CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 22023/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Condominio via Gorjux 3/27 e via Petrera 39/49 Bari, in personadell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoVittorio Schino ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocatoGuido Alfonsi-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 3235/2020 depositata il28/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] GeneraleRosa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivoe il rigetto dei restanti motivi del ricorso;Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]D'Agosto, e [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i qualisi sono riportati alle rispettive difese scritte.1. [OSCURATO:PERSONA] propose dinanzi al Giudice di Pace di Bariopposizione a un decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio diBari, via Petrera n. 39-49 / via Gorjux n. 5-19, gli era stato ingiunto dipagare la somma di euro 1.623,05, oltre interessi e spese della procedura,a titolo di oneri condominiali.Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace rigettò l’opposizione econdannò l’opponente al pagamento in favore di controparte della sommaresidua di euro 651,05, oltre alle spese del giudizio.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza del Condominio, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3235/2020pubblicata il 28.10.2020, in parziale accoglimento dell’appello e in riformadella decisione impugnata, ha accertato in capo al Condominio un creditoresiduo di euro 599,78 e, rilevato che, in esecuzione della sentenzariformata, l’appellante aveva corrisposto il maggior importo di euro651,05, ha condannato l’appellato alla restituzione della differenza, pari aeuro 51,27, oltre interessi; il Tribunale, inoltre, ha compensato tra le partile spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per un mezzo,condannando l’appellante al pagamento della restante metà delle stesse.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, ilgiudice del merito, in primo luogo, ha ritenuto inammissibili ai sensidell’art. 345 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) le nuoveproduzioni documentali effettuate dalle parti in grado di appello, in quantoNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026esulanti dal thema decidendum, sebbene di formazione successiva algiudizio di primo grado. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenutosufficiente, ai fini della prova del credito ingiunto, la produzione da partedel Condominio dei verbali delle delibere assembleari di approvazionedelle spese oggetto di causa, senza che fosse necessario il deposito anchedella documentazione giustificativa. Nel merito, l’opposizione è stataritenuta fondata con riferimento alle somme di euro 972,00, giàcorrisposta prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, e di euro 51,27,non supportata da alcuna delibera di approvazione; è stata, invece,ritenuta dovuta la somma di euro 24,02, essendo stata esibita la deliberadi approvazione in data 10.11.2009 e a nulla rilevando la mancataesibizione di quella relativa alla ripartizione avvenuta sulla scorta delletabelle millesimali (circostanza non contestata). Il Tribunale, poi, haritenuto illiquidi i crediti opposti in compensazione dall’appellante. Perquanto concerne le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, esse,tenuto conto dell’esito della lite, sono state compensate per un mezzo eposte a carico dell’appellante per la restante metà, liquidata, sulla scortadegli importi di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n.37/2018, e con esclusione della fase istruttoria, in euro 430,00 per ilprimo grado e in euro 810,00 per il grado di appello, oltre rimborso del15% per spese generali, nonché IVA e CPA.3. Avverso la decisione in questione ricorre per cassazione GiuseppeColaluce sulla scorta di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di Bari, via Petrera n. 39-49 / via Gorjux n. 5-19 resiste concontroricorso.della [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba ha presentatoconclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso eil rigetto degli altri, e il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di rappresentanzasostanziale e processuale di controparte ex art. 75 e 182 c.p.c.,assumendo che non fosse stata fornita prova dei poteri rappresentativi incapo al soggetto che aveva firmato la procura speciale in favore deldifensore e dell’esistenza di un’autorizzazione assembleare ex art. 182c.p.c. alla costituzione nel giudizio di legittimità.L’eccezione è infondata.L'amministratore di condominio, senza necessità di autorizzazione oratifica dell'assemblea, ha legittimazione processuale per tutte lecontroversie che rientrino nell'ambito delle sue attribuzioni ex art. 1130c.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 18331 del 06.08.2010).La causa riguarda la riscossione delle spese condominiali e ciò costituisceoggetto di un dovere in capo all’amministratore ex art. 1130 n. 3 c.c.; asua volta, l’art. 1131, primo comma, c.c. dispone che, nei limiti dellerappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro icondòmini sia contro i terzi.L’insussistenza della necessità di un’autorizzazione assembleare era stata,peraltro, affermata anche nella sentenza impugnata.In questa sede, poi, l’amministratore si è limitato a resistere concontroricorso all’impugnazione proposta dal condòmino.2. Passando, dunque, all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi,il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazionedegli artt. 345, 115, 214 e 215 c.p.c., nonché, ex art. 360, primo comma,n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra leparti.Lo stesso, in particolare, sostiene che il Tribunale non avrebbe potutodichiarare inammissibili ex art. 345 c.p.c. (norma già applicabile nel testomodificato dal d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012) le nuoveNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026produzioni documentali effettuate in grado di appello, concernentil’allegato all’avviso di convocazione dell’assemblea del 23 ottobre 2018 el’estratto del bilancio relativo all’esercizio 2018, documenti non contestati,né disconosciuti da controparte, e da cui emergeva, con valoreconfessorio, la sussistenza di un credito dell’appellante nei confronti delCondominio per euro 841,77 non riportato nel consuntivo 2009, sicchéessi dimostravano la nullità del consuntivo stesso, in quanto inveritiero.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.Deve subito rilevarsi che la sentenza impugnata non contiene, riguardoalla documentazione in questione, alcuna affermazione giuridica checoncerna l’interpretazione e l’applicazione degli artt. 115, 214 e 215c.p.c., sicché, nella parte in questione, il motivo è inammissibile, nonavendo il ricorrente ottemperato all’onere di raffrontare il contenutoprecettivo delle norme di legge di cui lamenta la violazione con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, ondedimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.:Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).Parimenti inammissibile è la censura di cui all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., visto che, come già precisato in sede di legittimità (cfr.: Cass. n.22218/2023), costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero eproprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimentoovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, unepisodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n.17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass.n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esamepossa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018;Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n.8053/2014); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme deiNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n.27415/2018), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente,estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nellaspecie.Nella specie, il fatto storico oggetto della doglianza, non potendoidentificarsi con le risultanze della documentazione che egli assumeillegittimamente esclusa dal novero del materiale istruttorio utilizzabile aifini della decisione, sarebbe dato dall’esistenza dell’asserito credito delricorrente per euro 841,77.Tale fatto, tuttavia, risulta esaminato dalla Corte di merito, visto che,come si evince dalla sentenza impugnata, l’importo di euro 4.124,17 (dicui quello di euro 841,77 costituirebbe la parte che, in questa sede, ilricorrente assume essergli dovuta in restituzione, come da ricorso, a pag.5), opposto in compensazione dall’appellante, è stato espressamenteritenuto illiquido.Resta dunque da esaminare il profilo relativo all’asserita violazione dell’art.345 c.p.c.Nella specie, il Tribunale, pur avendo rilevato che la documentazione inesame era di formazione successiva alla definizione del giudizio di primogrado, ne ha comunque affermato l’irrilevanza «ai fini della decisionegiacché esula dal thema decidendum».A tale proposito, sotto il profilo giuridico, deve osservarsi che il divieto diproduzione di nuovi documenti in appello, di cui all’art. 345, terzo comma,c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertitocon l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti chenon era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primogrado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluentel'indispensabilità del documento ai fini del decidere (cfr.: Cass. n.16289/2024; Cass. n. 19401/2024; Cass. n. 27143/2024; Cass. n.33909/2024; Cass. n. 7385/2025).Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ciò, tuttavia, non giova al ricorrente, in quanto, a prescindere daqualunque valutazione circa la correttezza o meno del giudizio diinammissibilità della produzione documentale ai sensi e per gli effettidell’art. 345 c.p.c., ai fini della presente decisione assume importanzadirimente proprio la questione relativa alla decisività dei documenti ai finidella prova.Infatti, indipendentemente dall’ammissibilità o meno della relativaproduzione, il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altrerisultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva difondamento (cfr.: Cass. n. 19150/2016; Cass. n. 16812/2018; Cass. n.16583/2024).In concreto, il ricorrente ha sostenuto la tesi del valore confessorio delladocumentazione in questione e della sua decisività, in quanto, a suo dire,dimostrerebbe «in maniera lampante l’inattendibilità e l’inesattezza deidati contabili di partenza riportati nel consuntivo 2009» (cfr.: ricorso, apag. 6).Al riguardo, tuttavia, si rileva che il Condominio ha dedotto trattarsi di «unmero prospetto riepilogativo predisposto dall’amministratore in funzionedella convocazione dell’assemblea, ma non approvato da questa», sicchéesso «non rappresenta alcun riconoscimento di debito da parte delCondominio» (cfr.: controricorso, a pag. 6), e che dalle difese svolte dalricorrente in sede di legittimità non emergono particolari dati in sensocontrario.Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ne deriva ulteriormente che non può ritenersi dimostrata la decisivitàdell’elemento di prova che la parte assume illegittimamente trascurato dalgiudice del merito.Va inoltre osservato che un consuntivo approvato dall'assemblea, checontenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi digestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci dientrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti,dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, secondocomma, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titoloidoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando unnuovo fatto costitutivo del credito (cfr.: Cass. n. 15318/2025). Pertanto, èerrata la tesi del ricorrente, secondo cui il carattere assertivamenteinfedele e inveritiero del rendiconto non riportante il debito delCondominio nei suoi confronti sarebbe causa di nullità dello stesso,rilevabile d’ufficio.Va dunque esclusa, anche per tale verso, la decisività dei documentioggetto del motivo di impugnazione.3. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 645, 115, 116 e 215 c.p.c.,nonché, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt.2697 e 2719 c.c., nonché, infine, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti.Lo stesso assume l’erroneità e la contrarietà agli artt. 3, 24 e 111 Cost. eagli artt. 6, 13 e 17 CEDU, della decisione del Tribunale, nella parte in cuiera stata ritenuta non necessaria la produzione, da parte del Condominio,fatti costitutivi del credito, dei documenti giustificativi relativi agli onericondominiali oggetto di ingiunzione. Egli, inoltre, lamenta che ai fini delladecisione non si sia tenuto conto dell’importo indicato nel rendiconto2009, peraltro contestato, e che, al contrario, sia stato utilizzato il verbaleNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026di delibera assembleare del 10.11.2009, prodotto da controparte sub n. 8,documento che assume tempestivamente disconosciuto e di cui sostienealtresì l’inesistenza giuridica. Ultima doglianza del ricorrente concernel’omesso esame del fatto che la somma di euro 972,00 era già statapagata e che egli, in sede esecutiva, aveva corrisposto l’ulteriore sommadi euro 2.126,53, sicché la pretesa del Condominio doveva ritenersi giàinteramente soddisfatta.Il motivo è infondato.A tale proposito, occorre rilevare che, nel giudizio di opposizione aldecreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, ilgiudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficiodella deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sial'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima siadedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale diannullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137,comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via dieccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezionecon la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazioneassembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere unapronuncia di annullamento (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9839/2021; Cass. n.21244/2024; Cass. n. 2211/2025; Cass. n. 15318/2025; Cass. n.15496/2026).Invero, per quanto disposto dall’art. 1137 c.c., le delibere adottatedall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e il ricorso contro ledeliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio non nesospende l'esecuzione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autoritàgiudiziaria.Dalla vincolatività tipica dell’atto collegiale stabilita dal primo commadell’art. 1137 c.c., discende l’insorgenza, e quindi anche la prova,dell’obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto aNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzionedelle parti comuni dell'edificio o per la prestazione dei servizi nell’interessecomune (Cass. n. 15318/2025, cit.).Poiché si verte in un’ipotesi di astratta configurabilità non già della nullità,bensì dell’annullabilità della delibera assembleare, per far valere tale vizionel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sarebbe statonecessario proporre domanda riconvenzionale di annullamento, nonessendo sufficiente sollevare, al riguardo, una mera eccezione.Alla luce di quanto precede, non può ritenersi che la legge accordi alcredito del condominio alcuna ingiustificata tutela privilegiata:l’impugnazione delle delibere assembleari per contrarietà alla legge o alregolamento è sempre possibile, nei limiti normativamente previsti, esussiste altresì in capo al giudice dell’impugnazione il potere disospensione della relativa efficacia.Risulta dunque palese l’insussistenza del preteso contrasto della normativain esame con i principi costituzionali o con quelli della CEDU richiamati nelricorso, a pag. 10.La Corte costituzionale, con ordinanza n. 40 del 1988, ha affermato, delresto, che l'art. 63, comma primo, disp. att. cod. civ., prevedendo unmezzo di riscossione rapido e incisivo dei contributi dovuti dai singolicondomini, rappresenta una risposta razionale all'esigenza - propriadell'amministrazione condominiale - di disporre tempestivamente dei fondidestinati alle spese comuni. Tale disposizione, ha precisato la Cortecostituzionale, senza perciò porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 dellaCostituzione, non ha l'effetto di rendere inammissibile l'opposizioneproposta dal condomino che non abbia ancora provveduto al pagamentodella quota condominiale e pertanto non si traduce in negazione o inindebito condizionamento del diritto del singolo condomino di agire ingiudizio per contestare l'an o il quantum delle spese condominiali.Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026Il Tribunale, laddove ha ritenuto non necessaria la produzione da parte delCondominio della documentazione giustificativa del credito già provatomediante produzione dei verbali delle delibere assembleari, ha fattocorretta applicazione dei principi di cui innanzi, sicché la relativa decisionerisulta, sul punto, immune da censura.In secondo luogo, deve essere esclusa nella specie la violazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.Invero, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile percassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'oneredella prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr.: Cass. n. 13395/2018; Cass. n.18092/2020; sul punto, si veda anche, in senso analogo: Cass. n.17313/2020).Va poi osservato che, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr.: Cass.Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n. 16016/2021).Analogamente, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020).Inoltre, il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non aidocumenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazionecon riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, lacui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatticontroversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (cfr.:Cass. n. 17261/2025; sul punto, si vedano anche: Cass. n. 3126/2019;Cass. n. 16908/2018; Cass. n. 3022/2018).Pertanto, eventuali errori del giudice del merito nella valutazione delmateriale istruttorio acquisito agli atti non possono costituire oggetto delsindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c.In terzo luogo, per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 2719c.c. e 215 c.p.c., il ricorrente, sebbene abbia sostenuto che i documentiprodotti da controparte sub doc. 7 e 8 erano stati da lui disconosciuti sindall’instaurazione del giudizio di opposizione, non ha precisato né in qualitermini né sulla scorta di quali disposizioni normative sia stato effettuatotale disconoscimento o come sia stata fatta valere la questionedell’inesistenza giuridica del verbale, né se a supporto della tesi della suaasserita falsità siano o meno state dedotte prove e come la questione siaNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026stata eventualmente fatta valere in grado di appello, sicché la doglianza,in tale parte, risulta inammissibile.Va rilevato, al riguardo, che una volta utilizzata la scrittura privata qualebase del convincimento espresso dal giudice nella sentenza di primogrado, senza che la questione del riconoscimento o disconoscimento diessa abbia costituito oggetto di doglianza in sede di appello, il giudice delgravame è dispensato dall’onere di motivare al riguardo e sorge, per altroverso, una presunzione di rinuncia che osta a che quella doglianza possaessere avanzata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione (cfr.:Cass. n. 1584/2017; Cass. n. 2658/2023).La censura, in ogni caso, risulta anche infondata.Invero, il Tribunale ha ritenuto prive di rilevanza le doglianzedell’appellante relative alla validità ed efficacia del verbale del 10.11.2009,alla luce dei principi relativi alla prova del credito ingiunto, di cui innanzi.Tale ricostruzione è giuridicamente corretta.Si rileva, in primo luogo, che il verbale di un'assemblea condominiale,munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, ha natura discrittura privata, sicché il valore di prova legale è limitato alla provenienzadelle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto dellascrittura medesima, per impugnare la cui veridicità può farsi ricorso adogni mezzo di prova (cfr.: Cass. n. 11375/2017; Cass. n. 8577/2024).In secondo luogo, nel condominio negli edifici, l’eventuale inosservanzadelle formalità richieste dal procedimento collegiale relativo alla deliberaassembleare (avviso di convocazione, ordine del giorno, costituzione,discussione, votazione, verbalizzazione, ecc.) importa l'impugnabilità delladelibera, in quanto non presa in conformità alla legge (art. 1137 c.c.)(cfr.: Cass. n. 5014/1999; Cass., Sez. Un., sentenza n. 4806 del07.03.2005; Cass. n. 29878/2019; Cass. n. 40827/2021).Ne deriva che i vizi relativi alla mancata indicazione dei nominativi deicondomini presenti alla delibera e dei votanti non comporta né la nullità,Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026né, tanto meno, l’inesistenza giuridica del verbale, ma soltanto la suaannullabilità.Riguardo al preteso vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., siosserva quanto segue.Con riferimento alle risultanze del consuntivo 2009, la censura è generica,visto che con essa il ricorrente si è limitato a sostenere che l’estensoredella sentenza impugnata «non ha riscontrato la differenza di importi traquanto riportato nel rendiconto 2009 e quanto invece richiesto dalCondominio in monitorio»; si osserva, in particolare, che dalle deduzionidella parte non si evince se detto rendiconto fosse stato o meno approvatosenza modifiche da parte dell’assemblea, non avendo il ricorrente fornitoalcuna indicazione sul punto.Per quanto concerne, poi, il preteso pagamento di euro 2.126,53, si rilevache nella sentenza impugnata sono menzionati importi diversi, senza che ilricorso contenga particolari indicazioni circa eventuali doglianze formulate,al riguardo, nell’atto di appello.Infine, quanto all’avvenuto pagamento della somma di euro 972,00, essoè stato considerato dal giudice del merito, che, per tale ragione, inaccoglimento del motivo di appello formulato sul punto, ha revocato ildecreto ingiuntivo.4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento aiparametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014, per avere il Tribunale, nelliquidare la quota di un mezzo delle spese giudiziali relative sia al primoche al secondo grado del giudizio sulla base del “decisum”, indicatoimporti superiori ai massimi tabellari.Il motivo è fondato.Per quanto disposto dall’art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014, nellaliquidazione dei compensi a carico del soccombente, ai fini delladeterminazione del valore della causa, «nei giudizi per pagamento diNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla sommaPertanto, quando la domanda sia accolta, il valore della causa, ai fini delrimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, deve esserepari alla somma attribuita dal giudice (c.d. principio del decisum). Inestrema sintesi, in applicazione del suddetto principio, il valore della causaè pari: a) per il giudizio di primo grado, alla somma domandata con l’attointroduttivo, se la domanda viene rigettata; e, alla somma accordata dalgiudice, se la domanda viene accolta; b) per il giudizio di appello, alla solasomma che ha formato oggetto di impugnazione, se l’appello è rigettato;e, alla maggior somma accordata dal giudice d’appello rispetto a quellaottenuta in primo grado dall’appellante, se l’impugnazione è accolta (cfr.:Cass. n. 13145/2025; Cass. n. 35195/2022).Ciò è coerente con il principio di adeguatezza e di proporzionalità deglionorari rispetto all’attività prestata dal legale, che, come già affermato nelvigore del d.m. n. 585 del 1994, costituisce la regola generale nellaliquidazione degli onorari e, perciò, trova applicazione anche per quantoriguarda gli onorari a carico del soccombente quando non vi siacoincidenza fra il disputatum e il decisum (cfr.: Cass. n. 13229/2010).Nella specie, premesso che, quanto al giudizio di primo grado, nonostantela pronuncia formale di rigetto dell’opposizione, la condannadell’opponente al pagamento del debito residuo era stata limitata allasomma di euro 651,05, e che, quanto al giudizio di secondo grado, ilcredito del Condominio, in parziale accoglimento dell’opposizione, è statoulteriormente ridotto a euro 599,78, è a tali somme che occorre fareriferimento ai fini della liquidazione delle spese processuali.Ciò posto, ne deriva che tanto l’importo liquidato per il primo grado digiudizio, pari a euro 430,00, somma già rapportata alla quota del 50%non oggetto di compensazione (e dunque corrispondente a euro 860,00per l’intero), quanto quello liquidato per il secondo grado di giudizio, pari aNumero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026euro 810,00, somma già rapportata alla quota del 50% non oggetto dicompensazione (e dunque corrispondente a euro 1.620,00 per l’intero),sono superiori ai valori tabellari massimi previsti per le cause trattaterispettivamente dal Giudice di pace e dal Tribunale di cui allo scaglionefino a euro 1.100,00), sicché la liquidazione non risulta conforme aiparametri ministeriali applicabili ratione temporis, senza che siano stateindicate le ragioni di un siffatto scostamento.Quanto all’ulteriore doglianza relativa alla mancata considerazionedell’importo di euro 2.126,53 che il ricorrente assume di aver pagato insede esecutiva, vanno ribadite le considerazioni già formulate, inproposito, con riferimento al secondo motivo.5. Alla luce di quanto precede, il terzo motivo del ricorso va accolto,rigettati i restanti.La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto,con rinvio al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato, perchéprovveda sulle spese processuali di ciascun grado di merito in conformitàalle indicazioni di cui alla presente sentenza.Al riguardo, deve precisarsi che non è possibile provvedere ex art. 384,secondo comma, ultima parte, c.p.c. perché la liquidazione dei compensitra i limiti minimo e massimo implica lo svolgimento di approfondimentinel merito in relazione all’attività in concreto svolta dal difensore,approfondimenti che non sono possibili in sede di legittimità.Statuendo in sede di rinvio, il Tribunale provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati i restanti; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale diBari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anchesulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 9744/2021Numero sezionale 1670/2026Numero di raccolta generale 22023/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]