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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12394/2026

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vvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Andreottola e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1602/2021, pubblicata il 22/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1602/2021, pubblicata il 22/2/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello delNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026Comune di Napoli, ha respinto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso gli avvisi di accertamento nn.950448/124835, 950473/153809 e 950488/152657, del complessivoimporto di euro 3.569,00, emessi dal Comune per omesso parzialepagamento della TARI relativa agli anni 2015, 2016 e 2017.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., sulla base di tre motivi,mentre il Comune di Napoli resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi di accertamentoimpugnati, sebbene il Comune non avesse assolto all’onere di allegare lascheda di censimento del 16 novembre 2015, sulla base della quale erastata accertata la maggiore superficie dell’immobile, o quantomeno diriprodurne il contenuto essenziale.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

In continuità con quanto già affermato da questa Corte in meritoagli oneri motivazionali di ogni atto impositivo va innanzitutto ribadito chel'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone ilcontribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesaimpositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", medianteuna fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria (Cass. n. 30039 del 2018).1.3.

Tale condivisibile principio di portata generale è fondato sullanecessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presentigli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogniformalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quandoNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmenteintegrabili in sede di giudizio.1.4.

In sintesi, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.1.5.

Tale predicazione dell'obbligo motivazionale soddisfa ladeclinazione di legittimità di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 (Statutodel contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 legge n. 241 del 1990,secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoidecisione dell'amministrazione" (Cass. 26691/2025).1.6.

Inoltre, con specifico riferimento alla TARSU, ma anche alla TARI,la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento –sinanche in rettifica - va ora condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1,comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fasecontenziosa (Cass. 20620/2019, richiamata da più recente Cass.29259/2025; 26691/2025, cit.; 15793/2025; in tema di TIA, Cass.16096/2024).1.7.

In tali pronunce, la Corte – dopo aver ricordato che la generaleportata precettiva dell'obbligo di motivazione dell’atto impositivo deveNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistematributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifichediscipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758).

Cass., 19 novembre2019, n. 29988 ha, per l’appunto, condivisibilmente rimarcato, per unverso, che «l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente» e, dall’altro,che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazioneTARSU è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questicasi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base dellacategoria, per la superficie tassata».1.8.

Orbene, nella fattispecie in esame gli avvisi di accertamento (il cuicontenuto è debitamente trascritto nel ricorso per cassazione) espongonoogni utile indicazione per comprendere i presupposti di fatto e di dirittodell'imposizione (vale a dire, l'indirizzo, le superfici, le tariffe, la quotafissa e quella variabile, l’acconto versato e la somma ancora dovuta),escluso che nel vizio di motivazione possa refluire la contestazione relativaalla mancata allegazione dell’atto istruttorio alla base della rettifica dellasuperficie presa a riferimento della tassazione (id est, la scheda dicensimento del 16 novembre 2015).1.9.

Questo perché il profilo che involge la motivazione dell’attoimpositivo – e, dunque, un requisito di validità dell’atto – va tenutoNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026distinto da quello che attiene al riscontro probatorio dei fatti posti afondamento della pretesa impositiva (causa petendi dell’atto), essendosi-in più occasioni - rimarcato che l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione delcriterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con lespecificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio deldiritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (v., ex plurimis, Cass. 29259/2025, cit; 14257/2025;16096/2024; 23386/2021; 2555/2019; 1694/2018; 26431/2017;16620/2017; 25709/2016; 12658/2016; 22841/2010; 14094/2010;21571/2004).1.10.

Va, pertanto, escluso che comporti il vizio di motivazionedell’avviso di accertamento l'omessa allegazione della fonte probatoria allabase della rideterminazione della superficie (ovvero la scheda dicensimento del 16/11/15), peraltro nota alla ricorrente, come dimostra lafirma in calce alla scheda, ben potendo tale indicazione essere fornitanell'eventuale successiva fase contenziosa.1.11.

Deriva dai suindicati principi l'infondatezza del primo motivo dicensura.2.

Col secondo motivo si denuncia il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello fondato lasua decisione sulla scheda di censimento prodotta dal Comune di Napoli“corretta ed integrata da accertamento operato d’ufficio mediante laconsultazione di “google maps”, quindi sulla base di prove disposte di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso diNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026disposizione del mezzo probatorio.

In particolare, la ricorrente si duole chela Corte distrettuale “consapevole dei limiti probatori delladocumentazione prodotta dal Comune (id est la scheda di censimento - v.infra) relativa ad un immobile recante un indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA]. 57) rispetto a quello oggetto di contestazione ([OSCURATO:PERSONA] aChiaia n. 34-35), ha ritenuto di poter superare la incongruenza con unaccertamento operato d’ufficio, in mancanza di un potere officioso in talsenso, mediante la consultazione del sito google maps ed arrivando cosìalla conclusione (del tutto soggettiva) che “... appare verosimile chel’accertatore indicò l’indirizzo di via Bisignano, solo perché è su tale lato,dove appunto affaccia una luce dell’esercizio, appare apposta una targa inottone che riporta la scritta “chandelier café” (dato desunto d’ufficio daGoogle maps)”.3.

Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 32, comma 1, e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenutoammissibile ai sensi del citato art. 58 la produzione, da parte del Comune,della scheda di censimento del 16/11/2015, sebbene tardivamentedepositata nel giudizio di primo grado.4.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondati.4.1.

Per consolidato orientamento di questa Corte, la censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonpuò avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass.Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/202626377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; cfr.anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018).4.2.

Non è, però, questo il caso di specie, giacché il giudice di appelloha ritenuto dimostrata la maggior superficie alla base della tassazione inforza di una scheda di censimento del 16/11/15 prodotta dal Comune, efirmata dal contribuente.4.3.

Tale produzione documentale è stata correttamente ritenutaammissibile dalla CTR sulla base del disposto dell’art. 58 nel testo rationetemporis vigente, ai sensi del quale “Il giudice d'appello non può disporrenuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione oche la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado digiudizio per causa ad essa non imputabile.

E’ fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti”.4.4.

La norma è da tempo interpretata da questa Corte nel senso chela documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudiziodeve ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame ed il giudice diappello è tenuto ad esaminarla.4.5.

In tema di contenzioso tributario, vige il principio secondo cui inappello è consentita ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992 la produzione di nuovidocumenti, che deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto,entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza, salvo che il documento siastato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado.4.6.

In questo caso, infatti, l'inosservanza di detto termine è sanata,“poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in mododefinitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con laconseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisitaautomaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione" (Cass.10211/2025; 5429/2018; 24398/2016).Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/20264.7.

Non è, pertanto, condivisibile la tesi della ricorrente, alla base delterzo motivo di censura, secondo cui, avendo il Comune prodottotardivamente in primo grado la scheda di censimento del 16/11/15, lastessa, ancorché nuovamente depositata in appello, risultava inutilizzabile.Tale documentazione deve, infatti, ritenersi legittimamente acquisita insede di gravame alla stregua del richiamato orientamento di questa Corte.4.8.

Né rileva, ai fini della violazione dell’art. 115, che la CTR, nelprecisare che la scheda si riferisse all’immobile in oggetto, abbiaargomentato tale affermazione sostenendo che “l’accertatore indicòl’indirizzo di via Bisignano, solo perché è su tale lato, dove appuntoaffaccia una luce dell’esercizio, appare apposta una targa in ottone cheriporta la scritta “Chandelier café” (dato desunto d’ufficio da Googlemaps)”.4.9.

Dagli atti di causa e dalla stessa motivazione si desume, infatti,come l’affermazione costituisca un passaggio motivazionale del tuttosuperfluo ed ultroneo, non essendo in discussione l’identità del beneoggetto di censimento con quello tassato, tanto che la CTR ha ritenuto diprecisarlo “solo al fine di ovviare alla incongruenza che parrebbe emergeretra l'indirizzo della ora citata scheda di censimento e quello dell'immobileoggetto della contestazione (vicolo belledonne a Chiaia 34,35)”, non,quindi, perché la contribuente avesse contestato che i due indirizziriguardassero lo stesso immobile, appunto situato all'angolo delle due vie.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente allarifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate in euro 1.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Andreottola e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1602/2021, pubblicata il 22/2/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1602/2021, pubblicata il 22/2/2021, la CommissioneTributaria Regionale della Campania, in accoglimento dell’appello delNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026Comune di Napoli, ha respinto il ricorso della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C. avverso gli avvisi di accertamento nn.950448/124835, 950473/153809 e 950488/152657, del complessivoimporto di euro 3.569,00, emessi dal Comune per omesso parzialepagamento della TARI relativa agli anni 2015, 2016 e 2017.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., sulla base di tre motivi,mentre il Comune di Napoli resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 3 legge n. 241/1990,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR ritenuto adeguatamente motivati gli avvisi di accertamentoimpugnati, sebbene il Comune non avesse assolto all’onere di allegare lascheda di censimento del 16 novembre 2015, sulla base della quale erastata accertata la maggiore superficie dell’immobile, o quantomeno diriprodurne il contenuto essenziale.1.1. Il motivo è infondato.1.2. In continuità con quanto già affermato da questa Corte in meritoagli oneri motivazionali di ogni atto impositivo va innanzitutto ribadito chel'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone ilcontribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesaimpositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi", medianteuna fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazionetributaria (Cass. n. 30039 del 2018).1.3. Tale condivisibile principio di portata generale è fondato sullanecessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presentigli elementi identificativi della pretesa tributaria, dovendosi escludere ogniformalismo nell'indicazione delle norme di diritto violate, quandoNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026chiaramente evincibili, o di tutti gli elementi di prova, eventualmenteintegrabili in sede di giudizio.1.4. In sintesi, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.1.5. Tale predicazione dell'obbligo motivazionale soddisfa ladeclinazione di legittimità di cui all'art. 7 legge n. 212 del 2000 (Statutodel contribuente), che a sua volta richiama l'art. 3 legge n. 241 del 1990,secondo cui all'Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoidecisione dell'amministrazione" (Cass. 26691/2025).1.6. Inoltre, con specifico riferimento alla TARSU, ma anche alla TARI,la verifica dell'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento –sinanche in rettifica - va ora condotta in base alla disciplina dettata, perl'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall'art. 1,comma 162, della legge n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica vengaeffettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o dellatariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'attodella maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoriaritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali(quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a renderecomprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità diindicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare lasuperficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fasecontenziosa (Cass. 20620/2019, richiamata da più recente Cass.29259/2025; 26691/2025, cit.; 15793/2025; in tema di TIA, Cass.16096/2024).1.7. In tali pronunce, la Corte – dopo aver ricordato che la generaleportata precettiva dell'obbligo di motivazione dell’atto impositivo deveNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistematributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifichediscipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun attoimpositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione dellamedesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis, Cass., 17maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758). Cass., 19 novembre2019, n. 29988 ha, per l’appunto, condivisibilmente rimarcato, per unverso, che «l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dallamotivazione dell'avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti glielementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, così da consentire unaadeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente» e, dall’altro,che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazioneTARSU è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questicasi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontareviene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base dellacategoria, per la superficie tassata».1.8. Orbene, nella fattispecie in esame gli avvisi di accertamento (il cuicontenuto è debitamente trascritto nel ricorso per cassazione) espongonoogni utile indicazione per comprendere i presupposti di fatto e di dirittodell'imposizione (vale a dire, l'indirizzo, le superfici, le tariffe, la quotafissa e quella variabile, l’acconto versato e la somma ancora dovuta),escluso che nel vizio di motivazione possa refluire la contestazione relativaalla mancata allegazione dell’atto istruttorio alla base della rettifica dellasuperficie presa a riferimento della tassazione (id est, la scheda dicensimento del 16 novembre 2015).1.9. Questo perché il profilo che involge la motivazione dell’attoimpositivo – e, dunque, un requisito di validità dell’atto – va tenutoNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026distinto da quello che attiene al riscontro probatorio dei fatti posti afondamento della pretesa impositiva (causa petendi dell’atto), essendosi-in più occasioni - rimarcato che l'obbligo di motivazione dell'avviso diaccertamento deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione delcriterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con lespecificazioni necessarie per consentire al contribuente l'esercizio deldiritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficionell'eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l'Amministrazioneha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti perl'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità dicontrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altriparametri (v., ex plurimis, Cass. 29259/2025, cit; 14257/2025;16096/2024; 23386/2021; 2555/2019; 1694/2018; 26431/2017;16620/2017; 25709/2016; 12658/2016; 22841/2010; 14094/2010;21571/2004).1.10. Va, pertanto, escluso che comporti il vizio di motivazionedell’avviso di accertamento l'omessa allegazione della fonte probatoria allabase della rideterminazione della superficie (ovvero la scheda dicensimento del 16/11/15), peraltro nota alla ricorrente, come dimostra lafirma in calce alla scheda, ben potendo tale indicazione essere fornitanell'eventuale successiva fase contenziosa.1.11. Deriva dai suindicati principi l'infondatezza del primo motivo dicensura.2. Col secondo motivo si denuncia il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver il giudice di appello fondato lasua decisione sulla scheda di censimento prodotta dal Comune di Napoli“corretta ed integrata da accertamento operato d’ufficio mediante laconsultazione di “google maps”, quindi sulla base di prove disposte di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso diNumero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026disposizione del mezzo probatorio. In particolare, la ricorrente si duole chela Corte distrettuale “consapevole dei limiti probatori delladocumentazione prodotta dal Comune (id est la scheda di censimento - v.infra) relativa ad un immobile recante un indirizzo diverso ([OSCURATO:PERSONA]. 57) rispetto a quello oggetto di contestazione ([OSCURATO:PERSONA] aChiaia n. 34-35), ha ritenuto di poter superare la incongruenza con unaccertamento operato d’ufficio, in mancanza di un potere officioso in talsenso, mediante la consultazione del sito google maps ed arrivando cosìalla conclusione (del tutto soggettiva) che “... appare verosimile chel’accertatore indicò l’indirizzo di via Bisignano, solo perché è su tale lato,dove appunto affaccia una luce dell’esercizio, appare apposta una targa inottone che riporta la scritta “chandelier café” (dato desunto d’ufficio daGoogle maps)”.3. Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 32, comma 1, e 58 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360,primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR ritenutoammissibile ai sensi del citato art. 58 la produzione, da parte del Comune,della scheda di censimento del 16/11/2015, sebbene tardivamentedepositata nel giudizio di primo grado.4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per via della loro strettaconnessione, sono infondati.4.1. Per consolidato orientamento di questa Corte, la censura relativaalla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonpuò avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttoriocompiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto abase della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al difuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato comefacenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass.Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/202626377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019, 27000/2016; cfr.anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018).4.2. Non è, però, questo il caso di specie, giacché il giudice di appelloha ritenuto dimostrata la maggior superficie alla base della tassazione inforza di una scheda di censimento del 16/11/15 prodotta dal Comune, efirmata dal contribuente.4.3. Tale produzione documentale è stata correttamente ritenutaammissibile dalla CTR sulla base del disposto dell’art. 58 nel testo rationetemporis vigente, ai sensi del quale “Il giudice d'appello non può disporrenuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione oche la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado digiudizio per causa ad essa non imputabile. E’ fatta salva la facoltà delleparti di produrre nuovi documenti”.4.4. La norma è da tempo interpretata da questa Corte nel senso chela documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudiziodeve ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame ed il giudice diappello è tenuto ad esaminarla.4.5. In tema di contenzioso tributario, vige il principio secondo cui inappello è consentita ex art. 58 d.lgs. n. 546/1992 la produzione di nuovidocumenti, che deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto,entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza, salvo che il documento siastato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado.4.6. In questo caso, infatti, l'inosservanza di detto termine è sanata,“poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in mododefinitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato dellasentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con laconseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisitaautomaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione" (Cass.10211/2025; 5429/2018; 24398/2016).Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/20264.7. Non è, pertanto, condivisibile la tesi della ricorrente, alla base delterzo motivo di censura, secondo cui, avendo il Comune prodottotardivamente in primo grado la scheda di censimento del 16/11/15, lastessa, ancorché nuovamente depositata in appello, risultava inutilizzabile.Tale documentazione deve, infatti, ritenersi legittimamente acquisita insede di gravame alla stregua del richiamato orientamento di questa Corte.4.8. Né rileva, ai fini della violazione dell’art. 115, che la CTR, nelprecisare che la scheda si riferisse all’immobile in oggetto, abbiaargomentato tale affermazione sostenendo che “l’accertatore indicòl’indirizzo di via Bisignano, solo perché è su tale lato, dove appuntoaffaccia una luce dell’esercizio, appare apposta una targa in ottone cheriporta la scritta “Chandelier café” (dato desunto d’ufficio da Googlemaps)”.4.9. Dagli atti di causa e dalla stessa motivazione si desume, infatti,come l’affermazione costituisca un passaggio motivazionale del tuttosuperfluo ed ultroneo, non essendo in discussione l’identità del beneoggetto di censimento con quello tassato, tanto che la CTR ha ritenuto diprecisarlo “solo al fine di ovviare alla incongruenza che parrebbe emergeretra l'indirizzo della ora citata scheda di censimento e quello dell'immobileoggetto della contestazione (vicolo belledonne a Chiaia 34,35)”, non,quindi, perché la contribuente avesse contestato che i due indirizziriguardassero lo stesso immobile, appunto situato all'angolo delle due vie.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a rifonderealla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente allarifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudiziodi legittimità, liquidate in euro 1.600,00 oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Numero registro generale 23308/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 12394/2026Data pubblicazione 03/05/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 marzo 2026.Il Presidente