CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 agosto 2026
Cassazione n. 24680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aci, [OSCURATO:PERSONA] eLaura Polonioli,-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, rappresentata e difesa anchedisgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], Renate von Guggenberg,-controricorrente-Numero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello sezione distaccata di Bolzanon.94/2020 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.7.2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – qualiproprietarie la prima delle pp.mm. 44, 46, 47, 49, 51, 52 e 54, la secondadella p.m. 53 e la terza della p.m. 43, in p.ed 1150 P.T. 1186/II C.C.Bolzano – convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, laProvincia [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano – proprietaria dell’antistante fabbricato inp. ed 1206 P.T. 456/II C.C. Bolzano, adibito a Museo di [OSCURATO:PERSONA] eContemporanea – per sentirla condannare al ripristino della distanzalegale tra edifici con pareti finestrate e pareti antistanti prevista dall’art. 9D.M. n. 1444/1968, alla cessazione delle intollerabili immissioni di calore eabbagliamento visivo causate da una pannellatura in alluminio che avevaapposto sulla parete frontistante del Museo, oltre che al risarcimento deidanni.In precedenza la sola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. aveva chiesto, con esitonegativo in primo ed in secondo grado, al giudice amministrativo,l'annullamento della delibera della [OSCURATO:PERSONA] n.812/2002, cheaveva ridotto a sette metri la distanza dal confine, modificando l'art. 24.2delle norme di attuazione del P.U.C. di Bolzano per la zona pern.1444/1968, e l'annullamento della conseguente concessione edilizian.102/2002 rilasciata alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano per l'edificazione del Museo.Costituitasi, la convenuta, pur senza contestare l’avvenuta edificazionesulla particella n. 1206 a distanza di metri 8.47 dal fabbricato attoreo, nededuceva la conformità alla deroga espressamente prevista dall’art. 9,ultimo comma del D.M. n. 1444/1968 alla distanza minima di dieci metriper gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati oNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, trattandosi dimanufatto destinato a Museo di [OSCURATO:PERSONA] e Contemporanea, la cuirealizzazione in deroga alla distanza legale dell'art. 24.2 delle norme dicollettive sovracomunali con la delibera della [OSCURATO:PERSONA].812/2002. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle pretese di parteda attività lecita della P.A. ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, riconoscendoinvece che le immissioni lamentate dalla controparte superavano lanormale tollerabilità e che pertanto sarebbe intervenuta sulla pannellaturadella facciata per porvi fine.Con la sentenza n. 204/2017, accertata la sussistenza della violazionedella distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti antistantidell'art. 9 comma 1° n. 2) del D.M. n. 1444/1968, e l’inapplicabilità, alcaso di specie, della deroga prevista dall’art. 126-bis L.P. n.13/1997, cheaveva rimesso ai piani urbanistici comunali la determinazione delledistanze tra i fabbricati per assenza nella specie di una disciplinacomplessiva ed unitaria di un'intera area territoriale assimilabile alladeroga prevista dall'art. 9 ultimo comma del D.M. n. 1444/1968, nonidentificabile nella riduzione a sette metri dal confine della distanza legaleprevista dall'art. 24.2 delle norme tecniche di attuazione del P.U.C. diBolzano introdotta dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 812/2002 perun unico edificio (il Museo di [OSCURATO:PERSONA] e Contemporanea) - in ciòdiscostandosi dai giudici amministrativi e seguendo piuttosto le indicazionidella sentenza n. 114/2012 della Corte Costituzionale - il Tribunale diBolzano, in esito ad una CTU, accoglieva le pretese attoree nei limiti delgiusto indennizzo ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, quantificato, perquanto ancora rileva, in euro 215.755,15 per la [OSCURATO:PERSONA] ed ineuro 72.528,48 per [OSCURATO:PERSONA], con rivalutazione monetaria edinteressi dalla sentenza; richiamava infatti la sentenza n. 24410/2011Numero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026delle sezioni unite di questa Corte per sostenere, che in ragionedell'approvazione del progetto a seguito di concorso internazionale delMuseo e della sua dichiarazione di pubblica utilità per una finalità pubblica,nonostante la riconosciuta violazione della distanza legale di dieci metri, leall'arretramento del Museo, né il risarcimento dei danni parametratiall'incremento di valore ottenuto dal fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] grazie allaviolazione della distanza legale, e riconosceva, invece, il diritto delle attricial risarcimento del danno temporaneo da immissioni intollerabili, essendoqueste ultime cessate nella primavera del 2016 grazie all'opacizzazioneoperata dall'impresa incaricata dalla [OSCURATO:PERSONA] delle pannellature dellafacciata del Museo.Proponevano gravame, avverso la prefata pronuncia solo la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA].Resisteva all’impugnazione, proponendo a sua volta appello incidentale, laProvincia [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, che chiedeva di accertare la validità delladeroga alla distanza legale apportata dalla delibera della GiuntaProvinciale n. 812/2002, con conseguente rigetto anche della domanda diindennizzo, e comunque la riduzione dell'indennizzo, e riproponeval'eccezione di giudicato amministrativo.La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con lasentenza n. 94/2020 del 28.11.2018/11.7.2020, respinte entrambe leimpugnazioni, riconosceva che l'importo dell'indennizzo stimato dal CTUandava devalutato secondo le variazioni degli indici dei prezzi al consumodalla data di deposito della CTU nel 2015 alla data di ultimazione delMuseo (30.3.2008), e quindi di anno in anno rivalutato computando gliinteressi sulla somma così rivalutata fino alla liquidazione del danno del16.2.2017, con conseguente attribuzione degli importi aggiuntivi di euro29.830,10 a favore della [OSCURATO:PERSONA] e di euro 10.027,71 a favoredi [OSCURATO:PERSONA], attribuiva alle appellanti principali anche le speseNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026per l'assunzione della consulenza della [OSCURATO:PERSONA] GmbH congli interessi dall'esborso al saldo, confermava nel resto la pronunciagravata e condannava la [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dei 3/4 delle speseprocessuali del doppio grado, compensandole per 1/4.Per quanto ancora rileva, la sentenza di secondo grado ha confermatol'operatività nella [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano della distanza legale tra paretifinestrate ed antistanti di dieci metri dell'art. 9 comma primo n. 2) delD.M. n.1444/1968, non abolita dalla legge provinciale, richiamando lasopravvenuta sentenza n. 114/2012 della Corte Costituzionale, eriscontrando una distanza tra le pareti del fabbricato delle attrici ed ilMuseo di m 8,45; ha confermato l'esclusione del giudicato amministrativoperché ritenuto attinente alla legittimità della deliberazione della GiuntaProvinciale istitutiva della zona per attrezzature collettive sovracomunali edella concessione edilizia, che era stata impugnata nei confronti dellaProvincia dalla sola [OSCURATO:PERSONA] e da altri condomini concontestazione dell'esercizio del potere pubblico, e non era attinente aldiverso rapporto esistente tra i privati e l'ente pubblico considerato comemero proprietario del Museo; ha confermato la violazione della suddettadistanza legale per l'inidoneità della delibera della [OSCURATO:PERSONA].812/2002, che aveva previsto l'inferiore distanza di sette metrilegittimando il rilascio della concessione edilizia per il Museo, a derogare ladistanza di dieci metri in base alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 9citato, perché riferita ad un singolo edificio (è stata ritenuta tardival'allegazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla riferibilità della suddetta deliberaanche all'atelier per gli artisti oltre che all'edificio del Museo) e non ad uncomplesso unitario di edifici regolamentato in un piano particolareggiato, oin una convenzione di lottizzazione nell'esercizio della potestà di governodel territorio di un'intera zona; ha confermato il rigetto della domanda diarretramento del Museo fino alla distanza di dieci metri col medesimorichiamo alla sentenza n. 24410/2011 delle sezioni unite di questa Corte,Numero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026sottolineando che in ragione dell'approvazione del progetto dell'opera aseguito di concorso internazionale e della realizzazione dell'opera pubblica,non soggetta neppure ad alcune norme procedimentali sul rilascio delpermesso di costruire (art. 7 del D.P.R. n.380/2001 ed art. 67 L.P.n.13/1997), non poteva essere pretesa la reintegrazione in forma specificae competeva ai privati che avevano visto degradato il loro dirittosoggettivo ad interesse legittimo il solo indennizzo ex art. 44 del T.U.Espropri, essendo stata lecita la costruzione del Museo, supportata dalegittimo titolo edilizio; ha ritenuto inapplicabile la distanza legale pari alpiù alto degli edifici in quanto valevole solo per gli edifici ricadenti in zonaC, mentre il fabbricato delle attrici era in zona A2 ed il Museo in zona F;ha confermato la correttezza della stima dell'indennizzo compiuta dal CTU,correlata alle perdite di luminosità, soleggiamento, panoramicità e privacy,escludendo la valutazione di profili soggettivi di danno e tenendo contodelle diverse caratteristiche delle singole unità immobiliari interessatedalla violazione della distanza legale; ha confermato la spettanza delrisarcimento per le immissioni per il periodo 2008-2016 sulla base delprincipio di non contestazione sul collaudo dei lavori di eliminazione delleimmissioni del 29.9.2016, del fatto che il CTU aveva ritenuto idonei i lavoriallo scopo già intrapresi dalla [OSCURATO:PERSONA] ma non ancora ultimati inoccasione del suo ultimo sopralluogo del 31.3.2016, ed il fatto che lostesso CTP degli attori aveva quantificato il danno rapportandolo ad ottoannualità; ha nuovamente respinto la pretesa delle attrici, poi appellanti,di vedere ricompreso nell'indennizzo loro riconosciuto anche il dannoparametrato al vantaggio tratto dalla [OSCURATO:PERSONA] per l'edificazione del Museoa distanza inferiore a quella legale (stimato dal CTU in primo grado in euro1.708.776,00), importo che sarebbe stato risarcibile se l'attivitàcostruttiva della [OSCURATO:PERSONA] fosse stata illecita, ma non nell'ambitoapplicativo dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001; ha escluso che la Provinciaabbia riconosciuto in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio diNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026primo grado la spettanza alle attrici del superiore risarcimento-indennizzodi euro 868.436,00 del suo [OSCURATO:PERSONA], stima inizialmente formulata ascopo conciliativo, ma poi revocata prima dell'accettazione di contropartee superata dalla mancata accettazione della proposta conciliativa delgiudice di euro 1.000.000,00 e dalle inferiori valutazioni compiute dal CTUdopo il fallimento dei tentativi di conciliazione, alle quali ultime laProvincia aveva fatto rinvio, in via subordinata, nelle conclusioni finali, incaso di mancato rigetto delle domande avversarie.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso a questa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinque doglianze.[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha resistito con controricorso.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso, assorbito ilcontroricorso.Nell’imminenza dell’udienza pubblica, le ricorrenti hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9,comma 1°, n.2) del D.M. n. 1444/1968 e 872, comma 2° c.c., nonchédell’art. 44 del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropri). La Corte atesina, purrilevando la sussistenza della lamentata violazione delle distanze previstedall’art. 9 comma primo n. 2) del D.M. n. 1444/1968, avrebbeerroneamente respinto la domanda ripristinatoria delle ricorrenti ericonosciuto il diritto di queste ultime ad un indennizzo per cd. “espropriolarvato” ai sensi dell’art. 44 T.U. Espropri, in assenza del necessariopresupposto di un’attività lecita della P.A..2. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano la violazione dell’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degliartt. 4 e 5, all. E) della L. n. 2248/1865, giacché la Corte territorialeNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026avrebbe omesso di sostituire per inserzione automatica l’art. 9 D.M.n.1444/1968, norma di legge primaria, all’art. 24.2. delle NDA al PUC diBolzano, come modificato con delibera della [OSCURATO:PERSONA].812/2002, laddove contrastante con la distanza minima di dieci metriimposta dal citato decreto ministeriale, o comunque di disapplicare taleultima delibera in quanto contrastante con il citato art. 9.2.1 I primi due motivi, attinenti alle censure mosse all'impugnatasentenza per non avere condannato la [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzanoall'arretramento della distanza legale di dieci metri prescritta dall'art. 9comma primo n. 2) del D.M. n. 1444/1968 dal loro fabbricato finestratoantistante previa sostituzione di tale disposizione all'art. 24.2 delle NDA alPUC di Bolzano come modificato dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA].812/2002, che ha ridotto la distanza dal confine a sette metri, o previadisapplicazione di detta delibera, qualificando erroneamente come lecita lacostruzione del Museo di [OSCURATO:PERSONA] e Contemporanea da parte dellaProvincia di Bolzano, vanno esaminati congiuntamente per la loroconnessione e sono infondati.Va infatti ricordato che per giurisprudenza consolidata di questa Corte laqualificazione come attività di pubblico interesse, o di pubblica utilità diuna determinata attività edilizia e delle relative opere (nella specie lacostruzione del Museo) preclude al giudice la possibilità di disporre, incaso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino per i limitiposti all'adozione da parte del giudice ordinario di condanne dell'entepubblico ad un facere interferente sui pubblici poteri ex art. 4 dellaL.n.2248/1865 allegato E, con la conseguenza che la tutela spettante alproprietario che abbia subito la lesione del proprio diritto resta limitata alriconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della L.n.2359/1865,poi sostituito dall'art. 44 del T.U. Espropri (vedi Cass. sez. un.n.9448/2024; Cass. n. 13626/2021; Cass. sez. un. n. 24410/2011 e piùNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026recentemente con riferimento alla dislocazione in violazione delle distanzelegali di pale eoliche Cass. n. 20360/2025; Cass. n. 13157/2025).Ulteriormente occorre considerare che la delibera della [OSCURATO:PERSONA].812/2002, che ha modificato la distanza tra fabbricati di dieci metriprevista dall'art. 24.2 delle NDA al PUC di Bolzano, riducendola a settemetri, impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. davanti al giudiceamministrativo, è stata confermata definitivamente nella sua legittimitàdal Consiglio di Stato, ed è evidente che il contenuto di quella disposizionerisulta vincolante anche per gli altri suoi destinatari, che pure non sonostati parte del giudizio amministrativo, che non possono in questa sedeinvocarne la disapplicazione da parte del giudice ordinario, in quanto ciòintaccherebbe la legittimità della delibera della Giunta provinciale e dellaconseguente concessione edilizia per la costruzione del Museo, che è statadefinitivamente riconosciuta dal giudice amministrativo prima cheintervenisse la sentenza n. 114/2012 della Corte Costituzionale sull'art.126-bis L.P. n. 13/1997.La costruzione del Museo di [OSCURATO:PERSONA] e Contemporanea di Bolzano daparte della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano è stata quindi correttamenteindicata dall'impugnata sentenza come attività lecita, che ha dato luogosolo all'indennizzo dei proprietari di unità immobiliari frontistanti ex art. 44T.U. Espropri.3. Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, comma2° c.c., nonché 115 e 116 c.p.c.. La Corte d'appello avrebbeerroneamente confermato la pronuncia di prime cure nella parte in cuiaveva ritenuto le immissioni oggetto di causa cessate nella primavera del2016, a seguito di un intervento di opacizzazione sulla pannellatura, conconseguente limitazione temporale dei danni da esse prodotti, malgradol’assenza di qualsivoglia prova offerta dalla resistente e l’espressacontestazione delle ricorrenti.Numero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/20264. Con il quarto motivo, le ricorrenti assumono la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio ai fini della quantificazione del danno daimmissioni e che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovverosia lamancata verifica, da parte del CTU nominato dal Tribunale, dell’asseritariduzione delle immissioni al di sotto della soglia di normale tollerabilità o,comunque, dell’ultimazione degli interventi e della rimozione del dannodenunziato.4.1 Il terzo ed il quarto motivo, attinenti al risarcimento dei danni subitidai ricorrenti per le immissioni, vanno esaminati congiuntamente e sonoinammissibili.Il terzo motivo è inammissibile, perché si vorrebbe ottenere unarivalutazione del materiale istruttorio raccolto al fine di conseguire ilrisarcimento danni per un periodo più lungo rispetto a quello riconosciuto,e quindi un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, senzache si lamenti un'inversione dell'onere probatorio ed al di fuori delperimetro applicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c. individuato da questaCorte.In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa allaviolazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 del cpc non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a basedella decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 15096/2025;Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 27847/2021).Il quarto motivo è inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per“doppia conforme”. Va infatti rammentato, che per giurisprudenzaNumero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026consolidata di questa Corte, il ricorso per cassazione proposto per ilmotivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (tra le varie Cass. n.6381/2026; Cass. n. 5947/2023;Cass. n. 26774/2016), e che ricorre la “doppia conforme” anche quando ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice basandosi sullastessa ricostruzione in fatto (Cass. n. 7724/2022), e nel caso di specieparte ricorrente non ha evidenziato differenze nella ricostruzione in fattotra la sentenza di secondo grado e quella di primo grado.5. Con il quinto motivo, subordinato ai primi due, ci si duole dellaviolazione dell’art. 360, comma 3° (rectius 1°, n. 3) c.p.c., per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 9 D.M. n. 1444/1968 in relazione all’art.2058 c.c., per non avere i Giudici di merito pronunciato in ordine allarichiesta delle ricorrenti, per l’eventualità in cui non fosse stata ritenutaequivalente in applicazione dell’art. 2058 c.c., di tenere conto, nelladeterminazione del quantum, dei vantaggi conseguiti dalla resistente inragione dell’edificazione a distanza infralegale.Il quinto motivo deve dichiararsi assorbito per effetto della reiezione deiprimi due motivi di ricorso, che erano intesi a fare riconoscere comeillecita l'attività della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano di costruzione delMuseo di [OSCURATO:PERSONA] e Contemporanea di Bolzano, giacché solo da unaqualificazione in tal senso sarebbe potuta derivare la risarcibilità dei danniparametrati ai vantaggi conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzanocon l'edificazione del Museo a distanza inferiore ai dieci metri, chepacificamente non rientrano invece tra le voci indennizzabili ex art. 44 delT.U. Espropri.Numero registro generale 5071/2021Numero sezionale 1719/2026Numero di raccolta generale 24680/2026Data pubblicazione 17/08/2026In base al principio della soccombenza le ricorrenti vanno condannate insolido al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano dellespese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico dei ricorrenti in solido, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna in solido la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. eChristine Pfitscher al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per spese ed euro7.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater del D.P.R. n.115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico delle ricorrenti in solido, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.7.2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]