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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 02002/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14780/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N72/2012 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1501/2018 depositata il7/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1501/2018, depositata il 7. 3.2018, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., ora fallita, avverso la sentenza n. 10163/2016 con cui il Tribunale di Roma l’ha condannata al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 698.000, oltre accessori, e ciò in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal curatore della predetta procedura a norma dell’art. 146 L.F..

In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere che l’operazione posta in essere dalla amministratrice nel gennaio 2009 di acquisto dalla partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del “know how progettuale e promozionale sviluppato verso il Kosovo” per il ragguardevole corrispettivo di € 698.000,00 era stata compiuta senza un’adeguata ponderazione dei rischi e senza l’adozione di quelle cautele, verifiche ed assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e ciò in ragione dell’assoluta genericità dell’oggetto della cessione, del tutto priva di qualsiasi riscontro e di qualsiasi elemento fattuale di riferimento.

In particolare, con tale operazione la fallita aveva acquistato beni dai contorni non definiti ed era subentrata in (del tutto incerti) accordi di partnership e ciò a fronte di pagamenti eseguiti in favore di una società, quale la [OSCURATO:SOCIETA]. che già manifestava segni inequivocabili della crisi che la avrebbero condotta al fallimento.

In sostanza, il contenuto del contratto sottoscritto era tale da rendere palese l’estraneità dell’operazione rispetto ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] cassazione affidandolo a due motivi.

Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2934 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente che la curatela non ha fornito la prova che la scelta di investimento adottata non avrebbe dovuto essere presa, mentre, d’altra parte, la stessa ricorrente avrebbe circostanziato diffusamente le motivazioni alla base della propria scelta di investimento (acquisto del know how).

La curatela avrebbe dovuto provare, ancor prima del nesso causale tra il suo comportamento e il danno, l’illegittimità e l’irragionevolezza della sua condotta, secondo un criterio ex ante.

La curatela non aveva, invece, fornito alcun principio di prova in tal senso, tanto è vero che i giudici di merito erano dovuti ricorrere al ragionamento presuntivo, il quale, tuttavia, essendo stato fondato su presupposti errati, aveva condotto a conclusioni, parimenti, errate.

Non era condivisibile il ragionamento con cui i giudici di merito avevano valutato inammissibile la richiesta di prova testimoniale, dal momento che la ricorrente aveva articolato una lunga, puntuale, doviziosa serie di capitoli testimoniali volti a confermare l’accadimento degli eventi e le relative connotazioni storiche- economico-commerciali.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, preliminarmente, osservato che la Corte d’Appello, nell’esaminare l’operato dell’amministratore, ha, in primo luogo, affermato i principi già enunciati da questa Corte in materia, ovvero che non è sindacabile il merito gestorio, ma solo la diligenza mostrata dall’organo amministrativo nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e che, pertanto, a tal fine, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un’omissione nell’adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo (vedi Cass. n. 15470/2017; Cass. n. 3409/2013).

Il giudice d’appello ha quindi specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la scelta gestoria dell’amministratrice non fosse stata preceduta dall’adozione di cautele e verifiche normalmente richieste per un atto di quel tipo.

In particolare, la prova presuntiva dell’atto di mala gestio dell’amministratrice è stato desunta dalla assai generica indicazione delle iniziative imprenditoriali oggetto di cessione, dall’assenza di traccia dell’effettiva sostituzione della [OSCURATO:SOCIETA] nelle iniziative imprenditoriale in questione, dalla situazione di imminente dissesto della cedente, dalla difficile situazione di Pristina in Kosovo.

Tale valutazione di fatto compiuta dalla Corte di Appello, in quanto adeguatamente motivata, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità.

D’altra parte, la ricorrente non ha neppure esplicitato il criterio che il giudice di merito avrebbe violato nel sindacare il suo atto gestorio, nè ha nemmeno minimamente allegato quali strategie vi fossero alla base della sua scelta di investimento, limitandosi a dedurre genericamente che la società avrebbe acquisito una (imprecisata) capacità di penetrazione nel mercato estero, dei progetti e una rete di contatti (parimenti imprecisati) ai quali apportare la propria esperienza lavorativa.

Non vi è dubbio che le censure, con cui la ricorrente deduce che la curatela non avrebbe fornito alcuna prova dell’atto di mala gestio, si appalesano come di merito, essendo solo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e ad invocare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte territoriale.

In proposito, del tutto inconferente è il richiamo della ricorrente agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., atteso che questa corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019 ; conf.

Cass. n. 6774/2022).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ..

Deduce la ricorrente di aver depositato nel giudizio di appello, non appena ne aveva avuto contezza, la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 13145/2017 – documento di cui la Corte d’Appello ha disposto lo stralcio in quanto prodotto in giudizio dopo la rimessione della causa al collegio -che la aveva assolta dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale derivante dalla contestata distrazione dell’importo di € 700.000,00 pagato come corrispettivo per l’acquisto del “know howprogettuale e promozionale sviluppato verso il Kosovo”.

Ad avviso della ricorrente, il giudice civile non potrebbe procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio già ricostruito dal Giudice Penale, dovendo tali fatti considerarsi già acquisiti sul piano probatorio.

4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

In primo luogo, la ricorrente, pur dando atto che la sentenza penale che intende valorizzare è stata stralciata dalla Corte d’Appello (che ha evidenziato l’irritualità di tale produzione, in quanto avvenuta fuori del contraddittorio quando la causa era già stata rimessa al collegio per la decisione), non invoca la violazione di alcuna norma processuale, bensì solo sostanziale sulla valutazione della prova.

Ne consegue che la ratio decidendi del provvedimento di stralcio del predetto documento non è stata minimamente aggredita.

In ogni caso, la Corte d’Appello, per evidenziare l’irrilevanza di tale produzione documentale ha citato vari precedenti di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. n. 3820/2010) pronunciati in situazioni in cui la curatela non si era costituita parte civile nel processo penale, secondo cui “In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art.652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto”.

In particolare, la Corte d’Appello, nel richiamare la sentenza sopra citata, ha, in modo evidente, inteso implicitamente affermare che, anche nel caso di specie, non vi era stata costituzione di parte civile della curatela nel processo penale.

La ricorrente non ha inteso confrontarsi con tale impostazione, limitandosi a dedurre genericamente la rilevanza probatoria dei fatti accertati in sede penale nel processo civile.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14780/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N72/2012 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1501/2018 depositata il7/03/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1501/2018, depositata il 7. 3.2018, la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], già amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., ora fallita, avverso la sentenza n. 10163/2016 con cui il Tribunale di Roma l’ha condannata al pagamento in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 698.000, oltre accessori, e ciò in accoglimento dell’azione di responsabilità proposta dal curatore della predetta procedura a norma dell’art. 146 L.F.. In particolare, il giudice di secondo grado ha condiviso l’impostazione del primo giudice nel ritenere che l’operazione posta in essere dalla amministratrice nel gennaio 2009 di acquisto dalla partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del “know how progettuale e promozionale sviluppato verso il Kosovo” per il ragguardevole corrispettivo di € 698.000,00 era stata compiuta senza un’adeguata ponderazione dei rischi e senza l’adozione di quelle cautele, verifiche ed assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, e ciò in ragione dell’assoluta genericità dell’oggetto della cessione, del tutto priva di qualsiasi riscontro e di qualsiasi elemento fattuale di riferimento. In particolare, con tale operazione la fallita aveva acquistato beni dai contorni non definiti ed era subentrata in (del tutto incerti) accordi di partnership e ciò a fronte di pagamenti eseguiti in favore di una società, quale la [OSCURATO:SOCIETA]. che già manifestava segni inequivocabili della crisi che la avrebbero condotta al fallimento. In sostanza, il contenuto del contratto sottoscritto era tale da rendere palese l’estraneità dell’operazione rispetto ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] cassazione affidandolo a due motivi. Il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2393, 2934 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente che la curatela non ha fornito la prova che la scelta di investimento adottata non avrebbe dovuto essere presa, mentre, d’altra parte, la stessa ricorrente avrebbe circostanziato diffusamente le motivazioni alla base della propria scelta di investimento (acquisto del know how). La curatela avrebbe dovuto provare, ancor prima del nesso causale tra il suo comportamento e il danno, l’illegittimità e l’irragionevolezza della sua condotta, secondo un criterio ex ante. La curatela non aveva, invece, fornito alcun principio di prova in tal senso, tanto è vero che i giudici di merito erano dovuti ricorrere al ragionamento presuntivo, il quale, tuttavia, essendo stato fondato su presupposti errati, aveva condotto a conclusioni, parimenti, errate. Non era condivisibile il ragionamento con cui i giudici di merito avevano valutato inammissibile la richiesta di prova testimoniale, dal momento che la ricorrente aveva articolato una lunga, puntuale, doviziosa serie di capitoli testimoniali volti a confermare l’accadimento degli eventi e le relative connotazioni storiche- economico-commerciali. 2. Il motivo è inammissibile. Va, preliminarmente, osservato che la Corte d’Appello, nell’esaminare l’operato dell’amministratore, ha, in primo luogo, affermato i principi già enunciati da questa Corte in materia, ovvero che non è sindacabile il merito gestorio, ma solo la diligenza mostrata dall’organo amministrativo nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere e che, pertanto, a tal fine, occorre verificare se vi sia stata eventualmente un’omissione nell’adozione di quelle cautele, verifiche, assunzione di informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo (vedi Cass. n. 15470/2017; Cass. n. 3409/2013). Il giudice d’appello ha quindi specificamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la scelta gestoria dell’amministratrice non fosse stata preceduta dall’adozione di cautele e verifiche normalmente richieste per un atto di quel tipo. In particolare, la prova presuntiva dell’atto di mala gestio dell’amministratrice è stato desunta dalla assai generica indicazione delle iniziative imprenditoriali oggetto di cessione, dall’assenza di traccia dell’effettiva sostituzione della [OSCURATO:SOCIETA] nelle iniziative imprenditoriale in questione, dalla situazione di imminente dissesto della cedente, dalla difficile situazione di Pristina in Kosovo. Tale valutazione di fatto compiuta dalla Corte di Appello, in quanto adeguatamente motivata, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità. D’altra parte, la ricorrente non ha neppure esplicitato il criterio che il giudice di merito avrebbe violato nel sindacare il suo atto gestorio, nè ha nemmeno minimamente allegato quali strategie vi fossero alla base della sua scelta di investimento, limitandosi a dedurre genericamente che la società avrebbe acquisito una (imprecisata) capacità di penetrazione nel mercato estero, dei progetti e una rete di contatti (parimenti imprecisati) ai quali apportare la propria esperienza lavorativa. Non vi è dubbio che le censure, con cui la ricorrente deduce che la curatela non avrebbe fornito alcuna prova dell’atto di mala gestio, si appalesano come di merito, essendo solo finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e ad invocare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dalla Corte territoriale. In proposito, del tutto inconferente è il richiamo della ricorrente agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., atteso che questa corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019 ; conf. Cass. n. 6774/2022). 3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ.. Deduce la ricorrente di aver depositato nel giudizio di appello, non appena ne aveva avuto contezza, la sentenza del Tribunale penale di Roma n. 13145/2017 – documento di cui la Corte d’Appello ha disposto lo stralcio in quanto prodotto in giudizio dopo la rimessione della causa al collegio -che la aveva assolta dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale derivante dalla contestata distrazione dell’importo di € 700.000,00 pagato come corrispettivo per l’acquisto del “know howprogettuale e promozionale sviluppato verso il Kosovo”. Ad avviso della ricorrente, il giudice civile non potrebbe procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio già ricostruito dal Giudice Penale, dovendo tali fatti considerarsi già acquisiti sul piano probatorio. 4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. In primo luogo, la ricorrente, pur dando atto che la sentenza penale che intende valorizzare è stata stralciata dalla Corte d’Appello (che ha evidenziato l’irritualità di tale produzione, in quanto avvenuta fuori del contraddittorio quando la causa era già stata rimessa al collegio per la decisione), non invoca la violazione di alcuna norma processuale, bensì solo sostanziale sulla valutazione della prova. Ne consegue che la ratio decidendi del provvedimento di stralcio del predetto documento non è stata minimamente aggredita. In ogni caso, la Corte d’Appello, per evidenziare l’irrilevanza di tale produzione documentale ha citato vari precedenti di questa Corte (vedi ex plurimis Cass. n. 3820/2010) pronunciati in situazioni in cui la curatela non si era costituita parte civile nel processo penale, secondo cui “In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art.652 cod. proc. pen., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l'azione civile, ex art. 75 cod. proc. pen., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto”. In particolare, la Corte d’Appello, nel richiamare la sentenza sopra citata, ha, in modo evidente, inteso implicitamente affermare che, anche nel caso di specie, non vi era stata costituzione di parte civile della curatela nel processo penale. La ricorrente non ha inteso confrontarsi con tale impostazione, limitandosi a dedurre genericamente la rilevanza probatoria dei fatti accertati in sede penale nel processo civile. Non si liquidano le spese di lite, non avendo la curatela svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell’ult
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