CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 07877/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10670/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale-controBianchi Marmi S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1807/2021 depositatail 15/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza in data 14.7.2021 la Corte d’Appello di Bari accoglieval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Lucera, con la quale questa era statacondannata al rilascio di un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] concessole daCap Marmi s.r.l., già conduttrice del medesimo bene, locatole, conprecedente contratto, da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. che aveva poi ceduto ilramo di azienda ed il relativo contratto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;l’occupazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata infatti ritenuta dal [OSCURATO:PERSONA] sine titulo a seguito dell’intervenuta cancellazione dal [OSCURATO:PERSONA] della conduttrice [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva allora dedotto che detta cancellazione non avevacomportato la risoluzione o cessazione del rapporto di sublocazione attesoche ai sensi dell’art. 2495 c.c. il medesimo doveva intendersi proseguitoavendo quali sublocatori i soci della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva invece ritenuto che a seguitodella predetta cancellazione si fosse estinto l’originario rapporto dilocazione e con esso quello di sublocazione.La Corte territoriale, ritenuto che la cancellazione della [OSCURATO:PERSONA] nonavesse comportato la cessazione del rapporto di sublocazione, accoglieval’appello.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in qualità di cessionaria diBianchi Marmi s.r.l., ha proposto ricorso articolato in un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso proponendo ricorsoincidentale articolato in quattro motivi.memoria ex art.378 c.p.c..Numero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026Nelle more del presente procedimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hacambiato denominazione sociale in GE.VA.S. s.r.l..RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la «violazione efalsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 cpc dell’art. 2495 c.c.,così come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, in relazioneall’art. 37 della l. 392/1978».Lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che lacancellazione della società dal registro delle imprese della [OSCURATO:PERSONA] srl,avvenuta successivamente alla riforma dell’art. 2495 c.c., così comemodificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, avrebbe comportato uneffetto successorio dei soci della società estinta nel rapporto di locazionedel 26.2.88 e, quindi, la conseguente validità del rapporto di sublocazioneconcluso l’8.6.99 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] SRL..La censura, adeguatamente articolata ai fini della sua ammissibilità, risultainfondata.Il giudice del gravame ha fatto buon governo del principiogiurisprudenziale ormai consolidato e che trova origine nella sentenza aS.U.n.4060/2010 di questa Corte che, con riguardo alle società di capitali,ha ritenuto che la cancellazione dal registro delle imprese determinal'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimentodei rapporti giuridici ad essa facenti capo, purché tale cancellazione abbiaavuto luogo, come nella specie, in data successiva all'entrata in vigoredell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, norma che, modificando l'art.2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva allacancellazione.In seguito, sempre questa Corte (Cass. S.U. n.6070/2013) ha avuto mododi chiarire ulteriormente che in ordine ai rapporti originariamente facentiNumero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro e chetuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione, sia conriguardo ai rapporti passivi (implicanti l’esistenza di obbligazioni gravantisulla società), sia in relazione ai rapporti attivi (in forza dei quali primadella estinzione la società poteva vantare diritti), qualora all’estinzionedella società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delleimprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facentecapo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio percui: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, neilimiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, aseconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamenteresponsabili per i debiti sociali. b) si trasferiscono del pari ai soci, inregime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni noncompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche lemere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti dicredito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebberichiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancatoespletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società viabbia rinunciato.Per effetto della efficacia costitutiva della cancellazione della società,dunque, i rapporti, attivi o passivi ad essa facenti originariamente capo sitrasferiscono ai soci.Tale affermato fenomeno successorio, in mancanza di specifica esclusioneo distinzione che possa avere un fondamento normativo diretto odindiretto, riguarda qualsiasi diritto od obbligo derivante da rapportipendenti già facenti capo alla società così come i beni non compresi nelbilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese,ancorché azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidinecessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso (Cass. Sez. U, n.Numero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/202629108/2020; Cass. n. 19302/2018; Cass.n.23269/2016). Non vi è dunquefondamento alcuno per escludere dal richiamato fenomeno successorioanche i diritti ed obblighi che, pur non riguardando pendenze debitorie ocreditorie specifiche non considerate all’atto della cancellazione, traggonocomunque origine da contratti di cui la società era parte che siano statenon considerate all’atto della redazione del bilancio di liquidazione o chesopravvengano.Ciò porta a ritenere l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ. anche alcontratto, in oggetto, di locazione ad uso diverso da quello abitativo ‘dalmomento che da esso deriva un fascio di obbligazioni, che comprende nonsolo quella di corrispondere i canoni pattuiti, ma anche quella di restituirel’immobile alla cessazione del rapporto’ (Cass. n.30832/2023) e quinditutte le obbligazioni ed i diritti nascenti dal rapporto stesso perdisposizione di legge (artt.1575 e 1587 c.c.).Questa stessa Corte, peraltro, ha ritenuto, in diversa fattispecie relativaall’obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ, che‹dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazionedal registro delle imprese, non discende l’estinzione degli obblighi di facereancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente siriconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui,con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all’esitodell’estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capoai suoi soci. Per l’effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere neirapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti altermine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limitedi responsabilità ex art. 2495 c.c. per i debiti pecuniari››; e che ‹‹i socidella società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure ilgiudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso isoci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverseNumero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026da quelle riguardanti somme di denaro (vedi, con riferimento alle azionirevocatorie ordinarie, Cass., sez. 3, Ordinanza n. 6598 del 06/03/2023;Sez. 3, n. 5816 del 27/02/2023; Sez. 3, Sentenza n. 21105 del19/10/2016).Non è dunque la sola obbligazione pecuniaria che si trasmette secondo ilfenomeno successorio, ma ogni diritto o obbligazione già assunto dallaparte estinta.Il ricorso principale deve dunque essere rigettato.Quanto al ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo,lamenta la «nullità della sentenza e/o del procedimento, ex art. 360 n.4c.p.c., per violazione degli artt. 81, 111, 291, 347 c.p.c.» per avere laCorte di appello di Bari indebitamente escluso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., parteprocessuale (originaria) appellata nel giudizio di appello r.g. n.776/2018,in assenza di dichiarazione di estromissione (ex art.111 3° comma c.p.c.)e per non averne dichiarato la contumacia, sebbene l’atto di appello le siastato regolarmente notificato presso il difensore costituito in primo grado.Con un secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta la «nullità dellasentenza e/o del procedimento, ex art. 360 n.4 c.p.c., per violazione degliartt. 91, 111 e 291 c.p.c., in relazione alla regolamentazione delle spesedi lite, per non avere la Corte di appello di Bari, condannato anche BianchiMarmi srl (appellato contumace) al pagamento delle spese di lite deldoppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.»Con il terzo motivo proposto ‘in via subordinata ed alternativa rispetto alprecedente motivo’ la ricorrente incidentale lamenta la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 91, 111, 291 c.p.c., ex art. 360 n.3 c.p.c., inrelazione alla regolamentazione delle spese di lite, per non avere la Cortedi appello di Bari, condannato anche [OSCURATO:PERSONA] srl (appellatoNumero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026contumace) al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio,comprese quelle di CTU di primo grado».I tre motivi, strettamente connessi, sono il primo inammissibile e gli altridue infondati.Il primo motivo è inammissibile, in quanto si duole dell’omessadeclaratoria di contumacia della [OSCURATO:PERSONA] lamentando la violazione diuna norma processuale a tutela di altra parte, appunto la [OSCURATO:PERSONA] ochi per essa, e dunque in evidente carenza di interesse, riferibile solo alsoggetto non dichiarato contumace.Si osserva peraltro che in ipotesi di successione a titolo particolare neldiritto controverso, ex art. 111 c.p.c., il dante causa conserva lalegittimazione processuale, quale sostituto del successore poiché ilprocesso prosegue tra le parti originarie, senza che l'intervento delsuccessore determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso ditutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale, l'estromissione deldante causa (Cass. 2695/85, 24901/2023, Cass. n.5728/2024).Nel caso di specie, parte [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non si è costituita nel giudiziodi appello, mentre si è costituita la sola [OSCURATO:PERSONA] s.r.l che giànelle more del giudizio di primo grado (introdotto con atto di citazionenotificato il 13.5.2011 e conclusosi con sentenza in data 26.2.2018) eradivenuta successore a titolo particolare della prima per effetto di scissionecon costituzione di nuova società per atto del 26.10.2011.Tale società, essendo divenuta incontestatamente l’unica titolare dei dirittioggetto di giudizio, si è costituita nel procedimento di appello e nelcompleto disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur ritualmente citata.Ebbene, la stessa Passalacqua, nella descritta situazione, in cui comunquela [OSCURATO:PERSONA] era in ogni caso parte formale del giudizio di appello, peresservi stata evocata, ha concluso in sede di gravame nel senso diNumero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026‘‘rigettare integralmente ciascuna e tutte le eccezioni e le domandeproposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)”, mentre soloper quanto relativo alla domanda di restituzione delle somme versate inesecuzione della sentenza di appello, la stessa parte ha poi chiesto larestituzione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Deve allora ritenersi che non era possibile un provvedimento diestromissione del dante causa alla luce della condotta processuale diPassalacqua.Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per «nullità dellasentenza e/o del procedimento, ex art.360 n.4 c.p.c., per violazionedell’art.112 c.p.c., nonché dell’art. 336, secondo comma c.p.c., degli artt.820 e 1282 c.c.» avendo la Corte di appello di Bari omesso, con lasentenza di esaminare e decidere la domanda formulata dalla PassalacquaMarmi srl di restituzione delle somme pagate, successivamente allaproposizione dell’appello, in esecuzione della sentenza di primo grado-integralmente riformata in appello-, oltre interessi come per legge.”Non può negarsi l’interesse al predetto rilievo in capo al controricorrente ilquale nel proporre il motivo n.4 a pag.22, ha riprodotto le conclusioniformulate nel giudizio di appello con le quali chiedeva altresì la condannadi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.Ruocco a restituire quantopagato in esecuzione della sentenza appellata.La statuizione di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione altermine del giudizio innanzi al Tribunale di Foggia era stata emessa neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società cui già nel primo giudizio erasucceduta per scissione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..Ed allora l’esame della domanda di condanna alla restituzione di quantoversato e del soggetto effettivamente tenuto è stato omesso con riguardoa tutte le parti citate in giudizio.Numero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026Si rileva peraltro che la domanda di restituzione delle somme corrispostein esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente allarichiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domandanuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio,quando l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente allaproposizione dell'impugnazione e che qualora il giudice d'appello nonprovveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciarel'omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la dettadomanda restitutoria in autonomo giudizio (Cass.n.30495/2019).Dunque, nella specie correttamente è stato svolto il rilievo in questa sede.Il predetto motivo deve essere pertanto accolto.Ne consegue che il ricorso principale deve essere respinto e così pure iprimi tre motivi del ricorso incidentale.Deve invece essere accolto il quarto motivo di ricorso incidentale e perl’effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted’Appello di Bari in diversa composizione. P.Q.MLa CorteRigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; accoglie il quartomotivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oraGE.VA.S. s.r.l., rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione erinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bari, comunque in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 10670/2022Numero sezionale 517/2026Numero di raccolta generale 7877/2026Data pubblicazione 31/03/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]