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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24128/2026

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ro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LA2807 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "ENRICOrappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1876/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 696/2023;Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diNapoli ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione n. 2273/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, con la quale era stato respinto il ricorso dal medesimoproposto contro il Ministero dell’Istruzione (oggi Ministerodell’Istruzione e del Merito) e le sue competenti articolazioniterritoriali, per la mancata attribuzione del punteggiospettantegli in base ai titoli fatti valere in occasione dellapresentazione della domanda di inserimento nelle graduatoriedefinitive di insegnamento, di circolo e di istituto, per il triennio2017/2020.2.

Con tale ricorso [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto chel'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Cervino, sede presso laquale egli era stato chiamato, nel valutare l’anzidetta domandagli aveva assegnato un punteggio provvisoriomanifestatamente illegittimo ed errato rispetto ai titoliprofessionali e di servizio posseduti e presentati, alcuni deiquali non erano stati presi in considerazione, malgrado fosserostati riconosciuti in occasione di precedenti domande diinserimento in graduatoria, o a seguito di decisioni giudiziali,mentre altri non erano stati correttamente valutati,cagionandogli con ciò una serie di pregiudizi dai quali chiedevadi essere risarcito.3.

Il docente ricorre ora per cassazione avverso la citatasentenza della Corte di appello di Napoli sulla base di due motividi impugnazione.Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/20264.

L’amministrazione scolastica si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di impugnazione, denunciante ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. l’erronea applicazione del combinatodisposto degli artt. 420 c.p.c. e ss. e 2697 c.c., il ricorrentecensura l’omessa motivazione del giudice di appello in relazionealla mancata decisione sulle richieste istruttorie formulate,deducendo che la sentenza impugnata «viola l’applicazionedella disciplina sull’ammissibilità o meno dei mezzi istruttoririchiesti», presentando una «carente motivazione sul punto enello specifico sulla non ammissione dei mezzi istruttori richiestiab origine dal ricorrente, sin dal primo grado del giudizio e poirinnovati in sede di appello», avendo essa affermato il mancatoassolvimento degli oneri probatori, e prima ancora di deduzionee allegazione, senza considerare che invece egli aveva«specificamente ed analiticamente elencato le istanzeistruttorie necessariamente da formarsi nel corso del giudizio,nomina di un perito C.T.U. che avrebbe dovuto assolvere ilcompito di verificare se effettivamente le doglianze dell’alloraricorrente, fossero fondate o meno riconoscendo o meno allostesso il corretto punteggio in graduatoria con le consequenzialideterminazioni del caso».2.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.1.

Lo è innanzitutto perché non si confronta con la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, fondata sostanzialmentesulla genericità delle allegazioni dell’atto introduttivo nonidonee a sorreggere l’affermazione, perciò ritenuta apodittica,dell’errata attribuzione di punteggi, sulla conseguenteNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026inammissibilità della consulenza tecnica e degli altri mezzi diprova, nonché sul rilievo che in detto ricorso il diritto alsuperiore punteggio in graduatoria era stato rivendicato«senza nessun riferimento alle specifiche norme e previsionisulla cui base lo stesso dovrebbe essere determinato».2.3.

Tale statuizione della Corte territoriale non è stata oggettodi specifica censura, né può ritenersi tale la deduzione secondocui «proprio le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente sinnel ricorso ex art. 414 c.p.c., che in fase di gravame, hannodato completezza ed autosufficienza alla domanda giudizialeproposta senza nessun riferimento alle specifiche norme eprevisioni sulla cui base lo stesso dovrebbe esseredeterminato», poiché le richieste istruttorie, attenendonecessariamente a circostanze di fatto, non potevano integrarelacune relative ad allegazioni in diritto.2.4.

Al riguardo vi è poi da rilevare, quale ulteriore profilo diinammissibilità del motivo, che quest’ultimo non rispetta glioneri previsti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., non riportando le richiesteistruttorie formulate nel giudizio di merito, né indicando conchiarezza le ragioni della decisività delle prove non ammesse.Tali adempimenti sono da considerarsi essenziali al fine dicontrastare la statuizione della Corte territoriale,adeguatamente motivata, secondo cui la richiesta di provatestimoniale tendeva ad introdurre «questioni formulate inmaniera talmente generica ed apodittica che non è possibileconsiderare ai fini voluti dall’impugnante».2.5.

Le censure mosse, infine, non risultano correlabili alladedotta violazione dell’art. 2697 c.c. nei termini in cui ne è stataammessa dalla giurisprudenza di questa Corte la censurabilitàNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.(Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), attesoche, nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che lerichieste istruttorie formulate dalla parte erano carenti oinammissibili, e non che spettasse al ricorrente l’onere diprovare fatti che dovevano essere dimostrati da altri.3.

Con un secondo motivo di impugnazione, denunciante, exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., «l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione inrelazione alla violazione del principio di omessa motivazionedella sentenza previsto dall’art. 132 c.p.c. - assenza dimotivazione sulla domanda principale proposta e sullacorrettezza o meno, tradotta in ingiustizia, dei calcoli dipunteggio e delle conseguenze derivanti dagli abnormi erroriformali della pa».3.1.

Con tale motivo il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per la carente motivazione sul merito delladomanda, non avendo la Corte territoriale valutato circostanzedecisive, risultanti dalla documentazione prodotta, qualil’attribuzione di supplenze a personale non avente titolo espettanti invece al ricorrente, il mancato riconoscimento dialcuni titoli culturali, l’omesso computo del doppio punteggiodel servizio svolto in sede carceraria, l’inadempimento dell’Entedatore agli obblighi di preavviso di diniego, di risposta motivatae di adeguata motivazione impostigli dalla l. 241/1990, e ingenerale il fatto che egli avrebbe conseguito, in ragionedell’errata valutazione dei punteggi, cattedre di livello inferiorerispetto a quelle cui avrebbe avuto diritto, o per le quali egliNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026aveva minore interesse, situazione questa che avrebbegenerato un danno risarcibile.3.2.

Anche tale motivo è inammissibile, in primo luogo perchéincontra la preclusione della c.d. doppia conforme ex art. 348ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente evidenziatoelementi per poter affermare che le due decisioni di merito chehanno rigettato la sua domanda fossero fondate su diverseragioni inerenti alle questioni di fatto (cfr. Cass. n. 7724/2022).3.3.

In secondo luogo, perché il ricorrente non ha individuatocon precisione il fatto decisivo del quale sarebbe stato omessol’esame e che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato aduna soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezzae non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).3.4.

Il ricorrente ha infatti evidenziato a tal fine una serie dielementi eterogenei che non sono idonei ad integrare il mezzodi impugnazione azionato, cosi come ricostruito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso v., riassuntivamente,Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026Cass. n. 18318/2022; in termini analoghi, ex plurimis, v.

Cass.n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022; n. 7482/2025).Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questaCorte che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito, oppure chiamando "fatto decisivo",indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439 del 2015).4.

In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile nella sua interezza.5.

