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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27947/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24601/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Gemma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 2971 /20 20 , depositatail 18 giugno 2020 .

Oggetto Cassazione – Ricorso – Improcedibilità -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ettore ed [OSCURATO:PERSONA] (nessuno dei quali svolge difese nella presente sede), per la cassazione della sentenza n. 2971/2020, depositata il 18 giugno 2020, con la quale la Corte d’appello di Roma, in controversia locatizia, ha rigettato il gravame da essa proposto avverso la decisione di primo grado ad essa sfavorevole; in data 23 marzo 2023 è stata comunicata ai difensori della ricorrente proposta di definizione accelerata, ex art. 380 - bis cod. proc. civ.( nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 , applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6, di esso), con pronuncia di improcedibilità,sulla base della seguente motivazione: « … nel ricorso si asserisce che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 19 giugno 2020; «… dall’esame degli atti risulta depositata soltanto copia autentica della sentenza senza la relata dell’indicata notificazione; «… la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013) con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, che è stata il 18 giugno 2020, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando il decorso del temine breve da essa, atteso che il ricorso è stato notificato in data 18 settembre 2020, mentre il termine – al lordo dei 31 giorni della sospensione feriale - scadeva il 17 settembre; «… dunque, … sussiste improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., n. 21349 del 2022)»; in data 19 aprile 2023 è stata depositata rituale e tempestiva «istanza per la decisione del ricorso»,corredata da «nuova» procura;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con la menzionata istanza ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., parte ricorrente osserva che la proposta di definizione anticipata «non ha tenuto conto che lo scopo di documentare la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza è stato comunque raggiunto mediante l’attestazione di conformità, depositata unitamente alla copia della gravata sentenza, prodotta con il ricorso e nella quale è stato attestato, dal … procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], che detta sentenza gli è stata notificata, da parte resistente, in data 19giugno 2020»; richiamando il precedente di Cass. n. 1498 del 18 / / 2023, e gli ivi evocatiarresti di Cass. Sez.

U. n. 8312 del 25 / 03 / 2019 e n. 3727 del 12/02/2021, argomenta che, «per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, sarà onere del ricorrente depositare, sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata.

Principio, quest’ultimo che, anche in conformità al disposto dell’art. 6 § 1 CEDU, si ritiene applicabile anche al caso in esame, nel quale, come anticipato, è stata depositata, nel fascicolo del ricorso, l’attestazione di conformità, ma non la relata di notificazione della gravata sentenza»; ritiene il Collegio che, in piena conformità della proposta di definizione anticipata, i cui fondamenti fattuali e giuridici non sono scalfiti dalle inconsistenti argomentazioni svolte nella su riferita istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, a causa del mancato deposito, da parte de lla ricorrent e , unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in ricorso, essere stata effettuata in data 19 giugno 2020), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.; il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso), ma vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico, ma non anche alcuna relata della notifica; ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 18 settembre 2020, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (18 giugno2020), come rilevato dalla PdA; in tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte; secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve.

Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez.

U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis , Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015); con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez.

U. n. 10648 del 02/05/2017); è stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuoridi ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751;15/09/2017, n. 21386); da ultimo, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez.

U. n. 21349 del 06/07/2022): con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare; alla luce di tali interventi il quadro di riferimento può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, cod. proc. civ.); c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. : Cass. Sez.

U. n. 21349 del 2022, cit.); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013); tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Unite in materia, rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez.

U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez.

U. n. 8312 del 25/03/2019, quest’ultima richiamata dalla ricorrente nella richiesta di definizione, unitamente ad altre due pronunce ad essa conformi, tutte relative però al caso, ben diverso da quello in esame, del mancato deposito della asseverazione di conformità della copia analogica della relata di notifica effettuata a mezzo p.e.c. e dei relativi messaggi di posta elettronica certificata); invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea con la relata di notificazione , mancante, tuttavia, di asseverazione di conformità all’originale digitale; in tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica; è dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata); e nella specie, giova ribadire, quel che non risulta depositata nei termini, neppure in via telematica, non è l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica; dall'esame del fascicolo di causa, come detto, si evince che la ricorrente non ha depositato tale relata , nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 369 9 c.p.c., comma 1), nessun rilievo potendo assumere il suo successivo, ma tardivo, deposito in allegato alla richiesta di definizione ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. e/o a mezzo posta solo in data 18 settembre 2020, sicché a quella data era già decorso –al lordo della sospensione feriale, come rilevato dalla PdA - il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 18 giugno 202 0 ) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v.

Cass. 10/07/2013, n. 17066); la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; manifestamente infondata è in particolare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c. ivi dedott a , in relazione agli artt. 3e 24 Cost . o alla norma int erposta dell’art. 6 CEDU, per la disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di mancata notifica della sentenza d’appello, nella quale non si richiede alc una attestazione riguardo alla mancatanotificazione della sentenza gravata; al riguardo è quasi banale rilevare che nessuna disparità di trattamento può mai predicarsi in presenza di situazioni la cui radicale differenza è appunto rappresentata dall’evento — presente nella prima e mancante nella seconda e di rilevanza scriminante nella disciplina che presiede alla formazione del giudicato —della avvenuta notifica della sentenza; è poi appena il caso di rilevare, ribadendo quanto già sopra evidenziato, che al contrario di quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, l’onere la cui inosservanza comporta nella specie la l’improcedibilità del ricorso è posto a tutela del giudicato e de lla sua tempestiva verifica in limine litis: valori cui è a propria volta sottesa l’esigenza, di rilievo pubblicistico, di certezza delle relazionigiuridiche, tutelata dai principi del giusto processo, codificato dal novellato 111 Cost., e costantemente riconosciut a anche dalla giurisprudenza convenzionale come funzionale alrispetto del disposto di cui all’art. 6 [OSCURATO:PERSONA] (v.

Corte EDU 05 /10/2017 , 32269, Mazzeo c.

Italia ; 20/10/2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c.

Turchia, punto 57 ; 06/10/2011, Agrokompleks c.

Ucraina, punto 144; 28/10/1999, Brumărescu c.

Romania, punto61); non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese; ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»; la norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta; è però giocoforza ritenere che, per l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., per ragioni legate al modo stesso di funzionare dell’effetto processuale ivi previsto, non sarà sufficiente la sola decisione in conformità alla proposta ma sarà necessario anche che ricorra una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per la carenza di svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte di alcuno degli intimati; da tale presupposto reputa, invece , il Collegio possa e debba prescindersi per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.; nonostante anche quest’ultima innovativa previsione sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dell o stesso art. 96 e, dunque, supponga che la controparte sia “costituita”, nel caso in esame (ossia quello d ella decisione conforme alla proposta ex art. 380 - bis , terzo comma) appare consentito prescinderne, dal momento che a que i presuppost i si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380 - bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta; ove si verifichi tale evenienza il terzo comma dell’art. 380 - bis prevede, infatti, senza mediazione di alcun’altra verifica, l’«applicazione» dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., utilizzando una locuzione che chiaramente evoca direttamente l’azione performativa che detta norma demanda al giudice, piuttosto chela fattispecie legale da essa presupposta; del resto, una diversa interpretazione priverebbe la previsione di cui all’art. 380-bis, terzo comma, in gran parte se non del tutto di significato, almeno nella parte in cui richiama il quarto comma dell’art. 96, essendo evidente che, anche se quel richiamo mancasse , la Corte, chiamata a pronunciarsi a seguito di istanza di definizione ex art. 380-bis, secondo comma, potrebbe comunque pronunciare , «nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma», condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende; l’art. 380-bis, terzo comma, recupera dunque , in parte qua , un ben distinguibile spazio prescrittivo autonomo, coerente con l’obiettivo della novella, solo ove per la condanna prevista dal richiamato quarto comma dell’art. 96 si prescinda dai casi ivi previsti in presenza del diverso e autosufficiente presupposto, che a quelli si sostituisce, della decisione conforme alla proposta, non potendosi invece una sostanziale differenza ricavarsi, almeno sul piano testuale, dall’uso dell’indicativo «applica», atteso che anche il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. coniuga allo stesso modo il verbo che prescrive l’azione demandata al giudice («condanna»); varrà aggiungere che in favore di tale esegesi militano,da un lato, la ratio della disposizione in esame che, diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata,prescinde dalla costituzione dell’intimato e non può certo ritenersi meno avvertita nel caso in cui tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto); dall’altro , il rilievo che quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma; P.Q.M. dichiara improcedibileil ricorso.

Condanna laricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 - bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro

3.000. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24601/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Gemma, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma , n. 2971 /20 20 , depositatail 18 giugno 2020 . Oggetto Cassazione – Ricorso – Improcedibilità -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre mezzi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ettore ed [OSCURATO:PERSONA] (nessuno dei quali svolge difese nella presente sede), per la cassazione della sentenza n. 2971/2020, depositata il 18 giugno 2020, con la quale la Corte d’appello di Roma, in controversia locatizia, ha rigettato il gravame da essa proposto avverso la decisione di primo grado ad essa sfavorevole; in data 23 marzo 2023 è stata comunicata ai difensori della ricorrente proposta di definizione accelerata, ex art. 380 - bis cod. proc. civ.( nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 , applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6, di esso), con pronuncia di improcedibilità,sulla base della seguente motivazione: « … nel ricorso si asserisce che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata il 19 giugno 2020; «… dall’esame degli atti risulta depositata soltanto copia autentica della sentenza senza la relata dell’indicata notificazione; «… la c.d. prova di resistenza (Cass. n. 17066 del 2013) con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, che è stata il 18 giugno 2020, non consente di considerare tempestivo il ricorso calcolando il decorso del temine breve da essa, atteso che il ricorso è stato notificato in data 18 settembre 2020, mentre il termine – al lordo dei 31 giorni della sospensione feriale - scadeva il 17 settembre; «… dunque, … sussiste improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma n. 2 c.p.c. (Cass., Sez. Un., n. 21349 del 2022)»; in data 19 aprile 2023 è stata depositata rituale e tempestiva «istanza per la decisione del ricorso»,corredata da «nuova» procura;la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: con la menzionata istanza ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ., parte ricorrente osserva che la proposta di definizione anticipata «non ha tenuto conto che lo scopo di documentare la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza è stato comunque raggiunto mediante l’attestazione di conformità, depositata unitamente alla copia della gravata sentenza, prodotta con il ricorso e nella quale è stato attestato, dal … procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], che detta sentenza gli è stata notificata, da parte resistente, in data 19giugno 2020»; richiamando il precedente di Cass. n. 1498 del 18 / / 2023, e gli ivi evocatiarresti di Cass. Sez. U. n. 8312 del 25 / 03 / 2019 e n. 3727 del 12/02/2021, argomenta che, «per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, sarà onere del ricorrente depositare, sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica della decisione impugnata. Principio, quest’ultimo che, anche in conformità al disposto dell’art. 6 § 1 CEDU, si ritiene applicabile anche al caso in esame, nel quale, come anticipato, è stata depositata, nel fascicolo del ricorso, l’attestazione di conformità, ma non la relata di notificazione della gravata sentenza»; ritiene il Collegio che, in piena conformità della proposta di definizione anticipata, i cui fondamenti fattuali e giuridici non sono scalfiti dalle inconsistenti argomentazioni svolte nella su riferita istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, a causa del mancato deposito, da parte de lla ricorrent e , unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma, in ricorso, essere stata effettuata in data 19 giugno 2020), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.; il Collegio ha proceduto alla verifica degli atti depositati unitamente al ricorso (o, comunque, nei venti giorni successivi all’ultima notificazione dello stesso), ma vi ha rinvenuto solo, per l’appunto, la copia della sentenza impugnata con attestazione di conformità alla copia estratta dal fascicolo informatico, ma non anche alcuna relata della notifica; ancora in punto di fatto va rimarcato che la notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 18 settembre 2020, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (18 giugno2020), come rilevato dalla PdA; in tale contesto va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per le ragioni qui di seguito esposte; secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, «la previsione - di cui all'art. 369 c.p.c., comma secondo, n. 2, - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell'art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione» (Cass. Sez. U. n. 9005 del 16/04/2009; conff., ex multis , Cass. n. 11376 del 11/05/2010; Cass. n. 25070 del 10/12/2010; Cass. n. 1443 del 27/01/2015); con successiva sentenza le Sezioni Unite hanno temperato la portata del predetto principio, osservando che: «deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.369 c.p.c., comma secondo, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 10648 del 02/05/2017); è stato peraltro ulteriormente precisato che, in mancanza del fascicolo di ufficio di cui pure risulti chiesta l'acquisizione, deve comunque dichiararsi l'improcedibilità, posto che l'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., prevede tale sanzione per l'omesso deposito in parola ad opera della parte, senza che possano dilatarsi irragionevolmente i tempi processuali per una carenza comunque imputabile alla stessa, e anche atteso che non è previsto, al di fuoridi ipotesi eccezionali, qui non dedotte, che nel fascicolo d'ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell'ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio (Cass. 31/05/2018, n. 13751;15/09/2017, n. 21386); da ultimo, sul punto, sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, chiarendo che «nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo p.e.c.), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio» (Cass. Sez. U. n. 21349 del 06/07/2022): con riferimento a tale ultima precisazione è appena il caso di rilevare che, nel caso in esame, trattandosi di giudizio di cognizione piena, la legge non dispone la comunicazione della sentenza da parte della cancelleria ai fini del decorso del termine breve per impugnare; alla luce di tali interventi il quadro di riferimento può così essere riassunto: a) l'art. 369 c.p.c. non consente di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso; b) l'improcedibilità può essere evitata se il deposito del documento mancante avviene in un momento successivo, purché entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso per cassazione (art. 369, comma primo, cod. proc. civ.); c) l'improcedibilità non può invece essere evitata allorquando il deposito avvenga oltre detto termine, in quanto consentire il recupero dell'omissione mediante la produzione a tempo indeterminato con lo strumento dell'art. 372 c.p.c. vanificherebbe il senso del duplice adempimento del meccanismo processuale; d) la sanzione della improcedibilità non è applicabile quando il documento mancante sia nella disponibilità del giudice perché prodotto dalla controparte o perché presente nel fascicolo d'ufficio acquisito su istanza della parte (ciò però nel solo caso, nella specie come detto non ricorrente, in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato prevedendo che da tale adempimento decorra il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c. : Cass. Sez. U. n. 21349 del 2022, cit.); e) l'improcedibilità non sussiste quando il ricorso per cassazione risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione, perché in tal caso perde rilievo la data della notifica del provvedimento impugnato (Cass. n. 17066 del 10/07/2013); tale indirizzo non è in contrasto, ma anzi è confermato dalle due note pronunce delle Sezioni Unite in materia, rispettivamente, di ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) e depositato in copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente (Cass. Sez. U. n. 22438 del 24/09/2018) e di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza attestazione di conformità all'originale (Cass. Sez. U. n. 8312 del 25/03/2019, quest’ultima richiamata dalla ricorrente nella richiesta di definizione, unitamente ad altre due pronunce ad essa conformi, tutte relative però al caso, ben diverso da quello in esame, del mancato deposito della asseverazione di conformità della copia analogica della relata di notifica effettuata a mezzo p.e.c. e dei relativi messaggi di posta elettronica certificata); invero, dette sentenze hanno chiaramente ribadito la validità del tradizionale orientamento della S.C., operando unicamente un temperamento della rigorosità dello stesso nel caso di ricorso o di sentenza impugnata notificati a mezzo p.e.c. e depositati in copia cartacea con la relata di notificazione , mancante, tuttavia, di asseverazione di conformità all’originale digitale; in tali ipotesi, infatti, le Sezioni Unite hanno attribuito rilievo alla mancata contestazione di controparte, giustificando tale scelta in ragione del fatto che il controricorrente: a) è il destinatario della notificazione dell'unico originale formato digitalmente (atto notificato come documento informatico nativo digitale), sicché è perfettamente in grado di verificare la conformità del ricorso depositato a quello in suo possesso.; b) è il soggetto che ha effettuato la notifica in forma digitale della sentenza impugnata, sicché è perfettamente in grado di verificare l'effettività della data di notificazione della sentenza impugnata depositata in copia non autentica; è dunque evidente che, in entrambi i casi, ciò che viene sanato dalla non contestazione della parte controricorrente è la mancata attestazione di conformità della copia notificata del ricorso o della sentenza impugnata depositata dal ricorrente; e ciò rispetto ad atti che risultano in ogni caso depositati in giudizio, sebbene privi dell'attestazione di conformità, e che la parte controricorrente ha ricevuto in originale (ricorso) o ha provveduto a notificare telematicamente (sentenza impugnata); e nella specie, giova ribadire, quel che non risulta depositata nei termini, neppure in via telematica, non è l’attestazione di conformità ma proprio la relata di notifica; dall'esame del fascicolo di causa, come detto, si evince che la ricorrente non ha depositato tale relata , nel termine previsto dalla legge (venti giorni dalla notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 369 9 c.p.c., comma 1), nessun rilievo potendo assumere il suo successivo, ma tardivo, deposito in allegato alla richiesta di definizione ex art. 380-bis, comma secondo, cod. proc. civ.; inoltre, il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. e/o a mezzo posta solo in data 18 settembre 2020, sicché a quella data era già decorso –al lordo della sospensione feriale, come rilevato dalla PdA - il termine breve di impugnazione (sessanta giorni) dalla data di deposito della sentenza impugnata (avvenuto il 18 giugno 202 0 ) e non può pertanto invocarsi, come detto, la c.d. prova di resistenza (v. Cass. 10/07/2013, n. 17066); la memoria che, come detto, è stata depositata dallaricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma primo, cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio dei motivi; manifestamente infondata è in particolare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c. ivi dedott a , in relazione agli artt. 3e 24 Cost . o alla norma int erposta dell’art. 6 CEDU, per la disparità di trattamento rispetto all’ipotesi di mancata notifica della sentenza d’appello, nella quale non si richiede alc una attestazione riguardo alla mancatanotificazione della sentenza gravata; al riguardo è quasi banale rilevare che nessuna disparità di trattamento può mai predicarsi in presenza di situazioni la cui radicale differenza è appunto rappresentata dall’evento — presente nella prima e mancante nella seconda e di rilevanza scriminante nella disciplina che presiede alla formazione del giudicato —della avvenuta notifica della sentenza; è poi appena il caso di rilevare, ribadendo quanto già sopra evidenziato, che al contrario di quanto argomentato dalla difesa della ricorrente, l’onere la cui inosservanza comporta nella specie la l’improcedibilità del ricorso è posto a tutela del giudicato e de lla sua tempestiva verifica in limine litis: valori cui è a propria volta sottesa l’esigenza, di rilievo pubblicistico, di certezza delle relazionigiuridiche, tutelata dai principi del giusto processo, codificato dal novellato 111 Cost., e costantemente riconosciut a anche dalla giurisprudenza convenzionale come funzionale alrispetto del disposto di cui all’art. 6 [OSCURATO:PERSONA] (v. Corte EDU 05 /10/2017 , 32269, Mazzeo c. Italia ; 20/10/2011, Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia, punto 57 ; 06/10/2011, Agrokompleks c. Ucraina, punto 144; 28/10/1999, Brumărescu c. Romania, punto61); non avendo gli intimati svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese; ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96»; la norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta; è però giocoforza ritenere che, per l’applicazione del terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., per ragioni legate al modo stesso di funzionare dell’effetto processuale ivi previsto, non sarà sufficiente la sola decisione in conformità alla proposta ma sarà necessario anche che ricorra una situazione che consenta una pronuncia sulle spese; ebbene, nella specie, come detto, tale situazione manca per la carenza di svolgimento di attività difensiva in questa sede da parte di alcuno degli intimati; da tale presupposto reputa, invece , il Collegio possa e debba prescindersi per l’applicazione del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.; nonostante anche quest’ultima innovativa previsione sia in premessa ancorata alla ricorrenza dei casi di cui al primo, secondo e terzo comma dell o stesso art. 96 e, dunque, supponga che la controparte sia “costituita”, nel caso in esame (ossia quello d ella decisione conforme alla proposta ex art. 380 - bis , terzo comma) appare consentito prescinderne, dal momento che a que i presuppost i si sostituisce quello previsto dallo stesso terzo comma dell’art. 380 - bis: vale a dire la definizione del giudizio in conformità alla proposta; ove si verifichi tale evenienza il terzo comma dell’art. 380 - bis prevede, infatti, senza mediazione di alcun’altra verifica, l’«applicazione» dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., utilizzando una locuzione che chiaramente evoca direttamente l’azione performativa che detta norma demanda al giudice, piuttosto chela fattispecie legale da essa presupposta; del resto, una diversa interpretazione priverebbe la previsione di cui all’art. 380-bis, terzo comma, in gran parte se non del tutto di significato, almeno nella parte in cui richiama il quarto comma dell’art. 96, essendo evidente che, anche se quel richiamo mancasse , la Corte, chiamata a pronunciarsi a seguito di istanza di definizione ex art. 380-bis, secondo comma, potrebbe comunque pronunciare , «nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma», condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende; l’art. 380-bis, terzo comma, recupera dunque , in parte qua , un ben distinguibile spazio prescrittivo autonomo, coerente con l’obiettivo della novella, solo ove per la condanna prevista dal richiamato quarto comma dell’art. 96 si prescinda dai casi ivi previsti in presenza del diverso e autosufficiente presupposto, che a quelli si sostituisce, della decisione conforme alla proposta, non potendosi invece una sostanziale differenza ricavarsi, almeno sul piano testuale, dall’uso dell’indicativo «applica», atteso che anche il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. coniuga allo stesso modo il verbo che prescrive l’azione demandata al giudice («condanna»); varrà aggiungere che in favore di tale esegesi militano,da un lato, la ratio della disposizione in esame che, diretta a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata,prescinde dalla costituzione dell’intimato e non può certo ritenersi meno avvertita nel caso in cui tale costituzione manchi (con il rischio, ad opinare diversamente, di un depotenziamento dell’istituto); dall’altro , il rilievo che quella prevista dal quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. è sanzione disposta a favore della collettività e non già della parte vittoriosa, come è invece nel caso dell’art. 96, terzo comma; P.Q.M. dichiara improcedibileil ricorso. Condanna laricorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 380 - bis c.p.c., al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 3.000. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il