CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Diritti reali - SENTENZA usucapione sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24258/17) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Commissario liquidatore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aiaccero, in Roma, v. dei [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, n. [OSCURATO:PERSONA], n. 44; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - con troricorrente -ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (CF.: 101264200016), in persona del legale rappresentante pro- tempore, quale cessionaria dei crediti acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato alla memoria di intervento, dagli Avv.ti Maurizio canfora ed [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, piazza Cavour, n. 17; - interventrice - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1289/2017 (pubblicata lil 30 giugno 2017); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; letta la memoria della citata ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3445/2013, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I in liquidazione, intesa ad ottenere la declaratoria del suo avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile intestato alla predetta società, sito in Palermo, alla v. [OSCURATO:PERSONA], n. 8, piano V, in catasto al foglio 77, p.11a 3469, sub 22. A fondamento di detta sentenza l'adito Tribunale riteneva che le circostanze allegate dall'attore a dimostrazione del possesso valessero a connotare il corpus del potere di fatto esercitato ma non anche l'animus, per la prova del quale, indispensabile ai fini della qualificazione di quel potere come possesso piuttosto che come detenzione, sarebbe stato necessario anche allegare come era avvenuta, in prima battuta, l'immissione in detta situazione assimilabile al possesso (ovvero per effetto di apprensione diretta, in virtù di un atto del proprietario o per altra circostanza), e, quindi, comprovare il relativo ulteriore fatto costitutivo per l'accoglimento della domanda formulata ai sensi dell'art. 1158 c.c. . 2. Decidendo sull'appello proposto dal citato [OSCURATO:PERSONA], nella costituzione dell'appellata società e con l'intervento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (quale creditrice procedente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in virtù di pignoramento dell'immobile oggetto di controversia), la Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 1289/2017 (pubblicata il 30 giugno 2017), in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile precedentemente indicato, ritenendo l'intervento della Sicilcassa inammissibile e condannando l'appellata [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante e la Sicilcassa al pagamento di quelle del giudizio di appello, sempre in favore del [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno dell'adottata pronuncia, la Corte palermitana rilevava che, ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili, l'animus possidendi può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso e va escluso solo qualora sia, dal convenuto, dimostrato che il possessore aveva la consapevolezza di non potere assumere iniziative sulla conservazione e disposizione del bene. Il giudice di appello riteneva infondate le difese spiegate dalla società appellata, la quale - assumendo che il bene in contestazione era stato acquisito dall'Erario per effetto della definitiva confisca disposta in un procedimento di prevenzione penale - aveva dedotto, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e/o competenza funzionale del giudice civile. In conseguenza del medesimo fatto ablatorio, la stessa appellata aveva prospettato anche una questione di parziale difetto di legittimazione passiva, stante la mancata partecipazione al giudizio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità mafiosa. Nel respingere tali rilievi, la Corte di appello evidenziava che, avendo la confisca di prevenzione interessato solo le quote sociali della persona giuridica di diritto privato che di esse era formale intestataria e non l'immobile de quo, ne era derivata la duplice conseguenza che il cespite aveva mantenuto la sua natura di bene di diritto privato suscettibile di usucapione e che la società appellata era l'unico soggetto passivamente legittimato a partecipare al giudizio. Inoltre, la citata Corte territoriale poneva in risalto che, in relazione al possesso ad usucapionem in favore dell'appellante, non costituivano atti interruttivi né il sequestro di prevenzione (poi revocato), con la formale assunzione della custodia del bene in capo al soggetto incaricato dal giudice, né la semplice trascrizione del pignoramento, né la missiva dell'amministratore giudiziario del 30.3.2006, in quanto, ai sensi degli artt. 1165, 2643 e 1167 c.c., non si era venuta a concretare in capo al possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, né erano intervenuti atti giudiziali diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore invocante l'usucapione. La Corte palermitana dichiarava, altresì, inammissibile l'intervento - sopravvenuto solo in grado appello - della [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., ritenendo che la stessa avesse inteso far valere la condizione di cui al primo comma dell'art. 404 c.p.c, sul presupposto del pregiudizio che le sarebbe potuto derivare da una sentenza favorevole all'appellante, col sottrarre il bene pignorato all'azione esecutiva dei creditori dell'appellata. Difatti, l'interventrice società non risultava titolare di un diritto autonomo rispetto a quello delle parti in causa, ossia non dipendente dall'esito dell'accertamento richiesto nel giudizio in corso, e, pertanto, la sua posizione non poteva essere tutelata ricorrendo al rimedio impugnatorio dell'opposizione c.d. ordinaria, bensì provvedendo ad un intervento adesivo dipendente, ragion per cui non poteva considerarsi legittimata, come tale, a proporre l'opposizione di terzo ordinaria e, quindi, ad intervenire nel giudizio di secondo grado, con conseguente impossibilità di esame della documentazione dalla stessa prodotta in giudizio. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a., resistito con controricorso dall'intimato [OSCURATO:PERSONA], nonché con controricorso, contenente ricorso incidentale basato su sei motivi, dalla società Modena costruzioni s.r.l. in liquidazione. Ha depositato, in questa sede, memoria di intervento la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., qualificatasi cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio Costamante di Palermo (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a.). [OSCURATO:PERSONA] e la Sicilcassa hanno formulato anche controricorso avverso il ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. La difesa di quest'ultima ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in I.c.a. ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 344 e 404 c.p.c.c., prospettando l'erroneità dell'impugnata decisione nella parte in cui non aveva ritenuto che la sua posizione, quale interventrice nel giudizio di secondo grado, si sarebbe dovuta ricondurre a quella del secondo comma dell'art. 404 c.p.c. per dolo omissivo e non alla fattispecie prevista dal primo comma della stessa norma, essendo essa intervenuta in un processo nel quale la sentenza di primo grado aveva rigettato le domande dell'usucapiente, non potendo palesarsi un intento revocatorio quale quello di evitare il possibile formarsi di una sentenza di appello che potesse, riformando la precedente, pregiudicare il diritto di Sicilcassa in conseguenza di dolo omissivo. 2. Con la seconda, subordinata, censura la ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.p.c., nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sul presupposto che la Corte di appello aveva erroneamente applicato il citato art. 1141 c.c., in quanto aveva ritenuto doversi desumere l'animus del possessore in via presuntiva dal corpus e, comunque, perché aveva omesso del tutto di valutare la mancanza del corpus e dell' animus necessari per l'usucapione. 3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione di norme di diritto dell'art. 91 c.p.c, deducendo l'erroneità della sua condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 616 c.p.c, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., lamentando che la documentazione prodotta dall'interveniente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] doveva ritenersi ammissibile in quanto detta ammissibilità andava valutata non in considerazione d ella posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì del contenuto della documentazione stessa e, dunque, della circostanza che essa era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado, oltre ad afferire ad eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni tempo (sopravvenienza del giudicato sul punto della situazione di mera detenzione in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] a far data dell'aprile 1987), che avrebbero dovuto essere conseguentemente accolte. 2. Con il secondo motivo subordinato di ricorso incidentale è stata prospettata - con riferimento all'art. all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 268 e 345 c.p.c., deducendo che la documentazione prodotta dall'interveniente in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avrebbe dovuto, in ogni caso, essere ritenuta ammissibile in quanto la sua ammissibilità andava valutata non in forza della posizione processuale della parte che l'aveva prodotta, bensì in virtù del principio dell'acquisizione, della circostanza che era venuta ad esistenza dopo la sentenza di primo grado e che, dunque, trattavasi di documenti liberamente producibili in appello ed utilizzabili a supporto delle eccezioni ritualmente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio. A tali documenti, contenenti decisioni giudiziarie rese tra le parti da altro giudice, avrebbe dovuto essere attribuito il rilevante valore di prova atipica al fine di ritenere che al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riconoscersi la qualità di mero detentore. 3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale risulta denunciata - in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione degli artt. 1141 e 1158 c.c., deducendosi l'erroneità dell'estensione contenuta nel citato art. 1141 c.c., operata con l'impugnata sentenza, a tutti gli elementi del possesso ad usucapionem, nel mentre sul [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, preliminarmente, ritenersi gravante l'onere di dimostrare il proprio possesso (piuttosto che una semplice detenzione) e, soltanto dopo, fruire della presunzione semplice relativa all'animus possidendi, ragion per cui per cui la Corte di appello aveva omesso di rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] aveva provato sia il corpus che l'animus del possesso necessari per l'usucapione. 4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/2992), degli artt. 822 e 1158 c.c., nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di demanialità del bene controverso (proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] sin dal primo grado di giudizio), sull'erroneo presupposto che la confisca penale allargata delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse comportato il potere dominicale dello Stato sui beni intestati a detta società. 5. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale ha denunciato - avuto riguardo all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif,. dalla I. 365/2992), nonché agli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. 159/2011, lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata in appello ed esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, relativa al difetto di competenza funzionale del giudice civile, trattandosi di bene facente parte del patrimonio di società confiscata, su cui, perciò, avrebbe potuto delibare, in via esclusiva, il giudice dell'esecuzione penale. 6. Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. - la violazione o falsa applicazione dell'art. 12-sexies d.l. 306/92 (conv., con modif., dalla I. 365/1992), oltre che degli artt. 38, 40, 41, 45 e 47, comma 2, del d.lgs. n. 159/11, nonché - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - la violazione dell'art. 101 c.p.c., lamentando il rigetto dell'eccezione dalla stessa sollevata, esaminabile in quanto rilevabile d'ufficio in ogni tempo, riguardante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell' A.N.B.S.C. (Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). [OSCURATO:PERSONA] Questione pregiudiziale 1. Rileva il collegio che, in via del tutto pregiudiziale, occorre dichiarare l'inammissibilità dell'atto di intervento della [OSCURATO:SOCIETA]. (che non ha partecipato ai gradi precedenti del giudizio), qualificatasi - in base anche alla documentazione allegata alla "memoria di intervento" - cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a. dei crediti indicati nell'allegato contratto di cessione per notaio Costamante di Palermo (rep. 23422, racc. 13976) del 29.3.2018 (contratto di cui era stato dato avviso mediante pubblicazione in G.U., parte II, n. 43 del 2018, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1, della legge sulla cartolarizzazione, crediti in precedenza acquisiti da [OSCURATO:SOCIETA]. in I.c.a.). Deve, infatti, trovare in proposito applicazione il principio generale (cfr., tra le tante, Cass. n. 20565/2018, Cass. n. 25423/2019 e, da ultimo, Cass. n. 6774/2022) in base al quale, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. Nel caso di specie, la cedente Sicilassa si era costituita nei precedenti gradi di merito ed è anche la ricorrente principale del presente giudizio di cassazione. Ricorso principale 1. L'esame del primo motivo assume - sul piano logico-giuridico - una rilevanza pregiudiziale perché attiene alla contestazione della sentenza di appello nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'intervento della stessa società ricorrente nel giudizio di secondo grado. Il motivo è inammissibile.Si osserva, al riguardo, che, indipendentemente dall'irrilevanza del riferimento della dedotta violazione di legge al n. 3 anziché al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (trattandosi chiaramente di una questione processuale per come svolta nel motivo), malgrado nell'impugnata sentenza si dia atto che la Sicilcassa non aveva dedotto quale tipo di opposizione di terzo (quelle di cui al n. 1) o al n. 2) dell'art. 404 c.p.c.) avrebbe potuto far ritenere ammissibile il suo intervento ai sensi dell'art. 344 c.p.c., ritenendo che - in difetto - avesse inteso far valere il riferimento all'opposizione di terzo ordinaria, nel caso di specie, con la censura in questione, viene dedotta per la prima volta - e senza specificare come, quando e dove fosse stata operata in appello la relativa prospettazione - la circostanza che essa ricorrente aveva inteso porre riguardo all'opposizione di terzo revocatoria. In tal senso, con il motivo in questione (difettante della necessaria specificità), viene denunciata una questione nuova, nel senso della riconduzione della proposta opposizione di terzo ad un asserito dolo o ad una presunta collusione in suo danno da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Così impostato il motivo, la ricorrente ha, per l'appunto, dedotto - nella presente sede di legittimità - una questione nuova, tale da renderlo inammissibile, a supporto della sua asserita legittimazione ad intervenire in secondo grado, senza, oltretutto, trascurare che - così articolato - con il motivo in questione essa non ha nemmeno contestato la pronuncia della Corte di appello circa l'insussistenza delle condizioni legittimanti una possibile opposizione di terzo ordinaria, né la ritenuta ricollegabilità dell'intervento operato a quello di un intervento meramente adesivo, in quanto tale non legittimante la ricorrente ad intervenire autonomamente nel giudizio di appello (come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza: cfr. Cass. n. 12114/2006 e Cass. n. 16930/2013). 2. In dipendenza dell'inammissibilità del primo motivo, sono da ritenersi inammissibili anche il secondo ed il terzo poiché la loro esaminabilità avrebbe presupposto l'accoglimento del primo sulla legittimazione ad intervenire della Sicilcassa nel giudizio di appello, condizione questa esclusa, ragion per cui - per effetto dell'inammissibilità dell'intervento dichiarata ai sensi dell'art. 344 c.p.c. - come non era legittimata a dedurre censure in grado di appello, altrettanto non possono considerarsi ammissibilmente proposte, nella presente sede di legittimità, censure attinenti ai profili processuali e di merito della causa in questione, iniziata e proseguita tra altre parti. Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione 1. Rileva il collegio che assume rilievo pregiudiziale verificare la sussistenza o meno della tempestività della proposizione di detto ricorso. Orbene, alla stregua delle risultanze documentali processuali, è emerso che la sentenza impugnata è stata notificata dall'appellante al procuratore costituito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione il 12 luglio 2017, nel mentre il controricorso di quest'ultima - contenente il ricorso incidentale - è stato notificato a mezzo pec alle controparti il 20 novembre 2017 (circostanze, oltretutto, ammesse dalla stessa controricorrente), come si evince dall'inerente relata di notifica, e quindi oltre il termine di sessanta giorni di cui agli 325, comma 2, e 326 c.p.c., donde la sua tardività (indipendentemente dal rispetto del termine previsto dall'art. 371, comma 2, c.p.c.). Pertanto, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, ne consegue che il ricorso incidentale perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., così rimanendo preclusa ogni valutazione sulla sua possibile ammissibilità con riferimento al disposto del primo comma dello stesso articolo. La giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 6077/2015 e Cass. n. 17707/2021) è pacifica nel ritenere che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, comma 2, ovvero 327, comma 1, c.p.c., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 371, comma 2, c.p.c. (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale). In altri termini, l'inammissibilità del ricorso principale per cassazione determina - ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. - l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente e cioè oltre il termine breve per impugnare, il cui decorso per il ricorrente incidentale, che abbia notificato la sentenza al procuratore costituito della controparte, inizia, così come per il notificato, dalla data della suddetta notifica trattandosi di termine comune ad entrambe le parti; né in senso preclusivo dell'anzidetta inefficacia rileva la circostanza che il ricorso incidentale sia stato proposto nel termine di cui al primo comma dell'art. 370 c.p.c., costituendo anzi tale tempestività "interna" il presupposto stesso dell'operatività della detta sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione.3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso principale è inammissibile e, di conseguenza, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo formulato dalla [OSCURATO:PERSONA] s. r.l. in liquidazione. Per effetto della soccombenza sia della ricorrente principale che di quella incidentale, ciascuna delle due va condannata - nella misura di cui in dispositivo - al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti (principale e incidentale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo. Condanna ciascuna delle due ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di questo giudizio, che si liquidano, a carico di ognuna, in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva, cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a tit