CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 15020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
7 ORDINANZA sul ricorso 9835/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 37-3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente giusta procura speciale per Notaio dott. [OSCURATO:PERSONA] di Pagani (SA) – Rep.n. 1621 del 7.12.2018 e procura del 12.1.2022; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Piazza S. Croce in Gerusalemme n. 4, presso lo studio Numero sezionale 962/2022Numero di raccolta generale 15020/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Data pubblicazione 11/05/2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, pubblicata il 22/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 22 febbraio 2017 con cui la Corte d’appello di Salerno, provvedendo in totale riforma della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato «improcedibile, per intervenuta prescrizione del diritto, la domanda spiegata». 2. — [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il primo mezzo denuncia violazione dell’articolo 132, numero 4, c.p.c. e 1201, numero 2, c.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di motivare sull’esistenza di una surrogazione volontaria. Il secondo mezzo denuncia violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere escluso che la pattuizione intercorsa tra le parti contenesse una condizione sospensiva potestativa mista, costituita dal pagamento del saldo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 dovuto alla banca in forza del negozio di espromissione con essa Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 stipulato. Il terzo mezzo denuncia violazione degli articoli 1353 e 2935 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che, in presenza di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, la prescrizione decorre dall’avveramento della condizione. Il quarto mezzo denuncia violazione degli articoli 1358, 1359, 1375, 1366 e 1359 c.c., censurando la sentenza impugnata per non essersi avveduta che la banca non si era conformata all’obbligo di buona fede in pendenza della condizione. Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 2043 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non si compie quando il danneggiato non abbia consapevolezza del danno e dei suoi autori. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso va respinto. 5. — [OSCURATO:PERSONA] ha assunto un debito di tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della banca, del complessivo importo di lire 520.000.000, corrispondendone lire 519.500.000, in forza di una pattuizione contenente la seguente clausola: «La proposta resta subordinata all’accettazione da parte vostra delle seguenti condizioni: A - che vi assumerete verso di me l’obbligazione di eseguire a mia scelta - scelta che sarà effettuata all’atto del residuo debito di lire 500.000 - una sola delle seguenti prestazioni: I° - sottoscrizione in mio favore di scrittura privata con firma autenticata contenente vostra dichiarazioni ai sensi dell’art.1201 c.c. di surrogare in tutti i suoi diritti di credito e di garanzia da voi vantati verso i sigg.ri Cimini e Ferrajoli, e dei quali si è detto F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 innanzi. II° oppure sottoscrizione di due atti di quietanza e di Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 consenso alla cancellazione delle ipoteche di cui ai precedenti punti 1 e 2; B - che rinuncerete agli atti dei due procedimenti esecutivi, pendenti innanzi al Tribunale di Salerno e di cui al precedente punto 3». Contratto, quello in questione, pacificamente perfezionatosi, tant’è, come si diceva, che il Contaldo ha pagato la prima tranche del debito dei Cimini-Ferrajoli, pari alla quasi totalità di esso. 6. ― [OSCURATO:PERSONA] rte d’appello ha osservato che: «Da tale tenore letterale si desume che l’obbligo della banca sorse immediatamente, restando subordinato alla successiva scelta del creditore solo il modo in cui lo stesso dovesse trovare adempimento. L’indicare la contemporaneità tra scelta tra le due alternative e pagamento del residuo prezzo (entrambe spettanti potestativamente al medesimo soggetto) non sottopose l’obbligo ad una implicita condizione sospensiva. Né può dirsi, come fa la controparte nei suoi scritti difensivi che tale interpretazione sia soltanto letterale e non effettuata ex art. 1362 c.c.. Dalla scrittura del 1993 non si desumono elementi che possano far presumere una diversa comune intenzione dei contraenti, e neppure si desumono elementi (che pure sarebbero stati irrilevanti) idonei a disvelare le intenzioni del Contaldo in relazione ai suoi rapporti, sia con l’istituto bancario che con gli originari debitori. L’inciso “scelta che sarà da me effettuata all’atto del pagamento del residuo debito di lire 500.000” non condiziona il sorgere dell’obbligo della Banca, quanto piuttosto mostra la volontà del Contaldo di non voler esercitare immediatamente il suo diritto di opzione. I due aspetti sono indipendenti e il secondo non può influenzare il primo. L’inizio del termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c. resta fissato nel momento in cui Contaldo poteva, in virtù della sua proposta, esigere la prestazione da parte della banca e, quindi, al 23 febbraio 1993». F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 7. ― Con il primo mezzo il ricorrente osserva che: « La Corte non ha proprio motivato, essendo completamente assente la motivazione, sull’esistenza della surrogazione volontaria a favore di chi ha pagato nei confronti dell’originario creditore, pur espressamente richiesto nel giudizio di I grado. Come dedotto in I grado il negozio era già perfezionato con la surrogazione volontaria ex art. 1201 c.c. num. 2 dell’istante per cui la controprestazione diventa elemento del negozio di surrogazione e l’impossibilità di non poterla adempiere implica che il negozio deve essere risolto con conseguente restituzione delle somme versate che diventano senza giustificazione anche a titolo di risarcimento danni. Tale risarcimento decorre dal 2009, data in cui la banca ha assensito [così nel testo: n.d.e.] le cancellazioni delle ipoteche». 7.1. ― La censura è inammissibile. Si tratta difatti di motivo eccentrico rispetto alla ratio decidendi posta dal giudice di merito a sostegno della decisione impugnata. La Corte d’appello ha cioè ritenuto: -) che il contratto stipulato tra il Contaldo e la banca, dallo stesso Contaldo qualificato come espromissione, attribuisse al medesimo, che aveva corrisposto l’importo di lire 519.500.000, dovuto alla stessa banca dai Cimini e Ferrajoli, a fronte di un loro complessivo debito di lire 520.000.000, di esigere statim che la banca, ricevuto il pagamento delle ulteriori lire 500.000, provvedesse, alternativamente, a surrogare esso Contaldo nei diritti della banca verso i Cimini e Ferrajoli ovvero a quietanzare il pagamento ricevuto e consentire alla cancellazione di ipoteche, evidentemente gravanti ― è da supporre, giacché il punto non è spiegato in ricorso ― su immobili offerti dagli originari debitori a garanzia del proprio debito; F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 -) che, spettando fin da subito, ossia dal 23 febbraio 1993, aNumero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022l Contaldo di effettuare il conclusivo pagamento, e quindi di esigere che la banca provvedesse alla sua surrogazione ovvero alla quietanza e cancellazione delle ipoteche, il diritto dello stesso Contaldo, alla data della richiesta da lui effettuata alla banca, nel 2009, si fosse prescritto. Non v’era dunque ragione, nel dipanarsi del ragionamento che il giudice di merito ha inteso seguire, perché egli pronunciasse «sull’esistenza della surrogazione volontaria a favore di chi ha pagato nei confronti dell’originario creditore», avendo ritenuto che il Contaldo avesse azionato un diritto estinto per prescrizione. Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza del motivo di ricorso al decisum destina lo stesso alla statuizione di inammissibilità (Cass.3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; cfr, pure Cass. 7 novembre 2005, n. 21490, secondo cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art.366, n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio). 8. ― Con il secondo mezzo si sostiene che « vi è stata violazione da parte della Corte territoriale dei canoni ermeneutici di interpretazione dei contratti, in quanto è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali prescritto dall’art.1363 c.c. anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza poiché l’espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, quale una singola clausola del contratto composto da più clausole». Dopo di che, trascritta la clausola, il ricorrente ha osservato che da F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 essa «si evince che è stata accettata che la proposta fosse Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 SUBORDINATA alle CONDIZIONI dettate dal ricorrente … che a suo giudizio (a sua scelta) e solo al momento del residuo pagamento del debito di lire 500.000 avrebbe scelto la controprestazione dovuta alla Banca … La Corte violando l’interpretazione letterale del testo, soprattutto in riferimento al verbo di “ESEGUIRE” e alla frase “la proposta [OSCURATO:PERSONA]” ha ritenuto che la condizione sospensiva potestativa mista del Contaldo di chiedere o meno la prestazione (ecco perché subordinata all’accettazione di questa condizione) allorquando avesse effettuato la scelta, decorresse da subito (facendo decorrere la prescrizione del diritto come si vedrà appresso), pur contraddittoriamente, affermando … che si fosse in presenza di una condizione potestativa (di qui anche la impugnativa della sentenza che ora si fa ai sensi dell’art. 30 [così nel testo: n.d.e.] c.p.c. num. 5 per assoluta e contraddittoria motivazione inesistente su un fatto decisivo della controversia prospettato dalle parti). Ne consegue che interpretando testualmente l’accordo, se si è in presenza di una condizione sospensiva potestativa mista (come affermato dalla stessa Corte a pag 4 rigo 20), e la banca doveva eseguire la sua prestazione allorché il soggetto Contaldo avesse manifestato la sua intenzione a sua discrezione (potestativamente) e dopo che avesse pagato il residuo dell’espromissione, con la conseguenza o che si sarebbe surrogato nei diritti o avrebbe preteso la cancellazione dell’ipoteca. Tale condizione potestativa mista, era stata accertata ripetesi dalla banca che si era impegnata a eseguirla … e che la banca dovesse “eseguire” la prestazione a tali condizioni. Eseguire significa che non vi è alcun margine di non eseguire. In effetti, la Corte è incorsa anche nella violazione dell’art. 1363 c.c., allorquando ha ritenuto che non si desumessero dal testo dell’accordo la comune intenzione dei contraenti, laddove dallo stesso testo si dice; “vi dichiaro la mia disponibilità a corrispondervi di persona l’importo di lire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 520.000.000 a saldo e stralcio di ogni credito fino ad oggi da voi Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 vantato, per i titoli prima indicati …. alle condizioni di cui appresso…». 8.1. ― La censura è inammissibile. 8.1.1. ― Anzitutto il rigo 20 della pagina 4 della sentenza impugnata, già trascritto, è il seguente: «Da tale tenore letterale si desume che l’obbligo della banca sorse». Né la sentenza impugnata afferma altrove che la clausola prima trascritta contenga una «condizione sospensiva potestativa mista». Afferma invece l’esatto contrario, ossia che «che l’obbligo della banca sorse immediatamente», e che il testo contrattuale «non sottopose l’obbligo ad una implicita condizione sospensiva». Anche in questo caso, dunque, il motivo è eccentrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, e tanto basterebbe al rilievo della sua inammissibilità. 8.1.2. ― Ma l’inammissibilità discende altresì dal rilievo che la violazione delle regole di interpretazione del contratto non è stata richiamata a proposito. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). In particolare, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (Cass. 15 novembre 2013, n. 25728). D'altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125). Nel caso in esame, la tesi che si vuole far valere nello svolgimento del motivo, si può riassumere in ciò, che le parti avrebbero subordinato l’efficacia del negozio, nella parte concernente l’obbligazione alternativa, con scelta riservata al creditore della relativa prestazione, Contaldo, di surrogazione del creditore medesimo o cancellazione delle ipoteche, ad una c.d. condizione di adempimento, condizione che, secondo parte della giurisprudenza di questa Corte, ben possono le parti convenire, almeno in linea di principio, nell’ambito della propria autonomia negoziale (p. es. Cass. 15 novembre 2006, n. 24299): e che, cioè, solo una volta che il Contaldo si fosse a sua discrezione determinato a pagare la residua somma di lire 500.000 ― somma che, nella logica della tesi sostenuta, la banca non avrebbe dunque potuto esigere ― avrebbe preso corso il termine prescrizionale per la scelta tra le due obbligazioni e, quindi, per l’adempimento della banca debitrice F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 Numero sezionale 962/2022 della prestazione prescelta. Di guisa che, in definitiva, alla data del Numero di raccolta generale 15020/2022Data pubblicazione 11/05/2022 28 luglio 2009, e cioè in occasione della scelta effettuata dal Contaldo per la surrogazione e non per la cancellazione, la prescrizione non potesse essersi consumata, ed anzi avesse da quel momento preso il suo corso in applicazione della regola contra non valentem agere non currit praescriptio, ex articolo 2935 c.c.. Il tutto sullo sfondo ― non esplicitato ma soltanto intuibile ― dei rapporti tra il Contaldo ed i Ferrajoli-Comini: nel senso che, ove questi ultimi avessero presumibilmente rimborsato il primo, egli avrebbe chiesto la cancellazione, ove non lo avessero fatto, sarebbe subentrato in via di surroga alla banca creditrice. E, però, la censura, così come formulata, si infrange contro la constatazione che essa, anche ad ammettere che abbia avuto ad oggetto la denuncia di violazione del criterio letterale (anche se va considerato il riferimento anche all’intenzione dei contraenti, e finanche all’articolo 1363 c.c., dunque alla regola dell’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre, in un contesto in cui di clausole oggetto di discussione ve n’è una soltanto), è stata sviluppata essenzialmente in riferimento alla frase «La proposta resta subordinata all’accettazione», frase priva di pertinenza rispetto alla tesi prospettata, giacché essa attiene con tutta evidenza al perfezionamento ― che non è affatto in discussione ― del contratto intercorso tra le parti, Contaldo e Banca, e non ha nulla a che vedere con la questione se il pagamento della somma finale di lire 500.000 avesse o no natura condizionale. Eguali considerazioni valgono per il vocabolo «eseguire», che è riferito all’alternativa tra l’una e l’altra obbligazione gravante sulla banca, ma che non ha nulla a che vedere con l’individuazione del quando il Contaldo dovesse pagare il residuo prezzo. Questo essendo il tenore della la censura, resta soltanto da ribadire che essa non fa che contrapporre la propria interpretazione ― per F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 9835/2017 di più, come si è detto, soltanto abbozzata ― a quella della Corte Numero sezionale 962/2022Numero di raccolta generale 15020/2022 d’appello, la quale ha plausibilmente osservato che, in assenza di Data pubblicazione 11/05/2022 una previsione di segno diverso, il Contaldo era tenuto a pagare il residuo debito fin dalla pattuizione e poteva conseguentemente esercitare la scelta, in uno col pagamento, fin dalla pattuizione, con conseguente decorrenza del termine di prescrizione. 9. ― Il terzo e quarto mezzo sono inammissibili poiché muovono dalla premessa che il contratto fosse costruito quale contratto condizionato. 10. ― L’ultimo mezzo è inammissibile, giacché agita una questione, quello della soggettiva rilevabilità del decorso della prescrizione, che non risulta trattata dalla sentenza impugnata e che neppure risulta, alla luce del ricorso, introdotta nel corso del giudizio di merito. 11. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono