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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19052/2026

Testo disponibile della fonte

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, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del legale rappresentante pro tempore,-intimata-e nei confronti diSardaleasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-intervenuto-avverso il decreto del Tribunale di Nuoro n. 163/2000 depositato il7/2/2020;Numero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Nuoro, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ammesso al passivo delsocietà di leasing per € 304.358, non ammettendo il residuo importo di €1.596.602,28.2. [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta aSardaleasing s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese; è intervenuta conCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il primo motivo deduce la falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. e 72quater l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la ricorrentesostiene che il Tribunale abbia erroneamente posto il problema in terminidi applicazione dell’art 1526 c.c., quando invece le norme che regolano glieffetti della risoluzione del contratto di locazione finanziaria sono gli artt.72 quater, l.fall., 1, comma 78, l. 208/2015 e 1, commi 136-140, l.124/2017, applicabili, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,anche agli inadempimenti dei contratti di leasing verificatisi primadell’entrata in vigore dei suesposti interventi normativi.1.1 Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 72quater l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averil Tribunale applicato la disciplina cogente contenuta in tale normafallimentare, che consente al concedente di insinuarsi al passivo delNumero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026fallimento anche per i canoni da scadere “attualizzati”, con espressariserva di portar in detrazione da tale suo credito l’importo ricavato con lavendita e/o diversa ricollocazione del riallocazione dell’immobile, una voltache questo sia stato restituito dalla procedura.1.2 Il terzo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto storico(rigetto dell’istanza di rivendica dell’immobile) oggetto di discussione edecisivo per il giudizio concretante vizio motivazionale ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.”.2 Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento volontarioadesivo, depositato in data 5/12/2024, da [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assuntodi aver riacquistato nel corso del giudizio per cassazione il creditoderivante dal contratto di leasing immobiliare n.

I5/132706,precedentemente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale aveva proposto ricorsoper cassazione avverso il decreto n. cronol. 163/2020 del Tribunale diNuoro pubblicato in data 7/2/2020).2.1 Invero, secondo un principio consolidato, in mancanza di un'espressaprevisione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio dicassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibilel'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi dimerito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non visia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019,33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbiariguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022).2.2 Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, in quantoSardaleasing s.r.l., pur avendo partecipato ai giudizi ex artt. 93, 98 e 99l.fall., non aveva più, in pendenza del termine per impugnare il decretocon il quale è stata decisa l’opposizione allo stato passivo, la disponibilitàdel diritto controverso per averlo ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., tanto è vero cheil ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentataNumero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026da [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), società che si era resacessionaria del diritto oggetto di causa.3.

In data 27/4/2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunciasottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di espressa procura arinunciare.4.

Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso(art. 391, comma 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sullespese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte del4.1 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributounificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.,12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] del legale rappresentante pro tempore,-intimata-e nei confronti diSardaleasing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-intervenuto-avverso il decreto del Tribunale di Nuoro n. 163/2000 depositato il7/2/2020;Numero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Nuoro, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ammesso al passivo delsocietà di leasing per € 304.358, non ammettendo il residuo importo di €1.596.602,28.2. [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., succeduta aSardaleasing s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato a tre motivi; il Fallimento non ha svolto difese; è intervenuta conCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo deduce la falsa applicazione degli artt. 1526 c.c. e 72quater l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; la ricorrentesostiene che il Tribunale abbia erroneamente posto il problema in terminidi applicazione dell’art 1526 c.c., quando invece le norme che regolano glieffetti della risoluzione del contratto di locazione finanziaria sono gli artt.72 quater, l.fall., 1, comma 78, l. 208/2015 e 1, commi 136-140, l.124/2017, applicabili, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale,anche agli inadempimenti dei contratti di leasing verificatisi primadell’entrata in vigore dei suesposti interventi normativi.1.1 Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 72quater l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non averil Tribunale applicato la disciplina cogente contenuta in tale normafallimentare, che consente al concedente di insinuarsi al passivo delNumero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026fallimento anche per i canoni da scadere “attualizzati”, con espressariserva di portar in detrazione da tale suo credito l’importo ricavato con lavendita e/o diversa ricollocazione del riallocazione dell’immobile, una voltache questo sia stato restituito dalla procedura.1.2 Il terzo motivo è rubricato “omesso esame circa un fatto storico(rigetto dell’istanza di rivendica dell’immobile) oggetto di discussione edecisivo per il giudizio concretante vizio motivazionale ex art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.”.2 Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento volontarioadesivo, depositato in data 5/12/2024, da [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assuntodi aver riacquistato nel corso del giudizio per cassazione il creditoderivante dal contratto di leasing immobiliare n. I5/132706,precedentemente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale aveva proposto ricorsoper cassazione avverso il decreto n. cronol. 163/2020 del Tribunale diNuoro pubblicato in data 7/2/2020).2.1 Invero, secondo un principio consolidato, in mancanza di un'espressaprevisione normativa che consenta al terzo di prendere parte al giudizio dicassazione, con facoltà di esplicarvi difese, deve ritenersi inammissibilel'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi dimerito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel dirittocontroverso, cui tale facoltà deve però essere riconosciuta solo ove non visia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 25423/2019,33444/2018, 11638/2916) ovvero quando tale costituzione non abbiariguardato il diritto oggetto di cessione (Cass. 6774/2022).2.2 Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, in quantoSardaleasing s.r.l., pur avendo partecipato ai giudizi ex artt. 93, 98 e 99l.fall., non aveva più, in pendenza del termine per impugnare il decretocon il quale è stata decisa l’opposizione allo stato passivo, la disponibilitàdel diritto controverso per averlo ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]., tanto è vero cheil ricorso per cassazione è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentataNumero registro generale 12802/2020Numero sezionale 1977/2026Numero di raccolta generale 19052/2026Data pubblicazione 11/06/2026da [OSCURATO:SOCIETA]. (divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), società che si era resacessionaria del diritto oggetto di causa.3. In data 27/4/2026 la ricorrente ha depositato atto di rinunciasottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di espressa procura arinunciare.4. Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso(art. 391, comma 1, c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedimento sullespese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte del4.1 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributounificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass.,12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.Il Presidente
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