CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21244/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 35590/2019proposto da [OSCURATO:PERSONA], difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Genova n. 569/2019 del 18/04/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2005 il Condominio ottenne dal Tribunale di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di pagamento di una somma (circa € 2.704,00) quale quota di spese condominiali, fondato sulla delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di approvazione del bilancio condominiale relativo alla ge- stione 2002/2003 e 2003/2004. In sede di opposizione al decreto ingiun- tivo, la condomina domandòin via principale la dichiarazione di nullità della delibera perché il bilancio non era veritiero, in via subordinata l’accerta- mento della mancata contabilizzazione di taluni importi da lei versati, in via 2di 6 – 35590/2019 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. riconvenzionale, in ogni caso, l’esonero dal pagamento delle spese di con- sumo del riscaldamento centralizzato sul presupposto dell’avvenuto di- stacco del proprio singolo impianto (avvenuto nel caso di specie anche con la rimozione dei radiatori del proprio appartamento). L’opposizione furigettata in primo e in secondo grado. La Corte di merito, per quanto interessa, ha rilevato, tra l’altro, che i vizi dedotti non riguardavano la nullità ma solo profili di annullabilità e la man- cata impugnazione della delibera aveva sanato ogni invalidità che racchiude vizi di annullabilità.Ha poi rilevato la corretta contabilizzazione e la corretta ripartizione degli oneri condominiali. Contro la sentenza sfavorevole di appello ricorre in cassazione la condo- mina opponente con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. – Il primo motivo (p. 7) denuncia il mancato rilievo del la nullità per illiceità dell’oggetto della delibera condominiale di approvazione dei bilanci relativi alle due annate di gestione. In particolare, si invoca un’applicazione corrispondente dei principi di correttezza, veridicità e chiarezza della nullità del bilancio di esercizio in ambito di societario ex art. 2423 c.c., e si deduce la nullità della delibera di approvazione dei bilanci per illiceità dell’oggetto. Si fa valere la violazione degli artt. 1137, 2423, 1418-1421 c.c.sulla diffe- renza tra annullabilità e nullità del rendiconto condominiale annuale di eser- cizio da correlare alla nullità delle deliberazioni di bilancio societario. Viola- zione e falsa applicazione dell’art. 116 cpc in tema di apprezzamento della prova. Il secondo motivo (p. 10) censura l’omesso esame di un fatto (rappre- sentato dal versamento di un importodi €. 1.800,00) decisivo per l’accogli- mento dell’opposizione. Si deduce anche violazione degli artt. 115 e 116 ed ex 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazione apparentee perplessa anche per relationem. 3di 6 – 35590/2019 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo motivo (p. 12) denuncia che sia stato imputato alla condomina ricorrentel’inadempimento dell’onere di impugnare tempestivamente le de- libere che avevano negato l’esonero dal pagamento delle spese di consumo per l’impianto di riscaldamento centralizzato; si censura inoltre la violazione dell’onere della prova in riferimento all’insussistenza di uno squilibrio ter- mico derivante dal distacco del riscaldamento compiuto (nel 1994) dal pre- cedente proprietario; si censura infine l’irriducibile contrasto tra afferma- zioni contenute in motivazione con riferimento allo squilibrio termico. Si de- duce violazione dell’art. 1138 co. 4 c.c., in correlazione con l’art. 118 co. 4 c.c. (così testualmente, ndr, ma trattasi di refuso intendendosi l’art. 1118) e l’art. 1123 c.c., dell’art. 1104 c.c., dell’art. 1137 c.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 132 n. 4 c.p.c(apparente e perplessa motivazione), nonché infine omesso esame della sentenza n. 321/2014 emanata dal Tribunale di Massa con cui sancisce la legittimità del distacco dall’impianto da parte di altro condomino dello stesso condominio in ragione degli stessi presupposti. 2.1. -I motivi possono esaminarsi contestualmente, per il comune riferi- mento alla delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e al riparto delle spese ivi previsto. Essi sono in parteinammissibili e in parte infondati . Innanzitutto, i profili di censura di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. (contenuti nel secondo e nel terzo motivo)sono inammissibili per la regola della doppia conforme(cfr. art. 348 - ter , co. 5 c.p .c. e, tra le altre, cfr. Cass.7724/2022), trattandosi di doppia conforme e di giudizio di appello iniziato nel 2014, senza che la parte ricorrente specifichi distinte ragioni a fonda- mento delle due pronunce di merito conformi. Parimenti, sono inammissibili i profili di censura circa il carattere appa- rente della motivazione (che ricorre in ben altri casi, cfr. Cass. SU 2763/2023, p. 10 ss . ), mentre nel caso attuale la motivazione è effettiva, risoluta e coerente. Infatti, nella parte censurata dai motivi di ricorso, la Corte di appello (p. 4) ha rilevato che la delibera è stata approvata con il voto favorevole anche 4di 6 – 35590/2019 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dell’attrice, che aveva l’onere di contestare la mancata contabilizzazione dei suoi versamenti prima dell’approvazione, trattandosi di un motivo di annul- labilità, mentre non sussistono motivi di nullità; rileva quindi la mancata impugnazione tempestiva deibilanci e ripartizioni di spese, accerta tramite documenti che gli acconti sono stati correttamente contabilizzati. Infine, la Corte di appello imputa alla condomina l’inadempimento dell’onere di impu- gnare le delibere condominiali che hanno negato l’autorizzazione al distacco dal riscaldamento centralizzato; considera cheè ammissibile il distacco se il condomino che lo compie verifica che non vi sia squilibrio termico, né ulteriori aggravi a carico degli altri condomini; osserva che il c.t.u. in primo grado non ha potuto escludere lo squilibrio termico causato dal distacco. 2.2. - P er il resto, i motivi sono infondati alla luce dei principi affermati daCass. SU n. 9839/2021sulla differenza tra delibere annullabili (la regola) e delibere nulle (l’ipotesi residuale)e sulla sindacabilità della nullità o an- nullabilità della sottostante delibera assemblearenei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali. Le sezioni unite hanno affermato che in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola ge- nerale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico -quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" - , contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pub- blico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deli- berazioni aventiad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle 5di 6 – 35590/2019 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in vio- lazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni as- sembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di de- cadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084) Nel casodi specie, contrariamente a quanto si assume in ricorso, vengono fattivalere profili di annullabilità perché si contesta la ripartizione in con- creto delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni (ri- scaldamento) e la mancata contabilizzazione di versamenti parziali. Pertanto,trova applicazione il seguente principio affermato sempre dalle SSUU: nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscos- sione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità de- dotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sial'annullabilità di tale deliberazione, a con- dizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita do- manda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della de- liberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chie- dere una pronuncia di annullamento(cfr Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 Rv. 661084). Logica conseguenza è che nel caso in esame, escluso-come si è visto - ogni profilo di nullità, la relativa domanda riconvenzionale di annullamento (domanda da intendersi implicitamente compresa in quella più ampia di nul- lità avanzata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo)era da proporre entro il termine perentorio ex art. 1137 co. 2 c.c., termine abbondante- mentescaduto nel caso di specie, trattandosi di delibera del 8/10/2004 e di 6di 6 – 35590/2019 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. atto di citazione in opposizione notificato in data 5/9/2005 (come si evince dallo stesso ricorso, p. 2). 3. –In conclusione, il ricorso va respinto. Non vi è da provvedere sulle spese, poiché la controparte non ha svolto attività difensivain questa sede. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Sussistono i presupposti