Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11557/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado diCampania n. 6060/2023 depositata il 02/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contro l’avviso diNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026accertamento catastale n.

NA0284448/2019, recante nuovadeterminazione - in conseguenza di una variazione con procedura DOCFA- di classamento e rendita catastale in relazione ad un immobile ad usogarage, del quale era proprietaria in ragione di un terzo, sito in Comune diNapoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da piano terra e seminterrato,catastalmente identificato al Foglio 3 Sez.

SFE, p.lle 617, sub. 2, 252 sub.7, categoria D/8.Con il predetto avviso l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la renditacatastale proposta da € 5.940,00 ad € 12.100,00, confermando lacategoria (D/8) indicata dai contribuenti, applicando il medesimo criteriodi “stima del fabbricato in base al costo di costruzione (Vc)” proposto insede di DOCFA ma applicando diversi valori unitari €/mq.Tale avviso è stato emesso in seguito a una seconda dichiarazione divariazione del [OSCURATO:PERSONA] (Docfa prot. n.

NA0338759/2018del 5 dicembre 2018), laddove alla prima aveva fatto seguito altro avvisoimpugnato dai contribuenti, per fusione con altre due unità immobiliari(nello specifico, quelle iscritte alla Sezione Urbana SFE, foglio 3, particella252, subalterno 12, e alla Sezione Urbana SFE, foglio 3, particella 251,subalterno 2).Tornando alla decisione di primo grado, la C.T.P. ha rilevato chel’obbligo di motivazione risultava osservato mediante l’indicazione dei datioggettivi acclarati e della classe conseguentemente attribuita, trattandosidi elementi idonei a consentire al contribuente il raffronto con quelliindicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni dellaclassificazione e di difendersi in giudizio.

E’ stata, inoltre, ritenuta correttala determinazione della rendita mediante stima diretta secondo il criteriodel saggio di fruttuosità senza che fosse necessario il preventivosopralluogo.La decisione è stata impugnata dai contribuenti e l’appello disatteso.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito ha ritenuto correttamente motivato l’attoimpugnato, “dettagliando la valutazione e facendo anche riferimentocomparativo a valutazioni di beni similari già svolte dalla Agenzia,puntualmente indicate”; ha quindi affermato che “non è necessario che levalutazioni siano allegate, essendo in avviso riportato il contenutoessenziale e perché esse non integrano la motivazione (per la quale vi ènecessità giuridica di allegazione), ma diversamente gli elementiprobatori, nel caso, neppure di prova diretta ma di conforto, dellavalutazione”.Il giudice di merito ha poi osservato che, nella specie, la DOCFA erastata presentata “per unione di fatto (non di diritto) dell’unità immobiliareSFE Foglio 3 Numero 617 Subalterno 3 alle unità immobiliari identificatecon SFE/3/252/12 e SFE/3/251/2 ai soli fini fiscali da destinare aparcheggio autorimessa pubblica (cfr.

Docfa) e che la rendita -comeesposto innanzi- è stata attribuita assegnando i valori in relazione ai varicorpi, di cui solo uno è stato valutato in euro 1.300,00 al mq. -i restanti,in relazione alla tipologia intrinseca nonché di destinazione e fruibilitàconcreta dichiarati sono stati valutati in misura inferiore applicandoriduzioni-; -che già tale osservazione rende evidente che le doglianze sulvalore specifico di euro 1300,00 al mq., valgono solo per quella parte, enon diversamente per le altre, se non in via consequenziale sulla basedella medesima riduzione di accertamento; -che tuttavia, poiché il valorederivato è complessivo occorre valutare la rendita complessivamentedeterminata; -che se una lettura superficiale della sentenza appellatasembrerebbe ritenerla fondata apparentemente sulla confusione “delvalore di € 1.300,00/mq. riferito al costo di costruzione dell’epoca biennio1988/89, con il valore dato dalle potenzialità del locale di produrrereddito” (alla attualità), discostandosi da quanto prospettato dall'AdE inaccertamento (con potenziale violazione del chiesto e pronunciato permodifica della causa petendi), in realtà il rinvio, ivi dedotto, allaNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026potenzialità produttiva del bene è per affermare la corretta assunzione,nella valutazione operata dall' AdE in accertamento, dei valori ecoefficienti elevati verso il massimo rinvenienti dai criteri e parametrinormativi e di prassi per le caratteristiche estrinseche e di contestoassolutamente prevalenti; -che sul punto, ossia che vadano considerati ivalori massimi (e nel caso anche aumentati rispetto ai parametri generalisintetici normativi e di prassi) in ragione del particolare valore della zona,il Collegio ritiene che quanto evidenziato in concreto dalla sentenzaappellata sia del tutto condivisibile e lo fa proprio: si tratta infatti, cosìaggiungendo ulteriori elementi alla già esaustiva e completa motivazionedella sentenza, di un parcheggio autorimessa pubblica ubicato in via(Arcoleo) proprio ad immediato ridosso (pochi metri da Piazza dei Martiri)della notissima zona centralissima e assai prestigiosa commerciale estorica e turistica e di divertimento, sia diurno a pochi passi vi è la VillaComune e [OSCURATO:PERSONA], che notturno, zona Chiaia e Riviera”.Il giudice di secondo grado ha poi escluso la rilevanza degli esiti dellaperizia di parte atteso, tra le altre cose, che trattandosi di centro storico eluogo di pregio turistico, il valore del suolo era preponderante rispetto alcosto di costruzione.

Ha quindi aggiunto, richiamando pag. 8 delprontuario: “A tale proposito, il su richiamato allegato tecnico II alla circ.6/T/2012 precisa che in assenza di dati storici il valore dell’area (C1) puòessere considerato, di norma, non inferiore al 12% del costo dicostruzione a nuovo delle strutture (C2), salvo che si tratti di aree ubicatenei principali centri storici e luoghi turistici o destinate a tipologieimmobiliari per le quali il suolo rappresenta la componente principale(campi sportivi, aree di sosta o di rifornimento carburanti ecc.).

Sicché,“pur prendendo in considerazione il valore tabellare minimo del suolo pariad euro 700,00 al mq. (v. tabella D1 detto prontuario) (anche se in veritànel caso si dovrebbe considerare il valore massimo di euro 1.000,00) ededucendo, in favore del contribuente, dal valore minimo di costruzioneNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026indicato in prontuario il 12 % (355,00x12%), (312,4)” si perveniva,seguendo la stessa metodologia del prontuario, ad un valore a mq di euro1427,74 maggiore di euro 1300,00 valore massimo assegnato per unaparte dell'unità dall'Agenzia delle Entrate.Avverso la predetta decisione ricorrono i contribuenti con tre motivi.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con la prima censura è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, della legge n. 212 del 2000, e dell’art. 3, dellalegge n. 241 del 1990 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.).L’impugnata sentenza d’appello violerebbe le norme suindicate attesoche la C.G.T.2 ha ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso diaccertamento catastale (che ferma restando la categoria D/8 harideterminato la rendita in 12.100,00 euro), nonostante quest’ultimo nonsia stato preceduto da un sopralluogo, ometta di riportare ed allegare siale valutazioni compiute dall’Ufficio per addivenire al nuovo classamentoche gli elementi comuni dell’immobile similare preso a confronto nonché lepresunte stime effettuate da controparte.Il motivo è infondato alla luce dei consolidati principi che regolanol’obbligo di motivazione degli avvisi emessi a seguito di procedura cd.DOCFA.In tema di classamento di immobili, come correttamente evidenziatodal giudice di merito, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvengaa seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversaNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso.il costante insegnamento di questa Corte poi (Cass., Sez.

T, n.13110/2012; Cass., Sez.

T, n. 4176/2019; Cass., Sez.

T, n. 29968/2019),l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto ancheper relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimisiano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultinonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice insede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso cheformano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, chegli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto diprecedente notifica.Ebbene, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinatadall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima direttaeseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppocatastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamentomotivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sulvalore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevanoai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennatogiudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioniNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunqueprontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (Cass. Sez.

T, n. 17971 del 2018).I consolidati principi innanzi riportati sono applicabili alla fattispecie inesame ed elidono qualsivoglia pretesa ed insussistente denunciataviolazione di legge, essendo l’avviso motivato, alla luce del contenuto dellasentenza e del ricorso, in conformità agli stessi.2.Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza peressere la motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Il motivo è infondato.Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato diquesta Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorraallorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) anche dell’art. 132, comma 2, num.4), c.p.c. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avvisoera compiutamente motivato e rendeva chiaramente intellegibile alcontribuente il percorso del ragionamento del giudice di merito.Si tratta di una motivazione perfettamente intellegibile, che rendemanifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere il dedotto vizio,dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamentesviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, inrealtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa,ipotesi questa non ammissibile in questa sede.3.

Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa e/ocomunque errata valutazione degli elementi istruttori offerti in entrambi igradi di merito del presente giudizio dal contribuente (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.).

Il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omesso diesaminare adeguatamente gli elementi probatori offerti in giudizio dalcontribuente da cui emergeva, in tesi, l’erroneità delle risultanze dellastima condotta dall’Ufficio.La censura è infondata.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materia.Com’è noto il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n.4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, n. 25847/2021).Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Venendo alla doglianza formulata, va osservato che in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. Sez. 1, 6774/2022).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

U. n. 20867/2020).Calando i principi innanzi riportati alla fattispecie concreta, è evidentel’infondatezza del motivo laddove censurando la decisione per violazione,in tesi, delle disposizioni di cui innanzi, si traduce in realtà nellacontestazione del percorso valutativo effettuato dal giudice di merito.In conclusione, il ricorso è respinto.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento daparte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado diCampania n. 6060/2023 depositata il 02/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La C.T.P. di Napoli ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Pelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], contro l’avviso diNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026accertamento catastale n. NA0284448/2019, recante nuovadeterminazione - in conseguenza di una variazione con procedura DOCFA- di classamento e rendita catastale in relazione ad un immobile ad usogarage, del quale era proprietaria in ragione di un terzo, sito in Comune diNapoli, alla via [OSCURATO:PERSONA], composto da piano terra e seminterrato,catastalmente identificato al Foglio 3 Sez. SFE, p.lle 617, sub. 2, 252 sub.7, categoria D/8.Con il predetto avviso l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la renditacatastale proposta da € 5.940,00 ad € 12.100,00, confermando lacategoria (D/8) indicata dai contribuenti, applicando il medesimo criteriodi “stima del fabbricato in base al costo di costruzione (Vc)” proposto insede di DOCFA ma applicando diversi valori unitari €/mq.Tale avviso è stato emesso in seguito a una seconda dichiarazione divariazione del [OSCURATO:PERSONA] (Docfa prot. n. NA0338759/2018del 5 dicembre 2018), laddove alla prima aveva fatto seguito altro avvisoimpugnato dai contribuenti, per fusione con altre due unità immobiliari(nello specifico, quelle iscritte alla Sezione Urbana SFE, foglio 3, particella252, subalterno 12, e alla Sezione Urbana SFE, foglio 3, particella 251,subalterno 2).Tornando alla decisione di primo grado, la C.T.P. ha rilevato chel’obbligo di motivazione risultava osservato mediante l’indicazione dei datioggettivi acclarati e della classe conseguentemente attribuita, trattandosidi elementi idonei a consentire al contribuente il raffronto con quelliindicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni dellaclassificazione e di difendersi in giudizio. E’ stata, inoltre, ritenuta correttala determinazione della rendita mediante stima diretta secondo il criteriodel saggio di fruttuosità senza che fosse necessario il preventivosopralluogo.La decisione è stata impugnata dai contribuenti e l’appello disatteso.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Il giudice di merito ha ritenuto correttamente motivato l’attoimpugnato, “dettagliando la valutazione e facendo anche riferimentocomparativo a valutazioni di beni similari già svolte dalla Agenzia,puntualmente indicate”; ha quindi affermato che “non è necessario che levalutazioni siano allegate, essendo in avviso riportato il contenutoessenziale e perché esse non integrano la motivazione (per la quale vi ènecessità giuridica di allegazione), ma diversamente gli elementiprobatori, nel caso, neppure di prova diretta ma di conforto, dellavalutazione”.Il giudice di merito ha poi osservato che, nella specie, la DOCFA erastata presentata “per unione di fatto (non di diritto) dell’unità immobiliareSFE Foglio 3 Numero 617 Subalterno 3 alle unità immobiliari identificatecon SFE/3/252/12 e SFE/3/251/2 ai soli fini fiscali da destinare aparcheggio autorimessa pubblica (cfr. Docfa) e che la rendita -comeesposto innanzi- è stata attribuita assegnando i valori in relazione ai varicorpi, di cui solo uno è stato valutato in euro 1.300,00 al mq. -i restanti,in relazione alla tipologia intrinseca nonché di destinazione e fruibilitàconcreta dichiarati sono stati valutati in misura inferiore applicandoriduzioni-; -che già tale osservazione rende evidente che le doglianze sulvalore specifico di euro 1300,00 al mq., valgono solo per quella parte, enon diversamente per le altre, se non in via consequenziale sulla basedella medesima riduzione di accertamento; -che tuttavia, poiché il valorederivato è complessivo occorre valutare la rendita complessivamentedeterminata; -che se una lettura superficiale della sentenza appellatasembrerebbe ritenerla fondata apparentemente sulla confusione “delvalore di € 1.300,00/mq. riferito al costo di costruzione dell’epoca biennio1988/89, con il valore dato dalle potenzialità del locale di produrrereddito” (alla attualità), discostandosi da quanto prospettato dall'AdE inaccertamento (con potenziale violazione del chiesto e pronunciato permodifica della causa petendi), in realtà il rinvio, ivi dedotto, allaNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026potenzialità produttiva del bene è per affermare la corretta assunzione,nella valutazione operata dall' AdE in accertamento, dei valori ecoefficienti elevati verso il massimo rinvenienti dai criteri e parametrinormativi e di prassi per le caratteristiche estrinseche e di contestoassolutamente prevalenti; -che sul punto, ossia che vadano considerati ivalori massimi (e nel caso anche aumentati rispetto ai parametri generalisintetici normativi e di prassi) in ragione del particolare valore della zona,il Collegio ritiene che quanto evidenziato in concreto dalla sentenzaappellata sia del tutto condivisibile e lo fa proprio: si tratta infatti, cosìaggiungendo ulteriori elementi alla già esaustiva e completa motivazionedella sentenza, di un parcheggio autorimessa pubblica ubicato in via(Arcoleo) proprio ad immediato ridosso (pochi metri da Piazza dei Martiri)della notissima zona centralissima e assai prestigiosa commerciale estorica e turistica e di divertimento, sia diurno a pochi passi vi è la VillaComune e [OSCURATO:PERSONA], che notturno, zona Chiaia e Riviera”.Il giudice di secondo grado ha poi escluso la rilevanza degli esiti dellaperizia di parte atteso, tra le altre cose, che trattandosi di centro storico eluogo di pregio turistico, il valore del suolo era preponderante rispetto alcosto di costruzione. Ha quindi aggiunto, richiamando pag. 8 delprontuario: “A tale proposito, il su richiamato allegato tecnico II alla circ.6/T/2012 precisa che in assenza di dati storici il valore dell’area (C1) puòessere considerato, di norma, non inferiore al 12% del costo dicostruzione a nuovo delle strutture (C2), salvo che si tratti di aree ubicatenei principali centri storici e luoghi turistici o destinate a tipologieimmobiliari per le quali il suolo rappresenta la componente principale(campi sportivi, aree di sosta o di rifornimento carburanti ecc.). Sicché,“pur prendendo in considerazione il valore tabellare minimo del suolo pariad euro 700,00 al mq. (v. tabella D1 detto prontuario) (anche se in veritànel caso si dovrebbe considerare il valore massimo di euro 1.000,00) ededucendo, in favore del contribuente, dal valore minimo di costruzioneNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026indicato in prontuario il 12 % (355,00x12%), (312,4)” si perveniva,seguendo la stessa metodologia del prontuario, ad un valore a mq di euro1427,74 maggiore di euro 1300,00 valore massimo assegnato per unaparte dell'unità dall'Agenzia delle Entrate.Avverso la predetta decisione ricorrono i contribuenti con tre motivi.In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con la prima censura è denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7, della legge n. 212 del 2000, e dell’art. 3, dellalegge n. 241 del 1990 (art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.).L’impugnata sentenza d’appello violerebbe le norme suindicate attesoche la C.G.T.2 ha ritenuto adeguatamente motivato l’impugnato avviso diaccertamento catastale (che ferma restando la categoria D/8 harideterminato la rendita in 12.100,00 euro), nonostante quest’ultimo nonsia stato preceduto da un sopralluogo, ometta di riportare ed allegare siale valutazioni compiute dall’Ufficio per addivenire al nuovo classamentoche gli elementi comuni dell’immobile similare preso a confronto nonché lepresunte stime effettuate da controparte.Il motivo è infondato alla luce dei consolidati principi che regolanol’obbligo di motivazione degli avvisi emessi a seguito di procedura cd.DOCFA.In tema di classamento di immobili, come correttamente evidenziatodal giudice di merito, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvengaa seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante ilvalore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversaNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire ilpieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitarel'oggetto dell'eventuale contenzioso.il costante insegnamento di questa Corte poi (Cass., Sez. T, n.13110/2012; Cass., Sez. T, n. 4176/2019; Cass., Sez. T, n. 29968/2019),l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto ancheper relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fattorisultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimisiano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca ilcontenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti(oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultinonecessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimentoadottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice insede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specificidell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso cheformano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, chegli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto diprecedente notifica.Ebbene, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinatadall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima direttaeseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppocatastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamentomotivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sulvalore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, inrelazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevanoai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennatogiudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioniNumero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunqueprontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto postoin essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortementepartecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione oallegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto dimotivazione (Cass. Sez. T, n. 17971 del 2018).I consolidati principi innanzi riportati sono applicabili alla fattispecie inesame ed elidono qualsivoglia pretesa ed insussistente denunciataviolazione di legge, essendo l’avviso motivato, alla luce del contenuto dellasentenza e del ricorso, in conformità agli stessi.2.Con la seconda censura è denunciata la nullità della sentenza peressere la motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.Il motivo è infondato.Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato diquesta Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorraallorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera– come suol dirsi - non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) anche dell’art. 132, comma 2, num.4), c.p.c. o, nel processo tributario, ex 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avvisoera compiutamente motivato e rendeva chiaramente intellegibile alcontribuente il percorso del ragionamento del giudice di merito.Si tratta di una motivazione perfettamente intellegibile, che rendemanifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere il dedotto vizio,dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamentesviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, inrealtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa,ipotesi questa non ammissibile in questa sede.3. Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa e/ocomunque errata valutazione degli elementi istruttori offerti in entrambi igradi di merito del presente giudizio dal contribuente (art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.). Il giudice di secondo grado avrebbe del tutto omesso diesaminare adeguatamente gli elementi probatori offerti in giudizio dalcontribuente da cui emergeva, in tesi, l’erroneità delle risultanze dellastima condotta dall’Ufficio.La censura è infondata.Devono essere richiamati i consolidati principi vigenti in materia.Com’è noto il principio del libero convincimento, posto a fondamentodegli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice dimerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n.4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentitidall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. 2, n. 25847/2021).Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026Venendo alla doglianza formulata, va osservato che in tema di ricorsoper cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghiche quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (Cass. Sez. 1, 6774/2022).In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art.115 c.p.c., occorre infatti denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 20867/2020).Calando i principi innanzi riportati alla fattispecie concreta, è evidentel’infondatezza del motivo laddove censurando la decisione per violazione,in tesi, delle disposizioni di cui innanzi, si traduce in realtà nellacontestazione del percorso valutativo effettuato dal giudice di merito.In conclusione, il ricorso è respinto.Deve, infine, darsi atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento daparte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 9918/2024Numero sezionale 3090/2026Numero di raccolta generale 11557/2026Data pubblicazione 28/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del2002, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]