CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]", rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1308/2021 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 16/07/2021 R.G.N. 2080/2019;Numero registro generale 2632/2022Numero sezionale 1379/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 14190/2026Data pubblicazione 14/05/202617/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La ditta [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi alTribunale di Bari l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. el’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Bari impugnando unacartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamentodella somma complessiva di € 51.861,59, a titolo di sanzioniamministrative e interessi, a seguito della notifica di unaprecedente ordinanza-ingiunzione emessa dalla DirezioneTerritoriale del Lavoro di Bari, concernente violazioni accertatetramite verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza, cheaveva constatato l’instaurazione, da parte della ditta, di rapportidi lavoro non regolarizzati.2. Con sentenza pubblicata l’11 giugno 2019 il Tribunale diBari rigettava il ricorso.3. Interposto gravame dalla soccombente, la Corte d’appellodi Bari, con sentenza del 16 luglio 2021, confermava la decisionedi primo grado.4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso laDitta Sannicandro con quattro motivi; ritualmente intimate leparti convenute, ha resistito la sola Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso, mentre è rimastacontumace la ITL di Bari.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., si denuncia violazione o falsa applicazionedi norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali dilavoro, erroneità della mancata interruzione del processo aseguito della soppressione di [OSCURATO:PERSONA] di Riscossiones.p.A. quale ente autonomo, nullità della sentenza adottata edNumero registro generale 2632/2022emanata nei confronti di un soggetto giuridico inesistente edN umero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 14190/2026estinto ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), oltre alla violazione delleData pubblicazione 14/05/2026disposizioni normative in materia (D.L. n. 193 del 2016).La censura è infondata sotto entrambi i profili rispetto aiquali viene sollevata, segnatamente quello della mancatainterruzione del processo e quello del mancato rilievo dellairregolarità della costituzione con un avvocato del libero foro.Trattasi, invero, di questioni già affrontate da questa Cortee risolte nel senso che l'estinzione ope legis delle società delgruppo [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016,conv. in l. 225 del 2016, non determina l'interruzione delprocesso, trattandosi di una forma di successione nel dirittocontroverso, né la necessità di costituzione in giudiziodell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA]. Ne deriva che il nuovoente, ove si limiti a subentrare negli effetti del rapportoprocessuale pendente al momento della sua istituzione, senzaformale costituzione in giudizio, può validamente avvalersidell'attività difensiva espletata dall'avvocato del libero foro giàdesignato da [OSCURATO:SOCIETA] secondo la disciplina previgente (Cass.,ord. n. 28741/2018, rv. 651604 - 01).In sostanza, l'affermata continuità del rapporto processualeesplica effetto, sia pure entro certi limiti, anche in ordine almandato difensivo; si legge, infatti, nel richiamato precedente Accertato che il giudizio pendente alla data di estinzione della'parte processuale' [OSCURATO:SOCIETA] può ciò nondimeno proseguire -senza interruzione e senza necessità di costituzione del nuovoente - fino all'emanazione di una sentenza destinata a produrreeffetti diretti nei confronti di quest'ultimo, è da ritenere cheanche il mandato difensivo originariamente attribuito daEquitalia si mantenga parimenti valido ed efficace anche neiconfronti dell'ente subentrato ex lege nel giudizio pendente; maNumero registro generale 2632/2022Numero sezionale 1379/2026ciò, ben inteso, solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non Ninumteerno ddi ara ccolta generale 14190/2026Data pubblicazione 14/05/2026- per valutazione discrezionale od a seguito, come nella specie,di un particolare evento del processo - costituirsi in giudizio perl'espletamento di ulteriore attività difensiva con ministero diavvocato .Ciò posto, nel caso di specie, pacifico che Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:SOCIETA]. non si sia costituita in giudizio, deveritenersi la perdurante validità del mandato difensivo conferitoall’[OSCURATO:SOCIETA]., quale effetto, per quanto visto, dellacontinuità del rapporto processuale.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio oggetto di discussione tra le parti, la mancataconsiderazione della reale ed effettiva natura dei vizi contestatinei confronti della cartella di pagamento, la sussistenza diirregolarità di natura sostanziale, la correttezza ed ammissibilitàdell’opposizione proposta.In particolare, la ditta censura la sentenza di merito peravere ritenuto inammissibile l’opposizione in quanto tardiva,avuto riguardo al termine di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c.,reputandola incentrata su vizi di natura esclusivamente formale,per cui, nella prospettazione attorea, il fatto decisivo del qualesarebbe stata omessa la considerazione consisterebbenell’avere la stessa fatto valere anche vizi sostanziali.Va in limine rilevato che, sia la pronuncia di primo grado chequella di appello, ritenevano che la mancanza di motivazione edi un computo analitico degli interessi integrassero vizi di forma,né del resto la parte ricorrente si è peritata di allegareadeguatamente e dimostrare che le ragioni di fatto poste a basedella decisione di primo grado e del rigetto dell'appello fosseroin ipotesi sostanzialmente diverse.Numero registro generale 2632/2022Numero sezionale 1379/2026Pertanto, ricorre nel caso di specie una doppia deNcumiseiroo dni era ccolta generale 14190/2026Data pubblicazione 14/05/2026conforme, ipotesi a fronte della quale, secondo i criteri fissati daCass. n. 7724/2022, è preclusa la denuncia di un viziomotivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c..3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la sentenza viene censurata per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivinazionali di lavoro, per erroneità della applicazione del dispostoimperativo di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, per mancatarilevazione della ammissibilità delle contestazioni riferite almerito dell’ordinanza-ingiunzione.La ditta censura in parte qua la sentenza della Corte bareseper avere ritenuto inammissibili le censure di merito, che lastessa avrebbe avuto l’onere di far valere impugnandotempestivamente l’ordinanza ingiunzione, che era pacificoesserle stata in precedenza notificata, tant’è che la stessa avevarichiesto un rateizzo e che l’iscrizione a ruolo era avvenuta acausa del parziale versamento delle rate.Il motivo è infondato alla luce dell’insegnamento di questaCorte, a cui il Collegio presta adesione, a mente del quale ilsoggetto al quale sia stata notificata ordinanza ingiunzione peril pagamento di una sanzione amministrativa non può, nelgiudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattorialeper la riscossione dell'importo di quella sanzione, contestare lapretesa sanzionatoria dell'amministrazione, ne' sotto il profilodella sua estraneità alla condotta sanzionata, ne' sotto quellodella non sanzionabilità della condotta medesima, potendo solocontestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresadall'esattore (Cass. Ord. n. 15168/2015).Numero registro generale 2632/20224. Infine, con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, commaN umero sezionale 1379/2026Numero di raccolta generale 14190/20261, n. 5 c.p.c., viene denunciato l’omesso esame circa un fattoData pubblicazione 14/05/2026decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, lamancanza di considerazione dei rilievi concernenti la fondatezzadei vizi e delle irregolarità denunciate con il ricorso inopposizione, il travisamento dei fatti di causa nella sentenzaimpugnata.Ebbene, va anche in tal caso rilevato come, a fronte di unadoppia decisione conforme, ipotesi ricorrente nel caso di specie,secondo i criteri fissati da Cass. n. 7724/2022, è preclusa ladenuncia di un vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c.. Di là da tale preliminare considerazione, trattasi dimotivo con tutta evidenza assorbito dal rigetto del precedente,trattandosi di contestazione relativa al merito della condotta dicui si contesta la sanzionabilità.5. Il ricorso va in conclusione rigettato, con spese cheseguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivoin favore della parte controricorrente. Sussistono i presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13.Numero registro generale 2632/2022Numero sezionale 1379/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17N ummearor dzi ora ccolta generale 14190/2026Data pubblicazione 14/05/20262026.[OSCURATO:PERSONA] LEONENumero registro generale 2632/2022Numero sezionale 1379/2026Numero di ra ccolta generale 14190/2026Data pubblicazione 14/05/2026