CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2023
Cassazione n. 25424/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 302/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante , quale procuratrice della cessionaria AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s .p. a . , e già procuratrice della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difesa dagli A vvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a n , giusta procura speciale allegataal ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultim a in Roma, via Crescenzion.25; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dag l i avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, con Oggetto:Responsabilità patrimoniale – Revocatoria ordinaria – C essione del credito a garanzia del quale fu proposta l’azione revocatoria -Conseguenze - C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domicilio eletto nello studio del primoin Roma, via Timavo n. 12 ; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentat a e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; –intimata – avverso la sentenza n. 1077/19 della Corte di Appello di Torino pubblicata in data 26giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. - creditrice di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore della AMZ Stampi -convenne davanti al T ribunale di Verbania , lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la sua ex coniuge, [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo la declaratoria di nullità per simulazione ovvero di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto con cui nell’ambito del procedimento di separazione consensuale il primo aveva ceduto alla seconda la sua quota indivisa del 50% della piena proprietà di un appartamento e di un terreno siti in [OSCURATO:PERSONA], con condanna al risarcimento del danno subìto, quantificato in Euro 60.000,00; si costituirono entrambi i convenuti con distinte comparse chiedendo il rigetto della domanda. Il T ribunale di Verbania con sentenza n. 136 del 2017 rigettò la domanda della bancae la condannò alla refusione delle spese in favore de i convenuti. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.Avverso la decisione di prime cure, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello dinanzi allaCorte di Appello di Torino nella qualità di cessionaria del credito, giusto atto di cessione in data 29 dicembre 2016 avendo acquistato pro solutoe in blocco una serie di crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 da [OSCURATO:PERSONA] che successivamente è risultata essere stata p osta in liquidazione coatta amministrativa (decreto-legge n. 99 del 2017 convertito in l., con modif.,n. 121 del 2017). [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile il gravame, acco gl iendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]. relativamente alle domande proposte dalla cedente del credito [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il giudizio de quo avesse riguardo , non al credito da fideiussione cartolarizzato ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. dallaVeneto [OSCURATO:SOCIETA], bensì ad un’azione revocatoria e/o di simulazione di atto di trasferimento posto in essere nell’am b ito di un verbale di separazione consensuale,esercitata da chi aveva ceduto il credito , affermando altresì che nell’azione esercitata da [OSCURATO:PERSONA] il diritto controverso fosse l’inefficacia dell’atto, funzionalmente collegata all’esecuzione e, non già il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non era sube ntrato nel diritto controverso esercitato, non trovando applicazione l’art. 111 cp.c.. 3. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, procuratrice della cessionaria cessionaria AMCO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), fondato su due motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] i e [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene intimata, [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto di svolgere d ifese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato conclusioni. Ha depositato memoria la parte ricorrente ed anche le parti controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] i e [OSCURATO:PERSONA] , hanno depositato distinte memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 111 c. p. c. ed in particolare contesta la sentenza impugnata per aver fornito la Corte d’appello una interpretazione giuridica errata della fattispecieal suo esame, riten e ndo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, AMCO) ex art. 111 c.p.c. rispetto al diritto di agire in revocatoria ex art. 2901 c.c. 2.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia l’o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c e , nello specifico: la pretesa mancata prova della costit uzione in mora dell’[OSCURATO:PERSONA]; l’affermazione secondo cui il ricorso per la separazione personale dei coniugi sarebbe stato depositato in data antecedente alla costituzione in mora da parte della Banca e, quindi, all’insorgere del debito; l’affermazione formulata dalgiudice di prime cure secondo cui la fideiussione omnibus prestata dal l’ [OSCURATO:PERSONA] non era l’unica garanzia su cui la Banca potesse contare. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d’appello di Torino ha ritenuto il gravame inammissibile rilevando la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA], sull’assunto c he il giudizio de quo «non riguarda il credito da fideiussione cartolarizzato e ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., ma un’azione revocatoria e/o di simulazione assoluta di un atto di trasferimento posto in essere nell’ambito di un verbale di separazione consensuale esercitata da chi ha ceduto il credito. Nelle azioni esercitate da C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. il diritto controverso è l’ ineffica cia dell’atto, funzionalmente collegata all’esecuzione, non già il diritto di credito, sicch é il cessionario del credito non subentra nel diritto controverso azionato, non trovando applicazione l’art. 111 c.p.c.» e, sul punto , ha richiamato il principio espresso in tal senso da un precedente di questa Corte Sez. 3 12.12.2017 n. 29637 (cfr. pagg. 12 - 14 della sentenza impugnata, in motivazione). Nel caso in esame, è incontestato che la cessione del credito dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Fla minia SPV ebbe ad oggetto anche i diritti posti a fondamento della esperita azione revocatoria ; difatti, il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione ed anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuover e l’azione esecutiva” a norma dell’art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto. Questa Corte con un orientamento che qui va richiamato, condiviso e ribadito, è giunta a taleconclusione sulla base delle seguenti considerazioni di tipo sistematico: «a) l’art. 1263 c.c. prevede che per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, senza distinzione. La cessione, dunque , trasferisce anche i privilegi scaturenti dalla causa del credito. Se dunque la cessione trasferisce i privilegi scaturenti dalle condizioni personali delle parti, a fortiori si dovrà ammettere che per effetto di essa si trasferiscano gli effetti dell’azione revocatoria, che ha in comune coi privilegi lo scopo di garanzia del credito, ed insieme a quelli è sussunta dal legislatore nel Titolo III del Libro VI del codice civile; b) tra i crediti privilegiati rientrano le spese di giustizia per atti conservativi (2755 c.c.), ed i privilegi come già detto si trasferiscono per effetto di cessione del credito. La revocatoria è un’azione intesa a conservare al creditore la garanzia patrimoniale. Se dunque si negasse che il cessionario C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi d’un credito benefici degli effetti dell’azione revocatoria proposta dal cedente, si perverrebbe al seguente paradosso: il credito ceduto conserverebbe privilegio per le spese dell’azione revocatoria, ma non beneficerebbe degli effetti dell’azione revocatoria. E l’evidente reductio ad absurdum svela l’erroneità della premessa; c) il cessionario d’un credito si giova del pignoramento eseguito dal cedente. Il pignoramento è un vincolo preordinato all’esecuzione, ed evita la dispersione della garanzia patrimoniale. Anche la revocatoria, però, ha la funzione di evitare la dispersione della garanzia patrimoniale: sicché sarebbe contrario al canone ermeneutico dell’interpretazione sistematicaritenere che il cessionario benefici degli effetti del pignoramento, ma non di quelli dell’azione revocatoria; d) l’azione revocatoria ha lo scopo di conservare la garanzia patrimoniale del creditore, ed il cessionario di un credito non è men creditore di quanto lo fosse il cedente; e) l’interpretazione propugnata dalla ricorrente (n.d.r. tesi riproposta dagli odierni controricorrenti nel merito) avrebbe l’effetto di vanificare l’attività processuale svolta dal creditore cedente; f) un atto in frode del creditore non cessa di essere tale sol perché il credito circoli a latere creditoris » (Cass. Sez. 3 23/06/2022 n. 20315 , punto 5.1 in motivazione). E stato altresì ritenuto da questa Corte che il cessionario di un credito è legittimato non solo a proporre l’azione revocatoria, ma anche ad intervenire nel giudizio promosso dal cedente, in quanto “portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile e giuridicamente rilevante” (Cass. Sez. 3, 14/03/2018 n. 6130; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 23/02/2023 n. 5649). In ordine al principio espresso dal precedente n. 29637 del 2017, richiamato sia in motivazione dalla Corte d’appello sia dalle parti C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi controricorrenti, giova evidenziare che quello aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella in esame; con quello si discuteva dell’ammissibilità dell’intervento del cessionario nel giudizio proposto dal cedente ed a tale quesito la Corte diede risposta negativa, richiamando pressoché alla lettera e senza ulteriori approfondimenti Cass. Sez. 1, 04/12/2014n. 25660 che, p erò, a sua volta, non si occupava e non poteva occuparsi del problema della estensibilità degli effetti dell’azione revocatoria; nella vicenda allora esaminata , un curatore fallimentare aveva proposto l’azione revocatoria fallimentare di un pagamento, ricevuto da una banca in esecuzione di un ordine di pagamento emesso dal giudice dell’esecuzione all’esito dell’espropriazione immobiliare; la banca convenuta, al momento della citazione in giudizio, aveva già ceduto il credito oggetto di revocatoria, ma nel costituirsi nulla eccepì a tal riguardo; rimasta soccombente, la banca propose appello dichiarando di agire non in proprio, ma “nella qualità di rappresentante del cessionario” e la Corte d’appello dichiarò inammissibile il gravame sul presupposto che dichiarare solo in appello di stare in giudizio per conto di qualcun altro costituiva un inammissibile mutamento dei presupposti del thema decidendum, non consentito dall’art. 345 c.p.c.; la sentenza venne appellata dalla banca, la quale sostenne che,nelle mor e del giudizio,era tornata ad essere creditrice, per effetto di cessione, del credito impugnato con la revocatoria, e pertanto le si doveva consentire di proporre l’appello.Questa Corte, quindi con la pronuncia richiamata del 2014 , rigettò il ricorso affermando che “nell'azione revocatoria fallimentare il diritto controverso è il diritto all'inefficacia dell'atto, nel caso il pagamento, e non già il diritto di credito oggetto della cessione”. Ebbene, dunque, il principio espresso dal precedente di questa Corte 29637/17, richiamato dalla Corte d’appello e dalle parti controricorrenti , attenendo a diversa fattispecie, è stato posto erroneamente a fondamento della sentenza qui impugnata. C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ultimo, è necessario segnalare che questa Corte , in tema d i azione revocatoria, ha ritenuto che qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore ( Cass. Sez. 3, n. 5649del 2023 cit.). Ed ancora ed infine, è stato chiarito che qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa(Cass. Sez. 1, 19/04/2023 n. 10442). Va conclusoche il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto della cessione e che anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva” a norma dell’art. 2902 c.c., che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto e dunque il diritto di appellare. 4.Alla luce di quanto osservato, in accoglimento del primo motivo del ricorso,assorbito il secondo, la sentenza impugnata v a, dunque, cassata, e rinviata alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione , che si atterrà ai principi sopra ricordatie provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Per questi motivi C.C. 19.06.2023 n. r.g. 302/2020 Pres. D. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] accoglieil motivo primo d i ricorso , assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d