CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09889/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026- controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4487/12/2024, della Corte di Giustizia diII grado della Campania, depositata in data 11.7.2024, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto, che:1) in data 14.4.2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato dichiarazioneintegrativa a sfavore di quella per l’annualità di imposta 2015 (MU 2016),concordando con l’Ufficio apposito piano di rateazione con conseguentepagamento della prima rata; 2) l’Agenzia delle entrate aveva notificato: a) indata 6.7.2021 atto di rettifica e recupero di maggiori imposte (Irpef, Iva,addizionali) sulla base della dichiarazione integrativa MU 2016; b) in data18.8.2021 avviso di accertamento con il quale veniva recuperata l’Ivaindebitamente detratta, interessi e sanzioni, per il 2015; c) in data 8.9.2021avviso di irrogazione di sanzione prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 471del 1997 per infedele dichiarazione; 3) avverso i suddetti atti, il contribuenteaveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salernodeducendo, per quanto ancora di interesse, la violazione del principio diemendabilità della dichiarazione dei redditi avendo presentato dichiarazioneintegrativa MU 2016, concordando apposito piano di rateazione con pagamentodella prima rata in data antecedente all’emissione degli atti impugnati nonché laviolazione del principio del ne bis in idem; 4) la CTP di Salerno, previa riunione,con sentenza n. 3077/12/2022, aveva rigettato i ricorsi; 5) avverso la sentenzadi prime cure il contribuente aveva proposto appello dinanzi alla Corte diGiustizia di II grado della Campania ribadendo le eccezioni del ricorso originario;6) aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate chiedendo la conferma dellasentenza di primo grado; 7) con sentenza n. 4487/12/2024, depositata in data11.7.2024, la CGT di II grado aveva rigettato l’appello.Numero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/20262.In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di grado ha affermato che:1) non sussisteva alcuna duplicazione di pretesa impositiva, ottemperando i treirregolarità su dichiarazione integrativa M.U 2016 notificata, in data 6.7.2021,l’Ufficio aveva richiesto al contribuente il pagamento delle maggiori imposterisultanti dalla stessa dichiarazione integrativa; con l’avviso notificato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Ufficio aveva chiesto il pagamento delle sanzioni per dichiarazioneinfedele; con l’avviso notificato in data 18.8.2021, l’Ufficio aveva accertatomaggiore Iva, interessi e sanzioni per l’anno 2015, in conseguenza del mancatoversamento da parte del contribuente sia delle imposte (tranne la prima rata delpiano di rateazione) che delle sanzioni; 2) né valeva osservare che eventualiomissioni di pagamento avrebbero potuto giustificare un controllo cartolare ouna cartella di pagamento ai sensi dell’art.36-bis del DPR n. 602/73 ma non unl’Ufficio e del successivo pagamento; invero, a fronte della circostanza delmancato pagamento da parte del contribuente delle rate successive alla primasi era verificata una condizione di decadenza dal beneficio per cui potevanoessere riprese le azioni di recupero normativamente consentite e, consideratoche il contribuente aveva negato che la rateazione potesse avere valenza diacquiescenza, legittimamente l’Ufficio aveva optato per l’accertamento in luogodell’iscrizione a ruolo.2.Avverso la suddetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazioneaffidato ad un motivo.3.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, inconsiderazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza delricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.5.Il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione incamera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c.Numero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/20266. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 8, del DPR n. 322del 1998 per avere la CGT di II grado ritenuto legittimi gli atti impugnati senzatenere conto del fatto che la dichiarazione integrativa in danno del contribuenteera stata presentata prima della ricezione di qualsiasi atto di controllo dell’Ufficiononché del fatto che il contribuente poteva opporsi in giudizio alla maggiorepretesa erariale avanzata dall'Amministrazione anche correggendo eventualierrori commessi in sede dichiarativa, a prescindere dall’osservanza dei terminiprescritti ai fini della presentazione di una dichiarazione integrativa, e anche nelcaso in cui quest'ultima non fosse stata redatta anteriormente alla proposizionedella domanda giudiziale (sono richiamate Cass. sez. un. n. 13378 del 2016); inparticolare, secondo condivisibile orientamento di legittimità (sono richiamateCass. n. 6239 del 2020; Cass. n. 13821 del 2020) la dichiarazione fiscale,originariamente affetta da errori materiali o omissioni, era emendabile in giudizioanche oltre i termini decadenziali di cui all’art. 2, del DPR n. 322 del 1988;peraltro, in forza dell’art. 5 del DL n. 193 del 2016, era stato modificato l’art. 2,comma 8, del DPR n. 322 del 1998 prevedendo un termine di decadenza comuneper la presentazione delle dichiarazioni integrative (non oltre i termini previstidall’art. 43 del DPR n. 600/1973 ovvero entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui era stato presentato il modello integrativo dacorreggere). L’emendabilità delle dichiarazioni non escludeva l’applicazione dellesanzioni ferma restando l’operatività del ravvedimento di cui al d.lgs. n.472/1997, art. 13, prontamente esercitato, nella specie, dal contribuente con ilpagamento della prima rata, accertato dal giudice di appello. Pertanto, ad avvisodel ricorrente, potevano al più essere confermate le sanzioni, ma non certo lalegittimità degli atti di recupero dell’imposta atteso il diritto del contribuente diemendare la dichiarazione fiscale anche dopo la proposizione della domandagiudiziale. In particolare, il contribuente aveva presentato, nel 2018, laNumero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026dichiarazione integrativa MU 2016 a suo sfavore e l’Ufficio, senza contestare lacorrettezza del ricalcolo operato da quest’ultimo in sede di dichiarazioneintegrativa ma limitandosi a contestare la vecchia dichiarazione, avevaillegittimamente emesso atti impositivi o di rettifica della dichiarazione correttapotendo semmai le imposte come rettificate essere oggetto di una cartella dipagamento.1.1. Il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile in quanto non coglie laratio decidendi.1.2. Va premesso che questa Corte, a sezioni unite, ha affermato che, in caso dierrori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa puòessere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendareerrori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per lapresentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, concompensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamentoed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributariadell'Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del30/06/2016, Rv. 640206 - 01). La Corte ha così statuito il diritto per ilcontribuente di opporsi in giudizio alla maggiore pretesa erariale avanzatadall'Amministrazione, anche correggendo eventuali errori commessi in sededichiarativa, e tale correzione è stata ammessa a prescindere dall'osservanza deitermini prescritti dall'ordinamento ai fini della presentazione di una dichiarazioneintegrativa e anche nel caso in cui quest'ultimo atto non sia stato redattoanteriormente alla proposizione della domanda giudiziale. In tal sensodepongono in primo luogo la natura giuridica della dichiarazione fiscale,ravvisabile in linea generale in una mera dichiarazione di scienza e non in unamanifestazione di volontà, salvo casi particolari o parti specifiche di essa e quindisempre emendabile, con la conseguenza che il contribuente può fare valereNumero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al meritodella pretesa tributaria, anche in sede contenziosa. Il legislatore è poiintervenuto successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, introducendol’art. 5 del d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, con cui è stato modificato l'art. 2, comma8, del d.P.R. n. 322 del 1998, prevedendo un termine di decadenza comune perla presentazione delle dichiarazioni integrative. Il nuovo comma 8 dell'art. 2 deld.p.r. n. 322 del 1998 stabilisce inoltre quanto segue: «Salva l'applicazione dellesanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del Decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, le dichiarazioni dei redditi,dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possonoessere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbianodeterminato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, diun maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di unminore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo ledisposizioni di cui all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per ilperiodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabilitidall'art. 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni». Pertanto, questa Corte ha statuito che «Intema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nelladichiarazione dei redditi, l'emendabilità della dichiarazione, come regolata dalcomma 8 dell'art. 2 del d.p.r. 22 luglio 1998 n. 322 nel testo ratione temporisvigente, non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operativitàdel ravvedimento di cui all'art.13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472»(Sez. 5, Ordinanza n. 25554 del 2022).1.3. Posto quanto sopra, dalla sentenza impugnata si evince che, in data14.4.2018, il contribuente ha presentato dichiarazione integrativa delladichiarazione originaria per l’anno 2015 (MU 2016), contenente un creditomaggiore di quello spettante, seguita da un piano di rateazione concordato conil pagamento- comprovato in giudizio- esclusivamente della prima rata. Alriguardo, se è vero che la domanda di rateizzazione non costituisceacquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributariaNumero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026(Cass. n. 8688 del 2025) e il contribuente può sempre opporsi, in sedecontenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria(Cass. Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01) - nellaspecie, il giudice di appello ha fondato la decisione di legittimità degli attiimpositivi impugnati - assolventi a diverse funzioni - sulla considerazionedell’avvenuta verificazione di una condizione di decadenza dal beneficio stante ilmancato rispetto del piano rateazione concordato e della conseguente opzioneda parte dell’Ufficio per l’accertamento (nei termini di decadenza) in luogodell’iscrizione a ruolo (“a fronte della circostanza del mancato pagamento daparte del contribuente delle rate successive alla prima, si doveva ritenere che sisia verificata una condizione di decadenza dal beneficio e… al verificarsi dellecondizioni di decadenza“ si potevano “riprendere le azioni di recuperonormativamente consentite” e posto che “il contribuente aveva negato che larateazione potesse avere valenza di acquiescenza, … correttamente l’Ufficioaveva optato per l’accertamento in luogo dell’iscrizione a ruolo”; né gli attiimpugnati si sovrapponevano, -dando luogo ad una duplicazione della pretesaimpositiva -ma ottemperavano a tre distinte funzioni: l’invito a pagare quantorisulta dalla dichiarazione integrativa, l’applicazione delle sanzioni perdichiarazione infedele e, infine, l’accertamento conseguente al mancatopagamento dell’imposta”); orbene, il ricorrente, lungi dall’aggredirepuntualmente la statuizione (circa il mancato pagamento da parte delcontribuente delle rate successive alla prima e il verificarsi della condizione didecadenza dal beneficio), si è limitato ad assumere l’illegittimità degli attiimpositivi in quanto sopravvenuti alla presentazione di regolare dichiarazioneintegrativa (la correttezza del cui ricalcolo non sarebbe stata contestatadall’Ufficio), intervenuta prima della ricezione di qualsivoglia atto di controllo daparte di quest’ultimo, con asserito avvenuto ravvedimento ai sensi dell’art. 13del d.lgs. n. 472/1997 da parte del contribuente mediante il pagamento dellaprima rata.2. In ogni caso, nel merito, il motivo è infondato atteso che, nella specie, la CGTha confermato la legittimità degli impugnati avvisi in quanto, a seguito dellaNumero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026dichiarazione integrativa (MU 2016) a sfavore del contribuente presentata nel2018, non erano state versate le rate successive alla prima del concordato pianodi rateazione con conseguente “decadenza dal beneficio” e “ripresa delle azionidi recupero normativamente consentite”. Invero, come sopra già precisato,l’emendabilità della dichiarazione, come regolata dal DPR 22 luglio 1998 n. 322art. 2, comma 8, nel testo novellato, vigente ratione temporis, non escludel’applicazione delle sanzioni ferma restando l’operatività del ravvedimento di cuial d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 13.2.1.Il c.d. “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’art. 13, d.lgs. n. 472/1997,è istituto attraverso il quale il contribuente, correggendo i propri errori odomissioni (e, dunque, corrispondendo integralmente le imposte dovute osanando ogni altra violazione anche se non incidente sulla determinazione dellabase imponibile e sul pagamento di tributi) entro le finestre temporali individuatedal legislatore, può ottenere una riduzione delle sanzioni. Riduzione che vienepoi diversamente modulata in funzione del tipo di errore commesso in uno conil periodo temporale per il quale lo stesso si è protratto, secondo un criterio dipremialità c.d. graduale.2.2.Pertanto, tramite l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13del D.lgs. n. 472/97, il contribuente può sanare anche le violazioni connesseall'utilizzo di un credito inesistente, mediante il versamento dell’importo delcredito [indebitamente utilizzato in compensazione], maggiorato degli interessie della sanzione prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, applicata in misuraridotta, in rapporto alla data di ravvedimento secondo il meccanismo premialeprevisto, ratione temporis, dall’art. 13 D.lgs. n. 472/97 cit.(Sez. 5, Ordinanza n. 2938 del 2025).2.3.Nella specie, il contribuente non ha posto in essere gli adempimenti richiestiai fini della produzione degli effetti – estintivi dell’obbligazione tributaria – dallarichiamata disciplina, in quanto, come accertato dal giudice di appello, ha versatoesclusivamente la prima rata del piano di rateazione concordato con l’Ufficioall’atto della presentazione della dichiarazione integrativa.Numero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/20262.4.Ne consegue che, non essendo integrato il ravvedimento ai sensi dell’art. 13del d.lgs. n. 472/97 per non essere state versate né le imposte né le sanzioni,la CGT di II grado ha correttamente ritenuto riprese dall’Amministrazione “leazioni di recupero normativamente consentite” senza che assumesse rilevanzala tipologia del mezzo impiegato (avviso di accertamento o cartella dipagamento), e avendo, nella specie, l’Ufficio “optato per l’accertamento in luogodell’iscrizione a ruolo” considerando che “il contribuente aveva negato che larateazione potesse avere valenza di acquiescenza”.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.5.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quandodefinisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto commadell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi incorso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancorafissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass.,Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazionelegale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione dellesanzioni — di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art.96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «didefault», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n.27947/2023). La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g),d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale,una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza deipresupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata afavore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore sommanon inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore dellaCassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risultacodificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleNumero registro generale 4610/2025Numero sezionale 768/2026Numero di raccolta generale 9889/2026Data pubblicazione 16/04/2026istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (v. Cass., sez. 5, Ord.n. 27414 del 2024; sez. 1, Ordinanza n. 26385 del 2024; Cass. S.U. n. 27195del 2023 anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).6.La Corte fissa in euro 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., ed in euro 1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati ela infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre spese prenotate adebito.condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 3.000,00 in favoredella controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.500,00 in favoredella cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 27 gennaio 2026Il Presidente