La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PER2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] LA2807 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] "ENRICOrappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1876/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 696/2023;Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello diNapoli ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione n. 2273/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, con la quale era stato respinto il ricorso dal medesimoproposto contro il Ministero dell’Istruzione (oggi Ministerodell’Istruzione e del Merito) e le sue competenti articolazioniterritoriali, per la mancata attribuzione del punteggiospettantegli in base ai titoli fatti valere in occasione dellapresentazione della domanda di inserimento nelle graduatoriedefinitive di insegnamento, di circolo e di istituto, per il triennio2017/2020.2. Con tale ricorso [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto chel'[OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Cervino, sede presso laquale egli era stato chiamato, nel valutare l’anzidetta domandagli aveva assegnato un punteggio provvisoriomanifestatamente illegittimo ed errato rispetto ai titoliprofessionali e di servizio posseduti e presentati, alcuni deiquali non erano stati presi in considerazione, malgrado fosserostati riconosciuti in occasione di precedenti domande diinserimento in graduatoria, o a seguito di decisioni giudiziali,mentre altri non erano stati correttamente valutati,cagionandogli con ciò una serie di pregiudizi dai quali chiedevadi essere risarcito.3. Il docente ricorre ora per cassazione avverso la citatasentenza della Corte di appello di Napoli sulla base di due motividi impugnazione.Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/20264. L’amministrazione scolastica si è difesa con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di impugnazione, denunciante ex art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. l’erronea applicazione del combinatodisposto degli artt. 420 c.p.c. e ss. e 2697 c.c., il ricorrentecensura l’omessa motivazione del giudice di appello in relazionealla mancata decisione sulle richieste istruttorie formulate,deducendo che la sentenza impugnata «viola l’applicazionedella disciplina sull’ammissibilità o meno dei mezzi istruttoririchiesti», presentando una «carente motivazione sul punto enello specifico sulla non ammissione dei mezzi istruttori richiestiab origine dal ricorrente, sin dal primo grado del giudizio e poirinnovati in sede di appello», avendo essa affermato il mancatoassolvimento degli oneri probatori, e prima ancora di deduzionee allegazione, senza considerare che invece egli aveva«specificamente ed analiticamente elencato le istanzeistruttorie necessariamente da formarsi nel corso del giudizio,nomina di un perito C.T.U. che avrebbe dovuto assolvere ilcompito di verificare se effettivamente le doglianze dell’alloraricorrente, fossero fondate o meno riconoscendo o meno allostesso il corretto punteggio in graduatoria con le consequenzialideterminazioni del caso».2. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.2.1. Lo è innanzitutto perché non si confronta con la ratiodecidendi della pronuncia impugnata, fondata sostanzialmentesulla genericità delle allegazioni dell’atto introduttivo nonidonee a sorreggere l’affermazione, perciò ritenuta apodittica,dell’errata attribuzione di punteggi, sulla conseguenteNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026inammissibilità della consulenza tecnica e degli altri mezzi diprova, nonché sul rilievo che in detto ricorso il diritto alsuperiore punteggio in graduatoria era stato rivendicato«senza nessun riferimento alle specifiche norme e previsionisulla cui base lo stesso dovrebbe essere determinato».2.3. Tale statuizione della Corte territoriale non è stata oggettodi specifica censura, né può ritenersi tale la deduzione secondocui «proprio le richieste istruttorie avanzate dal ricorrente sinnel ricorso ex art. 414 c.p.c., che in fase di gravame, hannodato completezza ed autosufficienza alla domanda giudizialeproposta senza nessun riferimento alle specifiche norme eprevisioni sulla cui base lo stesso dovrebbe esseredeterminato», poiché le richieste istruttorie, attenendonecessariamente a circostanze di fatto, non potevano integrarelacune relative ad allegazioni in diritto.2.4. Al riguardo vi è poi da rilevare, quale ulteriore profilo diinammissibilità del motivo, che quest’ultimo non rispetta glioneri previsti dall’art. 366 n. 6 c.p.c., non riportando le richiesteistruttorie formulate nel giudizio di merito, né indicando conchiarezza le ragioni della decisività delle prove non ammesse.Tali adempimenti sono da considerarsi essenziali al fine dicontrastare la statuizione della Corte territoriale,adeguatamente motivata, secondo cui la richiesta di provatestimoniale tendeva ad introdurre «questioni formulate inmaniera talmente generica ed apodittica che non è possibileconsiderare ai fini voluti dall’impugnante».2.5. Le censure mosse, infine, non risultano correlabili alladedotta violazione dell’art. 2697 c.c. nei termini in cui ne è stataammessa dalla giurisprudenza di questa Corte la censurabilitàNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.(Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), attesoche, nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che lerichieste istruttorie formulate dalla parte erano carenti oinammissibili, e non che spettasse al ricorrente l’onere diprovare fatti che dovevano essere dimostrati da altri.3. Con un secondo motivo di impugnazione, denunciante, exart. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., «l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione inrelazione alla violazione del principio di omessa motivazionedella sentenza previsto dall’art. 132 c.p.c. - assenza dimotivazione sulla domanda principale proposta e sullacorrettezza o meno, tradotta in ingiustizia, dei calcoli dipunteggio e delle conseguenze derivanti dagli abnormi erroriformali della pa».3.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenzaimpugnata per la carente motivazione sul merito delladomanda, non avendo la Corte territoriale valutato circostanzedecisive, risultanti dalla documentazione prodotta, qualil’attribuzione di supplenze a personale non avente titolo espettanti invece al ricorrente, il mancato riconoscimento dialcuni titoli culturali, l’omesso computo del doppio punteggiodel servizio svolto in sede carceraria, l’inadempimento dell’Entedatore agli obblighi di preavviso di diniego, di risposta motivatae di adeguata motivazione impostigli dalla l. 241/1990, e ingenerale il fatto che egli avrebbe conseguito, in ragionedell’errata valutazione dei punteggi, cattedre di livello inferiorerispetto a quelle cui avrebbe avuto diritto, o per le quali egliNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026aveva minore interesse, situazione questa che avrebbegenerato un danno risarcibile.3.2. Anche tale motivo è inammissibile, in primo luogo perchéincontra la preclusione della c.d. doppia conforme ex art. 348ter, comma 5, c.p.c., non avendo il ricorrente evidenziatoelementi per poter affermare che le due decisioni di merito chehanno rigettato la sua domanda fossero fondate su diverseragioni inerenti alle questioni di fatto (cfr. Cass. n. 7724/2022).3.3. In secondo luogo, perché il ricorrente non ha individuatocon precisione il fatto decisivo del quale sarebbe stato omessol’esame e che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato aduna soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezzae non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670/2015 e n. 14477/2015).3.4. Il ricorrente ha infatti evidenziato a tal fine una serie dielementi eterogenei che non sono idonei ad integrare il mezzodi impugnazione azionato, cosi come ricostruito dallagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale noncostituiscono fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizioin parola: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) glielementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essirappresentato sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte lerisultanze astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti ecircostanze, o il vario insieme dei materiali di causa; d) ledomande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovveroi motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi delladomanda in sede di gravame (in tal senso v., riassuntivamente,Numero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026Cass. n. 18318/2022; in termini analoghi, ex plurimis, v. Cass.n. 10321/2023; n. 5616/2023; n. 26364/2022; n. 7482/2025).Si è così sancita l'inammissibilità di censure innanzi a questaCorte che evochino una moltitudine di fatti e circostanzelamentandone il mancato esame o valutazione da parte dellaCorte di Appello, ma in realtà sollecitandone un esame o unavalutazione nuova da parte della Cassazione, così chiedendo unnuovo giudizio di merito, oppure chiamando "fatto decisivo",indebitamente trascurato, il vario insieme dei materiali di causa(Cass. n. 21439 del 2015).4. In base a tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile nella sua interezza.5. La parte ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidatecome in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 24547/2024Numero sezionale 2807/2026Numero di raccolta generale 24128/2026Data pubblicazione 27/07/2026
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