CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 ottobre 2026
Cassazione n. 26708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 235/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 2365/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Numero sezionale 3712/2026 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione 12/10/20261.Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Roma harigettato l’appello proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (I.N.P.G.I.) avversola sentenza del Tribunale di Roma n. 10863/2015, che avevaaccolto l'opposizione, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. diClaudio [OSCURATO:PERSONA] C., al decreto col quale era stato ingiunto ilpagamento della somma di euro 38.904,00, a titolo di contributiassicurativi omessi, per l’attività resa dalle giornaliste SabaViscardi e [OSCURATO:PERSONA] qualificata come di lavoro subordinato.2. In particolare, la Corte territoriale, ribadito l’onere della provagravante sull’[OSCURATO:PERSONA] ed il valore probatorio dei verbali ispettivi,ha confermato il giudizio espresso in primo grado, in ordine allamancata prova dei fatti costitutivi della pretesa avanzata in sedemonitoria dall’I.N.P.G.I., non essendo stato dimostrato che lepredette giornaliste avessero messo a disposizione della societàla propria opera, anche tra una prestazione e l'altra, né cheavessero la responsabilità di un servizio a loro affidato, conobbligo di assicurare la copertura di una determinata areainformativa.3. Propone ricorso per cassazione l’I.N.P.G.I., formulando tremotivi, a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. diClaudio [OSCURATO:PERSONA] C.) resiste con controricorso, illustratoanche con memoria ex art. 380-bis c.p.c.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La vicenda processuale nasce dall'opposizione, proposta dallasocietà in epigrafe, al decreto ingiuntivo n. 10488/2011 delTribunale di Roma, con il quale, su ricorso dell’I.N.P.G.I., eraNumero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Num ero sezionale 3712/2026 Data pubblicazione 12/10/2026stato ingiunto il pagamento della somma di euro 38.904,00, atitolo di contributi omessi e di sanzioni civili, in conseguenzadella riqualificazione dei rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa, intercorsi con le giornaliste [OSCURATO:PERSONA] (periodo12/2005–11/2010) e [OSCURATO:PERSONA] (periodo 11/2009–11/2010), in rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2del C.C.N.L.G. («collaboratore fisso»), per effettodell’accertamento ispettivo conclusosi col verbale n. 80/2010.1.1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10863/2015,espletata la prova testimoniale, ha accolto l'opposizione erevocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che l'[OSCURATO:PERSONA] nonavesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante, ai sensidell'art. 2697 c.c.. La Corte capitolina con la sentenza quiimpugnata ha rigettato l’appello, confermando integralmente ladecisione di primo grado.1.2. In entrambi i gradi, è stata ritenuta non raggiunta ladimostrazione, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], tanto del «vincolo didipendenza», da interpretarsi come permanenza dell'impegno aporre a disposizione la propria opera anche nell'intervallo trauna prestazione e l'altra, quanto della «responsabilità di unservizio» affidato alle due giornaliste, requisiti richiesti dall'art.2 del C.C.N.L.G. per la configurabilità della figura delcollaboratore fisso.2. Tanto premesso, col primo motivo di ricorso, l’Istitutolamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 2 del C.C.N.L.G., dell’art.2735 c.c., con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.e per vizio di motivazione.2.1. In particolare, l’I.N.P.G.I. contesta la circostanza che laCorte di appello avrebbe immotivatamente disconosciuto ognivalenza probatoria del verbale ispettivo agli atti ed avrebbeNumero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Num ero sezionale 3712/2026 Data pubblicazione 12/10/2026valutato liberamente una prova legale, con la conseguenza dinon riconoscere erroneamente la natura subordinata deirapporti di lavoro giornalistici contestati.3. Quanto a quest’ultimo aspetto, l’[OSCURATO:PERSONA] si duole, nellospecifico, che la Corte non avrebbe riconosciuto valoreconfessorio alla dichiarazione resa, agli ispettori verbalizzanti,in data 4 novembre 2010, dal signor [OSCURATO:PERSONA], datoredi lavoro delle due giornaliste menzionate e legalerappresentante della società.4. Col secondo motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] lamenta l'omessa insufficientee contraddittoria motivazione, con riferimento al mancatoriconoscimento del valore probatorio vincolante, che avrebbedovuto essere assegnato alla menzionata dichiarazionerilasciata dal legale rappresentante della società direttamenteagli ispettori, nel novembre 2010.5. Col terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'articolo 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione, in relazione all’impossibilità di identificare ilragionamento, che avrebbe indotto la Corte a non esaminare ilverbale ispettivo prodotto e le dichiarazioni raccolte nel corsodell'accertamento ispettivo.6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, data laloro connessione logica.7. Il compendio censorio risulta nel complesso inammissibile e,comunque, infondato.8. In primis, con riferimento a tutti i diversi profili delineati nelricorso ed attinenti al preteso vizio di motivazione, trattasi dicensure inammissibili, in quanto sono precluse le censurerelative al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., inpresenza di una pronuncia cd. doppia conforme, ai sensi dell’art.348-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis al presenteNum ero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Numero sezionale 371g2/2iu02d6izio), evenienza che ricorre quando le due statuiziDoantia s piaunbobl icazione 12/10/2026fondate – come risulta nel caso in esame – sul medesimo iterlogico argomentativo, in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaeventualmente aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n.7724/2022); né del resto il ricorrente si è peritato di allegare edimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione diprimo grado e del rigetto dell'appello fossero in ipotesi diverse(Cass. nn. 26934/2023, 5947/2023, 26774/2016, 5528/2014).9. In ogni caso, sono denunciabili ex art. 360, comma primo, n.5 c.p.c., le sole fattispecie di motivazione assente, apparente,manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessaed incomprensibile, tale da determinare una violazionecostituzionalmente rilevante, ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr.Cass. n. 4965 del 2018).10. Invero, relativamente al vizio di motivazione, previstodall'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost.,esso sussiste solo quando la pronuncia riveli un’obiettivacarenza nella indicazione del criterio logico, che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accadequando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire ilpercorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010 e n.1763 del 2022).11. Ebbene dette ipotesi, non sono, come tali, neppureadeguatamente prospettate in ricorso e, comunque, non sonoravvisabili nel caso in esame. Infatti, la Corte ha chiaramenteesplicitato, con adeguate ed esaustive argomentazioni, glielementi, in fatto ed in diritto, in base ai quali ha escluso laNumero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Num ero sezionale 3712/2026 Data pubblicazione 12/10/2026possibilità di ravvisare gli elementi tipici della subordinazionenei rapporti di lavoro delle giornaliste [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].12. In particolare, con riferimento alle contestate e noncorrettamente valutate dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sede ispettiva, la sentenza (pag. 5) puntualizza quantosegue: «[OSCURATO:PERSONA] ha poi riferito, in sede di dichiarazionirese agli ispettori (il cui contenuto è liberamente valutabile edapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie), che per le giornate domenicali e festive c'era unasorta di turnazione tra i collaboratori della [OSCURATO:SOCIETA], ma chetale turnazione era comunque basata sulla disponibilità deicollaboratori stessi (per le giornate domenicali/festive c'è unasorta di turnazione, per cui una persona si rende disponibile aseguire eventuali eventi di cronaca di un certo rilievo)».12.1. Dunque, la pronuncia ha esaminato e apprezzato in modospecifico queste dichiarazioni, esprimendo una propriavalutazione insindacabile, peraltro, come si dirà del tuttorispettosa del valore non confessorio di tale atto.13. D’altra parte, va sottolineato che la valutazione dellerisultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove cheritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicitaconfutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche seallegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).14. Non appare, quindi, ammissibile la censura articolata nelricorso in relazione alla ricorrenza di un preteso errore diapprezzamento delle risultanze processuali, anche tenuto contodel fatto che il ricorso si limita a contestare genericamente leNum ero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Numero sezionale 371c2/o20n26siderazioni spese dalla Corte territoriale, e tDenadtae p, ubinbl icazione 12/10/2026sostanza, ad ottenere un inammissibile riesame nel giudizio dilegittimità. Per costante giurisprudenza di legittimità, come giàanticipato, il giudice del merito, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendoritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamenteincompatibili con la decisione adottata (fra tante, Cass. nn.17702 del 2015, 13485 del 2014).15. Non ricorre, altresì la pretesa violazione dell’115 c.p.c., perla quale occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza cheegli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre,essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020).16. Per converso, la doglianza per violazione dell'art. 116 c.p.c.è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondoil suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle unaltro e diverso valore oppure il valore che il legislatoreesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiaratoNum ero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Numero sezionale 371d2/2i 02v6alutare la stessa secondo il suo prudente apprezzDaamtae pnutbob.l icazione 12/10/2026Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile ormai, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Cass., Sez. U. n.8053 del 2014 e numerose successiveconformi).17. Anche sotto questi diversi profili, la doglianza, al di là dellaformale intitolazione, si risolve, inammissibilmente, nellarichiesta di rivalutazione del compendio istruttorio alla streguadel quale la Corte di merito, è pervenuta al risultato indicato.18. Deve, peraltro, rammentarsi come i verbali redatti daifunzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che ifunzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da lorocompiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che iverbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per ledichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agliispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile eapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n.9251 del 2010).18. Le censure articolate risultano, quindi, in parte qua,comunque destituite di fondamento.19. Ancora, a suffragio dell’infondatezza del mezzo azionato,deve evidenziarsi che, diversamente da quanto assunto nelricorso, la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli, resa dal datoredi lavoro in un verbale ispettivo, non ha valore di confessionestragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapportoprocessuale, ex art. 2735 c.c., ma costituisce prova liberamenteNum ero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Numero sezionale 371a2/p20p26rezzabile dal giudice, in quanto l'ispettore del lavDoartoa, p upbubrl icazione 12/10/2026agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in sensosostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effettifavorevoli, ed è assente l'animus confitendi, trattandosi didichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta (Cass. n.17702/2015 e, più di recente, n. 20938/2025 e n. 5968/2024).20. Il ricorso va, quindi, complessivamente respinto.21. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa, sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegateal d.m. n. 55 del 2014 (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147del 2022).22. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00, ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 20661/2020 Numero di raccolta generale 26708/2026Num ero sezionale 3712/2026 Data pubblicazione 12/10/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 29settembre 2026.La Presidente