CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va, nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Conti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocatoSebastiano Ribaudo-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 680/2022depositata il 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo la loro sorellaAnnalisa [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere la sua condanna al pagamento in lorofavore di un indennizzo, ragguagliato al valore locativo del bene, perl’occupazione in via esclusiva, da parte della resistente, di un immobile auso abitativo in comunione ereditaria tra le parti, nonché con un quartofratello, [OSCURATO:PERSONA], estraneo al giudizio.Nella resistenza della convenuta, con ordinanza emessa all’esito del primogrado di giudizio, il Tribunale condannò [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere aciascuno dei ricorrenti la somma di euro 867,25 mensili con decorrenzadal 19.07.2017.A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Brescia, con sentenzan. 680/2022 pubblicata il 03.06.2022, ha rigettato l’appello, regolando lespese processuali del grado.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte territoriale ha ritenuto che, sebbene la convenuta avesse dedotto diutilizzare soltanto in modo parziale l’immobile a scopo abitativo, lasciandoagli altri comproprietari la restante parte molto più ampia, ugualmentenon era possibile l’uso paritario del bene, visto che ella occupava l’unicacucina e che, in ogni caso, si trattava di un’unità abitativa idonea aospitare un unico nucleo familiare, a meno che non fossero stati effettuatirilevanti lavori di ristrutturazione. Essendo possibile il solo uso indirettodel bene e risultando esso precluso dall’occupazione della convenuta, ladomanda di indennizzo era fondata. Il valore locativo accertato dalconsulente tecnico d’ufficio era infinitamente più basso del canone che laconvenuta aveva dichiarato di essere intenzionata a trarre dal bene,sicché esso doveva essere considerato congruo.Numero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ricorre per cassazione avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] sullascorta di un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve preliminarmente rilevarsi che la memoria ex art. 378 o art. 380-bis.1 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poichéassolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi diimpugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera completa,compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio dilegittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cfr.:Cass. n. 8949/2023; Cass. n. 26332/2016). L'eventuale vizio del ricorsoper cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte ochiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis.1, comma 2,c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c.,sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragionigiustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già diintegrarli (Cass. n. 30760/2018; Cass. n. 17603/2011).Sono pertanto inammissibili le ulteriori censure della sentenza impugnatacontenute nella memoria illustrativa depositata dal nuovo difensore dellaricorrente (violazione o falsa applicazione degli artt. 1105, 2697, 1108,secondo comma, c.c., 91 c.p.c.), oltre alle deduzioni integrativeriguardanti la pretesa violazione delle norme richiamate nel ricorso.2. Passando, dunque, a esaminare l’unico motivo di impugnazione, essoè rubricato come segue: omessa valutazione, in violazione dell’art. 115c.p.c., del legittimo uso dell’immobile da parte della deducente e dellapossibilità di uso concomitante di parte resistente, quali elementi provatiin corso di causa ed oggetto di discussione tra le parti come rilevabiledalla CTU, dalle missive intervenute tra i difensori, dalle dichiarazioni reseNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026al perito in corso di causa, dal doc. 6 di prime cure qui riprodotto sub A, incombinazione con la violazione e falsa applicazione degli artt. 833, 1102,e 2043 c.c., e assenza di qualificazione giuridica da parte della C.d.a. dellaratio juris sottesa alla pronunzia.Nell’ambito di detto articolato motivo, è possibile isolare tre questioni.La prima di esse è di ordine giuridico, sostenendo la parte che la Corted’appello avrebbe escluso la possibilità di un uso paritario del beneconfondendo tale nozione con quella di uso identico.La seconda questione è di fatto e riguarda l’asserito omesso esame daparte della Corte territoriale di elementi da cui sarebbe emersa la concretapossibilità di uso paritario del bene da parte dei comunisti.La terza questione riguarda il fatto che il giudice del merito abbiacondannato la ricorrente al pagamento di un’indennità, pur essendo statoaccertato nella fase istruttoria che l’immobile era inagibile, e dunque nonlocabile, se non a seguito di lavori di ristrutturazione; inoltre, la condanna,a dire della parte, sarebbe stata pronunciata senza indicazione del suofondamento normativo, con corrispondente lesione del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Deve premettersi che, sebbene la rubrica di esso non contengal’indicazione delle fattispecie di cui al primo comma dell’art. 360 c.p.c. incui vanno sussunte le doglianze sollevate dalla parte, queste ultime sonoda individuarsi nel disposto del n. 3 (violazione o falsa applicazione dinorme di diritto) e del n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).Riguardo alla prima questione sollevata dalla parte, deve osservarsi che,per quanto disposto dall’art. 1102, primo comma, c.c., ciascunpartecipante alla comunione «può servirsi della cosa comune, purché nonne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farneparimenti uso secondo il loro diritto».Numero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026Pertanto, i parametri normativi in relazione ai quali va verificata lalegittimità dell’utilizzo del bene da parte di ogni comunista sono costituitidal rispetto della sua destinazione e dalla conservazione della possibilità diuso anche da parte degli altri comproprietari.Ciò premesso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è conforme aiconsolidati orientamenti interpretativi di legittimità in materia.Al riguardo, il quadro giurisprudenziale di riferimento è il seguente:i. in materia di uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., sebbene ciascuncomproprietario abbia diritto di trarre dal bene comune un’utilità maggioree più intensa di quella che ne viene tratta dagli altri comproprietari, ciònon deve determinare l’alterazione della destinazione del bene o lacompromissione del diritto al pari uso da parte di questi ultimi. Perstabilire se l'uso più intenso da parte del singolo sia da ritenere consentitoai sensi dell'art. 1102 c.c., non deve aversi riguardo all'uso concreto fattodella cosa dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quellopotenziale in relazione ai diritti di ciascuno. La nozione di pari uso dellacosa comune, agli effetti dell'art. 1102 c.c., non va intesa in termini diassoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascuncomproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale usocomporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi delbene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risultialterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggettodella comunione (cfr. Cass. n. 15717/2021 e ulteriori precedenti ivirichiamati: Cass. n. 7466/2015; Cass. n. 10453/2001);ii. in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uncomproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondentequota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, qualora gli altripartecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene inmaniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggiopatrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di unNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento edisposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o unaviolazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare ildanno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (cfr. Cass. n.5358/2026 e ulteriori precedenti ivi richiamati: Cass. n. 2423/2015; Cass.n. 1738/2022; Cass. n. 10264/2023; Cass. n. 12028/2023; Cass. n.31105/2023; Cass. n. 2047/2024; Cass. n. 31487/2025); il coerede che,dopo la morte del “de cuius”, utilizza ed amministra individualmente unbene ereditario è obbligato al pagamento agli altri coeredi dellacorrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte dellacomunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e deifrutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal benegoduto (cfr.: Cass. n. 18548/2022);iii. l'uso esclusivo dell'immobile, ove le caratteristiche dello stesso non neconsentano una fruizione congiunta anche da parte dell'altro comunista,eccede sicuramente dalle modalità di uso di cui all'art. 1102 c.c., elegittima la richiesta, quanto meno a titolo indennitario, di ristoro delmancato godimento, e ciò sia quando il bene si presenti fruttifero tramitela concessione in godimento a titolo oneroso a terzi, sia allorché lafruizione avvenga, ed in maniera esclusiva, da parte di uno solo o alcunidei comunisti (cfr. Cass. n. 31487/2025, nonché Cass. n. 19215/2016, ivirichiamata);iv. in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la naturadel bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimentodiretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fareparimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l'art. 1102c.c., i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto. Tuttavia, prima eindipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune siapotenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo dicomunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo cheNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, devecorrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazionedell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutticivili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che,identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che sisarebbe potuto concedere ad altri, possono - solo in mancanza di altri piùidonei criteri di valutazione - essere individuati nei canoni di locazionepercepibili per l'immobile (cfr.: Cass. n. 20394/2013; Cass. n.31487/2025);v. la richiesta, da parte del comproprietario, di pagamento di unaindennità per l’altrui uso esclusivo della cosa comune determina il venirmeno dell’acquiescenza all’altrui uso del bene (cfr.: Cass. n. 28955/2023;Cass. n. 4958/2026; in senso analogo, si veda anche: Cass. n.10264/2023, che fa riferimento alla richiesta di rilascio del bene o di usoturnario del bene medesimo o di ricevimento della quota parte dei fruttinon goduti).Quanto a tale ultimo punto, il precedente giurisprudenziale citato dallaricorrente nella memoria illustrativa (Cass. n. 10805/2025) non contienel’enunciazione di un principio di diritto contrario a quello da ultimo citato,essendosi la Corte limitata, nel frangente, a rilevare l’inammissibilità delmotivo di ricorso riguardante la tematica in questione.Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di cui sopra,visto che:i. ha accertato in fatto, sulla scorta di quanto emergeva dall’elaboratoperitale, l’impossibilità di un uso paritario da parte dei comproprietari,tenuto conto della destinazione del bene comune ad uso abitativo;ii. ha rilevato che, data la conformazione dell’immobile, che nonpermetteva l’utilizzo del bene a fini abitativi da parte di una pluralità dinuclei familiari, l’uso di esso da parte dell’appellante, anche ove limitato aNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026una sola parte del fabbricato, ne impediva il pari godimento da parte deglialtri comproprietari;iii. ha valorizzato, ai fini della manifestazione del dissenso da parte deglialtri comunisti, la richiesta stragiudiziale di uso indiretto dell’immobile;iv. ha determinato la misura dell’indennizzo sulla scorta del canoneritraibile dalla locazione del bene, confrontando la valutazione delconsulente tecnico d’ufficio con la misura della somma che l’odiernaricorrente, nella comparsa di risposta depositata nel primo grado digiudizio, aveva dichiarato di poter considerare satisfattiva (cfr.: sentenzaimpugnata a pag. 9), con accertamento in fatto insindacabile in questasede (sul punto, peraltro, la ricorrente, pur avendo sostenuto che le suedifese sul punto erano state male interpretate, non ha indicato alcunelemento concreto a supporto della sua tesi).La questione sollevata dalla parte, a questo punto, attiene allaricostruzione della fattispecie concreta, in relazione a una serie dirisultanze del fascicolo che la ricorrente assume essere state trascuratedalla Corte d’appello.Sotto tale profilo, tuttavia, il motivo è inammissibile, posto che, dovendosiinquadrare detta doglianza nel disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti), essa è preclusa dal fatto che si verte inun’ipotesi di decisione c.d. doppia conforme.Al riguardo, va osservato che ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», aisensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando ledue statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (cfr.: Cass. n.7724/2022). In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione - per evitarel’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testoriformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile allesentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, si vedanoanche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023), mentre ciò non èavvenuto in concreto.Non può essere accolta la censura relativa alla pretesa violazione dell’art.115 c.p.c.Invero, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dellanorma in questione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n.16016/2021; Cass. n. 10805/2025).Inammissibile, inoltre, è la doglianza relativa alla pretesa violazionedell’art. 2043 c.c.Invero, l'applicazione di una norma ad una fattispecie concretaasseritamente ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo ocarente non ridonda necessariamente in violazione di quella norma, mapuò anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura èpossibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. IlNumero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026discrimine tra l'una e l'altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio acausa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa ovveroerronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dalfatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. Sez. Un. n.23745/2020: Cass. n. 15499/2004; Cass. n. 16132/2005; Cass. n.10127/2006 ed altre conformi). L'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esternaall'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una el'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronearicognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che soloquest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestatavalutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n.25182/2024).In effetti, la doglianza in questione, per come formulata, riguarda non giàun problema di interpretazione normativa o di sussunzione, bensìl’asserito omesso esame di circostanze di fatto (inagibilità dell’immobile eimpossibilità della relativa locazione), il che, tuttavia, è precluso dallaconfigurabilità dell’ipotesi di decisione doppia conforme, come sopra si èvisto.Peraltro, la norma non è neppure menzionata nella sentenza impugnata,in cui non si rinviene alcuna affermazione concernente il suo contenuto.Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne la pretesaviolazione dell’art. 833 c.c., di cui non sono precisate le ragioni.Numero registro generale 20937/2022Numero sezionale 1562/2026Numero di raccolta generale 19703/2026Data pubblicazione 13/06/2026Infine, sebbene nella motivazione della sentenza impugnata non sia statoespressamente citato l’art. 1102 c.c., in ogni caso non risulta sussistentein concreto alcuna lesione del diritto di difesa della parte, la quale nelricorso ha fatto riferimento proprio a detta disposizione normativa.3. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere aicontroricorrenti le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 7.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa