CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 35171/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19436/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 835/2020,depositata il 13 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 20 marzo 2008, [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di uno stabilimento industriale per il confezionamento di capi di abbigliamento presso il Comune di Botricello, stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. una polizza assicurativa denominata “Incendi e rischi industriali”, comprensiva degli eventi atmosferici. Il 25 settembre 2009, a seguito di un nubifragio che si abbatteva sul Comune, una grande quantità di acqua si riservava nella rampa delle scale di accesso al piano seminterrato dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA], accumulandosi nel piazzale antistante. La forte pressione dell’acqua provocava lo sfondamento di una delle saracinesche dei locali-deposito e l’acqua mista a fango e detriti penetrava fino ad un’altezza di 2 metri, sommergendo migliaia di capi e una Maserati, nonché danneggiando l’impianto elettrico e le opere murarie. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva, quindi, alla compagnia di essere indennizzata dei danni subiti. All’esito delle verifiche, [OSCURATO:PERSONA] negava però l’indennizzo, sostenendo che il sinistro non rientrava tra quelli coperti da polizza assicurativa sugli “[OSCURATO:PERSONA]”. Espletato l’accertamento tecnico preventivo, la compagnia assicurativa conveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell’inesistenza di un suo diritto di indennizzo. Nel costituirsi, [OSCURATO:SOCIETA] contestava la fondatezza dell’azione avversaria, in quanto i danni rientravano tra quelli per cui la polizza prevedeva il ristoro, essendo stati causati da una violenta tempesta di acqua e di vento. Su tali basi, avanzava, in via riconvenzionale, domanda di condanna della compagnia al pagamento di € 1.400.000,00, a titolo di danno emergente, ed € 200.000,00 di lucro cessante. Il Tribunale di Catanzaro, espletata l’istruttoria, accoglieva la domanda attrice ritenendo che i fatti accaduti non rientrassero tra quelli coperti da polizza con conseguente esclusione della copertura assicurativa. 2. La Corte d’ A ppello con sentenza n. 835/2020, depositata il 13 giugno 2020, riformava la decisione del Tribunale, condannando l’assicurazione a pagare a [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di indennizzo, la somma di € 1.128.915,69, oltre rivalutazione ed interessi, nonché le spese processuali di entrambi i gradi. [OSCURATO:PERSONA] richiamando il contenuto della polizza sugli “[OSCURATO:PERSONA]” rilevava, anzitutto, con riferimento al punto 1, che la società assicuratrice doveva rispondere di tutti i danni direttamente legati al verificarsi di una tempesta, uragano o bufera e confermava la qualifica dell’evento come ‘tempesta’ fatta dal primo giudice. Quanto, poi, all e ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa (punto 2 della polizza), la Corte territoriale riteneva essersi verificata l’eccezione (punto 2.a) che consentiva l’indennizzabilità dei danni verificatisi “all’interno dei fabbricati e loro contenuto” se causati da “rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici …”. A tal riguardo, la sentenza dava evidenza che il 25 settembre e il 26 settembre 2009 si era verificato un nubifragio tra i più violenti degli ultimi ottant’anni nel Comune di Botricello e che la massa d’acqua dovuta alla pioggia si era riversata, con violenza nella corte antistante il piano-deposito del fabbricato della [OSCURATO:SOCIETA]., e che a causa della pressione e violenza dell’acqua, si era verificata la rottura dei serramenti con conseguente intrusione dell’acqua all’interno dei locali, fino ad un’altezza di oltre 2 metri. Pertanto, il giudice di appello precisava che non era sufficiente affermare che il sinistro non era indennizzabile perché vi sarebbe stato l’accumulo di acqua dinanzi all’area di ingresso del piano deposito, conformato in guisa tale da formare un effetto vasca; se l’accumulo fosse rimasto tale e se l’acqua si fosse infiltrata all’interno del fabbricato tale conclusione sarebbe stata corretta, poiché si sarebbe verificata la condizione prevista nella parte 2.b) delle cause di esclusione; ma se –come nella specie - l’accumulo di acqua, con la violenza del suo impeto, rompe e scardina gli infissi di chiusura, trovava rilievo l’eccezione di cui al punto 2.a) e si ricadeva all’interno della condizione n. 1 della clausola, che fa permanere la garanzia assicurativa. Né poteva dirsi – soggiungeva la Corte territoriale – “ che il danno così provocato non sia un danno diretto dell’evento atmosferico, essendo piuttosto l’accumulo di acqua la causa del fatto; appare chiaro che gli eventi meteorologici vengono in considerazione come rischio assicurato proprio perché è la loro stessa manifestazione a costituire la causa del danno; essi sono oggetto di assicurazione proprio perché pregiudizievoli”. Riteneva, pertanto, la Corte d’appello che i danni patiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rientravano tra le ipotesi coperte dall’assicurazione, quale conseguenza diretta ed immediata del violento nubifragio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1.Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4. Con l’ unico motivo di ricorso, articolato in più censure, la ricorrente lamenta la «Violazione degli artt. 1262 e 1263 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma I, n. 3 cod. proc. civ. Violazione del criterio di interpretazione letterale e sistematico. Errata e illegittima interpretazione della clausola contrattuale “Eventi atmosferici” con particolare riguardo all’esclusione derivante dall’accumulo esterno di acqua». La Corte di appello, facendo malgoverno dei criteri ermeneutici in materia di interpretazione del contratto (letterale e sistematico), avrebbe erroneamente valutato la clausola “Eventi atmosferici”, in merito all’individuazione e delimitazione del rischio assicurato nel punto 2. Segnatamente: i) la compagnia non rispondeva dei danni che, pur conseguenti agli eventi garantiti, si erano verificati all’interno del fabbricato (lett. a: criterio spaziale); ii) erano esclusi tutti i danni “causati da accumulo esterno di acqua ancorchè verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra” (lett. b: criterio causale); iii) erano altresì esclusi alcuni specifici oggetti elencati a prescindere dalla collocazione spaziale e dalla eziologia del danno (lett. c: criterio dell’oggetto del danno). Il motivo non può trovare accoglimento. Giova rammentare chel’interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione, nei termini del vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(tra le molte: Cass. n. 16181/2017; Cass. n. 11666/2022 ) . I l sindacato di legittimità, quindi, può riguardare sol tanto l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso nei vizi anzidetti, senza che possa darsi ingresso a censure che si risolvono nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 16987/2018; Cass.n. 28319 /2017 ) . I n tale contesto, il giudice del merito deve indagare sulla comune intenzione dei contraenti, partendo dal significato letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, mettendo in correlazione tra loro le singole clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. n.14882 /2018; Cass.n. 24699/2021). Nel caso di specie, la Corte di merito (cfr. § 2 del “Rilevato che”, cui si rinvia; cfr. anche pag g . 7/ 10 sentenza impugnata) è pervenuta ad un’interpretazione complessiva delle clausol e “Eventi atmosferici” della polizza assicurativa in termini coerenti con i suindicati principi ritenendo che il nubifragio (evento atmosferico nell’occasione eccezionale) ha determinato l’accumulo di acqua che ha causato come conseguenza diretta la rottura della saracinesca, così che l’acqua è penetrata nei locali; tale essendo evento oggetto di copertura assicurativa. Inoltre, risulta irrilevante che la Corte d’Appello (pagg. 7 e 8 sentenza impugnata) abbiariportato una scorretta indicazione della formulazione della seconda esclusione di polizza (punto 2.b), trascrivendo il termine “allorché” al posto di “ancorché”, essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul già evidenziato ragionamento, coerente con l’interpretazione complessiva delle clausole, che ha ascritto prevalenza al punto 2.a) della polizza stessa. Per il resto, le doglianze della ricorrente investono, piuttosto, il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, dando rilievo ad una critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduce, inammissibilmente,in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati e, dunque, di quel risultato plausibilmente raggiunto ( tra le molte: Cass. n. 2465/2015). 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 13.200, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per