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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 2019

Cassazione n. 23813/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23509/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- BRIZIO, [OSCURATO:PERSONA], difesi d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NALISA -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AL- [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4925/2019 depositata il 10/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietaria esclusiva, e [OSCURATO:PERSONA], comodatario, commissionavano lavori di ristrutturazione su un immobile. La ditta incaricata era l’impresa edile di [OSCURATO:PERSONA], mentre il pro- gettista e direttore dei lavori era il geom. [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l’esecuzione delle opere, i committenti denunciavano difetti struttu- rali e vizi edilizi e conven iva no dinanzi al Tribunale di Voghera l’impresa Malchiodi e il geom. Marchesotti, domandan done ex artt.1669, 2236 c.c. la condanna solidale al risarcimento de i danni de- rivanti dai vizi dell’opera. I convenuti contestavano e chiamavano in garanzia le proprie compagnie assicuratrici, Zurich e Allianz. In corso di causa decedevano entrambi gli attori, con interruzione del processo e riassunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], Lucia, Barbara, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda , condanna va ex artt. 1669 c.c. in solido Marchesotti e Malchiodi al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], Lucia, Barbara, Fabrizio e France- sco Fiori, liquidato in € 29.346,25, rigettavala domanda di Vincen- za [OSCURATO:PERSONA], succeduta a [OSCURATO:PERSONA] e rigetta va altresì le domande di manleva dei convenuti nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici. La Corte di appello ha rigettato integralmente l’appello di Mar- chesotti e ha confermato la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione il direttore dei lavori con sette motivi, illu- strati da memoria (in cui si attesta il decesso nel frattempo del ri- corrente). Resistono gli attori con controricorso e memoria . Resiste l’assicurazione con controricorso (limitato a replicare al settimo motivo).Rimangono intimati [OSCURATO:PERSONA], l’i mpresa e dile Mel- chiodi, l’Allianzs.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per avere la Corte di appello escluso la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, nonostante il petitum e la causa petendi risultassero generici e incerti. Si afferma che l’atto citava erroneamente l’art. 2336 c.c., non specificava a favore di quale attore venisse domandato il risarcimento, non conteneva l’indicazione delle singole voci di danno e includeva una domanda di risarcimento del danno morale inammissibile. Si censura la moti- vazione della Corte di appello che aderisce acriticamente alla moti- vazione del primo giudice. Il primo motivo è rigettato. La censura è sufficientemente specifica da consentire – in linea con Cass. SU 8077/2012 - l’accesso ai fascicoli e la conferma che nell’atto di citazione risultano sufficientemente allegati i fatti costi- tutivi, l’esecuzione dell’appalto e lo svolgimento dell’incarico di pro- gettista e direttore dei lavori. Sono indicate leresponsabilità risar- citorie, azionate in relazione al danno integrale conseguitone. Inol- tre, il comportamento difensivo dell’appellante in primo grado di- mostra che egli fu posto nelle condizioni di conoscere i fatti posti a fondamento della domanda e di difendersi. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione. Si contesta che l’atto notificato dagli eredi contenesse domande e conclusioni diverse rispetto a quelle origina- rie, e che mancasse degli elementi essenziali. Si deduce che la nul- lità dell’atto di riassunzione avrebbe dovuto determinare l’estinzione del processo ex art. 305 c.p.c. Il secondo motivo è inammissibile. La censura risulta proposta per la prima volta in sede di legittimi- tà. La Corte distrettuale, infatti, ha esaminato una diversa questio- ne: ha rilevato che l’appellante aveva eccepito la nullità dell’atto di riassunzione esclusivamente per carenza di prova della qualità di eredi in capo alle persone che avevano riassunto il processo (cfr. § 2.3 della sentenza impugnata). Tale precisazione non è stata og- getto di specifica censura da parte del ricorrente; al contrario, la questione dell’assenza di prova della qualità di eredi è espressa- mente dedotta come autonoma doglianza nel terzo motivo di ricor- 3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 303 c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di difetto di prova sulla qualità di eredi in capo ai soggetti che avevano riassunto il processo. Si contesta che la Corte abbia valorizzato la dichiarazione di successione prodotta in atti, sostenendo che essa ha soltanto ri- levanza fiscale e che non era stata fornita alcuna prova di accetta- zione dell’eredità, neppure tacita. Si assume che ciò sia in contra- sto con quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte. Il terzo motivo è rigettato. La qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] risultava dalla dichiarazione di successione presentata da [OSCURATO:PERSONA] presso l’Agenzia delle entrate, nella quale i riassumenti ([OSCURATO:PERSONA], Lucia, Barba- ra, Fabrizio e [OSCURATO:PERSONA]) sono indicati come figlie e nipoti della de cuius (cfr. § 2.4 della sentenza impugnata). La Corte non si è arrestata a constatare ciò, ma ha fatto leva sulla mancata conte- stazione specifica di ciò , valorizza ndola correttamente ai sensi dell’art. 115 c.p.c.come aspetto che colloca la qualità di eredi dei riassumenti fuori dal thema probandum. 4. - Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1667, 1669 e 2226 c.c. per avere la Corte di appello rigettato l’eccezione di de- cadenza e prescrizione dell’azione risarcitoria proposta nei confronti del direttore dei lavori. Si contesta la qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 1669 c.c. anziché dell’art. 2226 c.c. e si assume che i vizi denunciati fossero noti o conoscibili da tempo, come comprova- to dal pagamento delle fatture da parte dei committenti e dall’assenza di denunce scritte anteriori alla raccomandata del mar- zo 2009. Si deduce che la condotta degli attori equivaleva ad accet- tazione dell’opera. Il quarto motivo è rigettato. L’azione risarcitoria nei confronti del geom. Marchesotti trova fondamento nel contratto d’opera professionale stipulato con Seve- rina Fiori. Le disposizioni dell’art. 2226 c.c. non si applicano alla prestazione d’opera intellettuale, ma solo alle opere manuali, poi- ché solo di queste ultime, non anche della prima, i vizi eventual- mente presenti possono essere oggetto di percezione (cfr., tra le altre, Cass. 12871/2015). Specificamente, secondo Cass.28575/2013, nel caso di inadempimento professionale di ingegneri o architetti (ad esempio, errori in progettazione o direzione lavori), l'obbligazione risarcitoria non è soggetta alla disciplina dell'art.2226 c.c. (vizi dell'opera) e dei suoi termini di decadenza e prescrizione.Invece, si applica la prescrizione ordinaria decennale dell'art.2946 c.c. Ne segue che nel caso attuale si applica il termine di prescrizione decennale e l’eccezione di prescrizione e decadenza è infondata. 5. - Il quinto motivo denuncia omesso esame circa fatt i decisiv i costituitidalla mancata denuncia per iscritto dei vizi prima del mar- zo 2009 e dal pagamento delle fatture da parte dei committenti. Si assume che tali elementi fosse ro stat i oggetto di specifica discus- sione in giudizio e provatidocumentalmente, ma fosse ro stat i igno- ratidalla Corte di appello. Si deduce che il pagamento e la mancata denuncia dimostrerebbero l’accettazione dell’opera e l’assenza di contestazioni tempestive. Il sesto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo relativo alla mancanza di prova dell’esistenza dei vizi lamentati e della loro imputabilità al progettista-direttore dei lavori. Si assume che la Corte di appello abbia omesso di considerare che le uniche prove erano rappresentate da due testimonianze inammissibili o inattendibili e che la CTU espletata in sede di ATP fosse stata ille- gittimamente acquisita, in quanto richiesta in assenza dei presup- posti di urgenza e senza indicazione della domanda cui era finaliz- zata. Si contesta inoltre che la consulenza tecnica non avesse con- siderato gli interventi successivi eseguiti autonomamente dall’impresa. Il quinto e il sesto motivo sonoinammissibili. Sui duepunti , ci troviamo dinanzi ad una doppia pronuncia con- forme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ri- corso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notifica- zione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassa- zione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiara- to inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022). 6. - Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c. per avere la Corte di appello rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della Zurich. Si censura la sentenza nella parte in cui ha valorizzato clausole limitative della garanzia assicurativa –relative all’esclusione di copertura per violazioni edi- lizie e per assenza di rovina dell’opera – senza considerare che si trattava di clausole vessatorie, da ritenersi inefficaci in mancanza di sottoscrizionespecifica. Il settimo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha rigettato la domanda di manleva sulla base di due autonome rationes decidendi: da un lato, ha ritenuto operativa la clausola contrattuale che esclude la garanzia in ipotesi di violazione di norme edilizie o in caso di colpa grave del profes- sionista; dall’altro lato, ha rilevato che nel caso di specie mancava il presupposto oggettivo per l’attivazione della garanzia assicurativa (cioè la rovina, anche solo parziale, dell’opera). L’appellante ha omesso di censurare specificamente tale seconda ratio. Né tale omissione non può essere superata in questa sede. Infatti, dinanzi ad una pronuncia basata su due distinte rationesdecidendi, ciascu- na di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, vi è l’onere della parte interessata di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del mezzo di impugnazione (cfr., tra le molte, Cass.17182/2020). 7. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rim- borsare a ciascuna delle due particontroricorrenti le spese del pre- sente giudizio, che liquida in € 4.200, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui
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