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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 21259/2022

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sso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoVECCHI VITTORIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente all'incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente all'incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che2 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]PIETRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANDREADitta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 271/2020depositata il 17/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Elena ed [OSCURATO:PERSONA], Ebe ed [OSCURATO:PERSONA],comproprietari di un'area sita in Casalecchio di Reno,comprendente una quota di strada privata confinante con laproprietà del Condominio sito in via IV Novembre n. 7, convenneroin giudizio quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell'omonima ditta individuale, al fine di sentirli condannare insolido al risarcimento dei danni subiti e condanna all’integralerifacimento del tratto fognario comune agli attori ed al Condominio.A fondamento della propria pretesa esposero che nel periodoaprile-luglio 2009 furono eseguiti dei lavori su commissione delCondominio di via IV novembre n. 7, per il rifacimento integrale deltratto fognario di quest’ultimo, condiviso con gli attori per l’ultimotratto comune sfociante nel collettore comunale e che dettointervento aveva creato ingenti danni alla proprietà degli attori,quali la caduta a pioggia di liquami putridi nelle autorimesse.3 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022Si costituì in giudizio il Condominio di via IV Novembre n. 7Data pubblicazione 05/07/2022chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare incausa la Mazzini service S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], per essere dacostoro manlevato in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale,delle domande attoree.

Nel merito contestò la fondatezza delladomanda insistendo per il suo rigetto.In particolare osservò che a seguito di alcune opere di puliziarimaste infruttuose ed una serie di accertamenti ed ispezioni voltiad accertare la causa della presenza di liquami luridi nei garages,alcune prove eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con acquacolorata avevano fatto emergere che lo stillicidio dei liquidami era,con molta probabilità, imputabile ad una seconda tubazione, diproprietà dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], collocata più in profonditàrispetto a quella confluente con quella condominiale.

Alla luce di ciòdomandò, in via riconvenzionale, l'accertamento dellaresponsabilità esclusiva degli attori nella determinazione dei dannilamentati causati dalla condotta colposa di questi ultimi, concondanna in solido al risarcimento dei danni patiti, ed inoltre chefosse disposto che le opere fognarie urgenti eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]. restassero, almeno in parte, a carico degli attoriessendo le fognature comuni, o in via subordinata, ex art. 2043 oex art. 2042 c.c. e che gli attori fossero condannati al pagamentodi quanto anticipato per loro conto per opere comuni e all'integralepagamento di quelle di pertinenza esclusiva.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedendo, in viapreliminare, la chiamata in causa della ditta [OSCURATO:PERSONA], alla qualeaveva subappaltato i lavori, per essere da questa tenuta indenne enel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.Istruita la causa mediante CTU ed escussione di testi, il Tribunale diBologna con sentenza n. 2714/2014 condannò il Condominio,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la ditta [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, ordinando alla4 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ditta [OSCURATO:PERSONA] di manlevare e tener indenne la [OSCURATO:PERSONA] diData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]quanto era stata tenuta a pagare in favore di parte attrice.2.

La Corte d’Appello di Bologna, in totale riforma della sentenzaimpugnata ed in accoglimento dell’appello principale proposto dalCondominio e da quello incidentale proposto dalla Mazzini ServiceS.r.l. ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],Ebe ed [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimi allarestituzione al Condominio e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di tutte lesomme da quest’ultimi corrisposte in esecuzione della sentenza diprimo grado.3.

Avverso tale pronuncia Elena ed [OSCURATO:PERSONA], Ebe ed AndreaBonfiglioli propongono ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] di via IV novembre n. 7 e la G.S.

S..r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) resistono con controricorso spiegando a loro voltaricorso incidentale, entrambi sulla base di un unico motivo.Considerato che:4.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Sostengono in particolare che:la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 2729 c.c. in quanto avrebbepoteva avere trattandosi di dichiarazioni, a sé favorevoli, rese dallastessa parte sulla quale gravava l’onere di dimostrale;l’affermazione del giudice di merito secondo cui dalle proveacquisite era emerso che “fin dall’origine il problema non eralimitato a mere infiltrazioni d’acqua meteoriche” sarebbe5 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022contraddittoria ed apparente, in mancanza della indicazione delleData pubblicazione 05/07/2022prove utilizzate a sostegno di tale convincimento;l’affermazione del giudice di merito secondo cui la fattura delladitta SANA non sarebbe significativa in quanto riguarderebbe “ilsolo intervento iniziale di pulizia dei pozzetti, effettuato quanto nonvi era ancora alcuna consapevolezza della causa del problema”sarebbe illogica ed incomprensibile;l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello della lettera fax delcondomino Brizzi sarebbe illogica in quanto si sarebbeerroneamente equiparata la circostanza del “rigurgito” di liquamicon quello della “pioggia” degli stessi.

La Corte, inoltre, nonavrebbe tenuto conto della dichiarazione a sé sfavorevole dellaMazzini [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’esistenza di “esiti di rigurgiti” sulpavimento dei garages;la Corte d’Appello avrebbe gravemente errato nell’attribuirerilevanza alle dichiarazioni del teste Stoclis essendo indifferentequanto da quest’ultimo dichiarato rispetto alla questione dellapresenza, nel mese di aprile, di “rigurgiti” ovvero di “pioggia diliquami” nei garages.5.

Il ricorso è inammissibile poiché le doglianze in esso avanzate sirisolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa,rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e nonsindacabili in sede di legittimità.La Corte di Cassazione, invero, non è legittimata a compiere unarivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendopiuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto diimpugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.La Corte d’Appello attraverso una motivazione esaustiva edun’analisi critica e analitica del materiale probatoriocomplessivamente raccolto (planimetrie e documentazioni allegatidalle parti; missive e corrispondenze; dichiarazioni del testeStolchi, etc) ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del C.T.U.6 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ed a cui aveva aderito il Tribunale.

Tali ragioni sono state, delData pubblicazione 05/07/2022resto, dallo stesso argomentate e rispetto a ciò, il ricorrente nonmuove alcuna violazione di legge, limitandosi a contestarne unaloro generica illogicitàSi tratta, pertanto, di una valutazione delle prove che rientra nelgiudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggettodi critica in questa sede.La censura formula inoltre in modo errato la violazione degli artt.115 e 116 cpc. (in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione – Cass. n.6774/2022)6.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Condominio di via IVNovembre n. 7 lamenta violazione e falsa applicazione deli artt.115, 116 c.p.c. e 1104, 2043, 2042, 2697, 2735 c.c. in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5.Si duole dell’omesso accoglimento della domanda riconvenzionalespiegata in primo grado e rigettata dalla Corte d’Appello, avente adoggetto la restituzione da parte degli attori delle spese sostenutedal Condominio per la sistemazione del sistema fognario.

Sostieneche, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondecure, la circostanza che la causa della rottura della tubazione fosserimasta ignota non avrebbe dovuto condurre al rigetto delladomanda ma all’obbligo dei proprietari della conduttura dellarestituzione o quanto meno di un rimborso degli esborsi sopportati.7 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/20226.1.

Il ricorso incidentale è inammissibile.Data pubblicazione 05/07/2022il giudice di appello ha confermato il rigetto della domandariconvenzionale in quanto la causa della rottura della tubazioneprofonda, che ha comportato la necessità del rifacimento di untratto di tubazione, è rimasta ignota.

Lamenta il condominio cheuna volta che sia rimasta ignota la causa gli oneri economici dellatubazione più profonda ad uso degli originari attori dovrebberimanere al loro carico.

La censura non coglie la ratio decidendi edè pertanto priva di decisività perché affermando che la causa èrimasta ignota il giudice di appello ha inteso fare applicazione dellaregola di riparto dell’onere della prova secondo cui le conseguenzesfavorevoli della mancata prova del fatto costitutivo della domandaricadono su chi l’abbia proposta: tale ratio come si è detto non èstata impugnata.7.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentaviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello riconosciuto ildiritto della società al rimborso integrale delle spese di lite,trattandosi di parte integralmente vittoriosa.7.1 Il ricorso è infondato.La compensazione in relazione all’appaltatore è stata disposta “inconsiderazione dell’obiettiva difficoltà di individuare la causa deidanni lamentati, di fatto non individuata nel corso del giudizio”.Lamenta il ricorrente che tale rilievo non possa costituire le “gravied eccezionali ragioni”, cioè in definitiva un vizio di sussunzione,ma non vi è stata falsa applicazione della norma sullacompensazione perché l’obiettiva difficoltà in discorso è suscettibiledi essere sussunta nella norma sulla compensazione anche alla lucedelle ragioni di rigetto dell’appello incidentale del condominio (lacausa della rottura della tubazione profonda è rimasta ignota).8 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/20228.

Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dellaNumero di raccolta generale 21259/2022reciproca soccombenza, devono essere compensate tra Dattua ptutbeb licalezio ne 05/07/2022parti.8.1.

Infine, poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tantolimitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (emancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime:Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:Cass.

Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenzadell’obbligo di versamento, in capo ai ricorrenti principali edincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quelloincidentale del Condominio di via IV Novembre n. 7, rigetta ilricorso della ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa tutte lespese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte delricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentalidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale ed incidentali, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta-3-Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 maggio2022.Il Presidente9 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ENRICO SCODITTIData pubblicazione 05/07/202210 di 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA],-intimati-Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],111, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocatoVECCHI VITTORIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente all'incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOURpresso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente all'incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-sul controricorso incidentale proposto da[OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che2 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]PIETRO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ANDREADitta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 271/2020depositata il 17/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Elena ed [OSCURATO:PERSONA], Ebe ed [OSCURATO:PERSONA],comproprietari di un'area sita in Casalecchio di Reno,comprendente una quota di strada privata confinante con laproprietà del Condominio sito in via IV Novembre n. 7, convenneroin giudizio quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell'omonima ditta individuale, al fine di sentirli condannare insolido al risarcimento dei danni subiti e condanna all’integralerifacimento del tratto fognario comune agli attori ed al Condominio.A fondamento della propria pretesa esposero che nel periodoaprile-luglio 2009 furono eseguiti dei lavori su commissione delCondominio di via IV novembre n. 7, per il rifacimento integrale deltratto fognario di quest’ultimo, condiviso con gli attori per l’ultimotratto comune sfociante nel collettore comunale e che dettointervento aveva creato ingenti danni alla proprietà degli attori,quali la caduta a pioggia di liquami putridi nelle autorimesse.3 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022Si costituì in giudizio il Condominio di via IV Novembre n. 7Data pubblicazione 05/07/2022chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare incausa la Mazzini service S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], per essere dacostoro manlevato in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale,delle domande attoree. Nel merito contestò la fondatezza delladomanda insistendo per il suo rigetto.In particolare osservò che a seguito di alcune opere di puliziarimaste infruttuose ed una serie di accertamenti ed ispezioni voltiad accertare la causa della presenza di liquami luridi nei garages,alcune prove eseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. con acquacolorata avevano fatto emergere che lo stillicidio dei liquidami era,con molta probabilità, imputabile ad una seconda tubazione, diproprietà dei [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], collocata più in profonditàrispetto a quella confluente con quella condominiale. Alla luce di ciòdomandò, in via riconvenzionale, l'accertamento dellaresponsabilità esclusiva degli attori nella determinazione dei dannilamentati causati dalla condotta colposa di questi ultimi, concondanna in solido al risarcimento dei danni patiti, ed inoltre chefosse disposto che le opere fognarie urgenti eseguite da [OSCURATO:SOCIETA]. restassero, almeno in parte, a carico degli attoriessendo le fognature comuni, o in via subordinata, ex art. 2043 oex art. 2042 c.c. e che gli attori fossero condannati al pagamentodi quanto anticipato per loro conto per opere comuni e all'integralepagamento di quelle di pertinenza esclusiva.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedendo, in viapreliminare, la chiamata in causa della ditta [OSCURATO:PERSONA], alla qualeaveva subappaltato i lavori, per essere da questa tenuta indenne enel merito, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.Istruita la causa mediante CTU ed escussione di testi, il Tribunale diBologna con sentenza n. 2714/2014 condannò il Condominio,[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la ditta [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, al risarcimento dei danni in favore degli attori, ordinando alla4 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ditta [OSCURATO:PERSONA] di manlevare e tener indenne la [OSCURATO:PERSONA] diData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]quanto era stata tenuta a pagare in favore di parte attrice.2. La Corte d’Appello di Bologna, in totale riforma della sentenzaimpugnata ed in accoglimento dell’appello principale proposto dalCondominio e da quello incidentale proposto dalla Mazzini ServiceS.r.l. ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],Ebe ed [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimi allarestituzione al Condominio e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di tutte lesomme da quest’ultimi corrisposte in esecuzione della sentenza diprimo grado.3. Avverso tale pronuncia Elena ed [OSCURATO:PERSONA], Ebe ed AndreaBonfiglioli propongono ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo.[OSCURATO:PERSONA] di via IV novembre n. 7 e la G.S. S..r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) resistono con controricorso spiegando a loro voltaricorso incidentale, entrambi sulla base di un unico motivo.Considerato che:4. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione efalsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazioneall’art. 360 n. 4 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.Sostengono in particolare che:la Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 2729 c.c. in quanto avrebbepoteva avere trattandosi di dichiarazioni, a sé favorevoli, rese dallastessa parte sulla quale gravava l’onere di dimostrale;l’affermazione del giudice di merito secondo cui dalle proveacquisite era emerso che “fin dall’origine il problema non eralimitato a mere infiltrazioni d’acqua meteoriche” sarebbe5 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022contraddittoria ed apparente, in mancanza della indicazione delleData pubblicazione 05/07/2022prove utilizzate a sostegno di tale convincimento;l’affermazione del giudice di merito secondo cui la fattura delladitta SANA non sarebbe significativa in quanto riguarderebbe “ilsolo intervento iniziale di pulizia dei pozzetti, effettuato quanto nonvi era ancora alcuna consapevolezza della causa del problema”sarebbe illogica ed incomprensibile;l’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello della lettera fax delcondomino Brizzi sarebbe illogica in quanto si sarebbeerroneamente equiparata la circostanza del “rigurgito” di liquamicon quello della “pioggia” degli stessi. La Corte, inoltre, nonavrebbe tenuto conto della dichiarazione a sé sfavorevole dellaMazzini [OSCURATO:SOCIETA]. circa l’esistenza di “esiti di rigurgiti” sulpavimento dei garages;la Corte d’Appello avrebbe gravemente errato nell’attribuirerilevanza alle dichiarazioni del teste Stoclis essendo indifferentequanto da quest’ultimo dichiarato rispetto alla questione dellapresenza, nel mese di aprile, di “rigurgiti” ovvero di “pioggia diliquami” nei garages.5. Il ricorso è inammissibile poiché le doglianze in esso avanzate sirisolvono in una richiesta di valutazione dei fatti di causa,rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e nonsindacabili in sede di legittimità.La Corte di Cassazione, invero, non è legittimata a compiere unarivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendopiuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto diimpugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.La Corte d’Appello attraverso una motivazione esaustiva edun’analisi critica e analitica del materiale probatoriocomplessivamente raccolto (planimetrie e documentazioni allegatidalle parti; missive e corrispondenze; dichiarazioni del testeStolchi, etc) ha ritenuto non condivisibili le conclusioni del C.T.U.6 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ed a cui aveva aderito il Tribunale. Tali ragioni sono state, delData pubblicazione 05/07/2022resto, dallo stesso argomentate e rispetto a ciò, il ricorrente nonmuove alcuna violazione di legge, limitandosi a contestarne unaloro generica illogicitàSi tratta, pertanto, di una valutazione delle prove che rientra nelgiudizio autonomo del giudice, senza che ciò possa essere oggettodi critica in questa sede.La censura formula inoltre in modo errato la violazione degli artt.115 e 116 cpc. (in tema di ricorso per cassazione, una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, oabbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,elementi di prova soggetti invece a valutazione – Cass. n.6774/2022)6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Condominio di via IVNovembre n. 7 lamenta violazione e falsa applicazione deli artt.115, 116 c.p.c. e 1104, 2043, 2042, 2697, 2735 c.c. in relazioneall’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5.Si duole dell’omesso accoglimento della domanda riconvenzionalespiegata in primo grado e rigettata dalla Corte d’Appello, avente adoggetto la restituzione da parte degli attori delle spese sostenutedal Condominio per la sistemazione del sistema fognario. Sostieneche, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di secondecure, la circostanza che la causa della rottura della tubazione fosserimasta ignota non avrebbe dovuto condurre al rigetto delladomanda ma all’obbligo dei proprietari della conduttura dellarestituzione o quanto meno di un rimborso degli esborsi sopportati.7 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/20226.1. Il ricorso incidentale è inammissibile.Data pubblicazione 05/07/2022il giudice di appello ha confermato il rigetto della domandariconvenzionale in quanto la causa della rottura della tubazioneprofonda, che ha comportato la necessità del rifacimento di untratto di tubazione, è rimasta ignota. Lamenta il condominio cheuna volta che sia rimasta ignota la causa gli oneri economici dellatubazione più profonda ad uso degli originari attori dovrebberimanere al loro carico. La censura non coglie la ratio decidendi edè pertanto priva di decisività perché affermando che la causa èrimasta ignota il giudice di appello ha inteso fare applicazione dellaregola di riparto dell’onere della prova secondo cui le conseguenzesfavorevoli della mancata prova del fatto costitutivo della domandaricadono su chi l’abbia proposta: tale ratio come si è detto non èstata impugnata.7. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. lamentaviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello riconosciuto ildiritto della società al rimborso integrale delle spese di lite,trattandosi di parte integralmente vittoriosa.7.1 Il ricorso è infondato.La compensazione in relazione all’appaltatore è stata disposta “inconsiderazione dell’obiettiva difficoltà di individuare la causa deidanni lamentati, di fatto non individuata nel corso del giudizio”.Lamenta il ricorrente che tale rilievo non possa costituire le “gravied eccezionali ragioni”, cioè in definitiva un vizio di sussunzione,ma non vi è stata falsa applicazione della norma sullacompensazione perché l’obiettiva difficoltà in discorso è suscettibiledi essere sussunta nella norma sulla compensazione anche alla lucedelle ragioni di rigetto dell’appello incidentale del condominio (lacausa della rottura della tubazione profonda è rimasta ignota).8 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/20228. Le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dellaNumero di raccolta generale 21259/2022reciproca soccombenza, devono essere compensate tra Dattua ptutbeb licalezio ne 05/07/2022parti.8.1. Infine, poiché i ricorsi sono stati proposti successivamente al30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tantolimitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (emancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime:Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive:Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenzadell’obbligo di versamento, in capo ai ricorrenti principali edincidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quelloincidentale del Condominio di via IV Novembre n. 7, rigetta ilricorso della ricorrente incidentale [OSCURATO:SOCIETA]. e compensa tutte lespese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte delricorrente principale sia da parte dei ricorrenti incidentalidell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale ed incidentali, a norma delcomma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta-3-Civile della Corte suprema di Cassazione in data 11 maggio2022.Il Presidente9 di 10Numero registro generale 26309/2020Numero sezionale 4996/2022Numero di raccolta generale 21259/2022ENRICO SCODITTIData pubblicazione 05/07/202210 di 10
Sentenza Cassazione n. 21259/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris