CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.Numero registro generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026Data pubblicazione 02/06/20261.Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 533/2024, rigettavala domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a far dichiarare l’inefficacia delcontributo di solidarietà applicato dalla Cassa in detrazione sullerate della pensione liquidata e ad ottenere la restituzione di rateitrattenuti.2.La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.201-2025,riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dellaparte privata sia in ordine all’illegittimità del contributo disolidarietà, sia in ordine alla prescrizione decennale del diritto allarestituzione.3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Cassa affidatoa quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art 380.1bis cpc.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.5.Con provvedimento del 27.10.2025, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] comunicato la proposta di definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c..6.Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentatoistanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ..7.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la parte ricorrente censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 7 della Legge 11 agosto 1973, n. 533 edell’art. 18 della Regolamento delle Funzioni di disciplina dellaCassa, nella parte in cui ha erroneamente rigettato l’eccezione diimproponibilità della domanda giudiziaria, accolta invece dalTribunale, per omesso esperimento del propNuemdereo uretgiisctroo generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026procedimento amministrativo.Numero di raccolta generale 17415/20261.1. Il motivo è infondato. Data pubblicazione 02/06/2026In punto di diritto, va ribadito il consolidato principio per cui lalegge prevede in via generale, a pena di improponibilità (Cass.,SU., 5 agosto 1994, n. 7269), la previa domanda amministrativaogni qual volta sia fatto valere verso l'ente previdenziale un dirittodapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire,con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario,l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa (cass.30283/2018).1.2.Nel caso di specie, come già osservato nella proposta didefinizione accelerata, la controversia non ha come oggetto lapretesa a una prestazione autonoma rispetto all’originariotrattamento pensionistico ma concerne la richiesta di restituzionedi una somma che si afferma indebitamente trattenuta, a titolo dicontributo di solidarietà, dall'importo del trattamentopensionistico. Dunque, non si tratta di domanda di prestazioneprevidenziale ma di azione patrimoniale recuperatoria.Non è allora necessario proporre, prima del ricorsogiurisdizionale, alcuna domanda amministrativa ai sensidell’articolo 7 della legge n. 533 del 1973 (cfr. ex multis: Corte diCassazione n. n. 30283 del 2018; n. 7710 del 2005; n. 7667 del1992).1.3. Inoltre non vi può essere questione di procedibilità delladomanda per mancato esaurimento del procedimentoamministrativo valendo il principio generale e risalente, riferibileanche alla fattispecie concreta, per cui «nelle controversie inmateria di previdenza e assistenza obbligatorie la questione diprocedibilità della domanda giudiziaria in relazione al preventivoesaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alladisponibilità delle parti e rimessa al potere - dovere del giudice delmerito, da esercitarsi, ai sensi dell'art. 443 c.p.c., commNaum e2ro, resgoisltroo generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026nella prima udienza di discussione, sicché ove la improcedibilità,Numero di raccolta generale 17415/2026ancorché segnalata, non venga rilevata dal giudice entro Ddaetat ptuobb licazione 02/06/2026termine, la relativa questione non può essere riproposta neisuccessivi gradi del giudizio» (cfr. tra le altre, Cass. n. 23364 del2022, punto 5.6.).2. Con il secondo motivo di ricorso, la Cassa censura lasentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione, ai sensidell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 335del 1995, dell’art. 1 comma 763 ultimo periodo della Legge n. 296del 2006, nonché dell’art. 1 comma 488 della Legge n. 147 del2013, nella parte in cui ha interpretato in via autentica il predettoart. 1 comma 763.Lamenta che la Corte territoriale ha dichiarato l’illegittimitàdelle trattenute operate dalla Cassa sulla pensione del dottorOleari a titolo di contributo di solidarietà, affermando, di fatto, un“inesistente principio di permanente intangibilità del trattamentopensionistico, presente e futuro, senza invece considerare chel’applicazione di tale contributo è perfettamente legittima”, allastregua dell’art. 3 comma 12 della Legge n. 335 del 1995, comemodificato dall’art. 1 comma 763 della Legge n. 296 del 2006, ecome a sua volta reinterpretato autenticamente dall’art. 1 comma488 della Legge n. 147 del 2013.3.Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa censura la sentenzaimpugnata per violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c., dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., nella parte in cui haerroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennaleformulata dall’odierna ricorrente nel giudizio di merito.4. Con il quarto motivo, si censura la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art 360, n. 3 cpc,dell’art 24 co 24 del dl 201 del 2011, nella parte in cui haerroneamente ritenuto non dovuto il contributo di solidarietà nellamisura dell’1 % per l’annualità 2012 e 2013, richiesNtuom erion r egvisitrao generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026subordinata nei giudizi di merito.Numero di raccolta generale 17415/20264.1. Il secondo e il quarto motivo, per la loro connessDiaotan peub,b licazione 02/06/2026possono esaminarsi congiuntamente.Entrambi sono infondati.[OSCURATO:PERSONA] denuncia vizi che la costante e consolidatagiurisprudenza di questa Corte ha ritenuto infondati (si vedano trale tantissime: Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914, 10047 e 12122 del2023, 6170 del 2024; in particolare, escludendosi anche profilid’illegittimità costituzionale (Cass. n. 24023 del 2024).In base al consolidato orientamento di questa Corte, che haofferto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegnodel motivo di ricorso, in controversie del tutto sovrapponibili aquella odierna (fra tante, Cass. n.16677 del 2025; n. 9695/2025;nr. 6897 del 2022; nr. 28054 del 2020; nr. 603 e 982 del 2019),gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la CassaNazionale di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA])non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo diassicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti oprovvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazionedel trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nellaspecie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia giàdeterminato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosiritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principiodel pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genusdelle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione èriservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055,28054 del 2020; nr. 603 del 2019).[OSCURATO:PERSONA] (nr. 173 del 2016), nel valutarel'analogo prelievo disposto dalla legge nr. 147 del 2013, art. 1,comma 486, ha affermato che si è in presenza di un prelievoNumero registro generale 14639/2025inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte dNuamlelaro sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026legge, ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuireData pubblicazione 02/06/2026agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza nr. 178del 2000; ordinanza nr. 22 del 2003); ed è, dunque, la mancatacopertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., cherende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa.4.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, deve,dunque, ribadirsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativala possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietàin quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non puòessere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamentopensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdottosolo dal Legislatore.4.3. La richiesta del contributo di solidarietà non può ritenersilegittima nemmeno ai sensi dell’art 24, co 24, lett b, DL 201/2011,conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo disolidarietà nella misura dell’1%, per gli anni 2012 e 2013. Taledomanda è stata avanzata in via subordinata dalla Cassa nelgiudizio di merito e riproposta nella presente sede, lamentandosila violazione della richiamata disposizione normativa.Anche tale censura è infondata.Deve innanzitutto evidenziarsi che l’art. 24, comma 24, del d.l.n. 201/2011, convert. nella legge n. 214/2011, come modificatodal d.l. n. 216/2011, testualmente, statuisce: “In considerazionedell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettivegestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decretiadottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro enon oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurarel'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazionipensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporaleNumero registro generale 14639/2025di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottopNousmteero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cuiData pubblicazione 02/06/2026ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entrotrenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti,ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, siapplicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizionidi cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo disolidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nellamisura dell'1 per cento”.La norma richiamata, quindi, introduce un contributo disolidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013,ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamenteidentificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l’equilibrio traentrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppurenell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilantisulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dallaloro ricezione). Il dato letterale, come già affermato in altriprecedenti di questa Corte, non consente di equiparare all'inerziadegli Enti nell'intervenire ex ante sul rapporto entrate/spesal’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativiprovvedimenti siano stati ex post dichiarati illegittimi o nonabbiano ricevuto l’approvazione ministeriale della delibera, poiché,in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività”degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore (cfrCass.9695/2025; n. 23257/2024; n.20684/2024).Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha esclusosin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presentericorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sulpresupposto di aver adottato l’introduzione della riformastrutturale del sistema previdenziale mediante il pasNsuamgergo iroeg isatrol generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026sistema contributivo e con l’imposizione del contributo diNumero di raccolta generale 17415/2026solidarietà in via regolamentare – misure necessarie pDearta pluabb licazione 02/06/2026salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette adassicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale deipropri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere5.Il terzo motivo di ricorso, esaminato per ultimo, è anch’essoinfondato.Per costante e consolidata giurisprudenza di questaCorte, l'azione di restituzione delle trattenute operate sullapensione dalla Cassa è soggetta al terminedi prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi edesigibili (Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023).Questa Corte ha ripetutamente affermato che il diritto alrimborso di ciò che si è indebitamente pagato periodicamente nonha carattere periodico, essendo l’accipiens tenuto a restituire lesomme indebitamente percepite in unica soluzione e non a rate, ditalché il diritto in questione non può ritenersi soggetto al terminedi prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod.civ., maall’ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dalledate dei singoli pagamenti (Cass.n. 10917/2025; n. 3083 del2023).Alle componenti essenziali di ratei di prestazioniprevidenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizioneordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, chepresuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo lanozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effettodel completamento del procedimento amministrativo diliquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso daquello di liquidazione della spesa) con messa a disposizionedell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese daldisposto dell'art. 129 r.d.l. 4 ottobre 935 n. 1827, secondo cui siprescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate diN pumeenros rieoginstreo generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026"non riscosse".Numero di raccolta generale 17415/20265.1.Ne consegue che il diritto di credito relativo a quaDlastaia psubib licazione 02/06/2026somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi,costituente parte integrante del credito base), che non sia stataposta in riscossione, si prescrive nel termine di dieci anni,trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citatoart. 129 (Cass., sez. un., 25/07/2002, n. 10955; vedi anche Cass.,9-12-2016, n. 25270, secondo cui “l'applicazione dell'art. 2948 n.4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129,richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere"pagabile", ovvero messo a disposizione del creditore, il qualedeve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere”).Questo indirizzo si è consolidato (ex multis, Cass. n.31641/2022, n. 31642/22, n.449/2023, n.688/2023, Cass. n.4263/2023, n. 4314/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n.4604/2023, n. 6170/2024; n. 16677 del 2025) ed è condiviso dalCollegio.Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle sommeindebitamente trattenute, in definitiva, non può che essere quelloordinario decennale, decorrente a ritroso dalla data di notifica delricorso di primo grado.6.Le ulteriori argomentazioni svolte dalla Cassa non pongonoelementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati neiprecedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cuil'orientamento formatosi va confermato.7. Il ricorso va, quindi, complessivamente rigettato.8.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo in calce, con distrazione in favore dell’avvocato di partecontroricorrente dichiaratosi antistatario.9. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta nonaccettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deveNumero registro generale 14639/2025applicarsi l’art.96, comma 3 e 4, cod. proc. civ. conteneNnumdeoro sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipicaData pubblicazione 02/06/2026della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento diuna somma equitativamente determinata in favore dellacontroparte e della Cassa delle Ammende (cfr Cass. S.U. n.27195/2023; S.U. n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).10. Va infatti ribadito che, nel giudizio di cassazione, laconformità della decisione alla proposta di definizione - che, aisensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., costituisce il presuppostoper la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., del ricorrente cheabbia richiesto la decisione - sussiste anche quando la declaratoriadi inammissibilità o di rigetto del ricorso sia fondata anche su unaragione aggiuntiva rispetto a quella posta a fondamento dellaproposta medesima (cfr. S.U. n. 29708/2025).11.Parte ricorrente va, dunque, condannata a pagare unasomma equitativamente determinata in € 2000,00 in favore dicontroparte ed euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende,ex art 96 co 3 e 4 cpc.12.Va dichiarata altresì la sussistenza dei presupposti per ilversamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi infavore dell’avv. di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.Condanna altresì parte ricorrente al pagamento dell’importo dieuro 2000,00 in favore della controparte ed euro 2000,00 in favoredella Cassa delle Ammende, ex art. 96, terzo e quarto comma,c.p.c.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma N1u mqeruo aretgeistrro, generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrDeanta tpeub,b licazione 02/06/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13,comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 14639/2025Numero sezionale 1557/2026Numero di raccolta generale 17415/2026Data pubblicazione 02/06/2026