CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 06893/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26821/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], titolare della «[OSCURATO:PERSONA] diBusso Giuseppe», elettivamente domiciliato in Roma, vialedelle Milizie n. 22, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cassarino- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato inRoma, via dei Barbieri n. 6, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 42/2020 della Corte d’Appello di Catania,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.12.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Giuseppe Busso, titolare della [OSCURATO:PERSONA] di BussoGiuseppe, ottenne dal Tribunale di Ragusa decreto ingiuntivonei confronti di ATO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [altrove, piùbrevemente, ATO] per il pagamento della somma di €3.261,903,91, oltre agli accessori, a titolo di corrispettivimaturati per prestazioni rese in esecuzione del contratto diservizio per la gestione integrata dei rifiuti nel Comune diModica.L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]agusa [OSCURATO:SOCIETA]. venne parzialmente accolta daltribunale, che condannò la società al pagamento della minoresomma di € 2.505.494,17, in linea capitale.Entrambe le parti proposero impugnazione contro lasentenza del tribunale e la Corte d’Appello di Catania rigettòl’appello principale di ATO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accolsesolo parzialmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],riformando la decisione del primo giudice sulle spese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.ATO ha successivamente proposto autonomo ricorso,affidato a un unico motivo, riunito a quello di controparte comericorso incidentale. Si è inoltre difesa dal ricorso principale concontroricorso, contenente anche un ulteriore motivo di ricorsoincidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia: «nullitàdel procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c.) per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. nella partein cui prescrive che “il giudice deve valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento”; nullità della sentenza (ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. laddove prescrive che la sentenza deve contenere“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione” (contraddittoria motivazione); nullità della sentenzaper omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.)».Oggetto di censura è la decisione della corte territoriale diconfermare la detrazione dalla somma capitale indicata neldecreto ingiuntivo dell’importo di tre fatture con riguardo allequali [OSCURATO:PERSONA] aveva poi emesso altrettante note diaccredito. Sostiene, infatti, il ricorrente principale che quellefatture non erano state considerate nel riconoscimento di debitoda parte di ATO che era stato posto a fondamento del ricorsoper decreto ingiuntivo (si trattava, precisamente, di una«dichiarazione del terzo» resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.),sicché neanche le successive note di accredito avrebbero dovutoinfluire sull’entità del credito accertato.1.1. Il motivo è inammissibile.1.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare una sovrapposizionedi mezzi eterogenei (violazione della norma generale sullavalutazione delle prove, vizio di motivazione e omesso esame diun fatto decisivo) che inevitabilmente mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare precisaNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026forma e contenuto giuridico alla molteplicità di lagnanze delricorrente (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).1.1.2. In secondo luogo, la censura concernente lapretesa violazione della norma generale sulla «valutazione delleprove» si traduce, in sostanza, in una richiesta a questa Cortedi un riesame del merito, sostituendo una propria diversavalutazione, ritenuta migliore rispetto a quella, conforme, deltribunale e della corte d’appello. Infatti, la violazione dell’art.116 c.p.c. si può configurare soltanto quando il giudiceha (e quindi omette di esercitare il proprio prudenteapprezzamento su quella prova) oppure, al contrario, quandoapprezza secondo il suo personale criterio di prudenza unaprova cui la legge attribuisce un valore predefinito e vincolate(prova legale positiva o negativa). Al di fuori di questo ambito,l’accertamento del fatto da parte del giudice del merito è di persé insindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza(v. Cass. S.u. 20867/2020; Cass. n. 6774/2022).1.1.3. Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012), può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione solonei casi estremi di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza della semplice «insufficienza» dellamotivazione (v. Cass. S.u. n. 8053/2014 e numerose successiveconformi).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Nel caso di specie, il ricorrente principale prospetta unacontraddizione con riguardo a un punto specifico dellamotivazione della sentenza impugnata, ovverosia lagiustificazione del valore probatorio attribuito a tre note dicredito relative ad altrettante fatture, al fine di ridurrel’ammontare del credito e della condanna nei confronti di ATO.Il ricorrente sostiene che le fatture coperte dalle note di creditonon potevano essere ricomprese nel calcolo del debitoriconosciuto da ATO con la dichiarazione trasmessa al giudicedell’esecuzione presso terzi, perché risulta che quelle fatturevennero trasmesse ad ATO soltanto in data successiva alla datadella dichiarazione (più precisamente, il giorno dopo quello delladichiarazione). Sennonché, poiché non viene messo indiscussione che le tre fatture furono emesse in data benanteriore al riconoscimento del debito, il mero fatto che essesiano state ricevute da ATO solo il giorno successivo non esclude– in termini di insanabile contraddizione – che fossero già notealla debitrice anche prima del formale ricevimento e, quindi,incluse nella dichiarazione di debito. Si ricade, pertanto, a tuttoconcedere, in un’ipotesi di motivazione inadeguata oinsufficiente (oltretutto su un solo punto di una più ampiamateria de contendere) e non di «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» o di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile».1.1.4. Quanto, infine, alla censura di omesso esame di unfatto decisivo, basti l’assorbente considerazione che essa nonpuò essere proposta concernendo un punto della decisione incui la sentenza d’appello conferma quella di primo grado (art.348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia:«nullità del procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. nellaparte in cui prescrive che “il giudice deve porre a fondamentodella decisione le prove proposte dalle parti …”; violazionedell’art. 183, comma 6, c.p.c. (…); nullità per omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); nullitàper violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c.nella parte in cui prescrive che “chi vuol far valere un diritto ingiudizio deve provare i fatti che ne costituiscono ilfondamento”».Il motivo si concentra sulla detrazione dal creditoaccertato degli importi recati da altre otto fatture, conriferimento alle quali il ricorrente sostiene che ATO avrebbeallegato e documentato fatti estintivi sopravvenuti, ma solotardivamente, e quindi in modo inammissibile, con la memoriadepositata nel secondo dei termini concessi dal giudiceistruttore ai sensi dell’allora vigente art. 183, comma 6, c.p.c.Il ricorrente si duole, in particolare, che la corte d’appello –diversamente dal giudice di primo grado – abbia condiviso latesi dell’inammissibilità delle allegazioni fattuali e, tuttavia,confermato la detrazione dal credito degli importi recati da tuttee otto le fatture in questione, pur prendendone in esame – alfine di affermare che le difese di ATO non implicavanol’allegazione di fatti nuovi – soltanto quattro.2.1. Il motivo è infondato, al netto dei possibili profili diinammissibilità.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20262.1.1. Quanto all’inammissibilità si registra una denunciapromiscua di diversi vizi, analoga a quella già rilevata conriferimento al motivo precedente.Inoltre, la descrizione della vicenda processuale è carente,perché non si precisa quando venne eccepita – in primo grado– la pretesa tardività delle allegazioni di controparte. Inparticolare, il ricorrente non allega di avere depositato unamemoria nel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183,comma 6, c.p.c., né di avere eccepito nella prima udienzasuccessiva la tardività delle allegazioni e delle produzioni dicontroparte.2.1.2. Ma, in ogni caso, prevale su questi aspetti laconstatazione che, dal testo della memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c. di ATO, riportato integralmente in nota alle pagine32 e 33 del ricorso principale, risulta che, a confutazione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle ottofatture in questione, non furono allegati fatti estintivi, ma furonosvolte soltanto mere difese. Infatti, per due fatture fu eccepito(eccezione in senso lato) che il credito non era sorto, inmancanza di consegna al Comune di Modica delladocumentazione richiesta dalla legge in ordine all’avvenutosmaltimento dei rifiuti; per altre due fatture fu eccepita unaduplicazione rispetto ad altre fatture emesse nei confronti delComune di Modica per i medesimi servizi; per le residue quattrofatture, che esse esponevano costi che contrattualmentedovevano restare a carico dell’appaltatore.Occorre allora precisare che, con la memoria depositatanel secondo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma6, c.p.c., le parti potevano procedere senza limiti allaNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026«indicazione dei mezzi di prova» e alle «produzionidocumentali», posto che nel primo termine maturavano soltantole preclusioni assertorie, ovverosia relative alle «precisazioni omodificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni»(analogo regime è oggi vigente ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.,anche se i termini maturano prima della comparizione delle partidavanti al giudice).Poiché le difese a sostegno delle quali ATO produssedocumenti con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2,c.p.c. non comportavano l’allegazione di fatti nuovi, ma eranovolte soltanto a confutare la fondatezza della domanda cosìcome proposta dall’attore (ovverosia, in questo caso, dalconvenuto-opposto, attore in senso sostanziale), nessunadecadenza poteva essere maturata e bene hanno fatto iltribunale, prima, e la corte d’appello, poi, a decidere la causatenendo conto delle ulteriori produzioni documentali dell’attrice-opponente.3. I successivi quattro motivi di ricorso principaleriguardano tutti la decisione sulle spese e possono essere cosìriassunti: il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese peril primo e il secondo grado in misura ridotta rispetto ai valorimedi tabellari, senza alcuna motivazione dello scostamento datali valori; il quarto motivo contesta la liquidazione delle spesein un importo complessivo per ciascun grado di giudizio, senzadistinzione dei compensi liquidati per ciascuna fase; il quintomotivo contesta la liquidazione dei compensi di avvocato, perentrambi i gradi, in misura inferiore ai minimi tabellari; il sestomotivo contesta l’apprezzamento e la pesatura della reciprocasoccombenza operata dalla corte d’appello, che ha condannatoNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026ATO alla rifusione della metà delle spese relative ad entrambi igradi, compensando la restante metà.3.1. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perchéla liquidazione delle spese da parte del giudice del merito èsindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrenteasserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione delminimo o del massimo di tariffa (v., per tutte, Cass. n.11657/2024) e non anche, quindi, per lo scostamento dai valorimedi o per la mancata specificazione del dettaglio dellaimputazione a ciascuna fase del processo del compensocomplessivo liquidato.3.2. Del pari inammissibile è il sesto motivo, perché – unavolta appurato che sussiste una reciproca soccombenza, il chenel caso di specie non è in discussione – la graduazione dellastessa, rientra nella insindacabile discrezionalità del giudice dimerito.3.3. Infondato è, invece, il quinto motivo, perché nonsussiste l’asserita violazione dei minimi tariffari, né conriferimento al giudizio di primo grado, né con riguardo alprocesso d’appello.3.3.1. Quanto al primo grado, il ricorrente principalesostiene che – in applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014– il compenso minimo tabellare, in rapporto al valore della causa(superiore a € 2.000.000), sarebbe stato pari € 27.852, a frontedi una liquidazione, da parte del giudice del merito, di € 18.500.Ma il compenso minimo indicato dal ricorrente per la voce«fase istruttoria e/o di trattazione» (€ 15.249) non è corretto,perché frutto di una riduzione soltanto del 30% del valoremedio, pari a € 21.784. Invece, l’art. 4 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/202655, nel testo vigente all’epoca della pronuncia della sentenza diprimo grado, disponeva che, per la fase istruttoria, «ladiminuzione [è] di regola fino al 70 per cento». Tale disposizioneva interpretata nel senso che il compenso medio può essereridotto del 70%, non al 70%, come si desume anche dalconfronto con l’aumento massimo allora possibile per questafase (fino al 100%) e in coerenza con l’ovvia considerazione chela fase di trattazione/istruttoria è quella che più di ogni altra puòdifferenziarsi per l’impegno richiesto al difensore, a secondadell’andamento del processo: può trattarsi di un semplicescambio di memorie oppure dipanarsi attraverso una lunga ecomplessa assunzione di prove costituende).Se si riduce del 70% il parametro medio per la voce «faseistruttoria e/o di trattazione», si ottiene l’importo minimo di €6.535 che, unito alle altre voci così come indicate nel ricorso,porta a determinare un compenso minimo per il giudizio diprimo grado pari a € 19.138, che supera quanto liquidato dallacorte d’appello (€ 18.500) in misura che ben si può considerareirrilevante. E ciò, sia perché il testo all’epoca vigente del d.m.n. 55 del 2014 non poneva un limite assoluto alla possibilità diaumentare o diminuire i compensi medi, come reso evidentedall’uso della locuzione «di regola»; sia perché la modestadifferenza risulta comunque compensata da quanto si esporràtra poco con riguardo al compenso liquidato per il gradod’appello.3.3.2. Secondo il ricorrente principale, il compensominimo liquidabile per il giudizio d’appello sarebbe pari a €23.509, mentre la corte territoriale ha limitato la liquidazione a€ 21.000.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Sennonché, in questo caso, poiché non risulta lo scambiodi memorie dopo gli atti introduttivi, né tantomeno l’assunzionedi prove (anzi, a pag. 25 del ricorso si precisa che vennesoltanto disposto un rinvio, prima dell’udienza di precisazionedelle conclusioni), la voce «fase istruttoria e/o di trattazione»non dovrebbe essere affatto riconosciuta, il che riduce il minimotabellare a € 14.897. Ma anche la consueta riduzione del 70%di quella voce porterebbe a un compenso minimo per il grado di€ 18.606 e basterebbe quindi a rendere conforme ai parametril’importo di € 21.000 e con esso anche il totale liquidato per idue gradi di giudizio.4. Per quanto riguarda i motivi di ricorso incidentale,occorre innanzitutto distinguere quello proposto con autonomoricorso successivo, riunito d’ufficio al ricorso principale, e quellocontenuto nel controricorso al ricorso principale.4.1. Quanto a quest’ultimo, esso è semplicementeinammissibile, perché ATO, avendo proposto prima il ricorsoautonomo (e risultato successivo a quello di [OSCURATO:PERSONA]),aveva consumato il proprio potere di impugnazione (Cass. S.u.n. 2568/2012; Cass. n. 9993/2016).4.2. Rimane il motivo proposto con il ricorso successivo, ilquale denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in particolare per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1199c.c.».Oggetto di censura è la decisione della Corte d’Appello diCatania di ritenere prive di valore probatorio alcune asseritequietanze di pagamento, perché non sottoscritte dal creditore oper conto del creditore.4.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026La corte d’appello ha semplicemente rilevato che alcunimandati di pagamento che ATO aveva prodotto in giudiziosostenendo che erano «quietanzati» non recavano in realtàalcuna firma riferibile a [OSCURATO:PERSONA] o a suoi collaboratori,osservando altresì che la parte del documento recante ladicitura «spazio quietanza» era priva di firme e che alcune firmepresenti in altre parti dei documenti erano «chiaramentericonducibili a funzionari ATO».In sostanza, il giudice del merito, con argomentazioneineccepibile e, tutto sommato, elementare, ha rilevato che leasserite «quietanze» non erano tali e che, non essendodocumenti riferibili al creditore, non potevano rappresentareuna prova confessoria dell’avvenuto pagamento.Al contrario gli argomenti proposti a sostegno del motivodi ricorso incidentale non hanno alcuna consistenza, perché ci silimita a rilevare che la quietanza è un atto unilaterale recettizio(nozione qui irrilevante) e a sostenere che non richiede «alcunaforma particolare ad substantiam, né sottoscrizione alcuna». Mail rilievo del giudice del merito non riguarda la forma e di validitàdi un negozio giuridico, bensì soltanto l’impossibilità di attribuireal creditore un documento, affinché valga come prova nei suoiconfronti.Quanto poi alla circostanza che nel mandato di pagamentosi facesse riferimento a un pagamento effettuato mediantebonifico, essa nulla aggiunge al valore probatorio del documentoin sé, ma lascia soltanto aperta la possibilità di provarel’avvenuto pagamento in altro modo, ovverosia mediante laproduzione della relativa documentazione bancaria (di cui nulladicono, né la sentenza impugnata, né il ricorso incidentale).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20265. In definitiva, rigettati tanto il ricorso principale, quantoquello incidentale (ferma l’inammissibilità del ricorso incidentalecontenuto nel controricorso al ricorso principale), le spese delgiudizio di legittimità vengono interamente compensate inragione della soccombenza.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico di entrambe le parti, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:ContrattiMARCO [OSCURATO:PERSONA] Presidentepubblici –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. Appalto diLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliere servizi –PagamentoANDREA [OSCURATO:PERSONA] ConsiglierecorrispettiviLUIGI D’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 26821/2020 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], titolare della «[OSCURATO:PERSONA] diBusso Giuseppe», elettivamente domiciliato in Roma, vialedelle Milizie n. 22, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cassarino- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., elettivamente domiciliato inRoma, via dei Barbieri n. 6, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente principale e ricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 42/2020 della Corte d’Appello di Catania,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4.12.2025 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Giuseppe Busso, titolare della [OSCURATO:PERSONA] di BussoGiuseppe, ottenne dal Tribunale di Ragusa decreto ingiuntivonei confronti di ATO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. [altrove, piùbrevemente, ATO] per il pagamento della somma di €3.261,903,91, oltre agli accessori, a titolo di corrispettivimaturati per prestazioni rese in esecuzione del contratto diservizio per la gestione integrata dei rifiuti nel Comune diModica.L’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]agusa [OSCURATO:SOCIETA]. venne parzialmente accolta daltribunale, che condannò la società al pagamento della minoresomma di € 2.505.494,17, in linea capitale.Entrambe le parti proposero impugnazione contro lasentenza del tribunale e la Corte d’Appello di Catania rigettòl’appello principale di ATO [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accolsesolo parzialmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],riformando la decisione del primo giudice sulle spese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi.ATO ha successivamente proposto autonomo ricorso,affidato a un unico motivo, riunito a quello di controparte comericorso incidentale. Si è inoltre difesa dal ricorso principale concontroricorso, contenente anche un ulteriore motivo di ricorsoincidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso principale denuncia: «nullitàdel procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma 1, n. 5,Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026c.p.c.) per violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. nella partein cui prescrive che “il giudice deve valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento”; nullità della sentenza (ex art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c. laddove prescrive che la sentenza deve contenere“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione” (contraddittoria motivazione); nullità della sentenzaper omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.)».Oggetto di censura è la decisione della corte territoriale diconfermare la detrazione dalla somma capitale indicata neldecreto ingiuntivo dell’importo di tre fatture con riguardo allequali [OSCURATO:PERSONA] aveva poi emesso altrettante note diaccredito. Sostiene, infatti, il ricorrente principale che quellefatture non erano state considerate nel riconoscimento di debitoda parte di ATO che era stato posto a fondamento del ricorsoper decreto ingiuntivo (si trattava, precisamente, di una«dichiarazione del terzo» resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.),sicché neanche le successive note di accredito avrebbero dovutoinfluire sull’entità del credito accertato.1.1. Il motivo è inammissibile.1.1.1. Innanzitutto, si deve rilevare una sovrapposizionedi mezzi eterogenei (violazione della norma generale sullavalutazione delle prove, vizio di motivazione e omesso esame diun fatto decisivo) che inevitabilmente mira a rimettere algiudice di legittimità il compito di isolare le singole censureteoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzid’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c. e dare precisaNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026forma e contenuto giuridico alla molteplicità di lagnanze delricorrente (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).1.1.2. In secondo luogo, la censura concernente lapretesa violazione della norma generale sulla «valutazione delleprove» si traduce, in sostanza, in una richiesta a questa Cortedi un riesame del merito, sostituendo una propria diversavalutazione, ritenuta migliore rispetto a quella, conforme, deltribunale e della corte d’appello. Infatti, la violazione dell’art.116 c.p.c. si può configurare soltanto quando il giudiceha (e quindi omette di esercitare il proprio prudenteapprezzamento su quella prova) oppure, al contrario, quandoapprezza secondo il suo personale criterio di prudenza unaprova cui la legge attribuisce un valore predefinito e vincolate(prova legale positiva o negativa). Al di fuori di questo ambito,l’accertamento del fatto da parte del giudice del merito è di persé insindacabile in sede di controllo di legittimità della sentenza(v. Cass. S.u. 20867/2020; Cass. n. 6774/2022).1.1.3. Il vizio di motivazione, dopo la riforma dell’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., apportata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del2012), può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione solonei casi estremi di «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusaqualunque rilevanza della semplice «insufficienza» dellamotivazione (v. Cass. S.u. n. 8053/2014 e numerose successiveconformi).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Nel caso di specie, il ricorrente principale prospetta unacontraddizione con riguardo a un punto specifico dellamotivazione della sentenza impugnata, ovverosia lagiustificazione del valore probatorio attribuito a tre note dicredito relative ad altrettante fatture, al fine di ridurrel’ammontare del credito e della condanna nei confronti di ATO.Il ricorrente sostiene che le fatture coperte dalle note di creditonon potevano essere ricomprese nel calcolo del debitoriconosciuto da ATO con la dichiarazione trasmessa al giudicedell’esecuzione presso terzi, perché risulta che quelle fatturevennero trasmesse ad ATO soltanto in data successiva alla datadella dichiarazione (più precisamente, il giorno dopo quello delladichiarazione). Sennonché, poiché non viene messo indiscussione che le tre fatture furono emesse in data benanteriore al riconoscimento del debito, il mero fatto che essesiano state ricevute da ATO solo il giorno successivo non esclude– in termini di insanabile contraddizione – che fossero già notealla debitrice anche prima del formale ricevimento e, quindi,incluse nella dichiarazione di debito. Si ricade, pertanto, a tuttoconcedere, in un’ipotesi di motivazione inadeguata oinsufficiente (oltretutto su un solo punto di una più ampiamateria de contendere) e non di «contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili» o di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile».1.1.4. Quanto, infine, alla censura di omesso esame di unfatto decisivo, basti l’assorbente considerazione che essa nonpuò essere proposta concernendo un punto della decisione incui la sentenza d’appello conferma quella di primo grado (art.348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., qui applicabile ratione temporis).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20262. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia:«nullità del procedimento e della sentenza (ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c.) per violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. nellaparte in cui prescrive che “il giudice deve porre a fondamentodella decisione le prove proposte dalle parti …”; violazionedell’art. 183, comma 6, c.p.c. (…); nullità per omesso esamecirca un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); nullitàper violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 1, c.c.nella parte in cui prescrive che “chi vuol far valere un diritto ingiudizio deve provare i fatti che ne costituiscono ilfondamento”».Il motivo si concentra sulla detrazione dal creditoaccertato degli importi recati da altre otto fatture, conriferimento alle quali il ricorrente sostiene che ATO avrebbeallegato e documentato fatti estintivi sopravvenuti, ma solotardivamente, e quindi in modo inammissibile, con la memoriadepositata nel secondo dei termini concessi dal giudiceistruttore ai sensi dell’allora vigente art. 183, comma 6, c.p.c.Il ricorrente si duole, in particolare, che la corte d’appello –diversamente dal giudice di primo grado – abbia condiviso latesi dell’inammissibilità delle allegazioni fattuali e, tuttavia,confermato la detrazione dal credito degli importi recati da tuttee otto le fatture in questione, pur prendendone in esame – alfine di affermare che le difese di ATO non implicavanol’allegazione di fatti nuovi – soltanto quattro.2.1. Il motivo è infondato, al netto dei possibili profili diinammissibilità.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20262.1.1. Quanto all’inammissibilità si registra una denunciapromiscua di diversi vizi, analoga a quella già rilevata conriferimento al motivo precedente.Inoltre, la descrizione della vicenda processuale è carente,perché non si precisa quando venne eccepita – in primo grado– la pretesa tardività delle allegazioni di controparte. Inparticolare, il ricorrente non allega di avere depositato unamemoria nel terzo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183,comma 6, c.p.c., né di avere eccepito nella prima udienzasuccessiva la tardività delle allegazioni e delle produzioni dicontroparte.2.1.2. Ma, in ogni caso, prevale su questi aspetti laconstatazione che, dal testo della memoria ex art. 183, comma6, n. 2, c.p.c. di ATO, riportato integralmente in nota alle pagine32 e 33 del ricorso principale, risulta che, a confutazione delcredito vantato da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle ottofatture in questione, non furono allegati fatti estintivi, ma furonosvolte soltanto mere difese. Infatti, per due fatture fu eccepito(eccezione in senso lato) che il credito non era sorto, inmancanza di consegna al Comune di Modica delladocumentazione richiesta dalla legge in ordine all’avvenutosmaltimento dei rifiuti; per altre due fatture fu eccepita unaduplicazione rispetto ad altre fatture emesse nei confronti delComune di Modica per i medesimi servizi; per le residue quattrofatture, che esse esponevano costi che contrattualmentedovevano restare a carico dell’appaltatore.Occorre allora precisare che, con la memoria depositatanel secondo dei termini concessi ai sensi dell’art. 183, comma6, c.p.c., le parti potevano procedere senza limiti allaNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026«indicazione dei mezzi di prova» e alle «produzionidocumentali», posto che nel primo termine maturavano soltantole preclusioni assertorie, ovverosia relative alle «precisazioni omodificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni»(analogo regime è oggi vigente ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.,anche se i termini maturano prima della comparizione delle partidavanti al giudice).Poiché le difese a sostegno delle quali ATO produssedocumenti con la memoria di cui all’art. 183, comma 6, n. 2,c.p.c. non comportavano l’allegazione di fatti nuovi, ma eranovolte soltanto a confutare la fondatezza della domanda cosìcome proposta dall’attore (ovverosia, in questo caso, dalconvenuto-opposto, attore in senso sostanziale), nessunadecadenza poteva essere maturata e bene hanno fatto iltribunale, prima, e la corte d’appello, poi, a decidere la causatenendo conto delle ulteriori produzioni documentali dell’attrice-opponente.3. I successivi quattro motivi di ricorso principaleriguardano tutti la decisione sulle spese e possono essere cosìriassunti: il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese peril primo e il secondo grado in misura ridotta rispetto ai valorimedi tabellari, senza alcuna motivazione dello scostamento datali valori; il quarto motivo contesta la liquidazione delle spesein un importo complessivo per ciascun grado di giudizio, senzadistinzione dei compensi liquidati per ciascuna fase; il quintomotivo contesta la liquidazione dei compensi di avvocato, perentrambi i gradi, in misura inferiore ai minimi tabellari; il sestomotivo contesta l’apprezzamento e la pesatura della reciprocasoccombenza operata dalla corte d’appello, che ha condannatoNumero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026ATO alla rifusione della metà delle spese relative ad entrambi igradi, compensando la restante metà.3.1. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perchéla liquidazione delle spese da parte del giudice del merito èsindacabile in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrenteasserisca che la liquidazione risulti illegittima per violazione delminimo o del massimo di tariffa (v., per tutte, Cass. n.11657/2024) e non anche, quindi, per lo scostamento dai valorimedi o per la mancata specificazione del dettaglio dellaimputazione a ciascuna fase del processo del compensocomplessivo liquidato.3.2. Del pari inammissibile è il sesto motivo, perché – unavolta appurato che sussiste una reciproca soccombenza, il chenel caso di specie non è in discussione – la graduazione dellastessa, rientra nella insindacabile discrezionalità del giudice dimerito.3.3. Infondato è, invece, il quinto motivo, perché nonsussiste l’asserita violazione dei minimi tariffari, né conriferimento al giudizio di primo grado, né con riguardo alprocesso d’appello.3.3.1. Quanto al primo grado, il ricorrente principalesostiene che – in applicazione dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014– il compenso minimo tabellare, in rapporto al valore della causa(superiore a € 2.000.000), sarebbe stato pari € 27.852, a frontedi una liquidazione, da parte del giudice del merito, di € 18.500.Ma il compenso minimo indicato dal ricorrente per la voce«fase istruttoria e/o di trattazione» (€ 15.249) non è corretto,perché frutto di una riduzione soltanto del 30% del valoremedio, pari a € 21.784. Invece, l’art. 4 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/202655, nel testo vigente all’epoca della pronuncia della sentenza diprimo grado, disponeva che, per la fase istruttoria, «ladiminuzione [è] di regola fino al 70 per cento». Tale disposizioneva interpretata nel senso che il compenso medio può essereridotto del 70%, non al 70%, come si desume anche dalconfronto con l’aumento massimo allora possibile per questafase (fino al 100%) e in coerenza con l’ovvia considerazione chela fase di trattazione/istruttoria è quella che più di ogni altra puòdifferenziarsi per l’impegno richiesto al difensore, a secondadell’andamento del processo: può trattarsi di un semplicescambio di memorie oppure dipanarsi attraverso una lunga ecomplessa assunzione di prove costituende).Se si riduce del 70% il parametro medio per la voce «faseistruttoria e/o di trattazione», si ottiene l’importo minimo di €6.535 che, unito alle altre voci così come indicate nel ricorso,porta a determinare un compenso minimo per il giudizio diprimo grado pari a € 19.138, che supera quanto liquidato dallacorte d’appello (€ 18.500) in misura che ben si può considerareirrilevante. E ciò, sia perché il testo all’epoca vigente del d.m.n. 55 del 2014 non poneva un limite assoluto alla possibilità diaumentare o diminuire i compensi medi, come reso evidentedall’uso della locuzione «di regola»; sia perché la modestadifferenza risulta comunque compensata da quanto si esporràtra poco con riguardo al compenso liquidato per il gradod’appello.3.3.2. Secondo il ricorrente principale, il compensominimo liquidabile per il giudizio d’appello sarebbe pari a €23.509, mentre la corte territoriale ha limitato la liquidazione a€ 21.000.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026Sennonché, in questo caso, poiché non risulta lo scambiodi memorie dopo gli atti introduttivi, né tantomeno l’assunzionedi prove (anzi, a pag. 25 del ricorso si precisa che vennesoltanto disposto un rinvio, prima dell’udienza di precisazionedelle conclusioni), la voce «fase istruttoria e/o di trattazione»non dovrebbe essere affatto riconosciuta, il che riduce il minimotabellare a € 14.897. Ma anche la consueta riduzione del 70%di quella voce porterebbe a un compenso minimo per il grado di€ 18.606 e basterebbe quindi a rendere conforme ai parametril’importo di € 21.000 e con esso anche il totale liquidato per idue gradi di giudizio.4. Per quanto riguarda i motivi di ricorso incidentale,occorre innanzitutto distinguere quello proposto con autonomoricorso successivo, riunito d’ufficio al ricorso principale, e quellocontenuto nel controricorso al ricorso principale.4.1. Quanto a quest’ultimo, esso è semplicementeinammissibile, perché ATO, avendo proposto prima il ricorsoautonomo (e risultato successivo a quello di [OSCURATO:PERSONA]),aveva consumato il proprio potere di impugnazione (Cass. S.u.n. 2568/2012; Cass. n. 9993/2016).4.2. Rimane il motivo proposto con il ricorso successivo, ilquale denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in particolare per «violazione e falsa applicazione dell’art. 1199c.c.».Oggetto di censura è la decisione della Corte d’Appello diCatania di ritenere prive di valore probatorio alcune asseritequietanze di pagamento, perché non sottoscritte dal creditore oper conto del creditore.4.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/2026La corte d’appello ha semplicemente rilevato che alcunimandati di pagamento che ATO aveva prodotto in giudiziosostenendo che erano «quietanzati» non recavano in realtàalcuna firma riferibile a [OSCURATO:PERSONA] o a suoi collaboratori,osservando altresì che la parte del documento recante ladicitura «spazio quietanza» era priva di firme e che alcune firmepresenti in altre parti dei documenti erano «chiaramentericonducibili a funzionari ATO».In sostanza, il giudice del merito, con argomentazioneineccepibile e, tutto sommato, elementare, ha rilevato che leasserite «quietanze» non erano tali e che, non essendodocumenti riferibili al creditore, non potevano rappresentareuna prova confessoria dell’avvenuto pagamento.Al contrario gli argomenti proposti a sostegno del motivodi ricorso incidentale non hanno alcuna consistenza, perché ci silimita a rilevare che la quietanza è un atto unilaterale recettizio(nozione qui irrilevante) e a sostenere che non richiede «alcunaforma particolare ad substantiam, né sottoscrizione alcuna». Mail rilievo del giudice del merito non riguarda la forma e di validitàdi un negozio giuridico, bensì soltanto l’impossibilità di attribuireal creditore un documento, affinché valga come prova nei suoiconfronti.Quanto poi alla circostanza che nel mandato di pagamentosi facesse riferimento a un pagamento effettuato mediantebonifico, essa nulla aggiunge al valore probatorio del documentoin sé, ma lascia soltanto aperta la possibilità di provarel’avvenuto pagamento in altro modo, ovverosia mediante laproduzione della relativa documentazione bancaria (di cui nulladicono, né la sentenza impugnata, né il ricorso incidentale).Numero registro generale 26821/2020Numero sezionale 4330/2025Numero di raccolta generale 6893/2026Data pubblicazione 23/03/20265. In definitiva, rigettati tanto il ricorso principale, quantoquello incidentale (ferma l’inammissibilità del ricorso incidentalecontenuto nel controricorso al ricorso principale), le spese delgiudizio di legittimità vengono interamente compensate inragione della soccombenza.6. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste, acarico di entrambe le parti, il presupposto per il raddoppio delcontributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale e il ricorso successivo-incidentale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale contenuto nelcontroricorso al ricorso principale;compensa le spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte sia del ricorrente principale che dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.12.2025.Il PresidenteMarco MARULLIP.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso principale e il ricorso successivo-incidentale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale contenuto nelcontroricorso al ricorso principale;compensa le spese del giudizio di legittimità;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte sia del ricorrente principale che dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quelli previsti per i rispettivi ricorsi a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del4.12.2025.Il PresidenteMarco MARULLI