CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 26385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 12811/2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 20 aprile 2023, rep. n. 2061, allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Trionfale n. 7032, presso lostudio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A. (incorporante, per fusione, [OSCURATO:SOCIETA].) , con sede inMilano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoAlessandro Gallo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Palermo , alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 (ed ulteriore domicilio eletto presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 149).-controricorrente - avverso la sentenza n . 6 31 /20 2 3 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto del 4 ottobre 2013, n. 3616, il Tribunale di Palermo, richiestone dall’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Città, ingiunse ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento, in favore del primo, di € 48.228,94 oltre interessi e spese del monitorio, in forza di un certificato di deposito bancario,recante l’importo di € 46.481,12, emesso dalla Banca di Roma –[OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Roma – il 23 marzo 1999 con scadenza 23 settembre 2000. 1.1. L’opposizione exart. 645 cod. proc. civ. promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso questo decreto fu accolta dal medesimo tribunale con sentenza del 7 marzo 2017, n. 1198, la quale ritenne che il credito azionato fosse prescritto e che non fosse idoneoad escludere la prescrizione il richiamo dell’Istituto opposto alla normativa in materia di cd. “conti dormienti” (art. 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116), la quale si poneva su un piano diverso rispetto a quello della prescrizione del diritto alla restituzione, atteso che la devoluzione al Fondo di cui all’art. 1, comma 343, della l. n. 266/2005 dei depositi giacenti sui cd. “conti dormienti” prescindeva dalla prescrizione del diritto di credito. 2. Il gravame proposto dall’Istituto suddetto contro questa decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Palermo con sentenza del 28 marzo 2023, n. 631, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Per quanto qui di interesse, quella corte osservò che: i) «Dagli atti risulta che l’Istituto appellante ha, per primo, esperito il procedimento di mediazione presso l’[OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 5/2014, che si è chiuso con verbale negativo del 17/02/2014 per assenza della parte invitata. Invero, all’udienza del 23 marzo 2015, entrambe le parti in causa hanno rappresentato al Giudice di primo grado che non aveva avuto esito positivo “l’ulteriore tentativo di mediazione” (ovvero, quello promosso da [OSCURATO:SOCIETA] presso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. iscritto al n. 3/2015, il cui oggetto ricomprendeva tutte le domande per cui è causa). È ininfluente, pertanto, che in quest’ultimo procedimento di mediazione la parte non era personalmente presente, in quanto sussisteva già la condizione di procedibilità, costituita dal primo procedimento di mediazione presso [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2014, anteriore all’instaurazione della domanda monitoria, promosso proprio dall’odierno appellante. Ciò, senza tralasciare che la Suprema Corte a Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 19596/2020, ha affermato il principio secondo cui l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta. Inoltre, nessuna delle parti ha eccepito in primo grado, nei termini di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010, l’improcedibilità della domanda»; ii) «[…] l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1 comma 345 legge 266/2005, in materia di depositi dormienti), pur contemplando l’obbligo dell’intermediario, per i rapporti contrattuali “dormienti”, di inviare al titolare del rapporto l’invito a impartire disposizioni, pena l’estinzione del rapporto, al contempo prevede espressamente che “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”. Sul punto, il Tribunale, premettendo che trattavasi di un deposito bancario a scadenza fissa per il quale il termine di prescrizione decorre dalla scadenza pattuita – a differenza di quanto avviene per i depositi liberi, in cui l’assenza di un termine per la restituzione impone di far decorrere il termine prescrizionale dalla richiesta del depositario –ha evidenziato che la devoluzione al fondo di cui all’art. 1, comma 343, della L. n. 266/2005 è imposta indipendentemente dalla debenza delle somme giacenti sui cd. “conti dormienti” in favore del titolare o dell’intervenuta prescrizione; e che la qualificazione di un conto come “dormiente”, ai fini dell’applicazione della normativa in questione, dipende solo dall’assenza di operatività o di movimentazione del rapporto per dieci anni, ciò che può riguardare sia rapporti già prescritti che rapporti non prescritti. La Corte ritiene di condividere la motivazione espressa dal Tribunale, atteso che il rapporto in questione era a scadenza fissa e che l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 fa salva, in ogni caso, l’ipotesi che il diritto sia già estinto. In sostanza, il regolamento citato prevede che l’intermediario rivolga l’invito al titolare del rapporto, ma non deroga alla normativa in tema di interruzione della prescrizione e del termine di essa, né costituisce una causa di sospensione della decorrenza del detto termine per i cd “conti dormienti” fino al momento in cui l’intermediario rivolgerà quell’invito. Conseguentemente, deve ritenersi che, alla data del 23 maggio 2012, quando l’Istituto appellante ha chiesto alla Banca il pagamento dell’importo incorporato nel certificato di deposito, il diritto di credito era già prescritto per decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. dalla scadenza del certificato fissata al 23 settembre 2000»; iii) «[…] l’infondatezza dei primi tre motivi di appello fa ritenere assorbita ogni questione riguardante la asserita temerarietà della condotta processuale dell’appellata, la cui eccezione di prescrizione è risultata fondata, come confermato nel presente grado di appello». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso l’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Città, affidandosi a cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-biscod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Erronea applicazione dell'art. 5-bisdel d.lvo [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» Si sostiene che erroneamente la corte siciliana «ha ritenuto di potere applicare al caso in esame il disposto di cui all'art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010, ritenendo che il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda con conseguente revoca del decreto opposto che, a dire di questa, era stata espletata ad istanza dell’Istituto ecclesiastico ante causam». Secondo l’Istituto ricorrente,«la Corte non tiene conto del fatto che, seppur qui non rilevi, la norma in esame, secondo quanto previsto dal D.Lvo 10/10/2022, n. 149, è applicabile a decorrere dal 30/06/2023». In ogni caso, la condizione di procedibilità non sarebbe venuta ad esistenza; II) «Violazione dell'art. 1, comma 343, della L. 23/12/2005 n. 266 – Circolare MEF 08/08/2008 – Circolare MEF 13/02/2009 – Circolare MEF 11/03/2009 – Circolare MEF 03/11/2010 – Violazione di cui al d.P.R. 22/06/2007, n. 116 –Errata applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Si assume che, in assenza della prova dell'inoltro della raccomandata a/r previsto dall'art. 3 del d.P.R. 116 del 2007, non poteva sostenersi la prescrizione del diritto al pagamento delle somme poiché il risparmiatore non era stato messo nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla negoziazione del titolo e, dunque, alla riscossione dell'importo facciale riportato su quest’ultimo e, quindi, al pagamento di quanto dovutogli; III) «Violazione degli artt. 2041 e 1173 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», sostenendosi che «Ciò che era stato chiesto dall’Istituto ricorrente col monitorio (provvisoriamente esecutivo) prima e nel giudizio di merito, poi, il cd. “bene della vita”, era la condanna della banca, obbligata ex art. 1173 cod. civ., atteso il rapporto contrattuale sottostante, a corrispondere, attesa la manifesta violazione delle norme in tema di “fondi dormienti” da parte dell’intermediario, l’importo facciale del titolo bancario il cui importo era detenuto illegittimamente da [OSCURATO:SOCIETA]»; IV) «Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», posto che «L'accoglimento del ricorso comporta l'illegittimità della doppia condanna alle spese subita dall'Istituto ricorrente», sicché, la Corte adita dovrà «revocare la condanna alle spese subita dal ricorrente gravando le stesse in capo all'intermediario resistente. In via gradata, vista la particolarità della materia trattata, appariva più consono che entrambi i giudici di merito avessero operato la compensazione integrale delle spese processuali del doppio grado»;V) «Violazione dell’art. 96 c.p.c., comma III, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», invocandosi la condanna di [OSCURATO:SOCIETA]., «la quale ha resistito nei giudizi di merito con evidente malafede», al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «Il ricorso è palesemente inammissibile. È inammissibile il primo mezzo. Rimane totalmente inspiegabile che cosa abbia voluto dire la parte ricorrente con l’affermare che “la norma in esame, secondo quanto previsto dal D.L.vo 10/10/2022 n. 149, è applicabile a decorrere dal 30/06/2023”: è ovvio che la riforma cd. Cartabia della disciplina della mediazione introdotta non trovi applicazione nel casoin esame, ma non dovrebbe aver bisogno di essere chiarito che la disciplina della mediazione è in vigore dal 2010 in forza del decreto legislativo numero 28 di quell’anno. Dopodiché, al di là di ogni altra considerazione, la censura è inammissibile se non altro perché non contrasta due rationes decidendi esplicitate dal giudice di merito, e cioè: i) che l’onere dell’introduzione del giudizio di mediazione incombeva sulla creditrice che aveva agito in monitorio, di guisa che l’eventuale inosservanza di detto onere avrebbe travolto il decreto ingiuntivo, non l’opposizione; ii) che l’eccezione di inosservanza dell’onere di introduzione del procedimento di mediazione non era stata tempestivamente formulata. È inammissibile il secondo mezzo. Il comma 343 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 stabilisce che: “Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato”. Il successivo comma 345 è del seguente tenore: “Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti”. L’articolo 3 del d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti, dispone inoltre che: “Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera b),l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità indicate nell'articolo. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediarionon specificatamente delegato in forma scritta”. Poiché, ai sensi dell’articolo 12 delle preleggi: “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”, non v’è il minimo dubbio sulla correttezza dell’interpretazione offerta dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che la comunicazione prevista dal regolamento attuativo non incida affatto sul decorso del termine di prescrizione, avuto riguardo alla espressa previsione secondo cui: “Restano in per le cause di estinzione dei diritti”. Se fosse vera la tesi di parte ricorrente, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di intendere la disciplina dei depositi dormienti tale da rendere potenzialmente imprescrittibile il credito. È poi appena il caso di aggiungere che il motivo è totalmente errato nella sua formulazione laddove richiama circolari ministeriali, il cui contenuto non è peraltro neppure illustrato nel corpo del motivo, dal momento che il numero 3 dell’articolo 360 c.p.c. si riferisce alla violazione di legge. Il terzo mezzo è inammissibile: si tratta di questione non trattata nella sentenza impugnata e come tale totalmente nuova. Il quarto mezzo è inammissibile: la statuizione sulle spese è del tutto coerente con l’applicazione del principio della soccombenza». 2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati dal difensore dell’Istituto ricorrente ed osserva, inoltre, quanto segue. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, in via affatto dirimente, non sono state adeguatamente contestate le autonome rationes decidendi, descritte nella riportata proposta exart. 380 - bis cod. proc. civ., pure utilizzate dalla corte distrettuale per respingere l’eccezione di improcedibilità ivi ribadita dall’appellante. 3.1. Invero, l’assunto dell’Istituto ricorrente, rinvenibile nella sua memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ( cfr . pag. 2), di aver sollevato l’eccezionedi improcedibilità gi à nel ricorso introduttivo di questa fase ( cfr . pag. 5 di quest’ultimo ), si rivela carente di autosufficienza , non essendo stato riprodotto, nel medesimo ricorso, il contenuto del corrispondente verbale dell’udienza ivi richiamata(né vi è stata puntuale localizzazione di detto documento). 3.1.1. Pertanto, deve trovare applicazione il principio secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inadeguata impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021). 4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.4.1. Invero, la corte territoriale ha ritenuto incontestate le seguenti circostante: i) la emissione, in data 23 marzo 1999, di un certificato di deposito, da parte della Banca di Roma (incorporata dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA]), con scadenza 23 settembre 2000, di cui era legittimo portatore l’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Città; ii) la richiesta di pagamento della somma contenuta nel titolo formulata dal menzionato Istituto, per la prima volta, solo il 23 maggio 2012, poi seguita da una sua successiva richiesta a mezzo raccomandata a/r del 30 maggio 2013 e, quindi, dalla notificazione, da parte dello stesso, del decreto ingiuntivo n. 3616/2013 il 21 ottobre 2013. 4.1.1. Va rimarcato, poi, che l’art. 3 del d.P.R. n. 116/2007 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge n. 266/2005, in materia di depositi dormienti), pur contemplando l’obbligo dell’intermediario, per i rapporti contrattuali “dormienti”, di inviare al titolare del rapporto l’invito a impartire disposizioni, pena l’estinzione del rapporto, prevede, al contempo, espressamente che “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”. 4.1.2. Orbene, nel caso di specie si è al cospetto di un deposito bancario a scadenza fissa, per il quale il termine di prescrizione decorre dalla scadenza pattuita, a differenza di quanto avviene, invece, per i depositi liberi, ove è assente un termine di scadenza imponendosi, così, una specifica comunicazione del depositario. Pertanto, giusta la riportata previsione dell’art. 3 del suddetto d.P.R. n. 116/2007, nella parte in cui fa salva, in ogni caso, l’ipotesi che il diritto sia già estinto, deve ritenersi che, alla data del 23 maggio 2012, quando l’Istituto odierno ricorrente chiese ad [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento dell’importo incorporato nel certificato di deposito, il diritto di credito era già prescritto per decorso del termine decennale di cui all’art.2946 cod. civ. dalla scadenza del certificato fissata al 23 settembre 2000. Resta solo da aggiungere che la disciplina nel menzionato art. 3 del d.P.R. n. 116 del 2007 non interferisce affatto con la prescrizione che, essendo maturata, certamente non può giustificare una reviviscenza del diritto.4.2. Resta solo da aggiungere che il richiamo, da parte dell’Istituto ricorrente, nella sua memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., alla pronuncia resa da Cass. n. 8998 del 2021 èininfluente, perché riguarda una decisione non pertinenterispetto alla fattispecie in discussione in questa sede. 5. Il difensore della parte ricorrente, poi,ha espressamente dichiarato di rinunciare alla doglianza di cui al terzo motivo (cfr. pag. 6 della sua già citata memoria ex art. 380 - bis .1, cod. proc. civ., del 9 settembre 2024). Pertanto, si rivela superflua qualsivoglia decisione in ordine alla fondatezza, o non, di quelladoglianza, così dandosi seguito al principio, qui condiviso, secondo cui la "rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione enon comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso" (cfr. tra le tante, Cass. n. 414 del 2021; Cass. n. 22269 del 2016; Cass. n. 12638 del 2011; Cass. n. 11154 del 2006). 6. Il quarto motivo di ricorso è complessivamente inammissibile. 6.1. Da un lato, invero, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei precedenti motivi primo e secondo, e dell’avvenuta rinuncia al terzo, resta definitivamente accertata la soccombenza dell’Istituto ricorrente, con conseguente applicazione, nei suoi confronti, del disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.; dall’altro, giova ricordare che la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329 del 2019; Cass. n. 15697 del 2023).7. Inammissibile, infine, è anche il quinto motivo di ricorso, attesa l’evidente insussistenza, nella specie (stante la qui confermata, definitiva soccombenza dell’Istituto ricorrente), dei presupposti legittimanti l’invocata pronuncia di condanna exart. 96, comma 3, cod. proc. civ. 8. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso dell’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Città deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente. 8.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. 8.1.1. Vale rammentare, in proposito, che: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). 8.1.2. Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta”, pur nella sua sinteticità, del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 4.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delleammende.8.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Città, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] del Signore della Cittàe lo condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna il medesim o ricorrente al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore della costituitasi controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dell’Isti