CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13888/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v. e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legisdall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 343/2025, depositata il 29/1/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 343/2025, depositata il 29/1/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha respinto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della CGT di primo grado diMilano di rigettare il ricorso dello stesso contro l’avviso di accertamentoNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026catastale n. 2022MI0428214 con cui l’ufficio aveva rettificato la categoriae la classe di un appartamento di proprietà del contribuente (portandolacategoria da A/2 ad A/1 e la classe da 5 a 2), nonché la classe dellecantine (rettificata da 3 a 6) e dei box pertinenziali (portata da 3 a 5 e 7),oltre alle relative rendite, a seguito della presentazione, da parte delricorrente, di distinte dichiarazioni DOCFA.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,sulla base di tre motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate resiste mediantecontroricorso.Depositata proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis c.p.c., ilricorrente si oppone alla proposta, con istanza di decisione, illustrato consuccessiva memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che, nel procedimento ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidentedella sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51,comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela unafunzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronunciadefinitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiestadel ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nelmedesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e concontenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (cfr. Sez.U. 9611/2024, cui adde, ex multis, Cass. 19234/2024).2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 6, par. 3, Convenzione Europea per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 41, par. 2, CartaNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché degli artt. 24, 97 e117 Cost. e del principio unionale a salvaguardia del diritto alcontraddittorio preventivo, per aver la CGT ritenuto l’avviso legittimo,ancorché non preceduto dal previo contraddittorio col contribuente.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Le sezioni unite di questa Corte hanno, già nel 2015 e poi anchedi recente, affermato che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentaleha valenza generalizzata per i soli tributi cd. armonizzati, mentre, per glialtri, tale obbligo sussiste esclusivamente nelle ipotesi in cui risultiespressamente imposto da una specifica disposizione di legge (Sez. Un., n.21271 del 2025; n. 24823 del 2015).2.3. Tale non è il caso degli accertamenti catastali in genere e di quelliconseguenti a DOCFA in particolare, per i quali non vi sono previsioni dilegge che prescrivano l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale,anche in considerazione della natura fortemente partecipativa della cd.procedura DOCFA, implicando questa l'indicazione, da parte dello stessocontribuente, degli elementi fattuali rilevanti che formano la baseoggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutatodall'ufficio rispetto alla proposta del contribuente.2.4. Pertanto, l'ufficio che intenda discostarsi dalla relativa propostanon è tenuto, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivarepreventivamente il contraddittorio endoprocedimentale.2.5. Né tale interpretazione contrasta con la disciplina unionale (esegnatamente, con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentalidell'Unione Europea), che un obbligo generalizzato di contraddittoriopreventivo prevede per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli nonarmonizzati, per i quali – come già detto – tale obbligo ricorre unicamentenelle ipotesi in cui risulti sancito e non, quindi, per la fattispecie in esame(cfr., tra le tante, Cass. 4752/2021; 17863/2021; 30228/2022;37480/2022; 2298/2023; 28742/2023; 18985/2025).Numero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/20262.6. Negli stessi termini, la Corte costituzionale ha affermato che ildiritto nazionale «[...] non pone in capo all'Amministrazione fiscale che siaccinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, inassenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo dicontraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,l'invalidità dell'atto», ritenendo, quindi, che «[...] di fronte alla molteplicitàdi strutture e di forme che il contraddittorio endoprocedimentale haassunto e può assumere in ambito tributario, spetta al legislatore, nelrispetto dei principi costituzionali evidenziati, il compito di adeguare ildiritto vigente, scegliendo tra diverse possibili opzioni che tengano conto ebilancino i differenti interessi in gioco, in particolare assegnando adeguatorilievo al contraddittorio con i contribuenti» (così Corte Cost. 21 marzo2023, n. 47).2.7. Privo di pregio è poi il richiamo all’art. 6-bis legge 27 luglio 2000,n. 212, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, operandosolo in relazione agli atti impositivi emessi a decorrere dal 30/4/2024,quale non è l'avviso di accertamento catastale impugnato (notificato alcontribuente il 2/11/2022).3. Col secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza permotivazione apparente, per violazione degli artt. 156, secondo comma, e132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 118 disp. att.cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992,3.1. Anche questo motivo va respinto.3.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa edNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. 23580/2025; 23577/2025; 7090/2022; 22598/2018;sez. U. 8053/2014).3.3. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrenteimpugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorsoargomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base deglielementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinantiovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass.22748/2025, che cita Cass. 13366/2016).3.4. Né può - in senso contrario - obiettarsi che il giudice del meritosia tenuto a dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte,cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sullacondivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo,invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti afondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi,per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, maconsiderati sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass.12732/2024; 3108/2022, che richiama Cass. 12652/2020; 18103/2021;10937/2016).3.5. Inoltre, non rileva che la sentenza riporti le deduzioni difensive diuna delle parti.3.6. In tema di motivazione, l’indirizzo interpretativo di questa Corte,a partire da Cass., Sez. Un., 16-01-2015, n. 642, è consolidato nel sensoche la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di unniente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,Numero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026come nel caso di specie, attribuibili all'organo giudicante e risultino inmodo chiaro, univoco ed esaustivo.3.7. Tale tecnica di redazione, infatti, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, non può ritenersi, di per sé, sintomatica di undifetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né deicontenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli attiprocessuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazioneprofessionale o disciplinare del magistrato (conf. Cass. 29028/2022;12901/2019; 22562/2016).3.8. Ebbene, alla stregua dei su richiamati principi, non può ritenersiche la sentenza impugnata offra una motivazione apparente, contenendoun'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello delcontribuente, che è stato idoneamente giustificato dalla ritenutacorrettezza dell’operato dell’Ufficio sotto ciascuno dei profili oggetto dicontestazione, sia quelli relativi alle violazioni di tipo procedimentale cheal merito della rettifica del classamento.3.9. La motivazione, dunque, raggiunge appieno la soglia del minimocostituzionale, sicché si impone il rigetto della doglianza.4. Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimentoper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., nonché degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamente ritenutoraggiunta la prova della correttezza della rettifica di classamento e renditaalla base dell’avviso di accertamento impugnato.4.1. La censura è inammissibile, disvelando il tentativo di contestare,sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge e del vizio diomessa o apparente motivazione, la valutazione di merito compiuta dalgiudice regionale in merito alla prova della congruità della renditacatastale accertata dall’amministrazione finanziaria.Numero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/20264.2. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso nonpuò risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. 232/2026, che richiama i precedenti n. 10927/2024, n.32505/2023 e n. 24148/2013).4.3. Il ricorrente per cassazione non può, infatti, rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazionedisponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delleprove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il meritodella causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale edella correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, acui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e,all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (Cass. 32505/2023, cit.).4.4. Con riguardo poi alla prospettata violazione dell'art 115 e 116cod. proc. civ., è da tempo consolidato il principio secondo cui una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposted'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le piùrecenti, Cass. 26377/2025, che cita Cass. 6774/2022, 1229/2019,27000/2016; cfr. anche Cass. 29232/2023; 4699 e 26769 del 2018),Numero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nellacensura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da unadelle parti (Cass. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia diun cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali,non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ. né in quello del precedente n. 4, che, per iltramite dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., attribuiscerilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazionedi legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).4.5. Va, dunque, dichiarata inammissibile la diversa doglianza che ilgiudice, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiorforza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale20525/2024; 8289/2024; 16016/2021; sez. un. 20867/2020).4.6. Quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.,questa si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione didetta norma, ma non è il caso di specie, non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, primocomma, num. 5, cod. proc. civ., che - nel caso di specie – non è statoinvocato, anche perché precluso dalla cd. doppia conforme.4.7. L'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, ilcontrollo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra lerisultanze probatorie, di quelle ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento sono, infatti, attività riservate al giudice del merito, il qualeè libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altriNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42del 2009; Cass. n. 20802 del 2011), ed è, pertanto, insindacabile, nelprocesso di legittimità, il "peso probatorio" di alcune prove rispetto adaltre (tra le più recenti, Cass. n. 2573/2025, che cita Cass. n. 21187 del2019).4.8. Non è, pertanto, consentita in sede di legittimità una valutazionedelle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice dimerito, a nulla rilevando che quelle prove possano esser valutate in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sonosindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), neppurecon riferimento al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, num.5, cod. proc. civ.4.9. Resta, infatti, estranea anche al vizio ex art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento”che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, primo e secondo comma,cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante lavalutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanzeprocessuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo allastessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da partedel giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice dimerito (Cass. 20553/2021).4.10. Si impone, quindi, il rigetto del ricorso.5. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.5.1. Inoltre, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione la disciplinaNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026sanzionatoria di cui al terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.,come richiamata dall'ultimo comma dell’art. 380-bis.5.2. In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis,comma 3, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. 149/2022) - che, neicasi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condannaai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. - codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi a unavalutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva,lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Sez. U.27433/2023 e 28540/2023).5.3. Il ricorrente va, pertanto, condannato a pagare allacontroricorrente una somma equitativamente determinata ed a versareuna ulteriore somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;condanna, altresì, il ricorrente al pagamento, a favore dellacontroricorrente ed ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dellasomma equitativamente determinata nella misura di euro 5.000,00,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle ammende ed inapplicazione dell'art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma dieuro 3.000,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 16742/2025Numero sezionale 3565/2026Numero di raccolta generale 13888/2026Data pubblicazione 13/05/2026quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 28 aprile 2026.Il Presidente