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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 29143/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20800/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 905, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro FINANZA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 775/2017,depositata il 03/08/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in ragione del credito di euro 1.521.936,57 portato da decreto ingiuntivo n. 3547 del 2014 e della risoluzione dell’accordo transattivo inter partes del 19/05/2015;

1.1. – i giudici di secondo grad o, dopo aver evidenziato che il credito in questione traeva origine dalla cessione pro solvendo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del mutuo erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla propria controllata [OSCURATO:SOCIETA]. (tanto che la prima aveva già ottenuto separati decreti ingiuntivi nei confronti di entrambe le obbligate in solido), hanno respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva del creditore istante e di mancata risoluzione dell’accordo transattivo in difetto di termine per l’adempimento (ritenendo invece pacifico l’inadempimento della transazione per mancato pagamento della prima rata) ed hanno accertato la natura non liberatoria dell’espromissione di EPF contemplata nella transazione, dichiaratamente non novativa e sostanzialmente ricostruita come mera dilazione del debito, ai cui fini [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato EPF a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i dividendi annuali di propria competenza deliberati dall’assemblea dei soci (al netto di quanto rimborsato al creditore pignoratizio [OSCURATO:SOCIETA].) e comunque la somma non inferiore ad euro 150.000,00; hanno altresì respinto il terzo motivo d’appello sulla sussistenza dello stato di insolvenza;

2. – avverso detta decisione la EPF ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, cui tanto il [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. quanto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. –i motivi proposti denunziano, rispettivamente: l) la violazione dell’art. 2478-bis c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto risorse proprie della società i dividendi deliberati dall’assemblea di EPF; II) la mancata applicazione dell’art. 1363 c.c., per non avere la Corte territoriale interpretato le clausole della transazione “le une per mezzo delle altre”; III) la falsa/erronea applicazione dell’art. 1363 c.c., per avere i giudici di secondo grado erroneamente richiamato “alcune altre clausole contrattuali per ricavare la propria interpretazione del contratto che esclude l’effetto liberatorio dell’esponente”; IV) l’omesso, insufficiente o erroneo esame della problematica relativa alla mancanza del termine per l’adempimento delle prestazioni dovute dagli espromittenti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; V) la violazione dell’art. 6 l.fall., poiché l’accoglimento dei motivi precedenti comporterebbe il venir meno della qualità di creditore in capo a [OSCURATO:PERSONA] e quindi il suo difetto di legittimazione attiva a richiedere il fallimento di EPF; VI) la violazione dell’art. 5 l.fall., per avere i giudici del reclamo dato una lettura dei bilanci “in chiave esclusivamente civilistica” senza tener conto “della rilevazione (ai fini fiscali) degli ammortamenti”;

3.1. –tutti i motivi sono inammissibili;

4. –con i primi tre il ricorrente sostanzialmente contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo transattivo del 19 maggio 2015, e segnatamente la ritenuta natura non liberatoria dell’espromissione della società EPF (da cui origina la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6 l.fall.), tenuto conto che, a norma dell’art. 1272, comma 1, c.c., l’espromissione comporta di regola la persistente responsabilità solidale del debitore originario con l’espromittente, a meno che il creditore lo liberi espressamente;

4.1. – si tratta di censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, aspirano ad una ricostruzione della vicenda negoziale diversa da quella operata dai giudici di merito, in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte per cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dell’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10745/2022, 15020/2022, 34630/2021, 32502/2021, 873/2019, 10333/2018, 29111/2017, 27136/2017, 385/2017), a meno che non risultino specificamente violati i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e non emergano vizi motivazionali (Cass.11666/2022, 701/2021, 8810/2020, 21576/2019);

4.2. – tali evenienze non ricorrono nella decisione in esame, non solo perché la violazione delle regole di interpretazione del contratto (segnatamente l’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.) non appare richiamata a proposito, avendo i giudici di merito proceduto all’esame delle varie previsioni contrattuali (Cass.20294/2019), ma anche – ed ancor prima – perché i motivi secondo e terzo difettano di autosufficienza, in quanto non contengono la trascrizione integrale delle clausole contrattuali contestate (ex multis, Cass. 9079/2003, 15279/2003, 16132/2005, 12446/2006, Cass. 6774/2022), mentre il primo motivo afferisce ad un aspetto non decisivo, avendo la Corte territoriale sottolineato che la transazione non contemplava l’obbligo dell’espromittente di «attingere a risorse proprie» qualora il dividendo fosse stato inferiore ad euro 150.000,00 (cfr. art. 2 della transazione, trascritto a pag. 13 e s. del controricorso, per cui «la provvista per l’adempimento dell’obbligazione sarà quella derivante dai flussi finanziari provenienti dal G.S.E. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].»);

4.3. – in simili casi, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione propugnata dal ricorrente a quella, diversa, accolta nella decisione impugnata (Cass. 34672/2021, 9461/2021, 995/2021, 28319/2017, 17168/2012, 13242/2010), la quale, del resto, non deve essere l’unica astrattamente possibile, potendo anche essere solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 15020/2022, 16987/2018, 28319/2017, 6125/2014, 10131/2006), senza che ciò integri di per sé la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 11254/2018);

5. –il quarto motivo è peraltro inammissibile poiché veicola una censura motivazionale senza rispettare i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in base ai quali per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" ( ex multis , Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018);

5.1. – inoltre , la censura non si confronta efficacemente con la ratio decidendi sintetizzata a pag. 6 della sentenza impugnata, per cui «anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la risoluzione della transazione (e quindi della scadenza o meno del termine per l’adempimento) l’odierna reclamante ha conservato la legittimazione passiva nel rapporto di credito-debito intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», perciò «legittimata a proporre istanza di fallimento»;

6. –il quinto motivo resta assorbito dall’inammissibilità dei precedenti, dei quali rappresenta la mera trasposizione giuridica in ambito fallimentare;

7. – il sesto è infine inammissibile perché d i natura prettamente meritale, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è sicuramente nel caso in esame;

8. –per concludere, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di difetto di motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito (Cass. Sez.

U, 34476/2019);

9. – segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo;

10. – rico rrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez.

U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20800/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 905, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro FINANZA E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 775/2017,depositata il 03/08/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha respinto il reclamo ex art. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ne aveva dichiarato il fallimento su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in ragione del credito di euro 1.521.936,57 portato da decreto ingiuntivo n. 3547 del 2014 e della risoluzione dell’accordo transattivo inter partes del 19/05/2015; 1.1. – i giudici di secondo grad o, dopo aver evidenziato che il credito in questione traeva origine dalla cessione pro solvendo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del mutuo erogato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla propria controllata [OSCURATO:SOCIETA]. (tanto che la prima aveva già ottenuto separati decreti ingiuntivi nei confronti di entrambe le obbligate in solido), hanno respinto le eccezioni di carenza di legittimazione attiva del creditore istante e di mancata risoluzione dell’accordo transattivo in difetto di termine per l’adempimento (ritenendo invece pacifico l’inadempimento della transazione per mancato pagamento della prima rata) ed hanno accertato la natura non liberatoria dell’espromissione di EPF contemplata nella transazione, dichiaratamente non novativa e sostanzialmente ricostruita come mera dilazione del debito, ai cui fini [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato EPF a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] i dividendi annuali di propria competenza deliberati dall’assemblea dei soci (al netto di quanto rimborsato al creditore pignoratizio [OSCURATO:SOCIETA].) e comunque la somma non inferiore ad euro 150.000,00; hanno altresì respinto il terzo motivo d’appello sulla sussistenza dello stato di insolvenza; 2. – avverso detta decisione la EPF ha proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi, cui tanto il [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. quanto [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. –i motivi proposti denunziano, rispettivamente: l) la violazione dell’art. 2478-bis c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente ritenuto risorse proprie della società i dividendi deliberati dall’assemblea di EPF; II) la mancata applicazione dell’art. 1363 c.c., per non avere la Corte territoriale interpretato le clausole della transazione “le une per mezzo delle altre”; III) la falsa/erronea applicazione dell’art. 1363 c.c., per avere i giudici di secondo grado erroneamente richiamato “alcune altre clausole contrattuali per ricavare la propria interpretazione del contratto che esclude l’effetto liberatorio dell’esponente”; IV) l’omesso, insufficiente o erroneo esame della problematica relativa alla mancanza del termine per l’adempimento delle prestazioni dovute dagli espromittenti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.; V) la violazione dell’art. 6 l.fall., poiché l’accoglimento dei motivi precedenti comporterebbe il venir meno della qualità di creditore in capo a [OSCURATO:PERSONA] e quindi il suo difetto di legittimazione attiva a richiedere il fallimento di EPF; VI) la violazione dell’art. 5 l.fall., per avere i giudici del reclamo dato una lettura dei bilanci “in chiave esclusivamente civilistica” senza tener conto “della rilevazione (ai fini fiscali) degli ammortamenti”; 3.1. –tutti i motivi sono inammissibili; 4. –con i primi tre il ricorrente sostanzialmente contesta l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’accordo transattivo del 19 maggio 2015, e segnatamente la ritenuta natura non liberatoria dell’espromissione della società EPF (da cui origina la legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 6 l.fall.), tenuto conto che, a norma dell’art. 1272, comma 1, c.c., l’espromissione comporta di regola la persistente responsabilità solidale del debitore originario con l’espromittente, a meno che il creditore lo liberi espressamente; 4.1. – si tratta di censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, aspirano ad una ricostruzione della vicenda negoziale diversa da quella operata dai giudici di merito, in contrasto con il costante insegnamento di questa Corte per cui, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dell’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10745/2022, 15020/2022, 34630/2021, 32502/2021, 873/2019, 10333/2018, 29111/2017, 27136/2017, 385/2017), a meno che non risultino specificamente violati i criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. e non emergano vizi motivazionali (Cass.11666/2022, 701/2021, 8810/2020, 21576/2019); 4.2. – tali evenienze non ricorrono nella decisione in esame, non solo perché la violazione delle regole di interpretazione del contratto (segnatamente l’interpretazione complessiva delle clausole ex art. 1363 c.c.) non appare richiamata a proposito, avendo i giudici di merito proceduto all’esame delle varie previsioni contrattuali (Cass.20294/2019), ma anche – ed ancor prima – perché i motivi secondo e terzo difettano di autosufficienza, in quanto non contengono la trascrizione integrale delle clausole contrattuali contestate (ex multis, Cass. 9079/2003, 15279/2003, 16132/2005, 12446/2006, Cass. 6774/2022), mentre il primo motivo afferisce ad un aspetto non decisivo, avendo la Corte territoriale sottolineato che la transazione non contemplava l’obbligo dell’espromittente di «attingere a risorse proprie» qualora il dividendo fosse stato inferiore ad euro 150.000,00 (cfr. art. 2 della transazione, trascritto a pag. 13 e s. del controricorso, per cui «la provvista per l’adempimento dell’obbligazione sarà quella derivante dai flussi finanziari provenienti dal G.S.E. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianto fotovoltaico di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA].»); 4.3. – in simili casi, il motivo di ricorso per cassazione non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione propugnata dal ricorrente a quella, diversa, accolta nella decisione impugnata (Cass. 34672/2021, 9461/2021, 995/2021, 28319/2017, 17168/2012, 13242/2010), la quale, del resto, non deve essere l’unica astrattamente possibile, potendo anche essere solo una delle plausibili interpretazioni (Cass. 15020/2022, 16987/2018, 28319/2017, 6125/2014, 10131/2006), senza che ciò integri di per sé la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 11254/2018); 5. –il quarto motivo è peraltro inammissibile poiché veicola una censura motivazionale senza rispettare i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., in base ai quali per cui il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto degli artt. 366, co. 1, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. – il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" ( ex multis , Cass. Sez.U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018); 5.1. – inoltre , la censura non si confronta efficacemente con la ratio decidendi sintetizzata a pag. 6 della sentenza impugnata, per cui «anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per la risoluzione della transazione (e quindi della scadenza o meno del termine per l’adempimento) l’odierna reclamante ha conservato la legittimazione passiva nel rapporto di credito-debito intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.», perciò «legittimata a proporre istanza di fallimento»; 6. –il quinto motivo resta assorbito dall’inammissibilità dei precedenti, dei quali rappresenta la mera trasposizione giuridica in ambito fallimentare; 7. – il sesto è infine inammissibile perché d i natura prettamente meritale, avendo questa Corte più volte ammonito che «il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta» (Cass. 17105/2019, 7252/2014), come è sicuramente nel caso in esame; 8. –per concludere, il ricorso va dichiarato inammissibile poiché, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di difetto di motivazione, mira ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dai giudici di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019); 9. – segue la condanna del ricorrente alle spese, liquidate in dispositivo; 10. – rico rrono astrattamente i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 10.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ult