Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 33652/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17216/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3669/2017,depositata i l 08/06/2017 R.G.

N.3265/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale, emessa in parziale accoglimento delle domande azionate dalla dr.ssa Gholami, di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di declaratoria dell'inefficacia del licenziamento orale intimato ad ottobre 2007 e di conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro, di condanna al pagamento delle retribuzioni mensili maturate dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto e dei contributi previdenziali ed assistenziali; 2.ACISMOM propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo; resiste la lavoratrice con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto degli artt.369-370 c.p.c. (notifica del ricorso principale in data 7/6/2018, notifica del controricorso in data 18/7/2018) e della successiva memoria (Cass. n. 23921/2020); 2.parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell'art. 1 legge n. 1369/1960 e dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte di merito ha trascurato le circostanze che il direttore sanitario dell'associazione, dr.

Giordano, non era suo dipendente e non aveva potere di assumere personale per conto dell'ente, e che la dr.ssa Gholami era la referente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (H.A.I.) nell'ambito degli appalti presso ACISMOM ed in tale veste gestiva il personale delle cooperative e si rapportava con il direttore sanitario del Centro che le forniva esclusivamente direttive tecniche generali; 3.il ricorso non è ammissibile, in quanto (ri-)propone questioni interamente di fatto già esaminate dalla Corte d'appello ed esterne al perimetro del giudizio di legittimità, nel quale non è normativamente consentita la rivisitazione del merito della controversia; 4.nella motivazione della sentenza impugnata si legge, in particolare, che, sulla base delle testimonianze raccolte, la dr.ssa Gholami era stata assunta, riceveva direttive, ed era autorizzata a fruire di permessi e ferie dal direttore sanitario, anche nei periodi in cui era stata formalmente dipendente della cooperativa H.A.I. o aveva lavorato senza inquadramento; che il direttore sanitario, quantunque non dipendente ACISMOM, ma legato a questa da un vincolo di collaborazione autonoma, nei confronti dei dipendenti e dei terzi in generale agiva per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa nella sua qualità; che comunque, avendo ACISMOM ricevuto ininterrottamente la prestazione lavorativa della parte dal 2000 al 2007, anche nei periodi di assenza di inquadramento formale, aveva ratificato l’operato del direttore sanitario in proposito; che la situazione emergente dall'istruttoria individuava gli estremi della subordinazione effettiva con ACISMOM, considerati il concreto inserimento nell'organizzazione lavorativa, la ricezione di direttive datoriali, permessi e ferie dal direttore sanitario di ACISMOM, la scissione tra gestione amministrativa e retributiva del rapporto (rimessa, per alcuni periodi, alla cooperativa), e gestione organizzativa, tecnica e direttiva della prestazione della lavoratrice, riservataad ACISMOM; 5.l’inammissibilità del gravame deriva, in primo luogo, dalla formulazione del motivo: questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 6.inoltre, posto che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento deimedesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019), esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass.n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003); 7.ancora più specificamente, è stato osservato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorrefare riferimento a criteri complement ari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione difatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); 8.d’altra parte, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 9.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado per l’inammissibilità processuale della costituzione della lavoratrice; 10.alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17216/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3669/2017,depositata i l 08/06/2017 R.G. N.3265/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale locale, emessa in parziale accoglimento delle domande azionate dalla dr.ssa Gholami, di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], di declaratoria dell'inefficacia del licenziamento orale intimato ad ottobre 2007 e di conseguente continuità giuridica del rapporto di lavoro, di condanna al pagamento delle retribuzioni mensili maturate dalla data del licenziamento fino all'effettivo ripristino della funzionalità del rapporto e dei contributi previdenziali ed assistenziali; 2.ACISMOM propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo; resiste la lavoratrice con controricorso, illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso per tardività, ai sensi del combinato disposto degli artt.369-370 c.p.c. (notifica del ricorso principale in data 7/6/2018, notifica del controricorso in data 18/7/2018) e della successiva memoria (Cass. n. 23921/2020); 2.parte ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) e per violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., dell'art. 1 legge n. 1369/1960 e dell’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte di merito ha trascurato le circostanze che il direttore sanitario dell'associazione, dr. Giordano, non era suo dipendente e non aveva potere di assumere personale per conto dell'ente, e che la dr.ssa Gholami era la referente della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (H.A.I.) nell'ambito degli appalti presso ACISMOM ed in tale veste gestiva il personale delle cooperative e si rapportava con il direttore sanitario del Centro che le forniva esclusivamente direttive tecniche generali; 3.il ricorso non è ammissibile, in quanto (ri-)propone questioni interamente di fatto già esaminate dalla Corte d'appello ed esterne al perimetro del giudizio di legittimità, nel quale non è normativamente consentita la rivisitazione del merito della controversia; 4.nella motivazione della sentenza impugnata si legge, in particolare, che, sulla base delle testimonianze raccolte, la dr.ssa Gholami era stata assunta, riceveva direttive, ed era autorizzata a fruire di permessi e ferie dal direttore sanitario, anche nei periodi in cui era stata formalmente dipendente della cooperativa H.A.I. o aveva lavorato senza inquadramento; che il direttore sanitario, quantunque non dipendente ACISMOM, ma legato a questa da un vincolo di collaborazione autonoma, nei confronti dei dipendenti e dei terzi in generale agiva per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa nella sua qualità; che comunque, avendo ACISMOM ricevuto ininterrottamente la prestazione lavorativa della parte dal 2000 al 2007, anche nei periodi di assenza di inquadramento formale, aveva ratificato l’operato del direttore sanitario in proposito; che la situazione emergente dall'istruttoria individuava gli estremi della subordinazione effettiva con ACISMOM, considerati il concreto inserimento nell'organizzazione lavorativa, la ricezione di direttive datoriali, permessi e ferie dal direttore sanitario di ACISMOM, la scissione tra gestione amministrativa e retributiva del rapporto (rimessa, per alcuni periodi, alla cooperativa), e gestione organizzativa, tecnica e direttiva della prestazione della lavoratrice, riservataad ACISMOM; 5.l’inammissibilità del gravame deriva, in primo luogo, dalla formulazione del motivo: questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 6.inoltre, posto che il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale valutare elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento deimedesimi (cfr. Cass. n. 20814/2018, S.U. n. 34476/2019), esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5 c.p.c. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, c. 1 e 2 c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass.n. 15276/2021); spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014, n. 20553/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003); 7.ancora più specificamente, è stato osservato che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorrefare riferimento a criteri complement ari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione difatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazionenell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); 8.d’altra parte, la Corte d'appello di Napoli ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. può concernere esclusivamente la motivazione in fatto, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche; il ricorrente in cassazione, dunque, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 9.non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado per l’inammissibilità processuale della costituzione della lavoratrice; 10.alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 33652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris