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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16057/2024

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ricorso iscritto al n. 18512/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Reno n. 22, difeso da sè medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1941/49/17 depositata il 2 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l’estratto di ruolo n. 2014/250802 del 27 maggio 2014, chiedendo di accertare la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal diritto alla riscossione dei tributi erariali ivi indicati, relativi all’anno d’imposta 2009, per decorso del termine stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. [OSCURATO:PERSONA], pronunciando anche nel contraddittorio con l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, mero atto interno all’[OSCURATO:PERSONA].

La decisione veniva in sèguito confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1941/49/17 del 2 marzo 2017, respingeva l’appello spiegato dalla parte privata soccombente.

Rilevava il giudice regionale che, pur dovendo ritenersi astrattamente ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704/2015, cionondimeno l’originario ricorso del contribuente non poteva comunque trovare ingresso, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Contro tale sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 116 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel dichiarare la tardività dell’originario ricorso del contribuente, notificato fra il 27 e il 30 marzo 2015, dovendo il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 farsi decorrere, nel caso di specie, dal 24 marzo 2015, data in cui l’agente della riscossione rilasciò al [OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo in discorso, come chiaramente emergeva dall’esame dello stesso documento. 1.2 A torto, poi, l’impugnata sentenza avrebbe affermato che la tardività del ricorso era stata ammessa dallo stesso contribuente, trattandosi di circostanza che non trova il benchè minimo riscontro negli atti processuali.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Anzitutto, esso non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.2 Invero, la CTR non ha individuato una data precisa da assumere come dies a quo del termine stabilito dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, essendosi limitata ad osservare che «il ricorso introduttivo» andava dichiarato «inammissibile in quanto, per ammissione dello stesso Contribuente, presentato oltre i 60 giorni previsti dalla norma». 2.3 A fronte di una motivazione così strutturata, piuttosto che sforzarsi di sostenere che il termine in questione non potesse decorrere se non dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo impugnato, asseritamente avvenuto il 24 marzo 2015, il ricorrente avrebbe dovuto censurare l’interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice a quo - da cui lo stesso ha tratto il convincimento che la tardività del ricorso fosse stata «ammessa» dal contribuente-, all’uopo articolando uno specifico motivo di gravame incentrato sulla dedotta violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti c.c., i quali, pur essendo dettati in materia contrattuale, hanno portata generale (cfr. Cass. n. 25826/2022, Cass. n. 4205/2014). 2.4 A tal fine, anziché contestare, in modo generico, di aver mai ammesso detta asserita circostanza , egli si sarebbe dovuto fare carico di riprodurre in ricorso, in osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c., quantomeno il contenuto essenziale degli atti depositati nel corso del giudizio, onde dimostrare che l’esegesi fornita dal giudice regionale risultava priva di appiglio testuale. 2.5 Fermo quanto precede, occorre, inoltre, tener presente che una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020). 2.6 La descritta situazione non ricorre, in tutta evidenza, nel caso in esame, sicchè, dietro l’apparentedenuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., il motivo mira, in realtà, ad ottenere un non consentito riesame del giudizio di merito espresso dal collegio di secondo grado, il quale, sulla scorta dell’interpretazione degli atti processuali, ha ritenuto sussistente l’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] circa la tardività dell’intrapresa iniziativa giudiziaria (cfr. Cass. n. 4247/2023; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez.

Un. n. 34476/2019).

3. Per quanto precede, l’esperitogravame di legittimità non può, dunque, trovare ingresso.

4. Nei rapporti fra le parti costituite le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], rimasta intimata.

5. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 18512/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Reno n. 22, difeso da sè medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- nonché nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (ADER), successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1941/49/17 depositata il 2 marzo Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli l’estratto di ruolo n. 2014/250802 del 27 maggio 2014, chiedendo di accertare la decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal diritto alla riscossione dei tributi erariali ivi indicati, relativi all’anno d’imposta 2009, per decorso del termine stabilito dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973. [OSCURATO:PERSONA], pronunciando anche nel contraddittorio con l’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di interesse del contribuente a impugnare l’estratto di ruolo, mero atto interno all’[OSCURATO:PERSONA]. La decisione veniva in sèguito confermata, con diversa motivazione, dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1941/49/17 del 2 marzo 2017, respingeva l’appello spiegato dalla parte privata soccombente. Rilevava il giudice regionale che, pur dovendo ritenersi astrattamente ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19704/2015, cionondimeno l’originario ricorso del contribuente non poteva comunque trovare ingresso, per essere stato proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], successore ex legedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 116 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel dichiarare la tardività dell’originario ricorso del contribuente, notificato fra il 27 e il 30 marzo 2015, dovendo il termine di sessanta giorni fissato dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992 farsi decorrere, nel caso di specie, dal 24 marzo 2015, data in cui l’agente della riscossione rilasciò al [OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo in discorso, come chiaramente emergeva dall’esame dello stesso documento. 1.2 A torto, poi, l’impugnata sentenza avrebbe affermato che la tardività del ricorso era stata ammessa dallo stesso contribuente, trattandosi di circostanza che non trova il benchè minimo riscontro negli atti processuali. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Anzitutto, esso non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. 2.2 Invero, la CTR non ha individuato una data precisa da assumere come dies a quo del termine stabilito dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, essendosi limitata ad osservare che «il ricorso introduttivo» andava dichiarato «inammissibile in quanto, per ammissione dello stesso Contribuente, presentato oltre i 60 giorni previsti dalla norma». 2.3 A fronte di una motivazione così strutturata, piuttosto che sforzarsi di sostenere che il termine in questione non potesse decorrere se non dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo impugnato, asseritamente avvenuto il 24 marzo 2015, il ricorrente avrebbe dovuto censurare l’interpretazione degli atti processuali compiuta dal giudice a quo - da cui lo stesso ha tratto il convincimento che la tardività del ricorso fosse stata «ammessa» dal contribuente-, all’uopo articolando uno specifico motivo di gravame incentrato sulla dedotta violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici ex artt. 1362 e seguenti c.c., i quali, pur essendo dettati in materia contrattuale, hanno portata generale (cfr. Cass. n. 25826/2022, Cass. n. 4205/2014). 2.4 A tal fine, anziché contestare, in modo generico, di aver mai ammesso detta asserita circostanza , egli si sarebbe dovuto fare carico di riprodurre in ricorso, in osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, nn. 3) e 6), c.p.c., quantomeno il contenuto essenziale degli atti depositati nel corso del giudizio, onde dimostrare che l’esegesi fornita dal giudice regionale risultava priva di appiglio testuale. 2.5 Fermo quanto precede, occorre, inoltre, tener presente che una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020). 2.6 La descritta situazione non ricorre, in tutta evidenza, nel caso in esame, sicchè, dietro l’apparentedenuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., il motivo mira, in realtà, ad ottenere un non consentito riesame del giudizio di merito espresso dal collegio di secondo grado, il quale, sulla scorta dell’interpretazione degli atti processuali, ha ritenuto sussistente l’ammissione del [OSCURATO:PERSONA] circa la tardività dell’intrapresa iniziativa giudiziaria (cfr. Cass. n. 4247/2023; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). 3. Per quanto precede, l’esperitogravame di legittimità non può, dunque, trovare ingresso. 4. Nei rapporti fra le parti costituite le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4.1 Nulla va statuito in ordine alle dette spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:SOCIETA], rimasta intimata. 5. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto. Così deci