CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17103/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MT) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34H06 L477C) e residente in Bernalda (MT) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Matera (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57C04 D547V), in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 49, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati – -avverso la sentenza n. 191/2016 emesso dalla Corte d’appello di Potenza F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 in data 30/05/2016 e non notificata; Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per rivendicare la proprietà della particella n. 78 del foglio di mappa n. 55, facente parte del podere n. 114 sito in località "Casinello" del Comune di Pisticci. Esponeva, infatti, di essere proprietario di tale podere, comprendente le particelle 77 e 78, per averlo ricevuto, in forza di testamento olografo pubblicato per notar Vitelli di Pisticci del 5/4/1990, da suo padre, [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e da quest'ultimo acquistato dall'ESAB, prima, in forza di assegnazione provvisoria del 1954 e, poi, in forza di contratto di vendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduceva che il terreno confinava con la proprietà identificata in catasto con la p.lla 100 del fol. n. 130, appartenente originariamente a [OSCURATO:PERSONA], la quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'aveva venduta a [OSCURATO:PERSONA]; entrambi, ciascuno per i rispettivi periodi, avevano illegittimamente occupato, oltre alla particella acquistata, anche la particella n. 78 di sua proprietà, tanto che, già con raccomandata del 26/6/1989, [OSCURATO:PERSONA], padre dell'attore, aveva denunciato l'abusivo impossessamento della particella n. 78 da parte della Tomma, e con ulteriore raccomandata del 14/4/1994 [OSCURATO:PERSONA] aveva rinnovato la richiesta di rilascio dei suoi terreni, abusivamente posseduti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche l'Esab era stata interessata alla vicenda, ma l'invito ad effettuare un sopralluogo congiunto, rivolto in data 5/1/1993, non era stato accolto dagli "abusivi possessori". Assumeva, ancora, che la condotta abusiva aveva comportato vantaggi per gli occupanti, i quali avevano, ciascuno per il periodo di rispettiva detenzione, percepito i frutti del terreno, nonostante il Romeo sopportasse gli oneri di legge relativi alla proprietà (tasse, tributi di bonifica, etc).F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 Concludeva per la condanna all'immediato rilascio di quella striscia di Data pubblicazione 20/06/2022 podere occupata sine titulo, oltre al risarcimento dei danni per il possesso illegittimo. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in via preliminare, la legittimità del suo possesso, acquistato con scrittura privata di promessa di vendita del 18/11/1988, integrata con altra del 22/1/1990, cui non era seguita la stipulazione dell'atto pubblico solo a causa di divergenze sulla misurazione delle superfici. Precisava che, nella predetta scrittura privata, la Tamma aveva dichiarato di aver acquistato per usucapione la particella n. 78 del fol. 55, e contestualmente aveva immesso il Tragni nel possesso anche della striscia di terreno controversa. In via subordinata, poi, rilevava che unica responsabile della vicenda doveva essere considerata la Tamma, che era tenuta anche a garantirlo in caso di evizione del bene, ex art. 1483 c.c.. Si dichiarava, comunque, pronto a rilasciare il fondo in favore del soggetto giudizialmente dichiarato proprietario. Contestava, infine, la richiesta di risarcimento danni, avendo posseduto il fondo in buona fede, e, in via riconvenzionale, avanzava domanda per i miglioramenti apportati al fondo, rendendolo adatto alla coltivazione, e quantificava l'indennità, spettante ai sensi dell'art. 1150 c.c., in £. 10.000.000. Si costituiva, altresì, nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e sollevava eccezione di usucapione, dichiarando di aver sempre posseduto la striscia di terreno in questione, sin dal 1949, e di averla, poi, ceduta a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva, invece, acquistato la proprietà del fondo direttamente dalla Cassa per la [OSCURATO:PERSONA] (cui lei lo aveva ceduto). D’altra parte, sosteneva la Tamma, l'avvenuta acquisizione della striscia di podere controversa in suo favore era confermata dal fatto che il Romeo, pur avendo formalmente acquistato il bene nel 1954, soltanto nel 1989 aveva formulato la prima richiesta di rilascio, mai contestando prima l'altrui godimento del bene. Concludeva, pertanto, per il rigetto della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 domanda di rilascio e della richiesta risarcitoria. Data pubblicazione 20/06/2022 Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 604 /2005 del 23/9/2005, accoglieva la domanda principale, dichiarando la proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] sulla particella n. 78 del fol. 55, località "Casinello" di Pisticci, e, di conseguenza, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rilascio della striscia di terreno, oltre al risarcimento dei danni, quantificati, in relazione ai rispettivi periodo di occupazione, in € 2.611,98 a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed in € 5.688,78, a carico di [OSCURATO:PERSONA], nonché rivalutazione, interessi, e spese di lite. Rigettava la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] costituiva [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la conferma della decisione del giudice di primo grado. Con sentenza del 30.5.2016, la Corte d’appello di Potenza accoglieva l’appello e, per l’effetto, rigettava la domanda attorea, sulla base delle seguenti considerazioni: - premesso che il giudizio aveva ad oggetto la rivendicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del diritto di proprietà sulla striscia di terreno sita in località "Casinello" del Comune di Pisticci, identificato in catasto con la particella n. 78 del foglio n. 55, non potevano, valere ai fini della "probatio diabolica" della proprietà né il testamento olografo datato 18/7/1983 e pubblicato in data 5/4/1990, con il quale il de cuius [OSCURATO:PERSONA] aveva lasciato al figlio Antonio il podere n. 114 in contrada Casinello agro di Pisticci (peraltro privo delle indicazioni identificative del bene), né, tantomeno, l'atto di acquisto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui l'Esab aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] il fondo esteso Ha 5.63.82 (5 ettari, 63 are e 82 centiare), di cui alle particelle 77 e 78 del foglio di mappa n. 55, perché nessuno dei due atti comprovava il materiale possesso del bene da parte del titolare, di cui all'eccepita usucapione; - a conferma che la situazione formalmente desumibile dagli atti di acquisto non era mai corrisposta alla situazione di fatto, bisognava considerare che, come asseriva l'attore, fin dal 1989 il [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 aveva richiesto il rilascio di tale fascia di terreno alla Tamma che la occupava; - che il possesso fosse sempre rimasto in capo alla Tamma lo confermavano l'ulteriore richiesta di rilascio del 25/2/1994, ed, ancor più, la lettera rivolta all'ESAB, del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui, prefigurando una possibile eccezione di usucapione da parte della Tamma, la difesa del Romeo chiedeva all'ESAB di garantire quanto dallo stesso Ente venduto con l'atto del 1983, così, implicitamente, riconoscendo che l'azione andava rivolta contro l'Ente che aveva venduto ciò di cui non poteva disporre; - mancando la prova di un acquisto a titolo originario, in realtà neppure dedotto, la domanda di rivendicazione, con le conseguenti richieste, doveva essere rigettata. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene regolarmente intimate, non hanno svolto difese. In prossimità dell’adunanza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che il Tragni solo con la comparsa conclusionale in primo grado aveva dedotto che l’attore non aveva fornito la probatio diabolica del proprio diritto, laddove fino a quel momento non aveva contestato il diritto di proprietà del Romeo. 1.1. Il motivo è infondato. Nell’ambito di un’azione di rivendica, le contestazioni sull’avverso diritto ad opera della parte convenuta integrano una mera difesa, proponibile anche direttamente in appello, sostanziando la negazione di un fatto costitutivo della domanda.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 In ogni caso, affinchè, nell’ambito di un giudizio volto a rivendicaData pubblicazione 20/06/2022re la proprietà di un bene, possa assumere rilevanza il comportamento processuale di “non contestazione” della controparte, occorre che non sia contestata l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ma venga esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto, senza fornire la prova. Nel qual caso all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto (Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007). In particolare, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021). Non può assimilarsi alla fattispecie indicata il caso in cui i convenuti F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 abbiano contestato, sia pure con formula di stile, l’avversa pretesa.Data pubblicazione 20/06/2022 Senza tralasciare che, in violazione del principio di specificità del ricorso, il ricorrente ha omesso di trascrivere, nei suoi passaggi maggiormente significativi, la comparsa di costituzione in primo grado della controparte, in tal guisa precludendo a questa Corte la possibilità di scrutinare la portata delle difese svolte in quel contesto dal Tragni. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte territoriale considerato che, quando il convenuto in rivendica non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell’attore o invochi un possesso ad usucapionem iniziato successivamente al perfezionarsi dell’acquisto ad opera dell’attore in rivendica, l’onere probatorio gravante su quest’ultimo si riduce alla dimostrazione del suo titolo d’acquisto. 2.1. Il motivo si rivela infondato per le ragioni già esposte nell’analizzare il precedente. Va qui aggiunto che, in assenza della mancata contestazione circa l’originaria appartenenza del bene rivendicato ad un comune autore, è vero che [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in giudizio, ha eccepito di aver acquistato la proprietà sul bene per usucapione, ma è altrettanto vero che ha dedotto di aver iniziato a possederlo sin dal 1949 e, dunque, in epoca anteriore anche alla data di acquisto del podere da parte del dante causa dell’odierno ricorrente (risalente al contratto di compravendita dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o, a tutto concedere, all’atto di assegnazione provvisoria del 1954). E’ la stessa pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 28865 del 19/10/2021) invocata dal ricorrente nella memoria illustrativa ad aver statuito che “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, Data pubblicazione 20/06/2022 risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. D’altra parte, condivisibilmente la corte di merito, dopo aver escluso che la situazione formalmente desumibile dall’atto di acquisto del 1983 corrispondesse alla situazione di fatto, ha ritenuto insufficiente, ai fini dell’assolvimento della probatio diabolica della proprietà, il testamento olografo del 18.7.1983. Invero, nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà, non è sufficiente un atto di divisione che per il suo carattere dichiarativo (e non costitutivo di diritto) non ha per sè solo forza probante nei confronti dei terzi del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione. Detto titolo non può essere costituito dal testamento, quando risulta escluso o contestato che il bene rivendicato appartenesse al de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 1511 del 10/03/1979; conf. Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 31/01/2012). 3. In definitiva il ricorso non merita di essere accolto. Nessuna pronuncia va adottata sulle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : B E L L I N I U B A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 0 9 a 0 d 2 c e 3 3 3 7 b 4 a 5 9 8 6 d 4 c e c 9 7 f 9 7 6 Numero registro generale 17103/2017 Numero sezionale 618/2022 Numero di raccolta generale 19875/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 svolto difese. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte: - rigetta il ricorso; - dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 17.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .