CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 07724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24416-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24416/2020 Numero sezionale 2228/2022 Numero di raccolta generale 7724/2022- intimato- avverso la sentenza n. 6023/2019 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 09/03/2022 NAPOLI, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 702 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Nola, esponendo di aver sottoscritto con il primo, promittente venditore, un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Comune di Sant’Anastasia, avvalendosi dell’attività mediatoria del Grisolia, titolare della locale agenzia Tecnocasa. Gli attori lamentavano che la programmata compravendita non aveva potuto essere realizzata a causa delle difformità urbanistiche riscontrate nell’immobile, dovute a fatto imputabile al promittente venditore e conosciute dal mediatore, che le aveva taciute ai promissari acquirenti. Questi ultimi chiedevano pertanto la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del Panico e la condanna di questi alla restituzione del doppio della caparra ricevuta alla firma del preliminare di cui è causa ed al risarcimento del danno. Invocavano altresì la condanna del Grisolia alla restituzione della provvigione incassata per l’attività di intermediazione svolta. Si costituiva il Panico, resistendo alla domanda e spiegando a sua volta domanda riconvenzionale per l’accertamento del suo legittimo esercizio del diritto di recesso dal preliminare, con conseguente diritto a ritenere la caparra costituita dai promissari acquirenti alla firma del preliminare. Si costituiva altresì il Grisolia, resistendo alla domanda spiegata nei suoi confronti. Con sentenza n. 521/2015 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, dichiarando legittimo il F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24416/2020 Numero sezionale 2228/2022 recesso esercitato dal Panico ed il suo diritto a trattenere la caparra Numero di raccolta generale 7724/2022Data pubblicazione 09/03/2022 a suo tempo ricevuta. Interponevano appello avverso detta decisione gli originari attori e la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata,n. 6023/2019, resa nella resistenza del Panico e nella contumacia del Grisolia, rigettava il gravame confermando la decisione di prima istanza. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza di prime cure, con la quale il Tribunale di Nola aveva accertato la legittimità del recesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di compravendita con il quale lo stesso si era obbligato a vendere un immobile ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], odierni ricorrenti, nonché il suo diritto a trattenere la caparra versata dai promissari acquirenti alla firma del preliminare. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, con i quali lamentano, rispettivamente, l’omesso esame di fatti decisivi ed il travisamento delle prove. Le due censure sono inammissibili, per diversi e concorrenti F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24416/2020 motivi. Numero sezionale 2228/2022Numero di raccolta generale 7724/2022 In primo luogo, poiché si configura una ipotesi di cd. doppia Data pubblicazione 09/03/2022 conforme –avendo la Corte di Appello rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti per le stesse ragioni già indicate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata– è preclusa, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., la possibilità di proporre, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi. Inoltre, con le due doglianze proposte i ricorrenti invocano una revisione del giudizio di fatto operato dalla Corte distrettuale, estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790) ed un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con il consolidato principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24416/2020 Numero sezionale 2228/2022 i ricorrenti argomentano che non si configurerebbe, nel caso di Numero di raccolta generale 7724/2022Data pubblicazione 09/03/2022 specie, una ipotesi di cd. “doppia conforme” poiché la Corte di Appello avrebbe rigettato il gravame sulla scorta di una motivazione diversa da quella resa dal Tribunale. In realtà, la Corte distrettuale ha richiamato la motivazione resa dal primo giudice, condividendola e facendola propria, ed alla stessa ha aggiunto ulteriori argomenti, a contenuto evidentemente rafforzativo, e confermativo, del ragionamento seguito dal Tribunale. Sul punto, è opportuno evidenziare che l’ipotesi prevista dall’art. 348 – ter, quarto e quinto comma, c.p.c. ricorre qualora la sentenza di appello confermi la decisione di prime cure sulla base delle “stesse ragioni inerenti alle questione di fatto”: la decisione di secondo grado, pertanto, non deve necessariamente corrispondere in toto a quella di primo grado, ma è sufficiente che le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico – argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa. Non osta, dunque, alla configurazione della cd. “doppia conforme” il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24416/2020 Numero sezionale 2228/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero di raccolta generale 7724/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 09/03/2022 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 25 febbraio 2022. Il Presidente (L.G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E