CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 571/2023depositata il 11/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/20261.[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima [OSCURATO:PERSONA], proposeopposizione, dinanzi al Tribunale di Piacenza, avverso l’ordinanzaingiunzione n. 63/2019, con la quale l’AUSL gli aveva comminato lasanzione pecuniaria di € 20.675,25 per la violazione dell’art. 14, terzocomma, del d.lgs. n. 158/2006, per aver messo in commercio unbovino senza il rispetto del periodo di sospensione previsto nell’ipotesidi somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati.All’esito dei gradi di merito, svoltisi in contraddittorio con L’AUSL diPiacenza, la Corte d’appello di Piacenza, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettatol’opposizione.In punto di fatto, la corte distrettuale accertò che, in data 16.1.2017,i veterinari dell’AUSL di Piacenza effettuarono un’ispezione pressol’[OSCURATO:PERSONA] perché, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], erastato portato al macello un bovino risultato positivo ai cortisoniciprima dei tempi di sospensione dalla data dell’ultimasomministrazione e nella dichiarazione che accompagnava l’animaledurante il trasporto non erano indicati detti trattamenti, comeprevisto dall’art.15, comma 6, lett. d) del D.Lgs n.158 del 2006.Tale condotta integrava la violazione prevista dall’art.14, comma 3del citato D. Lgs. N.158 del 2008 perché nella dichiarazione permacello, il titolare dell’Azienda aveva dichiarato di non aversomministrato trattamenti farmacologici alla bovina nei novantagiorni precedenti l’invio al macello, a nulla rilevando che la bolla diconsegna non recasse la sua firma, perché assente in azienda, maquella di un suo collaboratore.Numero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026Il fax inviato dall’azienda al macello il giorno successivo alla consegnadel bovino, indicante le sostanze ed i medicinali usati per iltrattamento dell’animale, non integrava un ravvedimento operosoperché non era idoneo a bloccare la messa in commercio dell’animalema, al più, poteva rimediare in ordine all’indicazione dei medicinaliusati per il trattamento, che erano stati omessi nella dichiarazione diprovenienza redatta dall’allevatore.Né il successivo ‘ravvedimento operoso’ poteva essere dimostratoperché non indispensabile ai fini della decisione, tale da consentirel’attivazione dei poteri istruttori del giudice, così come era irrilevantela richiesta di prova testimoniale, volta a provare circostanzeirrilevanti.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.2.1.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, indata 5 maggio2026, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.2.2.L’[OSCURATO:PERSONA] di Piacenza ha depositato tardivamente, in data30.4.2026, un controricorso non notificato, eccependol’inammissibilità del ricorso per inesistenza o, comunque, la nullitàdella notifica.2.3.In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositatomemorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Deve essere preliminarmente rilevato che il ricorso per cassazione èstato notificato presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato diPiacenza e non presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità diNumero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026procuratore costituito, che difendeva l'AUSL di Piacenza in gradod'appello.Si tratta di notificazione nulla e non inesistente perché il luogo in cuila notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attieneagli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi allasua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcuncollegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito dellanullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o perraggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parteintimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o inconseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuataspontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice exart. 291 c.p.c. ( Cass., S.U., n..14916/2016).Nel caso di specie, pertanto, il vizio della nullità è stato sanato con ildeposito, sia pur tardivo, del controricorso.2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo, sideduce, ai sensi del primo comma n. 5 cod. proc. civ., l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra leparti in riferimento al rapporto di causalità tra la condotta tenuta dalricorrente e l’evento lesivo consistito nell’aver commercializzato carnibovine senza rispettare il periodo di sospensione previsto in caso disomministrazione di determinate sostanze. Il ricorrente asserisce diessersi prontamente attivato, una volta accortosi dello scambio dibovini mandati al macello da un proprio dipendente, al fine di evitarel’evento dannoso, producendo nei giudizi di merito la documentazionevolta a dimostrare la correttezza del proprio comportamento, che nonsarebbe stata valutata, ovvero ritenuta inammissibile dalla CorteNumero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026d’appello, che avrebbe, peraltro, rigettato l’ammissione di ulterioriprove testimoniali.2.1.Il motivo è inammissibile perché la censura del vizio di omessoesame di fatto decisivo, è preclusa, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimocomma, c.p.c., in presenza di “doppia conforme (tra le tante Cass. n.7724/2022).3. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 3,5 e 6 della L. n. 689/1981; secondo ilricorrente, la normativa richiamata prevede che soltanto l’autore diun’azione, ovvero della sua omissione in caso di obbligatorietà del suocompimento, possa essere riconosciuto responsabile dell’illecitoamministrativo mentre, nel caso di specie, non vi sarebbe coincidenzatra l’autore dell’illecito ed il soggetto sanzionato.4. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 3,5 e 6 della L. n. 689/1981, in relazione alla asseritainsussistenza dell’elemento psicologico in capo al ricorrente, che nonavrebbe posto in essere la condotta contestata addebitabile ad un suodipendente e che avrebbe messo in atto un ravvedimento operoso,inviando tempestivamente un fax al macello indicante le sostanze ed imedicinali usati per il trattamento dell’animale.4.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattaticongiuntamente, sono infondati.4.2.L’art. 14, comma 3 del D. Lgs n.158 del 2006, così recita:Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2può commercializzare soltanto:Numero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026a) animali ai quali non siano stati somministrati sostanze o prodottinon autorizzati, ovvero che non siano stati oggetto di un trattamentoillecito;b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze oprodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensioneprescritto.Le norme sanzionatorie applicate nella fattispecie prevedono, quantoal D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14 che "1. Il titolare dell'azienda di cuiall'art. 1, comma 3, lett. a), se non già registrato presso il servizioveterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente perterritorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere laregistrazione presso il predetto servizio " (l'art. 1, comma 3, lett. a)richiamato, dispone poi che "si intende, inoltre per: a) azienda:qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, odetenuti, anche transitoriamente).Trattandosi di illecito amministrativo proprio, la responsabilità ricadesull’imprenditore che si identifica con il titolare dell'azienda, indicatoal comma 1 della citata disposizione e, nel caso in cui l'attività siaesercitata in forma societaria, con il legale rappresentante dell'ente,ferma restando - ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981 - laresponsabilità solidale della società.In ogni caso, dell’illecito amministrativo non può mai essere ritenutoresponsabile il dipendente o il collaboratore dell'impresa, comeaffermato da Cass. n.26616/2018, che, in tema di illecitoamministrativo di gestione di allevamenti di equini in mancanza dellaprescritta autorizzazione, ha cassato la sentenza impugnata nellaparte in cui aveva affermato la responsabilità del responsabile tecnicodell'azienda al quale era stato conferito solo in via di fatto il potere diNumero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026gestione degli impianti, senza che rivestisse anche la qualità dititolare dell'attività di impresa.4.3. L’imprenditore è, quindi, responsabile dell’illecito amministrativoindipendentemente dalla sua assenza nell’azienda agricola di cui ilricorrente era titolare al momento in cui venne prelevato il bovino dacondurre al macello.4.4. Né, come affermato dal giudice del gravame, la comunicazioneinviata per fax dal ricorrente il giorno successivo alla consegna delbovino era idonea a giustificare un ravvedimento operoso.L’istituto del ravvedimento operoso non è previsto in relazione alladisciplina in esame sicché l’illecito si perfeziona al momento dellaconsegna del bovino al macello senza il rispetto del periodo disospensione tra la somministrazione di determinate sostanze e l’invioper la commercializzazione.L’invio del fax il giorno successivo alla commissione del fatto potevaavere valenza al solo fine della valutazione dell’entità della sanzione,avendo l’allevatore emendato la dichiarazione dell’allevatore inrelazione alle sostanze somministrate all’animale ma non costituiscené un’attenuante specifica né una causa di non punibilità.5. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione degliartt. 24 e 111 della Costituzione e degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ., nonché degli artt. 2697 e 2907 cod. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per vizio di motivazione e peromessa ammissione delle istanze istruttorie proposte in appello,poiché ritenute tardive. Il ricorrente osserva che il rito del lavoro,applicabile al caso di specie, prevede agli artt. 421 e 437 cod. proc.civ. che il giudice d’appello possa, anche d’ufficio, ammettere i mezzidi prova in cui la parte sia decaduti e, nel caso in esame, le proveNumero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026orali e documentali proverebbero l’assenza di colpa ed ilravvedimento operoso del ricorrente, che avrebbe impedito la messain commercio del bovino.5.1. Il motivo è infondato.5.2.Come affermato pacificamente da questa Corte, nel rito dellavoro, il giudice può acquisire, anche in grado di appello, ai sensidell'art. 437, comma 2, c.p.c., nuovi elementi di prova dalla cuiprospettazione o produzione la parte sia formalmente decaduta,purché dagli atti processuali emerga l'esistenza di una "pistaprobatoria" qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova,idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispettoai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività diintegrazione istruttoria demandata al giudice di merito ( Cass.n.32596/2025; Cass. n.33393/2019; Cass. n.22628/2019).Anche la produzione tardiva di documenti è ammissibile ma solo nelcaso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopolo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga inragione dell'esigenza di replicare a difese altrui; l'acquisizionedocumentale può, pertanto, essere disposta d'ufficio, anche susollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per ladecisione.5.3.La Corte d’appello non ha ammesso le prove testimoniali ed idocumentali tardivamente proposti con la memoria, trattandosi diprove volte a provare fatti irrilevanti in quanto, come risulta dallatrascrizione dei capitoli riportati nel ricorso per cassazione, avevanoad oggetto la circostanza che l’animale fu avviato al macello da undipendente in sua assenza, per errore, e che il giorno seguenteNumero registro generale 21157/2023Numero sezionale 1136/2026Numero di raccolta generale 21436/2026Data pubblicazione 24/06/2026avrebbe telefonato al macello per segnalare l’errore , quando ilprelievo del fegato per le analisi era stato già eseguito.6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo infavore della controricorrente in quanto il controricorso, seppuretardivo, è ammissibile, per la nullità della notificazione del ricorso,sanata per effetto della stessa costituzione tardiva (cfr. Cass. n.20000/2005).8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco