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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19680/2026

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iovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata ManuelaResta,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3554/2023depositata il 19.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Gloria [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo che fosse riconosciuta la suapiena proprietà sugli immobili individuati al foglio 9, mappali 667, 1776 e1777, in Comune di Sumirago e che fosse accertato che gli stessi, inparticolare il mappale 667, non erano gravati da servitù a favore delmappale 668, di proprietà dei convenuti, con le pronunce conseguenti.

Afondamento della domanda l’attrice aveva evidenziato che: il suo diritto diproprietà trovava titolo nell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il qualeaveva acquistato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà deiterreni rivendicati -e di altri immobili-; il fondo dell’attrice, individuato almappale 667, era dotato di cancello per l’accesso carraio con aperturaautomatica, la cui centralina era collocata nel garage dei convenuti; lecontroparti avevano acquistato l’immobile in via Sant’Alessandro n.2,individuato al catasto al foglio 9, mappale 668 (già di proprietà di DinoCozzi, padre dell’attrice e parte di un complesso immobiliareoriginariamente più ampio, comprendente gli immobili sopra indicati)all’esito di una vendita all’incanto nell’ambito di un procedimentoesecutivo (l’immobile di cui al mappale 668 era stato donato nel 1992 allafiglia [OSCURATO:PERSONA], con atto dichiarato inefficace ex art. 2901c.c. nei confronti dei creditori del donante, che avevano poi procedutoesecutivamente sul bene indicato).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioDe Micco si erano costituiti contestando le domande della controparte,ritenendo che con l’acquisto del mappale 668 ne avessero acquistateanche le pertinenze, e tra esse i mappali rivendicati dalla controparte.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto le domande dell’attrice,ritenendo fondata sia l’azione di rivendica quanto alla proprietà deimappali oggetto dell’azione, diversi dal mappale n. 668 al quale solo erastato chiaramente limitato il trasferimento immobiliare eseguito con ilNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026decreto del Giudice dell’Esecuzione, sia l’actio negatoria servitutis perché iconvenuti non avevano dimostrato l’esistenza di diritti reali sui beni diproprietà dell’attrice a favore della proprietà da loro acquisita.La Corte d’Appello di Milano, adita da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva premessoche le produzioni documentali effettuate dalle parti in appello erano dadichiarare inammissibili perché, pur non essendo stati concessi in primogrado i termini ex art. 183 c.p.c., non era stata sollevata alcunaosservazione critica al riguardo al fine di giustificare le produzioni solo infase di impugnazione.

La Corte distrettuale aveva quindi respintol’impugnazione sottolineando, in particolare, che il decreto ditrasferimento a favore degli appellanti faceva espresso riferimento, quantoalla descrizione catastale dei beni che ne erano oggetto, al solo mappale668 e che i presupposti per l’usucapione, decennale o ventennale, sulla cuibase gli appellanti affermavano di aver acquistato la proprietà del fondoidentificato dal mappale n. 667, di pretesa natura pertinenziale rispettoagli immobili di cui al mappale n. 668, sul presupposto che si dovesseunire al loro il possesso del loro dante causa, non erano stati provati.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioDe Micco hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerata,opposta dai ricorrenti che hanno chiesto la decisione del ricorso.E’ stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima dellaquale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre premettere che la proposta di definizione accelerata delricorso è stata fondata sul fatto che non risultava allegata al ricorso laprocura speciale per il giudizio di cassazione, perché quella in concretopresente è relativa ad un ricorso avanti al Consiglio di Stato.Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

Con la richiesta di decisione [OSCURATO:PERSONA] haevidenziato di essere avvocato abilitato al patrocinio avanti alleMagistrature Superiori, di difendersi in proprio, ex art. 86 c.p.c., e di nondover allegare, di conseguenza, alcuna procura.Le considerazioni svolte dalla ricorrente sono corrette -e documentateper l’effettiva iscrizione all’Albo necessaria per il patrocinio avanti allaCorte di Cassazione-, quanto alla sua posizione processuale, ma nonescludono che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stata depositata una procura, qualificabile come tale nel presentegiudizio, nel termine indicato dall’art. 369 c.p.c., con le conseguenzepreviste dalla stessa norma.La valutazione negativa dei motivi di ricorso, per le considerazioni chesi andranno ad esporre, esime dall’approfondire, in questa sede, la qualitàprocessuale da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e la possibilità/necessità di considerare valida la produzione tardivadella procura o di integrare il contraddittorio nei loro confronti, perché sitratterebbe comunque di attività processuale ingiustificata, ai sensidell’art.111 Cost. in relazione al principio della ragionevole durata delprocesso.2.

Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione deldiritto vivente dell’art. 948 c.c. per avere la Corte di Appello di Milano,senza motivarlo nonostante il motivo di appello, ritenuto primaimplicitamente ed erroneamente attenuato l’onere probatorio a carico delrivendicante nonostante le esplicite contestazioni dei destinatari dellarivendica dell’appartenenza in capo alla rivendicante e sua dante causa,per poi ritenere valido e prevalente il titolo derivativo della rivendicanterispetto a quello originario e/o contrattuale opposto dai rivendicati,menzionando nella sentenza impugnata a fondamento della decisione,Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026documentazione presentata dall’attrice stessa in rivendica, sebbenepalesemente contraria alla decisione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe fin dalla costituzione in giudizioaffermato che [OSCURATO:PERSONA], suo dante causa, si era sempre comportatocome unico titolare dei beni -pure di quelli di proprietà della moglie-, comese ne fosse unico proprietario fin dal 1987; alle contestazioni dellaricorrente, che aveva sempre valorizzato il possesso -proprio e diGiuseppe Tedesco e [OSCURATO:PERSONA]- sui beni, anche suquelli non indicati nel decreto di trasferimento, la controparte nulla avevaopposto, tenendo un comportamento da qualificare come noncontestazione; i Giudici di merito ne avrebbero dovuto tenere conto,valorizzando il loro titolo derivativo rispetto a quelli della controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] aveva sempre contestato, inoltre, il possesso incapo a soggetti diversi dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appelloavrebbe dovuto altresì menzionare e valutare anche i documenti prodottidagli originari convenuti.

Era stata pure eccepita la nullità del titoloderivativo di acquisto della proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA],data la declaratoria di inefficacia della donazione del 1992, nonadeguatamente valorizzata in sede di appello.Il motivo è infondato.La ricorrente fa riferimento in modo totalmente inappropriato alprincipio di non contestazione -che riguarda comunque circostanze di fattoe non valutazioni, tantomeno di natura giuridica-, poiché la contestazione,in radice, del riconoscimento di un potere di fatto appropriatamenteesercitato sugli immobili che assumeva essere di sua proprietà -da parteSara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeMicco- [OSCURATO:PERSONA] l’ha effettuata con l’esercizio dell’azione dirivendica e con l’introduzione del presente giudizio.La ricorrente vorrebbe riconoscere una maggiore valenza del suo titolod’acquisto, costituito dal decreto di trasferimento, rispetto ai titoli diNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026acquisto della controricorrente, su un presupposto giuridicamente non deltutto comprensibile e comunque rimasto -secondo la Corte di merito-totalmente indimostrato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, oltre cheproprietario dei beni per titolo, titolare anche dei beni in contestazione giàdi proprietà o comproprietà della moglie, perché li avrebbe posseduti tutti,di fatto, come se fosse proprietario esclusivo.

Vorrebbe altresì escludererilevanza alla donazione a [OSCURATO:PERSONA] -che ha fondato il titolodi proprietà sugli immobili rivendicati sulla donazione effettuatale dallamadre il 10.7.2000-, per la declaratoria di -sola- inefficacia, ex art.2901c.c., della donazione del 1992 -che aveva portato alla sottoposizione adesecuzione forzata del mappale 668, poi acquistato da [OSCURATO:PERSONA] DeMicco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-,confondendo quello che è un profilo appunto di inefficacia relativa dell’atto-che, si ripete, ha avuto conseguenze concrete solo con riferimento almappale n. 668- con la validità dello stesso.Ora, poiché il titolo di acquisto della ricorrente è il decreto ditrasferimento immobiliare in data 14.5.2008 e il giudizio è stato introdottocon atto di citazione notificato nell’aprile del 2021, non vi sono i terminiper affermare un teorico acquisto della proprietà dei mappali incontestazione in capo alla ricorrente per usucapione ventennale: non èstato infatti nemmeno allegato che un rapporto di fatto con gli immobiliqualificabile come possesso in capo agli originari convenuti fosse iniziatoprima del loro acquisto, nella data indicata.Quanto alla possibilità, per la ricorrente e gli altri acquirenti, diavvantaggiarsi ai fini dell’usucapione del possesso esclusivo -ritenuto,comunque, indimostrato dalla Corte di merito- in tesi esercitato dal lorodante causa [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che non è in contestazionel’acquisto del mappale 668 effettuato con il decreto di trasferimentorichiamato.

Perché si possa effettivamente valutare l’ipotesi di unintervenuto acquisto per usucapione, ventennale o decennale, dei mappaliNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026in contestazione in capo alla ricorrente -e agli altri due acquirenti-occorrerebbe prima stabilire che il decreto di trasferimento comprendessenon il solo mappale 668, espressamente richiamato, ma anche gli immobilirivendicati da [OSCURATO:PERSONA]: questa ricomprensione non è però ilpresupposto da cui partire ma ciò che si vorrebbe/dovrebbe dimostrare inquesto giudizio ad opera della ricorrente.Ne consegue che le considerazioni di [OSCURATO:PERSONA] volteall’affermazione della rilevanza di un preteso possesso esclusivo di DinoCozzi anche sui beni rivendicati, pur se questi risultavano di proprietàdella donante dante causa della controricorrente, di cui la Corte d’Appellonon si sarebbe adeguatamente occupata, non hanno rilievo concreto(senza l’estensione dell’oggetto del decreto di trasferimento che, perquanto si dirà oltre, è stata negativamente valutata dal Giudice d’appello).La ricorrente lamenta inoltre che la Corte di merito non avrebbeesaminato i documenti prodotti: salvo che il riferimento sia ai documentila cui produzione è stata ritenuta inammissibile in appello -pronunciarispetto alla quale non sono stati formulati in questa sede rilievi critici-, ilGiudice di merito non è tenuto a dare analitica giustificazione di tutti glielementi istruttori analizzati, anche se ritenuti irrilevanti; è necessario chela qualità dell’interpretazione degli elementi istruttori, con eventualerichiamo di quelli valorizzati, sia percepibile attraverso l’articolazione dellosvolgimento della motivazione della sentenza, che deve essere effettiva elogicamente comprensibile, come è certamente nel caso di specie -ove laCorte di merito ha inteso valorizzare, per l’individuazione dell’oggettodell’acquisto della ricorrente, il contenuto del decreto di trasferimentoimmobiliare e del precedente avviso di vendita-.Va detto poi che la Corte distrettuale non ha negato l’applicabilità ingenerale all’azione di rivendica del rigoroso regime della probatiodiabolica, richiedente da parte del rivendicante la prova dell’acquisto dellaproprietà per usucapione, o a titolo originario in capo allo stesso, o ai suoiNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026danti causa.

Essa ha affermato, piuttosto, che nella specie tale regimeprobatorio era attenuato dall’atteggiamento assunto in causa daglioriginari convenuti, che non avevano mai contestato che le particelle 667,1776 e 1777 fossero in origine di proprietà esclusiva della madre di GloriaAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che prima di morire ne avevadonato la nuda proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA] (atto didonazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e che erano state nel possesso di quest’ultimafino alla sostituzione del codice di ingresso del cancello automatico da viaS.

Alessandro posto sulla particella 667 ed all’apposizione delle retioscurate che avevano reso inaccessibili da parte dell’originaria attrice leparti a prato e boschive delle particelle 1776 e 1777, che in origineinsieme alle particelle 667 e 668 (quest’ultima del marito della Acquati,[OSCURATO:PERSONA]) costituivano un unico fondo, per cui tale donazione, unita allarelazione notarile ventennale, costituiva prova sufficiente a fondare larivendica (vedi sull’attenuazione dell’onere probatorio del rivendicante inipotesi di mancata contestazione della proprietà del suo dante causa Cass.n. 19875/2022).Per il resto, sotto un’apparente prospettazione di violazioni di legge, laricorrente rimette in discussione la ricostruzione in fatto e l’attivitàinterpretativo valutativa operata dalla Corte d’Appello nello svolgimentodelle sue prerogative meritali, supportate da effettiva e logica motivazioneche rende chiaramente percorribile l’iter decisionale, e ne richiede unarivalutazione, inammissibile in sede di legittimità, al solo fine di sostituirvila propria interpretazione dei fatti -cfr.

Cass. a SU n. 8053/2014 sui limitidi censurabilità della motivazione in sede di legittimità, ai principi di dirittoindividuati dalla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.2.

Con il secondo motivo di ricorso la sentenza d’appello viene messain discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione efalsa applicazione degli articoli 115 e 116 cpc per avere la CdA di Milanodichiarato carente la prova del possesso uti dominus sui beni tutti e sulNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026mappale 667 oggetto di usucapione, nonostante ciò costituisse fattopacifico non contestato da controparte nel giudizio di primo grado e peravere posto a fondamento della decisione il documento 4 della difesaCozzi – avviso di vendita, contestato dai destinatari della rivendica e privodi sottoscrizione, e confondendolo con il documento 1 della difesa [OSCURATO:PERSONA] –decreto trasferimento.Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza esorbita dall’ambitoapplicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c. e col richiamo alla loro violazionecerca di mascherare la richiesta di rivalutazione di merito del fatto basatasu una diversa considerazione del materiale istruttorio, attraversol’estrapolazione di presunte ammissioni della controparte dal contesto delsuo atto difensivo.L’originaria attrice, infatti, pur ammettendo che la centralina delcancello automatico che consentiva l’accesso da via S. Alessandro sullaparticella 667 e quindi l’accesso all’intero suo fondo, era ubicata dal 1987nel garage costruito da [OSCURATO:PERSONA], marito della sua dante causa, sullaparticella 668, si è premurata di precisare che [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitatoil passaggio pedonale e carrabile attraverso quel cancello per raggiungeredalla via pubblica la particella 668 per mera tolleranza della moglie, AnnaMaria Acquati, per cui non aveva affatto riconosciuto la sussistenza di unrapporto di pertinenzialità, o di asservimento, come sostenuto dallaricorrente estrapolando il riferimento all’ubicazione della centralina nelgarage dal complessivo contesto dell’atto difensivo avversario.Vanno poi richiamate le considerazioni svolte sopra quanto allacontestazione radicale, operata da [OSCURATO:PERSONA] con l’azione dirivendica, di una relazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con gli immobili, diversi da quello di cuial mappale 668, qualificabile come possesso, e quanto alle questioni che sipongono per poter considerare utilmente, per gli acquirenti del mappaleNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026n.668, un eventuale possesso di [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili oggetto dicontestazione.Si aggiunge che la Corte d’Appello di Milano non ha valorizzato, perdelimitare l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] -ed individuare i beni con i quali gli stessisi potevano considerare in relazione legittima- solo l’avviso di venditadell’immobile poi acquistato in sede esecutiva, ma ha tenuto conto, inparticolare, del contenuto del decreto di trasferimento prodotto daglistessi acquirenti, nel quale è evidenziato che vengono trasferiti i mappali668/1 e 668/2 NCEU (mappale 668 NCT), e cioè il fabbricato (una villa) ela sua area di sedime, con l’area annessa, circostante, pertinenziale egraffata allo stesso: nel decreto di trasferimento il mappale 667 èchiaramente indicato nell’individuazione dei confini e si esclude l’esistenzadi un accesso carraio da via Sant’Alessandro -che attraverso il mappale667 si sarebbe potuto utilizzare-.Anche in questo caso, le critiche della ricorrente non contengono alcunreale riferimento ad effettive violazioni di legge riferibili agli articoli 115 -anche in relazione il principio di non contestazione - e 116 c.p.c. -configurabile, secondo l’orientamento interpretativo di legittimità, nelleipotesi ben evidenziate da Cass. a SU n. 20867/2020 (vedi anche Cass.n.5096/2025; Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 27847/2021), alla cuimotivazione si rimanda-: la ricorrente vorrebbe rimettere in discussione levalutazioni di merito della Corte d’Appello di Milano, espresse nell’ambitodell’interpretazione e della valutazione del materiale documentaleacquisito, svolte effettivamente, in modo logico e plausibile, e nonsindacabili in sede di legittimità -al di fuori delle ipotesi evidenziate daCass.

SU n. 8053/2014, che non ricorrono nel caso di specie e, del resto,non sono nemmeno allegate-.3.

Con il terzo motivo di critica la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2912Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026c.c. e del diritto vivente inerente, per avere la CdA disapplicato il dirittopositivo e quello vivente conseguente alla natura pertinenziale dei fondirivendicati (particelle 667, 1776 e 1777) trasferiti in capo agliaggiudicatari del fondo principale (particella 668), nonostante ciò fossefatto pacifico allegato dalla rivendicante e si richiama in proposito lasentenza n. 26946/2006 di questa Corte.La Corte d’Appello avrebbe errato perché, pur affermando il caratterepertinenziale delle aree di cui si discute, non ne avrebbe tratto la dovutaconseguenza in ordine alla loro ricomprensione nel pignoramento, exart.2912 c.c.: l’esclusione dei beni dal decreto di trasferimento non facevavenire meno la necessità dell’indagine sulla loro pertinenzialità, che neavrebbe comportato la ricomprensione tra i beni pignorati a prescindereda un’espressa menzione nel decreto di trasferimento emesso a carico diDino [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, in quanto non si assume che la Cortedistrettuale abbia ignorato il principio dettato dall’art. 2912 c.c., per ilquale il pignoramento comprende oltre alla cosa pignorata anche gliaccessori e le pertinenze della stessa, ma si vorrebbe ottenere in sede dilegittimità il riconoscimento in fatto dell’esistenza di un rapporto dipertinenzialità tra il bene pignorato (particella 668) e le particelle 667,1776 e 1777 rivendicate con successo dalla controparte in contrasto con laricostruzione in fatto motivatamente compiuta dal giudice di secondogrado, al fine di ottenere l’applicazione dell’art. 2912 c.c..La sentenza n. 26946/2006 di questa Corte richiamata si riferiva inrealtà ad una fattispecie in cui una corte non espressamente menzionatanel pignoramento fungeva in via esclusiva da pertinenza del benepignorato, e quindi ad una fattispecie concreta non assimilabile a quellaqui in esame, in cui la particella 667 dava accesso a proprietà distinte.Ancora una volta, la ricorrente fa ricorso, per giustificare l’ accertatapertinenzialità dei fondi di cui ai mappali rivendicati da GloriaNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Annamaria [OSCURATO:PERSONA] al principio di non contestazione, riguardante leaffermazioni in tal senso effettuate dai convenuti costituendosi in giudizio,ma va ribadito ancora che il principio di non contestazione è utilizzabile inrelazione a fatti, non a valutazioni, e l’originaria attrice ha esercitato larivendica e l’actio negatoria servitutis, negando in radice qualsiasi dirittoe/o situazione di giustificato utilizzo in capo alle controparti sui benioggetto di controversia.La Corte d’Appello non ha riconosciuto la pertinenzialità dei terrenirivendicati ma ha anzi espressamente riportato il contenuto dell’avviso divendita -che non è irrilevante, dato che costituisce il riferimento primo peri soggetti interessati ad acquistare- in cui “si precisa che la presentevendita con incanto comprende unicamente il mappale 668, con espressaesclusione quindi di tutti gli altri mappali circostanti; dandosi atto chedalla via Sant’Alessandro si può accedere solo pedonalmente alle succitateunità immobiliari”.

Le uniche pertinenze riconosciute all’immobile di cui almappale 668 sono quelle previste nel decreto di trasferimento, e sonoesclusi dalle stesse gli immobili di cui si discute anche se un tempo, primadella sottoposizione del fondo di cui al mappale 668 ad espropriazioneforzata e quindi ben prima che esso fosse acquistato dalla ricorrente,l’unica proprietà alla quale erano riferibili li aveva utilizzati in unicocontesto.In conclusione, il ricorso deve essere respinto nei confronti diAntonietta [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato improcedibile nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della proposta didefinizione accelerata, perché, anche se per la sola [OSCURATO:PERSONA] DeMicco, il ricorso non è stato definito in rito, come proposto, ma all’esitodella sua effettiva valutazione, pur se è stato respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza e sono a carico di tutti i ricorrenti.Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e lo dichiara improcedibile quanto a [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e a [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 21 aprile 2026.Il PresidenteVincenzo Picaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iovanni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata ManuelaResta,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3554/2023depositata il 19.12.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Gloria [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],convenendo in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo che fosse riconosciuta la suapiena proprietà sugli immobili individuati al foglio 9, mappali 667, 1776 e1777, in Comune di Sumirago e che fosse accertato che gli stessi, inparticolare il mappale 667, non erano gravati da servitù a favore delmappale 668, di proprietà dei convenuti, con le pronunce conseguenti. Afondamento della domanda l’attrice aveva evidenziato che: il suo diritto diproprietà trovava titolo nell’atto di donazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con il qualeaveva acquistato dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà deiterreni rivendicati -e di altri immobili-; il fondo dell’attrice, individuato almappale 667, era dotato di cancello per l’accesso carraio con aperturaautomatica, la cui centralina era collocata nel garage dei convenuti; lecontroparti avevano acquistato l’immobile in via Sant’Alessandro n.2,individuato al catasto al foglio 9, mappale 668 (già di proprietà di DinoCozzi, padre dell’attrice e parte di un complesso immobiliareoriginariamente più ampio, comprendente gli immobili sopra indicati)all’esito di una vendita all’incanto nell’ambito di un procedimentoesecutivo (l’immobile di cui al mappale 668 era stato donato nel 1992 allafiglia [OSCURATO:PERSONA], con atto dichiarato inefficace ex art. 2901c.c. nei confronti dei creditori del donante, che avevano poi procedutoesecutivamente sul bene indicato).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioDe Micco si erano costituiti contestando le domande della controparte,ritenendo che con l’acquisto del mappale 668 ne avessero acquistateanche le pertinenze, e tra esse i mappali rivendicati dalla controparte.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva accolto le domande dell’attrice,ritenendo fondata sia l’azione di rivendica quanto alla proprietà deimappali oggetto dell’azione, diversi dal mappale n. 668 al quale solo erastato chiaramente limitato il trasferimento immobiliare eseguito con ilNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026decreto del Giudice dell’Esecuzione, sia l’actio negatoria servitutis perché iconvenuti non avevano dimostrato l’esistenza di diritti reali sui beni diproprietà dell’attrice a favore della proprietà da loro acquisita.La Corte d’Appello di Milano, adita da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva premessoche le produzioni documentali effettuate dalle parti in appello erano dadichiarare inammissibili perché, pur non essendo stati concessi in primogrado i termini ex art. 183 c.p.c., non era stata sollevata alcunaosservazione critica al riguardo al fine di giustificare le produzioni solo infase di impugnazione. La Corte distrettuale aveva quindi respintol’impugnazione sottolineando, in particolare, che il decreto ditrasferimento a favore degli appellanti faceva espresso riferimento, quantoalla descrizione catastale dei beni che ne erano oggetto, al solo mappale668 e che i presupposti per l’usucapione, decennale o ventennale, sulla cuibase gli appellanti affermavano di aver acquistato la proprietà del fondoidentificato dal mappale n. 667, di pretesa natura pertinenziale rispettoagli immobili di cui al mappale n. 668, sul presupposto che si dovesseunire al loro il possesso del loro dante causa, non erano stati provati.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AntonioDe Micco hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerata,opposta dai ricorrenti che hanno chiesto la decisione del ricorso.E’ stata quindi fissata adunanza in camera di consiglio, prima dellaquale entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONEOccorre premettere che la proposta di definizione accelerata delricorso è stata fondata sul fatto che non risultava allegata al ricorso laprocura speciale per il giudizio di cassazione, perché quella in concretopresente è relativa ad un ricorso avanti al Consiglio di Stato.Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con la richiesta di decisione [OSCURATO:PERSONA] haevidenziato di essere avvocato abilitato al patrocinio avanti alleMagistrature Superiori, di difendersi in proprio, ex art. 86 c.p.c., e di nondover allegare, di conseguenza, alcuna procura.Le considerazioni svolte dalla ricorrente sono corrette -e documentateper l’effettiva iscrizione all’Albo necessaria per il patrocinio avanti allaCorte di Cassazione-, quanto alla sua posizione processuale, ma nonescludono che per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia stata depositata una procura, qualificabile come tale nel presentegiudizio, nel termine indicato dall’art. 369 c.p.c., con le conseguenzepreviste dalla stessa norma.La valutazione negativa dei motivi di ricorso, per le considerazioni chesi andranno ad esporre, esime dall’approfondire, in questa sede, la qualitàprocessuale da attribuire a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e la possibilità/necessità di considerare valida la produzione tardivadella procura o di integrare il contraddittorio nei loro confronti, perché sitratterebbe comunque di attività processuale ingiustificata, ai sensidell’art.111 Cost. in relazione al principio della ragionevole durata delprocesso.2. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della violazione e falsa applicazione deldiritto vivente dell’art. 948 c.c. per avere la Corte di Appello di Milano,senza motivarlo nonostante il motivo di appello, ritenuto primaimplicitamente ed erroneamente attenuato l’onere probatorio a carico delrivendicante nonostante le esplicite contestazioni dei destinatari dellarivendica dell’appartenenza in capo alla rivendicante e sua dante causa,per poi ritenere valido e prevalente il titolo derivativo della rivendicanterispetto a quello originario e/o contrattuale opposto dai rivendicati,menzionando nella sentenza impugnata a fondamento della decisione,Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026documentazione presentata dall’attrice stessa in rivendica, sebbenepalesemente contraria alla decisione.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe fin dalla costituzione in giudizioaffermato che [OSCURATO:PERSONA], suo dante causa, si era sempre comportatocome unico titolare dei beni -pure di quelli di proprietà della moglie-, comese ne fosse unico proprietario fin dal 1987; alle contestazioni dellaricorrente, che aveva sempre valorizzato il possesso -proprio e diGiuseppe Tedesco e [OSCURATO:PERSONA]- sui beni, anche suquelli non indicati nel decreto di trasferimento, la controparte nulla avevaopposto, tenendo un comportamento da qualificare come noncontestazione; i Giudici di merito ne avrebbero dovuto tenere conto,valorizzando il loro titolo derivativo rispetto a quelli della controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] aveva sempre contestato, inoltre, il possesso incapo a soggetti diversi dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA]; la Corte d’Appelloavrebbe dovuto altresì menzionare e valutare anche i documenti prodottidagli originari convenuti. Era stata pure eccepita la nullità del titoloderivativo di acquisto della proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA],data la declaratoria di inefficacia della donazione del 1992, nonadeguatamente valorizzata in sede di appello.Il motivo è infondato.La ricorrente fa riferimento in modo totalmente inappropriato alprincipio di non contestazione -che riguarda comunque circostanze di fattoe non valutazioni, tantomeno di natura giuridica-, poiché la contestazione,in radice, del riconoscimento di un potere di fatto appropriatamenteesercitato sugli immobili che assumeva essere di sua proprietà -da parteSara [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeMicco- [OSCURATO:PERSONA] l’ha effettuata con l’esercizio dell’azione dirivendica e con l’introduzione del presente giudizio.La ricorrente vorrebbe riconoscere una maggiore valenza del suo titolod’acquisto, costituito dal decreto di trasferimento, rispetto ai titoli diNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026acquisto della controricorrente, su un presupposto giuridicamente non deltutto comprensibile e comunque rimasto -secondo la Corte di merito-totalmente indimostrato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato, oltre cheproprietario dei beni per titolo, titolare anche dei beni in contestazione giàdi proprietà o comproprietà della moglie, perché li avrebbe posseduti tutti,di fatto, come se fosse proprietario esclusivo. Vorrebbe altresì escludererilevanza alla donazione a [OSCURATO:PERSONA] -che ha fondato il titolodi proprietà sugli immobili rivendicati sulla donazione effettuatale dallamadre il 10.7.2000-, per la declaratoria di -sola- inefficacia, ex art.2901c.c., della donazione del 1992 -che aveva portato alla sottoposizione adesecuzione forzata del mappale 668, poi acquistato da [OSCURATO:PERSONA] DeMicco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-,confondendo quello che è un profilo appunto di inefficacia relativa dell’atto-che, si ripete, ha avuto conseguenze concrete solo con riferimento almappale n. 668- con la validità dello stesso.Ora, poiché il titolo di acquisto della ricorrente è il decreto ditrasferimento immobiliare in data 14.5.2008 e il giudizio è stato introdottocon atto di citazione notificato nell’aprile del 2021, non vi sono i terminiper affermare un teorico acquisto della proprietà dei mappali incontestazione in capo alla ricorrente per usucapione ventennale: non èstato infatti nemmeno allegato che un rapporto di fatto con gli immobiliqualificabile come possesso in capo agli originari convenuti fosse iniziatoprima del loro acquisto, nella data indicata.Quanto alla possibilità, per la ricorrente e gli altri acquirenti, diavvantaggiarsi ai fini dell’usucapione del possesso esclusivo -ritenuto,comunque, indimostrato dalla Corte di merito- in tesi esercitato dal lorodante causa [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che non è in contestazionel’acquisto del mappale 668 effettuato con il decreto di trasferimentorichiamato. Perché si possa effettivamente valutare l’ipotesi di unintervenuto acquisto per usucapione, ventennale o decennale, dei mappaliNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026in contestazione in capo alla ricorrente -e agli altri due acquirenti-occorrerebbe prima stabilire che il decreto di trasferimento comprendessenon il solo mappale 668, espressamente richiamato, ma anche gli immobilirivendicati da [OSCURATO:PERSONA]: questa ricomprensione non è però ilpresupposto da cui partire ma ciò che si vorrebbe/dovrebbe dimostrare inquesto giudizio ad opera della ricorrente.Ne consegue che le considerazioni di [OSCURATO:PERSONA] volteall’affermazione della rilevanza di un preteso possesso esclusivo di DinoCozzi anche sui beni rivendicati, pur se questi risultavano di proprietàdella donante dante causa della controricorrente, di cui la Corte d’Appellonon si sarebbe adeguatamente occupata, non hanno rilievo concreto(senza l’estensione dell’oggetto del decreto di trasferimento che, perquanto si dirà oltre, è stata negativamente valutata dal Giudice d’appello).La ricorrente lamenta inoltre che la Corte di merito non avrebbeesaminato i documenti prodotti: salvo che il riferimento sia ai documentila cui produzione è stata ritenuta inammissibile in appello -pronunciarispetto alla quale non sono stati formulati in questa sede rilievi critici-, ilGiudice di merito non è tenuto a dare analitica giustificazione di tutti glielementi istruttori analizzati, anche se ritenuti irrilevanti; è necessario chela qualità dell’interpretazione degli elementi istruttori, con eventualerichiamo di quelli valorizzati, sia percepibile attraverso l’articolazione dellosvolgimento della motivazione della sentenza, che deve essere effettiva elogicamente comprensibile, come è certamente nel caso di specie -ove laCorte di merito ha inteso valorizzare, per l’individuazione dell’oggettodell’acquisto della ricorrente, il contenuto del decreto di trasferimentoimmobiliare e del precedente avviso di vendita-.Va detto poi che la Corte distrettuale non ha negato l’applicabilità ingenerale all’azione di rivendica del rigoroso regime della probatiodiabolica, richiedente da parte del rivendicante la prova dell’acquisto dellaproprietà per usucapione, o a titolo originario in capo allo stesso, o ai suoiNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026danti causa. Essa ha affermato, piuttosto, che nella specie tale regimeprobatorio era attenuato dall’atteggiamento assunto in causa daglioriginari convenuti, che non avevano mai contestato che le particelle 667,1776 e 1777 fossero in origine di proprietà esclusiva della madre di GloriaAnnamaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che prima di morire ne avevadonato la nuda proprietà alla figlia [OSCURATO:PERSONA] (atto didonazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), e che erano state nel possesso di quest’ultimafino alla sostituzione del codice di ingresso del cancello automatico da viaS. Alessandro posto sulla particella 667 ed all’apposizione delle retioscurate che avevano reso inaccessibili da parte dell’originaria attrice leparti a prato e boschive delle particelle 1776 e 1777, che in origineinsieme alle particelle 667 e 668 (quest’ultima del marito della Acquati,[OSCURATO:PERSONA]) costituivano un unico fondo, per cui tale donazione, unita allarelazione notarile ventennale, costituiva prova sufficiente a fondare larivendica (vedi sull’attenuazione dell’onere probatorio del rivendicante inipotesi di mancata contestazione della proprietà del suo dante causa Cass.n. 19875/2022).Per il resto, sotto un’apparente prospettazione di violazioni di legge, laricorrente rimette in discussione la ricostruzione in fatto e l’attivitàinterpretativo valutativa operata dalla Corte d’Appello nello svolgimentodelle sue prerogative meritali, supportate da effettiva e logica motivazioneche rende chiaramente percorribile l’iter decisionale, e ne richiede unarivalutazione, inammissibile in sede di legittimità, al solo fine di sostituirvila propria interpretazione dei fatti -cfr. Cass. a SU n. 8053/2014 sui limitidi censurabilità della motivazione in sede di legittimità, ai principi di dirittoindividuati dalla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva-.2. Con il secondo motivo di ricorso la sentenza d’appello viene messain discussione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione efalsa applicazione degli articoli 115 e 116 cpc per avere la CdA di Milanodichiarato carente la prova del possesso uti dominus sui beni tutti e sulNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026mappale 667 oggetto di usucapione, nonostante ciò costituisse fattopacifico non contestato da controparte nel giudizio di primo grado e peravere posto a fondamento della decisione il documento 4 della difesaCozzi – avviso di vendita, contestato dai destinatari della rivendica e privodi sottoscrizione, e confondendolo con il documento 1 della difesa [OSCURATO:PERSONA] –decreto trasferimento.Il motivo è inammissibile in quanto la doglianza esorbita dall’ambitoapplicativo degli articoli 115 e 116 c.p.c. e col richiamo alla loro violazionecerca di mascherare la richiesta di rivalutazione di merito del fatto basatasu una diversa considerazione del materiale istruttorio, attraversol’estrapolazione di presunte ammissioni della controparte dal contesto delsuo atto difensivo.L’originaria attrice, infatti, pur ammettendo che la centralina delcancello automatico che consentiva l’accesso da via S. Alessandro sullaparticella 667 e quindi l’accesso all’intero suo fondo, era ubicata dal 1987nel garage costruito da [OSCURATO:PERSONA], marito della sua dante causa, sullaparticella 668, si è premurata di precisare che [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitatoil passaggio pedonale e carrabile attraverso quel cancello per raggiungeredalla via pubblica la particella 668 per mera tolleranza della moglie, AnnaMaria Acquati, per cui non aveva affatto riconosciuto la sussistenza di unrapporto di pertinenzialità, o di asservimento, come sostenuto dallaricorrente estrapolando il riferimento all’ubicazione della centralina nelgarage dal complessivo contesto dell’atto difensivo avversario.Vanno poi richiamate le considerazioni svolte sopra quanto allacontestazione radicale, operata da [OSCURATO:PERSONA] con l’azione dirivendica, di una relazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con gli immobili, diversi da quello di cuial mappale 668, qualificabile come possesso, e quanto alle questioni che sipongono per poter considerare utilmente, per gli acquirenti del mappaleNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026n.668, un eventuale possesso di [OSCURATO:PERSONA] sugli immobili oggetto dicontestazione.Si aggiunge che la Corte d’Appello di Milano non ha valorizzato, perdelimitare l’acquisto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] -ed individuare i beni con i quali gli stessisi potevano considerare in relazione legittima- solo l’avviso di venditadell’immobile poi acquistato in sede esecutiva, ma ha tenuto conto, inparticolare, del contenuto del decreto di trasferimento prodotto daglistessi acquirenti, nel quale è evidenziato che vengono trasferiti i mappali668/1 e 668/2 NCEU (mappale 668 NCT), e cioè il fabbricato (una villa) ela sua area di sedime, con l’area annessa, circostante, pertinenziale egraffata allo stesso: nel decreto di trasferimento il mappale 667 èchiaramente indicato nell’individuazione dei confini e si esclude l’esistenzadi un accesso carraio da via Sant’Alessandro -che attraverso il mappale667 si sarebbe potuto utilizzare-.Anche in questo caso, le critiche della ricorrente non contengono alcunreale riferimento ad effettive violazioni di legge riferibili agli articoli 115 -anche in relazione il principio di non contestazione - e 116 c.p.c. -configurabile, secondo l’orientamento interpretativo di legittimità, nelleipotesi ben evidenziate da Cass. a SU n. 20867/2020 (vedi anche Cass.n.5096/2025; Cass. n. 6774/2022; Cass. n. 27847/2021), alla cuimotivazione si rimanda-: la ricorrente vorrebbe rimettere in discussione levalutazioni di merito della Corte d’Appello di Milano, espresse nell’ambitodell’interpretazione e della valutazione del materiale documentaleacquisito, svolte effettivamente, in modo logico e plausibile, e nonsindacabili in sede di legittimità -al di fuori delle ipotesi evidenziate daCass. SU n. 8053/2014, che non ricorrono nel caso di specie e, del resto,non sono nemmeno allegate-.3. Con il terzo motivo di critica la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2912Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026c.c. e del diritto vivente inerente, per avere la CdA disapplicato il dirittopositivo e quello vivente conseguente alla natura pertinenziale dei fondirivendicati (particelle 667, 1776 e 1777) trasferiti in capo agliaggiudicatari del fondo principale (particella 668), nonostante ciò fossefatto pacifico allegato dalla rivendicante e si richiama in proposito lasentenza n. 26946/2006 di questa Corte.La Corte d’Appello avrebbe errato perché, pur affermando il caratterepertinenziale delle aree di cui si discute, non ne avrebbe tratto la dovutaconseguenza in ordine alla loro ricomprensione nel pignoramento, exart.2912 c.c.: l’esclusione dei beni dal decreto di trasferimento non facevavenire meno la necessità dell’indagine sulla loro pertinenzialità, che neavrebbe comportato la ricomprensione tra i beni pignorati a prescindereda un’espressa menzione nel decreto di trasferimento emesso a carico diDino [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è inammissibile, in quanto non si assume che la Cortedistrettuale abbia ignorato il principio dettato dall’art. 2912 c.c., per ilquale il pignoramento comprende oltre alla cosa pignorata anche gliaccessori e le pertinenze della stessa, ma si vorrebbe ottenere in sede dilegittimità il riconoscimento in fatto dell’esistenza di un rapporto dipertinenzialità tra il bene pignorato (particella 668) e le particelle 667,1776 e 1777 rivendicate con successo dalla controparte in contrasto con laricostruzione in fatto motivatamente compiuta dal giudice di secondogrado, al fine di ottenere l’applicazione dell’art. 2912 c.c..La sentenza n. 26946/2006 di questa Corte richiamata si riferiva inrealtà ad una fattispecie in cui una corte non espressamente menzionatanel pignoramento fungeva in via esclusiva da pertinenza del benepignorato, e quindi ad una fattispecie concreta non assimilabile a quellaqui in esame, in cui la particella 667 dava accesso a proprietà distinte.Ancora una volta, la ricorrente fa ricorso, per giustificare l’ accertatapertinenzialità dei fondi di cui ai mappali rivendicati da GloriaNumero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Annamaria [OSCURATO:PERSONA] al principio di non contestazione, riguardante leaffermazioni in tal senso effettuate dai convenuti costituendosi in giudizio,ma va ribadito ancora che il principio di non contestazione è utilizzabile inrelazione a fatti, non a valutazioni, e l’originaria attrice ha esercitato larivendica e l’actio negatoria servitutis, negando in radice qualsiasi dirittoe/o situazione di giustificato utilizzo in capo alle controparti sui benioggetto di controversia.La Corte d’Appello non ha riconosciuto la pertinenzialità dei terrenirivendicati ma ha anzi espressamente riportato il contenuto dell’avviso divendita -che non è irrilevante, dato che costituisce il riferimento primo peri soggetti interessati ad acquistare- in cui “si precisa che la presentevendita con incanto comprende unicamente il mappale 668, con espressaesclusione quindi di tutti gli altri mappali circostanti; dandosi atto chedalla via Sant’Alessandro si può accedere solo pedonalmente alle succitateunità immobiliari”. Le uniche pertinenze riconosciute all’immobile di cui almappale 668 sono quelle previste nel decreto di trasferimento, e sonoesclusi dalle stesse gli immobili di cui si discute anche se un tempo, primadella sottoposizione del fondo di cui al mappale 668 ad espropriazioneforzata e quindi ben prima che esso fosse acquistato dalla ricorrente,l’unica proprietà alla quale erano riferibili li aveva utilizzati in unicocontesto.In conclusione, il ricorso deve essere respinto nei confronti diAntonietta [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato improcedibile nei confronti diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della proposta didefinizione accelerata, perché, anche se per la sola [OSCURATO:PERSONA] DeMicco, il ricorso non è stato definito in rito, come proposto, ma all’esitodella sua effettiva valutazione, pur se è stato respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza e sono a carico di tutti i ricorrenti.Numero registro generale 15040/2024Numero sezionale 984/2026Numero di raccolta generale 19680/2026Data pubblicazione 13/06/2026Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e lo dichiara improcedibile quanto a [OSCURATO:PERSONA] DeMicco e a [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti in solido, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 21 aprile 2026.Il PresidenteVincenzo Picaro