CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 10321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 20716/2016 promosso da CO.A.D. ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione), nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale depositata nel corso del presente giudizio in sostituzione di precedente difensore; - controricorrente - avverso la decisione n. 464/2016 della Corte di appello di Firenze, depositata il 24/03/2016, notificata il 14/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 23/2008, depositata in data 13/02/2008, il Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del CO.A.D. ([OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, di seguito 'COAD'), che aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento dell'aumento tariffario del prezzo dell'acqua potabile (da lire 600 a lire 700 al metro cubo), riferito agli anni 1998/2001. Lo stesso Tribunale ha respinto anche la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere la restituzione di una somma asseritamente consegnata a COAD a titolo di finanziamento, e quella di responsabilità processuale aggravata formulata da quest'ultima, compensando le spese di lite. La Corte di appello di Firenze, con decisione n. 464/2016, depositata il 24/03/2016, notificata il 14/06/2016, ha solo in parte accolto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice di secondo grado ha, in particolare, revocato il decreto ingiuntivo opposto, confermando per il resto, le statuizioni del primo giudice a spese compensate. Secondo la Corte di merito, il COAD non aveva assolto all'onere di provare la legittimità della delibera consortile n. 6 del 28/02/1998, che prevedeva il menzionato aumento tariffario, dall'opponente ritenuta illegittima (e dunque suscettibile di disapplicazione), in quanto assunta in palese contrasto con la delibera CIPE n. 249 del 18/12/1997 e in assenza della dimostrazione del superamento del controllo di legittimità da parte dell'UPICA. La stessa Corte ha, poi, ritenuto non provata l'avvenuta stipula di un accordo tra le parti, idoneo ad impegnare l'opponente al pagamento del maggior prezzo, a prescindere dalla delibera consortile e dalla sua validità.Il COAD ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'intimata si è difesa con controricorso. Per quest'ultima, in data 22/07/2022, si è costituito un nuovo difensore in sostituzione di quello per primo nominato. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria il 18/03/2022 e poi memoria difensiva in data 15/09/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione dell'art. 13 I. 36 del 1994, della I. n. 172 del 1995 e della I. n. 448 del 1998, nonché della delibera CIPE n. 248 del 18/12/1997, oltre all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Parte ricorrente ha, in particolare, affermato che la delibera consortile n. 6 del 28/0271998, con la quale era stato aumentato il prezzo dell'acqua potabile godeva della presunzione di legittimità, propria degli amministrativi, e che pertanto il giudice, ritenendo non provata tale legittimità, aveva sovvertito le regole di riparto dell'onere della prova, aggiungendo che, in base alle norme sopra indicate, la determinazione della tariffa in questione era di spettanza del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva provveduto in tal senso con la delibera menzionata, che era legittima e aveva anche superato il controllo di legittimità dell'UPICA, come si evinceva dal tenore della comunicazione UPICA del 03/09/1998 e dalla mancata adozione di alcuna diffida da parte di quest'ultimo ufficio, dalla deposizione di alcuni testi, oltre che dalla mancata impugnazione della menzionata delibera menzionata consortile da parte della stessa controricorrente. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), c.p.c., la violazione dell'art. 13 I. 36 del 1994, della I. n. 172 del 1995 e della I. n. 448 del 1998, nonché della delibera CIPE n. 248 del 18/12/1997, ed anche la violazione degli artt. 1325, 1350, 1372 e 2725 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. In sintesi, parte ricorrente ha ritenuto che, nel regime transitorio previsto dall'art. 13 I. n. 36 del 1994 e dall'art. 2 I. n. 79 del 1995, ed in applicazione delle delibere CIPE, le tariffe idriche non costituivano più prezzi amministrati, ben potendo essere oggetto di un accordo, che non richiedeva la forma scritta, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, sicché la missiva inviata dalla controricorrente ai Comuni, in data 10/06/1999, con la quale rendeva noto l'importo della tariffa, doveva ritenersi sufficiente a fornirne la prova. La stessa parte ha, poi, aggiunto che comunque la prova scritta, da valutarsi in riferimento al [OSCURATO:PERSONA], che era l'ente pubblico, era stata fornita, essendovi la deliberazione consortile sopra menzionata, rispetto alla quale l'accordo costituiva il presupposto. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e 5), c.p.c., la violazione degli artt. 1325, 2730 e 2735 c.c., oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo parte ricorrente, la Corte d'appello ha erroneamente escluso ogni valore confessorio alla missiva sopra menzionata del 10/06/1999, inviata dalla controricorrente ai Comuni, in quanto indirizzata a soggetti terzi, perché, in tal caso, il giudice non doveva escludere a priori ogni valenza probatoria, ma sottoporre il documento al suo prudente apprezzamento, verificando che, contrariamente a quanto dallo stesso giudice ritenuto, recava tutti gli elementi essenziali alla prova dell'accordo. 2. L'intimata, prima ancora di argomentare la ritenuta infondatezza del ricorso, ha evidenziato ragioni di inammissibilità del ricorso contenente censure alle valutazioni di merito e censure generiche.3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, sia per la parte in cui è prospettata una violazione di legge sia per la parte in cui è dedotto l'omesso esame di un fatto. 3.1. Com'è noto, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte di cassazione il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (così Cass., Sez. U, n. 23745/2020; conf. Cass., Sez. 5, n. 18998/2021). Nel caso di specie, parte ricorrente ha richiamato e riportato sinteticamente il contenuto delle sopra menzionate disposizioni normative, ma non ha dedotto in che termini e in quale punto della decisione sono state violate dal giudice di appello. 3.2. La censura si sostanzia, in effetti, in una critica della valutazione operata dalla Corte di merito in ordine alle risultanze istruttorie, a cui il [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito le proprie. Ma, com'è noto, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 34476/2019 e Cass., Sez. 1, n. 5987/2021).3.3. Così come formulato, pertanto, il primo motivo non è ammissibile neppure nella parte in cui è prospettata la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. L'omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena richiamato solo quando tale omissione determini l'omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415/2018). Il libero convincimento del giudice è, infatti, sindacabile, per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice, che però siano decisivi, nel senso che siano in grado di determinare una diversa soluzione, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass., Sez. 1, n. 10253/2021). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, o i motivi di appello. Nel caso di specie, come già anticipato, il motivo non censura la mancata considerazione di un determinato fatto storico, ma il modo in cui sono state valutate le risultanze istruttorie da giudice di merito. Per questa ragione, il motivo deve ritenersi inammissibile, anche con riferimento alla censura di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 4. Anche il secondo motivo è inammissibile.4.1. Per le stesse ragioni sopra evidenziate, anche in questo caso sono state formulate censure estremamente generiche in ordine alla dedotta violazione di legge, che non spiegano sotto quale aspetto il giudice di merito avrebbe operato la ritenuta violazione delle norme menzionate, risolvendosi il motivo in una inammissibile critica alle insindacabili valutazioni delle risultanze istruttorie operate del giudice di merito. Con particolare riferimento alla censura rivolta all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla necessità della forma scritta dell'accordo in questione, si deve rilevare che tale censura, oltre ad essere generica, perché non è accompagnata dalla illustrazione delle ragioni su cui si fonda, tocca una enunciazione contenuta per inciso nella sentenza di appello, che non integra la ratio decidendi della stessa. Basta infatti leggere la statuizione della Corte d'appello per comprendere che il giudice del gravame ha ritenuto mancante la prova dell'esistenza di un accordo sul prezzo dell'acqua potabile tra le parti, e non la mancanza di un accordo scritto, aggiungendo, ma solo incidentalmente, che tale accordo avrebbe dovuto avere la forma scritta, perché riguardante un'entrata economica del [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 8 della sentenza impugnata). 4.2. Per quanto riguarda la prospettata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.c., come per il precedente motivo, si deve rilevare che parte ricorrente non ha individuato uno specifico fatto storico non esaminato dal giudice di secondo grado, ma ha mostrato di non condividere le valutazioni in fatto operate quest'ultimo, ponendole in raffronto con le proprie, così attingendo inammissibilmente al merito della causa. 5. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché formula censure riconducibile al merito delle valutazioni operate dal giudice. 5.1. Com'è noto, con specifico riferimento alle norme che disciplinano la valutazione delle risultanze istruttorie, la censura è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione e il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento. Ove invece si deduca che sia solo stato male esercitato il prudente apprezzamento della prova, anche senza valutare alcuni elementi rilevanti, la censura è ammissibile solo ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ma nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 20867/2020 e Cass., Sez. 6-2, n. 27847/2021). Nel caso di specie, il giudice di appello ha affermato che la prova dell'accordo sulla tariffa da applicare non poteva essere ricavata ex art. 2735 c.c. dalla missiva inviata il 10/06/1999 dalla controricorrente ad alcuni Comuni, perché si trattava di Comuni che non facevano parte del COAD (e perciò soggetti terzi rispetto al dedotto accordo) e tale missiva non conteneva alcun riferimento specifico agli elementi del contratto (soggetti, tempo, luogo e contenuto), tanto che non era stata ritenuta vincolante neppure dai menzionati Comuni (p. 8 della sentenza impugnata). Parte ricorrente ha dedotto che il giudice non avrebbe dovuto escludere la valenza probatoria a tale documento, ben potendo attribuire ad esso il valore di una confessione stragiudiziale, nell'esercizio del suo prudente apprezzamento, e ha criticato le ragioni in fatto poste a fondamento della decisione, esponendo le proprie. È pertanto evidente che il motivo non contiene una critica riconducibile alla violazione di legge, perché la parte semplicemente non ha condiviso il modo in cui, in fatto, e nell'esercizio del suo libero apprezzamento, il giudice ha escluso alla missiva in questione la valenza probatoria che invece la parte ha affermato.5.2. Come già evidenziato, anche in questo caso, non emerge la prospettazione di un fatto storico non considerato, ma una valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice e non condivisa dalla parte. Il motivo risulta pertanto inammissibile anche sotto il profilo della prospettata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 8. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in C 5.000,00 per compenso, oltre C 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto p