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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 05728/2024

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018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35075/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] A.S., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 158 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

PREVENTIVO, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5271/2018 depositata il30/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il 10 giugno 2010 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società [OSCURATO:PERSONA] (dora in avanti, breviter, RFI) e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna in solido al pagamento degli importidovuti in base alle riserve apposte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto n.5/2002, sottoscritto il 22.1.2002, dei lavori di completamento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, affidato da RFI all’esito di procedura di evidenza pubblica per l’importo di euro 63.366.683,99.

Nel corso del giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, nel dare atto della vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda cui faceva seguito l’atto di fusione della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva che, in caso di accoglimento delle domande proposte dall’attrice, fosse emessa condanna diretta in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n.9786/2013, condannava RFI al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 19.673.605,17, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA].

2. RFI proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, al quale resistevano [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. , nel frattempo sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

Nel corso del giudizio di appello intervenivano lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – alla quale subentrava successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - , quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, e cioè dei crediti vantati a titolo di riserve dalla BTP infrastrutture - qual e avente causa di [OSCURATO:PERSONA] spa- nei confronti della stazione appaltante, in forza del contratto n.5/2002 e per effetto del contratto di cessione in garanzia dei crediti del 15.11.2011, chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento diretto nei loro confronti di quanto dovuto alla rispettive società cedenti.

3. La Corte di appello di Roma, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sentenza non definitiva n.5271/2018, pubblicata il 30 luglio 2018, dichiarava proponibili gli interventi in appello, ma inammissibili le domande proposte dalle società intervenienti; quindi, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel frattempo costituitasi in giudizio in quanto ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria) disatteso il primo motivo, riteneva passivamente legittimata, con riferimento alla domanda proposta, [OSCURATO:SOCIETA] e , ai sensi dell’art.2506 quater ult. comma c.c., [OSCURATO:SOCIETA]. , rigettando il primo motivo dell’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello, in parziale accoglimento del terzo motivo dell’appello principale di RFI e dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarava inammissibili le riserve nn.59,60,63,74,76,94,95,98,99,101 apposte dall’appaltatore e rigettava il terzo motivo di appello incidentale limitatamente alle riserve 29,61,68,75,81,82,87,100 e

102. La Corte di appello rimetteva, infine , la causa sul ruolo per la parziale rinnovazione della c.t.u.con riferimento alle riserve nn. 79,84,91 e 96.

4. Per quel che qui ancora rileva, la Corte di appello, tenuto conto dell’art.268 c.p.c., riteneva in particolare ammissibili e tempestivi gli interventi volontari dei successori nel diritto controverso a titolo particolare, in quanto effettuati in appello prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art.111 c.p.c., non trovando ostacolo nell’art.344 c.p.c.

Secondo la Corte di appello, non ostava a detti interventi l’esistenza del mandato con rappresentanza conferito ad [OSCURATO:SOCIETA]. dalle società cessionarie, avente mera efficacia interna.

Riteneva però che le domande proposte dalle società intervenienti di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve apposte nei confronti della committente fossero inammissibili, poiché esse amplia van o il thema decidendum e , pur avendo i medesim i petitum e causa petendidi quelle oggetto del giudizio di primo grado proposte dalla dante causa [OSCURATO:SOCIETA], poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., avevano tuttavia una portata più ampia e diversa da quelle originarie, essendovi stata contestazione sulla vicenda successoria nei rapporti fra cedente e cessionario, quanto all’accertamento della titolarità nel diritto controverso da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

In assenza di riconoscimento da parte del cedente della legittimazione della cessionaria, veniva quindi ad ampliarsi l’oggetto del giudizio al rapporto cedente-cessionario e si introduceva, quale tema di indagine nuovo, l’accertamento della titolarità del rapporto controverso. [OSCURATO:SOCIETA], le domande avanzate dalle banche intervenute erano inammissibili in ragione dell’apertura della procedura concorsuale di Amministrazione straordinaria della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. , intervenuta a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n.597/2013, che ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza, perché le domande relative alla validità ed efficacia delle cessioni dovevano essere accertate dal tribunale fallimentare.

La Corte di appello, quanto ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA], rilevava l’erroneità della decisione del giudice di primo grado,che aveva , da un lato, ritenuto intercorsa una cessione di ramo di azienda fra la cedente RFI e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, aveva riconosciutola legittimazione passiva della sola RFI sul presupposto che il contratto di appalto oggetto di lite fosse già estinto alla data della cessione.

Secondo la Corte di appello, la ricostruzione operata dal Tribunale era errata, posto che fra [OSCURATO:SOCIETA] era intercorsa, prima dell’introduzione del giudizio, promosso con atto di citazione del 10 giugno 2010, un’operazione di scissione parziale con atto del 10.12.2009, nella quale l’assegnazione del contratto di appalto per cui era causa a [OSCURATO:SOCIETA] era emersa sia dall’atto di scissione (art.2),sia dal progetto presentato (all.G).

La Corte di appello, quanto alla responsabilità di RFI, aggiungeva che non poteva invocarsi l’art.2506 bis c.3 c.c., secondo cui per gli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono, in caso di scissione parziale, in solido entrambe le società, scissa e beneficiaria , dovendosi ritenere che il contratto di appalto, all’epoca della scissione, non fosse estinto ma in corso di esecuzione, come emergeva dall’ordine di servizio di variante n.2010 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; a nulla rileva va in senso contrario l’omessa indicazione, nel progetto di scissione, delle riserve iscritte dall’appaltatore nel contratto di appalto, costituenti pretese economiche liquide e non esigibili connesse strettamente al contratto dal quale erano originate, per le quali non occorreva dunque disporsi specificamente una destinazione quale elemento passivo nel progetto di scissione.

Pertanto, secondo la Corte di appello, andava esclusa l a responsabilità diretta di RFI ai sensi del ricordato comma 3 dell’art.2506 bisc.c., e si doveva invece affermare la responsabilità sussidiaria della medesima RFI ai sensi dell’art.2506 quater c.c. nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione, senza che fosse necessaria la preventiva escussione del debitore principale ([OSCURATO:SOCIETA]), come affermato da questa Corte (Cass.n.4455/2016).

5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]in Amministrazione straordinaria.

La società [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]) ha a sua volta resistito al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi.

A tale ricorso incidentale hanno a loro volta resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. , nonché con controricorso e ricorso incidentale R.F.I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a sei motivi e [OSCURATO:SOCIETA].., affidato a quattro motivi.

Ai ricorsi incidentali di [OSCURATO:SOCIETA]. e R.F.I. hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] 148 s .r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , quale incaricata della riscossione dei crediti ceduti – e per quel che qui interessa dei crediti relativi al contratto di appalto per cui è causa- alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in forza di contratto di cessione di crediti concluso il 20 dicembre 2017, ha resistito con controricorso al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA],proponendo ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

A tale ultimo ricorso incidentale hanno resistito con controricorso anche [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, unitamente a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S.e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a .

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo.

La causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3, 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost. in relazione all’art.360 c.1 nn.4 e 3 c.p.c.

La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello della ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause delle contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità della cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c.

Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità delle domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi dell’art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale delle altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente.

Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice dell’impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio,dovrebbe affrontare in ogni caso il merito della questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità della domanda.

Con il secondo motivola ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.

La sentenza impugnata, nel ritenere parimenti inammissibili le domande formulatein sede di intervento in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., in amministrazione straordinaria, in quanto capaci di interferire sulla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta la stessa società [OSCURATO:PERSONA], avrebbe tralasciato di considerare che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], svolgendo unicamente richieste, del tutto autonome rispetto alla posizione rivestita dalla cedente [OSCURATO:PERSONA], contro le società cedute – [OSCURATO:SOCIETA] e RFI - e le altre Banche intervenute.

Ciò non poteva determinare, secondo la ricorrente, la competenza del Tribunale fallimentare sulle eccezioni relative alla validità ed efficacia della cessione, le stesse risultando irrilevanti ai fini della determinazione della competenza.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe posto a fondamento della decisione un precedente di questa Corte (Cass.n.21006/2017) non pertinente, avendo esso riguardato l’ipotesi dell’azione del cessionario nei confronti del cedente sottoposto ad amministrazione straordinaria e non già quella del cessionario nei confronti del ceduto.

8. [OSCURATO:SOCIETA] . , in sostituzione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], giusta cessione dei crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt.1 e 4 della l.n.130/1999 e dell’art.58 d.lgs.n.385/1993 ha dedotto, con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3 , 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., proponendo censure sovrapponibili a quelle spiegate dal primo motivo di ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello della ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe dunque errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause delle contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità della cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c.

Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità delle domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi dell’art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale delle altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente.

Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice dell’impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio, dovrebbe affrontare in ogni caso il merito della questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità della domanda. [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente incidentale prospetta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto ammissibile l’intervento in appello, compromettendo il diritto di difesa della ricorrente incidentale Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso incidentale Siena NPL prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., dispiegando censure analoghe a quelle esposte nel secondo motivo di ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Aggiungeva che le domande proposte dalla ricorrente incidentale nel procedimento di appello non riguardavano [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, nei cui confronti MPS aveva già spiegato domanda di ammissione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria, ma [OSCURATO:SOCIETA] quando era in bonis.

9. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di scrittura privata autenticata dell’11 aprile 2016, in Notai E. Rinaldi e A. Gontecchia, nel proprio ricorso incidentale, ha dedotto con il primo motivo, rubricato sub A , la violazione degli artt.344 e 345 c.p.c., 105 c.p.c. e 111 Cost., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost.

Lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso l’ammissibilità delle domande spiegate in sede di intervento da parte delle società cedenti il credito (Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ) prospettando argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e nei due motivi di ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].

Con il secondo motivodi ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 d.lgs. n.270/1999, dolendosi della decisione impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili le domande formulate in sede di intervento, ritenendo la competenza del Tribunale fallimentare in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sul punto argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e motivi terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., risultando la cessione intercorsa fra [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:SOCIETA].) risalente ad epoca precedente alla dichiarazione di stato di insolvenza.

10. R.F.I. rete Ferroviaria italiana spa, nel controricorso al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., rilevare innanzitutto di non avere avuto notizia del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva; prospetta quindi l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non risultando possibile l’intervento nel corso del giudizio di legittimità e comunque difettando di interesse la detta ricorrente incidentale, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto chela sentenza pronunziata nei confronti del cedente spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Per altro verso, RFI prospetta, con il primo motivo di ricorso incidentale, la violazione degli artt.111, 344 e 404 c.p.c., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c.

La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’intervento delle banche cessionarie nel giudizio di appello, tralasciando di considerare che l’intervento sarebbe ammissibile solo quando l’interventore era legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art.404 c.p.c., ossia nel caso in cuoi egli rivendichi, nei confronti delle parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando, come nella specie, l’intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere le ragioni della parte appellata per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente dal rapporto che lega il suo diritto a quello di quest’ultima.

Con il secondo motivo RFI deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché dell’art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011.

La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità dell’intervento delle banche cessionarie in appello la circostanza che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad [OSCURATO:SOCIETA], ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam, esistendo un interesse preciso della Banca agente a che il credito non fosse pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore della BPM e dalla SPV, che le era subentrata, non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era statariconosciuta la legittimazione di BPM.

Con il terzo motivo RFI deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c.

La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da SPV era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso.

L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità delle riserve, in assenza di riconoscimento della fondatezza delle pretese da parte della stazione appaltante e da parte dell’autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venisse ad esistenza.

Con il quarto motivo, RFI deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e dell’art.9 della Convenzione di appalto tra RFI e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto fra RFI e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare che l’art.9 della Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzo, prevista dall’art.1260 c.c. , quello della conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante professionalmente nel campo delle cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito.

Con il quinto motivo, RFI deduce la violazione dell’art.2506 quater c.c.

La Corte di appello, dopo avere rettamente riconosciuto che fra la esponente e [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre erano in corso i lavori dell’Impianto dinamico polifunzionale oggetto dell’appalto, era stato compiuto un processo di scissione societaria all’esito del quale [OSCURATO:SOCIETA] era risultata assegnataria di una parte del patrimonio di RFI che comprendeva anche il contratto di appalto concluso con l’ATI [OSCURATO:PERSONA] G enerali s.p.a. , tuttavia avrebbe erroneamente ritenuto che per effetto di tale scissione fosse residuata una responsabilità sussidiaria di RFI, alla stregua dell’art.2506 quater c.c. , aderendo a un orientamento giurisprudenziale non condivisibile, visto che la responsabilità disciplinata dall’articolo anzidetto assicurava al creditore una tutela ex post, quando il patrimonio del suo effettivo debitore non fosse in grado di soddisfare il suo credito.

E poiché nel caso di specie il credito non era stato nemmeno accertato nel suo esatto ammontare né [OSCURATO:SOCIETA]. aveva tentato di recuperare, stante la sospensione della sentenza, il credito da [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione della RFI.

Con il sesto motivo RFI deduce la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c.

La Corte di appello sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto la responsabilità della ricorrente incidentale per responsabilità solidale sussidiaria, senza che tale forma di responsabilità fosse mai stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e prima di essa da BTP, in ogni caso non risultando che i crediti erano rimasti insoddisfatti.

11. [OSCURATO:PERSONA] , con il proprio ricorso incidentale, pur prospettando l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni esposte da RFI nel suo controricorso, ha dedotto con il primo motivo, da valere come ricorso principale in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt.11, 344 e 404 c.p.c.

La Corte di appello, avrebbe errato nel ritenere ammissibili l’intervento in appello dei successori a titolo particolare, solo in ipotesi di opposizione do terzo ai sensi dell’art.404 c.p.c., ossia nel caso in cui lo stesso rivendichi, nei confronti delle parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo e non anche nell’ipotesi di intervento qualificabile come adesivo, in quanto volto, come nel caso di specie, a sostenere le ragioni della parte appellata .

Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché dell’art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011.

La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità dell’intervento delle banche cessionarie in appello la circostanza che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam, esistendo un interesse preciso della Banca agente a che il credito non sia pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore della BPM – e della SPV che le era subentrata - non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era statariconosciuta la legittimazione di BPM.

Con il terzo motivoTrenitalia deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c.

La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da SPV era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso.

L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità delle riserve, in assenza di riconoscimento della fondatezza delle pretese da parte della stazione appaltante e da parte dell’autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venga ad esistenza.

Con il quarto motivo , [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e dell’art.9 della Convenzione di appalto tra RFI e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto fra RFI e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare che l’art.9 della Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzo- prevista dall’art.1260 c.c., quello della conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante professionalmente nel campo delle cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito.

12. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] - e del controricorso al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S.- avendo la ricorrente principale notificato il ricorso al procuratore domiciliatario costituito in grado di appello di [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amelio, che risultava medio tempore cancellato dall’albo degli avvocati, come risulta dalla certificazione prodotta agli atti dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA] del Cons iglio dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a far data dal 12.4.2018.

A fronte di tale evento, che [OSCURATO:SOCIETA] hanno allegato al momento della costituzione nel giudizio per resistere, con controricorso e ricorso incidentale, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 S.r.l., non è seguita alcuna attività da parte della ricorrente principale volta a sanare la nullità delle notifiche.

Ora, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo ( cfr.Cass.S.U. n.3702/2017).

Se, dunque, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( cfr.Cass.S.U. n.14594/2016) risulta evidente che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e da Siena NPL a fronte della conoscenza, all’interno del processo, della cancellazione volontaria dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Amelio, difensore di R.F.I. e [OSCURATO:SOCIETA] in grado di appello , e il decorso di notevole tempo da quell’evento rendonoinammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli anzidetti soggetti, rimanendo assorbite le questioni sollevate in ordine alla tempestività dei ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:SOCIETA], tempestivamente rivolti a resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] solo da aggiungere che la circostanza relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse verificato l’iscrizione dell’Avv.D’Amelio dal sito del Consiglio dell’Ordine di Roma al momento della proposizione del ricorso,evidentemente non aggiornato, sulla quale si è soffermata la difesa di [OSCURATO:PERSONA], non può spiegare alcun effetto sanante in ordine alla nullità della notifica al difensore cancellato dall’albo volontariamente: siffatta circostanza rende solo scusabile l’errore e avrebbe giustificato la riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio, ma certamente non sana il vizio della notificazione al difensore ormai privo di ius postulandi.

Per altro verso non si può ritenereche la costituzione nel giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sanato la nullità della notificazione in ragione del fatto che le stesse avevano appreso dell’esistenza del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] infatti ritenersi che ai fini della sanatoria anzidetta non è sufficiente che la parte abbia appreso aliunde dell’esistenza di un ricorso proposto nei propri confronti, non risultando tale conoscenza di fatto idonea a sanare la nullità di un atto mai ritualmente inviato dall’autore dell’atto stesso e mai ricevuto dal soggetto che si intendeva evocare in giudizio .

13. Quanto all’esame del primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del primo e del secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ( quest’ultima successore a titolo particolare della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] in base a contratto di cessione dei crediti pecuniari fra i quali quello verso [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il suo rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].) e del primo motivo , rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., tali doglianze vanno esaminate congiuntamente, ponendo tutte in discussione la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ammesso l’intervento nel giudizio di appello di Banca MPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ma ha escluso l’ammissibilità delle domande proposte dai successori a titolo particolare nel diritto controverso, in forza di contratto di cessione, relativ o , per quel che qui importa, ai crediti nascenti a titolo di riserve dalla [OSCURATO:SOCIETA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della stazione appaltante in forza del contratto n.5/2002 con il quale RFI aveva affidato i lavori di completamento dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

14. Occorre anzitutto rilevare che i ricorsi propost i da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. sono ammissibili, provenendo dai successori a titolo particolare dei soggetti che nel giudizio di appello avevano spiegato intervento in grado di appello, a loro volta quali successori a titolo particolare,e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari indicato a pag.20 del controricorso e ricorso incidentale, qui rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. giusta procura del 31.8.2018, autenticata in [OSCURATO:PERSONA] di Roma) e di [OSCURATO:PERSONA] di Milano (alla quale è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. giusta atto di cessione dei crediti in [OSCURATO:PERSONA] e Fontecchia dell’11 aprile 2016).

E infatti, questa Corte ha già ritenuto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito ( cfr - Cass.n.5987/2021 ) pure essendosi ritenuto inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr.Cass.n.6774/2022).

In sostanza, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo ( Cass. n.10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass.11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass.6610/1988).

Ora, nel caso di specie non vi è stata proposizione del ricorso per cassazione da parte dei danti causa di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per cui i ricorsi dai medesimi proposti devono ritenersi ammissibili.

15. Le censure prospettate con i motivi dei ricorsi sopra ricordati proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (queste ultime come successori rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Milano) sono infondate.

Correttamente, infatti, la Corte di appello ha escluso l’ammissibilità delle domande proposte dagli interventori in grado di appello quali successori nei diritti controversi ai sensi dell’art.111 c.p.c. in relazione al thema decidendum determinato dagli interventi in appello in relazione alla contestata ammissibilità degli interventi e delle domande proposte da parte di RFI, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]in amm.straordinaria.

Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] e le altre due banche (Monte dei Paschi e [OSCURATO:PERSONA] di Milano) all’atto dei rispettivi interventi nel processo di appello, non si sono limitate ad intervenire, aderendo semplicemente alle domande già proposte dai loro cedenti, ma hanno chiesto «tutte la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve nei confronti della committente»(cfr.pag.10, 4^ cpv. , sent.

Impugnata).

Peraltro, come osservato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha altresì avanzato domanda di estromissione dal giudizio della cedente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in via graduata, ha chiesto di condannare o ordinare ad [OSCURATO:SOCIETA]in amministrazione straordinaria di riversare alla Banca quelle somme che saranno oggetto di condanna ( cfr.pag.10 5^ cpv. sent.

Impugnata).

Orbene, l’esistenza di una contestazione sulla legittimazione del cessionario da parte delle cedenti ha determinato, secondo la Corte di appello un mutamento dell’originario petitum e causa petendi , posto che «il permanere di tale identità presuppone quanto meno che sussista nel rapporto processuale tra cedente e cessionaria il riconoscimento della legittimazione della seconda, poiché è indubbio che se vi è contestazione della vicenda successoria si è di fronte ad una domanda diversa e più ampia», involgendo «l’accertamento della titolarità del rapporto controverso».

Così statuendo, la Corte di appello, con motivazione convincente e sicuramente in linea con i canoni del c.d. minimo costituzionale (Cass.S.U. n.8053/2014) si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte.

Infatti si è ritenuto che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa ( Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf.

Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020).

I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello; tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite.

Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme , vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all’esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l’esigenza di consentire al successor e n el diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa .

Modificazione significativa qual è quella inerente a lla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall’accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado.

16. I motivi qui esaminati vanno quindi rigettati, ciò determinando l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del secondo motivo, rubricato come B , del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., tutti correlati alla seconda ratio decidendi che la Corte di appello ha utilizz ato per ritenere inammissibili le domande proposte dagli intervenienti che non ha motivo di essere esaminata in ragione del rigetto delle censure relative alla prima ratio.

Dall’esito appena indicato in ordine alle censure sull’ammissibilità delle domande proposte in fase di appello consegue altresì l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., risultando questi ultimi tutti connessi alla questione dell’ammissibilità in appello degli interventi di [OSCURATO:SOCIETA]- recte della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] di Milano - ormai superata dalla ritenuta inammissibilità delle domande proposte dagli intervenienti per effetto del rigetto dei motivi di ricorso dalla stessa qui esaminati e disattesi.

17. Quanto all’esame del primo motivo del ricorso RFI e del primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui contestano la decisione della Corte di appello di avere ritenuto ammissibili a monte gli interventi in appello di Banca MPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], tali censure sono infondate.

E infatti, correttamente la Corte di appello ha ritenuto ammissibili in fase di appello gli interventi dei successori a titolo particolare nei crediti ceduti da [OSCURATO:SOCIETA] relativi alle riserve dell’appalto concesso a suo tempo da RFI alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricordare che l'art. 111 c.p.c. prevede , al comma 1 , che « se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie».

Dell'art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso».

Il terzo comma dell’art.111 c.p.c. prevede che «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».

Ora, come già affermato da questa Corte, l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c., atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire nel giudizio.

Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (Cass. n. 21492/2018 e così anche Cass.n. 21454/2016, Cass.n.5129/2020).

A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello.

18. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato.

Secondo il diritto vivente di questa Corte, nel caso di scissione di società, l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito.

E la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione ( Cass.4455/2016; nello stesso senso Cass. 36690/2021, Cass.n.7295/2023, Cass.n.33436/22, 1198/2022, Cass.n.31654/2019).

Cass.n.11603/2023 ha poi di recente ribadito che induce a una simile interpretazione della norma in questione (secondo cui «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti della società cui fanno carico») il fatto che quando l'ordinamento prevede un beneficio di previa escussione, esso è sempre riferito al patrimonio (cfr. artt.563 , 1944 , 2268 , 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393-bis e art. 2868 c.c . ) , mentre l'articolo in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti.

Orbene, a tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello, ritenendo che RFI, quale società scissa, fosse responsabile in via sussidiaria con [OSCURATO:SOCIETA], assegnataria del contratto di appalto in forza del progetto di scissione, secondo modalità che non prevedevano il beneficio di escussione previo per fare scattare la responsabilità sussidiaria della società scissa, pur nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell’art.2506 quater c.c. ( quota del patrimonio netto residuo al momento della scissione).

In questi termini la sentenza impugnata è immune dal prospettato vizio esposto nel quinto motivo.

19. Anche il sesto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato, laddove prospetta il vizio di ultrapetizione a carico della sentenza impugnata.

La Corte di appello non ha in alcun modo esteso l’oggetto della domanda originaria di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei crediti nascenti dalle riserve apposte al contratto di appalto da parte dell’appaltatore e dei suoi aventi causa rispetto ai crediti nascenti dal contratto.

Non ha cioè modificato il petitum , né la causa petendi, ma si è limitata a inquadrare i fatti posti a base della domanda nel quadro normativo ritenuto corretto, pienamente uniformandosi al diritto vivente reso da questa Corte in ordine ai poteri qualificatori e di interpretazione delle domande spettanti al giudice di merito (Cass.n.118/2016, Cass.n.13602/2019, Cass.n.25140/2010, Cass.n.25140/2010 ) poiché , in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice «valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» della norma applicabile ( Cass. n.6341 del 5.3.2019, Cass.31330/2023.

In definitiva, la Corte di appello non è incorsa nel prospettato vizio di ultrapetizione, avendo semplicemente individuato il paradigma normativo corretto entro il quale collocare la posizione della società scissa rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto assegnato alla società beneficiaria del progetto di scissione senza avere modificato i confini della controversia.

20. Sulla base delle superiori considerazioni vanno ritenut i inammissibiliil ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e il controricorso al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]..

Debbono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed il primo motivo, rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il terzo, quarto e quinto motivo d el ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e il secondo motivo sub B, del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1458 s.r.l. nonché i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].

Vanno infine rigettati il primo, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA].

21. L’esito complessivo del giudizio impone la compensazione integrale delle spese del giudizio anche in relazione alla complessità delle questioni trattate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater va dichiaratala sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di tutti le ricorrenti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ciascuno dei ricorsi incidentali.

PQM [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo del ricorso principale e il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il primo motivo , rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, i l terzo, quarto e quinto motivo d el ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e il secondo motivo, sub B, del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1458 s.r.l. nonché il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. edil secondo, il terzo ed i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35075/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente principale e controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] A.S., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] 158 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente incidentale e controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. PREVENTIVO, -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5271/2018 depositata il30/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., con atto notificato il 10 giugno 2010 convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma le società [OSCURATO:PERSONA] (dora in avanti, breviter, RFI) e [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna in solido al pagamento degli importidovuti in base alle riserve apposte dall’appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto n.5/2002, sottoscritto il 22.1.2002, dei lavori di completamento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Napoli, affidato da RFI all’esito di procedura di evidenza pubblica per l’importo di euro 63.366.683,99. Nel corso del giudizio interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, nel dare atto della vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a [OSCURATO:SOCIETA] del ramo di azienda cui faceva seguito l’atto di fusione della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., chiedeva che, in caso di accoglimento delle domande proposte dall’attrice, fosse emessa condanna diretta in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza n.9786/2013, condannava RFI al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 19.673.605,17, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, dichiarando il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. RFI proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, al quale resistevano [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. , nel frattempo sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria. Nel corso del giudizio di appello intervenivano lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – alla quale subentrava successivamente [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. - , quali successori a titolo particolare nel diritto controverso, e cioè dei crediti vantati a titolo di riserve dalla BTP infrastrutture - qual e avente causa di [OSCURATO:PERSONA] spa- nei confronti della stazione appaltante, in forza del contratto n.5/2002 e per effetto del contratto di cessione in garanzia dei crediti del 15.11.2011, chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento diretto nei loro confronti di quanto dovuto alla rispettive società cedenti. 3. La Corte di appello di Roma, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con sentenza non definitiva n.5271/2018, pubblicata il 30 luglio 2018, dichiarava proponibili gli interventi in appello, ma inammissibili le domande proposte dalle società intervenienti; quindi, in accoglimento del secondo motivo dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (nel frattempo costituitasi in giudizio in quanto ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria) disatteso il primo motivo, riteneva passivamente legittimata, con riferimento alla domanda proposta, [OSCURATO:SOCIETA] e , ai sensi dell’art.2506 quater ult. comma c.c., [OSCURATO:SOCIETA]. , rigettando il primo motivo dell’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello, in parziale accoglimento del terzo motivo dell’appello principale di RFI e dell’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. , dichiarava inammissibili le riserve nn.59,60,63,74,76,94,95,98,99,101 apposte dall’appaltatore e rigettava il terzo motivo di appello incidentale limitatamente alle riserve 29,61,68,75,81,82,87,100 e 102. La Corte di appello rimetteva, infine , la causa sul ruolo per la parziale rinnovazione della c.t.u.con riferimento alle riserve nn. 79,84,91 e 96. 4. Per quel che qui ancora rileva, la Corte di appello, tenuto conto dell’art.268 c.p.c., riteneva in particolare ammissibili e tempestivi gli interventi volontari dei successori nel diritto controverso a titolo particolare, in quanto effettuati in appello prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art.111 c.p.c., non trovando ostacolo nell’art.344 c.p.c. Secondo la Corte di appello, non ostava a detti interventi l’esistenza del mandato con rappresentanza conferito ad [OSCURATO:SOCIETA]. dalle società cessionarie, avente mera efficacia interna. Riteneva però che le domande proposte dalle società intervenienti di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve apposte nei confronti della committente fossero inammissibili, poiché esse amplia van o il thema decidendum e , pur avendo i medesim i petitum e causa petendidi quelle oggetto del giudizio di primo grado proposte dalla dante causa [OSCURATO:SOCIETA], poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., avevano tuttavia una portata più ampia e diversa da quelle originarie, essendovi stata contestazione sulla vicenda successoria nei rapporti fra cedente e cessionario, quanto all’accertamento della titolarità nel diritto controverso da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. In assenza di riconoscimento da parte del cedente della legittimazione della cessionaria, veniva quindi ad ampliarsi l’oggetto del giudizio al rapporto cedente-cessionario e si introduceva, quale tema di indagine nuovo, l’accertamento della titolarità del rapporto controverso. [OSCURATO:SOCIETA], le domande avanzate dalle banche intervenute erano inammissibili in ragione dell’apertura della procedura concorsuale di Amministrazione straordinaria della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. , intervenuta a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n.597/2013, che ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza, perché le domande relative alla validità ed efficacia delle cessioni dovevano essere accertate dal tribunale fallimentare. La Corte di appello, quanto ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA], rilevava l’erroneità della decisione del giudice di primo grado,che aveva , da un lato, ritenuto intercorsa una cessione di ramo di azienda fra la cedente RFI e la cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] e, per l’effetto, aveva riconosciutola legittimazione passiva della sola RFI sul presupposto che il contratto di appalto oggetto di lite fosse già estinto alla data della cessione. Secondo la Corte di appello, la ricostruzione operata dal Tribunale era errata, posto che fra [OSCURATO:SOCIETA] era intercorsa, prima dell’introduzione del giudizio, promosso con atto di citazione del 10 giugno 2010, un’operazione di scissione parziale con atto del 10.12.2009, nella quale l’assegnazione del contratto di appalto per cui era causa a [OSCURATO:SOCIETA] era emersa sia dall’atto di scissione (art.2),sia dal progetto presentato (all.G). La Corte di appello, quanto alla responsabilità di RFI, aggiungeva che non poteva invocarsi l’art.2506 bis c.3 c.c., secondo cui per gli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono, in caso di scissione parziale, in solido entrambe le società, scissa e beneficiaria , dovendosi ritenere che il contratto di appalto, all’epoca della scissione, non fosse estinto ma in corso di esecuzione, come emergeva dall’ordine di servizio di variante n.2010 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; a nulla rileva va in senso contrario l’omessa indicazione, nel progetto di scissione, delle riserve iscritte dall’appaltatore nel contratto di appalto, costituenti pretese economiche liquide e non esigibili connesse strettamente al contratto dal quale erano originate, per le quali non occorreva dunque disporsi specificamente una destinazione quale elemento passivo nel progetto di scissione. Pertanto, secondo la Corte di appello, andava esclusa l a responsabilità diretta di RFI ai sensi del ricordato comma 3 dell’art.2506 bisc.c., e si doveva invece affermare la responsabilità sussidiaria della medesima RFI ai sensi dell’art.2506 quater c.c. nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione, senza che fosse necessaria la preventiva escussione del debitore principale ([OSCURATO:SOCIETA]), come affermato da questa Corte (Cass.n.4455/2016). 5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]in Amministrazione straordinaria. La società [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:SOCIETA]) ha a sua volta resistito al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale, affidato a due motivi. A tale ricorso incidentale hanno a loro volta resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in a.s. , nonché con controricorso e ricorso incidentale R.F.I. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a sei motivi e [OSCURATO:SOCIETA].., affidato a quattro motivi. Ai ricorsi incidentali di [OSCURATO:SOCIETA]. e R.F.I. hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, mentre [OSCURATO:SOCIETA] 148 s .r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. , quale incaricata della riscossione dei crediti ceduti – e per quel che qui interessa dei crediti relativi al contratto di appalto per cui è causa- alla [OSCURATO:SOCIETA] dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in forza di contratto di cessione di crediti concluso il 20 dicembre 2017, ha resistito con controricorso al ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA],proponendo ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. A tale ultimo ricorso incidentale hanno resistito con controricorso anche [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, unitamente a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S.e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 21 febbraio 2024. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3, 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost. in relazione all’art.360 c.1 nn.4 e 3 c.p.c. La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello della ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause delle contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità della cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c. Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità delle domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi dell’art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale delle altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente. Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice dell’impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio,dovrebbe affrontare in ogni caso il merito della questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità della domanda. Con il secondo motivola ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c. La sentenza impugnata, nel ritenere parimenti inammissibili le domande formulatein sede di intervento in appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a., in amministrazione straordinaria, in quanto capaci di interferire sulla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta la stessa società [OSCURATO:PERSONA], avrebbe tralasciato di considerare che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], svolgendo unicamente richieste, del tutto autonome rispetto alla posizione rivestita dalla cedente [OSCURATO:PERSONA], contro le società cedute – [OSCURATO:SOCIETA] e RFI - e le altre Banche intervenute. Ciò non poteva determinare, secondo la ricorrente, la competenza del Tribunale fallimentare sulle eccezioni relative alla validità ed efficacia della cessione, le stesse risultando irrilevanti ai fini della determinazione della competenza. La Corte di appello, inoltre, avrebbe posto a fondamento della decisione un precedente di questa Corte (Cass.n.21006/2017) non pertinente, avendo esso riguardato l’ipotesi dell’azione del cessionario nei confronti del cedente sottoposto ad amministrazione straordinaria e non già quella del cessionario nei confronti del ceduto. 8. [OSCURATO:SOCIETA] . , in sostituzione della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], giusta cessione dei crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017 ai sensi degli artt.1 e 4 della l.n.130/1999 e dell’art.58 d.lgs.n.385/1993 ha dedotto, con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, la violazione e falsa applicazione degli artt.105, 111, c.3 , 344 e 345 c.p.c., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c., proponendo censure sovrapponibili a quelle spiegate dal primo motivo di ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, pur ritenendo rituale l’intervento in appello della ricorrente, quale cessionaria dei crediti relativi alle riserve oggetto del contratto di appalto per il quale era causa, avrebbe dunque errato nel ritenere inammissibili le domande proposte dalla ricorrente in quanto, a cause delle contestazioni sollevate dalla cedente e dalle cedute in ordine alla validità, efficacia ed opponibilità della cessione, sarebbero stati introdotti in giudizio nuovi temi di indagine, incompatibili con l’art.345 c.p.c. Non sarebbe possibile, infatti, condizionare l’ammissibilità delle domande del successore a titolo particolare interveniente ai sensi dell’art.111, c.3 c.p.c., all’atteggiamento processuale delle altre parti, limitando di fatto l’intervento in appello alle sole ipotesi di intervento adesivo dipendente. Secondo la ricorrente, nelle ipotesi di intervento in appello il giudice dell’impugnazione, nel caso in cui la titolarità del rapporto in capo al cessionario interveniente venga contestata dalle altre parti del giudizio, dovrebbe affrontare in ogni caso il merito della questione, senza arrestarsi ad una pronuncia di inammissibilità della domanda. [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente incidentale prospetta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove aveva ritenuto ammissibile l’intervento in appello, compromettendo il diritto di difesa della ricorrente incidentale Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso incidentale Siena NPL prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 del d.lgs. n.270/1999, in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c., dispiegando censure analoghe a quelle esposte nel secondo motivo di ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Aggiungeva che le domande proposte dalla ricorrente incidentale nel procedimento di appello non riguardavano [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, nei cui confronti MPS aveva già spiegato domanda di ammissione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria, ma [OSCURATO:SOCIETA] quando era in bonis. 9. [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di scrittura privata autenticata dell’11 aprile 2016, in Notai E. Rinaldi e A. Gontecchia, nel proprio ricorso incidentale, ha dedotto con il primo motivo, rubricato sub A , la violazione degli artt.344 e 345 c.p.c., 105 c.p.c. e 111 Cost., anche in relazione agli artt.24 e 111 Cost. Lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva escluso l’ammissibilità delle domande spiegate in sede di intervento da parte delle società cedenti il credito (Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ) prospettando argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e nei due motivi di ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. Con il secondo motivodi ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.13 d.lgs. n.270/1999, dolendosi della decisione impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili le domande formulate in sede di intervento, ritenendo la competenza del Tribunale fallimentare in relazione alla procedura di amministrazione straordinaria alla quale era sottoposta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sul punto argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e motivi terzo, quarto e quinto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., risultando la cessione intercorsa fra [OSCURATO:SOCIETA] (ex [OSCURATO:SOCIETA].) risalente ad epoca precedente alla dichiarazione di stato di insolvenza. 10. R.F.I. rete Ferroviaria italiana spa, nel controricorso al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., rilevare innanzitutto di non avere avuto notizia del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva; prospetta quindi l’inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], non risultando possibile l’intervento nel corso del giudizio di legittimità e comunque difettando di interesse la detta ricorrente incidentale, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto chela sentenza pronunziata nei confronti del cedente spiega effetti anche contro il successore a titolo particolare. Per altro verso, RFI prospetta, con il primo motivo di ricorso incidentale, la violazione degli artt.111, 344 e 404 c.p.c., in relazione all’art.360 c.1 nn.3 e 4 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere tempestivo l’intervento delle banche cessionarie nel giudizio di appello, tralasciando di considerare che l’intervento sarebbe ammissibile solo quando l’interventore era legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’art.404 c.p.c., ossia nel caso in cuoi egli rivendichi, nei confronti delle parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado e non anche quando, come nella specie, l’intervento sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere le ragioni della parte appellata per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente dal rapporto che lega il suo diritto a quello di quest’ultima. Con il secondo motivo RFI deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché dell’art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011. La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità dell’intervento delle banche cessionarie in appello la circostanza che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad [OSCURATO:SOCIETA], ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam, esistendo un interesse preciso della Banca agente a che il credito non fosse pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore della BPM e dalla SPV, che le era subentrata, non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era statariconosciuta la legittimazione di BPM. Con il terzo motivo RFI deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c. La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da SPV era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso. L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità delle riserve, in assenza di riconoscimento della fondatezza delle pretese da parte della stazione appaltante e da parte dell’autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venisse ad esistenza. Con il quarto motivo, RFI deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e dell’art.9 della Convenzione di appalto tra RFI e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto fra RFI e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare che l’art.9 della Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzo, prevista dall’art.1260 c.c. , quello della conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante professionalmente nel campo delle cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito. Con il quinto motivo, RFI deduce la violazione dell’art.2506 quater c.c. La Corte di appello, dopo avere rettamente riconosciuto che fra la esponente e [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre erano in corso i lavori dell’Impianto dinamico polifunzionale oggetto dell’appalto, era stato compiuto un processo di scissione societaria all’esito del quale [OSCURATO:SOCIETA] era risultata assegnataria di una parte del patrimonio di RFI che comprendeva anche il contratto di appalto concluso con l’ATI [OSCURATO:PERSONA] G enerali s.p.a. , tuttavia avrebbe erroneamente ritenuto che per effetto di tale scissione fosse residuata una responsabilità sussidiaria di RFI, alla stregua dell’art.2506 quater c.c. , aderendo a un orientamento giurisprudenziale non condivisibile, visto che la responsabilità disciplinata dall’articolo anzidetto assicurava al creditore una tutela ex post, quando il patrimonio del suo effettivo debitore non fosse in grado di soddisfare il suo credito. E poiché nel caso di specie il credito non era stato nemmeno accertato nel suo esatto ammontare né [OSCURATO:SOCIETA]. aveva tentato di recuperare, stante la sospensione della sentenza, il credito da [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione della RFI. Con il sesto motivo RFI deduce la violazione degli artt.112 e 345 c.p.c. La Corte di appello sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto la responsabilità della ricorrente incidentale per responsabilità solidale sussidiaria, senza che tale forma di responsabilità fosse mai stata richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e prima di essa da BTP, in ogni caso non risultando che i crediti erano rimasti insoddisfatti. 11. [OSCURATO:PERSONA] , con il proprio ricorso incidentale, pur prospettando l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] per le stesse ragioni esposte da RFI nel suo controricorso, ha dedotto con il primo motivo, da valere come ricorso principale in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], la violazione degli artt.11, 344 e 404 c.p.c. La Corte di appello, avrebbe errato nel ritenere ammissibili l’intervento in appello dei successori a titolo particolare, solo in ipotesi di opposizione do terzo ai sensi dell’art.404 c.p.c., ossia nel caso in cui lo stesso rivendichi, nei confronti delle parti già costituite, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo e non anche nell’ipotesi di intervento qualificabile come adesivo, in quanto volto, come nel caso di specie, a sostenere le ragioni della parte appellata . Con il secondo motivo [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione degli artt.1723 e 1726 c.c. nonché dell’art.16 del contratto di cessione dei crediti del 15.11.2011. La Corte di appello, nel ritenere che non ostava all’ammissibilità dell’intervento delle banche cessionarie in appello la circostanza che nel contratto di cessione le cessionarie avessero conferito mandato con rappresentanza ad [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuto di rilievo solo nei rapporti interni, avrebbe errato nel non considerare che: a) il mandato in questione era da considerare in rem propriam, esistendo un interesse preciso della Banca agente a che il credito non sia pagato ad altri soggetti, compresi i mandanti; b) il mandato non si estingueva per revoca del mandante proprio perché in rem propriam; c) il mandato era anche collettivo, per cui l’eventuale revoca sarebbe inefficace se non operata da tutti i mandanti; d) il debitore ceduto aveva l’onere di verificare la legittimazione del soggetto che reclamava il pagamento, sicché ove questo fosse stato effettuato in favore della BPM – e della SPV che le era subentrata - non avrebbe avuto effetto liberatorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Per tali ragioni la sentenza impugnata andrebbe cassata nella parte in cui era statariconosciuta la legittimazione di BPM. Con il terzo motivoTrenitalia deduce la violazione degli art.1260 e ss. c.c. La Corte di appello avrebbe altresì errato nel non riconoscere che il credito asseritamente vantato da SPV era futuro, nascendo da riserve relative ad un contratto di appalto, aventi natura risarcitoria, non trovando giustificazione nel contratto stesso. L’assenza dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità delle riserve, in assenza di riconoscimento della fondatezza delle pretese da parte della stazione appaltante e da parte dell’autorità giudiziaria rendeva il credito futuro, come tale inidoneo a determinare la legittimazione ad intervenire di SPV (e prima di BPM), non potendo il contratto di cessione determinarne il trasferimento prima che il credito venga ad esistenza. Con il quarto motivo , [OSCURATO:SOCIETA] deduce la violazione degli artt.1260 e ss. c.c. e dell’art.9 della Convenzione di appalto tra RFI e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello aveva ritenuto ininfluente il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto fra RFI e [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia considerare che l’art.9 della Convenzione di appalto aveva espressamente previsto il divieto di cessione dei crediti derivanti dall’appalto stesso, dovendosi equiparare alla conoscenza del patto nei confronti del terzo- prevista dall’art.1260 c.c., quello della conoscibilità, essendo la cessionaria una banca operante professionalmente nel campo delle cessioni di crediti che avrebbe dovuto conoscere l’esistenza del divieto o comunque si sarebbe dovuta attivare per prendere conoscenza del contenuto del contratto di appalto con riguardo alla cessione del credito. 12. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] - e del controricorso al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S.- avendo la ricorrente principale notificato il ricorso al procuratore domiciliatario costituito in grado di appello di [OSCURATO:SOCIETA]., Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amelio, che risultava medio tempore cancellato dall’albo degli avvocati, come risulta dalla certificazione prodotta agli atti dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA] del Cons iglio dell’ [OSCURATO:PERSONA] di Roma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a far data dal 12.4.2018. A fronte di tale evento, che [OSCURATO:SOCIETA] hanno allegato al momento della costituzione nel giudizio per resistere, con controricorso e ricorso incidentale, al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 S.r.l., non è seguita alcuna attività da parte della ricorrente principale volta a sanare la nullità delle notifiche. Ora, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo ( cfr.Cass.S.U. n.3702/2017). Se, dunque, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso l'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa ( cfr.Cass.S.U. n.14594/2016) risulta evidente che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] e da Siena NPL a fronte della conoscenza, all’interno del processo, della cancellazione volontaria dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]Amelio, difensore di R.F.I. e [OSCURATO:SOCIETA] in grado di appello , e il decorso di notevole tempo da quell’evento rendonoinammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli anzidetti soggetti, rimanendo assorbite le questioni sollevate in ordine alla tempestività dei ricorsi incidentali proposti da [OSCURATO:SOCIETA], tempestivamente rivolti a resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] solo da aggiungere che la circostanza relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse verificato l’iscrizione dell’Avv.D’Amelio dal sito del Consiglio dell’Ordine di Roma al momento della proposizione del ricorso,evidentemente non aggiornato, sulla quale si è soffermata la difesa di [OSCURATO:PERSONA], non può spiegare alcun effetto sanante in ordine alla nullità della notifica al difensore cancellato dall’albo volontariamente: siffatta circostanza rende solo scusabile l’errore e avrebbe giustificato la riattivazione tempestiva del procedimento notificatorio, ma certamente non sana il vizio della notificazione al difensore ormai privo di ius postulandi. Per altro verso non si può ritenereche la costituzione nel giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. abbia sanato la nullità della notificazione in ragione del fatto che le stesse avevano appreso dell’esistenza del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] infatti ritenersi che ai fini della sanatoria anzidetta non è sufficiente che la parte abbia appreso aliunde dell’esistenza di un ricorso proposto nei propri confronti, non risultando tale conoscenza di fatto idonea a sanare la nullità di un atto mai ritualmente inviato dall’autore dell’atto stesso e mai ricevuto dal soggetto che si intendeva evocare in giudizio . 13. Quanto all’esame del primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., del primo e del secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ( quest’ultima successore a titolo particolare della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] in base a contratto di cessione dei crediti pecuniari fra i quali quello verso [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso il suo rappresentante [OSCURATO:SOCIETA].) e del primo motivo , rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 s.r.l., tali doglianze vanno esaminate congiuntamente, ponendo tutte in discussione la correttezza della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ammesso l’intervento nel giudizio di appello di Banca MPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], ma ha escluso l’ammissibilità delle domande proposte dai successori a titolo particolare nel diritto controverso, in forza di contratto di cessione, relativ o , per quel che qui importa, ai crediti nascenti a titolo di riserve dalla [OSCURATO:SOCIETA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nei confronti della stazione appaltante in forza del contratto n.5/2002 con il quale RFI aveva affidato i lavori di completamento dell’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli. 14. Occorre anzitutto rilevare che i ricorsi propost i da [OSCURATO:SOCIETA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. sono ammissibili, provenendo dai successori a titolo particolare dei soggetti che nel giudizio di appello avevano spiegato intervento in grado di appello, a loro volta quali successori a titolo particolare,e segnatamente di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. in forza del contratto di cessione di crediti pecuniari indicato a pag.20 del controricorso e ricorso incidentale, qui rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. giusta procura del 31.8.2018, autenticata in [OSCURATO:PERSONA] di Roma) e di [OSCURATO:PERSONA] di Milano (alla quale è subentrata [OSCURATO:SOCIETA]. giusta atto di cessione dei crediti in [OSCURATO:PERSONA] e Fontecchia dell’11 aprile 2016). E infatti, questa Corte ha già ritenuto che il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito ( cfr - Cass.n.5987/2021 ) pure essendosi ritenuto inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (cfr.Cass.n.6774/2022). In sostanza, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, in forza di una legittimazione autonoma a titolo derivativo ( Cass. n.10215/2007, 11375/2010, 7986/2011, 12179/2014, 3336/2015, 5759/2016, 5987/2021), fermo restando che «il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie» (Cass.11322/2005) e che «la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare» (Cass.6610/1988). Ora, nel caso di specie non vi è stata proposizione del ricorso per cassazione da parte dei danti causa di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] per cui i ricorsi dai medesimi proposti devono ritenersi ammissibili. 15. Le censure prospettate con i motivi dei ricorsi sopra ricordati proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (queste ultime come successori rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] di Milano) sono infondate. Correttamente, infatti, la Corte di appello ha escluso l’ammissibilità delle domande proposte dagli interventori in grado di appello quali successori nei diritti controversi ai sensi dell’art.111 c.p.c. in relazione al thema decidendum determinato dagli interventi in appello in relazione alla contestata ammissibilità degli interventi e delle domande proposte da parte di RFI, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]in amm.straordinaria. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] e le altre due banche (Monte dei Paschi e [OSCURATO:PERSONA] di Milano) all’atto dei rispettivi interventi nel processo di appello, non si sono limitate ad intervenire, aderendo semplicemente alle domande già proposte dai loro cedenti, ma hanno chiesto «tutte la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento direttamente in loro favore dei crediti per riserve nei confronti della committente»(cfr.pag.10, 4^ cpv. , sent. Impugnata). Peraltro, come osservato dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] ha altresì avanzato domanda di estromissione dal giudizio della cedente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, in via graduata, ha chiesto di condannare o ordinare ad [OSCURATO:SOCIETA]in amministrazione straordinaria di riversare alla Banca quelle somme che saranno oggetto di condanna ( cfr.pag.10 5^ cpv. sent. Impugnata). Orbene, l’esistenza di una contestazione sulla legittimazione del cessionario da parte delle cedenti ha determinato, secondo la Corte di appello un mutamento dell’originario petitum e causa petendi , posto che «il permanere di tale identità presuppone quanto meno che sussista nel rapporto processuale tra cedente e cessionaria il riconoscimento della legittimazione della seconda, poiché è indubbio che se vi è contestazione della vicenda successoria si è di fronte ad una domanda diversa e più ampia», involgendo «l’accertamento della titolarità del rapporto controverso». Così statuendo, la Corte di appello, con motivazione convincente e sicuramente in linea con i canoni del c.d. minimo costituzionale (Cass.S.U. n.8053/2014) si è pienamente uniformata alla giurisprudenza di questa Corte. Infatti si è ritenuto che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa ( Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020). I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello; tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme , vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all’esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l’esigenza di consentire al successor e n el diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa . Modificazione significativa qual è quella inerente a lla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall’accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado. 16. I motivi qui esaminati vanno quindi rigettati, ciò determinando l’assorbimento del secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], del terzo, quarto e quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del secondo motivo, rubricato come B , del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., tutti correlati alla seconda ratio decidendi che la Corte di appello ha utilizz ato per ritenere inammissibili le domande proposte dagli intervenienti che non ha motivo di essere esaminata in ragione del rigetto delle censure relative alla prima ratio. Dall’esito appena indicato in ordine alle censure sull’ammissibilità delle domande proposte in fase di appello consegue altresì l’assorbimento del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., risultando questi ultimi tutti connessi alla questione dell’ammissibilità in appello degli interventi di [OSCURATO:SOCIETA]- recte della sua dante causa [OSCURATO:PERSONA] di Milano - ormai superata dalla ritenuta inammissibilità delle domande proposte dagli intervenienti per effetto del rigetto dei motivi di ricorso dalla stessa qui esaminati e disattesi. 17. Quanto all’esame del primo motivo del ricorso RFI e del primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cui contestano la decisione della Corte di appello di avere ritenuto ammissibili a monte gli interventi in appello di Banca MPS, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], tali censure sono infondate. E infatti, correttamente la Corte di appello ha ritenuto ammissibili in fase di appello gli interventi dei successori a titolo particolare nei crediti ceduti da [OSCURATO:SOCIETA] relativi alle riserve dell’appalto concesso a suo tempo da RFI alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricordare che l'art. 111 c.p.c. prevede , al comma 1 , che « se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Dell'art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Il terzo comma dell’art.111 c.p.c. prevede che «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione». Ora, come già affermato da questa Corte, l'intervento in appello dei successori a titolo particolare è da ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 111 commi 1 e 3, c.p.c., atteso che quando, nel corso del processo, il diritto controverso si trasferisce per atto tra vivi, come accaduto nel caso di specie, al successore a titolo particolare è concessa la facoltà di intervenire nel giudizio. Si tratta di un intervento con caratteristiche del tutto peculiari, consentito perché l'interventore non si configura quale «terzo», ossia titolare di un diritto autonomo e indipendente, né, tantomeno, quale litisconsorte necessario, ma in quanto titolare della medesima posizione giuridica e processuale del suo dante causa (Cass. n. 21492/2018 e così anche Cass.n. 21454/2016, Cass.n.5129/2020). A tali principi si è pienamente uniformato il giudice di appello. 18. Anche il quinto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato. Secondo il diritto vivente di questa Corte, nel caso di scissione di società, l'art. 2506-quater, comma 3, c.c. deve essere interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito. E la responsabilità della società scissa, presupponendo che il credito da far valere sia rimasto insoddisfatto, postula solo la previa costituzione in mora della società beneficiaria (cd. beneficium ordinis), non anche la sua preventiva escussione ( Cass.4455/2016; nello stesso senso Cass. 36690/2021, Cass.n.7295/2023, Cass.n.33436/22, 1198/2022, Cass.n.31654/2019). Cass.n.11603/2023 ha poi di recente ribadito che induce a una simile interpretazione della norma in questione (secondo cui «ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti della società cui fanno carico») il fatto che quando l'ordinamento prevede un beneficio di previa escussione, esso è sempre riferito al patrimonio (cfr. artt.563 , 1944 , 2268 , 2304 c.c.) o al debitore da sottoporre a esecuzione forzata (art. 2393-bis e art. 2868 c.c . ) , mentre l'articolo in esame presuppone solo che i crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti. Orbene, a tali principi si è pienamente conformato il giudice di appello, ritenendo che RFI, quale società scissa, fosse responsabile in via sussidiaria con [OSCURATO:SOCIETA], assegnataria del contratto di appalto in forza del progetto di scissione, secondo modalità che non prevedevano il beneficio di escussione previo per fare scattare la responsabilità sussidiaria della società scissa, pur nei limiti di quanto previsto dal comma 4 dell’art.2506 quater c.c. ( quota del patrimonio netto residuo al momento della scissione). In questi termini la sentenza impugnata è immune dal prospettato vizio esposto nel quinto motivo. 19. Anche il sesto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. è infondato, laddove prospetta il vizio di ultrapetizione a carico della sentenza impugnata. La Corte di appello non ha in alcun modo esteso l’oggetto della domanda originaria di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento dei crediti nascenti dalle riserve apposte al contratto di appalto da parte dell’appaltatore e dei suoi aventi causa rispetto ai crediti nascenti dal contratto. Non ha cioè modificato il petitum , né la causa petendi, ma si è limitata a inquadrare i fatti posti a base della domanda nel quadro normativo ritenuto corretto, pienamente uniformandosi al diritto vivente reso da questa Corte in ordine ai poteri qualificatori e di interpretazione delle domande spettanti al giudice di merito (Cass.n.118/2016, Cass.n.13602/2019, Cass.n.25140/2010, Cass.n.25140/2010 ) poiché , in virtù del principio jura novit curia, è sempre consentito al giudice «valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione» della norma applicabile ( Cass. n.6341 del 5.3.2019, Cass.31330/2023. In definitiva, la Corte di appello non è incorsa nel prospettato vizio di ultrapetizione, avendo semplicemente individuato il paradigma normativo corretto entro il quale collocare la posizione della società scissa rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto assegnato alla società beneficiaria del progetto di scissione senza avere modificato i confini della controversia. 20. Sulla base delle superiori considerazioni vanno ritenut i inammissibiliil ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., e il controricorso al ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].. Debbono essere rigettati il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. ed il primo motivo, rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] assorbiti il secondo motivo di ricorso principale e il terzo, quarto e quinto motivo d el ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e il secondo motivo sub B, del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1458 s.r.l. nonché i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. Vanno infine rigettati il primo, il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. 21. L’esito complessivo del giudizio impone la compensazione integrale delle spese del giudizio anche in relazione alla complessità delle questioni trattate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater va dichiaratala sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di tutti le ricorrenti incidentali, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ciascuno dei ricorsi incidentali. PQM [OSCURATO:SOCIETA] inammissibile il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il controricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo del ricorso principale e il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché il primo motivo , rubricato sub A , del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 158 [OSCURATO:SOCIETA] assorbiti il secondo motivo del ricorso principale, i l terzo, quarto e quinto motivo d el ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l. e il secondo motivo, sub B, del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1458 s.r.l. nonché il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] italiana s.p.a. edil secondo, il terzo ed i