CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 4232del ruolo generale dell’anno 2025, proposto [OSCURATO:PERSONA] LIMITEDin persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procure speciali allegateal ricorso, elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Tributi 2015 –Impostaunica sulle scommesse- AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 574/2024della Corte di Giustizia di II grado delVeneto, depositata in data 11 Luglio 2024, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1.L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli notificava a [OSCURATO:PERSONA], soggetto esercente l'attività di raccolta scommesse con sede all'estero, quale obbligato in solido, e a [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, quale Centro di [OSCURATO:PERSONA] (CTD), operante per conto del bookmaker privo di concessione, un avviso di accertamento con il quale veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al d.lgs. n. 504/1998, per l'anno 2015, irrogando anche le relative sanzioni. 2.Contro l'atto impositivo [OSCURATO:PERSONA] e il CTD proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona che, con sentenza n. 75/2022, lo rigettava. 3.L'appello proposto avverso la pronuncia di primo grado veniva rigettato con la sentenza in epigrafe indicata. 4.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] e il CTD propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Chiedono disporsi il previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, secondo comma, TFUE, sui quesiti indicati in ricorso. Sollevano anche questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost. Formulano, infine, istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. 5.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 6.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 7. I ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bise 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.In ordine all’istanza di trattazione in pubblica udienza, in adesione all'indirizzo già espresso dalle sezioni unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza qualora non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 aprile 2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizionesu questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. 2. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità del 2011), con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell’art. 1 comma 64, non potendo tale normativa essere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], stante lo svolgimento da parte del bookmaker estero diattività lecita ed essendo l’intento del legislatore quello di sanzionare l’attività di gioco illecita. 3.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., la nullità della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma644 lett. g), L. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926 L. 208/2015 nonché dell’art. 24, comma 10, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011, per avere il giudice di appello ritenuto applicabile nei confronti della contribuente la metodologia di calcolo dell’imposta, induttivamente determinata, ragguagliando la base imponibile alla base forfettaria del triplo della media provinciale sebbene: 1) in ragione delle sopravvenienze normative di cui alla L. n. 208/2015, la norma da applicarsi con riferimento all’anno d’imposta oggetto d’accertamento (2015) fosse l’art. 24, comma 10, DL. 98/2011 e non già l’art.1, comma 644 lett. g) cit. applicabile dal 1° gennaio 2016; 2) anche a volere ritenere tale criterio di calcolo dell’imposta applicabile con riguardo al 2015, tale norma ponesse gravi interrogativi di legittimità costituzionale. A tal proposito, la ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-3 del D.lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e 66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell’art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost. 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 ss. TFUE e dei principi del diritto dell’Unione di parità di trattamento e non discriminazione, con riferimento all’art. 3 del d.lgs. n. 504/98, come interpretato dall’art. 1, commi 64 e 66, della legge n. 220/2010 nonché con riferimento all’art 1, comma 644 L. n. 190/2014, in relazione all’art. 360, co. 1, no. 3) c.p.c.; si propone, o invita a sollevare d’ufficio, rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e/o rinvio interpretativo alla grande sezione ex art. 104, terzo comma, del reg. proc. della Corte di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 158 del predetto regolamento, e dell’art. 16 dello statuto della Corte di Giustizia, per l’interpretazione degli artt. 56, 57 e 52 del TFUE.Si chiede, stante la manifesta violazione del diritto dell’UE, si chiede la disapplicazione dell’art. 1, comma 644, L.190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari. 5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, l. 472/1997 e 10, comma 4, l. 212/2000, per non avere considerato le «obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria», le quali, ai sensi degli artt. 6,comma 2, D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, valevano ex se a escludere la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzionetributaria. 6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 15 d. lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c per avere la CGT confermato la condanna alle spese del grado precedente e condannato gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del grado di appello (quantificandole in € 10.000/00).In particolare, ad avviso dei ricorrenti, la CGT avrebbe dovuto prendere in considerazione la complessità e peculiarità della materia, disapplicare il principio della soccombenza e, nel rispetto del citato art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensare le spese di lite tra le parti. 7.I motivi primo e terzo - da trattare congiuntamente concernendo la soggettività e i presupposti dell’imposta unica sulle scommesse – sono manifestamente infondati;in particolare, con riguardo al primo motivo, anche ad assumere la pretermissione delle questioni di diritto, le stesse sono state già oggetto di un approfondito esame da parte di questa Corte. 8.Le questioni dedotte con i suddetti motivi di impugnazione - con riguardo al quadro normativo di riferimento (art. 1, comma 2, della legge n. 288 del 1998; art. 3 del decreto legislativo n. 504/88; art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010; art. 16 del D.M. 1 marzo 2006 n. 111; art. 1, comma 644, lett. g), della legge n. 190 del 2014) -sono già state oggetto di ripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dalla sentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra le tante Cass. 8907 - 8911/2021, 9079 - 9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 26384/2022; 813/2023; 6761/2023, 23310/2024; 24349/ 2024, 24033/2024,n. 3052/2025; n. 7673/2025). 9. Il quadro normativo pertinente è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale e della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi prospettati con il ricorso. 10. La Corte costituzionale, con riferimento all'ambito soggettivo dell'imposta, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); tuttavia, ha riconosciuto che il legislatore con l'art. 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e che l'obbligo di versamento del tributo e di pagamento delle relative sanzioni grava anche sulle ricevitorie operanti, come nel caso in esame, per conto di "bookmakers" privi di concessione, svolgendo anch'esse una attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione. 11. A questo riguardo, la Corte costituzionale ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al "bookmaker") sia irragionevole, posto che l'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. 12. Entrambi i soggetti pertanto partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione: in particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al "bookmaker" dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal "bookmaker". 13. Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori non dubita, d'altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte (v. anche Cass. 27/07/2015, n. 15731), neppure attagliandosi al rapporto tra il "bookmaker" e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (da ultimo Cass. n. 26489/2020). 14. In altri termini, la Corte costituzionale ha chiarito che l'imposta in esame è caratterizzata da un regime, in forza del quale ciascuno dei gestori risponde dell'obbligazione tributaria verso l'Erario a diverso e autonomo titolo, senza necessità per ilcreditore erariale di escutere uno di essi in via principale e salva la possibilità di rivalsa interna, regolabile su basi contrattuali. 15. Proprio l'autonomia dei rapporti obbligatori verso il fisco consente di parlare di solidarietà paritetica tra CTD e "bookmaker", che a sua volta implica l'irrilevanza per l'Erario delle modalità con cui i due obbligati procedano a disciplinare pattiziamente la rivalsa; tale ultimo aspetto è stato infatti preso in considerazione dalla Corte costituzionale non già per farne derivare effetti sui rapporti tra "bookmaker" e Amministrazione finanziaria, bensì solo per sottolineare che, prima della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, lett. b) della l. n. 220 del 2010, le ricevitorie erano legate ai "bookmaker" da contratti già in essere e non potevano pertanto negoziare (o rinegoziare) con il "bookmaker" le commissioni in termini economici tali da tener conto della necessità di pagare anch'esse in via diretta il tributo e dunque di operare una parziale traslazione dell'imposta. 16. Per il "bookmaker", tuttavia, ciò non muta la struttura del suo rapporto obbligatorio verso l'Erario, che, anche per gli anni precedenti al 2011, era fondato, senza margini di dubbio, sul presupposto oggettivo della scommessa fatta dal cliente presso la ricevitoria, ancorché quest'ultima per quegli anni non potesse essere considerata responsabile, in ragione del suo affidamento su un quadro regolatorio diverso da quello poi interpretato dalla l. n. 220 del 2010. 17. Nella specie, la solidarietà è paritetica, poiché anche il "bookmaker" realizza un fatto di gestione indice di capacità contributiva. Né viola il principio della capacità contributiva la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione nei limiti in cui il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi e il "bookmaker" sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato; ciò in quanto, attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul “bookmaker" per conto del quale opera, assolvendo larivalsa funzione applicativa del principio di capacità contributiva. 18. In forza di tale articolato percorso la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelleannualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, restando esclusa la possibilità, per la già cristallizzata determinazione in quel periodo dell'entità delle commissioni tra ricevitorie e "bookmaker", di poter procedere alla traslazione dell'imposta. Per le annualità d'imposta antecedenti al 2011, dunque, non rispondono le ricevitorie ma solamente i bookmaker, con o senzaconcessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della I. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 19. La suddetta ragione di incostituzionalità non è stata ravvisata per i "rapporti successivi al 2011", quindi non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l'entrata in vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l'entrata in vigore della medesima norma; in entrambi i casi, invero, la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protrarsi, potendo le parti, alla luce e tenendo conto proprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul "bookmaker" per conto del quale opera la ricevitoria. 20.La solidarietà dell'obbligazione e la correlata possibilità di traslazione dell'imposta sono, infatti, destinate ad influire sulla stessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra le parti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti invariati, ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenza della legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, un valore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configurazione legale del rapporto. 21. Orbene, considerato che nel presente giudizio si controverte sul periodo d'imposta 2015 e che vengono in rilievo le posizioni del bookmaker e del CTD, le complessive censure sono infondate. 22. Va rilevato, inoltre, ai fini della territorialità dell'imposizione, che non rileva la conclusione del contratto di scommessa poiché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (così Cass. n. 15731 del 2015, cit.), attività, queste, tuttesvolte in Italia. 23. Neppure è condivisibile l'interpretazione della sentenza della Corte cost. n. 27/2018, propugnata da parte ricorrente, né è configurabile, alla stregua dei principi da essa affermati, una irragionevolezza della norma interpretativa nella parte in cui, prevedendo la imponibilità anche delle scommesse a quota fissa offerte con modalità transfrontaliera in assenza di concessione, non ha tenuto conto che il movimento delle suddette scommesse, proprio in quanto realizzate fuori sistema, non viene rilevato, sicché la base imponibile viene determinata senza considerare il movimento netto reale, essendo le stesse escluse dalla formazione del movimento netto che determina l'applicazione delle aliquote, con la conseguenza che verrebbero applicate aliquote superiori a quelle che avrebbero dovuto applicarsi per legge. 24. Tale ultimo profilo di censura, del resto, postula solo in astratto la circostanza che l'applicazione della disciplina di determinazione del movimento netto sul quale commisurare l'aliquota dell'imposta unica anche nel caso di scommettitore privo di concessione, avrebbe determinato l'applicazione dell'aliquota massima che diversamente, ove si fossero considerate anche le scommesse fuori sistema, non sarebbe stata applicata. In realtà, rispetto al criterio di commisurazione dell'aliquota secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 504 del 1998, valevole per tutti i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle scommesse, in alcun modo parte ricorrente deduce o allega in ordine al fatto che l'eventuale considerazione delle scommesse "fuori sistema" avrebbe potuto incidere diversamente sulla determinazione dell'imponibile e sull'applicazione dell'aliquota operata dall'amministrazione doganale secondo le prescrizioni di legge. 25. Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difensivi prospettati in ricorso, relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionale. 26. In particolare, la ricorrente ha prospettato la violazione del diritto di non discriminazione, di parità di trattamento e del principio di affidamento. 27. Inoltre, il profilo centrale della linea difensiva seguita si fonda, in sostanza, sul riconoscimento della liceità dell'attività svolta nel tempo dalla ricorrente, come riconosciuta dalla giurisprudenza penale di questa Corte; ciò, secondo l'assunto diparte ricorrente, comporterebbe effetti anche sul piano strettamente fiscale e, inoltre, dovrebbe indurre a ritenere che la Corte di giustizia, con la pronuncia del 26 febbraio 2020, non avrebbe preso in considerazione la specificità della "peculiare posizione" nella quale la ricorrente si sarebbe venuta a trovare basata sulla illegittima ed originaria discriminazione dalla stessa subita nel tempo dall'autorità nazionale. La linea difensiva seguita dalla ricorrente, più in particolare, si fonda sulla considerazione della natura sanzionatoria dell'intervento normativo di cui alla legge 220/2010, sicché la disciplina in esso contenuta troverebbe applicazione solo con riferimento allo svolgimento di una attività di gioco illecita, dunque non anche nei confronti della ricorrente, con la conseguenza che, ove applicata nei propri confronti, deriverebbe una violazione del principio di non discriminazione, della parità di trattamento nonché di legittimo affidamento e di libertà di stabilimento, determinando, inoltre, un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità, tra le sezioni civili e quelle penali, in ordine alla questione. Si tratta di considerazioni che non possono trovare accoglimento. 28. Con specifico riferimento al diritto unionale, premesso che le imposte sui giochi d'azzardo non hanno natura armonizzata, sicché rileva l'art. 56 del TFUE, la Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con l'odierno ricorso ed ha escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmakers" nazionali e "bookmakers" esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte giust. in causa C- 788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la [OSCURATO:PERSONA], nello Stato membro interessato». 29. Inoltre, nel settore dei giochi d'azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione dell'incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale costituiscono motivi imperativi d'interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi: per conseguenza, in assenza di un'armonizzazione unionale della normativa sui giochi d'azzardo, ogniStato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C-440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07). 30. Il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell'art. 1 l. n. 220 del 2010, i propri obiettivi, tra i quali si colloca «...l'azione per la tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell'ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel medesimo settore». 31. La prevalenza dell'ordine di valori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hanno l'obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione cherisulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust. in causa C-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giustizia 1° dicembre 2011, causa C-253/09, punto 83). 32.Orbene, la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra "bookmaker" nazionali e "bookmaker" esteri; anzi, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa «risponde ad un'esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l'irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione...». 33. Va evidenziato, a tal proposito, che la Corte di giustizia, se, col punto 17, in relazione al "bookmaker", oltre che stabilire, in via generale, che la libera prestazione di servizi non tollera restrizioni idonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, col punto 24 specifica, in concreto, che, «...la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non prevede un regime fiscale diverso a seconda che la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Stati membri»; sicché, conclude col punto 24, «...rispetto a un operatore nazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell'applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quanto al centro trasmissione dati, il punto 26 si limita a ribadire che il "bookmaker" estero esercita un'attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell'imposta, a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), della I. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situazione del centro trasmissione dati che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. 34. La diversità della situazione, pertanto, è "in re ipsa", per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un "bookmaker" estero: nel settore dei giochi d'azzardo, difatti, il ricorso al sistema delle concessioni costituisce «...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti» (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C- 375/17, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.); e ciò in conformità agli obiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma 644, I, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l'esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. 35. Le suddette considerazioni rendono, dunque, priva di ogni fondamento sia l'asserita assimilazione dell'imposizione alle sanzioni, ipotizzandone una oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesa la riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, meccanismi impositivi e l'assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione. 36. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10/09/2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa alla realizzazione del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della I. n. 401 del 1989, ritenendo di dovere escludere la sussistenza delreato "de quo" in base alla considerazione che il ricorrente era stato «illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni ... e la successiva trasmissione di dette scommesse all'allibratore non possono essere punite ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L. n. 401/1989, dovendosi disapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell'Unione Europea». 42. Il riconoscimento della natura non illecita dell'attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazione della stessa dall'ambito della disciplina dell'imposta unica, anzi, postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, secondo la specifica declinazione contenuta nell'art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma restando l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiusura dell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta delgioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitataè obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». 37. L'applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì che possa porsi una questione di violazione del principio di non discriminazione o di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione della natura lecita dell'attività svolta, ovvero ancora che possa ritenersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia preso in considerazione la "specifica situazione" nella quale la ricorrente ha dovuto operare. 38. A parte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva, come detto, è il fatto che il bookmaker estero, per il fatto di avere realizzato in Italia l'attività di gestione della raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri di trasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell'imposta e, dunque, è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale profilo, va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto, ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati. 39. Quanto all'asserita violazione del principio dell'affidamento, prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010, al di là dei profili di inammissibilità della censura con riferimento alla posizionedel ricevitore, in ordine alla quale, peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità relativamente alla portata innovativa retroattiva della norma, va rilevato, quanto alla posizione del"bookmaker" estero, che la stessa Corte costituzionale non ha posto in discussione il fatto che costui, anche privo di concessione, doveva essere considerato soggetto passivo dell'imposta unica anche prima della entrata in vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcuna violazione del principio del legittimo affidamento. 40.Alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella citata sentenza, non si ravvisa necessità alcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedente statuizione della Corte, esaustiva e completa. 41. Rimangono inalterate le ragioni sopra espresse di insussistenza di ragioni per una nuova sollecitazione della Corte di giustizia anche con riguardo all’assunta contrarietà dell’ art. 1, comma 644 L. 190/2014 con il diritto comunitario (artt. 49 e 56 TFUE) atteso che questa Corte ha già precisato che la previsione di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, che si limita a stabile i criteri di determinazione della base imponibile di riferimento ai fini dell’[OSCURATO:PERSONA] la ricevitoria non sia collegata al totalizzatore nazionale, sicché in alcun modo ha natura sanzionatoria, né determina alcun irragionevole trattamento impositivo posto che è proprio il mancato collegamento al totalizzatore nazionale che osta ad una valutazione analitica dell’attività effettivamente svolta, da cui la necessità di criteri per una determinazione induttiva. In particolare, l’art.1, comma 644, lett. g) cit. disciplina una modalità di determinazione della base imponibile in via presuntiva (iuris tantum), stante la non ricostruibilità della raccolta totale realizzata dagli operatori non autorizzati per mancato collegamento al totalizzatore nazionale, fatto salvo l’onere a carico del contribuente di fornire (a contrario) gli elementi probatori (dimostrando le concrete tipologie di eventi oggetto di scommessa e, dunque, l’effettivo ammontare delle giocate effettuate) atti a giustificare la non applicazione della base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale (nella specie, peraltro neanche dedotti dal bookmaker estero) (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 3052 del 2025 ). Né, alla luce di quanto sopra esposto, si ravvisano i presupposti per la richiesta disapplicazione dell’art. 1, comma 644, L. 190/2014 per contrarietà agli artt. 49 e 56 TFUE e ai principi comunitari. 42.Il secondo motivoè inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità. 43. Questa Corte ha precisato che qualora si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pursempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento, da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (cfr., ex aliis, Cass., n. 17529 del 2020, SU. n. 20181 del 2019; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 21226 del 2010; Cass. n. 6361 del 2007; Cass. n. 978 del 2007); ove la parte deduca un error in procedendo per omessa pronuncia su una domanda «è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure sono state formulate» (Cass. n. 11738 del 08/06/2016; Cass. n. 19410 del 30/09/2015); né rileva l'esistenza, in relazione al vizio lamentato, del potere di diretto esame degli atti da parte della Corte che «presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso» (Cass. n. 22880 del 29/09/2017; Cass. n. 40215 del 2021). Nella specie, la parte non ha provveduto a riportare in ricorso- riproducendo ivi ovvero allegando ad esso l’atto di gravame -il contenuto delle censure proposte con l’atto di appello impedendo a questa Corte di verificare la sussistenza dell’error in procedendo denunciato. 44. Giova rammentare, in ogni caso, quanto alla prospettata questione di costituzionalità dell’art.1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, che questa Corte, con ordinanza Sez. 5, Ordinanza n. 7673 del 22/03/2025, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190 del 2014 ( nel testo vigente ratione temporis) in relazione agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., in quanto, per i soggetti di cui al comma 643, che non aderiscono al regime di regolarizzazione ovvero che, pur avendo aderito, ne sono decaduti, la determinazione dell'imposta su di un imponibile forfetario,coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, con l'aliquota massima stabilita dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), del d.lgs. n. 504 del 1998, corrisponde a un criterio ragionevole, attesa la posizione di ampio favore degli operatori non autorizzati rispetto agli operatori della rete legale e l'impossibilità di ricostruire la raccolta totale realizzata da questi soggetti, per mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e realizza un accertamento induttivo su base presuntiva, che non esclude la prova contraria da parte del contribuente circa l'effettivo ammontare delle giocate effettuate, sicché sono garantite le esigenze di difesa, di corrispondenza tra imposizione e capacità contributiva e di imparzialità dell'azione amministrativa. 45. Il quarto motivo è manifestamente infondato posto che non sussistono i presupposti per ritenere l’obiettiva incertezza normativa per il 2015; questa Corte ha, al riguardo, già ritenuto che la condizione di obiettiva incertezza per lo scommettitore estero può considerarsi sussistente fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504/1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unicasulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione (Cass., sez. 5, 12 aprile 2021, n. 9531; Sez. 5, Ordinanza n. 23310 del 2024; Cass. sez. 5, Ord. n. 24033 del 2024). 46.Il quinto motivo concernente la assunta mancata compensazione delle spese del grado di appello, è inammissibile avendo il giudice di appello, nel liquidare le spese in favore dell'Agenzia, stante il rigetto dell'appello della contribuente, fatto corretta applicazione del generale principio della soccombenza, essendo la compensazione, in tutto o in parte, delle spese, ai sensi dell'art. 15, comma 2, cit., vigente ratione temporis, applicabile soltanto «in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 47.Peraltro, «In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (Cass., Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020; sez. 5, Ord. n. 23310 del 2024). 48. In conclusione, il ricorso va rigettato. 49.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 50.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezio nale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord. n. 27414 del 2024; sez.1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale). 51.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali che liquida in euro 6 . 000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna i ricorrentia pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrent