Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12166/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28;ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 458/2024, della Corte di Giustizia di II gradodell’Abruzzo, depositata in data 1.07.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzoaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 169/02/2023 dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara che aveva rigettato ilricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di distribuzionestradale di carburanti, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio,previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2014, l’Ivaindebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d.cartiere (nello specifico, [OSCURATO:SOCIETA].), fittiziamente interposte tra la contribuentee il fornitore effettivo ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezziinferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente perdiverse aree geografiche dall’Agenzia specializzata londinese appartenente algruppo [OSCURATO:PERSONA]) nonché ai prezzi di analoghi acquisti fatti da [OSCURATO:SOCIETA]. nello stesso giorno presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA]. di Ortona,carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosirispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompebianche) gestite dalla stessa.

Al riguardo, in base alle risultanze del p.v.c., lesocietà-filtro dopo avere acquistato cartolarmente il carburante per autotrazionedal fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8,comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sulla base di false dichiarazioni d’intento,avevano rivenduto cartolarmente lo stesso abbassando artificiosamentesottocosto il prezzo grazie al mancato versamento dell’Iva a debito espostaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026nelle fatture attive mentre la stessa Iva era stata detratta dall’acquirenteMartina [OSCURATO:SOCIETA]. realizzando il salto d’imposta.2.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4.

La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, del dPR n.600/1973, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990 per avere laCGT di II grado rigettato l’eccezione di nullità dell’impugnato avviso diaccertamento per difetto di motivazione sebbene lo stesso e il richiamato p.v.c.facessero riferimento ad altri atti (quotazioni del Platts rappresentanti valorimedi giornalieri delle transazioni di carburanti rilevati dalla Agenzia giornalisticaPlatts per diverse aree geografiche; prezzi praticati dall’Eni) senza allegazionedella relativa fonte documentale ovvero riproduzione o sintetizzazione delcontenuto degli stessi nell’atto impositivo medesimo.

In particolare, la ricorrenteevidenzia che - pur non volendo considerare, in punto di conoscibilità, lacircostanza che le quotazioni Platts non sono pubbliche ma note soltanto a chi èabbonato alla relativa rivista - delle medesime quotazioni non era datoconoscere, tramite p.v.c. e avviso di accertamento, se non una certa entitàmedia giornaliera, rimanendo sconosciuti i valori minimi e massimi registrati, lemetodologie matematiche e statistiche adottate per determinare il valoremedio, le aree geografiche nelle quali erano avvenute le rilevazioni e la riferibilitàdelle stesse aree all’acquirente finale o al di lui fornitore, nonché la riferibilitàdegli impianti alla c.d. rete o extra-rete.

La sentenza impugnata confermerebbetali carenze avendo fatto la CGT riferimento alla “agevole conoscibilità” dei dati,Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026peraltro, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui gli elementi conoscitivi devono essere fornitiall’interessato non solo tempestivamente ma con quel grado di determinatezzae intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del dirittodi difesa (sono richiamate Cass. n. 30247 del 2018; n. 16373 del 2014; n. 21564del 2013).1.1.Il motivo è infondato.1.2.In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria,l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamatonella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuenteabbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedentecomunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 634243-01); se lamotivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essereallegato all'atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass.25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv.626304; Cass. n. 26290 del 2016).

In tema di motivazione degli avvisi diaccertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citatinell'avviso (art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazioneemittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzocomma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In definitiva, l'avviso di accertamentoè legittimamente motivato "per relationem" attraverso il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nelrichiamo ad esempio alle risultanze di un'indagine di mercato, purché,nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenutoessenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede dieventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'attorichiamato (v. in quest’ottica Cass. n. 4396 del 2018).

Questa Corte ha ancheNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026puntualizzato che “l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione"per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamatonello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso ocomunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente” (Cass., Sez.5, 24.11.2017, n. 28060, Rv. 646225-01; Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 2018; Sez. 5, Ordinanza n. 26347 del 2024;Sez. 5, Ordinanza n. 25423 del 2025).1.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado si è attenuta ai suddetti principinel disattendere l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento in questioneper difetto di motivazione stante la mancata allegazione ad esso o al richiamatop.v.c. (incontestatamente conosciuto dalla contribuente) delle quotazioni [OSCURATO:PERSONA]/Lavera - [l'indice Platt's è un indice di prezzo che viene utilizzato pervalutare il costo di acquisto o di vendita di prodotti energetici e rappresenta unamedia ponderata dei prezzi dei prodotti petroliferi in diverse località geografiche,ed è utilizzato come riferimento per i contratti di acquisto e vendita di prodottipetroliferi a livello mondiale, v.

Cass.pen. n. 7256 del 2025]- e dei prezzipraticati dall’Eni, atteso che- con un accertamento di fatto non sindacabile insede di legittimità- ha affermato che ”Nel caso di specie, dunque, sia lequotazioni PLATTS che i prezzi praticati dall’ENI (oltre che riassunte negli schemiallegati al PVC) erano sicuramente conosciuti (o, quantomeno, agevolmenteconoscibili) dalla contribuente, che operava in quello specifico settore.” Invero,nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento nonrilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dellostesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, ècomunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazionedell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,corrispondentemente, l’atto a cui l'avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova (Cass. Sez. 5, Ord. n. 8016 del 25/03/2024).1.4.Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchéNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamoad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, ilcontenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini dellamotivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto.

Pertanto, in casodi impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuentedimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti,non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16maggio 2012, n. 7654).

Nella specie, la ricorrente non ha provato che - oltre allaindicazione negli schemi allegati al notificato p.v.c. delle quotazioni Platts e deiprezzi praticati dall’Eni - anche l’indicazione delle metodologie matematiche estatistiche adottate per determinare il valore medio, dei valori minimi e massimiregistrati, delle aree geografiche nelle quali erano avvenute le rilevazioni, dellariferibilità delle aree stesse all’acquirente finale o al di lui fornitore, dellaappartenenza del distributore alla c.d. rete o alla extra-rete fosse necessaria adintegrare la motivazione dell’atto impositivo in questione.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., per averela CGT di II grado ritenuto pacificamente acquisita al processo la circostanzadell’omesso versamento dell’Iva sulle fatture emesse da parte della societàfornitrice ([OSCURATO:SOCIETA].) e della conseguente vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. del carburantea prezzi inferiori a quelli di mercato nonché della successiva vendita al dettaglioda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzo inferiore a quello praticato dallaconcorrenza; con ciò commettendo un errore di percezione nell’utilizzareinformazioni probatorie non presenti negli atti processuali; peraltro, ad avvisodella ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato il principio di noncontestazione in relazione a fatti (evasione iva da parte dei fornitori), non solooggetto di specifiche contestazioni ma anche ignoti alla contribuente.3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. laviolazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del DPR n. 600/72, degli 19 eNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/202654 del DPR 633/72 e dell’art. 1 lett.

A) del D.Lgs. n. 74/2000, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CGT di II grado confermato la legittimitàdell’impugnato avviso sebbene l’Amministrazione non avesse dimostrato,trattandosi di ipotesi di “frode carosello”, i relativi elementi di fatto; tanto piùche le circostanze indicate nella sentenza impugnata erano prive di valenzainferenziale necessaria per delineare validi indizi e comportare il ribaltamentodell’onere probatorio in capo al contribuente; inoltre, erano inidonee a fondareuna presunzione ex art. 2727 c.c. per carenza dei requisiti di gravità econcordanza ex art. 2729 c.c.4.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 (richiamato dal 61)del D.Lgs. 546/92, 111 Cost., 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per averela CGT di II grado confermato nel merito la ripresa tributaria, con unamotivazione meramente apparente, acriticamente appiattendosi sulleaffermazioni difensive dell’Agenzia e non confrontandosi con i motivi di gravamedella contribuente (ad esempio, in ordine ad errori materiali nella elaborazionedelle tabelle presenti nel p.v.c.; alle quotazioni Platts al lordo del trasporto e aiprezzi praticati al netto da [OSCURATO:SOCIETA].; all’attinenza dei prezzi Eni e delle quotazioniPlatts ai distributori della c.d.

“rete” e alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA].r.l. alla extra-rete ovvero alla gestione da parte di quest’ultima delle c.d.pompe bianche; all’applicazione da parte del fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. di normali prezzidi mercato; alla mancata espressione delle c.d. quotazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] di dati ufficiali, verificabili e trasparenti; al confronto tra iprezzi praticati dai contestati fornitori e le c.d. quotazioni medie del Platts;all’incidenza del costo del trasporto e della “rete” di vendita alla quale siriferivano sia la quotazione media del Platts che il prezzo Eni).

Peraltro, adavviso della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazioneapparente anche laddove affermava che, in buona sostanza, sarebbeingiustificato il mancato acquisto diretto presso la [OSCURATO:PERSONA].

Infine, laCGT di II grado, nell’affermare la irrilevanza della sentenza penale definitiva diassoluzione del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione aiNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026medesimi fatti oggetto dell’accertamento tributario, avrebbe attribuito rilevo alleintercettazioni telefoniche senza confrontarsi minimamente con l’ampiamotivazione della sentenza penale medesima in ordine alla inidoneità di alcunelemento istruttorio a dimostrare che il legale rappresentante fosse consapevoledella natura dei rapporti esistenti tra le società fornitrici e quelle intermediarie.5.

Il quarto motivo- da esaminare logicamente in via preliminare- è infondato.5.1.

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U, 3 novembre 2016, n. 22232,citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977;Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124).

Invero, si è in presenza di una tipicafattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da nonCost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).5.2.

Nella specie, la sentenza impugnata- lungi dal contenere una motivazionedi adesione acritica alle contestazioni dell’Ufficio - reca argomentazioniobbiettivamente idonee a far conoscere, in relazione ai motivi di appello proposti,il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado haosservato che: l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi – gravi, precisi econcordanti - circa la interposizione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. nelleNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026operazioni di vendita di carburante per autotrazione (inesistenza di un’effettivaorganizzazione imprenditoriale nonchè di depositi e di personale in capo aquest’ultima con esplosivo incremento del fatturato dopo avere iniziato adoperare nel settore dei carburanti; mancato versamento da parte della stessadell’Iva debitamente esposta nelle fatture di vendita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;svolgimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al febbraio del 2014 di attività dipavimentazione di manti stradali e di edilizia; mancata presentazione delledichiarazioni dei redditi o presentazione delle stesse con dati infedeli) e lasostanziale conoscibilità della frode da parte della contribuente in base alladiligenza propria di chi operava in quello specifico settore (acquisti di carburantea prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS di Genova/Lavera e ai prezzi praticatidall’Eni; trasporto dei carburanti direttamente dai depositi del fornitore a monteBasile [OSCURATO:SOCIETA]. alle stazioni di servizio di [OSCURATO:PERSONA] senza passareper depositi della [OSCURATO:SOCIETA].; imponente volume di acquisti nell’anno verificato,pari a diversi milioni di euro; circostanze anomale attinenti alla storia dellasocietà di immediata percezione ed evidenza desumibili da una semplice visuracamerale); a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio, lacontribuente non aveva provato che, pur adoperando la diligenza massimaesigibile ad un operatore accorto, non sarebbe stata in grado di avvedersidell’interposizione artificiosa di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2014 finalizzata al compimento dellacontestata c.d. frode carosello.

Pertanto, ad avviso del giudice di appello, laspiegazione del mancato acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei carburantidirettamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma attraverso l’interposizione della c.d.cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita dal fatto che la società interposta, non versandol’Iva esposta sulle fatture di vendita, avrebbe potuto praticare un prezzo divendita del carburante inferiore a quello di mercato (e, a sua volta, lacontribuente avrebbe potuto rivenderlo al minuto tramite le stazioni di serviziogestite dalla stessa – c.d. pompe bianche- a prezzi più vantaggiosi rispetto aquelli della concorrenza).

Né assumeva valore dirimente la sentenza penale diassoluzione di Vanni, nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordineai medesimi fatti oggetto dell’accertamento tributario, stante il diverso regimeNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026probatorio che connotava i due processi.

Diversamente, le intercettazionitelefoniche eseguite nell’ambito del procedimento penale avevano dato contodella grande dimestichezza tra il Bucella (il broker a cui faceva riferimento lasentenza penale), il Vanni e i loro collaboratori e della comune consapevolezzadi porre in essere le contestate condotte illecite.

Al riguardo, va ribadito ilprincipio secondo cui il giudice del merito non deve dare conto di ogniallegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesitutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020,n. 12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio2013, n. 12123).6.

I motivi- secondo e terzo da trattare congiuntamente per connessione- sonoinammissibile il secondo e infondato il terzo.6.1.

Le coordinate ermeneutiche che precludono il diritto alla detrazione dell’IVAsono scolpite nella giurisprudenza unionale, dove è stato precisato che: «occorrericordare che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva.

Pertanto, spetta alleautorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se èdimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modofraudolento o abusivo (v. sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 35e 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26).

Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivo sapevao avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA.

In circostanze del genere,il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini della sestadirettiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizinell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle (v.,sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonché giurisprudenzaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)» (tra varie, CGUE,22/10/2015, causa C-277/14, §§ 47-48).6.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente condivisibile principiodi diritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o menonell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario chel'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in viapresuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era aconoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragionedella qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, néla regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dallarivendita delle merci o dei servizi» (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass.,20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile2018, n. 9851).

Dunque, questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini dellaripartizione dell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del dirittodi detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale dirittocostituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo, sull'Amministrazionefinanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni,oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questaprova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistatefossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n.9851, citata).Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/20266.3.Come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la provache deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazionisoggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutivarispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva inuna evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova dellapartecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuenteavrebbe dovuto esserne consapevole.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento dellaCorte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fededel soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del dirittodi detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione sicollocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altraoperazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella dadetto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012,Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C-277/14).6.4.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibiliindizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre laprova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio:l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediantepresunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez.5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte diGiustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momentoin cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, conl'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanzialeinesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50).

L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva oavrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A.e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza,tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare(Cass. n. 9851 del 2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez.5, n. 15369 del 2020).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge,tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indicipersonali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle sceltedallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbidi una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso ilcarattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settoredel mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione neltempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490).

Ne consegue che la sussistenza diindizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nellasfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere leopportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi(Cass., Sez.

V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez.

V, 2 dicembre 2021, n.38012; Cass., Sez.

V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez.

VI, 3 giugno2021, n. 15356; Cass., Sez.

V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez.

V, 5 dicembre2014, n. 25779).

Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti diun accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentrasulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsidirettamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), siaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato ilrapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltreall'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agito in assenzadi consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri diragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto- al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indiziidonei a far insorgere il sospetto", stante la inesigibilità di ulteriori verifiche(Cass. Sez.

U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566;Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).6.5.Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementiposti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.

Risulta, invece,priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulleevidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostratovantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferiscead un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrarel’estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5,14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n.13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, cheafferma che "in circostanze del genere il soggetto passivo deve essereconsiderato... partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dallacircostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo deiservizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle").Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e la regolaritàformale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai finidella prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915;Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022).

Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che laNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa,effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili conla frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente»(Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016),ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativaad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr.Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n.428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del 2018).6.6.E’ utile, in ultimo, precisare che l'operazione soggettivamente inesistente siconfigura, invero, sia quando l'emittente della fattura non sia un soggettopassivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioniavvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attengaad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stataemessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o laprestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committentesia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea diprincipio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto delladetrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nelcaso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli dellafatturazione (Sez. 5, Ordinanza n. 33912 del 2024; Cass., 13 novembre 2009,n. 23987 del 2009; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719).

In tal caso, infatti, comeevidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto nonlegittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inquanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nelrapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30ottobre 2013, n. 24426).

In sostanza, in caso di emissione di fattura peroperazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R.6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per leNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dallamassa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazionetra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cuiall'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229) (Cass., 20luglio 2020, n. 15369 e, più di recente, cfr. anche la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea, 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26 – 33).6.7.Quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da parte delgiudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principicontenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta algiudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt.2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buonuso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007).

Infatti,qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteriindividuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concretiche non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento ècensurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dellostesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio dellafunzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre adessere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamenterisultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008).

Ebbene, in ordineall’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nelprocesso tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dallaamministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando manca tale convergenzaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione dellaprova.

La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentologico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal lorocomplessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno deiquali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempotrae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass., sent. n. 12002/2017;Cass., ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021).6.8.

Nel caso di specie- come si evince dall’avviso di accertamento e dallo stralciodel pvc di Pescara allegati al ricorso- l’Amministrazione ha contestato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l , per il 2014, l’indebita detrazione Iva inrelazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da societàcartiere (per l’anno in questione [OSCURATO:SOCIETA].) fittiziamente interposte nelleoperazioni commerciali (società fittizie che, dopo avere acquistato il carburantesenza addebito d’imposta sulla base di false dichiarazioni d’intento, avevanoabbassato artificiosamente il prezzo di rivendita del carburante grazie al mancatoversamento dell’Iva a debito esposta nelle fatture mentre la stessa Iva era statadetratta dall’acquirente realizzando il salto d’imposta).

I rilievi dell’Ufficio eranofondati, dunque, sulla pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di prezzi inferiori al mercato diriferimento (Platts) e di prezzi inferiori a quelli applicati in analoghi acquisti diMartina, fatti nello stesso giorno, presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA]. di Ortona, nonchésul riscontrato salto d’imposta realizzato con la condotta fraudolenta dei fittizifornitori.

A fronte di tale contestazione, nella sentenza impugnata - la CGT haritenuto - in conformità ai sopra richiamati principi in tema di operazionisoggettivamente inesistenti e con un apprezzamento di fatto non sindacabile insede di legittimità – l’ avvenuto assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere diprovare in base ad elementi presuntivi oggettivi - complessivamente valutati estimati gravi, precisi e concordanti facendo corretta applicazione dei principi intema di formazione della prova presuntiva- non solo la fittizietà della societàNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026interposta (“la [OSCURATO:SOCIETA]. fino al febbraio del 2014 si è occupata dellapavimentazione di manti stradali e di edilizia, ed era priva di depositi, dipersonale e di un’effettiva organizzazione imprenditoriale” con esplosivoincremento del fatturato dopo avere iniziato ad operare nel settore deicarburanti; omesso versamento dell’Iva esposta nelle fatture di vendita;mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o presentazione dellestesse con dati infedeli) ma anche la consapevolezza della frode da parte dellasocietà contribuente (trasporto dei carburanti direttamente dai depositi delfornitore a monte Basile alle stazioni di servizio della [OSCURATO:SOCIETA], senza passare peri depositi - per quanto detto inesistenti - delle società interposta; imponentevolume di acquisti fatti nell’anno qui considerato pari a diversi milioni di euro;circostanze anomale attinenti la storia della società venditrice d’immediatapercezione ed evidenza, che avrebbero potuto essere agevolmente desunte dauna semplice visura camerale; acquisti avvenuti a prezzi inferiori a quelli dimercato sia avuto riguardo alle quotazioni Platts che ai prezzi praticati dall’Eni);in particolare, come precisato dalla CGT “era pacificamente acquisita al processola circostanza che la società interposta nel 2014 ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva omesso diversare l’IVA sugli acquisti, ma l’aveva esposta nelle fatture di vendita deicarburanti alla [OSCURATO:SOCIETA], che l’aveva poi dedotta.

L’omesso versamento dell’IVAaveva quindi consentito a quella società di praticare, alla [OSCURATO:SOCIETA], prezzi inferioria quelli di mercato, di cui quella si era poi giovata per vendere, a sua volta, icarburanti ad un prezzo inferiore a quello praticato dalla concorrenza.” Quantoall’elemento presuntivo della consapevolezza della frode costituito - unitamenteagli altri sopra menzionati - dalla vendita da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del carburante perautotrazione a prezzi inferiori a quelli di mercato con particolare riferimento allequotazioni Platts di Genova/Lavera, il giudice di appello ha sostanzialmente fattopropri i rilievi di cui al p.v.c. della G.d.F. secondo cui - come esposto nella partein fatto della sentenza pag. 5 - tale inferiorità era stata riscontrata nella quasitotalità dei casi; in particolare, in ordine all’assunto mancato confronto da partedell’Amministrazione con i prezzi minimi concorrenti alla formazione delle dettequotazioni Platts, e, dunque, con quella fascia di prezzi inferiori alla media nellaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale si collocavano proprio gli scostamenti minimi, rispetto ai prezzi Platts, diquelli praticati da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella vendita del carburante - premesso chela commercializzazione dei prodotti petroliferi avviene avendo come riferimentoil Platts che rappresenta il costo/prezzo industriale del prodotto al di sotto delquale la vendita diventa antieconomica (pag. 5 del p.v.c. allegato)- la CGT harecepito le risultanze delle indagini della GDF, esposte nella parte in fatto dellasentenza impugnata (pag.5), per cui se era vero che, in alcune occasioni,l’operatore finale potesse riuscire ad acquistare singole partite di carburante aprezzi inferiori al Platts era impossibile che, come nella specie, ciò si fosseverificato nella quasi totalità dei casi avendo il prezzo dell’acquisto versato daMartina rispecchiato o superato il prezzo Platts soltanto nelle sporadicheoccasioni in cui aveva comprato i carburanti dall’Eni (i cui prezzi erano, invece,costantemente superiori alle quotazioni Platts, v. stralcio del p.v.c. allegato);quanto alla dedotta irrilevanza delle quotazioni Platts e dei prezzi Eni per essererelativi ai distributori c.d. in rete (società internazionali “verticalmenteintegrate”) e non a quelli (come [OSCURATO:SOCIETA].) operanti extra-rete (c.d. pompebianche) con ulteriori costi (per il trasporto dei carburanti alla pompa; per ilcomodato d’uso e la manutenzione dell’impianto; per l’uso del marchio) nongravanti sul gestore di “pompa bianca”, la CGT ha confermato la ripresa dell’Ivadetratta indebitamente da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a fatture emesse dallafornitrice cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti divendita di carburante a prezzi praticati da quest’ultima (e non da [OSCURATO:SOCIETA].,quale distributore finale, c.d. pompa bianca) inferiori al mercato di riferimento-PLATTS nonché ai prezzi applicati ad analoghi acquisti fatti da [OSCURATO:SOCIETA]., nellostesso giorno, presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA] di Ortona; peraltro, la CGT, ha aderitoalle risultanze delle indagini della GdF, secondo cui - come esposto nella partein fatto della sentenza impugnata pag.5 - i verificatori avevano escluso daentrambi i prospetti le spese di trasporto comprese nel prezzo Platts e negliacquisti da Eni, rendendoli dati omogenei.

Va, in ogni caso, osservato che il Platts(che definisce il valore, in dollari americani, di una tonnellata di benzina o digasolio venduta dalle raffinerie del petrolio in quel dato giorno ed in uno specificoNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026mercato) riflette il costo/prezzo assoluto industriale di riferimento del prodottopetrolifero (sotto il quale la vendita è antieconomica) valevole per qualsiasioperatore economico di settore indipendentemente dal fatto che il distributorefinale sia una pompa bianca o meno.

Ugualmente non si confronta con il decisumla denuncia relativa all’assunta erronea valorizzazione come elementopresuntivo del mancato acquisto del carburante da parte di [OSCURATO:SOCIETA]direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avendo, sul punto, la CGT affermato che ilfatto che la contribuente non avesse acquistato direttamente da [OSCURATO:PERSONA], frapponendo nell’operazione la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA], si spiegava soltantocon il dato – costituente elemento presuntivo della contestata frode carosello -che la società interposta non aveva versato l’Iva a debito esposta nelle fattureper potere praticare un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato; peraltro,la CGT ha ritenuto di potere trarre un ulteriore elemento presuntivo dellaconsapevolezza della frode dalle risultanze delle intercettazioni telefonicheeseguite nell’ambito del parallelo procedimento penale a carico del legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in disparte l’esito di assoluzione dello stesso aseguito di giudizio abbreviato (“le intercettazioni telefoniche eseguite nell’ambitodel procedimento penale danno conto della grande dimestichezza che esistevatra il Buccella - il broker a cui fa riferimento la sentenza penale- il Vanni, ed iloro collaboratori; e della comune consapevolezza di porre in essere condotteillecite”); invero, "un atto legittimamente assunto in sede penale - nella specie,sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed intercettazionitelefoniche - e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, a pienotitolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare,così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972; tale norma, infatti,non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art.15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'attosono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.,perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, èanche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valoreprobatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale" (Cass. n.Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/20262916/2013) e che "In tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambitodell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanzedelle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dallaguardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusionedei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale,se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegatiall'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dellostesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, cheil giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nellamotivazione della sentenza" (Cass. n. 4306/2010;Sez. 5, Sentenza n. 32185 del 2019).

A fronte del ritenuto assolvimento daparte dell’Ufficio della prova a suo carico, la CTG ha affermato – sempre inconformità ai principi in materia e in base ad un apprezzamento di merito nonsindacabile in questa sede – che la contribuente non avesse sufficientementedimostrato la sua buona fede nel trattare con la società cartiera (“provando che,pur adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto non erastato posto in condizioni di avvedersi del fatto che il soggetto da cui acquistavai beni era stato artificiosamente interposto al fine di porre in essere una frodecarosello”).6.9.Quanto alla dedotta violazione – con il secondo motivo- dell’art. 115 c.p.c.va ribadito che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardarele conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass.,n. 6172 del 2020; Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 2024), come nella specie,quelle operate dal giudice di appello (anche con riguardo alla circostanza dell’omesso versamento dell’Iva a debito da parte della cartiera [OSCURATO:SOCIETA].) in basealle risultanze del p.v.c. della GDF.

Peraltro, questa Corte ha precisato che unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 [e 116] cod.proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del01/03/2022; Sez. 2, Ord. n. 12779 del 2023).

Invero, la censura in esame –nella parte in cui denuncia un errore di percezione da parte del giudice di appellonell’utilizzare informazioni probatorie (circa la pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. aMartina s.r.l. di prezzi di vendita del carburante inferiori a quelli di mercato e, asua volta, la pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un prezzo inferiore a quellopraticato dalla concorrenza nella rivendita dello stesso al minuto tramite le c.d.pompe bianche) che si assumono non presenti negli atti processuali- non è stataformulata in tal senso, risultando invece ugualmente diretta a sollecitare unadiversa valutazione del materiale probatorio invece preclusa al Giudice dilegittimità.7.In conclusione, il ricorso va rigettato.8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.9.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023).

La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deiNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v.

Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass.

S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).10.La Corte fissa in euro 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 4.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 18.000,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 9.000,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 4.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialein calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore inRoma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28;ricorrente -controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma,Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente –Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026per la cassazione della sentenza n. 458/2024, della Corte di Giustizia di II gradodell’Abruzzo, depositata in data 1.07.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenzaindicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzoaveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 169/02/2023 dellaCorte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara che aveva rigettato ilricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di distribuzionestradale di carburanti, avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio,previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2014, l’Ivaindebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d.cartiere (nello specifico, [OSCURATO:SOCIETA].), fittiziamente interposte tra la contribuentee il fornitore effettivo ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezziinferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente perdiverse aree geografiche dall’Agenzia specializzata londinese appartenente algruppo [OSCURATO:PERSONA]) nonché ai prezzi di analoghi acquisti fatti da [OSCURATO:SOCIETA]. nello stesso giorno presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA]. di Ortona,carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosirispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompebianche) gestite dalla stessa. Al riguardo, in base alle risultanze del p.v.c., lesocietà-filtro dopo avere acquistato cartolarmente il carburante per autotrazionedal fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8,comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72, sulla base di false dichiarazioni d’intento,avevano rivenduto cartolarmente lo stesso abbassando artificiosamentesottocosto il prezzo grazie al mancato versamento dell’Iva a debito espostaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026nelle fatture attive mentre la stessa Iva era stata detratta dall’acquirenteMartina [OSCURATO:SOCIETA]. realizzando il salto d’imposta.2. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.4. La ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata, quindi, disposta la trattazionein camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42, comma 2, del dPR n.600/1973, 7 della legge n. 212/2000 e 3 della legge n. 241/1990 per avere laCGT di II grado rigettato l’eccezione di nullità dell’impugnato avviso diaccertamento per difetto di motivazione sebbene lo stesso e il richiamato p.v.c.facessero riferimento ad altri atti (quotazioni del Platts rappresentanti valorimedi giornalieri delle transazioni di carburanti rilevati dalla Agenzia giornalisticaPlatts per diverse aree geografiche; prezzi praticati dall’Eni) senza allegazionedella relativa fonte documentale ovvero riproduzione o sintetizzazione delcontenuto degli stessi nell’atto impositivo medesimo. In particolare, la ricorrenteevidenzia che - pur non volendo considerare, in punto di conoscibilità, lacircostanza che le quotazioni Platts non sono pubbliche ma note soltanto a chi èabbonato alla relativa rivista - delle medesime quotazioni non era datoconoscere, tramite p.v.c. e avviso di accertamento, se non una certa entitàmedia giornaliera, rimanendo sconosciuti i valori minimi e massimi registrati, lemetodologie matematiche e statistiche adottate per determinare il valoremedio, le aree geografiche nelle quali erano avvenute le rilevazioni e la riferibilitàdelle stesse aree all’acquirente finale o al di lui fornitore, nonché la riferibilitàdegli impianti alla c.d. rete o extra-rete. La sentenza impugnata confermerebbetali carenze avendo fatto la CGT riferimento alla “agevole conoscibilità” dei dati,Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026peraltro, in contrasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza dilegittimità secondo cui gli elementi conoscitivi devono essere fornitiall’interessato non solo tempestivamente ma con quel grado di determinatezzae intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del dirittodi difesa (sono richiamate Cass. n. 30247 del 2018; n. 16373 del 2014; n. 21564del 2013).1.1.Il motivo è infondato.1.2.In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria,l'art. 7, comma 1, della l. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essereallegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamatonella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuenteabbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedentecomunicazione (Cass. Sez. 5, 14.1.2015, n. 407, Rv. 634243-01); se lamotivazione è per relationem, il documento richiamato può anche non essereallegato all'atto richiamante, se questo ne riproduca il contenuto essenziale, cioèl'insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento (Cass.25 marzo 2011, n. 6914, Rv. 617325; Cass. 15 aprile 2013, n. 9032, Rv.626304; Cass. n. 26290 del 2016). In tema di motivazione degli avvisi diaccertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citatinell'avviso (art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212) va inteso in necessariacorrelazione con la finalità «integrativa» delle ragioni che, per l'Amministrazioneemittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzocomma, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In definitiva, l'avviso di accertamentoè legittimamente motivato "per relationem" attraverso il riferimento ad elementidi fatto risultanti da altri atti o documenti, anche ove lo stesso si concreti nelrichiamo ad esempio alle risultanze di un'indagine di mercato, purché,nell'ipotesi di mancata allegazione, nell'atto ne venga riprodotto il contenutoessenziale, allo scopo di consentire al contribuente ed al giudice, in sede dieventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'attorichiamato (v. in quest’ottica Cass. n. 4396 del 2018). Questa Corte ha ancheNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026puntualizzato che “l'avviso di accertamento, nell'ipotesi di doppia motivazione"per relationem", è legittimo ove il processo verbale di constatazione richiamatonello stesso faccia a propria volta riferimento a documenti in possesso ocomunque conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente” (Cass., Sez.5, 24.11.2017, n. 28060, Rv. 646225-01; Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 32127 del 2018; Sez. 5, Ordinanza n. 26347 del 2024;Sez. 5, Ordinanza n. 25423 del 2025).1.3.Nella sentenza impugnata, la CGT di II grado si è attenuta ai suddetti principinel disattendere l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento in questioneper difetto di motivazione stante la mancata allegazione ad esso o al richiamatop.v.c. (incontestatamente conosciuto dalla contribuente) delle quotazioni [OSCURATO:PERSONA]/Lavera - [l'indice Platt's è un indice di prezzo che viene utilizzato pervalutare il costo di acquisto o di vendita di prodotti energetici e rappresenta unamedia ponderata dei prezzi dei prodotti petroliferi in diverse località geografiche,ed è utilizzato come riferimento per i contratti di acquisto e vendita di prodottipetroliferi a livello mondiale, v. Cass.pen. n. 7256 del 2025]- e dei prezzipraticati dall’Eni, atteso che- con un accertamento di fatto non sindacabile insede di legittimità- ha affermato che ”Nel caso di specie, dunque, sia lequotazioni PLATTS che i prezzi praticati dall’ENI (oltre che riassunte negli schemiallegati al PVC) erano sicuramente conosciuti (o, quantomeno, agevolmenteconoscibili) dalla contribuente, che operava in quello specifico settore.” Invero,nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento nonrilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dellostesso al contribuente se la motivazione, anche se resa per relationem, ècomunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazionedell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e,corrispondentemente, l’atto a cui l'avviso si riferisce dal documento checostituisce mezzo di prova (Cass. Sez. 5, Ord. n. 8016 del 25/03/2024).1.4.Il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenutoviene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere ilcontenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchéNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamoad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, ilcontenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini dellamotivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in casodi impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuentedimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento,occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti,non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione(Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16maggio 2012, n. 7654). Nella specie, la ricorrente non ha provato che - oltre allaindicazione negli schemi allegati al notificato p.v.c. delle quotazioni Platts e deiprezzi praticati dall’Eni - anche l’indicazione delle metodologie matematiche estatistiche adottate per determinare il valore medio, dei valori minimi e massimiregistrati, delle aree geografiche nelle quali erano avvenute le rilevazioni, dellariferibilità delle aree stesse all’acquirente finale o al di lui fornitore, dellaappartenenza del distributore alla c.d. rete o alla extra-rete fosse necessaria adintegrare la motivazione dell’atto impositivo in questione.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c., per averela CGT di II grado ritenuto pacificamente acquisita al processo la circostanzadell’omesso versamento dell’Iva sulle fatture emesse da parte della societàfornitrice ([OSCURATO:SOCIETA].) e della conseguente vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. del carburantea prezzi inferiori a quelli di mercato nonché della successiva vendita al dettaglioda parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ad un prezzo inferiore a quello praticato dallaconcorrenza; con ciò commettendo un errore di percezione nell’utilizzareinformazioni probatorie non presenti negli atti processuali; peraltro, ad avvisodella ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe altresì violato il principio di noncontestazione in relazione a fatti (evasione iva da parte dei fornitori), non solooggetto di specifiche contestazioni ma anche ignoti alla contribuente.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. laviolazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 del DPR n. 600/72, degli 19 eNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/202654 del DPR 633/72 e dell’art. 1 lett. A) del D.Lgs. n. 74/2000, nonché degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la CGT di II grado confermato la legittimitàdell’impugnato avviso sebbene l’Amministrazione non avesse dimostrato,trattandosi di ipotesi di “frode carosello”, i relativi elementi di fatto; tanto piùche le circostanze indicate nella sentenza impugnata erano prive di valenzainferenziale necessaria per delineare validi indizi e comportare il ribaltamentodell’onere probatorio in capo al contribuente; inoltre, erano inidonee a fondareuna presunzione ex art. 2727 c.c. per carenza dei requisiti di gravità econcordanza ex art. 2729 c.c.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., lanullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 (richiamato dal 61)del D.Lgs. 546/92, 111 Cost., 112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per averela CGT di II grado confermato nel merito la ripresa tributaria, con unamotivazione meramente apparente, acriticamente appiattendosi sulleaffermazioni difensive dell’Agenzia e non confrontandosi con i motivi di gravamedella contribuente (ad esempio, in ordine ad errori materiali nella elaborazionedelle tabelle presenti nel p.v.c.; alle quotazioni Platts al lordo del trasporto e aiprezzi praticati al netto da [OSCURATO:SOCIETA].; all’attinenza dei prezzi Eni e delle quotazioniPlatts ai distributori della c.d. “rete” e alla appartenenza di [OSCURATO:PERSONA].r.l. alla extra-rete ovvero alla gestione da parte di quest’ultima delle c.d.pompe bianche; all’applicazione da parte del fornitore [OSCURATO:SOCIETA]. di normali prezzidi mercato; alla mancata espressione delle c.d. quotazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] di dati ufficiali, verificabili e trasparenti; al confronto tra iprezzi praticati dai contestati fornitori e le c.d. quotazioni medie del Platts;all’incidenza del costo del trasporto e della “rete” di vendita alla quale siriferivano sia la quotazione media del Platts che il prezzo Eni). Peraltro, adavviso della ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazioneapparente anche laddove affermava che, in buona sostanza, sarebbeingiustificato il mancato acquisto diretto presso la [OSCURATO:PERSONA]. Infine, laCGT di II grado, nell’affermare la irrilevanza della sentenza penale definitiva diassoluzione del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione aiNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026medesimi fatti oggetto dell’accertamento tributario, avrebbe attribuito rilevo alleintercettazioni telefoniche senza confrontarsi minimamente con l’ampiamotivazione della sentenza penale medesima in ordine alla inidoneità di alcunelemento istruttorio a dimostrare che il legale rappresentante fosse consapevoledella natura dei rapporti esistenti tra le società fornitrici e quelle intermediarie.5. Il quarto motivo- da esaminare logicamente in via preliminare- è infondato.5.1. Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente,e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232,citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977;Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipicafattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione dellasentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da nonCost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).5.2. Nella specie, la sentenza impugnata- lungi dal contenere una motivazionedi adesione acritica alle contestazioni dell’Ufficio - reca argomentazioniobbiettivamente idonee a far conoscere, in relazione ai motivi di appello proposti,il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.In particolare, in punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado haosservato che: l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi – gravi, precisi econcordanti - circa la interposizione fittizia della società [OSCURATO:SOCIETA]. nelleNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026operazioni di vendita di carburante per autotrazione (inesistenza di un’effettivaorganizzazione imprenditoriale nonchè di depositi e di personale in capo aquest’ultima con esplosivo incremento del fatturato dopo avere iniziato adoperare nel settore dei carburanti; mancato versamento da parte della stessadell’Iva debitamente esposta nelle fatture di vendita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;svolgimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al febbraio del 2014 di attività dipavimentazione di manti stradali e di edilizia; mancata presentazione delledichiarazioni dei redditi o presentazione delle stesse con dati infedeli) e lasostanziale conoscibilità della frode da parte della contribuente in base alladiligenza propria di chi operava in quello specifico settore (acquisti di carburantea prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS di Genova/Lavera e ai prezzi praticatidall’Eni; trasporto dei carburanti direttamente dai depositi del fornitore a monteBasile [OSCURATO:SOCIETA]. alle stazioni di servizio di [OSCURATO:PERSONA] senza passareper depositi della [OSCURATO:SOCIETA].; imponente volume di acquisti nell’anno verificato,pari a diversi milioni di euro; circostanze anomale attinenti alla storia dellasocietà di immediata percezione ed evidenza desumibili da una semplice visuracamerale); a fronte dell’assolvimento dell’onere probatorio in capo all’Ufficio, lacontribuente non aveva provato che, pur adoperando la diligenza massimaesigibile ad un operatore accorto, non sarebbe stata in grado di avvedersidell’interposizione artificiosa di [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2014 finalizzata al compimento dellacontestata c.d. frode carosello. Pertanto, ad avviso del giudice di appello, laspiegazione del mancato acquisto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dei carburantidirettamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma attraverso l’interposizione della c.d.cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. era costituita dal fatto che la società interposta, non versandol’Iva esposta sulle fatture di vendita, avrebbe potuto praticare un prezzo divendita del carburante inferiore a quello di mercato (e, a sua volta, lacontribuente avrebbe potuto rivenderlo al minuto tramite le stazioni di serviziogestite dalla stessa – c.d. pompe bianche- a prezzi più vantaggiosi rispetto aquelli della concorrenza). Né assumeva valore dirimente la sentenza penale diassoluzione di Vanni, nella qualità di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., in ordineai medesimi fatti oggetto dell’accertamento tributario, stante il diverso regimeNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026probatorio che connotava i due processi. Diversamente, le intercettazionitelefoniche eseguite nell’ambito del procedimento penale avevano dato contodella grande dimestichezza tra il Bucella (il broker a cui faceva riferimento lasentenza penale), il Vanni e i loro collaboratori e della comune consapevolezzadi porre in essere le contestate condotte illecite. Al riguardo, va ribadito ilprincipio secondo cui il giudice del merito non deve dare conto di ogniallegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod.proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in dirittoposti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesitutti gli argomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020,n. 12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17 maggio2013, n. 12123).6. I motivi- secondo e terzo da trattare congiuntamente per connessione- sonoinammissibile il secondo e infondato il terzo.6.1. Le coordinate ermeneutiche che precludono il diritto alla detrazione dell’IVAsono scolpite nella giurisprudenza unionale, dove è stato precisato che: «occorrericordare che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva. Pertanto, spetta alleautorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se èdimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modofraudolento o abusivo (v. sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 35e 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26). Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivo sapevao avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In circostanze del genere,il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini della sestadirettiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizinell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle (v.,sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonché giurisprudenzaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)» (tra varie, CGUE,22/10/2015, causa C-277/14, §§ 47-48).6.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente condivisibile principiodi diritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o menonell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettivafittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario chel'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in viapresuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era aconoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragionedella qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza delcontraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sulcontribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inun'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, néla regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dallarivendita delle merci o dei servizi» (cfr. Cass., 31 gennaio 2022, n. 2922; Cass.,20 luglio 2020, n. 15369; Cass., 28 febbraio 2019, n. 5873; Cass., 20 aprile2018, n. 9851). Dunque, questa Corte, partendo dalla premessa che ai fini dellaripartizione dell'onere della prova, occorre considerare che il diniego del dirittodi detrazione segna un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva che tale dirittocostituisce, ha affermato che incombe, in primo luogo, sull'Amministrazionefinanziaria provare che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, le condizioni,oggettive e soggettive, per la detrazione e che, una volta raggiunta questaprova, spetterà al contribuente fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merci acquistatefossero effettivamente rifornite dalla società cedente (Cass., 20 aprile 2018, n.9851, citata).Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/20266.3.Come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la provache deve essere fornita dall'Amministrazione in caso di operazionisoggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutivarispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva inuna evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova dellapartecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuenteavrebbe dovuto esserne consapevole.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento dellaCorte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenza di tutela della buona fededel soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del dirittodi detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l'operazione sicollocava nell'ambito di un'evasione commessa dal fornitore o che un'altraoperazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella dadetto soggetto passivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012,Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015,Ppuh, C-277/14).6.4.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisce attendibiliindizi idonei ad integrare una presunzione semplice e, dunque, non occorre laprova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio:l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anche mediantepresunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25778; Cass., sez.5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte diGiustizia 6 luglio 2006, Kittel, C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno2012, Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momentoin cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, conl'uso dell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato a unaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanzialeinesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par. 50). L'oneredell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza del cessionario devedunque essere ancorato al fatto che questi, in base ad elementi obbiettivi especifici, che spetta alla Amministrazione individuare e contestare, conosceva oavrebbe dovuto conoscere che l'operazione si inseriva in un'evasione dell'I.V.A.e che tale conoscibilità era esigibile, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza,tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della conclusione dell'affare(Cass. n. 9851 del 2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez.5, n. 15369 del 2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge,tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenza di indicipersonali ed operativi anomali dell'operazione commerciale ovvero delle sceltedallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità ed ingenerare dubbidi una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso ilcarattere strutturale e professionale della presenza dell'imprenditore nel settoredel mercato in cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione neltempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490). Ne consegue che la sussistenza diindizi, che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di evasioni nellasfera dell'emittente, deve indurre l'operatore avveduto ad assumere leopportune informazioni sul soggetto dal quale intenda acquistare beni o servizi(Cass., Sez. V, 4 luglio 2022, n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n.38012; Cass., Sez. V, 16 novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno2021, n. 15356; Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre2014, n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti diun accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, si incentrasulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza del fornitore, da acquisirsidirettamente (in relazione alla struttura organizzativa dello stesso), siaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026indirettamente, attraverso l’esame delle modalità con le quali si è estrinsecato ilrapporto commerciale con l’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare, oltreall'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agito in assenzadi consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto - secondo i criteri diragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto- al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indiziidonei a far insorgere il sospetto", stante la inesigibilità di ulteriori verifiche(Cass. Sez. U, 12/09/2017, n. 21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566;Cass., sez. 5, 20/07/2020, n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).6.5.Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia degli elementiposti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta in essere da cuiemergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta. Risulta, invece,priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale delle scritture e sulleevidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenza di un dimostratovantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono già insite nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, mentre l'ultima si riferiscead un dato di fatto esterno alla fattispecie, inidoneo di per sè a dimostrarel’estraneità alla frode (Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5,14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n.13409 del 2021; Corte di Giustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, cheafferma che "in circostanze del genere il soggetto passivo deve essereconsiderato... partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dallacircostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo deiservizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle").Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e la regolaritàformale delle operazioni, poiché il primo costituisce un elemento neutro ai finidella prova della buona fede, e la seconda è addirittura utilizzata proprio alloscopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915;Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022). Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che laNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, IVA compresa,effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili conla frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente»(Cass. n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016),ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nella stessanozione di operazione soggettivamente inesistente, e la seconda perché relativaad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode» (cfr.Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912 del 2010; n. 12802 del 2011; n.428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del 2018).6.6.E’ utile, in ultimo, precisare che l'operazione soggettivamente inesistente siconfigura, invero, sia quando l'emittente della fattura non sia un soggettopassivo di imposta, sia quando la falsità delle fatture riguarda operazioniavvenute tra soggetti diversi da quelli che appaiano nella documentazione;segnatamente, nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che la fattura attengaad operazioni solo soggettivamente inesistenti, e cioè che la fattura sia stataemessa da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o laprestazione in essa rappresentata (e della quale il cessionario o il committentesia stato realmente destinatario), la detraibilità dell'IVA deve essere, in linea diprincipio, esclusa, venendo a mancare lo stesso principale presupposto delladetrazione, costituito dall'effettuazione di un'operazione ai sensi dell'art. 19,comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, presupposto da ritenersi carente anche nelcaso in cui i termini soggettivi dell'operazione non coincidano con quelli dellafatturazione (Sez. 5, Ordinanza n. 33912 del 2024; Cass., 13 novembre 2009,n. 23987 del 2009; Cass., 12 marzo 2007, n. 5719). In tal caso, infatti, comeevidenziato da questa Corte, l'imposta viene versata ad un soggetto nonlegittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inquanto le fatture sono emesse da un soggetto che non è stato controparte nelrapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi "inesistenti" (Cass., 30ottobre 2013, n. 24426). In sostanza, in caso di emissione di fattura peroperazioni inesistenti, l'IVA versata (come previsto dall'art. 21, comma 7, d.P.R.6 n. 633 del 1972) alla non genuina controparte, va considerata (proprio per leNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026finalità del complessivo sistema IVA) come "fuori conto", e cioè "isolata" dallamassa di operazioni effettuate ed "estraniata" dal meccanismo di compensazionetra IVA "a valle" ed IVA "a monte" che presiede alla detrazione d'imposta di cuiall'art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 (Cass.,13 marzo 2013, n. 6229) (Cass., 20luglio 2020, n. 15369 e, più di recente, cfr. anche la Corte di Giustizia dell’UnioneEuropea, 1 dicembre 2022, in C-512/21, paragrafi 26 – 33).6.7.Quanto al censurato malgoverno del materiale probatorio da parte delgiudice di merito, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’eserciziodella funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principicontenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta algiudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt.2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione,tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criterigiuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buonuso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singolielementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., sez. 5, ord. 19352 del2018, Cass., sez. 6-5, n. 10973/2017, Cass., sez. 5, n. 1715/2007). Infatti,qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteriindividuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concretiche non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento ècensurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dellostesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio dellafunzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre adessere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stataanche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamenterisultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Sez. 3, Sentenza n. 19485 del04/08/2017; Sez. 3, Sentenza n. 17535 del 26/06/2008). Ebbene, in ordineall’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessipermette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nelprocesso tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dallaamministrazione (Cass., sent. n. 1575/2007), quando manca tale convergenzaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione dellaprova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimentologico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che lagravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal lorocomplessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno deiquali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempotrae vigore dall’altro in vicendevole completamento (Cass., sent. n. 12002/2017;Cass., ord. n. 5374/2017; Sez. 5, Ordinanza n. 37404 del 2021).6.8. Nel caso di specie- come si evince dall’avviso di accertamento e dallo stralciodel pvc di Pescara allegati al ricorso- l’Amministrazione ha contestato neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l , per il 2014, l’indebita detrazione Iva inrelazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da societàcartiere (per l’anno in questione [OSCURATO:SOCIETA].) fittiziamente interposte nelleoperazioni commerciali (società fittizie che, dopo avere acquistato il carburantesenza addebito d’imposta sulla base di false dichiarazioni d’intento, avevanoabbassato artificiosamente il prezzo di rivendita del carburante grazie al mancatoversamento dell’Iva a debito esposta nelle fatture mentre la stessa Iva era statadetratta dall’acquirente realizzando il salto d’imposta). I rilievi dell’Ufficio eranofondati, dunque, sulla pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di prezzi inferiori al mercato diriferimento (Platts) e di prezzi inferiori a quelli applicati in analoghi acquisti diMartina, fatti nello stesso giorno, presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA]. di Ortona, nonchésul riscontrato salto d’imposta realizzato con la condotta fraudolenta dei fittizifornitori. A fronte di tale contestazione, nella sentenza impugnata - la CGT haritenuto - in conformità ai sopra richiamati principi in tema di operazionisoggettivamente inesistenti e con un apprezzamento di fatto non sindacabile insede di legittimità – l’ avvenuto assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere diprovare in base ad elementi presuntivi oggettivi - complessivamente valutati estimati gravi, precisi e concordanti facendo corretta applicazione dei principi intema di formazione della prova presuntiva- non solo la fittizietà della societàNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026interposta (“la [OSCURATO:SOCIETA]. fino al febbraio del 2014 si è occupata dellapavimentazione di manti stradali e di edilizia, ed era priva di depositi, dipersonale e di un’effettiva organizzazione imprenditoriale” con esplosivoincremento del fatturato dopo avere iniziato ad operare nel settore deicarburanti; omesso versamento dell’Iva esposta nelle fatture di vendita;mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o presentazione dellestesse con dati infedeli) ma anche la consapevolezza della frode da parte dellasocietà contribuente (trasporto dei carburanti direttamente dai depositi delfornitore a monte Basile alle stazioni di servizio della [OSCURATO:SOCIETA], senza passare peri depositi - per quanto detto inesistenti - delle società interposta; imponentevolume di acquisti fatti nell’anno qui considerato pari a diversi milioni di euro;circostanze anomale attinenti la storia della società venditrice d’immediatapercezione ed evidenza, che avrebbero potuto essere agevolmente desunte dauna semplice visura camerale; acquisti avvenuti a prezzi inferiori a quelli dimercato sia avuto riguardo alle quotazioni Platts che ai prezzi praticati dall’Eni);in particolare, come precisato dalla CGT “era pacificamente acquisita al processola circostanza che la società interposta nel 2014 ([OSCURATO:SOCIETA].) aveva omesso diversare l’IVA sugli acquisti, ma l’aveva esposta nelle fatture di vendita deicarburanti alla [OSCURATO:SOCIETA], che l’aveva poi dedotta. L’omesso versamento dell’IVAaveva quindi consentito a quella società di praticare, alla [OSCURATO:SOCIETA], prezzi inferioria quelli di mercato, di cui quella si era poi giovata per vendere, a sua volta, icarburanti ad un prezzo inferiore a quello praticato dalla concorrenza.” Quantoall’elemento presuntivo della consapevolezza della frode costituito - unitamenteagli altri sopra menzionati - dalla vendita da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. del carburante perautotrazione a prezzi inferiori a quelli di mercato con particolare riferimento allequotazioni Platts di Genova/Lavera, il giudice di appello ha sostanzialmente fattopropri i rilievi di cui al p.v.c. della G.d.F. secondo cui - come esposto nella partein fatto della sentenza pag. 5 - tale inferiorità era stata riscontrata nella quasitotalità dei casi; in particolare, in ordine all’assunto mancato confronto da partedell’Amministrazione con i prezzi minimi concorrenti alla formazione delle dettequotazioni Platts, e, dunque, con quella fascia di prezzi inferiori alla media nellaNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale si collocavano proprio gli scostamenti minimi, rispetto ai prezzi Platts, diquelli praticati da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. nella vendita del carburante - premesso chela commercializzazione dei prodotti petroliferi avviene avendo come riferimentoil Platts che rappresenta il costo/prezzo industriale del prodotto al di sotto delquale la vendita diventa antieconomica (pag. 5 del p.v.c. allegato)- la CGT harecepito le risultanze delle indagini della GDF, esposte nella parte in fatto dellasentenza impugnata (pag.5), per cui se era vero che, in alcune occasioni,l’operatore finale potesse riuscire ad acquistare singole partite di carburante aprezzi inferiori al Platts era impossibile che, come nella specie, ciò si fosseverificato nella quasi totalità dei casi avendo il prezzo dell’acquisto versato daMartina rispecchiato o superato il prezzo Platts soltanto nelle sporadicheoccasioni in cui aveva comprato i carburanti dall’Eni (i cui prezzi erano, invece,costantemente superiori alle quotazioni Platts, v. stralcio del p.v.c. allegato);quanto alla dedotta irrilevanza delle quotazioni Platts e dei prezzi Eni per essererelativi ai distributori c.d. in rete (società internazionali “verticalmenteintegrate”) e non a quelli (come [OSCURATO:SOCIETA].) operanti extra-rete (c.d. pompebianche) con ulteriori costi (per il trasporto dei carburanti alla pompa; per ilcomodato d’uso e la manutenzione dell’impianto; per l’uso del marchio) nongravanti sul gestore di “pompa bianca”, la CGT ha confermato la ripresa dell’Ivadetratta indebitamente da [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a fatture emesse dallafornitrice cartiera [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti divendita di carburante a prezzi praticati da quest’ultima (e non da [OSCURATO:SOCIETA].,quale distributore finale, c.d. pompa bianca) inferiori al mercato di riferimento-PLATTS nonché ai prezzi applicati ad analoghi acquisti fatti da [OSCURATO:SOCIETA]., nellostesso giorno, presso il deposito [OSCURATO:SOCIETA] di Ortona; peraltro, la CGT, ha aderitoalle risultanze delle indagini della GdF, secondo cui - come esposto nella partein fatto della sentenza impugnata pag.5 - i verificatori avevano escluso daentrambi i prospetti le spese di trasporto comprese nel prezzo Platts e negliacquisti da Eni, rendendoli dati omogenei. Va, in ogni caso, osservato che il Platts(che definisce il valore, in dollari americani, di una tonnellata di benzina o digasolio venduta dalle raffinerie del petrolio in quel dato giorno ed in uno specificoNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026mercato) riflette il costo/prezzo assoluto industriale di riferimento del prodottopetrolifero (sotto il quale la vendita è antieconomica) valevole per qualsiasioperatore economico di settore indipendentemente dal fatto che il distributorefinale sia una pompa bianca o meno. Ugualmente non si confronta con il decisumla denuncia relativa all’assunta erronea valorizzazione come elementopresuntivo del mancato acquisto del carburante da parte di [OSCURATO:SOCIETA]direttamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avendo, sul punto, la CGT affermato che ilfatto che la contribuente non avesse acquistato direttamente da [OSCURATO:PERSONA], frapponendo nell’operazione la società cartiera [OSCURATO:SOCIETA], si spiegava soltantocon il dato – costituente elemento presuntivo della contestata frode carosello -che la società interposta non aveva versato l’Iva a debito esposta nelle fattureper potere praticare un prezzo di vendita inferiore a quello di mercato; peraltro,la CGT ha ritenuto di potere trarre un ulteriore elemento presuntivo dellaconsapevolezza della frode dalle risultanze delle intercettazioni telefonicheeseguite nell’ambito del parallelo procedimento penale a carico del legalerappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. in disparte l’esito di assoluzione dello stesso aseguito di giudizio abbreviato (“le intercettazioni telefoniche eseguite nell’ambitodel procedimento penale danno conto della grande dimestichezza che esistevatra il Buccella - il broker a cui fa riferimento la sentenza penale- il Vanni, ed iloro collaboratori; e della comune consapevolezza di porre in essere condotteillecite”); invero, "un atto legittimamente assunto in sede penale - nella specie,sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza ed intercettazionitelefoniche - e trasmesso all'amministrazione tributaria entra a far parte, a pienotitolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare,così come previsto dall'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972; tale norma, infatti,non contrasta né con il principio di segretezza delle comunicazioni di cui all'art.15 Cost., perché le intercettazioni che hanno permesso il reperimento dell'attosono autorizzate da un giudice, né con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.,perché, se è vero che il difensore non partecipa alla formazione della prova, èanche vero che nel processo tributario l'atto acquisito ha un minor valoreprobatorio rispetto a quello riconosciutogli nel processo penale" (Cass. n.Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/20262916/2013) e che "In tema di violazioni IVA oggetto di accertamento nell'ambitodell'attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanzedelle indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dallaguardia di finanza, risultanti dall'attività di polizia giudiziaria, senza esclusionedei verbali redatti a seguito d'intercettazioni telefoniche disposte in sede penale,se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) allegatiall'avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dellostesso, costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, cheil giudice tributario di merito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nellamotivazione della sentenza" (Cass. n. 4306/2010;Sez. 5, Sentenza n. 32185 del 2019). A fronte del ritenuto assolvimento daparte dell’Ufficio della prova a suo carico, la CTG ha affermato – sempre inconformità ai principi in materia e in base ad un apprezzamento di merito nonsindacabile in questa sede – che la contribuente non avesse sufficientementedimostrato la sua buona fede nel trattare con la società cartiera (“provando che,pur adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto non erastato posto in condizioni di avvedersi del fatto che il soggetto da cui acquistavai beni era stato artificiosamente interposto al fine di porre in essere una frodecarosello”).6.9.Quanto alla dedotta violazione – con il secondo motivo- dell’art. 115 c.p.c.va ribadito che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardarele conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass.,n. 6172 del 2020; Sez. 2, Sentenza n. 14399 del 2024), come nella specie,quelle operate dal giudice di appello (anche con riguardo alla circostanza dell’omesso versamento dell’Iva a debito da parte della cartiera [OSCURATO:SOCIETA].) in basealle risultanze del p.v.c. della GDF. Peraltro, questa Corte ha precisato che unacensura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 [e 116] cod.proc. civ. può porsi non per una pretesa erronea valutazione del materialeistruttorio compiuta dal giudice di merito, ma soltanto se si alleghi chequest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,Numero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, prove legali ovvero abbia consideratocome facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione (da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del01/03/2022; Sez. 2, Ord. n. 12779 del 2023). Invero, la censura in esame –nella parte in cui denuncia un errore di percezione da parte del giudice di appellonell’utilizzare informazioni probatorie (circa la pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. aMartina s.r.l. di prezzi di vendita del carburante inferiori a quelli di mercato e, asua volta, la pratica da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un prezzo inferiore a quellopraticato dalla concorrenza nella rivendita dello stesso al minuto tramite le c.d.pompe bianche) che si assumono non presenti negli atti processuali- non è stataformulata in tal senso, risultando invece ugualmente diretta a sollecitare unadiversa valutazione del materiale probatorio invece preclusa al Giudice dilegittimità.7.In conclusione, il ricorso va rigettato.8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.9.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deiNumero registro generale 26893/2024Numero sezionale 1860/2026Numero di raccolta generale 12166/2026Data pubblicazione 01/05/2026presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5,Ord. n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n.27195 del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).10.La Corte fissa in euro 9.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 4.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore dellacontroricorrente delle spese processuali che liquida in euro 18.000,00 percompensi oltre spese prenotate a debito.condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 9.000,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 4.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026Il PresidenteLucio Luciotti