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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 06774/2022

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re ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso 6601/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente - e sul ricorso successivoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (Italy ) S . r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con apostille dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente per intervento- avverso il decreto n. 1514/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 09/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ai sensi dell’art 23, comma 8 - bis, d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e del ricorso dell’amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) concluse con i propri soci (Varndell L t d e Upcroft L td ), le banche creditrici – tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BNL) – ed alcuni fornitori , un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. (di seguito ADR) – poi omologato d al Tribunale di Milano in data 29/02/2012 – c ui era collegato un contratto di finanziamento denominato [OSCURATO:PERSONA] (successivamente confluito, insieme ad un Amendement and [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel “Contratto di [OSCURATO:PERSONA]”) che contemplava il consolidamento e riscadenziamento del debito di [OSCURATO:SOCIETA] per pregressi finanziamenti delle banche, l’impegno di queste ultime a rilasciare in suo favore lettere di credito e garanzie, ed il rimborso di una cospicua parte d el debito così riscadenziato, tramite il ricavato dalla vendita d i alcune partecipazioni di [OSCURATO:SOCIETA] ; in particolare , l’ADR prevedeva al punto 4.5, tra l’altro, l’impegno delle banche finanziatrici a valutare in buona fedema discrezionalmente la possibilità di intervenire a favore di [OSCURATO:SOCIETA] « per facilitare il buon andamento della Società al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa».

1.1. Sin dai primi mesi del 2012 l’andamento di [OSCURATO:SOCIETA] si rivel ò peggiore del previsto (v. relazione al bilancio al 31 dicembre 2011 che registrava « u n deciso scostamento rispetto agli obbiettivi del piano industriale sotteso alla ristrutturazione del debito», con conseguenti «incertezze sul presupposto della continuità aziendale», tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. certific ò il bilancio, come era avvenuto per il bilancio dell’esercizio precedente), rendendo necessaria una ricapitalizzazione.

1.2. Di conseguenza, in data 07/08/2012 le banche conclusero con [OSCURATO:SOCIETA], in attuazione del predetto punto

4.5. dell’ADR, un ”Accordo SFP” che prevedeva al punto 4 la conversione dei crediti da finanziamento consolidato in strumenti f inanziari p artecipativi ( di seguito SFP) ex art. 2346, comma 6 , c.c. ; v en ne così emessa in pari data una prima tranche di SFP , sottoscritta “automaticamente” dalle banche con efficacia immediata , mediante compensazione con il credito da finanziamento consolidato; si prev i de inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA], qualora avesse subi to perdite eccedenti di 28 milioni di euro le perdite esistenti al 30 giugno 2012 (condizione sospensiva), avrebbe emesso ulteriori tranches di SFP – sino all’ammontare complessivo di euro 38.828.242,00 (di cui euro 3.732.187,39 imputabili alla quota di BNL)– che avrebbero seguito la stessa sorte della prima tranche.

1.3. La suddetta condizione si verific ò i l 31 /08/ 2012 e i l 31/10/2012, sicché [OSCURATO:SOCIETA] emise la 2° tranche i n data 27/09/2012 (comunicata a BNL il 25/10/2012) e poi la 3° tranche i n data 20/11/2012 (comunicata a BNL il 13/12/2012), con conseguente riduzione del credito da finanziamento consolidato di BNL per la somma di euro 10.054.583,00.

Tuttavia BNL , che nel frattempo aveva rilasciato una serie di garanzie in favore di [OSCURATO:SOCIETA], non ritirò i relativi certificati né contabilizzò la conversione, ritenendo che la seconda e terza tranche fossero state emesse al di fuori delle previsioni dell’Accordo SFP, poiché, alla data di emissione degli strumenti, [OSCURATO:SOCIETA] versava ormai in stato di dissesto ed erano venuti meno i presupposti di facilitazione del buon andamento della società edi mantenimento di una dotazione patrimoniale idone a allo svolgimento dell'attività di impresa, che erano asseritamente alla base della conversione (tanto che il 12 dicembre 2012 , giorno anteriore all'emissione della terza tranche , gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] avevano convocato l'assemblea degli azionisti per deliberare la richiesta di “ammissione a procedure concorsuali”).

1.4. Con decreto del 21 /12/ 2012 il M inistero dello sviluppo economico ammise [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di ammi nistrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2,comma 2, d.l. 23 dicembre 2003 n . 347, convertito con modificazioni dalla l . 18 f ebbraio 2004 n . 39 .

Quindi, con sentenza del 9 gennaio 2013 il Tribunale di Livorno ne dichiaròlo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 4, l. n. 39 del 20 04 .

1.5. BNL ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura per i seguenti crediti: (i) euro 60.409.054,57 in via chirografaria, a titolo rimborso dei finanziamenti oggetto di consolidamento; (ii) e uro 932.959,00 in via chirografaria e condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate prima della stipula dell’ADR e non ancora escusse (“fideiussioni esistenti”); (iii) euro 40.190,58 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in nome e per conto di BNL e non ancora escusse (“garanzie B1”), oltre commissioni; (iv) euro 1.257.037,73 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., controgarantite in parte qua da BNL e non ancora escusse (“garanzie B2”), nonché “fees”.1.6.

Il giudice delegato ha ammesso parzialmente i crediti di BNL , in particolare: i) ha ridotto l’importo del credito chirografario da finanziamento consolidato d a e ur o 60.409.054,57 a e uro 56.817.185,97 (oltre interessi per e uro 859.681,21) «in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP emesse»; ii) ha ridotto a euro 908.243,44 l ’importo richiesto in via chirografari a condizionale con riserva per le “f ideiussioni e sistenti ”, « in quanto la garanzia pari a euro 24.715,56 risulta essere priva di efficacia»; ii i ) ha ammesso (non già in prededuzione ex artt. 111 e 182 - quater l.fall., «in quanto non sussistono i presupposti di legge», ma) in via chirografaria condizionale con riserva, ex art. 96 co. 2 n. 1 l.fall. , e per un minore importo, i crediti relativi alle “garanzie B1 e B2” per essere le stesse scadute e quindi prive di efficacia, nonché , per la “garanzia Eni”, per intervenuta escussione; iv) ha ammesso al chirografo l’importo di euro 16.744,44 «in quanto non sussistono i presupposti di legge per il privilegio richiesto».

1.7. Il Tribunale di Livorno ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA] AS) proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ed ha altresì accoltol’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla procedura.

1.8. In particolare, il tribunale ha ritenuto corretta la decurtazione del credito chirografario da finanziamento consolidato della somma di Euro 3.732.187,39 per tener conto anche delle ulteriori due tranches di SFP emessi da [OSCURATO:SOCIETA] a favore della BNL, osservando che ( v. p.to 2 del decreto impugnato): a) l’Accordo SFP non prevedeva condizioni ulteriori rispetto alla condizione sospensiva che [OSCURATO:SOCIETA] subisse perdite eccedenti di 28 milioni di euro quelle esistenti al 30 giugno 2012, condizione che si era pacificamente verificata ; b) la conversione dei crediti in SFP era stata prevista «con efficacia immediatamente vincolante a far data dal 7.8.2012 (data nella quale parte opponente non contesta che sussistessero le condizioni per dare attuazione al piano di ristrutturazione) ed era subordinata al solo verificarsi di perdite ulteriori per € 28.000.000 », in forza dell a condizione sospensiva contenuta nell’Accordo SFP; c) «solo ove alla data del 7.8.2012 fossero mancate le possibilità di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale, essendo la emissione di SFP funzionale alla attuazione dello stesso (…) ciò avrebbe comportato la nullità del negozio in quanto privo di causa concreta», come eccepito dalla procedura; d) «invece, poiché a quella data parte opponente non contesta che il piano fosse attuabile e poiché a quella data di ha la conversione dell’intero credito consolidato (…) sono irrilevanti le successive sopravvenienze che rendono inattuabile il piano , che pertanto non possono costituire né una condizione non sviluppata, né comportare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dello stesso».

1.9. Quanto ai crediti di regressoper le garanzie prestate in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il tribunale ha riformato la decisione del giudice delegato riconoscendo la prededuzione ex art. 182 quater l.fall. per le garanzie sopra indicate come Eni, B1 e B2 non scadute, osservando, tra l’altro ( v. p.to 6 del decreto impugnato) : i) che « anche i cc.dd. crediti di firma (tra cui la fideiussione bancaria prestata nell’interesse dell’impresa ed a favore di terzi) » rientrano tra i “ finanziamenti effettuati in qualsiasi forma ” tutelati dall’art. 182 - quater l.fall. ; ii) che già nel proprio «precedente decreto del 1.7.2015 richiamato da parte opponente» era stata esclusa la « concreta possibilità da parte del tribunale di compiere l’accertamento circa l’attuabilità del piano al momento d ella prestazione della garanzia » , in epoca successiva alla sua omologazione; iii) che in ogni caso , valutando la documentazione prodotta, non vi è prova «della impossibilità di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato, al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni».

2. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] AS ha proposto ricorso per cassazione notificato a BNL in data 04/03/2016, affidato asei motivi, cui BNL ha resistito con controricorso (notificato il 13/04/2016) , espressamente riferito ai soli crediti di Euro 592.391,54 ammessi in prededuzione ex artt. 111 e 182-quater l.fall. con riserva in via condizionale ex art. 96, c omma 2 , n. 1 l. fall. (di cui al par. 5.4.c) del controricorso), e non anche a quelli ammessi in prededuzione senza riserva (di cui ai par. 5.4.b) e 5.4.d) del controricorso) in quanto ceduti a terzi,ai sensi della l. n. 130 del 1999, in data 24/03/2016.

2.1. Lo stesso decreto è stato impugnato da BNL con ricorso per cassazione affidato a due motivi – notificato il 05/03/2016 e quindi riunito al primo ricorso ai sensi dell’art. 335 c.p.c.– cui [OSCURATO:SOCIETA] AS ha resistito con controricorso.

2.2. Successivamente la SC Lowy PI (Italy) s.r.l. (di seguito SC) , dichiarandosi «interessata a far valere nel presente giudizio i diritti derivanti»dai crediti oggetto di cessione onerosa e pro soluto in data 24/03/2016, «in quanto non azionati dal cedente BNL» (sostanzialmente i crediti da regresso relativi alla garanzia Eni e le commissioni e fees relativi alle garanzie B1 e B2), ha notificato a [OSCURATO:SOCIETA] AS, in data 16/03/2018, un “controricorso per intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c.”.

2.3. In vista della pubblica udienza del 2 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] AS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

2.4. La Procura generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’inammissibilità dell’intervento di SCe dell’infondatezza dei ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] AS e BNL.[OSCURATO:PERSONA]

3. Preliminarmente il Collegio ritiene che sia ammissibile il “controricorso per intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c.” depositato da SCper far valere i crediti ad essa ceduti da BNL dopo la proposizione dei due ricorsi per cui è causa, tenuto conto che la cedente ha espressamente dichiarato a pag. 12 del controricorso che quest’ultimo «deve intendersi esclusivamente riferito» al credito chirografario escluso e ai crediti ammessi in prededuzione con riserva in via condizionale, «essendo rimessa al cessionario l’eventuale difesa delle linee acquisite».

3.1. Invero, sul ruolo processuale che i l successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte.

3.2. In un primo momento si èsostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (Cass. Sez.

U, 9753/1994, 1245/2004) , tu tt avia « nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005).

3.3. Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – « ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass.10 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988).

3.4. In seno a questo nuovo orientamen to si è però venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass.18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., « nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass.5987/2021in motivazione).

3.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile –pena analoga lesione del diritto di difesa – l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi sia una successione a titolo particolare parziale e il dante causa si costitui sca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ ultimo le relative difese ; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria ( v.

Cass.25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorsodella società cessionari a d e i crediti di una banca).4.

Passando all’esame del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] AS, esso va rigettato per ragioni di inammissibilità o infondatezza dei motivi.

4.1. In particolare, il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 182-quater,comma 1 , l.fall. , sull’assunto che le linee di “finanziamento per firma” non rientrerebbero nella nozione di “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”, trattandosi di «crediti di regresso relativi a fideiussioni bancarie prestate nell’interesse dell’imprenditore a favore di terzi (aventi, com’è noto, causa di garanzia e non di finanziamento)».

4.2. Il secondo attribuisce lo stesso vizio all’affermazione del tribunale per cui gli scostamenti rispetto agli obbiettivi del piano industriale dell’ADRverificatisi nei mesi successivi al primo trimestre 2012non erano tali da compromettere l’attuazione del piano, mentre «uno scostamento oggettivo (specie se sensibile) rispetto alle previsioni del piano dovrebbe determinate di per sé solo il venir meno degli effetti protettivi dell’omologa», ed eventuali finanziamenti erogati in simili condizioni non potrebbero più esse re considerati “in esecuzione” dell’ADR omologato, in assenza di una nuova attestazione ed una nuova omologazione.

4.3. Il terzo lamenta violazione o falsa applicazione dell’ art 115 c.p.c., per avere il tribunale escluso che gli scostamenti avessero compromesso l’attuabilità del piano ( c o n conseguente necessità per le banche di sottoporre al tribunale una revisione dell’ADR ) pur non avendolo BNL mai contestato ed avendo anzi ammesso l’esistenza e la propria conoscenza dell’inattuabilità dell’ADR e del piano su cui esso si fondava (come sarebbe emerso dagli atti difensivi di BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo).

4.4. Il quarto denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 99 , co mma 7 , l.fall. , per avere il tribunale escluso che, ai fini della prova dell’asserita inattuabilità del piano, fosse utilizzabile la relazione tecnica della dr.ssa Chiaruttini del 4 luglio 2012, trattandosi di documento «versato in atti tardivamente e non essendo detta relazione già stata prodotta da parte opponente», posto che la decadenza ex art. 99 comma 7 l.fall. non opererebbe nell’ipotesi di accettazione, anche implicita, del contraddittorio e conseguente «rinuncia a far valere la tardività della produzione».

4.5. Il quinto deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il tribunale omesso di valutare prove decisive, quali i documentiprodotti sugli scostamenti dal piano.

4.6. Il sesto torna a denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 182-quater, co mma 1 , l.fall. , poiché non avrebbero potuto essere considerati finanziamenti “in esecuzione” del piano quell i effettuati a fronte di scostamenti che avrebbero dovuto indurre le banche creditrici a richiedere a Lucchiniuna modifica del piano e una nuova asseverazione,da sottoporre a consenso e nuova omologa.

5. Il primo, il secondo ed il sesto motivo sono infondati, alla luce dei precedenti specifici di questa Corte, cui si intende dare continuità, in base ai quali la p rededucibilità attribuita d a ll'art. 182 quater, comma 1, l.fall ., ai crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis l.fall. è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo, stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito (Cass. 2627/2018, in fattispecie in cui il finanziamento consisteva in una fideiussione ; conf.

Cass. 16347/2018, sempre in tema di fideiussioni, sia pure a condizione che «esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale», aspetto, questo, che non rientra nel perimetro di indagine del presente giudizio).

5.1. Sul punto il tribunale, dopo aver richiamato a pag. 6 del decreto un proprio precedente che esclude la possibilità di sindacare l’attuabilità del piano una volta omologato il relativo accordo di ristrutturazione dei debiti, ha aggiunto che tale questione nemmeno si pone in concreto nel caso in esame, in quanto dalle risultanze istruttorie non emerge che, nel momento in cui furono prestate le fideiussioni de quibus, vi fosse una «impossibilità di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato».

5.2. Né a diversa conclusione induce l’art.101 del codice della crisi e dell’insolvenza di prossima applicazione (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 4 e succ. modifiche e integrazioni) – invocato a pag. 22 della memoria di [OSCURATO:SOCIETA] AS ai fini della possibilità di rinvenire nel CCII un utile criterio interpretativo degli istituti concorsuali vigenti con i quali sussista una “continuità” di regime ( Cass. Sez.

U, 12476/2020, 8504/2021, 12154/2021)– poiché la norma esclude la prededuzione in casi ben definiti (e cioè quando il piano, secondo una valutazione ex ante al momento del suo deposito, risulta basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti, o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze) tra i quali non rientra quello in disamina, relativo alla non attuabilità del piano per fatti sopravvenuti alla sua omologazione.

6. I motivi terzo e quinto, al di là della mancata impugnazione della prima ratio decidendisopra riportata al punto

5.1. (rispetto alla qual e [OSCURATO:SOCIETA] AS obietta la contraddittorietà con l’affermazione, a pag. 4 del decreto impugnato, che l’impossibilità di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato, al momento della prima emissione degli SFP, avrebbe potuto comportare « la nullità del negozi o i n quanto privo di causa concreta»), presentano comunque ulteriori profili di inammissibilità.

6.1. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite , «per d edurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c..» (Cass. Sez.

U, 20867/2020, 16598/2016).

6.2. Il presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentitoil sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474del 2019, n. 20867 del 2020). 6.3.Nel caso di specie, la “non contesta zione” allegata con il terzo motivo, a supporto della dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. , difetta di univocità, poiché le affermazioni contenute negli atti difensivi di BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo, riportate a pag. 41 e 42 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] AS, risultano collocate temporalmente all’epoca di emissione della seconda e terza tranche di SFP, dunque non già alla data del 7 agosto 2012 (presa in considerazione a pag. 4 del decreto impugnato), ma a quelle successive del 27/09/2012 (comunicat a a BNL il 25/10/2012) e del 20/11/2012 (comunicata a BNL il 13/12/2012 ) , a fronte di garanzie che, come si legge a pag. 6 dello stesso decreto, sarebbero state «emesse tra il 9.3.2012 e il 3.10.2021», con la conseguenza che le evocate deduzioni difensive non risultano decisive ai fini della configurazione del “ fatto non contestato ” in tesi preclusivo dell’accertamento in fatto compiuto dal tribunale – alla luce della documentazione specificamente analizzata a pag. 6 e 7 del decreto impugnato– circa l ’insussistenza dell ’ impossibilità di dare attuazione all’ADR omologato «al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni», e ciò anche « a prescind ere dall’aspetto sopra evidenziato» (ossia alla negata ammissibilità di un sindacato giudiziale sulla sopravvenuta inattuabilità dell’accordo ai fini del diniego di prededuzione ex art. 182-quater,comma 1 , l.fall.).

6.4. Alla luce di quanto precede è evidente l’inammissibilità del quinto motivo, dovendosi rammentare che , in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

6.5. Orbene, quella che nel caso di specie appare, in effetti , come contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018,11892/2016); e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione ( contrapponendovi le proprie ) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

6.6. E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez.

U, 28220/2018).

7. Con riguardo al quarto motivo, premesso in generale che l e decadenze stabilit e dall’art. 99, comma 2, n. 4) e comma 7, l.fall. ineriscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.15037/2016, 19610/2017; conf., in materia di rito del lavoro, Cass.24900/2005, Sez.

U, 7708/1993) e che la violazione delle norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, in quanto preordinate a tutelare interessi generali, «è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene» (Cass. 7270/2008, 16800/2018), si rileva che la pretesa accettazione del contraddittorio– quale limite alla rilevabilità d’ufficio della tardività della produzione istruttoria (Cass. 10454/2019, 9491/2007)– viene allegata sulla scorta dei riferimenti al doc . n. 12, tardivamente prodotto, contenuti nelle note riepilogative depositate da BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo (v. pag. 45 ricorso [OSCURATO:SOCIETA] AS), circostanza che, oltre ad essere specificamente contestata (v. pag. 20 controricorso BNL ) , risente della medesima non conducenza cronologica segnalata sopra,al punto

6.3. e riveste dubbia decisività, alla luce della puntuale disamina del restante compendio documentale operata dal collegio livornese.

8. Passando all’esame del ricorso di BNL, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1362 c.c.

«per non avere il tribunale interpretato le clausole le une per mezzo delle altre e, in presenza di vicenda negoziale oggetto di più atti scritti, per non avere interpretato tutte le conve n zioni , anche inseriti in atti scritti diversi, le une per mezzo delle altre ( e, nello specifico, per non avere il T ribunale interpretato l’art. 4 dell’A ccordo SFP anche alla luce dell’art. 4.5 dell’A ccordo di ristrutturazione , e non avere pertanto verificato se la Condizione S ospensiva di cui all'art. 4 dell' A ccordo SFP non potesse dirsi avverata se in assenza dei presupposti necessari a “ facilitare il bu on andamento della società al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell'attività di impresa” previsti dall'articolo 4.5 dell'accordo di ristrutturazione)».

8.1. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza – in mancanza della trascrizione integrale delle clausole interessate (Cass. 2560/2007, 24461/2005, 12518/2001) – sia perché le statuizioni censurate non rivelano una violazione né de i canoni ermeneutici denunziati (interpretazione letterale e logico- sistematica)né del doveroso esame complessivo degli accordi (Cass.20294/2019),avendo il ricorrente piuttosto fornito un’interpretazione delle varie pattuizioni inter partes diversa e contrapposta a quella data dal giudice di merito (Cass. 34672/2021, 995/2021, 28319/2017, 27136/2017, 17168/2012, 13242/2010); ma, come è noto, l’interpretazione del contratto ( e , più in generale , degli atti di autonomia privata)è attività riservata al giudice di merito , come tale sottratta al sindacato di legittimità ( ex plurimis , Cass. 34630/2021, 32502/2021, 17385/2017).

In ogni caso, dal contesto pattizio della vicenda, ed in particolare dal tenore letterale della clausola n. 4 dell’Accordo SFP, emerge chiaramente (art. 1362, co mma 1, c.c.) che la conversione del credito da finanziamento consolidato delle banche nella seconda e terza tranche di SFP era sospensivamente condizionata al peggioramento della situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di perdite eccedenti di oltre euro 28.000.000,00 quelle registrate alla data del 30giugno 2012.

9. Il secondo mezzo lamenta testualmente la « violazione o falsa applicazione degliartt. 1353, 1463, 1467, 1256 c.c. : (I) per avere il tribunale ritenuto che, pur in pendenza di condizione sospensiva, gli effetti contrattuali si fossero verificati alla data del consenso e (II) per avere ritenuto, anche sulla base di tale erroneo presupposto, che la persistenza o meno della causa concreta dell'accordo andasse verificata solo alla data del consenso, e non anche alla data di avveramento della condizione sospensiva e di produzione degli effetti contrattuali(e, nello specifico , (I) per avere ritenuto il tribunale che la conversione di debiti in SFP si fosse realizzata già dal 7 agosto 2012anche per la seconda e terza tranche, (II) per non avere invece ritenuto che l'efficacia di tale conversione fosse differita all'avveramento della condizione sospensiva, nonché, (III) per avere ritenuto, anche sulla base d i tali erronei presupposti , che la persistenza o meno della causa concreta dell'accordo SFP andasse verificata solo al momento della conclusione dell'accordo SFP medesimo e non anche al momento di avveramento della condizione sospensiva)».

In sintesi,il tribunale avrebbe dovuto accerta re l a non attuabilità dell’ADR, e il venir meno della “causa di risanamento” sottesa all’Accordo SFP, al momento del verificarsi della condizione sospensiva, e quindi dichiarare la risoluzione dell’Accordo SFP – per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. o per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.– ovvero il suo scioglimento ex art. 1256 c.c.

9.1. La censura è inammissibile.

In primo luogo, la ratio decidendi del tribunale presuppone anche l’efficacia retroattiva della condizione, aspetto che non viene esplicitamente censurato: a pag. 12 del ricorso BNL ci si limita a rilevare che, ai sensi dell’art. 1353 c.c., «in pendenza della condizione il contratto non produce pacificamente effetti» e a pag. 15 si ribadisce il concetto , trascurandosi però che l’art. 1360 c.c. prevede la retroattività della condizione, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto gli effetti debbano essere riportati ad un momento diverso.

9.2. La questione connessa del venir meno della “ causa concreta ” dell’Accordo SFB si inscrive invece nell’interpretazione sistematica degli accordi, che prevedevano l’intervento delle banche proprio in caso di perdite superiori ad una certa soglia, per consentire l’attuazione dell’ADR.

Né risponde al vero che il tribunale abbia sostenuto che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti fosse il risanamento (come sostiene BNL a pag. 14 del ricorso, senza peraltro considerare che gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. possono anche avere natura liquidatoria, sicché la causa concreta appare semmai e ssere quella di impedire l’insolvenza), avendo piuttosto affermato che l’attuabilità dell’accordo va valutataex ante, al momento della sua conclusione , e non ex post (tenendo conto cioè delle sopravvenienze che possono rendere inattuabile il piano).

9.3. Ulteriori profili di inammissibilità del motivo risiedono nella novità delle domande di risoluzione proposte in questa sede (come eccepito daLucchini AS) e nell’impossibilità per il debitore soggetto a fallimento, così come ad amministrazione straordinaria, di proporre domanda di risoluzione del contratto (come argomentato nelle conclusioni della Procura generale), «neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - co n riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche» (Cass.19914/2017, 25868/2011, 9170/2005).

10. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti e ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e BNL, in ragione della reciproca soccombenza.

Va invece disposta la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] in AS alla rifusione delle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],liquidate come da dispositivo.

11. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez.

U, 23535/2019; Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] .

Dichiara compensate le spese tra [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Italy) S.r.l., che si liquidano nella misura di Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso 6601/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente - e sul ricorso successivoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.22/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] (Italy ) S . r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 14 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con apostille dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; -controricorrente per intervento- avverso il decreto n. 1514/2016 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 09/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ai sensi dell’art 23, comma 8 - bis, d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. e del ricorso dell’amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) concluse con i propri soci (Varndell L t d e Upcroft L td ), le banche creditrici – tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito BNL) – ed alcuni fornitori , un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall. (di seguito ADR) – poi omologato d al Tribunale di Milano in data 29/02/2012 – c ui era collegato un contratto di finanziamento denominato [OSCURATO:PERSONA] (successivamente confluito, insieme ad un Amendement and [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel “Contratto di [OSCURATO:PERSONA]”) che contemplava il consolidamento e riscadenziamento del debito di [OSCURATO:SOCIETA] per pregressi finanziamenti delle banche, l’impegno di queste ultime a rilasciare in suo favore lettere di credito e garanzie, ed il rimborso di una cospicua parte d el debito così riscadenziato, tramite il ricavato dalla vendita d i alcune partecipazioni di [OSCURATO:SOCIETA] ; in particolare , l’ADR prevedeva al punto 4.5, tra l’altro, l’impegno delle banche finanziatrici a valutare in buona fedema discrezionalmente la possibilità di intervenire a favore di [OSCURATO:SOCIETA] « per facilitare il buon andamento della Società al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell’attività d’impresa». 1.1. Sin dai primi mesi del 2012 l’andamento di [OSCURATO:SOCIETA] si rivel ò peggiore del previsto (v. relazione al bilancio al 31 dicembre 2011 che registrava « u n deciso scostamento rispetto agli obbiettivi del piano industriale sotteso alla ristrutturazione del debito», con conseguenti «incertezze sul presupposto della continuità aziendale», tanto che la [OSCURATO:SOCIETA]. certific ò il bilancio, come era avvenuto per il bilancio dell’esercizio precedente), rendendo necessaria una ricapitalizzazione. 1.2. Di conseguenza, in data 07/08/2012 le banche conclusero con [OSCURATO:SOCIETA], in attuazione del predetto punto 4.5. dell’ADR, un ”Accordo SFP” che prevedeva al punto 4 la conversione dei crediti da finanziamento consolidato in strumenti f inanziari p artecipativi ( di seguito SFP) ex art. 2346, comma 6 , c.c. ; v en ne così emessa in pari data una prima tranche di SFP , sottoscritta “automaticamente” dalle banche con efficacia immediata , mediante compensazione con il credito da finanziamento consolidato; si prev i de inoltre che la [OSCURATO:SOCIETA], qualora avesse subi to perdite eccedenti di 28 milioni di euro le perdite esistenti al 30 giugno 2012 (condizione sospensiva), avrebbe emesso ulteriori tranches di SFP – sino all’ammontare complessivo di euro 38.828.242,00 (di cui euro 3.732.187,39 imputabili alla quota di BNL)– che avrebbero seguito la stessa sorte della prima tranche. 1.3. La suddetta condizione si verific ò i l 31 /08/ 2012 e i l 31/10/2012, sicché [OSCURATO:SOCIETA] emise la 2° tranche i n data 27/09/2012 (comunicata a BNL il 25/10/2012) e poi la 3° tranche i n data 20/11/2012 (comunicata a BNL il 13/12/2012), con conseguente riduzione del credito da finanziamento consolidato di BNL per la somma di euro 10.054.583,00. Tuttavia BNL , che nel frattempo aveva rilasciato una serie di garanzie in favore di [OSCURATO:SOCIETA], non ritirò i relativi certificati né contabilizzò la conversione, ritenendo che la seconda e terza tranche fossero state emesse al di fuori delle previsioni dell’Accordo SFP, poiché, alla data di emissione degli strumenti, [OSCURATO:SOCIETA] versava ormai in stato di dissesto ed erano venuti meno i presupposti di facilitazione del buon andamento della società edi mantenimento di una dotazione patrimoniale idone a allo svolgimento dell'attività di impresa, che erano asseritamente alla base della conversione (tanto che il 12 dicembre 2012 , giorno anteriore all'emissione della terza tranche , gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA] avevano convocato l'assemblea degli azionisti per deliberare la richiesta di “ammissione a procedure concorsuali”). 1.4. Con decreto del 21 /12/ 2012 il M inistero dello sviluppo economico ammise [OSCURATO:SOCIETA] alla procedura di ammi nistrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2,comma 2, d.l. 23 dicembre 2003 n . 347, convertito con modificazioni dalla l . 18 f ebbraio 2004 n . 39 . Quindi, con sentenza del 9 gennaio 2013 il Tribunale di Livorno ne dichiaròlo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 4, l. n. 39 del 20 04 . 1.5. BNL ha chiesto l’ammissione al passivo della procedura per i seguenti crediti: (i) euro 60.409.054,57 in via chirografaria, a titolo rimborso dei finanziamenti oggetto di consolidamento; (ii) e uro 932.959,00 in via chirografaria e condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate prima della stipula dell’ADR e non ancora escusse (“fideiussioni esistenti”); (iii) euro 40.190,58 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in nome e per conto di BNL e non ancora escusse (“garanzie B1”), oltre commissioni; (iv) euro 1.257.037,73 in prededuzione e in via condizionale, per gli eventuali crediti di regresso derivanti dall’escussione delle garanzie emesse da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., controgarantite in parte qua da BNL e non ancora escusse (“garanzie B2”), nonché “fees”.1.6. Il giudice delegato ha ammesso parzialmente i crediti di BNL , in particolare: i) ha ridotto l’importo del credito chirografario da finanziamento consolidato d a e ur o 60.409.054,57 a e uro 56.817.185,97 (oltre interessi per e uro 859.681,21) «in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP emesse»; ii) ha ridotto a euro 908.243,44 l ’importo richiesto in via chirografari a condizionale con riserva per le “f ideiussioni e sistenti ”, « in quanto la garanzia pari a euro 24.715,56 risulta essere priva di efficacia»; ii i ) ha ammesso (non già in prededuzione ex artt. 111 e 182 - quater l.fall., «in quanto non sussistono i presupposti di legge», ma) in via chirografaria condizionale con riserva, ex art. 96 co. 2 n. 1 l.fall. , e per un minore importo, i crediti relativi alle “garanzie B1 e B2” per essere le stesse scadute e quindi prive di efficacia, nonché , per la “garanzia Eni”, per intervenuta escussione; iv) ha ammesso al chirografo l’importo di euro 16.744,44 «in quanto non sussistono i presupposti di legge per il privilegio richiesto». 1.7. Il Tribunale di Livorno ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA] AS) proposta da [OSCURATO:PERSONA] , ed ha altresì accoltol’impugnazione incidentale tardiva proposta dalla procedura. 1.8. In particolare, il tribunale ha ritenuto corretta la decurtazione del credito chirografario da finanziamento consolidato della somma di Euro 3.732.187,39 per tener conto anche delle ulteriori due tranches di SFP emessi da [OSCURATO:SOCIETA] a favore della BNL, osservando che ( v. p.to 2 del decreto impugnato): a) l’Accordo SFP non prevedeva condizioni ulteriori rispetto alla condizione sospensiva che [OSCURATO:SOCIETA] subisse perdite eccedenti di 28 milioni di euro quelle esistenti al 30 giugno 2012, condizione che si era pacificamente verificata ; b) la conversione dei crediti in SFP era stata prevista «con efficacia immediatamente vincolante a far data dal 7.8.2012 (data nella quale parte opponente non contesta che sussistessero le condizioni per dare attuazione al piano di ristrutturazione) ed era subordinata al solo verificarsi di perdite ulteriori per € 28.000.000 », in forza dell a condizione sospensiva contenuta nell’Accordo SFP; c) «solo ove alla data del 7.8.2012 fossero mancate le possibilità di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato dal Tribunale, essendo la emissione di SFP funzionale alla attuazione dello stesso (…) ciò avrebbe comportato la nullità del negozio in quanto privo di causa concreta», come eccepito dalla procedura; d) «invece, poiché a quella data parte opponente non contesta che il piano fosse attuabile e poiché a quella data di ha la conversione dell’intero credito consolidato (…) sono irrilevanti le successive sopravvenienze che rendono inattuabile il piano , che pertanto non possono costituire né una condizione non sviluppata, né comportare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dello stesso». 1.9. Quanto ai crediti di regressoper le garanzie prestate in favore di [OSCURATO:SOCIETA], il tribunale ha riformato la decisione del giudice delegato riconoscendo la prededuzione ex art. 182 quater l.fall. per le garanzie sopra indicate come Eni, B1 e B2 non scadute, osservando, tra l’altro ( v. p.to 6 del decreto impugnato) : i) che « anche i cc.dd. crediti di firma (tra cui la fideiussione bancaria prestata nell’interesse dell’impresa ed a favore di terzi) » rientrano tra i “ finanziamenti effettuati in qualsiasi forma ” tutelati dall’art. 182 - quater l.fall. ; ii) che già nel proprio «precedente decreto del 1.7.2015 richiamato da parte opponente» era stata esclusa la « concreta possibilità da parte del tribunale di compiere l’accertamento circa l’attuabilità del piano al momento d ella prestazione della garanzia » , in epoca successiva alla sua omologazione; iii) che in ogni caso , valutando la documentazione prodotta, non vi è prova «della impossibilità di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato, al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni». 2. Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] AS ha proposto ricorso per cassazione notificato a BNL in data 04/03/2016, affidato asei motivi, cui BNL ha resistito con controricorso (notificato il 13/04/2016) , espressamente riferito ai soli crediti di Euro 592.391,54 ammessi in prededuzione ex artt. 111 e 182-quater l.fall. con riserva in via condizionale ex art. 96, c omma 2 , n. 1 l. fall. (di cui al par. 5.4.c) del controricorso), e non anche a quelli ammessi in prededuzione senza riserva (di cui ai par. 5.4.b) e 5.4.d) del controricorso) in quanto ceduti a terzi,ai sensi della l. n. 130 del 1999, in data 24/03/2016. 2.1. Lo stesso decreto è stato impugnato da BNL con ricorso per cassazione affidato a due motivi – notificato il 05/03/2016 e quindi riunito al primo ricorso ai sensi dell’art. 335 c.p.c.– cui [OSCURATO:SOCIETA] AS ha resistito con controricorso. 2.2. Successivamente la SC Lowy PI (Italy) s.r.l. (di seguito SC) , dichiarandosi «interessata a far valere nel presente giudizio i diritti derivanti»dai crediti oggetto di cessione onerosa e pro soluto in data 24/03/2016, «in quanto non azionati dal cedente BNL» (sostanzialmente i crediti da regresso relativi alla garanzia Eni e le commissioni e fees relativi alle garanzie B1 e B2), ha notificato a [OSCURATO:SOCIETA] AS, in data 16/03/2018, un “controricorso per intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c.”. 2.3. In vista della pubblica udienza del 2 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] AS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. 2.4. La Procura generale ha depositato conclusioni scrittenel senso dell’inammissibilità dell’intervento di SCe dell’infondatezza dei ricorsi di [OSCURATO:SOCIETA] AS e BNL.[OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente il Collegio ritiene che sia ammissibile il “controricorso per intervento ex art. 111, 3° comma, c.p.c.” depositato da SCper far valere i crediti ad essa ceduti da BNL dopo la proposizione dei due ricorsi per cui è causa, tenuto conto che la cedente ha espressamente dichiarato a pag. 12 del controricorso che quest’ultimo «deve intendersi esclusivamente riferito» al credito chirografario escluso e ai crediti ammessi in prededuzione con riserva in via condizionale, «essendo rimessa al cessionario l’eventuale difesa delle linee acquisite». 3.1. Invero, sul ruolo processuale che i l successore a titolo particolare può assumere nel giudizio di legittimità si registra un percorso evolutivo della giurisprudenza di questa Corte. 3.2. In un primo momento si èsostenuto che, pur essendo esclusa nel giudizio di cassazione l'ammissibilità dell'intervento volontario del terzo che non abbia partecipato alle pregressi fasi di merito (Cass. Sez. U, 9753/1994, 1245/2004) , tu tt avia « nessuna preclusione sussiste invece in caso di intervento adesivo del successore a titolo particolare nel diritto controverso» (Cass. 10598/2005). 3.3. Tale orientamento è stato poi superato, consolidandosi nel tempo il diverso principio per cui «il successore a titolo particolare nel diritto controverso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza» – in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo – « ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass.10 10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass. 11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass. 6610/1988). 3.4. In seno a questo nuovo orientamen to si è però venuta nel tempo a consolidare un’eccezione alla regola della inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, qualora essa dia luogo ad una sostanziale preclusione dell’esercizio del diritto di difesa (Cass.18967/2013, 25423/2019), nel senso che tale facoltà deve essere riconosciuta al successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., « nell'ipotesi di mancata costituzione del dante causa, ai fini dell'esercizio del potere d'azione derivante dall'acquistata titolarità del diritto controverso, determinandosi, in difetto, un'ingiustificata lesione del suo diritto di difesa» (Cass.11638/2016, 23439/2017, 33444/2018, 25423/2019; cfr. Cass.5987/2021in motivazione). 3.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che a quest’ultima fattispecie sia assimilabile –pena analoga lesione del diritto di difesa – l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi sia una successione a titolo particolare parziale e il dante causa si costitui sca dichiarando espressamente di svolgere difese esclusivamente con riguardo ai crediti rimasti nella sua titolarità, non anche per quelli ceduti al terzo, rimettendo all’iniziativa di quest’ ultimo le relative difese ; in tal caso, infatti, l’intervento del terzo è finalizzato non già a sostenere o aderire alla posizione sostanziale e processuale della parte già̀ presente nel processo, ma ad esercitare una legittimazione propria ( v. Cass.25423/2019 in motivazione, discutendosi in tema di ammissibilità del controricorsodella società cessionari a d e i crediti di una banca).4. Passando all’esame del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] AS, esso va rigettato per ragioni di inammissibilità o infondatezza dei motivi. 4.1. In particolare, il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 182-quater,comma 1 , l.fall. , sull’assunto che le linee di “finanziamento per firma” non rientrerebbero nella nozione di “finanziamenti in qualsiasi forma effettuati”, trattandosi di «crediti di regresso relativi a fideiussioni bancarie prestate nell’interesse dell’imprenditore a favore di terzi (aventi, com’è noto, causa di garanzia e non di finanziamento)». 4.2. Il secondo attribuisce lo stesso vizio all’affermazione del tribunale per cui gli scostamenti rispetto agli obbiettivi del piano industriale dell’ADRverificatisi nei mesi successivi al primo trimestre 2012non erano tali da compromettere l’attuazione del piano, mentre «uno scostamento oggettivo (specie se sensibile) rispetto alle previsioni del piano dovrebbe determinate di per sé solo il venir meno degli effetti protettivi dell’omologa», ed eventuali finanziamenti erogati in simili condizioni non potrebbero più esse re considerati “in esecuzione” dell’ADR omologato, in assenza di una nuova attestazione ed una nuova omologazione. 4.3. Il terzo lamenta violazione o falsa applicazione dell’ art 115 c.p.c., per avere il tribunale escluso che gli scostamenti avessero compromesso l’attuabilità del piano ( c o n conseguente necessità per le banche di sottoporre al tribunale una revisione dell’ADR ) pur non avendolo BNL mai contestato ed avendo anzi ammesso l’esistenza e la propria conoscenza dell’inattuabilità dell’ADR e del piano su cui esso si fondava (come sarebbe emerso dagli atti difensivi di BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo). 4.4. Il quarto denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.115 c.p.c. e 99 , co mma 7 , l.fall. , per avere il tribunale escluso che, ai fini della prova dell’asserita inattuabilità del piano, fosse utilizzabile la relazione tecnica della dr.ssa Chiaruttini del 4 luglio 2012, trattandosi di documento «versato in atti tardivamente e non essendo detta relazione già stata prodotta da parte opponente», posto che la decadenza ex art. 99 comma 7 l.fall. non opererebbe nell’ipotesi di accettazione, anche implicita, del contraddittorio e conseguente «rinuncia a far valere la tardività della produzione». 4.5. Il quinto deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per avere il tribunale omesso di valutare prove decisive, quali i documentiprodotti sugli scostamenti dal piano. 4.6. Il sesto torna a denunciare la violazione o falsa applicazione dell’art. 182-quater, co mma 1 , l.fall. , poiché non avrebbero potuto essere considerati finanziamenti “in esecuzione” del piano quell i effettuati a fronte di scostamenti che avrebbero dovuto indurre le banche creditrici a richiedere a Lucchiniuna modifica del piano e una nuova asseverazione,da sottoporre a consenso e nuova omologa. 5. Il primo, il secondo ed il sesto motivo sono infondati, alla luce dei precedenti specifici di questa Corte, cui si intende dare continuità, in base ai quali la p rededucibilità attribuita d a ll'art. 182 quater, comma 1, l.fall ., ai crediti derivanti da finanziamenti "in qualsiasi forma effettuati" in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis l.fall. è coessenziale al fatto che si tratti di crediti annoverabili nella suddetta categoria, sicché, una volta accertata la presenza di tali crediti ed omologato l'accordo, la prededucibilità consegue senza che il tribunale debba svolgere una nuova verifica di funzionalità dell'accordo medesimo, insita nell'omologazione, e quale che sia la tipologia di finanziamento adottata, anche diversa dal mutuo, stante l'ampiezza della previsione e la sua "ratio" compensativa del rischio del finanziatore realizzata con la prededucibilità del relativo credito (Cass. 2627/2018, in fattispecie in cui il finanziamento consisteva in una fideiussione ; conf. Cass. 16347/2018, sempre in tema di fideiussioni, sia pure a condizione che «esse siano state già escusse, atteso che prima dell'escussione del garante non sussiste alcun credito verso il debitore principale», aspetto, questo, che non rientra nel perimetro di indagine del presente giudizio). 5.1. Sul punto il tribunale, dopo aver richiamato a pag. 6 del decreto un proprio precedente che esclude la possibilità di sindacare l’attuabilità del piano una volta omologato il relativo accordo di ristrutturazione dei debiti, ha aggiunto che tale questione nemmeno si pone in concreto nel caso in esame, in quanto dalle risultanze istruttorie non emerge che, nel momento in cui furono prestate le fideiussioni de quibus, vi fosse una «impossibilità di dare attuazione all’accordo di ristrutturazione omologato». 5.2. Né a diversa conclusione induce l’art.101 del codice della crisi e dell’insolvenza di prossima applicazione (d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 4 e succ. modifiche e integrazioni) – invocato a pag. 22 della memoria di [OSCURATO:SOCIETA] AS ai fini della possibilità di rinvenire nel CCII un utile criterio interpretativo degli istituti concorsuali vigenti con i quali sussista una “continuità” di regime ( Cass. Sez. U, 12476/2020, 8504/2021, 12154/2021)– poiché la norma esclude la prededuzione in casi ben definiti (e cioè quando il piano, secondo una valutazione ex ante al momento del suo deposito, risulta basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti, o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze) tra i quali non rientra quello in disamina, relativo alla non attuabilità del piano per fatti sopravvenuti alla sua omologazione. 6. I motivi terzo e quinto, al di là della mancata impugnazione della prima ratio decidendisopra riportata al punto 5.1. (rispetto alla qual e [OSCURATO:SOCIETA] AS obietta la contraddittorietà con l’affermazione, a pag. 4 del decreto impugnato, che l’impossibilità di dare attuazione al piano di ristrutturazione omologato, al momento della prima emissione degli SFP, avrebbe potuto comportare « la nullità del negozi o i n quanto privo di causa concreta»), presentano comunque ulteriori profili di inammissibilità. 6.1. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite , «per d edurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c..» (Cass. Sez. U, 20867/2020, 16598/2016). 6.2. Il presupposto della violazione dell'art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentitoil sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati dalle stesse Sezioni unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, n. 34474del 2019, n. 20867 del 2020). 6.3.Nel caso di specie, la “non contesta zione” allegata con il terzo motivo, a supporto della dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. , difetta di univocità, poiché le affermazioni contenute negli atti difensivi di BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo, riportate a pag. 41 e 42 del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] AS, risultano collocate temporalmente all’epoca di emissione della seconda e terza tranche di SFP, dunque non già alla data del 7 agosto 2012 (presa in considerazione a pag. 4 del decreto impugnato), ma a quelle successive del 27/09/2012 (comunicat a a BNL il 25/10/2012) e del 20/11/2012 (comunicata a BNL il 13/12/2012 ) , a fronte di garanzie che, come si legge a pag. 6 dello stesso decreto, sarebbero state «emesse tra il 9.3.2012 e il 3.10.2021», con la conseguenza che le evocate deduzioni difensive non risultano decisive ai fini della configurazione del “ fatto non contestato ” in tesi preclusivo dell’accertamento in fatto compiuto dal tribunale – alla luce della documentazione specificamente analizzata a pag. 6 e 7 del decreto impugnato– circa l ’insussistenza dell ’ impossibilità di dare attuazione all’ADR omologato «al momento nel quale sono state prestate le fideiussioni», e ciò anche « a prescind ere dall’aspetto sopra evidenziato» (ossia alla negata ammissibilità di un sindacato giudiziale sulla sopravvenuta inattuabilità dell’accordo ai fini del diniego di prededuzione ex art. 182-quater,comma 1 , l.fall.). 6.4. Alla luce di quanto precede è evidente l’inammissibilità del quinto motivo, dovendosi rammentare che , in tema di attività valutativa del giudice rispetto alle fonti probatorie, occorre distinguere l’errore di percezione – che, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c. per violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. (che appunto vietano al giudice, rispettivamente, di fondare la decisione su prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, nonché di disattendere prove legali secondo il suo prudente apprezzamento) – dall’errore di valutazione, che invece, investendo l'apprezzamento dell’efficacia dimostrativa della fonte di prova rispetto al fatto che si intende provare, non è mai sindacabile in sede di legittimità (Cass.1229/2019, 27033/2018, 9356/2017). 6.5. Orbene, quella che nel caso di specie appare, in effetti , come contestazione del cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove (non legali) da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. – dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 23153/2018,11892/2016); e ciò sia perché la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., sia perché con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione ( contrapponendovi le proprie ) la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016). 6.6. E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella decisione impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U, 28220/2018). 7. Con riguardo al quarto motivo, premesso in generale che l e decadenze stabilit e dall’art. 99, comma 2, n. 4) e comma 7, l.fall. ineriscono a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass.15037/2016, 19610/2017; conf., in materia di rito del lavoro, Cass.24900/2005, Sez. U, 7708/1993) e che la violazione delle norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, in quanto preordinate a tutelare interessi generali, «è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene» (Cass. 7270/2008, 16800/2018), si rileva che la pretesa accettazione del contraddittorio– quale limite alla rilevabilità d’ufficio della tardività della produzione istruttoria (Cass. 10454/2019, 9491/2007)– viene allegata sulla scorta dei riferimenti al doc . n. 12, tardivamente prodotto, contenuti nelle note riepilogative depositate da BNL nel giudizio di opposizione allo stato passivo (v. pag. 45 ricorso [OSCURATO:SOCIETA] AS), circostanza che, oltre ad essere specificamente contestata (v. pag. 20 controricorso BNL ) , risente della medesima non conducenza cronologica segnalata sopra,al punto 6.3. e riveste dubbia decisività, alla luce della puntuale disamina del restante compendio documentale operata dal collegio livornese. 8. Passando all’esame del ricorso di BNL, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1363 e 1362 c.c. «per non avere il tribunale interpretato le clausole le une per mezzo delle altre e, in presenza di vicenda negoziale oggetto di più atti scritti, per non avere interpretato tutte le conve n zioni , anche inseriti in atti scritti diversi, le une per mezzo delle altre ( e, nello specifico, per non avere il T ribunale interpretato l’art. 4 dell’A ccordo SFP anche alla luce dell’art. 4.5 dell’A ccordo di ristrutturazione , e non avere pertanto verificato se la Condizione S ospensiva di cui all'art. 4 dell' A ccordo SFP non potesse dirsi avverata se in assenza dei presupposti necessari a “ facilitare il bu on andamento della società al fine di mantenere una dotazione patrimoniale idonea allo svolgimento dell'attività di impresa” previsti dall'articolo 4.5 dell'accordo di ristrutturazione)». 8.1. La censura è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza – in mancanza della trascrizione integrale delle clausole interessate (Cass. 2560/2007, 24461/2005, 12518/2001) – sia perché le statuizioni censurate non rivelano una violazione né de i canoni ermeneutici denunziati (interpretazione letterale e logico- sistematica)né del doveroso esame complessivo degli accordi (Cass.20294/2019),avendo il ricorrente piuttosto fornito un’interpretazione delle varie pattuizioni inter partes diversa e contrapposta a quella data dal giudice di merito (Cass. 34672/2021, 995/2021, 28319/2017, 27136/2017, 17168/2012, 13242/2010); ma, come è noto, l’interpretazione del contratto ( e , più in generale , degli atti di autonomia privata)è attività riservata al giudice di merito , come tale sottratta al sindacato di legittimità ( ex plurimis , Cass. 34630/2021, 32502/2021, 17385/2017). In ogni caso, dal contesto pattizio della vicenda, ed in particolare dal tenore letterale della clausola n. 4 dell’Accordo SFP, emerge chiaramente (art. 1362, co mma 1, c.c.) che la conversione del credito da finanziamento consolidato delle banche nella seconda e terza tranche di SFP era sospensivamente condizionata al peggioramento della situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA] per effetto di perdite eccedenti di oltre euro 28.000.000,00 quelle registrate alla data del 30giugno 2012. 9. Il secondo mezzo lamenta testualmente la « violazione o falsa applicazione degliartt. 1353, 1463, 1467, 1256 c.c. : (I) per avere il tribunale ritenuto che, pur in pendenza di condizione sospensiva, gli effetti contrattuali si fossero verificati alla data del consenso e (II) per avere ritenuto, anche sulla base di tale erroneo presupposto, che la persistenza o meno della causa concreta dell'accordo andasse verificata solo alla data del consenso, e non anche alla data di avveramento della condizione sospensiva e di produzione degli effetti contrattuali(e, nello specifico , (I) per avere ritenuto il tribunale che la conversione di debiti in SFP si fosse realizzata già dal 7 agosto 2012anche per la seconda e terza tranche, (II) per non avere invece ritenuto che l'efficacia di tale conversione fosse differita all'avveramento della condizione sospensiva, nonché, (III) per avere ritenuto, anche sulla base d i tali erronei presupposti , che la persistenza o meno della causa concreta dell'accordo SFP andasse verificata solo al momento della conclusione dell'accordo SFP medesimo e non anche al momento di avveramento della condizione sospensiva)». In sintesi,il tribunale avrebbe dovuto accerta re l a non attuabilità dell’ADR, e il venir meno della “causa di risanamento” sottesa all’Accordo SFP, al momento del verificarsi della condizione sospensiva, e quindi dichiarare la risoluzione dell’Accordo SFP – per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. o per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.– ovvero il suo scioglimento ex art. 1256 c.c. 9.1. La censura è inammissibile. In primo luogo, la ratio decidendi del tribunale presuppone anche l’efficacia retroattiva della condizione, aspetto che non viene esplicitamente censurato: a pag. 12 del ricorso BNL ci si limita a rilevare che, ai sensi dell’art. 1353 c.c., «in pendenza della condizione il contratto non produce pacificamente effetti» e a pag. 15 si ribadisce il concetto , trascurandosi però che l’art. 1360 c.c. prevede la retroattività della condizione, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto gli effetti debbano essere riportati ad un momento diverso. 9.2. La questione connessa del venir meno della “ causa concreta ” dell’Accordo SFB si inscrive invece nell’interpretazione sistematica degli accordi, che prevedevano l’intervento delle banche proprio in caso di perdite superiori ad una certa soglia, per consentire l’attuazione dell’ADR. Né risponde al vero che il tribunale abbia sostenuto che la causa concreta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti fosse il risanamento (come sostiene BNL a pag. 14 del ricorso, senza peraltro considerare che gli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. possono anche avere natura liquidatoria, sicché la causa concreta appare semmai e ssere quella di impedire l’insolvenza), avendo piuttosto affermato che l’attuabilità dell’accordo va valutataex ante, al momento della sua conclusione , e non ex post (tenendo conto cioè delle sopravvenienze che possono rendere inattuabile il piano). 9.3. Ulteriori profili di inammissibilità del motivo risiedono nella novità delle domande di risoluzione proposte in questa sede (come eccepito daLucchini AS) e nell’impossibilità per il debitore soggetto a fallimento, così come ad amministrazione straordinaria, di proporre domanda di risoluzione del contratto (come argomentato nelle conclusioni della Procura generale), «neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - co n riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche» (Cass.19914/2017, 25868/2011, 9170/2005). 10. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno respinti e ricorrono i presupposti per lacompensazione delle spese tra i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e BNL, in ragione della reciproca soccombenza. Va invece disposta la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] in AS alla rifusione delle spese in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA],liquidate come da dispositivo. 11. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA] . Dichiara compensate le spese tra [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Italy) S.r.l., che si liquidano nella misura di Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei