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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18831/2026

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a Verrienti,-ricorrenti-contro-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4907/2022 depositata il20.12.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026L'architetto [OSCURATO:PERSONA], con ricorso monitorio, chiedeva alGiudice di Pace di Torino l’emissione del decreto ingiuntivo a carico MariaTeresa Perelli e [OSCURATO:PERSONA] in solido per il pagamento della somma dieuro 3.045,12 a titolo di saldo del compenso (il primo 50% del compensogli era stato pagato secondo gli accordi al conferimento dell'incarico) perla prestazione professionale resa in favore delle clienti, avente ad oggettol’esecuzione degli adempimenti di sanatoria in materia di edilizia eurbanistica per l’intervento di manutenzione straordinaria, con operestrutturali nell’edificio, ad uso deposito con vincolo paesaggistico sito inAvigliana, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, le cui opere erano già state realizzate inassenza di titolo edilizio abilitativo e in difformità dall’autorizzazionepaesaggistica, con notifica di un'ordinanza comunale di demolizione diopere abusive e ripristino dello stato originario, basata sull'accertatopresupposto in fatto dell'aumento in altezza del piano d'imposta del tetto equindi della volumetria, che la Perelli e la Ruggeri avevano vanamentecercato di fare rivedere dal Comune in sede di autotutela prima diincaricare l'architetto Facciolo.Con decreto ingiuntivo n. 11989/2018, il Giudice di Pace ingiungeva ilpagamento richiesto.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ilpredetto decreto, sostenendo che alcuna somma era da loro dovuta asaldo del compenso, essendo la debenza condizionata, secondo l'accordoraggiunto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’ottenimento dal Comune di Avigliana dellasanatoria, con presentazione di un’istanza conforme agli interessi di esseclienti, sanatoria che non era stata ottenuta in quanto il progettodell’architetto Facciolo non era conforme ai loro interessi per cui l'istanzadi sanatoria non era stata presentata.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando che aveva datoesecuzione all’incarico diretto ad evitare la demolizione del bene, incaricoche non era condizionato all’ottenimento della sanatoria, e che avevaNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026consegnato alle clienti in data 28.6.2018 gli elaborati relativi alla pratica disanatoria, chiedendo il pagamento del saldo del compenso, mentre leclienti, solo in data 1.10.2018, gli avevano comunicato il recessodall'incarico professionale e quindi a prestazione ormai interamenteeseguita e da retribuire.Con la sentenza n. 1413/2021, il Giudice di Pace di Torino rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ritenendoapplicabili le tariffe per aliquota degli articoli 10 e 18 della L. n. 403/1949.Avverso questa sentenza, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] eChiara Ruggeri, e ad esso resisteva [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 4907/2022 del 20.12.2022, il Tribunale di Torinorigettava l’appello, ritenendo che il compenso fosse regolato dall'incaricoprofessionale inter partes dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che prevedeva un compensoforfettario, da pagare in due tranches e da saldare ancora per metà, e nondalle tariffe applicate in primo grado.

La sentenza escludeva che l'incaricosubordinasse il saldo del corrispettivo alla condizione sospensiva delsopravvenuto rilascio della sanatoria, evidenziando che il recessodall'incarico delle appellanti era intervenuto solo in data 27.9.2018, dopoche l'architetto Facciolo in data 28.6.2018 aveva consegnato loro tutti glielaborati dell'attività professionale svolta, avendo esaurito le prestazioni asuo carico.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi ad un unicomotivo, e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva istanzadi decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è statafissata adunanza in camera di consiglio.Numero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026Nell’imminenza di tale adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ripetitiva delle censure già avanzate.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3) e 5) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 c.c. el’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto didiscussione tra le parti, in quanto il Tribunale di Torino non avrebbecompreso il significato del regolamento negoziale con riferimento alrecesso asseritamente esercitato il 22.6.2018 prima della consegna deglielaborati avvenuta il 28.6.2018 e prima della raccomandata del27.9.2018, omettendo altresì l’esame dell’evidenza della e-mail del[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata dalle ricorrenti all’intimato e del verbale di consegna28.6.2018 degli elaborati progettuali.Il motivo, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, sipalesa inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppiaconforme”, dal momento che le sentenze di primo e di secondo grado, puressendosi diversamente orientate circa l'individuazione della disciplina delcompenso applicabile, si sono basate sulla medesima ricostruzione in fattodella controversia.

Entrambe, infatti, hanno ritenuto che l'architettocarico con l'incarico dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che già era stata emanata dalComune di Avigliana l'ordinanza di demolizione del locale deposito di MariaTeresa Perelli e [OSCURATO:PERSONA], e che il pagamento del saldo del suocompenso, già pagato per metà all'atto del conferimento dell'incarico, nonsia stato condizionato sospensivamente all'ottenimento della sanatoria dalComune di Avigliana, che pacificamente non è stato conseguito perché lericorrenti pretendevano, per presentare la SCIA in sanatoria predispostadal professionista, che dalla pratica relativa non risultasse l'incremento divolumetria, che era stato però definitivamente accertato, previosopralluogo, dal Comune di Avigliana, in sede amministrativa, ed inNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026ragione del quale, oltre che per la violazione dell'autorizzazionepaesaggistica, era stata emessa l'ordinanza di demolizione.

Inoltre lesentenze di primo e di secondo grado, hanno concordemente ritenuto, cheil recesso delle ricorrenti dall'incarico conferito all'architetto Facciolo, siaavvenuto solo con la raccomandata del 27.9.2018, quando ilprofessionista aveva ormai completato le prestazioni elencate nell'incaricoed aveva già consegnato ad una delle clienti, in data 28.6.2018, l'interadocumentazione progettuale.E' quindi sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questaCorte secondo la quale ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensidell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1,n.5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.n.32160/2024; Cass. n. 9513/2023; Cass. n. 7724/2022).Va aggiunto che le ricorrenti inammissibilmente contrappongono allavolontà contrattuale come ricostruita dai giudici di merito, una propriainterpretazione dell'accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che consideri lo stessocondizionato sospensivamente, quanto al saldo del corrispettivo, al rilascionon avvenuto della sanatoria da parte del Comune di Avigliana, al qualenon hanno inteso presentare la relativa istanza volendo contestarel'accertato incremento volumetrico del deposito, ed una propriainterpretazione in termini di recesso della e.mail del 22.6.2018, nellaquale avevano manifestato il loro dissenso rispetto all'intento delprofessionista di ammettere nella SCIA in sanatoria l'avvenutasopraelevazione di 23 cm, senza la quale la sanatoria non sarebbe maiNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026stata accolta, e.mail non avente carattere decisivo alla luce della primamanifestazione della loro volontà di recesso dall'incarico nellaraccomandata del 27.9.2018 ritenuta dall'impugnata sentenza.

Il tuttosenza neppure chiarire in che modo l'impugnata sentenza avrebbe violatoil criterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c..Occorre quindi ricordare che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati;sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra, occorrendo solo chel'interpretazione fornita sia plausibile e non che sia la miglioreinterpretazione possibile in assoluto (Cass. n. 20694/2018; Cass.n.24958/2016; Cass. n. 24539/2007; Cass. n. 22536/2007; Cass.n.15604/2007; Cass. n. 7500/2007; Cass. n. 4178/2007).La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata ed ilfatto che l'arch.

Facciolo sia rimasto intimato, fanno sì che, in baseall'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, le ricorrentivadano condannate in solido al pagamento in favore della Cassa delleAmmende dell'importo indicato in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e RuggeriChiara e le condanna in solido al pagamento in favore della Cassa delleAmmende ex art. 96 comma 4° c.p.c. della somma di euro 1.000,00.

DàNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico delle ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.6.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Verrienti,-ricorrenti-contro-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 4907/2022 depositata il20.12.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.6.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026L'architetto [OSCURATO:PERSONA], con ricorso monitorio, chiedeva alGiudice di Pace di Torino l’emissione del decreto ingiuntivo a carico MariaTeresa Perelli e [OSCURATO:PERSONA] in solido per il pagamento della somma dieuro 3.045,12 a titolo di saldo del compenso (il primo 50% del compensogli era stato pagato secondo gli accordi al conferimento dell'incarico) perla prestazione professionale resa in favore delle clienti, avente ad oggettol’esecuzione degli adempimenti di sanatoria in materia di edilizia eurbanistica per l’intervento di manutenzione straordinaria, con operestrutturali nell’edificio, ad uso deposito con vincolo paesaggistico sito inAvigliana, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, le cui opere erano già state realizzate inassenza di titolo edilizio abilitativo e in difformità dall’autorizzazionepaesaggistica, con notifica di un'ordinanza comunale di demolizione diopere abusive e ripristino dello stato originario, basata sull'accertatopresupposto in fatto dell'aumento in altezza del piano d'imposta del tetto equindi della volumetria, che la Perelli e la Ruggeri avevano vanamentecercato di fare rivedere dal Comune in sede di autotutela prima diincaricare l'architetto Facciolo.Con decreto ingiuntivo n. 11989/2018, il Giudice di Pace ingiungeva ilpagamento richiesto.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avverso ilpredetto decreto, sostenendo che alcuna somma era da loro dovuta asaldo del compenso, essendo la debenza condizionata, secondo l'accordoraggiunto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’ottenimento dal Comune di Avigliana dellasanatoria, con presentazione di un’istanza conforme agli interessi di esseclienti, sanatoria che non era stata ottenuta in quanto il progettodell’architetto Facciolo non era conforme ai loro interessi per cui l'istanzadi sanatoria non era stata presentata.[OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione, rilevando che aveva datoesecuzione all’incarico diretto ad evitare la demolizione del bene, incaricoche non era condizionato all’ottenimento della sanatoria, e che avevaNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026consegnato alle clienti in data 28.6.2018 gli elaborati relativi alla pratica disanatoria, chiedendo il pagamento del saldo del compenso, mentre leclienti, solo in data 1.10.2018, gli avevano comunicato il recessodall'incarico professionale e quindi a prestazione ormai interamenteeseguita e da retribuire.Con la sentenza n. 1413/2021, il Giudice di Pace di Torino rigettaval’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, ritenendoapplicabili le tariffe per aliquota degli articoli 10 e 18 della L. n. 403/1949.Avverso questa sentenza, proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] eChiara Ruggeri, e ad esso resisteva [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 4907/2022 del 20.12.2022, il Tribunale di Torinorigettava l’appello, ritenendo che il compenso fosse regolato dall'incaricoprofessionale inter partes dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che prevedeva un compensoforfettario, da pagare in due tranches e da saldare ancora per metà, e nondalle tariffe applicate in primo grado. La sentenza escludeva che l'incaricosubordinasse il saldo del corrispettivo alla condizione sospensiva delsopravvenuto rilascio della sanatoria, evidenziando che il recessodall'incarico delle appellanti era intervenuto solo in data 27.9.2018, dopoche l'architetto Facciolo in data 28.6.2018 aveva consegnato loro tutti glielaborati dell'attività professionale svolta, avendo esaurito le prestazioni asuo carico.Avverso questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi ad un unicomotivo, e [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.E' stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c.per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestiva istanzadi decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è statafissata adunanza in camera di consiglio.Numero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026Nell’imminenza di tale adunanza camerale, le ricorrenti hanno depositatomemoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ripetitiva delle censure già avanzate.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3) e 5) dell’art. 360,comma 1°, c.p.c., le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 c.c. el’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stato oggetto didiscussione tra le parti, in quanto il Tribunale di Torino non avrebbecompreso il significato del regolamento negoziale con riferimento alrecesso asseritamente esercitato il 22.6.2018 prima della consegna deglielaborati avvenuta il 28.6.2018 e prima della raccomandata del27.9.2018, omettendo altresì l’esame dell’evidenza della e-mail del[OSCURATO:DATA_NASCITA] inviata dalle ricorrenti all’intimato e del verbale di consegna28.6.2018 degli elaborati progettuali.Il motivo, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata, sipalesa inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppiaconforme”, dal momento che le sentenze di primo e di secondo grado, puressendosi diversamente orientate circa l'individuazione della disciplina delcompenso applicabile, si sono basate sulla medesima ricostruzione in fattodella controversia. Entrambe, infatti, hanno ritenuto che l'architettocarico con l'incarico dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo che già era stata emanata dalComune di Avigliana l'ordinanza di demolizione del locale deposito di MariaTeresa Perelli e [OSCURATO:PERSONA], e che il pagamento del saldo del suocompenso, già pagato per metà all'atto del conferimento dell'incarico, nonsia stato condizionato sospensivamente all'ottenimento della sanatoria dalComune di Avigliana, che pacificamente non è stato conseguito perché lericorrenti pretendevano, per presentare la SCIA in sanatoria predispostadal professionista, che dalla pratica relativa non risultasse l'incremento divolumetria, che era stato però definitivamente accertato, previosopralluogo, dal Comune di Avigliana, in sede amministrativa, ed inNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026ragione del quale, oltre che per la violazione dell'autorizzazionepaesaggistica, era stata emessa l'ordinanza di demolizione. Inoltre lesentenze di primo e di secondo grado, hanno concordemente ritenuto, cheil recesso delle ricorrenti dall'incarico conferito all'architetto Facciolo, siaavvenuto solo con la raccomandata del 27.9.2018, quando ilprofessionista aveva ormai completato le prestazioni elencate nell'incaricoed aveva già consegnato ad una delle clienti, in data 28.6.2018, l'interadocumentazione progettuale.E' quindi sufficiente richiamare la giurisprudenza consolidata di questaCorte secondo la quale ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensidell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1,n.5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.n.32160/2024; Cass. n. 9513/2023; Cass. n. 7724/2022).Va aggiunto che le ricorrenti inammissibilmente contrappongono allavolontà contrattuale come ricostruita dai giudici di merito, una propriainterpretazione dell'accordo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che consideri lo stessocondizionato sospensivamente, quanto al saldo del corrispettivo, al rilascionon avvenuto della sanatoria da parte del Comune di Avigliana, al qualenon hanno inteso presentare la relativa istanza volendo contestarel'accertato incremento volumetrico del deposito, ed una propriainterpretazione in termini di recesso della e.mail del 22.6.2018, nellaquale avevano manifestato il loro dissenso rispetto all'intento delprofessionista di ammettere nella SCIA in sanatoria l'avvenutasopraelevazione di 23 cm, senza la quale la sanatoria non sarebbe maiNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026stata accolta, e.mail non avente carattere decisivo alla luce della primamanifestazione della loro volontà di recesso dall'incarico nellaraccomandata del 27.9.2018 ritenuta dall'impugnata sentenza. Il tuttosenza neppure chiarire in che modo l'impugnata sentenza avrebbe violatoil criterio dell'interpretazione letterale dell'art. 1362 c.c..Occorre quindi ricordare che non può trovare ingresso in sede dilegittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dalgiudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione diuna diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati;sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra, occorrendo solo chel'interpretazione fornita sia plausibile e non che sia la miglioreinterpretazione possibile in assoluto (Cass. n. 20694/2018; Cass.n.24958/2016; Cass. n. 24539/2007; Cass. n. 22536/2007; Cass.n.15604/2007; Cass. n. 7500/2007; Cass. n. 4178/2007).La conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata ed ilfatto che l'arch. Facciolo sia rimasto intimato, fanno sì che, in baseall'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, le ricorrentivadano condannate in solido al pagamento in favore della Cassa delleAmmende dell'importo indicato in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e RuggeriChiara e le condanna in solido al pagamento in favore della Cassa delleAmmende ex art. 96 comma 4° c.p.c. della somma di euro 1.000,00. DàNumero registro generale 4953/2023Numero sezionale 1505/2026Numero di raccolta generale 18831/2026Data pubblicazione 10/06/2026quater D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato acarico delle ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.6.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco