CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 11666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28892-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NE' MAURA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 38, presso lo studio 445 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 274/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 76/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori intese all'accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta da parte della società dell'[OSCURATO:PERSONA] 2007, la voce retributiva denominata « ex premio aziendale individuale ad personam» e la condanna della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di quanto a ciascuno dovuto con decorrenza dal giugno 2015; 2. la Corte territoriale, dopo un ampio excursus delle fonti contrattuali di natura collettiva (nazionale e aziendale) applicate, nel tempo, ai rapporti di lavoro, ha escluso che la suddetta voce retributiva costituisse, per effetto di novazione, un premio di carattere individuale, incorporato nei singoli contratti individuali e come tale insensibile a modifiche non consensuali, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata circa la natura di fonte eteronoma delle disposizioni dei contratti collettivi, che dunque, in linea generale, non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali; ha, in ogni caso, ritenuto che il tenore testuale dell'art. 22 del contratto aziendale [OSCURATO:SOCIETA] 2007 non consentisse di ravvisare la volontà delle parti di mutare la natura collettiva del premio aziendale fisso in emolumento di natura individuale, considerata la sintonia lessicale con l'art. 10 del CCNL 2004 che dettava la disciplina (delegandola a livello aziendale) della materia delle erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti, prevedendo che i compensi a tal fine già percepiti dai lavoratori fossero - per la parte fissa - conservati in "cifra"; tale dizione, anzi, consentiva di spiegare l'utilizzo del termine "ad personam" in quanto riferito al diverso importo che ciascun lavoratore percepiva (in considerazione della provenienza da diverse società o punti vendita, confluiti nella società [OSCURATO:SOCIETA] a seguito di distinti accordi commerciali o fusioni); la natura collettiva della suddetta voce retributiva non era smentita dalla circostanza che essa fosse limitata ad una precisa categoria di lavoratori, considerate le complesse e varie vicende societarie -che avevano determinato la confluenza presso la [OSCURATO:SOCIETA]., di lavoratori del [OSCURATO:PERSONA] i quali a loro volta provenivano da diverse realtà societarie caratterizzate da una disciplina collettiva differenziata per cui si era posta l'esigenza della relativa armonizzazione - ed era ancora confermata sia dall'ultimo comma del citato art. 22 ove le parti precisavano che tutti gli istituti retributivi "in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili" (precisazione pleonastica ove il suddetto trattamento economico fosse effettivamente diventato individuale, quale elemento di miglior favore) sia dall'art. 23, punto 3, della Scheda 1 dell'accordo aziendale [OSCURATO:SOCIETA] 2007 che, disciplinando un nuovo sistema di incentivazione a carattere variabile, tra cui il parametro del "Risultato aziendale", prevedeva di ritenere assorbito questo valore per i lavoratori che percepivano l'elemento salariale fisso di cui in oggetto; la Corte territoriale ha, infine, escluso che si trattasse di diritto quesito, ossia già entrato a far parte del patrimonio dei lavoratori, trattandosi di mera pretesa alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ed avendo, la società, erogato tale emolumento negli anni 2006 e 2007 (ossia nelle more della stipula dell'accordo integrativo 2007) "a titolo di acconto e/o anticipazione sui futuri trattamenti"; il recesso dall'accordo integrativo aziendale del 2007 da parte della società, nel luglio 2015, determinava legittimamente la caducazione della fonte dell'obbligazione di erogazione di detto premio fisso; 3. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed altri cinque lavoratori;la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria ai sensi dell'art. 381 bis - .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt.1462, 1363-1365 c.c. con riferimento alla previsione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004, avendo, la Corte territoriale, escluso in relazione alla previsione dell'accordo integrativo aziendale il carattere di clausola di salvaguardia che ha incorporato nel contratto individuale il premio aziendale fisso; secondo parte ricorrente la lettura delle disposizioni del contratto nazionale e di quello aziendale (conservazione "ad personam", art. 22 cit. e conservazione della parte fissa in cifra, art. 10 cit.) rendevano evidente che la parte fissa del salario riconosciuto al lavoratore era diventata indisponibile, anche dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente consolidamento nel trattamento individuale per i soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che avessero maturato tale emolumento retributivo alla data del 31.12.2005; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1462, 1363, 1364, 2077 c.c. con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell' 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004 avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la disdetta del contratto aziendale avesse determinato la perdita di un beneficio al mantenimento dell'ex premio in misura fissa stabilita dall'art. 10 CCNL 2004; tale emolumento, infatti, trovava la sua fonte nella contrattazione collettiva di livello nazionale del 2004, che la società non aveva disdettato, emergendo, pertanto, la volontà delle parti sociali di conservare l'emolumento cristallizzato in cifra fissa; 3. con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 1340, 2095, 2103 c.c., 36 e 39 Cost. per avere la Corte territoriale illegittimamente ritenuto che il corrispettivo della prestazione lavorativa potesse essere modificato unilateralmente dalla società sulla base della disdetta dell'accordo aziendale, pur rimanendo inalterato il contenuto della prestazione lavorativa; ciò in violazione del divieto per il datore lavoro di modificare unilateralmente emolumenti divenuti parte integrante della retribuzione; 4. con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 2099 c.c., 35, 36, 39, 117 Cost. con riferimento alle convenzioni OIL 154/1981, C 135, C 98 del 1949, C 87 del 1948, 6 della Carta sociale europea, 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo con riferimento agli effetti del recesso regolato dall'art. 1373 c.c. rispetto alla previsione dell' 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l'art. 10 CCNL settore commercio 2004, per avere la Corte territoriale ritenuto che la disdetta unilaterale di un contratto aziendale che riconosce un trattamento retributivo ad personam legato alla prestazione-base fosse idonea a determinare la perdita dell'emolumento stesso, così disattendendo le convenzioni internazionali che impongono di riconoscere e promuovere sistemi contrattati di regolamentazione delle condizioni di lavoro; l'esistenza di un diritto al mantenimento delle condizioni economiche previste da una contrattazione discende dalla stretta correlazione tra prestazione lavorativa e controprestazione retributiva e sulla base degli obblighi positivi che scaturiscono dai Trattati che valorizzano la contrattazione come fonte di determinazione del salario e comunque in forza di un'interpretazione conforme alla disciplina eurounitaria; la cancellazione del contratto collettivo non può ritenersi consentita in una società democratica e la centralità della contrattazione collettiva è ribadita anche dalle convenzioni OIL. Si assume, in particolare, che la Corte distrettuale, nell'attribuire alla disdetta comunicata da [OSCURATO:SOCIETA]. una capacità esclusiva di caducazione degli effetti retributivi di un contratto collettivo a prescindere dalla modifica dell'obbligazione lavorativa, da una rinegoziazione alternativa o in assenza di condivisione, aveva posto in essere una interpretazione che disapplicava la valorizzazione della contrattazione effettuata dalle convenzioni internazionali richiamate nel motivo di doglianza come mezzo a tutela delle condizioni di lavoro; si invoca la sentenza della Corte Europea 12 novembre 2008 Denya y Boykana in tema di diritto in capo ai lavoratori alla contrattazione collettiva e si richiama tra le altre fonti internazionali l'art. 6 della [OSCURATO:PERSONA] quale norma interposta che impone di promuovere le procedure di consultazione per disciplinare le condizioni di lavoro. Si formula questione di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,4,35, 36, 39, e 117 Cost.; 5. i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione in quanto incentrati entrambi sull'interpretazione dell'art. 22 dell'accordo integrativo aziendale del 2007, non meritano accoglimento; 5.1. la Corte territoriale ha proceduto a ricostruire il significato e la portata dell'istituto retributivo in oggetto attraverso la disamina di più clausole contrattuali (gli artt. 10 del CCNL del 2004 e 22 del contratto integrativo del 2007 in tutte le loro complessive previsioni, oltre che l'art. 23 del medesimo contratto integrativo); invero, l'art.10 CCNL Commercio 2004 prevede: "Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti: [....] - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altrimenti rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra". L'ultimo periodo trascritto, collegandosi espressamente al periodo precedente (essendo, fra l'altro, compreso nello stesso interlinea), non appare attribuire alcun diritto ma porre una regola meramente applicativa, matematica, di scomposizione e di computo di erogazioni economiche già esistenti, prevedendo che la parte variabile di tale erogazioni sia assorbita nelle nuove erogazioni correlate ai risultati (la cui istituzione è demandata ai contratti aziendali) e che la parte fissa sia conservata in cifra. In attuazione di tale previsione, l'art. 22 dell'accordo del 2007 prevede: "La voce retributiva denominata premio aziendale sarà conservata in cifra ad personam ai soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31 dicembre 2005 e confluirà nella voce retributiva "ex premio aziendale alle personam". La disposizione regola, poi, altri emolumenti di addetti a specifiche unità (lavoratori dell'Ipermercato di Torino c.so Romania 7 ove "la conservazione di tale elemento ad personam individualmente avverrà anche per quanto riguarda la seconda componente di detto premio aziendale..."), e prevede "la conservazione individuale ad personam, già definita dal vigente contratto del 7 febbraio 2003" di altri elementi (quali elemento salariale distinto, bonus periodare non variabile voce denominata AAAP, trattamenti economici previsti dalla contrattazione Rinascente, il maggiore importo previsto titolo di indennità di funzione dalla contrattazione Rinascente), concludendo che "Tali istituti in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili". Quest'ultimo inciso ha reso evidente, secondo la Corte territoriale, la natura collettiva di tutte queste voci retributive poiché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, ove tali elementi contrattuali fossero stati inglobati nei contratti individuali, si sarebbe trattato di precisazione pleonastica, posto che non sarebbero stati comunque assorbibili; 5.2. questa Corte ha già affermato che l'interpretazione dei contratti collettivi integrativi - che è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sempre che nella motivazione non siano riscontrabili anomalie oggi denunciabili ex art. 360, comma 1 , n. 5 cod. proc. civ. - va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (Cass. n. 6484/ 1994; Cass. n. 701/2021); in particolare, è stato precisato che nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicché in detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 4189/2020). Invero, nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai sensi dell'art. 1363 c.c., al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché l'espressione "senso letterale delle parole" deve intendersi come riferita l'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 18969/2015; nello stesso senso, Cass. n. 19779/2014, Cass. n. 9755/ 2011, Cass. n. 3685/ 2010); 5.3. ebbene, la Corte territoriale ha escluso che la voce retributiva "ex premio aziendale individuale ad personam" costituisse, per effetto di novazione, un premio incorporato nei singoli contratti individuali e come tale insensibile a modifiche non consensuali, ed ha confermato la natura collettiva di detto emolumento, ricostruendo la volontà delle parti collettive non solo alla luce del criterio letterale evincibile dal tenore lessicale della disposizione segnalata dai lavoratori (primo comma dell'art. 22 del contratto integrativo) ma anche delle altre disposizioni del medesimo e di altri strumenti negoziali (l'intero disposto dell'art. 22 citato, il successivo art. 23, l'art. 10 del CCNL di settore), e verificando la coerenza del significato attribuito al testo con gli scopi perseguiti dalle parti, consistenti nella riconduzione ad uniformità di multiformi erogazioni economiche (correlate ai risultati) percepite da lavoratori che provenivano da diverse realtà aziendali. Il percorso logico di ricostruzione della comune volontà delle parti effettuato dalla Corte territoriale è rispettoso dei criteri ermeneutici dettati dall'ordinamento;5.4. la Corte territoriale si è, altresì, conformata all'orientamento più volte affermato da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni "in peius" per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (Cass. nn. 36923, 36708, 36228 del 2021; nello stesso senso, oltre alla giurisprudenza citata dalla sentenza impugnata, Cass, .n. 13960 del 2014). Il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva; 5.5. invero, come sottolineato dalla sentenza impugnata, nessun contratto individuale (compresi quelli dei ricorrenti) ha previsto e disciplinato il premio aziendale fisso né risulta allegato (provato) che i lavoratori ricorrenti abbiano trattato (o abbiano dato incarico specifico all'organizzazione sindacale di trattare) con la società il diritto a percepire tale voce retributiva. 6. il terzo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; 6.1. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte i trattamenti retributivi, come la retribuzione di risultato e più in generale i trattamenti accessori non rientrano nella sfera di garanzia dettata dall'art. 36 Cost., comprendendo la tutela costituzionale, non tutto il complessivo trattamento contrattuale, bensì solo quello che è stato definito il c.d. minimo costituzionale (Cass. n. 944/ 2021, Cass.n. 20922/2018, Cass. n. 27138/2013, Cass. n. 162/2009, Cass. n. 15148/ 2008, Cass. n. 10465/ 2000, Cass. n. 3362/1992); 6.2. da tanto deriva che, venendo in rilievo un trattamento accessorio di derivazione collettiva, alcuna lesione al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. può ritenersi consumata per il solo fatto della soppressione del premio in oggetto con riferimento ai lavoratori ai quali era stato erogato fino al momento della disdetta dell'accordo aziendale; 6.3. infine, non vi è spazio per l'applicazione dell'invocato principio di irriducibilità della retribuzione, che trova fondamento normativo nell'art. 2103 cod. civ., il quale comporta che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile, a parità di mansioni, neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e la nullità del patto contrario in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi" Cass. n. 19092 del 2017, Cass. n. 4055 del 2008, Cass. n. 16106 del 2003, ed anche Cass. n. 11362 del 2008, in motivazione).; 6.4. una volta esclusa, infatti, in ragione di quanto sopra osservato, la " incorporazione" nel contratto individuale del premio in questione, le relative vicende ed in particolare la questione della legittimità della sua soppressione per effetto della disdetta di una delle parti stipulanti, si collocano sul diverso piano della disciplina che regola il rapporto fra fonti collettive ed in particolare la facoltà riconosciuta alle parti collettive di prevedere l'esercizio della facoltà di disdetta, come proprio dei rapporti di durata; 6.5. l'esercizio della facoltà di disdetta deve essere considerato legittimo alla luce di quanto chiarito dal giudice di legittimità purché non incida sui diritti quesiti dei lavoratori che qui non vengono in considerazione per quel che si è detto; 7. il quarto motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili; 7.1. in primo luogo, le modalità di deduzione del motivo di ricorso non sono coerenti con il criterio di specificità in quanto a fronte della evocazione in rubrica non solo di singole disposizioni ma anche di interi e complessi testi normativi, articolati in più disposizioni (come per le Convenzioni OIL), delle quali alcune di valenza programmatica, costituiva onere dei ricorrenti chiarire in relazione a quale specifica previsione si riteneva consumata la violazione denunziata, che viene prospettata per il solo fatto che era stata ritenuta legittima la facoltà riconosciuta al soggetto datore di lavoro di disdettare un accordo aziendale; in tale contesto, il riferimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in data 12 novembre 2008 tra Denya y Boykana contro [OSCURATO:PERSONA], non appare pertinente posto che, in estrema sintesi, in quel giudizio, veniva in rilievo la questione del diritto dei dipendenti pubblici alla regolazione del rapporto attraverso contratto collettivo, possibilità giuridica che non è in alcun modo negata dalla sentenza qui impugnata; 7.2. in secondo luogo, in relazione al tema della possibile lesione del diritto dei lavoratori derivante dalle norme, anche internazionali e sovranazionali, che valorizzano la contrattazione collettiva come strumento di regolazione delle condizioni di lavoro, e impongono a tal fine la promozione di procedure di consultazione, occorre evidenziare che si tratta di un tema non specificamente affrontato dal giudice di appello e che la relativa trattazione implicava la necessità di un accertamento di fatto in ordine alle condotte tenute da [OSCURATO:SOCIETA]., di coinvolgimento o meno delle organizzazioni sindacali e di altre eventuali iniziative, prima di disdettare l'accordo aziendale; pertanto, per evitare la sanzione di inammissibilità per violazione del divieto di novum si richiedeva la allegazione e dimostrazione che la questione era già stata ritualmente dedotta nelle fasi di merito, denunziando rispetto alla stessa la omessa pronunzia, come viceversa non avvenuto; 7.3. le considerazioni che precedono in punto di inammissibilità delle censure formulate con il quarto motivo escludono in radice la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità; 8. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 9. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma i bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello