CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15493/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2025 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -5304 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 783/2021 della CORTE D'APPELLO diNumero registro generale 13444/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/202618/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Data pubblicazione 21/05/20261.La Corte d’appello di Firenze ha riformato la sentenza di primogrado di accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Vincenzo, socio unico ed amministratore di La [OSCURATO:SOCIETA]., volto a conseguire, in opposizione ad avviso diaddebito, l’annullamento della iscrizione alla Gestione IVSArtigiani della posizione del coniuge [OSCURATO:PERSONA], qualecoadiutore familiare dell’impresa, e del conseguente obbligocontributivo a suo carico in recupero per il periodo agosto 2014-dicembre 2019.Il tribunale di Arezzo aveva ritenuto che non fosse stato assoltol’onere probatorio gravante su [OSCURATO:PERSONA] di disconoscere il rapportodi lavoro subordinato, non essendo all’uopo sufficienti ledichiarazioni rese in sede ispettiva dalla stessa Almerighi, nondimostrative di un vincolo gerarchico direttivo ma di altri indicisignificativi, quali il rispetto di un orario di lavoro fisso, lafruizione di ferie, la percezione di uno stipendio mensile tramitebonifico sul proprio conto corrente.Sul gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo ricoperto dalconiuge del titolare all’interno dell’impresa, occupandosenedella parte amministrativa, fissando concordemente le ferie ericevendo la retribuzione su un conto cointestato, la Corteterritoriale rilevava che non fosse dimostrato il rapporto dilavoro subordinato, stante la abitualità e prevalenza dellapartecipazione della Amerighi al lavoro aziendale e l’assunzionedi un ruolo non assimilabile a quello di un qualsiasi dipendente,inquadrabile in termini di collaborazione, come desumibile dalledichiarazioni rese dagli stessi interessati agli ispettori; inNumero registro generale 13444/2022particolare, il Saccone aveva affermato di aver assunto laN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026moglie quale sua persona di fiducia allorquando, dopo lDaa ta pubblicazione 21/05/2026fuoriuscita dell’altro socio, Burroni, si era trovato a dover gestiretutta l’organizzazione aziendale, e la Amerighi aveva riferito dioccuparsi del controllo delle carni e sanificazione dei locali emacchinari, di occuparsi degli ordini e delle fatture, mentre ilmarito si occupava della contabilità, dei rapporti con i clienti edel settore commerciale.La Corte d’appello ha anche rilevato che le circostanze relativeall’accordo sulle ferie ed al versamento della retribuzione sulconto comune si pongono in contrasto con la subordinazione chepresuppone la netta alterità tra datore e lavoratore dipendente,e che il titolare della società non aveva dimostrato l’esercizio dipoteri disciplinari, direttivi e di controllo sul coniuge quale suadipendente; quindi reputava, generici, irrilevanti e valutativi icapitoli di prova articolati dalla parte privata per dimostrare glielementi caratterizzanti della subordinazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a tremotivi, a cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.3. Nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 1 e 2 L.613/66, artt. 2094-2095 c.c., anche in relazioneall’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto assoltol’onere probatorio a carico di [OSCURATO:PERSONA] sul carattere di abitualità eprevalenza della partecipazione al lavoro aziendale da partedella Amerighi a fronte della mancanza di prove sufficienti perNumero registro generale 13444/2022ritenere la natura subordinata del rapporto di lavoro con iNl umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026Saccone, il quale ultimo invece aveva chiesto di provare lDaa ta pubblicazione 21/05/2026subordinazione mediante documenti dal contenuto travisato emediante prova testimoniale non ammessa. Richiamata ladisposizione dell’art. 2 della L. n. 613/1966 secondo la quale siconsiderano coadiutori familiari il coniuge e i familiari chepartecipano con abitualità e prevalenza sempreché non sianodipendenti, rileva che la Corte d’appello avrebbe dovutochiedere all’[OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la simulazione del lavorosubordinato in quanto la prestazione sarebbe stata resa solo invirtù di mera affezione familiare; per contro, l’[OSCURATO:PERSONA] non avevaassolto al proprio onere probatorio, dovendosi escludere unavalutazione atomistica delle risultanze processuali in favore diindici rivelatori della subordinazione, quali l’esercizio del potereorganizzativo, direttivo disciplinare, di contro ad altri elementidall’alterno significato, quali ad esempio le ferie comuni fradatore e lavoratrice, espressive di rapporto coniugale, o i rilievisull’orario di lavoro, non risultando che la Amerighi avesselibertà di entrata e di uscita, e la cointestazione del contocorrente, essendo appurato che il ricorrente aveva un altroconto proprio e che non risultava provato (come richiesto pertesti) che la Amerighi usasse il conto in modo esclusivo. Insintesi, la Corte di merito aveva valorizzato elementi favorevolia [OSCURATO:PERSONA] escludendo quelli favorevoli al Saccone. Quanto al valoreprobatorio dei verbali ispettivi, segnala che essi fanno pienaprova delle attività compiute dai verbalizzanti mentre ledichiarazioni da questi raccolte sono liberamente valutateinsieme con altre risultanze probatorie, e manca il riscontroesterno al verbale ispettivo.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per illogicità manifesta perNumero registro generale 13444/2022avere la Corte rigettato la richiesta di prove ammissibili eN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026rilevanti circa la sussistenza della subordinazione ed aver poDai ta pubblicazione 21/05/2026ritenuto non provata la domanda. Lamenta che la Corteterritoriale abbia dapprima ritento irrilevanti e generiche leprove richieste (sul conto cointestato, sulla osservanza di orariodi lavoro, sulla assunzione di Amerighi dopo uscita del socioBurroni, dati non rilevanti ad illustrare il potere direttivo,disciplinare e di controllo) ed abbia poi ritenuto non dimostratala subordinazione; deduce quindi la sindacabilità in sede dilegittimità del giudizio sulla prova in caso di violazione di unaregola processuale oppure in caso di vizio logico nellavalutazione della prova (come nel caso di richieste istruttorienon prese in considerazione, prove respinte senza motivazione,rigetto di prove ritenute superflue senza averne altre adisposizione, od aver negato l’attitudine dimostrativa a provevertenti su circostanze decisive); illustra quindi le ragioni asostegno di tutti gli 11 capitoli di prova ritenuti irrilevanti egenerici.Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 360 co.1, n. 4e n. 5, c.p.c. per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendola Corte d’appello ritenuto di basare la propria decisione sulledichiarazioni rese agli ispettori, che richiedono riscontri dielementi probatori esterni, e dalle quali pure si rinvengonoelementi a sostegno della subordinazione (come il pagamentomensile della retribuzione, l’obbligo di osservare un orario dilavoro, lo svolgimento di mansioni di tipo esecutivo e nondirettivo, la sottoposizione gerarchica al titolare ed all’altrosocio, e la soggezione al potere direttivo e disciplinare come pergli altri dipendenti); si tratta di prove con carattere di decisività,con attitudine a determinare un esito diverso del giudizio.Lamenta anche che l’errore di percezione sul contenutoNumero registro generale 13444/2022oggettivo della prova ricade nella violazione dell’art. 115 c.p.c.N umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026(cass. 7187/22) e che la Corte di merito aveva attribuito valorDea ta pubblicazione 21/05/2026di prova legale e fidefaciente al verbale ispettivo, violandoanche l’art. 116 cpc (cass. 6774/2022), senza apprezzamentocritico.2. Nel controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] eccepisce la inammissibilità deimotivi, rilevando in primo luogo che il potere del giudice disindacare la prova ex art. 116 c.p.c. non può costituire oggettodi doglianza in sede di legittimità (all’uopo richiama ord.n.34786/21) e che grava su [OSCURATO:PERSONA] individuare i fatti su cui sibasa la pretesa, come era stato accertato riguardo alla nonsoggezione del coniuge del titolare ad ordini e direttive ed allacollaborazione in modo abituale e prevalente alla gestionedell’impresa; riguardo alle prove testimoniali, queste eranostate respinte perché ritenute generiche e irrilevanti, contenentiaspetti valutativi.3. Il ricorso è infondato e va respinto.4. Sul primo motivo si osserva che in caso di accertamentonegativo del credito previdenziale spetta ad [OSCURATO:PERSONA], ancorché siaconvenuto, provare i fatti costitutivi del suo diritto, (ord.14965/2012, ord. 16917/12); trattasi di una regola generalesulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita,con la conseguenza che, anche in caso di domanda diaccertamento negativo del credito, sono a carico di chi siafferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazionedei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. ord. n.9706/2024).4.1 - Nel caso di specie, spetta ad [OSCURATO:PERSONA] dimostrare i fatticostitutivi della sua pretesa creditoria contributiva per laNumero registro generale 13444/2022posizione del coadiutore del titolare dell’impresa, e tale onere èN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026stato assolto attraverso le risultanze del verbale ispettivo: gDlai ta pubblicazione 21/05/2026elementi di prova da esso tratti, tra cui le dichiarazioni assuntedagli ispettori verbalizzanti, sono liberamente valutabili dalgiudice ex art. 116 (Cass. ord. n.5851/24); questa Corte hainfatti precisato che i verbali redatti dai funzionari degli entiprevidenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fannopiena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loropresenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi resedagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro)sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla streguadella complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie,può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite aiverbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelleraccolte in giudizio, potendo financo considerarle provasufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assolutacarenza di elementi probatori contrari, ferma restando lanecessità di adeguata motivazione (Cass. ord. n. 10634/25);trattasi, quindi, di materiale probatorio liberamente valutabile eapprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanzeistruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. ord. n.23252/2024 e sent. n. 9251/2010).4.2 – Orbene, le doglianze poste a sostegno della dedottaviolazione di legge sulla ricorrenza di elementi descrittivi delrapporto di lavoro subordinato, a dimostrazione del quale nonsarebbe stato correttamente ripartito l’onere probatorio,introducono una diversa valutazione degli argomenti di fattoliberamente apprezzati dal giudice, privi di aspetti illogici ocontraddittori, bensì coerenti con le risultanze emerse dalverbale ispettivo, a cui è stata attribuita efficacia dimostrativadei fatti costitutivi della pretesa dell’[OSCURATO:PERSONA]. La censura èinfondata perché non si ravvisa alcuna violazione del riNpumaerrtoo re gistro generale 13444/2022Numero sezionale 5304/2025degli oneri probatori, spettando a [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare la pNurmeetroe dsi ara ccolta generale 15493/2026-come è accaduto- attraverso il verbale ispettivo ed aDal ta pubblicazione 21/05/2026contribuente la prova negativa o impeditiva del proprio obbligoprovando la natura subordinata del rapporto di lavoro; e d’altrocanto l’accertamento giudiziale in fatto è compiuto in modospecifico e analitico, anche attraverso il motivato rigetto dellarichiesta di prova testimoniale utilizzando, per ciascun capitolodi prova non ammesso, argomenti che esprimono in modocoerente e logico, nell’ambito delle regole processuali sullaammissione dei mezzi istruttori, le ragioni della loro irrilevanza,genericità, inconferenza a rappresentare la conoscenza da partedi un testimone -e non una sua personale valutazione- di unfatto storico.5. Quanto al secondo motivo di ricorso, articolato comedenuncia di illogicità manifesta della sentenza per avere ilgiudice di merito dapprima rigettato tutte le richieste di provatestimoniale e poi respinto la domanda di accertamento dellasubordinazione sostenendo che la stessa non era statadimostrata, l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalricorrente (espresso con ord. Cass. n. 35146/2021) offre inrealtà una regola di giudizio che, nel caso in esame, si presta avalutazione dall’esito opposto.5.1 - Il giudizio con cui il giudice di merito accolga o rigetti unaistanza istruttoria è di norma insindacabile in sede di legittimità,in quanto espressione di una scelta discrezionale che, pur nonessendo libera nel fine, è riservata dal legislatore al giudice dimerito, come da tempo stabilito dalle Sezioni Unite di questaCorte (Sez. U, Sentenza n. 1911 del 13/07/1963), e più volteribadito in seguito (sent. 1501/1965, n.1253/1975, n.Numero registro generale 13444/20221653/1971, ed altre citate). La sindacabilità è però consentitaN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026nell’ipotesi in cui il ricorrente assuma che il giudice di meritoD,a ta pubblicazione 21/05/2026decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale (adesempio, abbia ritenuto vietata una prova consentita, non abbiaammesso mezzi di prova decisivi, sia stato allegato un vizio dicapacità a deporre) e quindi vi sia stata una devianza da unaregola processuale, oppure quando il ricorrente assuma che lavalutazione di rigetto di istanze istruttorie sia viziata sul pianodella logica; e sul punto, la citata pronuncia del 2021 individuai casi in cui il giudice non prende in considerazione le richiesteistruttorie della parte per poi rigettare la domanda sulpresupposto che non sia stata provata, oppure rigetti le istanzeistruttorie senza alcuna motivazione, o rigetti le uniche proverichieste reputandole superflue, senza però averne adisposizione altre.5.2 - Orbene, non ricorrono i menzionati casi: l’impugnatasentenza di appello aveva espressamente considerato lerichieste istruttorie reputandole non utili al fine di dimostrare lasubordinazione, aveva respinto ciascun capitolo di provaesprimendo su ognuno di essi la propria motivazione di rigetto,e non mancavano altri mezzi di prova a disposizione (primo fratutti, il verbale ispettivo con i rilievi ed il contenuto ampiamenteargomentato con riferimento al primo motivo di ricorso); adogni modo il giudice di appello aveva respinto le istanzeistruttorie negandone l’attitudine dimostrativa perchémancavano circostanze descrittive dell’esercizio del poteredirettivo, disciplinare e di controllo sulla lavoratrice dipendente,coniuge del titolare ricorrente. Si aggiunga che con compiutoaccertamento di fatto, la Corte di merito ha esercitato il poteregiudiziale di valutazione della prova, anticipata alla fase divalutazione della rilevanza e specificità del mezzo istruttorio perNumero registro generale 13444/2022raggiungere l’obiettivo di dimostrare la subordinazione, comeN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026prospettato dal richiedente; e attraverso la formulazione deDai ta pubblicazione 21/05/2026capitoli di prova tale obiettivo non sarebbe stato raggiuntoperché, come motivato dalla Corte di merito, le circostanzearticolate nei capitoli volgevano verso aspetti non determinantiper qualificare il rapporto come subordinato. In particolare, lacointestazione di un conto corrente con il titolare dell’impresa,suo coniuge e datore di lavoro, costituisce soltanto un elemento,neppure rilevante e decisivo, di promiscuità delle elargiteretribuzioni, che tuttavia non si accompagna a fittizietà dellaerogazione ma illustra contiguità di interessi economici; del parinon si comprende come tali circostanze, personali edocumentali, di versamento ed utilizzo sul conto cointestato,potessero essere conosciute da terzi chiamati a testimoniare, ecome questa circostanza possa incidere sull’eterodirezione.Egualmente, sull’osservanza di un orario di lavoro non èillustrato dal ricorrente come essa sia circostanza dirimente indifetto di prova dell’esercizio del potere disciplinare.5.3 - Va confermato quindi l’orientamento secondo il quale ilgiudizio circa l'ammissibilità, concludenza e rilevanza dei mezzidi prova e la valutazione delle stesse si risolve in unapprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità secongruamente e logicamente motivato.6. Anche il terzo motivo è infondato: il dedotto esame circa unfatto decisivo per il giudizio correlato alla violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. per la mancata valutazione di elementi a favoredella subordinazione presenti nelle dichiarazioni dei coniugi reseai verbalizzanti, ed alla necessità di elementi probatori esternia riscontro delle circostanze dichiarate, esprime un coacervo didoglianze foriero di non specificità della doglianza. DistinguendoNumero registro generale 13444/2022i due profili in cui si articola la censura, va precisato che nonN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026risulta che il giudice abbia disatteso la libera valutazione dellDea ta pubblicazione 21/05/2026prove o abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti o disua iniziativa, rilievo in tal modo censurabile ex art. 115-116(cfr. ord. cass. 9731/25), o abbia dato un apprezzamento criticoa fronte di prove legali (cfr. ord. 6774/22), basandosi suun’errata regola di giudizio. Il ricorrente reintroduce, poi, ladoglianza che la Corte d’appello si sia basata esclusivamente sulverbale ispettivo, “al quale abbia finito per attribuire il valore diprova legale o fidefaciente”, ma alla censura, cui già stataobiettata l’infondatezza in relazione al primo motivo di ricorso,si frappone il principio secondo il quale i verbali redatti daifunzionari degli enti previdenziali e assistenziali odell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti chequesti attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti,mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati sonoliberamente apprezzabili dal giudice il quale può ancheconsiderarle prova sufficiente delle relative circostanze; e nonv’è necessità di riscontri esterni se il ragionamento valutativodella prova non è illogico, carente o congetturale.7. Il ricorso va quindi respinto. Seguono per legge la condannaal pagamento delle spese processuali liquidate come indispositivo, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali liquidate in euro 2.500,00 oltre accessoririto ed euro 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13 co.1-quater del DPR 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento daNumero registro generale 13444/2022parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoN umero sezionale 5304/2025Numero di raccolta generale 15493/2026unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del commDaa ta pubblicazione 21/05/20261-bis dello stesso art.13, se dovuti.Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito