CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cco-ricorrenti-contropro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1658/2023depositata il 23/05/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/20261. - Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eBelli Luciana, soci della società dichiarata fallita, avente per oggetto larevocatoria di n. 29 operazioni di prelievo effettuate dai convenuti per €82.987,00 a titolo di rimborso finanziamento soci, avvenute tra il 17dicembre 2014 e il 21 agosto 2015, accertando che il finanziamento e leoperazioni di rimborso erano avvenuti nella consapevolezza dello stato diinsolvenza della società.2. - La Corte di Appello di Milano ha rigettato l’appello dei soci,ritenendo (per quanto qui rileva) pregiudizievoli per la massa dei creditorii rimborsi così effettuati. In particolare, ha ritenuto che i prelievi inquestione (diversamente ripartiti tra i due soci) fossero provati sulla basedel prospetto finanziamento soci e del partitario, dando maggior rilievo atali documenti in luogo della documentazione bancaria (che indicherebbeprelievi di importo complessivamente inferiore), attesa la genericità dellacontestazione di tali documenti, e tenuto conto del ruolo degli appellanti,la Belli liquidatrice - e quindi soggetto al quale sarebbero riconducibili lescritture - e il Riva socio di maggioranza.3. – Gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a ununico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non ha svolto difese.4. - In data 30 maggio 2025 è stata emessa proposta di decisioneaccelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., in relazione alla quale i ricorrentihanno chiesto la decisione ed hanno poi depositato due memoriesostanzialmente identiche.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e2697 cod. civ. «in relazione alla diversa ripartizione tra i ricorrenti dein. 528/2024 R.G.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/2026prelevamenti effettuati», circostanza che era stata all’originedell’eccezione di indeterminatezza della domanda formulata in primogrado e riproposta in appello come vizio di ultrapetizione. Viene quindiprospettata una diversa ricostruzione dei movimenti, che ridurrebbe irimborsi ad € 39.147,00, sul rilievo che i conteggi effettuati dal giudice diappello sarebbero stati falsati dalla lettura del partitario, documentooggetto di contestazione.2. - La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibili ledoglianze, sulla base delle articolate argomentazioni di seguito trascritte.« Con il primo ed unico motivo le parti ricorrenti contestano la violazionedi legge ex art. 360, comma 1° n.3 con specifico riferimento all'art. 115c.p.c. e all’art. 2697 c.c. in relazione alla diversa ripartizione deiprelevamenti effettuati. In particolare, ritengono che i documenti prodottidal Fallimento siano stati ritualmente e specificatamente contestati anchecon riferimento alla loro efficacia probatoria, nonostante il provvedimentoimpugnato abbia ritenuto meritevole di accoglimento la domandarevocatoria con oggetto le operazioni di prelievo effettuate a titolo dirimborso finanziamento soci da [OSCURATO:PERSONA] per € 16.202,000 e daAntonio Riva per € 66.785,00, per un totale complessivo di € 82.987,00,nel periodo in cui la società già versava in uno stato di crisi irreversibile.Il ricorso presenta profili di possibile infondatezza ai sensi della definizioneanticipata ex art. 380bis c.p.c.In modo generico la censura mira ad una rivalutazione probatoria deglielementi dedotti in giudizio, senza alcuna specifica contestazione dellerisultanze della contabilità societaria, nonostante i ricorrenti rivestano unaposizione qualificata nell’ambito della compagine societaria, in ciòdovendosi aver riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) personefisiche che la rappresentano, sia come amministratori o, come nel caso dispecie, come liquidatori di una s.r.l., conformemente al criterio stabilitodall'art. 1391 c.c. (in tal senso di recente si veda Cass. Sez. 1, Ordinanzan. 528/2024 R.G.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/2026n. 34275 del 24/12/2024). Difatti a riprova della posizione qualificata deiricorrenti, si ripete dagli atti che: ”la Belli ha rivestito il ruolo di liquidatrice(e, pertanto dette scritture sono a lei riconducibili) mentre il Riva, qualesocio di maggioranza, titolare del potere di controllo ex art. 2476 comma2 cc., ha approvato il bilancio 2016 dal quale il debito della società perfinanziamento soci veniva azzerato, coerentemente con le risultanze delpartitario” (pagina 10 provv. impugnato). A fronte degli accertamenti edelle valutazioni del compendio probatorio compiute dalla Corte d’Appello,le doglianze proposte, sotto l’apparenza della formale rubricazione in viziodi violazione di legge, mirano in realtà, prospettando una rivisitazione infatto e una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla qualeè pervenuta la Corte territoriale, ad una non consentita rivalutazione dellaquaestio facti.Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta unostrumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valerela supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettandoesclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti delproprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza escegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis,Cass. n. 27686/2018; 7931/2013; 14233/2015 e 26860/2014).Ad ogni modo, per quanto concerne la fattispecie sub iudice, ilprovvedimento l’ha correttamente enucleata nell’alveo di un attodispositivo di carattere patrimoniale pregiudizievole verso i creditori,idoneo in concreto a diminuire o ridurre la generica garanzia patrimonialedi cui all’art. 2740 c.c., così da ritenere meritevole di accoglimento ladomanda revocatoria proposta dalla curatela ai sensi dell’art. 2901 c.c. eart. 66 l.f.n. 528/2024 R.G.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/2026In linea generale, è indirizzo acquisito che “In tema di finanziamenti deisoci in favore della società, l'azione del curatore volta ad ottenere larestituzione del rimborso, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensìdi revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c.(ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso estabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis” (Cass. Sez.1, Sentenza n. 15196 del 30/05/2024). In secondo luogo, quanto allasussistenza dell’eventus damni, considerato che la revocatoria ordinaria exart. 66 l.fall. ha natura derivata rispetto all'azione ex art. 2901 c.c.,soggiace a presupposti identici, la cui prova, tuttavia, deve essere fornitadal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista perl'actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte delcreditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola,incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo èsufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 28286 del 09/10/2023). Tale onere è stato assolto dalcuratore che ha provato la preesistenza dei crediti ammessi al passivorispetto agli atti revocandi, tali da pregiudicare in concreto le ragionicreditorie. E difatti il provvedimento ha motivato (pagina 7): “ Nella speciegli atti dispositivi che si inquadrano per complessivi euro 82.987,00 nelperiodo 17-12-14/21-8-15, hanno determinato una variazione quantitativadel patrimonio del debitore rendendo il recupero coattivo del credito piùincerto difficoltoso”. Da ultimo è emerso in sede di ricostruzioneprobatoria che i ricorrenti non potessero ignorare la circostanza che lasocietà all’epoca della restituzione dei finanziamenti in parola non avesseun patrimonio netto positivo, come del resto risulta da numerosi indiciindiziari: 1) le scritture contabili societarie, da cui si evinceva che già dal2012 la Fallita esprimeva un risultato economico di gestione compatibilecon uno stato di crisi, “chiudendo inoltre in perdita tutti gli esercizi apartire dal 2013 fino alla data di fallimento”; 2) la circostanza secondo cuin. 528/2024 R.G.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/2026nell’esercizio 2015 la società registrava perdite per oltre 383.000 euro, edera stata messa in liquidazione e con un valore della produzione azzerato;3) l’irrilevanza dello stato di società formalmente inattiva prima delcompimento degli atti revocandi, in quanto tale stato di fatto della societàunita alla sussistenza di cospicue poste passive avvalora ancor di più laplausibile sussistenza dell’intento fraudolento connesso al compimentodell’atto pregiudizievole avvenuto in un momento temporalmentesuccessivo».3. - In memoria i ricorrenti osservano come la censura investa «ilcriterio giuridico» adottato dal giudice al fine di «ritenere raggiunta laprova in ordine all’esatta quantificazione e imputazione dei prelievi», cheprocede da una informazione probatoria - quella risultante dalladocumentazione bancaria - che la stessa Corte di Appello avrebbe ritenutoinsufficiente, ma corroborata dalla genericità della contestazione delpartitario da parte dei ricorrenti, che erano soggetti qualificati (il Rivasocio di maggioranza e la Belli liquidatrice). Osservano i ricorrenti chel’omessa valutazione della loro contestazione relativa a taledocumentazione avrebbe comportato una inversione dell’onere dellaprova, privandoli della possibilità di contestare le scritture contabili efacendo assurgere il bilancio a una sorta di confessione stragiudiziale.4. - Il collegio condivide e fa propria la proposta di decisioneaccelerata, poiché il motivo di ricorso è squisitamente incentrato sullavalutazione di prove da parte del giudice del merito, potendosi porre untema di inversione dell’onere della prova solo qualora il giudice valutiprove non dedotte dalle parti, le disponga d’ufficio fuori dei casi previstidalla legge, ovvero disattenda delle prove legali (Cass. n. 6774/2022).5. - Nella specie, la Corte di Appello ha confermato l’importo deirimborsi sulla base del partitario e del prospetto finanziamento soci (doc.20, 21). La sentenza impugnata ha, in dettaglio, ritenuto generica lacontestazione della contabilità, «specialmente considerando che provienen. 528/2024 R.G.Numero registro generale 528/2024Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 9204/2026Data pubblicazione 11/04/2026da soggetti qualificati». E’, pertanto, la genericità della contestazione degliappellanti, i quali rivestivano un ruolo decisivo all’interno della societàanche ai fini amministrativi, che ha fatto propendere il giudice di appelloper la valorizzazione di tale documentazione in luogo di quella bancaria. Leconsiderazioni contenute nella memoria illustrativa confermano, pertanto,che la censura è incentrata sulla scelta e sulla valutazione degli elementidi prova operata dal giudice di appello (a questi spettante) idonei acomprovare la movimentazione del conto finanziamento soci.6. - Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile in conformità allaproposta di definizione accelerata. Nulla per le spese, in assenza dicostituzione dell’intimato, né in punto condanna ex art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., mentre va disposta la condanna a termini del successivoquarto comma, come da dispositivo.7. - Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti alpagamento all’importo di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.Dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, peril versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/03/2026.La PresidentePaola Vellan. 528/2024 R.G.