Invero, il già cit. art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014 si era limitato a sopprimere le parole (sopra riportate tra parentesi): “fermo restando il contratto nazionale in vigore il 1° gennaio 2014”, ed era entrato in vigore, giusta l’art. 54 del medesimo d.l. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, vale a dire, il 25.6.2014, essendo tale pubblicazione avvenuta il precedente 24.6.2014. Per il resto, sempre all’epoca della conclusione del contratto in data 15.9.2014, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 cit. erano rimaste immutate. 9. Tutto ciò precisato, ritiene il Collegio che le pur consistenti modificazioni che aveva subito il solo comma 2 bis dell’art. 18 cit. già all’atto della conclusione del ridetto contratto siano ininfluenti nella specie. 9.1. Condivisibilmente, infatti, la Corte territoriale, nella sua motivazione, ha fatto riferimento ai principi di diritto espressi anzitutto da Cass., sez. lav., 14.2.2018, n. 3621. Questa decisione, in particolare, aveva affermato che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, del d.lgs. n.175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali. E a tali principi questa Corte ha dato costantemente continuità anche di recente. In particolare, già Cass. n. 19925/2019, nel ribadire quei principi, aveva osservato in parte motiva che: Con il citato art. 18 il legislatore ha disciplinato le modalità di assunzione nelle società a partecipazione pubblica, distinguendo, come si è detto, sotto un profilo soggettivo, due casi: quello delle società che gestiscono i servizi pubblici, a totale partecipazione pubblica (comma 1) e quello delle altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo (comma 2). In entrambi i casi le società sono state sollecitate ad adottare propri regolamenti per il reclutamento del personale, ma nel primo caso tali regolamenti dovevano essere rispettosi dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, mentre nel secondo caso vi è il richiamo ai principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, anche di derivazione comunitaria. 16. Se sotto un profilo soggettivo vi è un chiaro distinguo, sotto un profilo teleologico e funzionale i commi 1 e 2 presentano un fondamento comune, come posto, peraltro, in evidenza da Cass. n. 3662 del 2019: "affermato che per le società a totale partecipazione pubblica il previo esperimento delle procedure concorsuali e selettive condiziona la validità del contratto di lavoro, non può che operare il principio secondo cui anche per i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, la regola della concorsualità imposta dal legislatore, nazionale o regionale, impedisce la conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità (...). Diversamente opinando si finirebbe per eludere il divieto posto dalla norma imperativa che, come già evidenziato, tiene conto della particolare natura delle società partecipate e della necessità, avvertita dalla Corte Costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'art. 97 Cost., ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agi scono per il perseguimento di interessi di carattere generale" . Da ultimo, anche Cass., sez. lav., 9.5.2024, n. 1715, ha esplicitamente richiamato Cass. n. 19925/2019 e le considerazioni ivi svolte. 9.2. E’ pertanto evidente che detto indirizzo di questa Corte s’incentra essenzialmente su quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 18 d.l. n. 112/2008; disposizioni che, come detto, non erano state investite dalla decretazione d’urgenza del 2014, che aveva riguardato esclusivamente il comma 2 bis del medesimo art. 18. Invero, le precipue previsioni di tale comma 2 bis, sia nella formulazione originaria che in quella (più volte) modificata, rivestivano secondario rilievo nel formarsi del suddetto orientamento. Di recente, inoltre, questa Corte ha notato che il primo periodo del comma 2-bis dello stesso d.l., introdotto dal d.l. n. 78/2009, nella sua originaria versione, come si è visto, si riferisce sempre “alle società a partecipazione pubblica locale”, ma aggiungendo all’ipotesi della partecipazione totale quella “di controllo”, con una serie di ulteriori specificazioni (così, nella motivazione, Cass., sez. lav., sent. 24.7.2024, n. 20501). 9.3. Nel caso in esame, invece, la Corte d’appello ha verificato, in base ad accertamento fattuale in alcun modo censurato in questa sede, che: “- il Comune di Trani è socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., già azienda speciale trasformata in società per azioni con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 2001; - il Comune ha affidato in via diretta ad [OSCURATO:SOCIETA]. il servizio di trasporto pubblico urbano, il servizio di trasporto scolastico, scuolabus, disabili (sia ai fini scolastici che presso i centri riabilitativi) ed i servizi speciali di trasporto; - nel contratto intervenuto fra le parti la società affidataria ha assunto una serie di vincolanti impegni in tema di rispetto del programma di esercizio e di svolgimento di attività accessorie, l’adozione della carta dei servizi e l’osservanza di precisi standard di qualità (artt. 2, 5 e 8). Finanche gli aspetti tariffari ed i rapporti con l’utenza sono dettagliatamente regolati in contratto mediante l’assunzione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di molteplici obblighi fortemente limitativi della libertà d’impresa (artt. 14 e 16). Non v’è dubbio, quindi, che i servizi affidati da [OSCURATO:SOCIETA]. fossero destinati a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti (si trattava, infatti, di servizi di trasporto pubblico) e soprattutto che la società affidataria sia stata sottoposta ad una serie di vincoli idonei a condizionarne l’attività in modo assai penetrante”. 9.4. E sulla base di tale puntuale accertamento fattuale ha concluso che [OSCURATO:SOCIETA]. sia “società che gestisce servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica”, riprendendo in proposito a livello lessicale la locuzione contenuta nel comma 1 dell’art. 18 d.l. cit., che è quello pertinente rispetto alla fattispecie in esame. 10. Alla stregua di tutte le superiori considerazioni dev’essere respinto il primo motivo. 11. Il secondo motivo è inammissibile. 12. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, più volte espresso anche Sezioni unite, l’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), specificandosi che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (così Sez. un. n. 8053/2014; Sez. un. n. 19881/2014); che in tale paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive o di censure proposte (Sez. un. n. 20399/2019). E’ stato, inoltre, precisato che non costituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio in parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della domanda in sede di gravame (in tal senso, riassuntivamente, Cass. n. 18318/2022; ma v., ex plurimis, in termini analoghi Cass. n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022). Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte hanno specificato che è onere del ricorrente, ai sensi degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., indicare il fatto storico, il dato da cui risulti esistente, il come ed il quando esso abbia formato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività (Cass., sez. un., n. 21973/2021). 13. Ebbene, rispetto ai molteplici aspetti che la ricorrente assume non esaminati dalla Corte territoriale, la stessa non deduce come e quando essi abbiano formato oggetto di discussione processuale tra le parti. 14. Parimenti inammissibile è il terzo motivo. 15. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (così Cass., sez. un., 27.1.2020, n. 1718). 16. La Corte territoriale ha dato conto in narrativa di quanto segue: 1) che con l’atto introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva dedotto, tra l’altro, che da molti anni (per l’esattezza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo indeterminato ovvero di contratti di somministrazione conclusi ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e sottoscritti con diverse agenzie interinali; 2) che ella lamentava che [OSCURATO:PERSONA] avesse fatto un uso distorto dei contratti di lavoro a termine ricorrendo a rapporti di lavoro a tempo determinato ovvero a lavoro interinale per un lasso di tempo ben superiore a 36 mesi ovvero, in ogni caso, al fine di far fronte a normali esigenze produttive; 3) che, però, il primo giudice aveva accolto l’eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 32 L. n. 183/2010 in relazione ai contratti stipulati dal 2004, fatta eccezione per il contratto di somministrazione a termine intercorso tra le parti dal 15.9.2014. 16.1. Infatti, secondo la Corte veniva in rilievo l’invalidità parziale di un solo contratto, giacché in merito alla sequenza di contratti succedutivi nel tempo e che avrebbero concretato – secondo la prospettazione della lavoratrice –l’abusivo ricorso a strumenti di lavoro flessibile era stata accolta l’eccezione di improponibilità della domanda per inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 6 l. n. 604/1966. 16.2. Rilevava, ancora, la Corte di merito che la statuizione del giudice di primo grado sul punto non era stata censurata dalla parte appellata, ossia, dalla lavoratrice attuale ricorrente per cassazione. 17. Orbene, rispetto a questa precisa ratio decidendi esposta dalla Corte d’appello (cfr. in extenso § 6. e 6.1. alle pagg. 10-11 dell’impugnata sentenza), rileva il Collegio il difetto di specifica censura della ricorrente. 18. Deve, inoltre, riscontrarsi un difetto dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso in parte qua, nei termini in precedenza esposti, in ordine alla precipua questione ora posta con il terzo motivo e neppure nella sentenza si fa cenno alla questione di una domanda dell’allora appellata proposta in base all’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368/2001, ossia, in base all’unica norma di cui si deduce la violazione o falsa applicazione nel terzo motivo. 18.1. Soprattutto, la ricorrente per cassazione non trascrive, né riporta, in nessun punto del ricorso per cassazione le specifiche conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, né quelle formulate nella propria memoria difensiva di costituzione in secondo grado. Neanche deduce almeno la riproposizione ex art. 346 c.p.c. in quel grado di una propria domanda ulteriore, diversa da quelle considerate dalla Corte distrettuale, e che potesse reputarsi espressiva di una sua pretesa ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001. 19. Nota, del resto, il Collegio che, in difetto di richiamo anche a passi specifici della sentenza di primo grado, risulta privo di autosufficienza, oltre che generico e assertivo, l’assunto della ricorrente secondo il quale il giudice di prime cure non avrebbe reputato di dover esaminare le ulteriori violazioni dalla stessa denunciate “in quanto la conversione del contratto a termine, ordinata a seguito della rilevata infrazione, risultava ex se idonea a soddisfare pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, determinando l’assorbimento delle altre censure proposte”. La ricorrente, difatti, aveva chiesto la conversione dei contratti (anche di somministrazione) a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “a far data dal 3/11/2004 per le causali di cui in narrativa” del ricorso introduttivo, laddove il primo giudice aveva dichiarato che fra le parti si era instaurato un contratto di lavoro a tempo indeterminato solo a partire dal 15.9.2014, di talché la lavoratrice era munita d’indubbio interesse ad appellare, anche in via incidentale, tale statuizione di parziale accoglimento delle sue domande. E tanto esclude ogni assorbimento della diversa e piùampia domanda in tesi formulata. 20. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00