CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10334/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stabile unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vanello, Russo, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 926/2020depositata il 16/03/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026Dino Volpato e [OSCURATO:PERSONA], , in qualità di condomini delCondominio [OSCURATO:PERSONA] 2307/a e 2309 in Venezia, convennero ingiudizio innanzi al Tribunale di Venezia i condomini Stefano DalCollo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VeraTagliapietra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGaia Gatti al fine di sentir dichiarare la nullità delle deliberecondominiali adottate a maggioranza il 03/12/2015, aventi adoggetto la proposta di revisione delle tabelle millesimali vigenti, aseguito dei lavori edilizi effettuati dagli attori nel proprio immobile,nonché sulla proposta di nomina di un tecnico che avrebbe dovutopredisporre dette tabelle.Si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] peraderire alle domande degli attori.si costituirono per resistere alle domande degli attori e dei convenutiper adesione mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimaserocontumaci.Il Tribunale di Venezia rigettò la domanda principale e dichiaròinammissibile la domanda dei convenuti che ad essa avevano aderito.La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16.3.2020, incontraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettòl’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte di merito aderì alladecisione del primo giudice, secondo cui le delibere impugnateavevano un contenuto esplorativo e non decisorio, in quanto nonrevocavano le precedenti tabelle millesimali ma si limitavano adaffidare un incarico esplorativo ad un tecnico, con il compito dirivedere le tabelle millesimali a seguito degli interventi ediliziNumero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026effettuati dagli attori. Sulla base di tale impostazione, la deliberaassembleare era stata correttamente adottata a maggioranza, aisensi dell’art. 1136, 2° comma, cod. civ.Avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PieraNicrosini e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.In prossimità dell’udienza in camera di consiglio i ricorrenti hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma n. 4 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 132, secondocomma, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 111, sesto comma Cost., il vizio di nullità della sentenza peromessa e/o carente motivazione, per avere la corte territorialeaderito in modo acritico all’iter logico, anch’esso carente, seguito dalprimo giudice, senza valutare le puntuali contestazioni sollevate dagliappellanti alla sentenza di primo grado.Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia l’omesso esame, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto decisivoper il giudizio costituito dalla revoca delle precedenti tabelle.Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comman. 3 cod. proc. civ., l’erronea ricostruzione dei fatti e l’erroneainterpretazione del contenuto delle deliberazioni impugnate, conviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ.Con il quarto motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., poiché laCorte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla specificaNumero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026domanda in ordine alla mancata prova della sussistenza del diritto diprocedere a maggioranza alla revisione delle tabelle millesimali, percome disposto dall’art. 69 disp att. cod. civ. in vigore rationetemporis, anziché all’unanimità.Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono della violazione,ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 2697cod. civ. e dell’art. 69 disp. att. cod.civ., poiché il giudice d’appelloavrebbe erroneamente attribuito, seppur implicitamente, l’onere dellaprova dei fatti di causa a carico degli odierni ricorrenti, esonerando icondomini, che avevano deliberato la revisione/revoca delle risalentitabelle millesimali, dal dimostrare se ricorressero i presuppostiprevisti dall’art. 69 disp. att. cod. civ.Con il sesto motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell’art. 100cod. proc. civ., nonché degli artt. 1137, 1136 sesto comma e 2697cod. civ., per avere la corte territoriale affermato la carenza diinteresse e legittimazione ad agire degli appellanti in ordine allaasserita irregolarità della convocazione dei condomini GattiMassimiliano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’assemblea che avrebbedeliberato la revoca delle vigenti tabelle.I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente,sono infondati.La sentenza impugnata, con motivazione sintetica, che comunque sisottrae al vizio dell’apparenza, ha spiegato le ragioni per le quale ledelibere impugnate, assunte con la maggioranza di cui all’art.1136,comma 2, c.p.c., non erano nulle ma, al più, annullabili, in quantonon approvavano nuove tabelle millesimali ma si limitavano adaffidare un incarico esplorativo ad un professionista per verificare sei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelleNumero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026tabelle vigenti fossero modificati in seguito agli interventi eseguitidagli attori.La decisione impugnata ha esaminato le censure svolte avverso lasentenza di primo grado e, con autonoma valutazione, ha aderito alleragioni esposte dal primo giudice, secondo cui la delibera aveva adoggetto, appunto, il mero affidamento dell’incarico ad un tecnico conil compito di accertare l’incidenza dei lavori svolti dagli attori sullequote millesimali.Il giudice d’appello ha compiuto, quindi, un’autonoma valutazionedelle risultanze processuali, confermando la sentenza di primo gradocon motivazione che consente il sindacato sull’iter motivazionale(Cass. N.8053/2024; Cass. n. 22801/2009).Non è, altresì, ravvisabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio, con riferimento alla revoca delle precedente tabella, siaperché la revoca non costituisce un fatto storico, sia per l’esistenza diuna “doppia conforme”, ai sensi dell’art.348 ter c.p.c., avendo laCorte d’appello confermato la sentenza del Tribunale, la quale avevarigettato la domanda di nullità della delibera per l’assenza di uncontenuto decisorio in ordine alla revoca delle tabelle millesimalivigenti.I ricorrenti premettono che la censura relativa al vizio di motivazionenon incontra il divieto della ‘doppia conforme’ perché, pur avendo siail Tribunale che la Corte d’appello rilevato che l’assemblea nonintendeva revocare bensì revisionare le tabelle, il Tribunale avrebberitenuto che il tecnico incaricato dovesse verificare se i valori fosserocorretti rispetto alle singole unità abitative e loro pertinenze, mentrela Corte d’appello – sulla base dell’ordine del giorno dell’assembleadel 3/12/15 e non sul deliberato – avrebbe ritenuto che il tecnicodovesse rivedere le tabelle millesimali e verificare che questeNumero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026corrispondessero ai valori degli immobili dei condomini, a seguito deilavori di ristrutturazione compiuti dai signori Volpato e Giacomello.Tale prospettazione non può essere condivisa, alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ricorrel'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5,c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente aquella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appelloabbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare lastatuizione già assunta dal primo giudice ( Cass. n. 7724/2022).Ne consegue la correttezza della decisione della Corte d’appello cheha ritenuto valida la delibera assembleare, assunta con lamaggioranza di cui all’art.1136, comma 2 c.p.c.Del tutto infondate sono le doglianze dei ricorrenti relative alla validacostituzione dell’assemblea per omessa convocazione dei condominiNicrosini Piera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto, trattandosidi vizio procedimentale che comporta l'annullabilità della deliberacondominiale, la legittimazione a domandare il relativo annullamentospetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singoloavente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre eprovare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessacomunicazione risulti (tra le tante, Cass. n. 6735/2020).È parimenti infondata la doglianza relativa al mancatoraggiungimento del quorum costitutivo e deliberative, attesa lagenericità della censura dei ricorrenti in ordine alla costituzioneNumero registro generale 23939/2020Numero sezionale 74/2026Numero di raccolta generale 10334/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell’assemblea ed alla formazione di una valida maggioranza perl’approvazione della delibera impugnata (Cass. n. 28262/2023).Questa Corte ha, in più occasioni, affermato che il condomino cheimpugni una deliberazione dell'assemblea, deducendo vizi relativi allaregolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore aquella prescritta, ha l'onere di provare la carenza dei quorum stabilitidall'art. 1136 c.c., alla stregua del valore proporzionale delle unitàimmobiliari dei condomini intervenuti in rapporto al valore dell'interoedificio (Cass. n.2046/2024).Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese poiché gliintimati non hanno svolto attività difensiva.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 15 gennaio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa