CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 28800/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7096/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in PERUGIA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrenteprincipale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 52, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente incidentale- avverso la sentenza di CORTE D'APPELLO ROMA n. 298/2022 depositata il17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 298/22, depositata il 17.1.2022, nell’ambito dei giudizi riuniti nn. RG 6255/2019 e 6304/2019, la Corte d’appello di Roma ha rigettato gli appelli principali proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 15646, depositata il 26.7.2019, con cui il Tribunale di Roma, per quanto ancora rileva, aveva dichiarato la titolarità in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) dei ceppi batterici S. thermophilus, L. acidophilus, L. plantarum, L. bulgaricus, L. paracasei, B. infantis, B. longum e B. breve (per averli acquistati nell’ambito del contratto di cessione del Know-how concluso tra la predetta società e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22.5.2003), ha annullato, a norma dell’art. 2475 ter cod. civ., la cessione dei predetti ceppi intervenuta tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], ordinando la restituzione degli stessi ceppi a favore della società riconosciuta proprietaria. La Corte d’Appello ha, altresì, rigettato l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. finalizzato ad ottenere la condanna in solido del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale Claudio de Simone, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso sia al ricorso principale che al ricorso incidentale. Tutte le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta : A) la violazione e falsa applicazione dell’art. 350 cod. proc. civ. in relazione all’omesso svolgimento dell’udienza di trattazione, violazione dell’art. 24, comma 2° , Cost. e del contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza; B) la violazione e falsa applicazione dell’art. 352 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 sexies cod. proc. civ. e all’art. 190 cod. proc. civ. Violazione del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza. Lamenta il ricorrente principale la violazione dell’art. 350 c.p.c. sul rilievo che la prima udienza di trattazione non è stata tenuta, avendo la Corte d’Appello fissato direttamente l’udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata poi con la modalità della trattazione scritta. Tale vulnus avrebbe determinato l’impossibilità per le parti di contraddire sulla disposta riunione dei procedimenti sulle questioni giuridiche e processuali riguardanti le difese avversarie. In assenza dell’udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., non sarebbe stato possibile interloquire in ordine alla produzione documentale allegata all’atto di citazione in appello, segnatamente, il documento 4 “[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con traduzione giurata (dichiarato inammissibile nella sentenza impugnata) né sarebbe stato possibile richiedere l’ammissione di un ulteriore documento sopravvenuto decisivo (il documento allegato alla richiesta di rimessione in termini dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato dalla sentenza della Corte d’Appello degli [OSCURATO:PERSONA] d’America del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il ricorrente principale lamenta, altresì, la violazione dell’art. 352 cod. proc. civ. in relazione all’omesso svolgimento dell’udienza prevista dall’art. 350 c.p.c. ed al mancato esaurimento delle attività ivi prescritte, nonché l’omessa discussione orale della causa prevista dall’art. 281 sexies c.p.c. 2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va preliminarmente osservato che il ricorrente principale deduce la nullità del procedimento e della sentenza impugnata per l’omesso svolgimento dell’udienza di trattazione ex art. 350 cod. proc. civ. (essendogli stato comunicato l’avviso con la diretta fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni), ma neppure deduce di aver fatto valere l’invocata nullità nel primo atto difensivo successivo alla notizia dell’atto che avrebbe dato luogo alla predetta nullità, come prescritto dall’art. 157, comma 2° , cod. proc. civ. In particolare, l’odierno ricorrente principale, già appellante principale nel giudizio di appello, avrebbe potuto far valere la dedotta nullità nella nota conclusionale il cui deposito aveva sostituito l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito del provvedimento del giudice d’appello, disposto a norma dell’art. 221 comma 4° L 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, sul rilievo del permanere della situazione emergenziale. L’asserita nullità del procedimento e, conseguentemente, della sentenza impugnata, sarebbe quindi comunque stata sanata a norma dell’art. 157,comma 2°, c.p.c. Va, in ogni caso, ritenuto che nel caso di specie, comunque la eventuale nullità sarebbe stata sanata anche per il raggiungimento dello scopo, a norma dell’art. 156,comma 3° , cod. proc. civ.. In proposito, va osservato che questa Corte ha più volte statuito che «la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito» (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2020, n. 28188; Cass. civ., Sez. III, 20 novembre 2020, n. 26419; Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019, n. 6518; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2016, n. 23638). Ritiene, peraltro, questo Collegio che tale orientamento non può considerarsi superato per effetto della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36596/2021, la cui massima così recita: “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”. Le Sezioni Unite hanno inteso ritenere integrata la nullità processuale ogni qualvolta, nel corso dello svolgimento del processo, sia stato leso il principio del contraddittorio. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Il ricorrente principale invoca la nullità della sentenza d’appello derivante dall’omesso svolgimento della prima udienza di trattazione, facendo, tuttavia, riferimento a due situazioni processuali nelle quali non è stata perpetrata alcuna violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, alla cui piena tutela è ispirata la sentenza delle Sezioni Unite n. 36596/2021. Non è vero, infatti, che in assenza dell’udienza di trattazione ex art.350 c.p.c., lo stesso ricorrente principale non sia stato in grado di interloquire in ordine alla produzione documentale allegata all’atto di citazione in appello, segnatamente, il documento 4 “[OSCURATO:PERSONA]” del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con traduzione giurata (dichiarato inammissibile nella sentenza impugnata): proprio perché il predetto documento è stato allegato all’atto di citazione in appello (e non era stato prodotto dalla controparte con la comparsa di costituzione in appello), era in quell’atto processuale che il ricorrente doveva interloquire sul punto e ha avuto quindi la possibilità di farlo; il ricorrente avrebbe potuto comunque interloquire, anche successivamente, nella nota conclusionale depositata a seguito della trattazione scritta della fase conclusiva del giudizio d’appello. Quanto alla sentenza della Corte d’appello degli [OSCURATO:PERSONA] d’America del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tale documento è stato ammesso dalla Corte d’appello a seguito dell’istanza di rimessione in termini, essendosi formato successivamente. Anche su tale punto non vi è quindi stata lesione del contraddittorio. Con riferimento alla dedotta impossibilità delle parti di interloquire sulla disposta riunione degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente principale non ha lamentato alcuna violazione del principio di difesa e del contraddittorio. Infine, destituita di fondamento è la dedotta lesione dell’art. 352 cod. proc. civ., per omessa discussione orale della causa. Sul punto, va osservato che, recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2022, ha evidenziato che “…Non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità. Il contraddittorio, quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo, consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento, ma non implica necessariamente che il confronto dialettico tra i litiganti si svolga in modo esplicito e contestuale, potendo il legislatore differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare…”. Va, infine, osservato che la Corte d’appello ha disposto la trattazione scritta della fase conclusiva del giudizio, avvalendosi della normativa emergenziale, la sussistenza dei cui presupposti non è stata minimamente contestata dallo stesso ricorrente principale. 3. Con il secondo motivo è stata dedotta: 1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 1325, 1362,1363,1364, 1366 cod. civ.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1153 cod. civ.; 3) omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.. in relazione alle violazioni censurate di cui al punto 1). Il ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la titolarità in capo alla odierna controricorrente dei ceppi in virtù del contratto di cessione e trasferimento know-how concluso tra quest’ultima e [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22.5.2003, evidenziando che «allegata al contratto vi è la descrizione del Know-how definito “caratterizzazione molecolare dei ceppi batterici del VSL – 3 ” , con elenco dei ceppi batterici componenti il prodotto», con la conseguenza che « l’attrice, divenuta titolare del Know-how nei modi di cui sopra, lo è divenuta anche dei ceppi batterici che dello stesso facevano parte». Il ricorrente principale, ha, in particolare, lamentato che la Corte d’appello aveva erroneamente valutato ed interpretato il contratto di cessione di know-how in oggetto- essendo tale interpretazione illogica e contraria al dato letterale e lesiva dei principi di cui agli artt. 1363, 1364 e 1366 cod. civ. – oltre al foglio dattiloscritto contenente le istruzioni del prof. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al deposito presso DSMZ dei ceppi batterici (sul punto, tale deposito e l’attribuzione di un codice ai ceppi non attestava alcuna titolarità, ma solo l’avvenuto deposito in sicurezza di microorganismi effettato non per finalità legate alla produzione) e alle [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Salute. Il ricorrente contesta, inoltre, la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto l’odierna controricorrente titolare dei ceppi nonostante che questi ultimi non fossero stati riportati in bilancio, e, all’uopo, lamenta l’omessa valutazione dei bilanci di CDI (precedente denominazione della controricorrente) al 31.12.2009, al 31.12.2010 e al 31.12.2014,nonché la violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 cod. civ.. Infine, la Corte d’appello, nel riconoscere la titolarità dei ceppi in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva errato nell’invocare la disciplina dell’art. 1153 cod. civ. In particolare, tale norma fa riferimento alla vendita di immobili da parte chi non è proprietario e all’acquisto degli stessi da parte di chi ne abbia il possesso di buona fede al momento della consegna (purché sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà), elementi che difettano nel caso di specie. 4. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 1229/2019;conf. Cass. n. 6774/2022 ) quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. Questa Corte ha, altresì, osservato che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (vedi Cass.n.13395/2018). Nel caso di specie, le censure del ricorrente principale sono completamente estranee ai profili, sopra evidenziati, che sono legittimamente censurabili con il ricorso per cassazione, essendosi costui limitato a lamentare un’erronea valutazione delle prove, e segnatamente, del contratto di cessione del know-how e degli altri documenti esaminati al punto 3. In ordine alla dedotta violazione delle norme di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1363, 1364 e 1366 cod. civ., va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009) quello secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. Nel caso di specie, il ricorrente ha fatto genericamente riferimento ai canoni di interpretazione contrattuale violati, senza neppure precisare in quale modo e con quali modalità il giudice di merito se ne sarebbe discostato, limitandosi a prospettare una interpretazione diversa ed alternativa rispetto a quella della Corte d’appello. In ogni caso, la censura difetta di autosufficienza, atteso che il ricorrente principale ha omesso di riportare e trascrivere, anche solo per estratto, le parti rilevanti del contratto di cessione del Know-how rispetto alle quali assume la violazione delle norme di interpretazione contrattuale Inoltre, con riferimento alla dedotta omessa valutazione della circostanza che ai ceppi di cui è causa non sarebbe stato fatto alcun riferimento nei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., va osservato che la Corte d’appello non ha affatto omesso l’esame di tale circostanza, ma l’ha ritenuta irrilevante, con la conseguenza che, con l’apparente doglianza della violazione di legge, il ricorrente non fa che svolgere censure di merito, in quanto dirette a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’appello. Infine, sicuramente errato, ma non influente ai fini della decisione, in quanto sovrabbondante, è il richiamo effettuato dalla Corte d’appello alla disciplina di cui all’art. 1153 cod. civ. (con la conseguenza che, limitatamente a tale punto, la motivazione deve essere corretta a norma dell’art. 384,ult. comma , cod.pro c .civ.). Il giudice d’appello ha, impropriamente, fatto riferimento al possesso in buona fede dei ceppi, ai sensi dell’art. 1153 cod. civ., solo per contrastare la censura del ricorrente principale, secondo cui tali ceppi non sarebbero mai stati consegnati, nonché per evidenziare la circostanza fattuale che la controricorrente non si era limitata ad acquistare la titolarità degli stessi ceppi per effetto del contratto di cessione del Know how (in ragione della natura consensuale dello stesso), ma ne aveva anche materialmente acquisito la disponibilità, avendo, peraltro, fornito campioni di tali ceppi ai propri partner contrattuali. Come già evidenziato, l’errore di diritto compiuto dalla Corte d’Appello è ininfluente ai fini della decisione della causa. 5. Con il terzo motivo del ricorso principale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. in relazione alla valutazione ed utilizzabilità delle prove documentali e in relazione all’art. 345 cod. proc. civ. e agli artt. 1325, 1362,1363,1364, 1366 cod. civ.; Il ricorrente principale contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non opponibile alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la sentenza della Corte d’Appello Federale del Maryland (che ha riconosciuto la titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA] del Know-how relativo al prodotto VSL#3), sul rilievo che la stessa controricorrente sarebbe rimasta estranea a tale contenzioso. Sul punto, il ricorrente principale rileva che la circostanza che le società convenute nel processo americano fossero riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] (essendo dalla stessa controllate) non solo era pacifica in quanto non contestata ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., ma era stata ammessa anche dalla odierna controricorrente nei propri scritti difensivi. In ogni caso, deduce il ricorrente principale che, a prescindere dall’opponibilità della sentenza, le sue risultanze avrebbero dovute essere utilizzate dalla Corte d’appello in considerazione del fatto l’oggetto del procedimento americano era del tutto coincidente o quantomeno strettamente collegato a quello della presente controversia. Il ricorrente principale contesta anche la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la produzione in giudizio del documento 4 allegato all’atto di citazione in appello, ovvero il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sul rilievo che tale documento avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado. Sul punto, rileva il [OSCURATO:PERSONA] che il documento in oggetto, pur risalendo al 2006, era coperto da stretta confidenzialità e non avrebbe quindi potuto essere reso pubblico prima che intervenisse la sentenza della Corte Federale del Maryland. Pertanto, tale documento non avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado in virtù della natura confidenziale dello stesso e la sua successiva produzione (dopo che è era intervenuta la sentenza della Corte Federale del Maryland) era pienamente ammissibile, a norma dell’art. 345 cod. proc. civ.. 6. Il motivo presenta profilidi infondatezza ed inammissibilità. Quanto alla dedotta opponibilità ad [OSCURATO:PERSONA] della sentenza della Corte d’appello del Maryland, va osservato che, anche ammettendo l’esistenza di un rapporto di controllo totalitario tra Actial e le società che sono state parti nel giudizio statunitense, tale rapporto non elimina la diversità e completa autonomia giuridica degli enti che fanno parte di un gruppo societario. Ne consegue che correttamente la Corte d’appello ha ritenuto non opponibile tale sentenza alla controricorrente. Inoltre, in ordine alla dedotta coincidenza dell’oggetto del giudizio statunitense con quello di cui è causa, va osservato che trattasi di deduzioni che il ricorrente non ha neppure allegato di aver già sottoposto al giudice di merito e che non sono ammissibili in sede di legittimità, implicando accertamenti di fatto non di pertinenza di questa Corte. In ordine all’ammissibilità del documento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], va osservato che il [OSCURATO:PERSONA] solo con il ricorso per cassazione ha dedotto una circostanza volta a giustificare l’ammissibilità della produzione del documento nel giudizio di appello, ex art. 345 cod. civ., ovvero il fatto che si trattava di un documento coperto in origine da stretta confidenzialità, lacui produzione era stat a res a possibile solo dopo il deposito della sentenza della Corte Federale del Maryland che avevaautorizzato la divulgazione di tale documento. Trattasi di questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, che neppure il ricorrente principale allega di aver sottoposto all’esame del giudice di secondo grado nell’atto di citazione in appello e la cui allegazione è inammissibile in quanto involge accertamenti di fatto che non possono essere svolti insede di legittimità. 7. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 1325 e 2475 ter cod. civ.. Lamenta il ricorrente principale che la comunicazione del 25.11.2013 indirizzata al DSMZ era stata erroneamente considerata una forma contrattuale, come tale soggetta all’annullamento ex art. 2475 ter cod. civ.. In ogni caso, non vi sarebbero statii presupposti per applicare l’art. 2475 ter cod. proc. civ. stante l’assenza di conflitto di interessi e la sussistenza di buona fede in capo al dr. [OSCURATO:PERSONA], allora legale rappresentante della odierna controricorrente ed al prof. [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il motivo è inammissibile in quanto difetta di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la comunicazione del 23.11.2013 sarebbe stata erroneamente considerata un contratto, e non invece una mera comunicazione, ma non ha avuto neppure cura di indicarne il contenuto, al fine di consentire a questa Corte di cogliere la portata dellecensure senza dover svolgere verifiche generali sugli atti. In ogni caso, il ricorrente principale si limita a fornire un’interpretazione alternativa al contenuto di un documento senza aver neppure dedotto la violazione delle norme di interpretazione contrattuale (allegazione che avrebbe comunque dovuto avvenire con le modalità sopra illustrate al punto 4). 9. Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto (come il [OSCURATO:PERSONA]) la violazione degli artt. 350 e 352 cod. proc. civ. per omesso svolgimento dell’udienza di trattazione, con conseguente nullità della sentenza impugnata. 10. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente valutato la titolarità in capo all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dei ceppi batterici di cui è causa. 11. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione degli artt. 115,116 in ordine alla statuizione con cui la Corte d’appello ha confermato la sua condanna alle spese disposta dal giudice di primo grado. Assume il ricorrente incidentale che la Corte d’appello ha errato nel momento in cui, confermando la sentenza di primo grado, non ha rigettato le domande della odierna controricorrente. 12. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dalla controricorrente. Espone la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che, dovendosi qualificare l’impugnazione incidentale delMento - la quale ha natura adesiva a quella principale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] - come tardiva, in quanto notificata ben oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, intervenuta in data 18.1.2022, e, segnatamente, il 22 aprile 2022, la stessa impugnazione deve considerarsi inammissibile. Ciò sul rilievo che le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (vedi Cass. n. 17614/2020). Ad avviso della controricorrente, l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] non è sorto per effetto dell’impugnazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (contro [OSCURATO:PERSONA] e non contro di lui), ma già in conseguenza dell’emanazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso incidentale avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall’art.334 cod. proc. civ. per l’impugnazione incidentale tardiva. Tale eccezione è fondata. Va premesso che il Sig. [OSCURATO:PERSONA] non è litisconsorte necessario con riferimento alla domanda proposta dalla odierna controricorrente, diretta ad ottenere l’annullamento del contratto di cessione della titolarità dei ceppi batterici stipulato tra la (allora) [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (oggi Actial), rappresentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del C.d.A., e il Prof. [OSCURATO:PERSONA] (tale annullamento era stato invocato per difetto, in capo al [OSCURATO:PERSONA], dei necessari poteri di gestione e rappresentanza e, comunque, per conflitto di interessi ex art. 2475-ter c.c.). La domanda di annullamento contrattuale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, scindibile rispetto a quella risarcitoria proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato convenuto in giudizio quale condebitore solidale per rispondere, unitamente all’altro condebitore solidale [OSCURATO:PERSONA], dei danni provocati a seguito della stipula del predetto contratto. Ciò premesso, deve applicarsi, al caso di specie, il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 23903/2020, secondo cui, ove l’azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisca in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti, una volta proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo temine, non possono giovarsi dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art.334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art.331 c.p.c.. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza n. 13707/2023, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui “L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, con la conseguenza che, come si evince dallo stesso tenore letterale dell'art. 334 c.p.c., in presenza di cause scindibili, l'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale sia stata proposta l'impugnazione principale”. E’ pacifico in causa che nei confronti del ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] non è stata proposta l’impugnazione principale, la quale è stata indirizzata dal [OSCURATO:PERSONA] soltanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] ha sostanzialmente natura adesiva del ricorso principale, avendo sviluppato censure sovrapponibili a quelle del ricorso principale, con l’aggiunta della censura della statuizione che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione dellespese di lite. Il ricorso incidentale tardivo del [OSCURATO:PERSONA] deve quindi dichiararsi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che liquida in €