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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10895/2026

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–controAgenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentate edifese dall’Avvocatura generale dello Stato–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 2980/2024 depositata il 9 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dal ConsigliereStefania BilliNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026La controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento (n. 028 202290056527 32/000) riguardante una pluralità di cartelle di pagamento,analiticamente descritte nell’intestazione della sentenza impugnata, emessedall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) nei confronti diEufrasia Cannolicchio (d’ora in poi ricorrente) per la somma complessiva dieuro 454.696,31.La CTP ha accolto parzialmente il ricorso sul presupposto che, pur restandoferma la regolare notifica delle cartelle di pagamento originarie, dallanotifica delle stesse alla successiva notifica dell’intimazione di pagamenton. 028 2022 90056527 32/000, era trascorso – sia per i tributi locali cheper i tributi erariali – il termine di prescrizione previsto dalla normativa (art.2948 c.c. e art. dall’art. 2946 c.c.).La CTR ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate eRiscossione di Caserta sulla base delle seguenti ragioni:- l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato prova di aver regolarmentenotificato in data 22.11.2016 l’intimazione di pagamento n.02820169010686667000, avente ad oggetto le medesime pretesecreditorie di cui alle cartelle esattoriali sopra richiamate.

La predettaintimazione di pagamento, infatti, è stata notificata a mezzo deposito allacasa comunale di Aversa in data 31.10.2016 stante l’assenza deldestinatario e invio della Cad a mezzo raccomandata consegnata in data22.11.2026 a familiare convivente.- deve essere rigettata l’eccezione di disconoscimento della firma appostasull’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale vienenotifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnatoall'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso diricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma deldestinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia statoconsegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario traquelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, laNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie delData pubblicazione 23/04/2026destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso nonsia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualitàdel consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità dicui all'art. 160 c.p.c.” (Cass. civ., Sez.

VI - 5, Ordinanza, 23/08/2022,n. 25165).- nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avvisodi ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino aquerela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, perdelega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attivitànotificatoria che è stato incaricato di eseguire.

Ne consegue, da un lato,che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agentepostale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forzacertificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di unavviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, inparticolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso,ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione dellanotificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela difalso." (Cass. civ., Sez.

V, Ordinanza, 13/04/2022, n. 12111);- non risulta che l’appellata abbia presentato istanza di querela di falso ein tema di prova documentale, l'onere del disconoscimento deve essereassolto in modo specifico già in primo grado ed eventualmente soloreiterato nel grado di appello.

La querela di falso va proposta innanzi algiudice ordinario e solo in questo caso vale la previsione speciale di cuiall'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 per cui la Corte tributaria dispone lasospensione del processo quando è presentata querela di falso o deveessere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitàdelle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;- con riferimento al disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimentorispetto all’originale è sufficiente riportare il consolidato orientamentoNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026giurisprudenziale secondo cui: "In tema di notificazione a mezzo posta,Data pubblicazione 23/04/2026il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima streguadell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova exart. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti chel'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché ildestinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto aproporre querela di falso nei confronti di detto atto."- così Cass. Civ.sent. n. 14574 del 06.06.2018;- le medesime osservazioni dovevano valere anche per le contestazionisollevate in ordine alla distinta di partenza delle raccomandate ed allarelata di notifica, in quanto del tutto generiche;- con riferimento al disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimentorispetto all’originale è sufficiente riportare il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui: "In tema di notificazione a mezzo posta,il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima streguadell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova exart. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti chel'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché ildestinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto aproporre querela di falso nei confronti di detto atto."- così Cass. Civ.sent. n. 14574 del 06.06.2018;- gli indici di presunta inaffidabilità della copia della distinta delleraccomandate e dell’avviso di ricevimento non erano suffragati daconferenti elementi di prova, in quanto sulla distinta analitica erachiaramente leggibile anche il nominativo dell’appellata, mentre il timbropostale con la data di ricezione era ben leggibile «sull’avviso diricevimento (Cad).»- lo stesso disconoscimento dell’appellata della copia dell’avviso diricevimento è contraddittorio in quanto, da un lato, si contesta che ladicitura “consegna a mani del familiare convivente”, di cui non è leggibileNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026la sottoscrizione, né è rapportabile, volendo darne interpretazione, aifamiliari che dallo stato di famiglia storico, sono conviventi conl’appellata. e, dall’altro, eccepisce che la stessa comunicazione, non riporta la sottoscrizione di colui che avrebbe ricevuto lacomunicazione medesima. , per cui non è chiaro se per l’appellato lafirma del familiare che ha ricevuto l’atto c’è, ma viene disconosciuta, omanchi del tutto;- deve, pertanto, ritenersi acquisita la circostanza della intervenuta notificadell’atto di intimazione pagamento in data 22.11.2016.- la notifica è, pertanto, regolare e stante la irretrattabilità del credito ancheper le cartelle già prescritte alla data del 2016 la mancata impugnazionedetermina l’effetto ulteriore della interruzione della prescrizione (cosìnella pronuncia impugnata).La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.Le controparti hanno resistito con controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio per tardiva proposizione del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Occorre preliminarmente dare atto della tardiva costituzione dellecontroricorrenti, in quanto hanno depositato il controricorso in data17.1.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 28.11.2024.2.

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha attribuito valore diprova legale alle risultanze dell’avviso di ricevimento relativo allaraccomandata con cui l’agente della riscossione aveva dato comunicazionealla contribuente della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., omettendodi valutare «gli elementi che erano stati attinti dalle contestazionedell’appellata» in ragione dell’omessa proposizione della querela di falso.Numero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026Deduce, in particolare, che la Corte di merito, non si è avveduta che: a)nella specie, non si trattava di una notificazione realizzata a mezzo delservizio postale, bensì di una notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140c.p.c.; b) la sottoscrizione illeggibile presente sull’avviso di ricevimentorisulta essere stata apposta nello spazio accanto alla casella relativa al“familiare convivente”, il cui riquadro risulta sbarrato dall’agente postale;c) la contestazione sollevata dall’appellata era finalizzata, non già, acontestare la veridicità di quanto l’agente postale aveva attestato esserestato a lui dichiarato (cd. elemento estrinseco), bensì la veridicità delcontenuto di tale dichiarazione (cd. contenuto intrinseco) e, cioè,l’effettiva esistenza di un rapporto di parentela e convivenza della persona- rimasta peraltro non identificata - alla quale era stata consegnata lacomunicazione relativa alla notificazione ex art. 140 c.p.c. edall’espletamento delle formalità previste da tale disposizione normativa.3.

Il motivo è, in parte inammissibile, e, in parte, infondato.Va premesso che costituisce principio consolidato in sede di legittimità,quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione dellaviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile, ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suoprudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento.La violazione dell'art. 116 c.p.c., disposizione che sancisce il principio dellalibera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ricorre,infatti, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenzadi una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valutisecondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoriaNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026soggetta ad un diverso regime (Cass., n. 18092/2020; Sez.

U, n.Data pubblicazione 23/04/202620867/2020, Cass. n. 16016/2021, Cass. 6774/2022).Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, non avendo il giudiceassegnato prova legale alla documentazione esaminata, ma valutato lastessa in concreto e ritenuto la notifica correttamente eseguita e nonfondati i rilievi mossi dalla contribuente.4.

Con la doglianza enucleata sotto la lettera a), l’istante assume che non sitrattava di una notificazione realizzata per mezzo del servizio postale,bensì di una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.La censura, da un lato, difetta di autosufficienza, non avendo illustrato nelricorso il contenuto rilevante dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata (CAD) e, per altro verso, nemmeno chiarisce le ragioni perle quali tale la dedotta modalità di notifica (art. 140 c.p.c.) avrebberipercussioni sul regime probatorio che disciplina la suddettaraccomandata.[OSCURATO:PERSONA] ha posto a base della sua valutazione l’esame dell’avvisodi ricevimento della predetta comunicazione di avvenuto deposito ed intale verifica, al netto di accertamenti fattuali qui non sindacabili con ilcanone censorio prescelto, ha applicato i principi più volte espressi daquesta Corte e che vanno ribaditi, confermando che la raccomandata conla quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendofinalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non èsoggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, masolo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dalregolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussistealcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio deldestinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla personarinvenuta dall'ufficiale postale, contando l'attestazione sull'avviso diricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982.Così come, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario apersona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafiaNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026illeggibile, nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di personaData pubblicazione 23/04/2026delegata' e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postalea persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma2, della legge n. 890 del 1982 (persona di famiglia), la consegna deveritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, comedetto fino a querela di falso (v., amplius, Cass. n. 31395/2025, cherichiama Cass.

S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 25165/2022; Cass. n.24497/2024).5.

Per i motivi sopra esposti non ha fondamento neanche la doglianza sublett. b) (la sottoscrizione illeggibile presente sull’avviso di ricevimentorisulterebbe essere stata apposta nello spazio accanto alla casella relativaal “familiare convivente”, il cui riquadro risulta sbarrato dall’agentepostale), stante, alla luce dei predetti principi, l’irrilevanza dell’illeggibilitàdella firma.6.

Infondata è, poi, la doglianza di cui alla lettera c).

Con essa si evidenziache la censura ricadeva sulla veridicità del contenuto della dichiarazionericevuta dall’agente postale e dallo stesso riportata (cd. contenutointrinseco).

La ricorrente sostiene di avere contestato l’effettiva esistenzadi un rapporto di parentela e convivenza della persona - rimasta peraltronon identificata - alla quale era stata consegnata la comunicazione relativaalla notificazione ex art. 140 c.p.c.A volere superare il deficit sopra evidenziato della mancata trasposizionedella relata di notifica nel ricorso, si ricorda che il destinatario che intendacontestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd.raccomandata informativa deve proporre querela di falso (cfr. tra le tanteCass. n. 31395/2025, cit.)Si osserva, infine, che la CTR si è fatta carico di esaminare, come risultadalla motivazione sopra riportata, il disconoscimento e la cd. provacontraria e quindi la contestazione del contenuto intrinseco deldocumento, reputandola contraddittoria e quindi non persuasiva.

Si tratta,quindi, di una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede.7.

Ne consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/20268.

Non deve provvedersi sulle spese, stante la tardiva e, dunque,Data pubblicazione 23/04/2026inammissibile costituzione delle controricorrenti.9.

La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c.; tuttavia, non seguela condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, stante l’inammissibilecostituzione delle controricorrenti.Deve invece procedersi alla condanna di cui all’art. 96, quarto commac.p.c., in quanto sanzione disposta a favore della collettività e non giàdella parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma,c.p.c. (v.

Cass. 27947/2023 e Cass. n. 5243/2024).

P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile la costituzione delle controricorrenti,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di 3.000,00 €.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–controAgenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, rappresentate edifese dall’Avvocatura generale dello Stato–controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, n. 2980/2024 depositata il 9 febbraio 2024.Udita la relazione svolta nella udienza del 12 febbraio 2026 dal ConsigliereStefania BilliNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026La controversia ha ad oggetto un’intimazione di pagamento (n. 028 202290056527 32/000) riguardante una pluralità di cartelle di pagamento,analiticamente descritte nell’intestazione della sentenza impugnata, emessedall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente) nei confronti diEufrasia Cannolicchio (d’ora in poi ricorrente) per la somma complessiva dieuro 454.696,31.La CTP ha accolto parzialmente il ricorso sul presupposto che, pur restandoferma la regolare notifica delle cartelle di pagamento originarie, dallanotifica delle stesse alla successiva notifica dell’intimazione di pagamenton. 028 2022 90056527 32/000, era trascorso – sia per i tributi locali cheper i tributi erariali – il termine di prescrizione previsto dalla normativa (art.2948 c.c. e art. dall’art. 2946 c.c.).La CTR ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate eRiscossione di Caserta sulla base delle seguenti ragioni:- l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha dato prova di aver regolarmentenotificato in data 22.11.2016 l’intimazione di pagamento n.02820169010686667000, avente ad oggetto le medesime pretesecreditorie di cui alle cartelle esattoriali sopra richiamate. La predettaintimazione di pagamento, infatti, è stata notificata a mezzo deposito allacasa comunale di Aversa in data 31.10.2016 stante l’assenza deldestinatario e invio della Cad a mezzo raccomandata consegnata in data22.11.2026 a familiare convivente.- deve essere rigettata l’eccezione di disconoscimento della firma appostasull’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale vienenotifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnatoall'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso diricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma deldestinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia statoconsegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario traquelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, laNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie delData pubblicazione 23/04/2026destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso nonsia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualitàdel consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità dicui all'art. 160 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 23/08/2022,n. 25165).- nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avvisodi ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino aquerela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, perdelega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza della citata L. n. 890 del1982, art. 1, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attivitànotificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato,che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agentepostale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forzacertificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di unavviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, inparticolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso,ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione dellanotificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela difalso." (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/04/2022, n. 12111);- non risulta che l’appellata abbia presentato istanza di querela di falso ein tema di prova documentale, l'onere del disconoscimento deve essereassolto in modo specifico già in primo grado ed eventualmente soloreiterato nel grado di appello. La querela di falso va proposta innanzi algiudice ordinario e solo in questo caso vale la previsione speciale di cuiall'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 per cui la Corte tributaria dispone lasospensione del processo quando è presentata querela di falso o deveessere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitàdelle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio;- con riferimento al disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimentorispetto all’originale è sufficiente riportare il consolidato orientamentoNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026giurisprudenziale secondo cui: "In tema di notificazione a mezzo posta,Data pubblicazione 23/04/2026il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima streguadell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova exart. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti chel'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché ildestinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto aproporre querela di falso nei confronti di detto atto."- così Cass. Civ.sent. n. 14574 del 06.06.2018;- le medesime osservazioni dovevano valere anche per le contestazionisollevate in ordine alla distinta di partenza delle raccomandate ed allarelata di notifica, in quanto del tutto generiche;- con riferimento al disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimentorispetto all’originale è sufficiente riportare il consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui: "In tema di notificazione a mezzo posta,il duplicato dell'avviso di ricevimento, alla medesima streguadell'originale, ha natura di atto pubblico e, pertanto, fa piena prova exart. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti chel'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso diricevimento, attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché ildestinatario che intenda contestare l'avvenuta notificazione è tenuto aproporre querela di falso nei confronti di detto atto."- così Cass. Civ.sent. n. 14574 del 06.06.2018;- gli indici di presunta inaffidabilità della copia della distinta delleraccomandate e dell’avviso di ricevimento non erano suffragati daconferenti elementi di prova, in quanto sulla distinta analitica erachiaramente leggibile anche il nominativo dell’appellata, mentre il timbropostale con la data di ricezione era ben leggibile «sull’avviso diricevimento (Cad).»- lo stesso disconoscimento dell’appellata della copia dell’avviso diricevimento è contraddittorio in quanto, da un lato, si contesta che ladicitura “consegna a mani del familiare convivente”, di cui non è leggibileNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026la sottoscrizione, né è rapportabile, volendo darne interpretazione, aifamiliari che dallo stato di famiglia storico, sono conviventi conl’appellata. e, dall’altro, eccepisce che la stessa comunicazione, non riporta la sottoscrizione di colui che avrebbe ricevuto lacomunicazione medesima. , per cui non è chiaro se per l’appellato lafirma del familiare che ha ricevuto l’atto c’è, ma viene disconosciuta, omanchi del tutto;- deve, pertanto, ritenersi acquisita la circostanza della intervenuta notificadell’atto di intimazione pagamento in data 22.11.2016.- la notifica è, pertanto, regolare e stante la irretrattabilità del credito ancheper le cartelle già prescritte alla data del 2016 la mancata impugnazionedetermina l’effetto ulteriore della interruzione della prescrizione (cosìnella pronuncia impugnata).La ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.Le controparti hanno resistito con controricorso.Ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il consigliere delegato ha proposto ladefinizione anticipata del giudizio per tardiva proposizione del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione del ricorso e depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Occorre preliminarmente dare atto della tardiva costituzione dellecontroricorrenti, in quanto hanno depositato il controricorso in data17.1.2025, mentre il ricorso è stato notificato il 28.11.2024.2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha attribuito valore diprova legale alle risultanze dell’avviso di ricevimento relativo allaraccomandata con cui l’agente della riscossione aveva dato comunicazionealla contribuente della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., omettendodi valutare «gli elementi che erano stati attinti dalle contestazionedell’appellata» in ragione dell’omessa proposizione della querela di falso.Numero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026Data pubblicazione 23/04/2026Deduce, in particolare, che la Corte di merito, non si è avveduta che: a)nella specie, non si trattava di una notificazione realizzata a mezzo delservizio postale, bensì di una notificazione eseguita, ai sensi dell’art. 140c.p.c.; b) la sottoscrizione illeggibile presente sull’avviso di ricevimentorisulta essere stata apposta nello spazio accanto alla casella relativa al“familiare convivente”, il cui riquadro risulta sbarrato dall’agente postale;c) la contestazione sollevata dall’appellata era finalizzata, non già, acontestare la veridicità di quanto l’agente postale aveva attestato esserestato a lui dichiarato (cd. elemento estrinseco), bensì la veridicità delcontenuto di tale dichiarazione (cd. contenuto intrinseco) e, cioè,l’effettiva esistenza di un rapporto di parentela e convivenza della persona- rimasta peraltro non identificata - alla quale era stata consegnata lacomunicazione relativa alla notificazione ex art. 140 c.p.c. edall’espletamento delle formalità previste da tale disposizione normativa.3. Il motivo è, in parte inammissibile, e, in parte, infondato.Va premesso che costituisce principio consolidato in sede di legittimità,quello per cui, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione dellaviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile, ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suoprudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento.La violazione dell'art. 116 c.p.c., disposizione che sancisce il principio dellalibera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ricorre,infatti, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenzadi una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valutisecondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoriaNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026soggetta ad un diverso regime (Cass., n. 18092/2020; Sez. U, n.Data pubblicazione 23/04/202620867/2020, Cass. n. 16016/2021, Cass. 6774/2022).Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, non avendo il giudiceassegnato prova legale alla documentazione esaminata, ma valutato lastessa in concreto e ritenuto la notifica correttamente eseguita e nonfondati i rilievi mossi dalla contribuente.4. Con la doglianza enucleata sotto la lettera a), l’istante assume che non sitrattava di una notificazione realizzata per mezzo del servizio postale,bensì di una notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.La censura, da un lato, difetta di autosufficienza, non avendo illustrato nelricorso il contenuto rilevante dell’avviso di ricevimento dellaraccomandata (CAD) e, per altro verso, nemmeno chiarisce le ragioni perle quali tale la dedotta modalità di notifica (art. 140 c.p.c.) avrebberipercussioni sul regime probatorio che disciplina la suddettaraccomandata.[OSCURATO:PERSONA] ha posto a base della sua valutazione l’esame dell’avvisodi ricevimento della predetta comunicazione di avvenuto deposito ed intale verifica, al netto di accertamenti fattuali qui non sindacabili con ilcanone censorio prescelto, ha applicato i principi più volte espressi daquesta Corte e che vanno ribaditi, confermando che la raccomandata conla quale viene data notizia del deposito nella casa comunale, avendofinalità informativa e non tenendo luogo dell'atto da notificare, non èsoggetta alle disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, masolo alle disposizioni relative alla raccomandata ordinaria disciplinate dalregolamento postale; pertanto, fatta salva querela di falso, non sussistealcun profilo di nullità ove essa venga consegnata nel domicilio deldestinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla personarinvenuta dall'ufficiale postale, contando l'attestazione sull'avviso diricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito lanotificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982.Così come, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario apersona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafiaNumero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/2026illeggibile, nello spazio relativo alla 'firma del destinatario o di personaData pubblicazione 23/04/2026delegata' e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postalea persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma2, della legge n. 890 del 1982 (persona di famiglia), la consegna deveritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, comedetto fino a querela di falso (v., amplius, Cass. n. 31395/2025, cherichiama Cass. S.U., n. 9962/2010; Cass. n. 25165/2022; Cass. n.24497/2024).5. Per i motivi sopra esposti non ha fondamento neanche la doglianza sublett. b) (la sottoscrizione illeggibile presente sull’avviso di ricevimentorisulterebbe essere stata apposta nello spazio accanto alla casella relativaal “familiare convivente”, il cui riquadro risulta sbarrato dall’agentepostale), stante, alla luce dei predetti principi, l’irrilevanza dell’illeggibilitàdella firma.6. Infondata è, poi, la doglianza di cui alla lettera c). Con essa si evidenziache la censura ricadeva sulla veridicità del contenuto della dichiarazionericevuta dall’agente postale e dallo stesso riportata (cd. contenutointrinseco). La ricorrente sostiene di avere contestato l’effettiva esistenzadi un rapporto di parentela e convivenza della persona - rimasta peraltronon identificata - alla quale era stata consegnata la comunicazione relativaalla notificazione ex art. 140 c.p.c.A volere superare il deficit sopra evidenziato della mancata trasposizionedella relata di notifica nel ricorso, si ricorda che il destinatario che intendacontestare l'avvenuta sottoscrizione dell'avviso di ricezione della cd.raccomandata informativa deve proporre querela di falso (cfr. tra le tanteCass. n. 31395/2025, cit.)Si osserva, infine, che la CTR si è fatta carico di esaminare, come risultadalla motivazione sopra riportata, il disconoscimento e la cd. provacontraria e quindi la contestazione del contenuto intrinseco deldocumento, reputandola contraddittoria e quindi non persuasiva. Si tratta,quindi, di una valutazione di merito non sindacabile nella presente sede.7. Ne consegue il rigetto del ricorso.Numero registro generale 26203/2024Numero sezionale 1408/2026Numero di raccolta generale 10895/20268. Non deve provvedersi sulle spese, stante la tardiva e, dunque,Data pubblicazione 23/04/2026inammissibile costituzione delle controricorrenti.9. La decisione del Collegio è conforme alla proposta di definizioneaccelerata, formulata, ai sensi dell’art. 380 bis, c.p.c.; tuttavia, non seguela condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, stante l’inammissibilecostituzione delle controricorrenti.Deve invece procedersi alla condanna di cui all’art. 96, quarto commac.p.c., in quanto sanzione disposta a favore della collettività e non giàdella parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma,c.p.c. (v. Cass. 27947/2023 e Cass. n. 5243/2024). P.Q.Mla Corte dichiara inammissibile la costituzione delle controricorrenti,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente, ai sensi del terzo commadell’art. 380-bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di 3.000,00 €.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso il 12 febbraio 2026.Il PresidenteUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 10895/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris