CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura speciale alle liti in calce al ricorso dagli Avvocat i Gregorio T roil o e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatapresso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Regina M argherita n. 93. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura speciale alle liti allegata al contro ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. Controricorrente avverso la sentenza n. 1205/2021 del la Corte di appello di Lecce, pubblicata il 10. 11. 2021. R.G. N. 12836/2022.Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 9. 3. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1205 del 10. 11. 2021 la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio di divisione di un immobile, diretta alla condanna dell’altra comproprietaria, [OSCURATO:PERSONA], al pagamento di una indennità per avere utilizzato in via esclusiva il bene comune. La Corte motivò la sua decisione affermando che, per giurisprudenza consolidata, il diritto del comproprietario all’uso diretto del bene comune, costituendo esercizio del diritto, non è fonte di responsabilità nei confronti degli altri comproprietari, a meno che non si provi che essi sono stati impediti nel godimento della cosa; che nella specie tale onere della prova non era stato assolto dalla istante Cota, che aveva unicamente dedotto che la propria madre, [OSCURATO:PERSONA], sua dante causa del bene, nel marzo del 2007 avevarichiesto alla Guglielmelli, che abitava l’immobile, di pagarle l’affitto; che tale circostanza non dimostrava, in particolare, che la comproprietaria fosse stata esclusa dal godimento, avendo la Guglielmelli risposto alla sua richiesta dichiarando di non volerle pregiudicare l’ utilizzo e che ella abitava l’appartamento solo parzialmente, occupandone due stanze; che non risultava che la Bardicchia prima e la Cota dopo si fossero mai opposte al fatto che la Guglielmelli continuasse ad abitare l’immobile né che quest’ultima avesse mai negato loro l’accesso ed il suo godimento. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 9. 5 . 2022, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Entrambe le parti hanno depositato memoria. R.G. N. 12836/2022.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 820, 1102 e 1114 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di indennizzo per l’occupazione del bene comune da parte della Guglielmelli, senza considerare il dato pacifico che l’immobile era stato utilizzato soltanto dalla stessa, fatto c he, tenuto conto della non comoda divisibilità dell’appartamento, accertata in sede di esame della domanda di divisione, escludeva di per sé la possibilità di godimento dell ’altr a comproprietaria . La ricorrente assume inoltre che la Corte di merito non ha debitamente considerato la circostanza che non vi era stata da parte sua e di sua madre alcuna inerzia o tolleranza di fronte all’esclusivo utilizzo del bene da parte della convenuta e che l’impedimento al pari uso da parte degli altri com p roprietari non richiede nece s sariam en te una manifestazione di volontà, ma può presumersi da comportamenti a tal fine equivalenti,da apprezzare in relazione alle condizioni oggettive del bene comune e della sua fruibilità in concreto. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ. La sentenza impugnata appare conforme, con riguardo alla regola giuridica applicata per dirimere la controversia, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte affermato, in sede di interpretazione della disposizione di cui all’art. 1102 cod. civ., che il diritto del comproprietario all’uso del bene comune rientra nella facoltà del suo diritto dominicale, che ha per contenuto l’intero bene e non una sua parte, incontrando i soli limiti di non alterarne la destinazione e di non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uso. Da tale principio discende che di per è il godimento della cosa da parte di uno dei comunisti non può essere considerato fonte di pregiudizio in danno degli altri, salvo che si provi che essi siano stati impeditidi utilizzarlo direttamente ( Cass.n. 6458 del 2019; Cass. n. 7019 del 2019; Cass. n. 10734 del 2018; Cass. n. 2423 del 2015; Cass. n. 5156 del 2012 ). Il richiamo fatto nel ricorso all’arresto di questa Corte n. 20394 del 2013, non costituisce un precedente contrario, avendo esso ad oggetto la fattispecie, affatto diversa, del R.G. N. 12836/2022.percepimento in via esclusiva da parte di un solo comproprietario dei frutti civili del bene. Nel caso di specie la Corte di appello ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova di impedimenti al godimento del bene nei confronti della odierna ricorrente e che, anzi, non era stato nemmeno dalla stessa contestato che la Guglielmelli avesse mai negato all’altra comproprietaria di accedere all’immobile ovvero di utilizzarlo direttamente . Il relativo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento dei fatti e delle risultanze di causa, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, e sotto tale profilo le deduzioni svolte dalla ricorrente, nella misura in cui obiettivamente tendono ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità Priva di pregio è anche l’argomentazione secondo cui la esclusione della Cota daldiritto di pari uso del bene sarebbe implicita nel fatto che esso era occupato dalla convenuta e nel giudizio dato dallo stesso giudice di merito, ai fini della domanda di divisione, circa la sua non comoda divisibilità, atteso che tale condizione dell’immobile rileva esclusivamente ai fini della sua divisione, impedendone l’assegnazione parziale in proprietà esclusiva, ma certo non implica anche la conseguenza che il bene stessonon possa essere utilizzato contestualmente dai comproprietari.I due profili, quello della indivisibilità del bene ai fini della sua assegnazione parziale e quello della possibilità del suo godimento da parte di più proprietari, si pongono su piani affatto diversi, di modo che l’uno non può ritenersi condizionante l’altro. Il ricorso va pertantodichiarato inammissibile . Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. R.G. N. 12836/2022.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de lla ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della C